Sentenza 22 ottobre 2002
Massime • 1
Il riconoscimento del figlio naturale minore ed infrasedicenne già riconosciuto da un genitore, rappresenta un diritto soggettivo primario dell'altro genitore, costituzionalmente garantito e - in quanto tale - non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto di quest'ultimo ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere una precisa e completa identità. Conseguentemente, il secondo riconoscimento, ove vi sia opposizione da parte dell'altro genitore che per primo abbia proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico - fisico del minore.
Commentario • 1
- 1. Sul riconoscimento dei figli naturali. Aspetti generali- rapporti patrimoniali - attribuzione cognome al figlioValenti Rosa · https://www.diritto.it/ · 23 febbraio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2002, n. 14894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14894 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. FRANCESCO RI FIORETTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. ONOFRIO FITTIPALDI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BL AN RI, in proprio e nella qualità esercente podestà del genitore sul minore LU CO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA D. CHELINI 5, presso l'avvocato FRANCESCO NUCCI, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO BARBATELLI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RO US, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMELO PALUMBO, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO MINORENNI NAPOLI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2320/01 della Corte d'Appello di NAPOLI;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2002 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DELPROCESSO
Con atto depositato il 16/10/2000 la signora AN AR BL, anche in qualità di esercente la potestà sul figlio minore LU, proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale per i Minori di Napoli aveva autorizzato il sig. PP RO ad effettuare il riconoscimento del minore LU. A sostegno del gravame la BL deduceva: 1) non essere pacifica la paternità dell'RO, posto che la avvenuta, mancata formulazione di contestazioni da parte di essa BL non assurgeva a valore confessorio, o - comunque - di prova;
2) non sussistere l'interesse del minore al riconoscimento, vivendo egli in seno al nucleo familiare materno, ed essendo stato - d'altronde - l'RO, per lungo tempo tossicodipendente, e non avendo giammai mostrato quell'interesse affettivo ritenuto invece positivamente esistente dal Tribunale;
3) la mancata indicazione, da parte del Tribunale, dei motivi sulla cui base esso aveva ritenuto superfluo l'accertamento, presso una struttura ospedaliera, delle attuali condizioni psicofisiche dell'RO; 4) l'aver il Tribunale fondato il proprio convincimento sull'avvenuto superamento dello stato di tossicodipendenza, sulla base delle sole dichiarazioni dell'RO e dei di lui genitori.
Costituitosi, l'RO contestava le deduzioni della BL e chiedeva rigettarsi l'appello.
La Corte di Appello, sezione minorenni di Napoli rigettava il gravame, sottolineando: a) come la BL, lungo tutto il corso del giudizio di 1^ grado, non avesse giammai contestato la paternità naturale dell'RO nei confronti del piccolo LU, e si fosse limitata, invece, ad eccepire la carenza di interesse di quest'ultimo ad essere riconosciuto quale figlio del primo;
b) la coincidenza delle dichiarazioni rese dall'RO (e dai di lui genitori) in ordine alle circostanze in cui il piccolo era stato concepito, con le ammissioni rese dalla BL (il piccolo era stato riconosciuto solo dalla madre, giacché l'RO non aveva avuto il premesso di allontanarsi dalla Comunità terapeutica presso la quale era ricoverato); c) come le ammissioni spontanee rese dalla BL durante l'interrogatorio libero, benché non costituissero una confessione formale, potessero essere liberamente valutate in rapporto agli altri elementi acquisiti dal primo giudice, atteso che, in ragione della natura della controversia, esso giudice aveva poteri inquisitori;
d) come le risultanze istruttorie smentissero altresì l'assunto della BL secondo cui l'RO avesse mostrato disinteresse affettivo verso il minore;
e) la credibilità - invece - delle dichiarazioni rese - in merito ad una più generale attività di scoraggiamento dei rapporti affettivi con il bambino, posta in essere dalla BL e dai di lei familiari - sia dai genitori dell'RO, sia dalla Coordinatrice del centro PALOMAR dell'ASL; f) la possibilità - quanto al profilo dell'interesse del minore ad essere riconosciuto - di ritenere provato, sia sulla base delle dichiarazioni rese dai genitori dell'RO sia di quelle rese dalla Medesima Coordinatrice dell'ASL, che l'RO avesse superato la situazione di tossicodipendenza;
g) la conseguente superfluità - pertanto, di una eventuale perizia sullo stato di salute psicofisico dell'RO; H) la impossibilità - in ogni caso - in sede di controversia per ottenere sentenza sostitutiva del mancato consenso da parte del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, di poter derivare il profilo della mancanza di interesse del minore, sulla sola base del fatto che il genitore aspirante al riconoscimento abbia tenuto una condotta non esente da censure nei confronti del minore medesimo (aspetto quest'ultimo rilevante ai soli fini dell'affidamento del minore); i) la configurabilità di un vero e proprio diritto primario soggettivo del genitore aspirante, a riconoscere un minore infrasedicenne;
diritto a superare il quale non si renderebbe sufficiente ed idoneo il mero interesse del minore a non vedere turbata la serenità di vita raggiunta con l'altro genitore che per primo l'abbia riconosciuto, ma si renderebbe necessaria la presenza di un fatto ostativo, della stessa rilevanza e importanza del diritto sacrificando, e tale da far configurare, per il minore, un vero e proprio rischio di un trauma irreversibile al suo regolare sviluppo psico-fisico (Cass. 11263/94). Ricorre per cassazione, sulla base di un solo ed articolato motivo assistito da memoria, la BL.
