Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 930
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Illegittimità avviso per violazione sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022

    Il giudice ha ritenuto che la censura relativa alla erronea indicazione dell'immobile e alla toponomastica stradale, introdotta con memoria successiva al ricorso introduttivo, costituisca motivo nuovo e pertanto inammissibile. La censura relativa all'esenzione per abitazione principale è stata ritenuta infondata nel merito.

  • Inammissibile
    Errata individuazione delle particelle in esenzione per duplicazione errata immobili attivi

    Il giudice ha ritenuto questa censura inammissibile in quanto motivo nuovo introdotto con memoria illustrativa.

  • Inammissibile
    Omessa considerazione della soppressione catastale dell'immobile

    Il giudice ha ritenuto questa censura inammissibile in quanto motivo nuovo introdotto con memoria illustrativa.

  • Accolto
    Corretta applicazione dell'esenzione per abitazione principale

    Il giudice ha ritenuto che l'avviso di accertamento sia stato formulato correttamente in relazione alle unità immobiliari possedute dal ricorrente. L'immobile sito in Indirizzo_1 è stato escluso dal calcolo in quanto abitazione principale. L'imposta relativa alla quota dell'immobile in comproprietà è stata correttamente determinata in quanto l'esenzione ha natura personale e non si estende alla quota di altri comproprietari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 930
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 930
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo