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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/07/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Minorenni – composta da:
Dott. Roberto Carrelli Palombi - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott.ssa Alessandra Ferraro - Consigliere rel.
Dott. Alessandro Stifanelli - Consigliere onorario
Dott.ssa Elisa Alemanni - Consigliere onorario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 417 del Ruolo V.G. delle cause dell'anno 2023 decisa all'udienza collegiale del 10 giugno 2025.
T R A
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Fabrizio Pisanelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Luigi Corvaglia n. 23;
- appellante -
E
in persona del Tutore Avv. Luca Monticchio, in giudizio ex sé ai CP sensi dell'art. 86 c.p.c.
- appellato –
NONCHE'
-P. G. PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
CONCLUSIONI: come da verbale del 10 giugno 2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 ottobre 2023, il Tribunale per i minorenni di Lecce ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore , nata a [...] il [...], con CP decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale, confermando la nomina dell'Avv.
Luca Monticchio come tutore e l'affidamento della minore all'Equipe Integrata d'Ambito, ai SS e al servizio NPI del luogo di sua attuale collocazione.
Il Tribunale reputava che, in ragione della radicale e non transeunte inadeguatezza dei genitori a prendersi cura della minore, del lungo lasso di tempo concesso ai genitori per la sperimentazione di ogni utile percorso, dell'età ormai pienamente adolescenziale della minore, dell'insussistenza di relazioni con la famiglia di origine sin dal 2017, dovesse procedersi alla dichiarazione dello stato di adottabilità di previa declaratoria di CP decadenza dei genitori biologici dalla responsabilità genitoriale. Evidenziava, inoltre, che non fosse congruo prevedere il mantenimento della relazione della minore con i genitori biologici, atteso che tale relazione era recisa da un lasso di tempo significativo (almeno cinque anni) e non appariva funzionale al benessere psico-fisico della ragazzina, che abbisognava di forme univoche di riconoscimento identitario al fine di superamento del trauma e del suo migliore funzionamento psicologico, fermo restando che ormai CP prossima alla maggiore età, essendo a conoscenza di ogni dato sensibile, ben avrebbe potuto riprendere i contatti con i genitori biologici, se e quando lo avesse voluto.
Con ricorso depositato il 9 novembre 2023, i genitori biologici della minore, Parte_1
e , per mezzo del comune difensore, hanno proposto
[...] Parte_2 appello, affidato ad un unico motivo, con cui hanno denunciato “violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 8 della L. n. 184/1983 – inesistenza della condizione di abbandono della minore – contraddittorietà della motivazione”, deducendo l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di adottabilità della minore.
Il difensore appellante ha evidenziato che la dott.ssa , psichiatra del Persona_1
CEPSIA di Lecce, dove la minore era in trattamento dal febbraio del 2016 (a seguito di segnalazione della dirigente scolastica per “disturbo ipercinetico della condotta”) il 20 ottobre 2006 aveva tramesso al Consultorio Familiare di Lecce una missiva con cui “inviava
i genitori della bambina per accertamento del livello di adattamento della relazione bambina genitori e, se necessario, presa in carico di supporto sociale e psicologico”, allegando la seguente sintesi diagnostica formulata a carico della minore all'esito di
2 osservazione neuropsichiatrica infantile con test psicometrico: “Disabilità intellettiva lieve compatibile con F70 dell'ICD10; disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività con manifestazione combinata associato a disturbo della condotta fenotipo ad esordio dall'infanzia, quadro complesso compatibile con disturbo ipercinetico della condotta F90.1 dell'ICD 10”). Nella missiva suddetta, non si faceva alcun riferimento ai presunti maltrattamenti subiti dalla minore da parte dei genitori, sebbene in pari data la stessa dott.ssa avesse reso sommarie informazioni innanzi alla P.G. del Tribunale per i minorenni _1 di Lecce, riferendo di essere stata contattata la stessa mattina dalla dirigente scolastica della scuola frequentata da perché la bambina aveva mostrato a due docenti una CP
“forchettata” sulla natica sinistra, infertale, a dire dalla piccola, da sua madre, e precisando di essersi fatta mostrare dalla bambina la lesione nel corso del colloquio con la minore già fissato per quello stesso giorno.
Ha dedotto che era “indiscutibile che nel corso del lungo periodo di monitoraggio svolto dalla d.ssa presso il C.E.P.S.I.A. di Lecce non erano emersi elementi di particolare _1 preoccupazione riguardanti lo stato psico-fisico della minore che non fossero strettamente collegati al suo disturbo ipercinetico, tanto è vero che la stessa d.ssa nella sua _1 missiva del 20.06.2016, parla di un disturbo della condotta il cui esordio si manifesta sin dall'infanzia ed è compatibile con il Disturbo Ipercinetico della condotta “F90 dell'ICD
10”; che il codice F90 rappresenta il codice della patologia secondo la classificazione ICD
10 dell'O.M.S. relativi alle diagnosi riguardanti alunni diversamente abili in base alla legge
104, che risponde alla seguente testuale definizione: “Disturbi caratterizzati da un modalità ripetitiva e persistente di condotta antisociale, aggressiva o provocatoria. Tale comportamento deve condurre a rilevanti violazioni delle aspettative sociali in rapporto all'età; deve perciò essere più grave delle comuni birichinate infantili o delle ribellioni dell'adolescente e deve comportare una modalità di comportamento persistente (sei mesi o più). Manifestazioni di un disturbo della condotta possono anche essere sintomatiche di altre condizioni psichiatriche, nel qual caso si deve codificare la diagnosi di base. Esempi di comportamento su cui si può basare la diagnosi includono livelli eccessivi di violenza o spacconeria;
crudeltà verso altre persone o animali;
gravi danni a proprietà; piromania;
furti; persistente comportamento menzognero; accessi d'ira inusualmente frequenti e violenti;
disubbidienza”; che, sebbene il trattamento di tale disturbo, preveda, oltre alla terapia farmacologica, un intervento di tipo cognitivo-comportamentale in favore dei genitori (parent education e parent training), nessun tipo di intervento era stato attuato in favore dei genitori di per sostenerli ed educarli nella gestione della bambina. CP
3 Secondo il difensore appellante, il Tribunale per i minorenni non avrebbe adeguatamente stimato il disturbo ipercinetico da cui era affetta giungendo ad imputare alla CP condotta violenta del padre e della madre la causa del disturbo, invertendo, in tal modo, il rapporto di causa ed effetto comunemente riconosciuto dalla letteratura medica;
inoltre,
l'intervento e le decisioni del Tribunale sarebbero state fortemente “contaminate” dai presunti abusi sessuali addebitati al REGGIO, che, tuttavia, non erano stati accertati in sede penale, atteso che sentita dal GIP, non aveva mai riferito di aver subito attenzioni CP particolari da parte del padre o di altri soggetti vicini al contesto familiare;
quanto ai file cancellati ritraenti foto pedopornografiche rinvenuti sul computer di , Parte_1 non vi era prova che fossero riconducibili al , che aveva provato di aver acquistato Pt_1 il computer usato dopo aver risposto ad un annuncio pubblicato su un quotidiano locale.
Inoltre, il Tribunale erroneamente aveva ritenuto che i genitori biologici non avessero inteso intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità e che non avessero mai coltivato in maniera fruttuosa l'asserita volontà di ripristino della relazione con la figlia. Era incontestabile, invece, che e avevano sempre mantenuto un Pt_1 Parte_2 rapporto di fiducia e di piena collaborazione con i Servizi officiati e che, tuttavia, nessun serio progetto di recupero della loro genitorialità era mai stato avviato. Infatti, ad eccezione del periodo dal 29 giugno 2017 al 7 settembre 2017, durante il quale avevano fruito di incontri quindicinali con RA monitorati con specchio unidirezionale e registrazione, ai genitori biologici era stato inibito di vedere la figlia, il che aveva impedito di svolgere una seria ed approfondita valutazione delle loro capacità genitoriali.
Vi era contraddittorietà, poi, tra la relazione contenente gli esiti dell'inchiesta sociale del
18 maggio 2017 - in cui si stigmatizzava la tardività degli interventi a favore della minore, segnalando che “la tempestività della segnalazione all'autorità giudiziaria e/o ai servizi territoriali, sarebbe stata proficua ai fini della tutela della minore con la messa in atto di un progetto che avrebbe coinvolto la coppia genitoriale” e si proponeva un affidamento eterofamiliare “prevedendo, se la situazione lo consente, una continuità delle relazioni familiari” – e la successiva relazione del 23 luglio 2018 in cui si concludeva, all'esito della valutazione della coppia genitoriale, nel senso che “non si sono rilevate in termini prognostici note di recuperabilità e reversibilità delle problematiche”.
In definitiva, il Tribunale non si sarebbe attenuto al principio secondo cui l'adozione del minore, recidendo ogni legame con la famiglia di origine, costituisce una misura eccezionale a cui è possibile ricorrere quando si siano dimostrate impraticabili altre misure, anche di carattere assistenziale, in quanto, nel caso in esame, non erano state valutate forme
4 alternative di aiuto alla genitorialità ed alla permanenza dei legami familiare, che pure la coppia genitoriale aveva tentato di ottenere.
Infine, nella specie, avrebbe potuto trovare applicazione l'istituto dell'adozione cd.
“mite”, verso la quale la recente giurisprudenza aveva mostrato una significativa apertura alla luce delle indicazioni della CEDU.
Il difensore appellante, pertanto, ha chiesto di revocare la declaratoria di adottabilità della minore e la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale di Parte_1
e e, per l'effetto, di demandare ai SS e al CF di redigere un Parte_2 progetto di riadattamento della minore nel nucleo familiare di origine. In via istruttoria, sollecitava l'espletamento di CTU volta a valutare la capacità genitoriali di Parte_1
e .
[...] Parte_2
Il tutore provvisorio dei minori, nominato dal Tribunale per i minorenni, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 28 dicembre 2023, ha concluso per il rigetto dell'appello.
Il P.G. , a sua volta, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Nel corso del procedimento, la Corte ha proceduto, il 20 febbraio 2024 e il 29 marzo
2024, all'ascolto della coppia affidataria della minore.
