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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/12/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5778/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritta in data 09.12.2025 al n.r.g. 5778/2025 congiuntamente promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. VERUSCA DE FRANCO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. PAOLO ROCCA, con Controparte_1 C.F._2
l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente apportare le seguenti modifiche alle condizioni di divorzio:
“1) a modifica dello scioglimento del matrimonio n. 338/2023 depositata in data 13.03.2023, di- sporre il collocamento prevalente di presso il padre ove manterrà la sua residenza;
Per_1
2) a modifica dello scioglimento del matrimonio n. 338/2023 depositata in data 13.03.2023, asse- gnare la casa coniugale sita in Mornago (VA), Via Rossini n. 10, al sig. . I ricorrenti Parte_1 concordano che la sig.ra libererà l'immobile coniugale asportando i propri effetti per- CP_1 sonali entro e non oltre 01.02.2026. La sig.ra potrà anche asportare i seguenti beni: CP_1 materasso;
microonde; quadro;
divano; televisione;
potrà altresì asportare la camera da letto ver- sando contestualmente al sig. la somma di € 500.00; Pt_1
1 3) a modifica dello scioglimento del matrimonio n. 338/2023 depositata in data 13.03.2023, di- sporre che la sig.ra provveda al mantenimento del minore per il tempo in cui l'avrà con CP_1 sé; oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida indicate dal Protocollo della Corte
d'Appello di Milano;
4) la madre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore, compatibilmente con le esigenze e le necessità dei genitori e del minore stesso, salvo diverso accordo di volta in volta raggiunto con la madre, come segue:
• un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dalle ore 20.00 per la cena e il pernot- tamento, riportando a scuola la mattina seguente o, in periodo di vacanza, dal padre. Nei Per_1 fine settimana alternati, dal venerdì sera dalle ore 20.00 sino al lunedì mattina quando lo accom- pagnerà a scuola. Salvo diverso accordo conseguente a problemi lavorativi del sig. o della Pt_1 sig.ra quando nei giorni di propria spettanza, ciascuno dei genitori, non potrà vedere CP_1 il figlio per impossibilità lavorativa, recupererà il giorno perso.
In assenza di impossibilità oggettiva (a titolo di esempio ma non completo: malattia/lavoro) di cia- scun genitore di stare con il figlio nei giorni stabiliti, questi ultimi saranno recuperati, in caso di consenso dell'altro genitore, da entrambe le parti;
• la madre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore per due settimane di vacanze du- rante il periodo estivo, nel periodo da concordare con il padre. Entrambi i genitori, nel periodo di vacanza che trascorreranno con il figlio, qualunque sia il luogo (da intendersi anche casa), non so- no obbligati a recuperare i giorni persi e non trascorsi con . Nel periodo di vacanza che
Per_1 ciascun genitore trascorrerà senza il figlio, i giorni persi e non trascorsi con , verranno
Per_1 recuperati da entrambi, previo accordo;
secondo il principio di alternanza, i ponti e tutti gli altri periodi di festività (natalizie/ultimo e pri- mo dell'anno/pasquali) verranno trascorsi dai genitori con , secondo quanto già determi-
Per_1 nato in [...]; il periodo natalizio sarà regolamentato secondo il normale diritto di visita della madre come ai punti che precedono, fermo restando che, ad anni alterni, festeggerà la Vigilia di Natale
Per_1 con il padre e il giorno di Natale con la madre;
il giorno di Santo Stefano con il madre. Il giorno
01 gennaio con il padre;
• durante le festività pasquali ad anni alterni passerà la Pasqua con il padre e il Lunedì Per_1 dell'Angelo con la madre;
• durante i ponti e gli altri periodi di vacanza del figlio, secondo gli accordi che verranno assunti di volta in volta dai genitori nel rispetto dei criteri di pariteticità e alternanza;
2 durante le festività e gli altri periodi di vacanze del figlio con il padre, questi riaccompagnerà il fi- glio stesso la mattina successiva a scuola ovvero dalla madre nei periodi non scolastici;
durante le festività e gli altri periodi di vacanze del figlio con la madre, questa riaccompagnerà il figlio stesso la mattina successiva a scuola ovvero dal madre nei periodi non scolastici;
i genitori si impegnano ad accompagnare il figlio agli allenamenti (o partite o altri impegni sporti- vi) e a riprenderlo, ciascuno nei giorni della settimana in cui è compreso il proprio week end con il figlio;
