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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/09/2025, n. 3894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3894 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11530/2024 R.G., avente come oggetto “Divorzio - cessazione degli effetti civili”, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCHETTI ENRICO
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Gardone Val Trompia (BS) il 7.7.1984, trascritto presso
1 l'ufficio dello stato civile dello stesso Comune al n. 31, n. 2, serie B, anno 1984, ordinando all'ufficiale dello stato civile di procedere alla relativa annotazione”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/9/2024 ha dedotto di avere contratto matrimonio Parte_1
concordatario il 7/7/1984 a BRESCIA con e che dall'unione sono nati i figli Controparte_1
(n. 14/4/1988) e (n. 1/5/1990). Per_1 Per_2
Il Tribunale di Brescia ha pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa emesso il
19/2/1996, dopo la comparizione delle parti all'udienza presidenziale del 6/2/1996.
La ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio.
All'udienza del 5/3/2025, dichiarata la contumacia del resistente non comparso, il Giudice delegato, ritenuto di non dover adottare provvedimenti in via temporanea e urgente, ha rimesso la causa al
Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.22 u.c. c.p.c..
1) Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché
“è stata omologata la separazione consensuale…” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti in giudizio, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale in data 6/2/1996, sicché alla data del deposito del ricorso (i.e. 26/9/2024) erano già trascorsi ben più di sei mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa dell'intervenuto accordo.
Appare, inoltre, evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da diversi anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: essi, anzi, attualmente vivono separati e la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio e si è resa di fatto non più reperibile (“Mio marito è sparito e non è stato possibile raggiungerlo. Non sente più nemmeno i figli.
Sono ormai quattro anni che non si fa vivo con noi” – cfr. verbale ud. 4/3/2025).
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2 2) Sulle spese processuali
La natura della presente causa, inerente all'adozione di una pronuncia sullo status delle persone, rispetto alla quale non può configurarsi alcuna soccombenza in senso tecnico, impone di pronunciare l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Brescia il 7/7/1984 tra
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Controparte_1 C.F._2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brescia;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 18/9/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11530/2024 R.G., avente come oggetto “Divorzio - cessazione degli effetti civili”, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCHETTI ENRICO
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Gardone Val Trompia (BS) il 7.7.1984, trascritto presso
1 l'ufficio dello stato civile dello stesso Comune al n. 31, n. 2, serie B, anno 1984, ordinando all'ufficiale dello stato civile di procedere alla relativa annotazione”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/9/2024 ha dedotto di avere contratto matrimonio Parte_1
concordatario il 7/7/1984 a BRESCIA con e che dall'unione sono nati i figli Controparte_1
(n. 14/4/1988) e (n. 1/5/1990). Per_1 Per_2
Il Tribunale di Brescia ha pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa emesso il
19/2/1996, dopo la comparizione delle parti all'udienza presidenziale del 6/2/1996.
La ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio.
All'udienza del 5/3/2025, dichiarata la contumacia del resistente non comparso, il Giudice delegato, ritenuto di non dover adottare provvedimenti in via temporanea e urgente, ha rimesso la causa al
Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.22 u.c. c.p.c..
1) Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché
“è stata omologata la separazione consensuale…” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti in giudizio, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale in data 6/2/1996, sicché alla data del deposito del ricorso (i.e. 26/9/2024) erano già trascorsi ben più di sei mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa dell'intervenuto accordo.
Appare, inoltre, evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da diversi anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: essi, anzi, attualmente vivono separati e la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio e si è resa di fatto non più reperibile (“Mio marito è sparito e non è stato possibile raggiungerlo. Non sente più nemmeno i figli.
Sono ormai quattro anni che non si fa vivo con noi” – cfr. verbale ud. 4/3/2025).
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2 2) Sulle spese processuali
La natura della presente causa, inerente all'adozione di una pronuncia sullo status delle persone, rispetto alla quale non può configurarsi alcuna soccombenza in senso tecnico, impone di pronunciare l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Brescia il 7/7/1984 tra
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Controparte_1 C.F._2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brescia;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 18/9/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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