Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/02/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Emanuele Rocco ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 18/12/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al N.
5033/2023 del Ruolo Generale a.c. (cui è stato riunito il procedimento recante N.R.G.
5900/2023), vertente
TRA
, nata il [...] a [...], e , Parte_1 Parte_2
nata il [...] a [...], rapp.te e difese dagli Avv.ti Salvatore
Giannattasio e Andrea Giannattasio, presso lo studio dei quali elett.te domicilia in
Castellammare di Stabia (NA) alla Via S. Allende n. 36/a
RICORRENTI
E
e in persona dei l.r.p.t., Controparte_1 CP_2
rappresentati e difesi dal dott. Vincenzo Romano, elett.te domiciliati in Napoli alla Via
Ponte della Maddalena n. 55, presso l' Controparte_3
RESISTENTE
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con separati atti, depositati il 3/8/2023 e il 29/9/2023, le ricorrenti in epigrafe, docenti che avevano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali, conveniva in giudizio il Controparte_1
e l' onde ottenere il riconoscimento della retribuzione
[...] Controparte_4
professionale docenti per il servizio prestato in forza dei contratti specificamente
Si costituiva l'Amministrazione convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea, di cui deduceva l'infondatezza con varie argomentazioni in fatto ed in diritto.
Ciò detto, si osserva che le domande delle ricorrenti sono fondate e vanno accolte.
Infatti la Suprema Corte, con condivisa pronuncia n. 20015 del 27/7/2018 , ha statuito che “..L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Ne consegue, conformemente all'orientamento già espresso in passato da questa sezione ( cfr. sent. nn. 681/2024 e 1015/2024), l'illegittimità – con relativa disapplicazione – della disciplina secondaria che esclude tale attribuzione, con declaratoria del diritto invocato alla retribuzione professionale docenti per le supplenze svolte e susseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in favore, delle parti ricorrenti, delle somme indicate negli allegati conteggi oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dalla maturazione al soddisfo.
Più specificamente, il va condannato al pagamento di euro Controparte_1
1.850,86 in favore di e di euro 1707,49 in favore di , Parte_1 Parte_2
giusta analitici e condivisibili conteggi allegati al ricorso, oltre accessori di legge dalle singole scadenze al soddisfo. Per il principio della soccombenza, l'Amministrazione convenuta va condannata al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e con ricorsi del 3/8/2023 e del 29/9/293, Parte_1 Parte_2
successivamente riuniti, nei confronti del , in Controparte_1
persona del in carica legale rapp.te p.t., così provvede : a) accoglie le CP_5
domande delle parti ricorrenti, e per l'effetto condanna il convenuto al CP_1
pagamento di euro 1.850,86 in favore di e di euro 1707,49 in favore Parte_1
di , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata Parte_2
in eccedenza agli stessi dalle singole scadenze al soddisfo;
b)condanna il CP_1
convenuto al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €
1.314,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di euro 98,00 a titolo di Contributo Unificato.
Torre Annunziata, 28/2/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco