Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 05/05/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00784/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01148/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1148 del 2024, proposto da:
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagrazia Stigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell'efficacia,
- del decreto, emesso il 16 maggio 2024 e notificato in data 29 agosto 2024, con cui il Questore di Taranto ha rigettato l’istanza presentata dal cittadino straniero ricorrente il 15 luglio 2023, volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- di ogni altro atto, anche non conosciuto dall’istante, connesso, collegato, presupposto, conseguente, comunque lesivo per il ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 la dott.ssa Mariachiara Basurto e uditi per le parti i difensori l’Avv. M. Stano, in sostituzione dell'Avv. M. Stigliano, per la parte ricorrente, l’Avvocato dello Stato M.G. Invitto per le Amministrazioni Statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 20 settembre 2024 e depositato in giudizio lo stesso giorno, il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. L’extracomunitario ricorrente espone, in punto di fatto, quanto segue.
2.1. Espone di aver presentato istanza, in data 15 luglio 2023, di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale (in scadenza l’8 settembre 2023) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato e che, convocato dalla Questura di Taranto nel febbraio/marzo 2024, gli sarebbe stato riferito che non avrebbe potuto convertire il suo permesso di soggiorno.
2.2. Espone, inoltre, parte ricorrente che a maggio 2024 gli sarebbe stato consegnato il permesso di soggiorno per protezione speciale rinnovato, e non convertito, con scadenza il 18 aprile 2026.
2.3. Espone il ricorrente che il 29 agosto 2024, mentre si trovava a Roma, in seguito ad un controllo di Polizia, gli è stato notificato il provvedimento di diniego del Questore di Taranto di cui all’epigrafe, basato sulla seguente motivazione: “per la tipologia del citato permesso di soggiorno, la nuova normativa introdotta dall’art. 7 comma 1 lett. a) del D.L. n. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro) convertito dalla L. n. 50/2023 non prevede più la possibilità della conversione per motivi di lavoro, se non nei casi previsti dal citato Decreto, nei quali non rientra quello in esame, per il quale invece, alla scadenza, è previsto il rilascio di un nuovo premesso di soggiorno ai sensi dell’art. 32 comma 3 del D. Lgs. n. 25/2008”.
3. A sostegno del ricorso è stata rassegnata l’articolata censura di seguito rubricata.
Violazione dell’art.7 del D.L. n. 20 del 2023 (convertito con modificazioni dalla Legge n.50 del 2023), degli artt. 6 e 19 del D. Lgs. n. 286 del 1998, dell’art. 32 del D. Lgs. n. 25 del 2008, degli artt. 97, 98, 99, 111 della Costituzione, degli artt. 41e 52 della Carta di Nizza; violazione delle garanzie partecipative, difetto di motivazione e di istruttoria.
4. In data 26 settembre 2024 si sono costituiti in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero dell'Interno e la Questura di Taranto, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. In data 8 ottobre 2024 l’Avvocatura erariale ha depositato in giudizio nota Cat. A/12/2024 del 4 ottobre 2024, con cui la Questura di Taranto ha chiesto che sia dichiarata la cessata materia del contendere, al contempo chiedendo che l’extracomunitario ricorrente proponga ex novo una nuova domanda di conversione del permesso di soggiorno di protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
6. Con memorie difensive del 10-15 ottobre 2024 e del 21 aprile 2025, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ritenendo che la Questura di Taranto debba procedere, senza una nuova istanza del ricorrente, alla conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
7. Nella pubblica udienza del 23 aprile 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione
8. Il ricorso è fondato nel merito e va accolto.
8.1. È condivisibile, infatti, l’unico ed articolato motivo di gravame formulato, con cui parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di diniego impugnato perché “la Questura di Taranto non ha considerato l’apposita disciplina transitoria prevista dall’art. 7 del D.L. n.20 del 2023, convertito con modificazioni dalla Legge n.50 del 2023, e in particolare del comma 3”.
Ritiene opportuno, anzitutto, il Tribunale ripercorrere l’ iter normativo che ha interessato la materia oggetto di ricorso.
L'art. 6, comma 1 bis, lett. a), del D. Lgs n. 286 del 1998, nella versione precedente alla modifica introdotta dal D.L. n. 20 del 2023, prevedeva che " Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno:
permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 ".
Tale disposizione è stata abrogata dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.L. 10 marzo 2023, n. 20 (c.d. "Decreto Cutro"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 maggio 2023 n. 50, normativa entrata in vigore il 6 maggio 2023.
La Questura di Taranto ha rigettato la richiesta di conversione di che trattasi, presentata dallo straniero odierno ricorrente, sostenendo che la nuova normativa del “Decreto Cutro” non prevede più la possibilità della conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se non nei casi previsti dal legislatore, tra i quali non rientrerebbe quello in esame. Precisa, altresì, la Questura resistente che è previsto il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno ex art. 32 comma 3 D. Lgs. 25 del 2008, previa valutazione della competente Commissione Territoriale sussistendone le condizioni.
Rileva, invero, il Collegio che la modifica normativa introdotta con il c.d. “Decreto Cutro”, a differenza di quanto sostenuto dalla Questura di Taranto nel provvedimento in questa sede gravato, non consente di ritenere che le istanze di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentate dopo l'entrata in vigore del "Decreto Cutro" non possano trovare accoglimento. Infatti, lo stesso art. 7 del più volte citato D.L. n. 20 del 2023 dispone, al comma 2, che " Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente "; e, soprattutto, il successivo comma 3 prevede che " I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge ".
Nel caso de quo , l’extracomunitario ricorrente ha ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale in data 5 maggio 2021 e al momento in cui ha chiesto la conversione del titolo in permesso per lavoro (il 15 luglio 2023) il predetto permesso di soggiorno era in corso di validità (essendo prevista la scadenza del medesimo titolo all’8 settembre 2023).
Pertanto trova applicazione l’ultimo capoverso del comma 3 dell'art. 7 del citato D.L. n. 20/2023, il quale, in relazione ai permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 e in corso di validità, mantiene ferma " la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge ".
Il provvedimento impugnato è, dunque, illegittimo, in quanto nel rilevare l'intervenuta eliminazione della possibilità di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato - in precedenza, invece, prevista dal l'art. 6, comma 1 bis, lett. a), del D.Lgs n. 286 del 1998 - l'Amministrazione resistente non ha tenuto conto della disciplina transitoria di cui al comma 3 del medesimo art. 7 del D.L. n. 20 del 2023 e, di conseguenza, non ha valutato la sussistenza dei requisiti di legge per il rilascio del titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
9. Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate, il ricorso deve essere, quindi, accolto e, per l’effetto deve essere annullato il provvedimento di diniego impugnato, restando salvo il potere/dovere dell'Amministrazione di valutare la sussistenza dei requisiti normativi sostanziali per il rilascio al ricorrente, giusta la già richiesta conversione, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
10. Le spese del presente giudizio, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi i successivi provvedimenti della P.A. nei sensi precisati in motivzione.
Condanna il Ministero dell’Interno - Questura di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.000,00 (Quattromila/00), oltre gli accessori di legge, per tutte le fasi del presente giudizio, in applicazione delle tariffe medie previste dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, e ss.mm.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariachiara Basurto | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.