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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 930/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3853/2024 depositato il 01/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61077 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 18/04/2024 al Comune di Catania, qui inviato con PEC del 01/05/2024 e iscritto al n. 3853/2024 R.G.R., Ricorrente_1 ricorreva per l'annullamento – previa sospensione – dell'avviso di accertamento esecutivo n. 61077 del 04.11.2023, notificato il 22/03/2024 per l'importo complessivo di €.1.522,00= dovuta per IMU 2018, relativamente all'immobile di Catania, Indirizzo_1. Deduceva l'illegittimità dell'avviso per violazione della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, trattandosi della sua residenza e dimora principale, mentre il coniuge – a seguito della scissione del nucleo familiare – manteneva quale abitazione principale, quella sita in Catania, Indirizzo_2, in cui risiedeva. Chiedeva l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese.
§2. Si costituiva in data 02/01/2026 il Comune di Catania, contestando la pretesa del ricorrente e chiedendone il rigetto.
§3. Con memoria depositata in data 07/01/2026, il ricorrente deduceva: A) errata individuazione delle particelle in esenzione per duplicazione errata immobili attivi, imputati a Ricorrente_1 (5 invece di 3); B) omessa considerazione della soppressione catastale dell'immobile fg.13, part. 973 sub. 22 e 8 ex Indirizzo_3, modificata in fg. 13 part. 1954 sub 22 & 8 con conseguente ridenominazione – da parte del Comune – della Indirizzo_4 in Indirizzo_1-CT.
§4. All'odierna udienza era presente soltanto il difensore del ricorrente, che ha insistito nelle proprie deduzioni. Nessun altro era presente. Indi il Giudice ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. È inammissibile, in quanto motivo nuovo, la deduzione formulata dal ricorrente nella memoria depositata il 07/01/2026.
Osserva il Decidente che, ai sensi degli artt. 18, 24 e 32 del D.Lgs. 546/1992, il ricorso introduttivo cristallizza il thema decidendum e che nelle memorie illustrative non possono essere proposti motivi nuovi né domande nuove, essendo consentita soltanto una esplicazione delle ragioni originariamente poste a fondamento del ricorso (cd. emendatio libelli), non una loro modifica (cd. mutatio libelli). In questo senso, la giurisprudenza è costante nel ritenere inammissibili le censure nuove introdotte per la prima volta con memorie ex art. 32 (Cass. nn. 23594/2021, 27384/2022).
Nel caso che qui ricorre, il motivo della richiesta esenzione dell'IMU in seguito alla nota sentenza della
Corte costituzionale n. 209/2022, concernente la diversificazione del domicilio dei coniugi e il diritto all'esenzione per abitazione principale, attiene al merito dell'imposizione.
La censura successiva – formulata con le note illustrative depositate in data 07/01/2026 – riguarda invece la erronea indicazione dell'immobile da parte del Comune, dovuta a modifica della toponomastica stradale, con possibile vizio di identificazione dell'oggetto dell'atto impositivo.
Questo non è un mero sviluppo difensivo del primo motivo, ma introduce un diverso fatto costitutivo e un diverso vizio dell'atto (errore/indeterminatezza/nullità). Si tratta quindi di una modifica della causa petendi azionata, inammissibile in quanto introdotta per la prima volta con le memorie illustrative e che richiederebbe nuovi accertamenti di fatto o l'introduzione di documenti nuovi non già in atti, inammissibile ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, non essendo stati depositati documenti non conosciuti ad opera del Comune o su ordine della Corte. Sul punto, cfr.: Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione". (Cass. Sez. 5,
05/09/2024, n. 23856, Rv. 672153 - 01)
§6. Nel resto, il ricorso è infondato.
L'analisi dell'atto impugnato e del relativo programma di gestione dell'imposta evidenzia chiaramente che, con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1 e alla relativa pertinenza, presso cui il contribuente ha fissato la propria residenza anagrafica, è stata correttamente applicata l'esenzione prevista per l'abitazione principale.
