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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 3275/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 u.c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
17/03/2025 da:
Parte_1 nato il [...] in [...] cittadino: italiano
C.F. C.F._1 residente in Peschiera Borromeo (MI), Cascina Fornace n.3 – lettera F
e
Parte_2 nata il [...] in [...] cittadina: italiana
C.F. C.F._2 residente in San Giuliano Milanese (MI), Via Massimo Gorki n. 20 – lettera B
entrambi assistiti e difesi dell'avv. LANGELLA RITA DELIA, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario pagina 1 di 3 in Maniago (PN) il 08.07.1979
(atto trascritto al n. 19, anno 1979, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 6159/2005 del Tribunale di Milano pubblicata il 27.05.2005
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 17/03/2025
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi sopra indicati chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 6159/2005 del Tribunale di Milano, pubblicata il
27.05.2005; in particolare, dando atto dei nuovi accordi raggiunti dalle parti, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1. In parziale riforma della sentenza di divorzio per tutto quanto sopra esposto statuire la cessazione dell'assegno divorzile, ex punto 10 della sentenza di divorzio n. 6159/05 del 27/04/2005- pubblicata il
27/05/2005- RG. n. 72.805/2004 emessa dal Tribunale di Milano che così disponeva " Il Sig. Pt_1
verserà alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e in via
[...] Parte_3 anticipata la somma di € 1.000,00 a titolo di assegno di divorzio;
tale assegno sarà rivalutato automaticamente di anno in anno, senza necessità di provvedimento alcuno, secondo gli indici ISTAT decorrere dal mese di ottobre 2005, assumendo come base l'indice di ottobre 2004".
1.2. compensare integralmente tra le parti le spese di lite.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2
modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 6159/2005 del Tribunale di Milano, pubblicata il 27.05.2005, così statuisce:
1.Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2.Conferma nel resto per quanto di ragione;
3.Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 14/05/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dr.ssa Anna Cattaneo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 u.c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
17/03/2025 da:
Parte_1 nato il [...] in [...] cittadino: italiano
C.F. C.F._1 residente in Peschiera Borromeo (MI), Cascina Fornace n.3 – lettera F
e
Parte_2 nata il [...] in [...] cittadina: italiana
C.F. C.F._2 residente in San Giuliano Milanese (MI), Via Massimo Gorki n. 20 – lettera B
entrambi assistiti e difesi dell'avv. LANGELLA RITA DELIA, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario pagina 1 di 3 in Maniago (PN) il 08.07.1979
(atto trascritto al n. 19, anno 1979, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 6159/2005 del Tribunale di Milano pubblicata il 27.05.2005
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 17/03/2025
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi sopra indicati chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 6159/2005 del Tribunale di Milano, pubblicata il
27.05.2005; in particolare, dando atto dei nuovi accordi raggiunti dalle parti, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1. In parziale riforma della sentenza di divorzio per tutto quanto sopra esposto statuire la cessazione dell'assegno divorzile, ex punto 10 della sentenza di divorzio n. 6159/05 del 27/04/2005- pubblicata il
27/05/2005- RG. n. 72.805/2004 emessa dal Tribunale di Milano che così disponeva " Il Sig. Pt_1
verserà alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e in via
[...] Parte_3 anticipata la somma di € 1.000,00 a titolo di assegno di divorzio;
tale assegno sarà rivalutato automaticamente di anno in anno, senza necessità di provvedimento alcuno, secondo gli indici ISTAT decorrere dal mese di ottobre 2005, assumendo come base l'indice di ottobre 2004".
1.2. compensare integralmente tra le parti le spese di lite.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2
modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 6159/2005 del Tribunale di Milano, pubblicata il 27.05.2005, così statuisce:
1.Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2.Conferma nel resto per quanto di ragione;
3.Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 14/05/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dr.ssa Anna Cattaneo
pagina 3 di 3