Sentenza 13 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/11/2003, n. 17147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17147 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 47 0771/0203 Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente 1 7 1 34191 Dott. Natale CAPITANIO sigliere n. 7 Dott. Antonio LAMORGE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERIN Consigliere Ud.30/06/03 - Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AS EL;
- intimato avverso la sentenza n. 160/01 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 05/04/01- R.G.N. 1078/2000; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4123 udienza del 30/06/03 dal Consigliere Dott. Natale -1- V CAPITANIO;
udito il P.M - Generale Dott. l'accoglimento . in persona del Sostituto Procuratore Federico SORRENTINO che ha concluso per del ricorso. -2- Ministero Interno
contro
RA LE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ± Con ricorso depositato in data 12 maggio 1998 LE RA conveniva in giudizio davanti al Pretore di Matera il Ministero dell'Interno e il Ministero del Tesoro esponendo che a decorrere dal 17 luglio 1997 gli era stata revocata l'indennità di accompagnamento e che i ricorsi amministrativi non avevano avuto esito positivo. Chiedeva, pertanto, che il Pretore adito accertasse il suo diritto a percepire la detta indennità con condanna del Ministero dell'Interno a corrisponderla dalla data della disposta revoca. Con sentenza in data 8 / 12 giugno 2000, dopo aver disposta consulenza tecnica, il Tribunale di Matera, al quale la causa era stata rimessa, accoglieva la domanda l'indennità di condannando il Ministero dell'Interno a corrispondere accompagnamento sin dalla disposta revoca ossia sin dal luglio 1997. Con sentenza in data 22 marzo / 5 aprile 2001 la Corte d'Appello di Potenza rigettava gli appelli del Ministero dell'Interno e del Ministero del Tesoro osservando che il consulente tecnico nominato in primo grado aveva accertato che il RA era affetto da spodiloartrosi, grave emiparesi, cardiomiopatia sclerotica, afasia di grado lieve, anchilosi in flessione del gomito dx, coxoartrosi e gonoartrosi bilaterale di grado medio che avevano cagionato una totale inabilità lavorativa e avevano reso il RA abbisognevole di un'assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita con decorrenza dal gennaio 2000. La Corte di merito aggiungeva che le osservazioni dei Ministeri ricorrenti erano 2 conferenti in quanto la valutazione del consulente tecnico d'ufficio faceva risalire l'insorgenza dello stato invalidante a circa due anni e mezzo dopo il verbale di visita 1 del 17 luglio 1997 e in quanto la situazione poteva essere peggiorata in tale arco di tempo. E I Ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze ( quest'ultimo succeduto al Ministero del Tesoro ) ricorrono per la cassazione della sentenza impugnata deducendo due motivi. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due dedotti motivi i Ministeri ricorrenti deducono violazione e / o falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e motivazione omessa e/ o insufficiente e / o contraddittoria su punti decisivi della controversia lamentando che la Corte di merito acriticamente aveva respinto le censure mosse con l'appello in ordine alla legittimità della disposta revoca dell'indennità sulla base della visita di verifica eseguita il 17 luglio 1997 e altrettanto immotivatamente aveva aderito al parere del consulente tecnico nominato in primo grado respingendo la sollecitata nomina di un nuovo consulente tecnico;
e lamentando, soprattutto, che il giudice di merito era incorso nel vizio della contraddittoria motivazione, poiché, da una parte, aveva dichiarato di condividere il parere del consulente tecnico nominato in primo grado, che aveva ritenuto che le infermità accertate avevano reso il RA totalmente inabile e abbisognevole di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita a decorrere dal gennaio 2000 ; e, dall'altra, aveva ritenuto di rigettare integralmente gli appelli contro la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto illegittima la revoca dell'indennità di accompagnamento e aveva confermato il diritto a tale indennità sin dal momento dell'eseguita visita di verifica finalizzata alla revoca del beneficio ossia sin dal 17 luglio 1997. Il ricorso va accolto per quanto di ragione. 2 La Corte di merito, infatti, è incorsa in un parziale vizio di contraddittoria e illogica motivazione, perché da una parte ha giustificato con congrua motivazione il rigetto ! degli appelli dei Ministeri appellanti in ordine alla sussistenza del diritto del Marasco all'indennità di accompagnamento e, dall'altra, ha ritenuto che il rigetto degli appelli dovesse intendersi esteso anche alla decorrenza dell'indennità, fissata dal c.t.u. nominato in primo grado al primo gennaio 2000, ma fatta risalire dal giudice di primo grado all'epoca della visita di revisione, apparendo in tal modo più logica e consequenziale la statuizione di parziale accoglimento degli appelli in relazione alla decorrenza del diritto, diversa da quella stabilita dal giudice di prime cure. D'altra parte nel rito del lavoro la redazione del dispositivo non è un atto puramente interno, modificabile dallo stesso giudice fino a quando la sentenza non venga pubblicata, bensì un atto di rilevanza esterna, posto che la sua lettura in udienza porta a immediata conoscenza delle parti il contenuto della decisione e posto che di esso le parti, ricorrendo alcune condizioni, possono avvalersi come titolo esecutivo autonomo. Ne consegue che in caso di errore di giudizio espresso nel dispositivo (nella specie con la statuizione di rigetto anziché di parziale accoglimento degli appelli ) non è più possibile se non con l'impugnazione la correzione di tale errore, risultante dal contrasto tra motivazione e dispositivo.( v. pronunce di questa Corte n. 1167 del 1 febbraio 1995; n. 7605 del 22 giugno 1995; n. 11985 del 17 novembre 1995; n. 1733 del 18 febbraio 1998). Pertanto in accoglimento, per quanto di ragione, del proposto ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte 스 d'Appello di Campobasso, la quale nella definizione della controversia si uniformerà ai sopra sottolineati principi di diritto. 3
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Campobasso. Così deciso in Roma il 30 giugno 2003. Il Consigliere estensore МалMatale CaptorisСервый Il Presidente P lin. Hill OYE CAN IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggl 13 NOV. 2003 ESENTED IST IL CANCELLIERE Gheve prowle __, DI TASSA 4