6) disporre che l'assegno unico venga percepito al 100% dal sig. Pt_1
7) le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
8) spese legali compensate;
9) I signori ed intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il de- Pt_1 CP_1 posito di note scritte: svolgono, pertanto, al Tribunale, a tal fine, istanza ex art. 473 bis.51, 2° comma – ultimo periodo - c.p.c.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Letti gli atti, rilevato che: con sentenza n. 338/2023 publicata in data 13.03.2023, questo Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni:
“[…] 2) avuto riguardo all'interesse materiale e morale della prole, il figlio sarà affidato Per_1 in via condivisa alla madre ed al padre - che pertanto rimangono titolari della responsabilità geni- toriale e del relativo esercizio - con collocazione presso la madre nella casa coniugale sita a Mor- nago (VA), Via Rossini n° 10;
3) il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore, compatibilmente con le esigenze e le necessità dei genitori e del minore stesso, salvo diverso accordo di volta in volta raggiunto con la madre, come segue:
• un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dalle ore 20.00 per la cena e il pernot- tamento, riportando a scuola la mattina seguente o, in periodo di vacanza, dalla madre;
Per_1
• nei fine settimana alternati, dal venerdì sera dalle ore 20.00 sino al lunedì mattina quando lo ac- compagnerà a scuola. Salvo diverso accordo conseguente a problemi lavorativi del sig. Pt_1
• per due settimane di vacanze durante il periodo estivo, nel periodo da concordare con la madre;
• il periodo natalizio sarà regolamentato secondo il normale diritto di visita del padre come ai punti che precedono, fermo restando che, ad anni alterni, festeggerà la Vigilia di Natale Per_1 con il padre e il giorno di Natale con la madre;
il giorno di Santo Stefano con il madre. Il giorno
3 01 gennaio con il padre.
• durante le festività pasquali ad anni alterni passerà la Pasqua con il padre e il Lunedì Per_1 dell'Angelo con la madre;
• durante i ponti e gli altri periodi di vacanza del figlio, secondo gli accordi che verranno assunti di volta in volta dai genitori nel rispetto dei criteri di pariteticità e alternanza;
durante le festività e gli altri periodi di vacanze del figlio con il padre, questi riaccompagnerà il figlio stesso la mattina successiva a scuola ovvero dalla madre nei periodi non scolastici;
durante le festività e gli altri pe- riodi di vacanze del figlio con la madre, questa riaccompagnerà il figlio stesso la mattina successi- va a scuola ovvero dal madre nei periodi non scolastici;
[…] 8) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio - sino a quando non sarà eco- Per_1 nomicamente autosufficiente – il padre si obbliga a corrispondere la somma stabilita in sede di se- parazione consensuale di € 300,00 (trecentoeuro/00) mensili) dal febbraio 2022, da rivalutare se- condo gli indici Istat annuali. I coniugi concordano che l'assegno di mantenimento verrà erogato dal sig alla sig.ra Pt_1 CP_1
9) la somma suindicata sarà corrisposta alla madre entro il primo giorno di ogni mese a mezzo di bonifico bancario alle coordinate bancarie già note al Sig. Pt_1
10) il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio secondo il seguente schema concordato dalle parti: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o len- ti a contatto se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da do- cumentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati priva- tamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedano il preven- tivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scola- stiche senza pernottamento;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di resi- denza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo ac- cordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche
4 con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni provate;
d) corsi 6 di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (compre- se le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensi- vo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordina- rie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un mo- tivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il si- lenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
11) l'abitazione coniugale, di proprietà del sig. , e sita in Mornago (VA), Via Rossini Parte_1
n° 10 con le relative pertinenze (garage) e gli arredi rimane assegnata alla sig.ra Parte_2
[...
