Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2002, n. 14894
CASS
Sentenza 22 ottobre 2002

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Il riconoscimento del figlio naturale minore ed infrasedicenne già riconosciuto da un genitore, rappresenta un diritto soggettivo primario dell'altro genitore, costituzionalmente garantito e - in quanto tale - non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto di quest'ultimo ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere una precisa e completa identità. Conseguentemente, il secondo riconoscimento, ove vi sia opposizione da parte dell'altro genitore che per primo abbia proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico - fisico del minore.

Commentario1

  • 1Sul riconoscimento dei figli naturali. Aspetti generali- rapporti patrimoniali - attribuzione cognome al figlio
    Valenti Rosa · https://www.diritto.it/ · 23 febbraio 2012
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2002, n. 14894
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14894
Data del deposito : 22 ottobre 2002

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