Resiste con controricorso l'Ungaro, il quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso (la BL assume di ricorrere anche quale madre esercente la potestà sul genitore BL, laddove invece nel giudizio previsto dal quarto comma dell'art. 250 c.c. nell'ipotesi di minore infrasedicenne, sarebbero contraddittori necessari il genitore che si oppone ed il PM e non anche il minore), e comunque chiede il rigetto del ricorso medesimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso come non ricorrano i profili della dedotta inammissibilità del ricorso, posto che la circostanza per cui la BL aggiunga - in epigrafe - anche la sua qualità di esercente la potestà sul minore non invalida la legittimazione attiva derivantele dal concorrente suo agire "in proprio", reso inequivoco dall'uso dell'avverbio "anche", va rilevato come la BL nel dedurre VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 30 e 31, ULTIMO COMMA DELLA COSTITUZIONE, e 250, 2697 C.C., contesti la impugnata sentenza sotto i profili: a) DELLA CERTEZZA DELLA PATERNITÀ; b) DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE;
c) DELL'INTERESSE DEL MINORE. Lamenta, più in particolare la BL: a) come la effettiva paternità non possa desumersi da comportamenti veri o presunti di natura confessoria, attenendo l'accertamento della stessa ad un diritto indisponibile non del soggetto che si presuma ponga in essere tali comportamenti confessori (essa BL), ma di un terzo (quel minore al cui interesse - peraltro - deve essere posta la massima - se non l'unica - attenzione); b) come - pertanto - il profilo dell'effettiva paternità andasse ben diversamente indagato, senza rifarsi a meri comportamenti processuali delle parti o a dichiarazioni di testi, e senza affidare rilievo a profili quali la tardività dell'eccezione da essa BL sollevata relativamente alla paternità (eccezione oltretutto non riconducibile all'ordine di quelle in senso stretto); c)come la sentenza impugnata pecchi - inoltre - anche sul piano più generale dell'esame delle risultanze istruttorie, avuto riguardo - ad esempio - a profili quali quello relativo al ritenuto superamento, da parte dell'RO, della sua condizione di tossicodipendente, laddove - a dire di essa BL - sia nel corso del processo di primo grado che in quello di secondo grado non sarebbe emerso alcun elemento obiettivo che possa minimamente supportare la tesi che l'RO non fosse più tossicodipendente;
d) come - più in particolare - la motivazione della sentenza si renderebbe palesemente contraddittoria ed insufficiente nel momento in cui si richiama alle risultanze delle deposizioni di primo grado o alla certificazione del centro Palomar, laddove invece - sempre a dire della ricorrente - l'unico approccio serio non avrebbe potuto consistere che nell'effettuazione di quell'accertamento medico-psicologico invano sollecitata in primo grado dal P.M.; e) come - d'altronde - non possa che lasciare perplessi l'ulteriore affermazione della Corte secondo cui, nella sostanza, la sussistenza o meno dello stato di tossicodipendenza sarebbe del tutto irrilevante, non vertendosi in tema di affidamento;
e) come la sentenza andrebbe riformata anche in ordine ai suoi profili relativi all'accertamento relativo all'effettivo interesse del minore;
accertamento segnato da una sostanziale ed eloquente contraddittorietà della motivazione, posto che, subito dopo aver ritenuto di poter derivare la conclusione relativa alla configurabilità di un tal interesse, dal fatto del superato stato di tossicodipendenza e del serio interesse affettivo manifestato dall'RO nei confronti del minore, la Corte di Appello ha ritenuto di dover dar conto del profilo per cui comunque l'interesse del minore debba pur sempre fare i conti con l'esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo (costituzionalmente enucleabile dall'art. 30 della Costituzione) di ogni padre al riconoscimento del proprio figlio;