All'esito dell'ascolto del 29 marzo 2024, la Corte ha pronunciato la seguente ordinanza, che si riporta testualmente: “Letti gli atti del procedimento n. 417/2023 V.G. e sciogliendo la riserva formulata all'udienza odierna, svoltasi in forma riservata con l'ascolto della coppia affidataria della minore;
CP esaminati gli atti trasmessi dal Tribunale per i minorenni in data 27 marzo 2024, e in particolare la relazione dei competenti servizi sociali del 26 marzo 2024; rilevato che gli affidatari, nel corso dell'odierna audizione, hanno rappresentato che
, da circa un mese, sta attraversando un momento di grande difficoltà, a seguito CP dell'avvio di una relazione con un coetaneo e del successivo abbandono da parte di quest'ultimo, che l'avrebbe condotta a procurarsi, in due occasioni, dei graffi sul corpo;
che ha manifestato loro una forte sofferenza e ha giustificato tali gesti autolesivi CP con il bisogno di esternare il proprio dolore e di comprendere quali sono le persone che le sono veramente vicine;
gli stessi hanno aggiunto che, grazie all'aiuto di un amico di famiglia, che ha frequentato dei corsi di psicologia, e dell'insegnante del dopo scuola,
5 attualmente la ragazza appare più serena e sembra aver accettato l'allontanamento del fidanzatino;
che entrambi gli affidatari hanno confermato, con decisione, la propria volontà di proseguire nell'affidamento di , alla quale sono profondamente legati e che CP considerano come una figlia, pur evidenziando la necessità che la ragazzina segua un percorso psicoterapico costante e strutturato, tanto più opportuno nella delicata fase adolescenziale che sta attraversando, anche alla luce dei suoi vissuti traumatici;
che il tutore della minore e il legale della coppia affidataria hanno ribadito di non avere dubbi in ordine alla sincera volontà degli affidatari di proseguire nel percorso di affido, affermando che la loro richiesta di aiuto sarebbe stata non correttamente interpretata dai
Servizi come volontà di rinunciare all'affidamento e ribadendo l'urgente necessità di un serio sostegno psicologico per la ragazza;
che nella relazione del responsabile del Dipartimento di Salute Mentale – NPI di
Galatina in data 27 marzo 2023, pervenuta il 29 marzo, si formula a carico della minore diagnosi di “disturbo d'ansia, funzionamento intellettivo limite e agiti autolesivi” e si evidenzia una “lieve deflessione dell'umore in particolare a quando riporta
l'allontanamento del fidanzato”, con prescrizione di integratori e di monitoraggio del NPI;
che, già in passato, all'esito della valutazione psico-diagnostica della minore condotta nella comunità ospitante, si era segnalato che “la minore, con funzionamento intellettivo limite, sembra presentare i sintomi di un disturbo post-traumatico da stress e di un esordio di disturbo psicotico, con allucinazioni uditive e visive” (cfr. relazione in data 30 giugno
2021 a firma della psicologa della comunità ospitante); che tale diagnosi veniva confermata dal NPI (cfr. relazione in data 26 luglio 2021 in cui, in relazione alle caratteristiche cliniche emerse, si conclude per “disturbo del comportamento in ragazza con instabilità del tono dell'umore, dispercezioni uditive e funzionamento intellettivo al limite”); ritenuto che, alla luce delle diagnosi già formulate a carico di dai competenti CP
Servizi, delle alterazioni comportamentali da ultimo segnalate, con particolare riferimento al compimento di gesti autolesivi e alle reiterate manifestazioni di sofferenza esternate dalla ragazza alla madre affidataria, tenuto conto dell'età adolescenziale della minore, di per sé delicata, appare urgente e improcrastinabile la predisposizione, a cura del NPI competente, in favore della minore, di uno stringente percorso di sostegno psicologico, ed eventualmente psicoterapico, con previsione di incontri settimanali o almeno quindicinali;
6 che appare altresì necessario disporre in favore degli affidatari, che ne hanno fatto espressa richiesta, di un percorso di training parentale a cura del C.F. e dei Servizi territorialmente competenti;
P.Q.M.
Letti gli artt. 10 e ss. L. n. 184/1983, onera gli operatori affidatari di (SS, CF, NPI del luogo di collocazione CP della minore) di predisporre gli interventi di cui in parte motiva e di relazionare sugli esiti di tali interventi a cadenza trimestrale.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce il 29 marzo 2024”.
Con successivo provvedimento del 15 aprile 2024, la Corte, preso atto dell'istanza con cui gli affidatari della minore avevano chiesto, con urgenza, che fosse disposto il trasferimento della minore in comunità e, contestualmente, avevano manifestato la volontà di rinunciare all'affidamento, disponeva il collocamento della minore in idonea comunità educativa da individuarsi a cura dei competenti Servizi.
All'udienza del 9 luglio 2024 si procedeva all'audizione, in forma riservata, dei responsabili della comunità e, all'udienza del 22 ottobre 2024, a nuovo ascolto, sempre con modalità riservate, della coppia affidataria, che, nelle more, aveva nuovamente richiesto che fosse ripristinato l'affidamento, pur nella permanenza della minore in comunità.
All'esito di tali audizioni, la Corte autorizzava la ripresa dei contatti tra la minore e la coppia affidataria, sotto lo stretto monitoraggio degli operatori della comunità.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, si procedeva all'ascolto della minore in forma riservata.
Con ordinanza riservata del 13 maggio 2025, su richiesta del responsabile della comunità
e con il parere favorevole del tutore, la Corte autorizzava la minore ad avere contatti telefonici protetti con le sorelle biologiche, una volta al mese, esclusivamente alla presenza del corpo educante, con le modalità ritenute più consone dall'Equipe della struttura.
Tale autorizzazione faceva seguito ad una comunicazione riservata dell'8 maggio 2025 trasmessa dal tutore, con cui l'Equipe del Centro Residenziale Terapeutico ove è attualmente collocata la minore rappresentava di aver appreso dalla stessa che la CP ragazza aveva iniziato ad avere costanti rapporti con sua nipote (figlia di una delle sue sorelle biologiche) e aveva iniziato, tramite la stessa nipote, ad effettuare delle videochiamate anche con la madre della ragazzina (sorella biologica di;
dopo aver CP
7 riferito tali circostanze, la stessa aveva chiesto all'Equipe del Centro di poter avere CP contatti periodici con le sorelle biologiche, affermando che, qualora non fosse stata autorizzata a farlo, lo avrebbe comunque fatto da scuola in autonomia. La minore, che aveva avanzato la stessa richiesta al tutore, nel corso di una videochiamata effettuata il 16 aprile
2025, sebbene sollecitata dall'Equipe ad una riflessione sugli effetti che tale ripresa dei rapporti con i familiari biologici avrebbe potuto avere sulla sua emotività, nonché sul progetto di affidamento in corso, aveva mantenuto rigidamente la sua posizione, pur ribadendo di non voler avere alcun contatto con i propri genitori biologici. L'Equipe, pertanto, alla luce delle caratteristiche di funzionamento della minore (tra cui la facile condizionabilità e la presenza di limiti cognitivi che ne limitano la capacità di prevedere le conseguenze di comportamenti propri e degli altri) esprimeva il parere che ostacolare quanto richiesto dalla minore l'avrebbe portata a procedere autonomamente, esponendola a rischi ancor più gravi e prospettava la possibilità di concedere alla minore l'autorizzazione ad avere saltuari contatti telefonici protetti (una volta al mese) con le sorelle biologiche, alla presenza del corpo educante, così da consentire un monitoraggio sia dei contenuti dei colloqui, sia dello stato emotivo della minore durante e dopo tali scambi comunicativi.
Nella nota di aggiornamento del 4 giugno 2025, l'Equipe della comunità evidenziava che,
a seguito dell'autonomo avvio di rapporti con la nipote, aveva manifestato CP
“un'importante inquietudine, dovuta, verosimilmente, alla confusione esperita in merito alla complessità della situazione. Infatti, da un lato, avvertiva il desiderio di riavvicinamento alla famiglia biologica, dall'altro, temeva che i genitori affidatari potessero soffrire a causa di tale suo desiderio”. Ella, inoltre, aveva manifestato un atteggiamento “più freddo e distaccato” nei confronti degli affidatari, durante le chiamate settimanali e le visite quindicinali previste. Proponeva pertanto di far precedere l'avvio delle videochiamate da un periodo di intensificazione dei rapporti tra la ragazzina e la coppia affidataria, “così da poter consentire ad di trovare in quest'ultima quella CP rassicurazione affettiva, che presumibilmente la spinge oggi verso la famiglia di origine”.
All'udienza del 10 giugno 2025, le parti venivano rese edotte delle circostanze sopravvenute comunicate con le note riservate innanzi indicate e, sulle conclusioni di cui al verbale, la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8 Reputa la Corte che, alla luce delle circostanze di fatto sopravvenute nel corso del presente giudizio, la declaratoria di adottabilità della minore , nei termini CP previsti dal Tribunale, non possa essere confermata.
E' opportuno ripercorrere, in punto di fatto, nei suoi tratti salienti, l'iter che ha condotto alla pronuncia impugnata, quale si evince dalla documentazione in atti, rinviando per quanto sarà tralasciato in questa sede a quanto dettagliatamente esposto nella sentenza di primo grado.
L'interessamento del Tribunale per i minorenni nei confronti della minore CP
, nata a [...] il [...], traeva origine dalle informazioni rese il 20 ottobre
[...]
2016, alla p.g. della Procura presso il Tribunale per i minorenni, dalla dott.ssa _1 psichiatra in servizio presso il CEPSIA, dove la minore era in trattamento dalla primavera del 2016 in relazione alla diagnosi di “disabilità intellettiva lieve compatibile con F70 dell'ICD10; disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività con manifestazione combinata associato a disturbo della condotta, fenotipo ad esordio nell'infanzia, quadro complessivo compatibile con disturbo ipercinetico della condotta F90.1 dell'ICD 10”. La dott.ssa presentatasi spontaneamente, dichiarava ai militari che la stessa mattina era stata _1 contattata dalla Dirigente scolastica della scuola frequentata dalla minore, che le aveva riferito che aveva mostrato a due docenti una “forchettata” sulla natica sinistra, a CP suo dire, infertale dalla madre;
la specialista aggiungeva che, avendo già fissato un incontro con la minore per quella stessa mattina, nel corso del colloquio le aveva chiesto di mostrare anche a lei quanto fatto vedere alle sue maestre e la bambina, senza alcuna difficoltà, le aveva mostrato una lesione sulla natica sinistra, che ella aveva fotografato. Su domanda dei militari, la dottoressa precisava che nel corso dei diversi incontri con i genitori, questi ultimi si erano sempre dimostrati pienamente collaborativi tanto che aveva avuto modo di vedere spesso la figlia, anche per due volte a settimana.
Il 13 gennaio 2017, perveniva al Tribunale per i minorenni una relazione informativa a firma della Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Diaz, ove frequentava la CP seconda elementare, in cui si evidenziava come la bambina, già segnalata ai Servizi sociali per le scarse condizioni igieniche (migliorate dopo l'intervento dei Servizi) e inviata all'ASL per un disturbo ipercinetico, in tempi recenti aveva riferito di percosse subite in famiglia, mostrandone i segni sul viso e sul corpo. Nella stessa relazione si dava atto che i docenti avevano frequentemente assistito a minacce di sanzioni corporali rivolte dal padre alla minore. Si segnalava, inoltre, che la bambina manifestava frequentemente crisi di rabbia incontrollabili ed era solita rappresentare, nelle espressioni iconografiche, “corpi nudi,
9 streghe, coltelli, asce e sangue”; ancora, sollecitata dagli adulti ad individuare da sola da dove provenisse la sua rabbia, rispondeva indicando sulla sagoma umana la zona dei genitali contro cui inveiva con la matita quasi a volerla cancellare.
A tali segnalazioni faceva seguito, il 26 gennaio 2017, l'immediato collocamento della minore presso la comunità educativa “Villa Morello”, con contestuale affidamento della medesima ai S.S., al C.F. ed al CEPSIA territorialmente competenti.
Con provvedimento del 1° giugno 2017 il Tribunale per i minorenni ratificava il collocamento in comunità precedentemente disposto in via provvisoria e urgente, demandando al Servizio di Salute Mentale di completare la valutazione psichiatrica e psicologica dei genitori di al fine di indagare sul livello intellettivo e sulla struttura CP della personalità della coppia e prescrivendo agli operatori sociali officiati di prevedere incontri protetti tra la minore e i genitori ed ai genitori di astenersi da altre modalità di interlocuzione con la medesima.