che ivi vivrà insieme a sino a quando quest'ultimo non sarà economicamente indipen- Per_1 dente. E' escluso che la sig.ra possa in futuro convivere nella casa coniugale con un al- CP_1 tro uomo;
è escluso che la sig.ra nei periodi in cui il figlio convive con lei, possa fare CP_1 pernottare terzi nella casa coniugale salvo il consenso del figlio stesso […]”; successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio sono intervenute circostanze nuove con- figurate dalle parti come giustificato motivo ex art 473 bis.29 c.p.c. per la revisione delle condizioni regolanti l'assetto familiare, in particolare la modifica del collocamento di a seguito del Per_1 quale il minore abita (prevalentemente) con il padre;
dato atto che le parti congiuntamente depositavano ricorso per la modifica delle condizioni di divor- zio alle condizioni sopra interamente riportate, mantenendo invece ferme le ulteriori condizioni;
acquisita in data 15.12.2025 la documentazione integrativa richiesta dal Giudice relatore con decre- to reso il 09.12.2025; rilevato che nulla osta all'accoglimento delle modifiche concordate non contrarie né all'ordine pub- blico né al buon costume;
visto il parere del P.M., visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
dà atto
5 della modifica delle condizioni di divorzio come da accordo sopra riportato, che qui si intende rece- pito e omologato;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio,23.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritta in data 09.12.2025 al n.r.g. 5778/2025 congiuntamente promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. VERUSCA DE FRANCO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. PAOLO ROCCA, con Controparte_1 C.F._2
l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente apportare le seguenti modifiche alle condizioni di divorzio:
“1) a modifica dello scioglimento del matrimonio n. 338/2023 depositata in data 13.03.2023, di- sporre il collocamento prevalente di presso il padre ove manterrà la sua residenza;
Per_1
2) a modifica dello scioglimento del matrimonio n. 338/2023 depositata in data 13.03.2023, asse- gnare la casa coniugale sita in Mornago (VA), Via Rossini n. 10, al sig. . I ricorrenti Parte_1 concordano che la sig.ra libererà l'immobile coniugale asportando i propri effetti per- CP_1 sonali entro e non oltre 01.02.2026. La sig.ra potrà anche asportare i seguenti beni: CP_1 materasso;
microonde; quadro;
divano; televisione;
potrà altresì asportare la camera da letto ver- sando contestualmente al sig. la somma di € 500.00; Pt_1
1 3) a modifica dello scioglimento del matrimonio n. 338/2023 depositata in data 13.03.2023, di- sporre che la sig.ra provveda al mantenimento del minore per il tempo in cui l'avrà con CP_1 sé; oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida indicate dal Protocollo della Corte
d'Appello di Milano;
4) la madre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore, compatibilmente con le esigenze e le necessità dei genitori e del minore stesso, salvo diverso accordo di volta in volta raggiunto con la madre, come segue:
• un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dalle ore 20.00 per la cena e il pernot- tamento, riportando a scuola la mattina seguente o, in periodo di vacanza, dal padre. Nei Per_1 fine settimana alternati, dal venerdì sera dalle ore 20.00 sino al lunedì mattina quando lo accom- pagnerà a scuola. Salvo diverso accordo conseguente a problemi lavorativi del sig. o della Pt_1 sig.ra quando nei giorni di propria spettanza, ciascuno dei genitori, non potrà vedere CP_1 il figlio per impossibilità lavorativa, recupererà il giorno perso.
In assenza di impossibilità oggettiva (a titolo di esempio ma non completo: malattia/lavoro) di cia- scun genitore di stare con il figlio nei giorni stabiliti, questi ultimi saranno recuperati, in caso di consenso dell'altro genitore, da entrambe le parti;
• la madre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore per due settimane di vacanze du- rante il periodo estivo, nel periodo da concordare con il padre. Entrambi i genitori, nel periodo di vacanza che trascorreranno con il figlio, qualunque sia il luogo (da intendersi anche casa), non so- no obbligati a recuperare i giorni persi e non trascorsi con . Nel periodo di vacanza che
Per_1 ciascun genitore trascorrerà senza il figlio, i giorni persi e non trascorsi con , verranno
Per_1 recuperati da entrambi, previo accordo;
secondo il principio di alternanza, i ponti e tutti gli altri periodi di festività (natalizie/ultimo e pri- mo dell'anno/pasquali) verranno trascorsi dai genitori con , secondo quanto già determi-
Per_1 nato in [...]; il periodo natalizio sarà regolamentato secondo il normale diritto di visita della madre come ai punti che precedono, fermo restando che, ad anni alterni, festeggerà la Vigilia di Natale
Per_1 con il padre e il giorno di Natale con la madre;
il giorno di Santo Stefano con il madre. Il giorno
01 gennaio con il padre;
• durante le festività pasquali ad anni alterni passerà la Pasqua con il padre e il Lunedì Per_1 dell'Angelo con la madre;
• durante i ponti e gli altri periodi di vacanza del figlio, secondo gli accordi che verranno assunti di volta in volta dai genitori nel rispetto dei criteri di pariteticità e alternanza;
2 durante le festività e gli altri periodi di vacanze del figlio con il padre, questi riaccompagnerà il fi- glio stesso la mattina successiva a scuola ovvero dalla madre nei periodi non scolastici;
durante le festività e gli altri periodi di vacanze del figlio con la madre, questa riaccompagnerà il figlio stesso la mattina successiva a scuola ovvero dal madre nei periodi non scolastici;
i genitori si impegnano ad accompagnare il figlio agli allenamenti (o partite o altri impegni sporti- vi) e a riprenderlo, ciascuno nei giorni della settimana in cui è compreso il proprio week end con il figlio;
6) disporre che l'assegno unico venga percepito al 100% dal sig. Pt_1