La richiesta avanzata dall'ente impositore si fonda sulla titolarità, in capo al ricorrente, dei seguenti beni immobili: 1) Unità immobiliare ubicata in Catania, Indirizzo_2, identificata al Catasto con foglio 13, particella 372, subalterno 34, categoria C/6, detenuta in comproprietà al 50% con la sig.ra Nominativo_1, residente in [...], Indirizzo_2; 2) Unità immobiliare sita in Catania, Indirizzo_4, censita al Catasto al foglio 13, particella 1954, subalterno 22, categoria A/3, di cui il ricorrente detiene il possesso per l'intera quota (100%); 3) Unità immobiliare situata in Catania, Indirizzo_4, iscritta al Catasto al foglio 13, particella 1954, subalterno 8, categoria C/6, anch'essa di proprietà esclusiva del ricorrente.
L'avviso impugnato risulta così formulato correttamente in relazione alle unità immobiliari possedute dal ricorrente. Dal calcolo dell'imposta sono stati esclusi l'immobile sito in Indirizzo_1, in quanto abitazione principale del contribuente e la relativa pertinenza.
Inoltre, l'imposta relativa alla quota del 50% dell'immobile sito in Indirizzo_2, categoria C/6, detenuto in comproprietà con il coniuge, è stata correttamente determinata. Ciò in quanto sia l'abitazione principale che la relativa pertinenza beneficiano già dell'esenzione, trattandosi di residenza e dimora abituale di
Nominativo_1. Di conseguenza, il contribuente risulta obbligato al versamento dell'imposta esclusivamente in relazione alla propria quota di possesso. In merito, si richiama Cassazione, sentenza n. 9280/2025, secondo cui l'esenzione ha natura personale e non si estende alla quota di altri comproprietari.
§7. Segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso.
§8. Avuto riguardo alle ragioni della decisione, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e compensa le spese.
Catania, 02.02.2026.
Il Giudice Estensore
NC IO
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3853/2024 depositato il 01/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61077 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 18/04/2024 al Comune di Catania, qui inviato con PEC del 01/05/2024 e iscritto al n. 3853/2024 R.G.R., Ricorrente_1 ricorreva per l'annullamento – previa sospensione – dell'avviso di accertamento esecutivo n. 61077 del 04.11.2023, notificato il 22/03/2024 per l'importo complessivo di €.1.522,00= dovuta per IMU 2018, relativamente all'immobile di Catania, Indirizzo_1. Deduceva l'illegittimità dell'avviso per violazione della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, trattandosi della sua residenza e dimora principale, mentre il coniuge – a seguito della scissione del nucleo familiare – manteneva quale abitazione principale, quella sita in Catania, Indirizzo_2, in cui risiedeva. Chiedeva l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese.
§2. Si costituiva in data 02/01/2026 il Comune di Catania, contestando la pretesa del ricorrente e chiedendone il rigetto.
§3. Con memoria depositata in data 07/01/2026, il ricorrente deduceva: A) errata individuazione delle particelle in esenzione per duplicazione errata immobili attivi, imputati a Ricorrente_1 (5 invece di 3); B) omessa considerazione della soppressione catastale dell'immobile fg.13, part. 973 sub. 22 e 8 ex Indirizzo_3, modificata in fg. 13 part. 1954 sub 22 & 8 con conseguente ridenominazione – da parte del Comune – della Indirizzo_4 in Indirizzo_1-CT.
§4. All'odierna udienza era presente soltanto il difensore del ricorrente, che ha insistito nelle proprie deduzioni. Nessun altro era presente. Indi il Giudice ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. È inammissibile, in quanto motivo nuovo, la deduzione formulata dal ricorrente nella memoria depositata il 07/01/2026.