Il 18 settembre 2017 gli operatori della comunità descrivevano l'ambivalenza e il disagio vissuti da prima, durante e dopo gli incontri con i genitori e chiedevano la CP sospensione degli incontri genitori-figlia “a tutela dello stato psicofisico di ”. Il CP
Tribunale per i minorenni, con provvedimento del 22 dicembre 2017, “rimetteva ai servizi affidatari la valutazione in ordine all'opportunità della prosecuzione ed ai tempi degli incontri tra genitori e minore”, ratificando sostanzialmente la decisione degli operatori di sospendere detti incontri già attuata nel settembre del 2017.
Risulta, inoltre, dagli atti che, in data 19 dicembre 2018, il GUP presso il Tribunale di
Lecce disponeva il rinvio a giudizio di e per Parte_1 Parte_2
i reati di maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni della figlia e del solo CP Pt_1 anche per il reato di detenzione di materiale pedopornografico (cfr. decreto che dispone il giudizio allegato alla memoria di costituzione dell'Avv. Guido nel procedimento n.
181/2019). Nell'ambito dell'indagine a carico di non trovava, invece, Parte_1 riscontro l'ipotesi di abusi sessuali ai danni della stessa minore, che, in sede di incidente probatorio, nulla riferiva in merito.
Ascoltata dal Tribunale per i minorenni il 15 aprile 2019, riferiva di trovarsi bene CP con gli affidatari, ribadiva la sua volontà di non vedere né i genitori, né i nonni materni, affermava di avere ancora paura di vedere i suoi genitori e manifestava il timore di essere portata via dalla famiglia affidataria. Confermava, inoltre, quanto già raccontato agli affidatari in merito ad alcuni abusi sessuali subiti ad opera del padre (“è vero che ho raccontato ai miei affidatari che PA mi metteva un dito o l'accendino o anche un bastone
10 nelle parti intime, sia davanti che dietro. Io mi facevo molto male e piangevo ma lui e la mamma che era presente dicevano che così imparavo a comportarmi bene. Mio padre mi dava anche baci in bocca con la lingua quando secondo lui mi comportavo male, non so perché faceva così. Io però non l'ho mai toccato né mi ha chiesto di farlo, non ho mai visto il suo organo sessuale. Eravamo vestiti quando mi faceva queste cose) affermando di non averne parlato con il giudice in sede di incidente probatorio “perché non glielo volevo dire”.
Con riguardo alla valutazione psicologica delle competenze genitoriali, nella relazione del 22 maggio 2017 del Consultorio Familiare, a firma del dirigente psicologo Dott.ssa
, si rilevava: “la signora ) a causa delle difficoltà del Persona_2 Parte_2 funzionamento cognitivo, ma anche per la povertà culturale ed educativa di crescita, appare inficiare le aree suddette relative alla costruzione di coppia genitoriale e di crescita di un figlio già a partire delle tappe di sviluppo intervenute, ma anche di seguito, ella non potrà offrire quanto opportuno presentando uno stile disorganizzato e una inadeguatezza della capacità riflessiva. Il sig. , un po' più capace di attivare delle capacità intellettive, Pt_1 risulta finalizzato ad aspetti estremamente elementari e poveri anch'egli non in grado di dare significati consoni sia alla coppia genitoriale che ad affiancare lo sviluppo di un figlio offrendogli opportunità…. i disagi di potrebbero derivare in tutto o in buona parte CP da tale contesto genitoriale non in grado di offrire le risorse, di proteggerla idoneamente;
inoltre, la coppia genitoriale proprio per le difficoltà della piccola, per tutto quanto valutato
(che sono state valutate dalla Neuropsichiatra infantile e dalla Comunità di Accoglienza) non potrebbe offrire apporti riparativi e terapeutici”.
Dall'esame psichiatrico e dalla valutazione psicodiagnostica della coppia presso il Centro
Salute Mentale di Lecce emergeva, quanto a , l'assenza di alterazioni Pt_1 psicopatologiche di rilievo e di sintomatologia attiva, e si rilevava la “presenza di criteri per porre diagnosi di “problemi correlati all'ambiente di supporto”; quanto a
, la presenza di “ritardo mentale moderato (DSM –IV, con declino mentale Parte_2 medio” (cfr. relazione del 7 dicembre 2017).
Nella relazione dei Servizi Sociali e del Consultorio Familiare del 23 luglio 2018 si concludeva nel senso dell'assenza in termini prognostici di note di “recuperabilità e reversibilità delle problematiche” relative alla coppia genitoriale: “per quanto riguarda il sig. , nonostante abbia fruito dei numerosi e ripetuti interventi per le figlie nate dal Pt_1 primo matrimonio, permane dalle valutazioni effettuate l'incapacità ad esperire modalità genitoriali idonee, oltre a presentare problematiche di salute più volte riferite dallo stesso in prospettiva di investimento esistenziale in favore della minore. Relativamente alla
11 signora presenta struttura di personalità, modalità genitoriali molto inficiate Parte_2 dal marcato deficit cognitivo. Da non trascurare per entrambi tutto quello che la minore ha comunicato e riportato nelle relazioni. Pertanto, come già sottolineato, si ribadisce ancora una volta l'inadeguatezza delle capacità genitoriali, sulle quali non sono suscettibili ulteriori interventi, oltre ad essere una coppia maltrattante e reiterante della possibilità di esporre la bambina ad ulteriore pericolo”.
Nel corso del procedimento veniva indagata, con esito negativo, la possibilità di un affidamento a familiari entro il quarto grado: - con riguardo ai nonni materni, che avevano reiteratamente avanzato richiesta di affidamento della minore, i SS, con relazione del 1° settembre 2021, avevano rappresentato il sopravvenuto declino psico-fisico della nonna materna, allettata da circa un paio di anni;
- la prozia aveva Controparte_2 rinunciato all'iniziale domanda di affidamento della minore;
- le sorelle biologiche di ER
e , già sentite nel 2017, avevano riferito di non essere CP ER3 ER4 disponibili ad occuparsi della minore, per ragioni personali, economiche e familiari;
- il 2 settembre 2020, aveva presentato richiesta di affidamento della minore, Parte_3 tuttavia, contattata dai SS aveva confermato solo la volontà di frequentare la minore, ma aveva negato la disponibilità a prenderla con sé, adducendo il sopravvenuto peggioramento della propria situazione familiare a seguito della morte del marito;
- il 17 giugno 2022, la medesima aveva presentato un'altra istanza, con cui ribadiva la propria Parte_3 volontà di mantenere il legamento biologico con la sorella minorenne.
Va, poi, evidenziato che l'affidamento eterofamiliare di disposto con decreto del CP
Tribunale in data 21 febbraio 2019, si è dimostrato, sin dalle fasi iniziali, non lineare.
Nella relazione del 20 giugno 2019, l' e del luogo di residenza CP_3 ER6 degli affidatari evidenziava criticità nell'esperienza di affido ascrivibili alla relazione tra i coniugi, e in particolare al coniuge maschio, il quale, nell'ammettere importanti difficoltà nella gestione della minore, riferiva che il proprio silenzio sul punto era dettato dalla preoccupazione propria, e soprattutto della moglie, di fare fallire il progetto di affidamento, dando atto di dovere frequentemente abbandonare il posto di lavoro per supportare la moglie nella gestione della bambina. L'Equipe segnalava, poi, comportamenti disfunzionali tenuti dalla minore a scuola, con comportamento provocatorio e oppositivo, scarsa tolleranza alle regole, iperattività, aggressività, con lamentele manifestate dai genitori degli altri alunni, per il turbamento recato ai figli dai racconti della stessa e dal linguaggio adoperato.
12 Con decreto del 17 luglio 2021 si dava atto del fatto che la minore risultava, dal 21 giugno
2021, collocata in comunità socio-educativa ai sensi dell'art. 403 c.c. in ragione della dichiarata indisponibilità degli affidatari a proseguire nell'affidamento.
Nel corso dell'udienza del 6 luglio 2021, gli affidatari negavano di aver mai espresso la propria indisponibilità alla prosecuzione dell'affidamento o la propria rinuncia ad esso, ribadendo di aver richiesto ai Servizi affidatari solo un “aiuto” nella gestione della minore per le problematiche da essa evidenziate.
In ogni caso, il Tribunale, in ragione dell'ingravescente quadro psicologico della minore, ratificava il suo collocamento comunitario, ordinando ai SS affidatari l'immediato trasferimento della ragazza presso una comunità socio-sanitaria idonea in relazione all'età, al grado severo di problematiche psicologiche ed alle manifestazioni sessualizzate ed anticonservative poste in essere dalla stessa.
Con decreto del 21 aprile 2022, si disponevano le dimissioni della minore dalla comunità al termine dell'anno scolastico e il suo rientro presso la famiglia affidataria, che nelle more aveva presentato domanda di adozione ex art. 44 lett. d) L. n. 184/1983, alla quale, tuttavia, aveva poi rinunciato, a seguito della riproposizione di condotte oppositive da parte della minore.
A seguito di una pausa di riflessione, gli affidatari avevano confermato la propria volontà di proseguire nell'affidamento terapeutico della minore, ma, il 12 giugno 2023, avevano rinunciato ancora una volta all'affido, dopo un rientro di breve durata della minore presso la propria abitazione.
A seguito di un nuovo ripensamento della coppia affidataria, aveva fatto rientro CP presso gli affidatari il 20 settembre 2024, rimanendovi fino all'aprile del 2024, quando, a seguito di ennesima rinuncia all'affido da parte della coppia, con provvedimento di questa
Corte, la ragazza è stata inserita in comunità, dove si trova a tutt'oggi.
Su richiesta della coppia affidataria, nuovamente intenzionata a riottenere l'affidamento, all'esito dell'ascolto dei responsabili della comunità, venivano, tuttavia, ripristinati i contatti tra la minore e gli affidatari in comunità, con modalità protette.
Ciò premesso in punto di fatto, va rilevato che la valutazione della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità non può prescindere dalla rigorosa applicazione dei principi giurisprudenziali più volte ribaditi, in materia, dalla Corte di
Cassazione, che, anche a Sezioni Unite, ha affermato che la dichiarazione di adottabilità è una misura estrema, che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità
13 della capacità di assistenza morale e materiale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 l. n. 183 del 1984, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità non basati su precisi elementi di fatto (cfr. Cass., Sez. Un, sentenza n. 35110 del
17 novembre 2021).
Tale accertamento va compiuto, in particolare, tenendo conto non solo dei genitori, ma anche dei familiari entro il quarto grado, posto che il legislatore, all'art. 1 L. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare, anche allargato, di origine, quale tessuto connettivo della sua identità.
La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone, quindi, un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità non solo dei genitori, ma anche dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore, da effettuarsi sempre all'attualità e in concreto, considerando le loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento (cfr. Cass., sez. 1 ordinanza n. 24717 del 14 settembre 2021).