7) le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
8) spese legali compensate;
9) I signori ed intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il de- Pt_1 CP_1 posito di note scritte: svolgono, pertanto, al Tribunale, a tal fine, istanza ex art. 473 bis.51, 2° comma – ultimo periodo - c.p.c.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Letti gli atti, rilevato che: con sentenza n. 338/2023 publicata in data 13.03.2023, questo Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni:
“[…] 2) avuto riguardo all'interesse materiale e morale della prole, il figlio sarà affidato Per_1 in via condivisa alla madre ed al padre - che pertanto rimangono titolari della responsabilità geni- toriale e del relativo esercizio - con collocazione presso la madre nella casa coniugale sita a Mor- nago (VA), Via Rossini n° 10;
3) il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore, compatibilmente con le esigenze e le necessità dei genitori e del minore stesso, salvo diverso accordo di volta in volta raggiunto con la madre, come segue:
• un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dalle ore 20.00 per la cena e il pernot- tamento, riportando a scuola la mattina seguente o, in periodo di vacanza, dalla madre;
Per_1
• nei fine settimana alternati, dal venerdì sera dalle ore 20.00 sino al lunedì mattina quando lo ac- compagnerà a scuola. Salvo diverso accordo conseguente a problemi lavorativi del sig. Pt_1
• per due settimane di vacanze durante il periodo estivo, nel periodo da concordare con la madre;
• il periodo natalizio sarà regolamentato secondo il normale diritto di visita del padre come ai punti che precedono, fermo restando che, ad anni alterni, festeggerà la Vigilia di Natale Per_1 con il padre e il giorno di Natale con la madre;
il giorno di Santo Stefano con il madre. Il giorno
3 01 gennaio con il padre.
• durante le festività pasquali ad anni alterni passerà la Pasqua con il padre e il Lunedì Per_1 dell'Angelo con la madre;
• durante i ponti e gli altri periodi di vacanza del figlio, secondo gli accordi che verranno assunti di volta in volta dai genitori nel rispetto dei criteri di pariteticità e alternanza;
durante le festività e gli altri periodi di vacanze del figlio con il padre, questi riaccompagnerà il figlio stesso la mattina successiva a scuola ovvero dalla madre nei periodi non scolastici;
durante le festività e gli altri pe- riodi di vacanze del figlio con la madre, questa riaccompagnerà il figlio stesso la mattina successi- va a scuola ovvero dal madre nei periodi non scolastici;
[…] 8) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio - sino a quando non sarà eco- Per_1 nomicamente autosufficiente – il padre si obbliga a corrispondere la somma stabilita in sede di se- parazione consensuale di € 300,00 (trecentoeuro/00) mensili) dal febbraio 2022, da rivalutare se- condo gli indici Istat annuali. I coniugi concordano che l'assegno di mantenimento verrà erogato dal sig alla sig.ra Pt_1 CP_1
9) la somma suindicata sarà corrisposta alla madre entro il primo giorno di ogni mese a mezzo di bonifico bancario alle coordinate bancarie già note al Sig. Pt_1
10) il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio secondo il seguente schema concordato dalle parti: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o len- ti a contatto se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da do- cumentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati priva- tamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedano il preven- tivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scola- stiche senza pernottamento;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di resi- denza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo ac- cordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche
4 con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni provate;
d) corsi 6 di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (compre- se le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensi- vo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordina- rie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un mo- tivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il si- lenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
11) l'abitazione coniugale, di proprietà del sig. , e sita in Mornago (VA), Via Rossini Parte_1
n° 10 con le relative pertinenze (garage) e gli arredi rimane assegnata alla sig.ra Parte_2
[...
che ivi vivrà insieme a sino a quando quest'ultimo non sarà economicamente indipen- Per_1 dente. E' escluso che la sig.ra possa in futuro convivere nella casa coniugale con un al- CP_1 tro uomo;
è escluso che la sig.ra nei periodi in cui il figlio convive con lei, possa fare CP_1 pernottare terzi nella casa coniugale salvo il consenso del figlio stesso […]”; successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio sono intervenute circostanze nuove con- figurate dalle parti come giustificato motivo ex art 473 bis.29 c.p.c. per la revisione delle condizioni regolanti l'assetto familiare, in particolare la modifica del collocamento di a seguito del Per_1 quale il minore abita (prevalentemente) con il padre;
dato atto che le parti congiuntamente depositavano ricorso per la modifica delle condizioni di divor- zio alle condizioni sopra interamente riportate, mantenendo invece ferme le ulteriori condizioni;
acquisita in data 15.12.2025 la documentazione integrativa richiesta dal Giudice relatore con decre- to reso il 09.12.2025; rilevato che nulla osta all'accoglimento delle modifiche concordate non contrarie né all'ordine pub- blico né al buon costume;
visto il parere del P.M., visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
dà atto
5 della modifica delle condizioni di divorzio come da accordo sopra riportato, che qui si intende rece- pito e omologato;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio,23.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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