Osserva il Decidente che, ai sensi degli artt. 18, 24 e 32 del D.Lgs. 546/1992, il ricorso introduttivo cristallizza il thema decidendum e che nelle memorie illustrative non possono essere proposti motivi nuovi né domande nuove, essendo consentita soltanto una esplicazione delle ragioni originariamente poste a fondamento del ricorso (cd. emendatio libelli), non una loro modifica (cd. mutatio libelli). In questo senso, la giurisprudenza è costante nel ritenere inammissibili le censure nuove introdotte per la prima volta con memorie ex art. 32 (Cass. nn. 23594/2021, 27384/2022).
Nel caso che qui ricorre, il motivo della richiesta esenzione dell'IMU in seguito alla nota sentenza della
Corte costituzionale n. 209/2022, concernente la diversificazione del domicilio dei coniugi e il diritto all'esenzione per abitazione principale, attiene al merito dell'imposizione.
La censura successiva – formulata con le note illustrative depositate in data 07/01/2026 – riguarda invece la erronea indicazione dell'immobile da parte del Comune, dovuta a modifica della toponomastica stradale, con possibile vizio di identificazione dell'oggetto dell'atto impositivo.
Questo non è un mero sviluppo difensivo del primo motivo, ma introduce un diverso fatto costitutivo e un diverso vizio dell'atto (errore/indeterminatezza/nullità). Si tratta quindi di una modifica della causa petendi azionata, inammissibile in quanto introdotta per la prima volta con le memorie illustrative e che richiederebbe nuovi accertamenti di fatto o l'introduzione di documenti nuovi non già in atti, inammissibile ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, non essendo stati depositati documenti non conosciuti ad opera del Comune o su ordine della Corte. Sul punto, cfr.: Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione". (Cass. Sez. 5,
05/09/2024, n. 23856, Rv. 672153 - 01)
§6. Nel resto, il ricorso è infondato.
L'analisi dell'atto impugnato e del relativo programma di gestione dell'imposta evidenzia chiaramente che, con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1 e alla relativa pertinenza, presso cui il contribuente ha fissato la propria residenza anagrafica, è stata correttamente applicata l'esenzione prevista per l'abitazione principale.
La richiesta avanzata dall'ente impositore si fonda sulla titolarità, in capo al ricorrente, dei seguenti beni immobili: 1) Unità immobiliare ubicata in Catania, Indirizzo_2, identificata al Catasto con foglio 13, particella 372, subalterno 34, categoria C/6, detenuta in comproprietà al 50% con la sig.ra Nominativo_1, residente in [...], Indirizzo_2; 2) Unità immobiliare sita in Catania, Indirizzo_4, censita al Catasto al foglio 13, particella 1954, subalterno 22, categoria A/3, di cui il ricorrente detiene il possesso per l'intera quota (100%); 3) Unità immobiliare situata in Catania, Indirizzo_4, iscritta al Catasto al foglio 13, particella 1954, subalterno 8, categoria C/6, anch'essa di proprietà esclusiva del ricorrente.
L'avviso impugnato risulta così formulato correttamente in relazione alle unità immobiliari possedute dal ricorrente. Dal calcolo dell'imposta sono stati esclusi l'immobile sito in Indirizzo_1, in quanto abitazione principale del contribuente e la relativa pertinenza.
Inoltre, l'imposta relativa alla quota del 50% dell'immobile sito in Indirizzo_2, categoria C/6, detenuto in comproprietà con il coniuge, è stata correttamente determinata. Ciò in quanto sia l'abitazione principale che la relativa pertinenza beneficiano già dell'esenzione, trattandosi di residenza e dimora abituale di
Nominativo_1. Di conseguenza, il contribuente risulta obbligato al versamento dell'imposta esclusivamente in relazione alla propria quota di possesso. In merito, si richiama Cassazione, sentenza n. 9280/2025, secondo cui l'esenzione ha natura personale e non si estende alla quota di altri comproprietari.
§7. Segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso.
§8. Avuto riguardo alle ragioni della decisione, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e compensa le spese.
Catania, 02.02.2026.
Il Giudice Estensore
NC IO