In tale ottica, la Corte di Cassazione ha specificato che l'indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale del minore deve essere completa e non debba trascurare alcun rilevante profilo inerente i diritti del minore, verificando, in particolare, se l'interesse di quest'ultimo a non recidere il legame con la famiglia di origine debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle capacità dei genitori o dei parenti in grado di assisterlo, che potrebbe essere integrato, almeno in via temporanea, da un regime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile o sostituibile da un'adozione “mite” ex art. 44 L.
n. 184 del 1983 (cfr. Cass., sez. 1, ordinanza n. 3643 del 13 febbraio 2020; sez. 1, ordinanza n. 1476 del 25 gennaio 2021; sez. 1, ordinanza n. 20322 del 23 giugno 2022; sez. 1 ordinanza n. 21024 del 1° luglio 2022).
Inoltre, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 183/2023, si è pronunciata in merito all'interpretazione della disciplina sull'adozione legittimante in conformità con la Carta
Costituzionale, nonché in merito all'interruzione dei rapporti di natura socio affettiva tra l'adottante e il nucleo familiare originario, affermando che “i tutti i passaggi, il giudice può, dunque, ben verificare se ricorrano in concreto quei gravi motivi che inducono a ritenere pregiudizievole recidere una relazione socio affettiva con chi in passato ha intessuto con il minore relazioni positive, che hanno rappresentato un punto di riferimento affettivo nel suo processo di crescita e appartengono alla sua memoria. La combinazione di indici astratti e di accertamenti di fatto consente, pertanto, al giudice di vincere la persuasione, sottesa
14 all'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, che la cessazione delle relazioni socio- affettive, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, sia in concreto rispondente all'interesse del minore”.
Il Giudice delle leggi ha ritenuto, cioè, che l'art. 27 comma 3 l. n. 184 del 1983, anche nel caso in cui debba procedersi all'adozione piena, non esclude la possibilità per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio- affettive con componenti della famiglia di origine.
E' stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità che, sebbene la statuizione della
Corte Costituzionale si riferisca al disposto dell'art. 27 comma 3 l. n. 184 del 1983, che si colloca in una fase successiva alla pronuncia di adottabilità, perché attiene alla pronuncia di adozione, è tuttavia evidente che, laddove risulti conforme all'interesse del minore mantenere rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine, tale esigenza non può non essere assecondata già al momento della dichiarazione di adottabilità
(cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 10278 del 16 aprile 2024). Quindi, ove il giudice ritenga la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di adottabilità, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 27 comma 2 L. n. 183/2023 impone al giudice di verificare, sin dal momento della pronuncia di adottabilità, se la cessazione delle relazioni socio-affettive con la famiglia biologica, in conseguenza della rottura del legame giuridico- parentale, sia in concreto conforme all'interesse del minore.
In definitiva, come anche di recente ribadito dalla Corte di Cassazione “la dichiarazione dello stato di abbandono morale e materiale richiede un accertamento in concreto e nell'attualità dei suoi presupposti, all'esito di un attento monitoraggio delle figure genitoriali e dei parenti entro il quarto grado disponibili ad accudire il bambino, al fine di stabilire se il best interest del minore sia quello di crescere nella famiglia di origine o altrove, valutando, poi, ove i genitori risultino inidonei, le capacità vicarianti dei menzionati familiari anche con l'ausilio di interventi di supporto, ovvero la possibilità di procedere ad un'adozione mite, eventualità queste ultime in grado di impedire la dichiarazione di adottabilità, e comunque verificando la presenza delle condizioni per mantenere, sempre nell'interesse del minore, incontri tra il medesimo e detti familiari, pur
a seguito della dichiarazione di adottabilità” (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 23320/2024 del
31 maggio 2024).
E' pacifico, poi, che il carattere necessariamente “attuale” dell'indagine in questione imponga di prendere in considerazione anche le circostanze sopravvenute nel corso del
15 giudizio d'opposizione, pure in fase di gravame (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 2718 del 05/06/1989 e successive conformi).
Ciò posto, alla luce delle risultanze acquisite, non può che essere condivisa la valutazione operata dal Tribunale in ordine alla inadeguatezza dei genitori e all'impossibilità di un recupero delle loro competenze genitoriale e di ripristino della relazione con la figlia, che discende, oltre che dai loro personali deficit personologici ampiamente emersi dalle relazioni dei Servizi Sociali, soprattutto dal netto rifiuto delle figure genitoriali manifestato dalla minore ed espresso, in modo categorico, in tutte le interlocuzioni da lei avute con il tutore, con i Servizi, con gli affidatari e con l'autorità giudiziaria (da ultimo anche innanzi a questa Corte nell'ascolto dell'11 febbraio 2025). Tale rifiuto ha determinato la sospensione, sin dal 2017, degli incontri protetti con i genitori e ha precluso, di fatto, qualsiasi intervento a loro sostegno.
Deve, poi, ritenersi che i gravi episodi di maltrattamento che ha reiteratamente CP addebitato ai genitori, al di là della loro veridicità o meno – che sarà valutata nell'ambito del processo penale ancora pendente a carico di e – facciano Pt_1 Parte_2 ormai parte dell'immaginario della minore in modo così radicato da precludere qualsiasi possibilità di ripresa del rapporto della ragazza con i genitori biologici.
Deve, tuttavia, tenersi conto del verificarsi di fatti nuovi significativi, emersi proprio nel giudizio di appello, che non possono essere trascurati dalla Corte nella valutazione dei presupposti dello stato di adottabilità della minore e che richiedono un approfondimento istruttorio ulteriore, che non potrà che svolgersi innanzi al Tribunale per i minorenni, al fine di verificare quale sia, nella specie, la soluzione maggiormente rispondente all'interesse della minore.
Innanzitutto, nelle more del procedimento, la minore è stata collocata in comunità, con provvedimento assunto in via d'urgenza, a seguito di rinuncia all'affidamento da parte della coppia affidataria.
In secondo luogo, a seguito dell'inserimento in struttura, ha casualmente CP incontrato la figlia (sua coetanea) della sorella biologica e, a seguito di tale incontro, ha avviato autonomamente dei contatti telefonici con tale sorella biologica, manifestando successivamente agli operatori della comunità la sua ferma intenzione di iniziare una frequentazione con le sorelle biologiche.
16 Su richiesta del tutore e del responsabile della comunità ospitante, la Corte ha autorizzato lo svolgimento di videochiamate con le sorelle biologiche, con modalità protette con ordinanza del 13 maggio 2025.
L'Equipe della comunità, nelle relazioni di aggiornamento, ha evidenziato l'inquietudine provata dalla ragazzina, combattuta tra il forte desiderio di riavvicinamento alla famiglia biologica e il timore di poter dare una delusione ai genitori affidatari, che nelle more del procedimento, su loro richiesta, erano stati autorizzati dalla Corte a riprendere i contatti con la minore in comunità, sempre con modalità protette (cfr. relazione dell'Equipe del 4 giugno
2025).
Alla luce di tali nuove evenienze, appare quindi, necessario ed opportuno che sia avviato un ulteriore approfondimento volto a verificare se il rapporto tra e le sorelle CP biologiche possa essere, in concreto, recuperato e se il recupero di tale rapporto possa essere maggiormente utile e positivo per la ragazza rispetto alla totale recisione dei legami affettivi con la famiglia di origine. Ciò al fine di accertare se il migliore interesse della minore possa essere soddisfatto, in mancanza di disponibilità delle sorelle ad occuparsi della minore, eventualmente da un'adozione “mite” ex art. 44 L. n. 184 del 1983 (soluzione che esclude di per sé la declaratoria di adottabilità) o quantomeno da un'adozione “aperta”, con mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, in particolare con dette sorelle.
Tali accertamenti sono imprescindibili, perché, prima di rescindere il legame con la famiglia d'origine, i principi giurisprudenziali innanzi richiamati, in linea con le indicazioni della CEDU, impongono di << adottare tutte le misure necessarie e appropriate>> che si possono ragionevolmente esigere, affinché i minori possano condurre una vita familiare normale all'interno della propria famiglia di origine. Tanto più che, nella specie, alla luce dell'andamento del percorso di affidamento eterofamiliare della minore - caratterizzato dalle reiterate rinunce degli affidatari all'affido seguite da altrettanti ripensamenti, che pur indotti da un forte sentimento affettivo, appaiono privi di adeguata consapevolezza da parte della coppia delle proprie capacità di tenuta nel lungo termine – non è possibile ritenere, in termini prognostici, che il suddetto affidamento possa stabilizzarsi e sfociare in un'adozione.
Pertanto, non sussistono, allo stato, i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità di , dovendosi valutare, alla luce di ulteriori approfondimenti, CP la sussistenza delle condizioni per un'adozione “mite” (con indagine che deve essere necessariamente demandata al Tribunale, precludendo tale forma di adozione la declaratoria
17 di adottabilità) o, quantomeno, per un'adozione piena “aperta” con mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine.
A norma dell'art. 16 L. n. 184/1983, vanno adottati in questa sede “i provvedimenti opportuni” nell'interesse della minore.
In particolare, va confermato il collocamento di nella struttura che attualmente la CP ospita e, ai fini del recupero dei rapporti tra la minore e le sorelle biologiche, va ribadita l'autorizzazione, già concessa con ordinanza riservata del 13 maggio 2025, a contatti telefonici tra e le sorelle biologiche, una volta al mese, esclusivamente alla presenza CP del corpo educante e previo sostegno psicologico della minore, in giorni e orari che saranno concordati con il responsabile della struttura e con le modalità ritenute dall'Equipe della stessa struttura più consone all'interesse della minore e idonee a garantire la riservatezza circa la sua attuale collocazione.
All'esito dello stretto monitoraggio di tali contatti telefonici e della situazione psicologica della minore, essi potranno essere incrementati secondo valutazione rimessa all'Equipe.
Vanno, inoltre, ribadite, allo stato, le attuali modalità di frequentazione della minore con la coppia affidataria. Non può essere accolta, allo stato, la richiesta di “autorizzazione” formulata dall'Equipe nella relazione riservata del 4 giugno 2025, ritenendosi che il recupero del rapporto con le sorelle biologiche e la frequentazione degli affidatari da parte della minore non debbano presentare profili di interferenza, operando su piani distinti, essendo, peraltro, prioritario, allo stato, l'accertamento delle potenzialità di recupero del rapporto con le sorelle biologiche in condizioni il più possibile esenti da condizionamenti di sorta.
Tenuto conto della natura del procedimento e considerato che la presente decisione si fonda sulla valutazione di circostanze sopravvenute al giudizio di primo grado, si ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto con ricorso, depositato il 9 novembre 2023, da e avverso la sentenza emessa dal Tribunale Parte_1 Parte_2 per i Minorenni di Lecce in data 20 settembre 2023, depositata il 10 ottobre 2023, lo accoglie per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, revoca la dichiarazione dello stato di adottabilità di . CP
18 Conferma la declaratoria di decadenza di e Parte_1 Parte_2 dalla responsabilità genitoriale e conferma nel resto la sentenza impugnata.
Conferma il collocamento della minore in comunità.
Autorizza i contatti telefonici tra la minore e le sorelle biologiche e dispone la prosecuzione della frequentazione tra la minore e la coppia affidataria secondo le modalità indicate in parte motiva.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Dispone l'immediata restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza.
Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti, al P.G., al responsabile della comunità che ospita la minore (in forma riservata) e agli operatori affidatari (Equipe integrata di Ambito, SS e servizio NPI del luogo di sua attuale collocazione).
Così deciso in Lecce il 10 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Roberto Carrelli Palombi
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Minorenni – composta da:
Dott. Roberto Carrelli Palombi - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott.ssa Alessandra Ferraro - Consigliere rel.
Dott. Alessandro Stifanelli - Consigliere onorario
Dott.ssa Elisa Alemanni - Consigliere onorario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 417 del Ruolo V.G. delle cause dell'anno 2023 decisa all'udienza collegiale del 10 giugno 2025.
T R A
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Fabrizio Pisanelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Luigi Corvaglia n. 23;
- appellante -
E
in persona del Tutore Avv. Luca Monticchio, in giudizio ex sé ai CP sensi dell'art. 86 c.p.c.
- appellato –
NONCHE'
-P. G. PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
CONCLUSIONI: come da verbale del 10 giugno 2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 ottobre 2023, il Tribunale per i minorenni di Lecce ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore , nata a [...] il [...], con CP decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale, confermando la nomina dell'Avv.
Luca Monticchio come tutore e l'affidamento della minore all'Equipe Integrata d'Ambito, ai SS e al servizio NPI del luogo di sua attuale collocazione.
Il Tribunale reputava che, in ragione della radicale e non transeunte inadeguatezza dei genitori a prendersi cura della minore, del lungo lasso di tempo concesso ai genitori per la sperimentazione di ogni utile percorso, dell'età ormai pienamente adolescenziale della minore, dell'insussistenza di relazioni con la famiglia di origine sin dal 2017, dovesse procedersi alla dichiarazione dello stato di adottabilità di previa declaratoria di CP decadenza dei genitori biologici dalla responsabilità genitoriale. Evidenziava, inoltre, che non fosse congruo prevedere il mantenimento della relazione della minore con i genitori biologici, atteso che tale relazione era recisa da un lasso di tempo significativo (almeno cinque anni) e non appariva funzionale al benessere psico-fisico della ragazzina, che abbisognava di forme univoche di riconoscimento identitario al fine di superamento del trauma e del suo migliore funzionamento psicologico, fermo restando che ormai CP prossima alla maggiore età, essendo a conoscenza di ogni dato sensibile, ben avrebbe potuto riprendere i contatti con i genitori biologici, se e quando lo avesse voluto.
Con ricorso depositato il 9 novembre 2023, i genitori biologici della minore, Parte_1
e , per mezzo del comune difensore, hanno proposto
[...] Parte_2 appello, affidato ad un unico motivo, con cui hanno denunciato “violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 8 della L. n. 184/1983 – inesistenza della condizione di abbandono della minore – contraddittorietà della motivazione”, deducendo l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di adottabilità della minore.
Il difensore appellante ha evidenziato che la dott.ssa , psichiatra del Persona_1
CEPSIA di Lecce, dove la minore era in trattamento dal febbraio del 2016 (a seguito di segnalazione della dirigente scolastica per “disturbo ipercinetico della condotta”) il 20 ottobre 2006 aveva tramesso al Consultorio Familiare di Lecce una missiva con cui “inviava
i genitori della bambina per accertamento del livello di adattamento della relazione bambina genitori e, se necessario, presa in carico di supporto sociale e psicologico”, allegando la seguente sintesi diagnostica formulata a carico della minore all'esito di
2 osservazione neuropsichiatrica infantile con test psicometrico: “Disabilità intellettiva lieve compatibile con F70 dell'ICD10; disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività con manifestazione combinata associato a disturbo della condotta fenotipo ad esordio dall'infanzia, quadro complesso compatibile con disturbo ipercinetico della condotta F90.1 dell'ICD 10”). Nella missiva suddetta, non si faceva alcun riferimento ai presunti maltrattamenti subiti dalla minore da parte dei genitori, sebbene in pari data la stessa dott.ssa avesse reso sommarie informazioni innanzi alla P.G. del Tribunale per i minorenni _1 di Lecce, riferendo di essere stata contattata la stessa mattina dalla dirigente scolastica della scuola frequentata da perché la bambina aveva mostrato a due docenti una CP
“forchettata” sulla natica sinistra, infertale, a dire dalla piccola, da sua madre, e precisando di essersi fatta mostrare dalla bambina la lesione nel corso del colloquio con la minore già fissato per quello stesso giorno.
Ha dedotto che era “indiscutibile che nel corso del lungo periodo di monitoraggio svolto dalla d.ssa presso il C.E.P.S.I.A. di Lecce non erano emersi elementi di particolare _1 preoccupazione riguardanti lo stato psico-fisico della minore che non fossero strettamente collegati al suo disturbo ipercinetico, tanto è vero che la stessa d.ssa nella sua _1 missiva del 20.06.2016, parla di un disturbo della condotta il cui esordio si manifesta sin dall'infanzia ed è compatibile con il Disturbo Ipercinetico della condotta “F90 dell'ICD
10”; che il codice F90 rappresenta il codice della patologia secondo la classificazione ICD
10 dell'O.M.S. relativi alle diagnosi riguardanti alunni diversamente abili in base alla legge
104, che risponde alla seguente testuale definizione: “Disturbi caratterizzati da un modalità ripetitiva e persistente di condotta antisociale, aggressiva o provocatoria. Tale comportamento deve condurre a rilevanti violazioni delle aspettative sociali in rapporto all'età; deve perciò essere più grave delle comuni birichinate infantili o delle ribellioni dell'adolescente e deve comportare una modalità di comportamento persistente (sei mesi o più). Manifestazioni di un disturbo della condotta possono anche essere sintomatiche di altre condizioni psichiatriche, nel qual caso si deve codificare la diagnosi di base. Esempi di comportamento su cui si può basare la diagnosi includono livelli eccessivi di violenza o spacconeria;
crudeltà verso altre persone o animali;
gravi danni a proprietà; piromania;
furti; persistente comportamento menzognero; accessi d'ira inusualmente frequenti e violenti;
disubbidienza”; che, sebbene il trattamento di tale disturbo, preveda, oltre alla terapia farmacologica, un intervento di tipo cognitivo-comportamentale in favore dei genitori (parent education e parent training), nessun tipo di intervento era stato attuato in favore dei genitori di per sostenerli ed educarli nella gestione della bambina. CP
3 Secondo il difensore appellante, il Tribunale per i minorenni non avrebbe adeguatamente stimato il disturbo ipercinetico da cui era affetta giungendo ad imputare alla CP condotta violenta del padre e della madre la causa del disturbo, invertendo, in tal modo, il rapporto di causa ed effetto comunemente riconosciuto dalla letteratura medica;
inoltre,
l'intervento e le decisioni del Tribunale sarebbero state fortemente “contaminate” dai presunti abusi sessuali addebitati al REGGIO, che, tuttavia, non erano stati accertati in sede penale, atteso che sentita dal GIP, non aveva mai riferito di aver subito attenzioni CP particolari da parte del padre o di altri soggetti vicini al contesto familiare;
quanto ai file cancellati ritraenti foto pedopornografiche rinvenuti sul computer di , Parte_1 non vi era prova che fossero riconducibili al , che aveva provato di aver acquistato Pt_1 il computer usato dopo aver risposto ad un annuncio pubblicato su un quotidiano locale.
Inoltre, il Tribunale erroneamente aveva ritenuto che i genitori biologici non avessero inteso intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità e che non avessero mai coltivato in maniera fruttuosa l'asserita volontà di ripristino della relazione con la figlia. Era incontestabile, invece, che e avevano sempre mantenuto un Pt_1 Parte_2 rapporto di fiducia e di piena collaborazione con i Servizi officiati e che, tuttavia, nessun serio progetto di recupero della loro genitorialità era mai stato avviato. Infatti, ad eccezione del periodo dal 29 giugno 2017 al 7 settembre 2017, durante il quale avevano fruito di incontri quindicinali con RA monitorati con specchio unidirezionale e registrazione, ai genitori biologici era stato inibito di vedere la figlia, il che aveva impedito di svolgere una seria ed approfondita valutazione delle loro capacità genitoriali.
Vi era contraddittorietà, poi, tra la relazione contenente gli esiti dell'inchiesta sociale del
18 maggio 2017 - in cui si stigmatizzava la tardività degli interventi a favore della minore, segnalando che “la tempestività della segnalazione all'autorità giudiziaria e/o ai servizi territoriali, sarebbe stata proficua ai fini della tutela della minore con la messa in atto di un progetto che avrebbe coinvolto la coppia genitoriale” e si proponeva un affidamento eterofamiliare “prevedendo, se la situazione lo consente, una continuità delle relazioni familiari” – e la successiva relazione del 23 luglio 2018 in cui si concludeva, all'esito della valutazione della coppia genitoriale, nel senso che “non si sono rilevate in termini prognostici note di recuperabilità e reversibilità delle problematiche”.
In definitiva, il Tribunale non si sarebbe attenuto al principio secondo cui l'adozione del minore, recidendo ogni legame con la famiglia di origine, costituisce una misura eccezionale a cui è possibile ricorrere quando si siano dimostrate impraticabili altre misure, anche di carattere assistenziale, in quanto, nel caso in esame, non erano state valutate forme
4 alternative di aiuto alla genitorialità ed alla permanenza dei legami familiare, che pure la coppia genitoriale aveva tentato di ottenere.
Infine, nella specie, avrebbe potuto trovare applicazione l'istituto dell'adozione cd.
“mite”, verso la quale la recente giurisprudenza aveva mostrato una significativa apertura alla luce delle indicazioni della CEDU.
Il difensore appellante, pertanto, ha chiesto di revocare la declaratoria di adottabilità della minore e la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale di Parte_1
e e, per l'effetto, di demandare ai SS e al CF di redigere un Parte_2 progetto di riadattamento della minore nel nucleo familiare di origine. In via istruttoria, sollecitava l'espletamento di CTU volta a valutare la capacità genitoriali di Parte_1
e .
[...] Parte_2
Il tutore provvisorio dei minori, nominato dal Tribunale per i minorenni, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 28 dicembre 2023, ha concluso per il rigetto dell'appello.
Il P.G. , a sua volta, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Nel corso del procedimento, la Corte ha proceduto, il 20 febbraio 2024 e il 29 marzo
2024, all'ascolto della coppia affidataria della minore.