f) come sul piano esegetico interpretativo, l'affermazione della Corte relativa al configurarsi di un astratto diritto soggettivo di ogni padre al riconoscimento di un proprio figlio (diritto con il quale dovrebbe finire con il contemperarsi anche l'interesse del minore) finirebbe per tradire la realtà per cui il diritto-dovere affermato dall'art. 30 della Carta Costituzionale segua (e non preceda) il momento del riconoscimento. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Esso, infatti, si rende innanzitutto di per sè inammissibile nelle parti in cui appare teso, in realtà, a provocare null'altro che un sindacato di fatto sulle conclusioni tratte dal giudice di merito nella valutazione del materiale istruttorio raccolto su profili quali quelli della paternità effettiva delll'RO, della ritenuta cessazione dello stato di tossicodipendenza di quest'ultimo, o dell'interesse del minore ad essere riconosciuto. Trattasi, infatti, di profili il cui accertamento, implicando valutazioni di mero fatto, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, anche nella scelta dei mezzi di prova ritenuti rilevanti, e si rende insindacabile in sede di legittimità ove - come nel caso in specie - risulti motivato con percorso argomentativo immune da vizi logico giuridici. E, sotto un tal ultimo profilo, non si manifesta di certo contraddizione nell'aspetto per cui la Corte, dopo di aver sottolineato il da lei ritenuto, positivo interesse del minore al riconoscimento, ha ritenuto poi di introdurre - a fini manifestamente rafforzativi delle conclusioni complessivamente tratte - il riferimento al concetto del concorrente diritto primario dell'RO al riconoscimento del figlio LU.
Il ricorso svela, inoltre, la sua inconsistenza ove riguardato - invece - in quelli dei suoi profili che appaiono tesi a sollevare più propriamente censure in punto di diritto.
Così dicasi in ordine alla - in qualche modo prospettata argomentazione - secondo la quale la natura della controversia contemplata dall'art. 250 c.c., precluderebbe - al giudice - sul punto dell'accertamento della paternità, la valorizzazione di istituti processuali quali i comportamenti processuali delle parti, o la prova testimoniale, e renderebbe invece, in qualche modo, imprescindibile il ricorso allo strumento dello accertamento genetico - ematologico. Ed infatti, nulla autorizza, ne' nella lettera, ne' nello spirito della formulazione dell'istituto di cui all'art. 250 c.c., ne' nella presenza di un soggetto (il minore) ulteriore e distinto rispetto alle parti, una deroga al principio più generale in virtù del quale, anche in materia di azioni aventi ad oggetto il riconoscimento di paternità, il giudice di merito è libero di trarre i propri argomenti di convincimento senza preclusioni di sorta riguardo agli istituti generali più propri dell'istruzione probatoria, con l'unico limite di dover dar conto delle conclusioni da esso tratte, e di dovere offrirne adeguata motivazione con percorso argomentativo immune da vizi logico giuridici. Così dicasi, altresì, in ordine all'altro argomento relativo al dedotto malgoverno, fatto, nella impugnata sentenza, della portata dell'art. 30 della Carta Costituzionale;
disposizione la quale non autorizzerebbe - a dire della ricorrente - alcun tipo di sua lettura teso ad affermare la qualificabilità dell'interesse al riconoscimento di un figlio naturale già riconosciuto da uno dei genitori, come diritto soggettivo primario costituzionalmente garantito dall'art. 30 della Carta Costituzionale. Di contro alle prospettazioni della ricorrente, va infatti ancora una volta ribadito come: a) il riconoscimento del figlio naturale minore ed infrasedicenne già riconosciuto da un genitore, rappresenti diritto soggettivo primario dell'altro genitore, costituzionalmente garantito, ed - in quanto tale - non si ponga in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto di quest'ultimo ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere una precisa e competa identità; b) conseguentemente il secondo riconoscimento, ove vi sia opposizione dell'altro genitore che per primo abbia proceduto al riconoscimento, possa essere sacrificato solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore (in tal senso vedi, da ultima Cass. n. 6470/2001). Dal rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla refusione delle spese di questa fase di giudizio, in favore del controricorrente RO PP;
spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di questa fase di giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 1500 per onorari e in 120 euro per spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Suprema Corte di cassazione, il 21 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2002