Art. 12.
L' art. 20 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274 , e' sostituito dal seguente:
"Quando le assenze del personale di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e quelle degli avventizi, dei diurnisti e dei salariati dell'Azienda di Stato medesima che abbiano maturato titolo al congedo ordinario o licenza retribuita, sono determinate da infortuni coperti dall'assicurazione ai sensi del presente decreto, e' di competenza del direttore tecnico dell'Azienda accordare un congedo speciale per tutto il periodo dell'invalidita' temporanea, anche se il personale stesso non abbia fruito, nell'anno, in tutto o in parte, del congedo, licenza, e delle assenze consentite per malattia comune.
Il congedo speciale predetto e' considerato alla stregua del congedo ordinario ai fini del trattamento economico".
L' art. 20 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274 , e' sostituito dal seguente:
"Quando le assenze del personale di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e quelle degli avventizi, dei diurnisti e dei salariati dell'Azienda di Stato medesima che abbiano maturato titolo al congedo ordinario o licenza retribuita, sono determinate da infortuni coperti dall'assicurazione ai sensi del presente decreto, e' di competenza del direttore tecnico dell'Azienda accordare un congedo speciale per tutto il periodo dell'invalidita' temporanea, anche se il personale stesso non abbia fruito, nell'anno, in tutto o in parte, del congedo, licenza, e delle assenze consentite per malattia comune.
Il congedo speciale predetto e' considerato alla stregua del congedo ordinario ai fini del trattamento economico".