All'esito dell'ascolto del 29 marzo 2024, la Corte ha pronunciato la seguente ordinanza, che si riporta testualmente: “Letti gli atti del procedimento n. 417/2023 V.G. e sciogliendo la riserva formulata all'udienza odierna, svoltasi in forma riservata con l'ascolto della coppia affidataria della minore;
CP esaminati gli atti trasmessi dal Tribunale per i minorenni in data 27 marzo 2024, e in particolare la relazione dei competenti servizi sociali del 26 marzo 2024; rilevato che gli affidatari, nel corso dell'odierna audizione, hanno rappresentato che
, da circa un mese, sta attraversando un momento di grande difficoltà, a seguito CP dell'avvio di una relazione con un coetaneo e del successivo abbandono da parte di quest'ultimo, che l'avrebbe condotta a procurarsi, in due occasioni, dei graffi sul corpo;
che ha manifestato loro una forte sofferenza e ha giustificato tali gesti autolesivi CP con il bisogno di esternare il proprio dolore e di comprendere quali sono le persone che le sono veramente vicine;
gli stessi hanno aggiunto che, grazie all'aiuto di un amico di famiglia, che ha frequentato dei corsi di psicologia, e dell'insegnante del dopo scuola,
5 attualmente la ragazza appare più serena e sembra aver accettato l'allontanamento del fidanzatino;
che entrambi gli affidatari hanno confermato, con decisione, la propria volontà di proseguire nell'affidamento di , alla quale sono profondamente legati e che CP considerano come una figlia, pur evidenziando la necessità che la ragazzina segua un percorso psicoterapico costante e strutturato, tanto più opportuno nella delicata fase adolescenziale che sta attraversando, anche alla luce dei suoi vissuti traumatici;
che il tutore della minore e il legale della coppia affidataria hanno ribadito di non avere dubbi in ordine alla sincera volontà degli affidatari di proseguire nel percorso di affido, affermando che la loro richiesta di aiuto sarebbe stata non correttamente interpretata dai
Servizi come volontà di rinunciare all'affidamento e ribadendo l'urgente necessità di un serio sostegno psicologico per la ragazza;
che nella relazione del responsabile del Dipartimento di Salute Mentale – NPI di
Galatina in data 27 marzo 2023, pervenuta il 29 marzo, si formula a carico della minore diagnosi di “disturbo d'ansia, funzionamento intellettivo limite e agiti autolesivi” e si evidenzia una “lieve deflessione dell'umore in particolare a quando riporta
l'allontanamento del fidanzato”, con prescrizione di integratori e di monitoraggio del NPI;
che, già in passato, all'esito della valutazione psico-diagnostica della minore condotta nella comunità ospitante, si era segnalato che “la minore, con funzionamento intellettivo limite, sembra presentare i sintomi di un disturbo post-traumatico da stress e di un esordio di disturbo psicotico, con allucinazioni uditive e visive” (cfr. relazione in data 30 giugno
2021 a firma della psicologa della comunità ospitante); che tale diagnosi veniva confermata dal NPI (cfr. relazione in data 26 luglio 2021 in cui, in relazione alle caratteristiche cliniche emerse, si conclude per “disturbo del comportamento in ragazza con instabilità del tono dell'umore, dispercezioni uditive e funzionamento intellettivo al limite”); ritenuto che, alla luce delle diagnosi già formulate a carico di dai competenti CP
Servizi, delle alterazioni comportamentali da ultimo segnalate, con particolare riferimento al compimento di gesti autolesivi e alle reiterate manifestazioni di sofferenza esternate dalla ragazza alla madre affidataria, tenuto conto dell'età adolescenziale della minore, di per sé delicata, appare urgente e improcrastinabile la predisposizione, a cura del NPI competente, in favore della minore, di uno stringente percorso di sostegno psicologico, ed eventualmente psicoterapico, con previsione di incontri settimanali o almeno quindicinali;
6 che appare altresì necessario disporre in favore degli affidatari, che ne hanno fatto espressa richiesta, di un percorso di training parentale a cura del C.F. e dei Servizi territorialmente competenti;
P.Q.M.
Letti gli artt. 10 e ss. L. n. 184/1983, onera gli operatori affidatari di (SS, CF, NPI del luogo di collocazione CP della minore) di predisporre gli interventi di cui in parte motiva e di relazionare sugli esiti di tali interventi a cadenza trimestrale.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce il 29 marzo 2024”.
Con successivo provvedimento del 15 aprile 2024, la Corte, preso atto dell'istanza con cui gli affidatari della minore avevano chiesto, con urgenza, che fosse disposto il trasferimento della minore in comunità e, contestualmente, avevano manifestato la volontà di rinunciare all'affidamento, disponeva il collocamento della minore in idonea comunità educativa da individuarsi a cura dei competenti Servizi.
All'udienza del 9 luglio 2024 si procedeva all'audizione, in forma riservata, dei responsabili della comunità e, all'udienza del 22 ottobre 2024, a nuovo ascolto, sempre con modalità riservate, della coppia affidataria, che, nelle more, aveva nuovamente richiesto che fosse ripristinato l'affidamento, pur nella permanenza della minore in comunità.
All'esito di tali audizioni, la Corte autorizzava la ripresa dei contatti tra la minore e la coppia affidataria, sotto lo stretto monitoraggio degli operatori della comunità.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, si procedeva all'ascolto della minore in forma riservata.
Con ordinanza riservata del 13 maggio 2025, su richiesta del responsabile della comunità
e con il parere favorevole del tutore, la Corte autorizzava la minore ad avere contatti telefonici protetti con le sorelle biologiche, una volta al mese, esclusivamente alla presenza del corpo educante, con le modalità ritenute più consone dall'Equipe della struttura.
Tale autorizzazione faceva seguito ad una comunicazione riservata dell'8 maggio 2025 trasmessa dal tutore, con cui l'Equipe del Centro Residenziale Terapeutico ove è attualmente collocata la minore rappresentava di aver appreso dalla stessa che la CP ragazza aveva iniziato ad avere costanti rapporti con sua nipote (figlia di una delle sue sorelle biologiche) e aveva iniziato, tramite la stessa nipote, ad effettuare delle videochiamate anche con la madre della ragazzina (sorella biologica di;
dopo aver CP
7 riferito tali circostanze, la stessa aveva chiesto all'Equipe del Centro di poter avere CP contatti periodici con le sorelle biologiche, affermando che, qualora non fosse stata autorizzata a farlo, lo avrebbe comunque fatto da scuola in autonomia. La minore, che aveva avanzato la stessa richiesta al tutore, nel corso di una videochiamata effettuata il 16 aprile
2025, sebbene sollecitata dall'Equipe ad una riflessione sugli effetti che tale ripresa dei rapporti con i familiari biologici avrebbe potuto avere sulla sua emotività, nonché sul progetto di affidamento in corso, aveva mantenuto rigidamente la sua posizione, pur ribadendo di non voler avere alcun contatto con i propri genitori biologici. L'Equipe, pertanto, alla luce delle caratteristiche di funzionamento della minore (tra cui la facile condizionabilità e la presenza di limiti cognitivi che ne limitano la capacità di prevedere le conseguenze di comportamenti propri e degli altri) esprimeva il parere che ostacolare quanto richiesto dalla minore l'avrebbe portata a procedere autonomamente, esponendola a rischi ancor più gravi e prospettava la possibilità di concedere alla minore l'autorizzazione ad avere saltuari contatti telefonici protetti (una volta al mese) con le sorelle biologiche, alla presenza del corpo educante, così da consentire un monitoraggio sia dei contenuti dei colloqui, sia dello stato emotivo della minore durante e dopo tali scambi comunicativi.
Nella nota di aggiornamento del 4 giugno 2025, l'Equipe della comunità evidenziava che,
a seguito dell'autonomo avvio di rapporti con la nipote, aveva manifestato CP
“un'importante inquietudine, dovuta, verosimilmente, alla confusione esperita in merito alla complessità della situazione. Infatti, da un lato, avvertiva il desiderio di riavvicinamento alla famiglia biologica, dall'altro, temeva che i genitori affidatari potessero soffrire a causa di tale suo desiderio”. Ella, inoltre, aveva manifestato un atteggiamento “più freddo e distaccato” nei confronti degli affidatari, durante le chiamate settimanali e le visite quindicinali previste. Proponeva pertanto di far precedere l'avvio delle videochiamate da un periodo di intensificazione dei rapporti tra la ragazzina e la coppia affidataria, “così da poter consentire ad di trovare in quest'ultima quella CP rassicurazione affettiva, che presumibilmente la spinge oggi verso la famiglia di origine”.
All'udienza del 10 giugno 2025, le parti venivano rese edotte delle circostanze sopravvenute comunicate con le note riservate innanzi indicate e, sulle conclusioni di cui al verbale, la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8 Reputa la Corte che, alla luce delle circostanze di fatto sopravvenute nel corso del presente giudizio, la declaratoria di adottabilità della minore , nei termini CP previsti dal Tribunale, non possa essere confermata.
E' opportuno ripercorrere, in punto di fatto, nei suoi tratti salienti, l'iter che ha condotto alla pronuncia impugnata, quale si evince dalla documentazione in atti, rinviando per quanto sarà tralasciato in questa sede a quanto dettagliatamente esposto nella sentenza di primo grado.
L'interessamento del Tribunale per i minorenni nei confronti della minore CP
, nata a [...] il [...], traeva origine dalle informazioni rese il 20 ottobre
[...]
2016, alla p.g. della Procura presso il Tribunale per i minorenni, dalla dott.ssa _1 psichiatra in servizio presso il CEPSIA, dove la minore era in trattamento dalla primavera del 2016 in relazione alla diagnosi di “disabilità intellettiva lieve compatibile con F70 dell'ICD10; disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività con manifestazione combinata associato a disturbo della condotta, fenotipo ad esordio nell'infanzia, quadro complessivo compatibile con disturbo ipercinetico della condotta F90.1 dell'ICD 10”. La dott.ssa presentatasi spontaneamente, dichiarava ai militari che la stessa mattina era stata _1 contattata dalla Dirigente scolastica della scuola frequentata dalla minore, che le aveva riferito che aveva mostrato a due docenti una “forchettata” sulla natica sinistra, a CP suo dire, infertale dalla madre;
la specialista aggiungeva che, avendo già fissato un incontro con la minore per quella stessa mattina, nel corso del colloquio le aveva chiesto di mostrare anche a lei quanto fatto vedere alle sue maestre e la bambina, senza alcuna difficoltà, le aveva mostrato una lesione sulla natica sinistra, che ella aveva fotografato. Su domanda dei militari, la dottoressa precisava che nel corso dei diversi incontri con i genitori, questi ultimi si erano sempre dimostrati pienamente collaborativi tanto che aveva avuto modo di vedere spesso la figlia, anche per due volte a settimana.
Il 13 gennaio 2017, perveniva al Tribunale per i minorenni una relazione informativa a firma della Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Diaz, ove frequentava la CP seconda elementare, in cui si evidenziava come la bambina, già segnalata ai Servizi sociali per le scarse condizioni igieniche (migliorate dopo l'intervento dei Servizi) e inviata all'ASL per un disturbo ipercinetico, in tempi recenti aveva riferito di percosse subite in famiglia, mostrandone i segni sul viso e sul corpo. Nella stessa relazione si dava atto che i docenti avevano frequentemente assistito a minacce di sanzioni corporali rivolte dal padre alla minore. Si segnalava, inoltre, che la bambina manifestava frequentemente crisi di rabbia incontrollabili ed era solita rappresentare, nelle espressioni iconografiche, “corpi nudi,
9 streghe, coltelli, asce e sangue”; ancora, sollecitata dagli adulti ad individuare da sola da dove provenisse la sua rabbia, rispondeva indicando sulla sagoma umana la zona dei genitali contro cui inveiva con la matita quasi a volerla cancellare.
A tali segnalazioni faceva seguito, il 26 gennaio 2017, l'immediato collocamento della minore presso la comunità educativa “Villa Morello”, con contestuale affidamento della medesima ai S.S., al C.F. ed al CEPSIA territorialmente competenti.
Con provvedimento del 1° giugno 2017 il Tribunale per i minorenni ratificava il collocamento in comunità precedentemente disposto in via provvisoria e urgente, demandando al Servizio di Salute Mentale di completare la valutazione psichiatrica e psicologica dei genitori di al fine di indagare sul livello intellettivo e sulla struttura CP della personalità della coppia e prescrivendo agli operatori sociali officiati di prevedere incontri protetti tra la minore e i genitori ed ai genitori di astenersi da altre modalità di interlocuzione con la medesima.
Il 18 settembre 2017 gli operatori della comunità descrivevano l'ambivalenza e il disagio vissuti da prima, durante e dopo gli incontri con i genitori e chiedevano la CP sospensione degli incontri genitori-figlia “a tutela dello stato psicofisico di ”. Il CP
Tribunale per i minorenni, con provvedimento del 22 dicembre 2017, “rimetteva ai servizi affidatari la valutazione in ordine all'opportunità della prosecuzione ed ai tempi degli incontri tra genitori e minore”, ratificando sostanzialmente la decisione degli operatori di sospendere detti incontri già attuata nel settembre del 2017.
Risulta, inoltre, dagli atti che, in data 19 dicembre 2018, il GUP presso il Tribunale di
Lecce disponeva il rinvio a giudizio di e per Parte_1 Parte_2
i reati di maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni della figlia e del solo CP Pt_1 anche per il reato di detenzione di materiale pedopornografico (cfr. decreto che dispone il giudizio allegato alla memoria di costituzione dell'Avv. Guido nel procedimento n.
181/2019). Nell'ambito dell'indagine a carico di non trovava, invece, Parte_1 riscontro l'ipotesi di abusi sessuali ai danni della stessa minore, che, in sede di incidente probatorio, nulla riferiva in merito.
Ascoltata dal Tribunale per i minorenni il 15 aprile 2019, riferiva di trovarsi bene CP con gli affidatari, ribadiva la sua volontà di non vedere né i genitori, né i nonni materni, affermava di avere ancora paura di vedere i suoi genitori e manifestava il timore di essere portata via dalla famiglia affidataria. Confermava, inoltre, quanto già raccontato agli affidatari in merito ad alcuni abusi sessuali subiti ad opera del padre (“è vero che ho raccontato ai miei affidatari che PA mi metteva un dito o l'accendino o anche un bastone
10 nelle parti intime, sia davanti che dietro. Io mi facevo molto male e piangevo ma lui e la mamma che era presente dicevano che così imparavo a comportarmi bene. Mio padre mi dava anche baci in bocca con la lingua quando secondo lui mi comportavo male, non so perché faceva così. Io però non l'ho mai toccato né mi ha chiesto di farlo, non ho mai visto il suo organo sessuale. Eravamo vestiti quando mi faceva queste cose) affermando di non averne parlato con il giudice in sede di incidente probatorio “perché non glielo volevo dire”.
Con riguardo alla valutazione psicologica delle competenze genitoriali, nella relazione del 22 maggio 2017 del Consultorio Familiare, a firma del dirigente psicologo Dott.ssa
, si rilevava: “la signora ) a causa delle difficoltà del Persona_2 Parte_2 funzionamento cognitivo, ma anche per la povertà culturale ed educativa di crescita, appare inficiare le aree suddette relative alla costruzione di coppia genitoriale e di crescita di un figlio già a partire delle tappe di sviluppo intervenute, ma anche di seguito, ella non potrà offrire quanto opportuno presentando uno stile disorganizzato e una inadeguatezza della capacità riflessiva. Il sig. , un po' più capace di attivare delle capacità intellettive, Pt_1 risulta finalizzato ad aspetti estremamente elementari e poveri anch'egli non in grado di dare significati consoni sia alla coppia genitoriale che ad affiancare lo sviluppo di un figlio offrendogli opportunità…. i disagi di potrebbero derivare in tutto o in buona parte CP da tale contesto genitoriale non in grado di offrire le risorse, di proteggerla idoneamente;
inoltre, la coppia genitoriale proprio per le difficoltà della piccola, per tutto quanto valutato
(che sono state valutate dalla Neuropsichiatra infantile e dalla Comunità di Accoglienza) non potrebbe offrire apporti riparativi e terapeutici”.
Dall'esame psichiatrico e dalla valutazione psicodiagnostica della coppia presso il Centro
Salute Mentale di Lecce emergeva, quanto a , l'assenza di alterazioni Pt_1 psicopatologiche di rilievo e di sintomatologia attiva, e si rilevava la “presenza di criteri per porre diagnosi di “problemi correlati all'ambiente di supporto”; quanto a
, la presenza di “ritardo mentale moderato (DSM –IV, con declino mentale Parte_2 medio” (cfr. relazione del 7 dicembre 2017).
Nella relazione dei Servizi Sociali e del Consultorio Familiare del 23 luglio 2018 si concludeva nel senso dell'assenza in termini prognostici di note di “recuperabilità e reversibilità delle problematiche” relative alla coppia genitoriale: “per quanto riguarda il sig. , nonostante abbia fruito dei numerosi e ripetuti interventi per le figlie nate dal Pt_1 primo matrimonio, permane dalle valutazioni effettuate l'incapacità ad esperire modalità genitoriali idonee, oltre a presentare problematiche di salute più volte riferite dallo stesso in prospettiva di investimento esistenziale in favore della minore. Relativamente alla
11 signora presenta struttura di personalità, modalità genitoriali molto inficiate Parte_2 dal marcato deficit cognitivo. Da non trascurare per entrambi tutto quello che la minore ha comunicato e riportato nelle relazioni. Pertanto, come già sottolineato, si ribadisce ancora una volta l'inadeguatezza delle capacità genitoriali, sulle quali non sono suscettibili ulteriori interventi, oltre ad essere una coppia maltrattante e reiterante della possibilità di esporre la bambina ad ulteriore pericolo”.
Nel corso del procedimento veniva indagata, con esito negativo, la possibilità di un affidamento a familiari entro il quarto grado: - con riguardo ai nonni materni, che avevano reiteratamente avanzato richiesta di affidamento della minore, i SS, con relazione del 1° settembre 2021, avevano rappresentato il sopravvenuto declino psico-fisico della nonna materna, allettata da circa un paio di anni;
- la prozia aveva Controparte_2 rinunciato all'iniziale domanda di affidamento della minore;
- le sorelle biologiche di ER
e , già sentite nel 2017, avevano riferito di non essere CP ER3 ER4 disponibili ad occuparsi della minore, per ragioni personali, economiche e familiari;
- il 2 settembre 2020, aveva presentato richiesta di affidamento della minore, Parte_3 tuttavia, contattata dai SS aveva confermato solo la volontà di frequentare la minore, ma aveva negato la disponibilità a prenderla con sé, adducendo il sopravvenuto peggioramento della propria situazione familiare a seguito della morte del marito;
- il 17 giugno 2022, la medesima aveva presentato un'altra istanza, con cui ribadiva la propria Parte_3 volontà di mantenere il legamento biologico con la sorella minorenne.
Va, poi, evidenziato che l'affidamento eterofamiliare di disposto con decreto del CP
Tribunale in data 21 febbraio 2019, si è dimostrato, sin dalle fasi iniziali, non lineare.
Nella relazione del 20 giugno 2019, l' e del luogo di residenza CP_3 ER6 degli affidatari evidenziava criticità nell'esperienza di affido ascrivibili alla relazione tra i coniugi, e in particolare al coniuge maschio, il quale, nell'ammettere importanti difficoltà nella gestione della minore, riferiva che il proprio silenzio sul punto era dettato dalla preoccupazione propria, e soprattutto della moglie, di fare fallire il progetto di affidamento, dando atto di dovere frequentemente abbandonare il posto di lavoro per supportare la moglie nella gestione della bambina. L'Equipe segnalava, poi, comportamenti disfunzionali tenuti dalla minore a scuola, con comportamento provocatorio e oppositivo, scarsa tolleranza alle regole, iperattività, aggressività, con lamentele manifestate dai genitori degli altri alunni, per il turbamento recato ai figli dai racconti della stessa e dal linguaggio adoperato.
12 Con decreto del 17 luglio 2021 si dava atto del fatto che la minore risultava, dal 21 giugno
2021, collocata in comunità socio-educativa ai sensi dell'art. 403 c.c. in ragione della dichiarata indisponibilità degli affidatari a proseguire nell'affidamento.
Nel corso dell'udienza del 6 luglio 2021, gli affidatari negavano di aver mai espresso la propria indisponibilità alla prosecuzione dell'affidamento o la propria rinuncia ad esso, ribadendo di aver richiesto ai Servizi affidatari solo un “aiuto” nella gestione della minore per le problematiche da essa evidenziate.
In ogni caso, il Tribunale, in ragione dell'ingravescente quadro psicologico della minore, ratificava il suo collocamento comunitario, ordinando ai SS affidatari l'immediato trasferimento della ragazza presso una comunità socio-sanitaria idonea in relazione all'età, al grado severo di problematiche psicologiche ed alle manifestazioni sessualizzate ed anticonservative poste in essere dalla stessa.
Con decreto del 21 aprile 2022, si disponevano le dimissioni della minore dalla comunità al termine dell'anno scolastico e il suo rientro presso la famiglia affidataria, che nelle more aveva presentato domanda di adozione ex art. 44 lett. d) L. n. 184/1983, alla quale, tuttavia, aveva poi rinunciato, a seguito della riproposizione di condotte oppositive da parte della minore.
A seguito di una pausa di riflessione, gli affidatari avevano confermato la propria volontà di proseguire nell'affidamento terapeutico della minore, ma, il 12 giugno 2023, avevano rinunciato ancora una volta all'affido, dopo un rientro di breve durata della minore presso la propria abitazione.
A seguito di un nuovo ripensamento della coppia affidataria, aveva fatto rientro CP presso gli affidatari il 20 settembre 2024, rimanendovi fino all'aprile del 2024, quando, a seguito di ennesima rinuncia all'affido da parte della coppia, con provvedimento di questa
Corte, la ragazza è stata inserita in comunità, dove si trova a tutt'oggi.
Su richiesta della coppia affidataria, nuovamente intenzionata a riottenere l'affidamento, all'esito dell'ascolto dei responsabili della comunità, venivano, tuttavia, ripristinati i contatti tra la minore e gli affidatari in comunità, con modalità protette.
Ciò premesso in punto di fatto, va rilevato che la valutazione della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità non può prescindere dalla rigorosa applicazione dei principi giurisprudenziali più volte ribaditi, in materia, dalla Corte di
Cassazione, che, anche a Sezioni Unite, ha affermato che la dichiarazione di adottabilità è una misura estrema, che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità
13 della capacità di assistenza morale e materiale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 l. n. 183 del 1984, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità non basati su precisi elementi di fatto (cfr. Cass., Sez. Un, sentenza n. 35110 del
17 novembre 2021).
Tale accertamento va compiuto, in particolare, tenendo conto non solo dei genitori, ma anche dei familiari entro il quarto grado, posto che il legislatore, all'art. 1 L. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare, anche allargato, di origine, quale tessuto connettivo della sua identità.
La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone, quindi, un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità non solo dei genitori, ma anche dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore, da effettuarsi sempre all'attualità e in concreto, considerando le loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento (cfr. Cass., sez. 1 ordinanza n. 24717 del 14 settembre 2021).
In tale ottica, la Corte di Cassazione ha specificato che l'indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale del minore deve essere completa e non debba trascurare alcun rilevante profilo inerente i diritti del minore, verificando, in particolare, se l'interesse di quest'ultimo a non recidere il legame con la famiglia di origine debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle capacità dei genitori o dei parenti in grado di assisterlo, che potrebbe essere integrato, almeno in via temporanea, da un regime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile o sostituibile da un'adozione “mite” ex art. 44 L.
n. 184 del 1983 (cfr. Cass., sez. 1, ordinanza n. 3643 del 13 febbraio 2020; sez. 1, ordinanza n. 1476 del 25 gennaio 2021; sez. 1, ordinanza n. 20322 del 23 giugno 2022; sez. 1 ordinanza n. 21024 del 1° luglio 2022).
Inoltre, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 183/2023, si è pronunciata in merito all'interpretazione della disciplina sull'adozione legittimante in conformità con la Carta
Costituzionale, nonché in merito all'interruzione dei rapporti di natura socio affettiva tra l'adottante e il nucleo familiare originario, affermando che “i tutti i passaggi, il giudice può, dunque, ben verificare se ricorrano in concreto quei gravi motivi che inducono a ritenere pregiudizievole recidere una relazione socio affettiva con chi in passato ha intessuto con il minore relazioni positive, che hanno rappresentato un punto di riferimento affettivo nel suo processo di crescita e appartengono alla sua memoria. La combinazione di indici astratti e di accertamenti di fatto consente, pertanto, al giudice di vincere la persuasione, sottesa
14 all'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, che la cessazione delle relazioni socio- affettive, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, sia in concreto rispondente all'interesse del minore”.
Il Giudice delle leggi ha ritenuto, cioè, che l'art. 27 comma 3 l. n. 184 del 1983, anche nel caso in cui debba procedersi all'adozione piena, non esclude la possibilità per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio- affettive con componenti della famiglia di origine.
E' stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità che, sebbene la statuizione della
Corte Costituzionale si riferisca al disposto dell'art. 27 comma 3 l. n. 184 del 1983, che si colloca in una fase successiva alla pronuncia di adottabilità, perché attiene alla pronuncia di adozione, è tuttavia evidente che, laddove risulti conforme all'interesse del minore mantenere rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine, tale esigenza non può non essere assecondata già al momento della dichiarazione di adottabilità
(cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 10278 del 16 aprile 2024). Quindi, ove il giudice ritenga la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di adottabilità, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 27 comma 2 L. n. 183/2023 impone al giudice di verificare, sin dal momento della pronuncia di adottabilità, se la cessazione delle relazioni socio-affettive con la famiglia biologica, in conseguenza della rottura del legame giuridico- parentale, sia in concreto conforme all'interesse del minore.
In definitiva, come anche di recente ribadito dalla Corte di Cassazione “la dichiarazione dello stato di abbandono morale e materiale richiede un accertamento in concreto e nell'attualità dei suoi presupposti, all'esito di un attento monitoraggio delle figure genitoriali e dei parenti entro il quarto grado disponibili ad accudire il bambino, al fine di stabilire se il best interest del minore sia quello di crescere nella famiglia di origine o altrove, valutando, poi, ove i genitori risultino inidonei, le capacità vicarianti dei menzionati familiari anche con l'ausilio di interventi di supporto, ovvero la possibilità di procedere ad un'adozione mite, eventualità queste ultime in grado di impedire la dichiarazione di adottabilità, e comunque verificando la presenza delle condizioni per mantenere, sempre nell'interesse del minore, incontri tra il medesimo e detti familiari, pur
a seguito della dichiarazione di adottabilità” (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 23320/2024 del
31 maggio 2024).
E' pacifico, poi, che il carattere necessariamente “attuale” dell'indagine in questione imponga di prendere in considerazione anche le circostanze sopravvenute nel corso del
15 giudizio d'opposizione, pure in fase di gravame (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 2718 del 05/06/1989 e successive conformi).
Ciò posto, alla luce delle risultanze acquisite, non può che essere condivisa la valutazione operata dal Tribunale in ordine alla inadeguatezza dei genitori e all'impossibilità di un recupero delle loro competenze genitoriale e di ripristino della relazione con la figlia, che discende, oltre che dai loro personali deficit personologici ampiamente emersi dalle relazioni dei Servizi Sociali, soprattutto dal netto rifiuto delle figure genitoriali manifestato dalla minore ed espresso, in modo categorico, in tutte le interlocuzioni da lei avute con il tutore, con i Servizi, con gli affidatari e con l'autorità giudiziaria (da ultimo anche innanzi a questa Corte nell'ascolto dell'11 febbraio 2025). Tale rifiuto ha determinato la sospensione, sin dal 2017, degli incontri protetti con i genitori e ha precluso, di fatto, qualsiasi intervento a loro sostegno.
Deve, poi, ritenersi che i gravi episodi di maltrattamento che ha reiteratamente CP addebitato ai genitori, al di là della loro veridicità o meno – che sarà valutata nell'ambito del processo penale ancora pendente a carico di e – facciano Pt_1 Parte_2 ormai parte dell'immaginario della minore in modo così radicato da precludere qualsiasi possibilità di ripresa del rapporto della ragazza con i genitori biologici.
Deve, tuttavia, tenersi conto del verificarsi di fatti nuovi significativi, emersi proprio nel giudizio di appello, che non possono essere trascurati dalla Corte nella valutazione dei presupposti dello stato di adottabilità della minore e che richiedono un approfondimento istruttorio ulteriore, che non potrà che svolgersi innanzi al Tribunale per i minorenni, al fine di verificare quale sia, nella specie, la soluzione maggiormente rispondente all'interesse della minore.
Innanzitutto, nelle more del procedimento, la minore è stata collocata in comunità, con provvedimento assunto in via d'urgenza, a seguito di rinuncia all'affidamento da parte della coppia affidataria.
In secondo luogo, a seguito dell'inserimento in struttura, ha casualmente CP incontrato la figlia (sua coetanea) della sorella biologica e, a seguito di tale incontro, ha avviato autonomamente dei contatti telefonici con tale sorella biologica, manifestando successivamente agli operatori della comunità la sua ferma intenzione di iniziare una frequentazione con le sorelle biologiche.
16 Su richiesta del tutore e del responsabile della comunità ospitante, la Corte ha autorizzato lo svolgimento di videochiamate con le sorelle biologiche, con modalità protette con ordinanza del 13 maggio 2025.
L'Equipe della comunità, nelle relazioni di aggiornamento, ha evidenziato l'inquietudine provata dalla ragazzina, combattuta tra il forte desiderio di riavvicinamento alla famiglia biologica e il timore di poter dare una delusione ai genitori affidatari, che nelle more del procedimento, su loro richiesta, erano stati autorizzati dalla Corte a riprendere i contatti con la minore in comunità, sempre con modalità protette (cfr. relazione dell'Equipe del 4 giugno
2025).
Alla luce di tali nuove evenienze, appare quindi, necessario ed opportuno che sia avviato un ulteriore approfondimento volto a verificare se il rapporto tra e le sorelle CP biologiche possa essere, in concreto, recuperato e se il recupero di tale rapporto possa essere maggiormente utile e positivo per la ragazza rispetto alla totale recisione dei legami affettivi con la famiglia di origine. Ciò al fine di accertare se il migliore interesse della minore possa essere soddisfatto, in mancanza di disponibilità delle sorelle ad occuparsi della minore, eventualmente da un'adozione “mite” ex art. 44 L. n. 184 del 1983 (soluzione che esclude di per sé la declaratoria di adottabilità) o quantomeno da un'adozione “aperta”, con mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, in particolare con dette sorelle.
Tali accertamenti sono imprescindibili, perché, prima di rescindere il legame con la famiglia d'origine, i principi giurisprudenziali innanzi richiamati, in linea con le indicazioni della CEDU, impongono di << adottare tutte le misure necessarie e appropriate>> che si possono ragionevolmente esigere, affinché i minori possano condurre una vita familiare normale all'interno della propria famiglia di origine. Tanto più che, nella specie, alla luce dell'andamento del percorso di affidamento eterofamiliare della minore - caratterizzato dalle reiterate rinunce degli affidatari all'affido seguite da altrettanti ripensamenti, che pur indotti da un forte sentimento affettivo, appaiono privi di adeguata consapevolezza da parte della coppia delle proprie capacità di tenuta nel lungo termine – non è possibile ritenere, in termini prognostici, che il suddetto affidamento possa stabilizzarsi e sfociare in un'adozione.
Pertanto, non sussistono, allo stato, i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità di , dovendosi valutare, alla luce di ulteriori approfondimenti, CP la sussistenza delle condizioni per un'adozione “mite” (con indagine che deve essere necessariamente demandata al Tribunale, precludendo tale forma di adozione la declaratoria
17 di adottabilità) o, quantomeno, per un'adozione piena “aperta” con mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine.
A norma dell'art. 16 L. n. 184/1983, vanno adottati in questa sede “i provvedimenti opportuni” nell'interesse della minore.
In particolare, va confermato il collocamento di nella struttura che attualmente la CP ospita e, ai fini del recupero dei rapporti tra la minore e le sorelle biologiche, va ribadita l'autorizzazione, già concessa con ordinanza riservata del 13 maggio 2025, a contatti telefonici tra e le sorelle biologiche, una volta al mese, esclusivamente alla presenza CP del corpo educante e previo sostegno psicologico della minore, in giorni e orari che saranno concordati con il responsabile della struttura e con le modalità ritenute dall'Equipe della stessa struttura più consone all'interesse della minore e idonee a garantire la riservatezza circa la sua attuale collocazione.
All'esito dello stretto monitoraggio di tali contatti telefonici e della situazione psicologica della minore, essi potranno essere incrementati secondo valutazione rimessa all'Equipe.
Vanno, inoltre, ribadite, allo stato, le attuali modalità di frequentazione della minore con la coppia affidataria. Non può essere accolta, allo stato, la richiesta di “autorizzazione” formulata dall'Equipe nella relazione riservata del 4 giugno 2025, ritenendosi che il recupero del rapporto con le sorelle biologiche e la frequentazione degli affidatari da parte della minore non debbano presentare profili di interferenza, operando su piani distinti, essendo, peraltro, prioritario, allo stato, l'accertamento delle potenzialità di recupero del rapporto con le sorelle biologiche in condizioni il più possibile esenti da condizionamenti di sorta.
Tenuto conto della natura del procedimento e considerato che la presente decisione si fonda sulla valutazione di circostanze sopravvenute al giudizio di primo grado, si ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto con ricorso, depositato il 9 novembre 2023, da e avverso la sentenza emessa dal Tribunale Parte_1 Parte_2 per i Minorenni di Lecce in data 20 settembre 2023, depositata il 10 ottobre 2023, lo accoglie per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, revoca la dichiarazione dello stato di adottabilità di . CP
18 Conferma la declaratoria di decadenza di e Parte_1 Parte_2 dalla responsabilità genitoriale e conferma nel resto la sentenza impugnata.
Conferma il collocamento della minore in comunità.
Autorizza i contatti telefonici tra la minore e le sorelle biologiche e dispone la prosecuzione della frequentazione tra la minore e la coppia affidataria secondo le modalità indicate in parte motiva.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Dispone l'immediata restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza.
Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti, al P.G., al responsabile della comunità che ospita la minore (in forma riservata) e agli operatori affidatari (Equipe integrata di Ambito, SS e servizio NPI del luogo di sua attuale collocazione).
Così deciso in Lecce il 10 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Roberto Carrelli Palombi
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