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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 10704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10704 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 41273/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 41273 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 13 novembre 2024
TRA
(cod. fisc./P. IVA ) con sede in Via Germanico n. 172/1-B, Roma, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
(cod. fisc. Parte_2
) e (cod. fisc. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Italia Trifilio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del citato legale in Roma, Via Conca d'Oro n. 287;
- opponenti
E
con sede in Torino, Piazza AN Carlo n 156 e per essa con Controparte_1 Controparte_2 sede legale in Milano, Bastioni Porta Nuova n. 19; rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Galati,
TE EN e MA ON ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via IV
Novembre n. 149, Roma;
- opposta
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società e Parte_1 Pt_2 Parte_3
convenendo in giudizio IN AN PA s.p.a. dinanzi al Tribunale di Roma,
[...] proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 7183/2021 emesso in data 12 aprile 2021, per sentir “in via preliminare, negare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo … in considerazione delle specifiche e documentate argomentazioni sopra esposte, per quindi, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo …, con condanna dell'opposta al rimborso delle spese …da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art.93 c.p.c.”.
Premettevano gli opponenti di aver ricevuto la notificazione del decreto opposto con il quale era stato ingiunto loro il pagamento della somma di euro 173.995,34 oltre interessi e spese, nei confronti di Banca IN AN PA, a titolo di saldo debitorio dei rapporti di c/c n.
00004/1000/00000204 acceso dalla società opponente presso la Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a.
(oggi in data 17/02/2012, con successiva apertura di credito del 13.06.2012 Controparte_1 fino all'importo di € 20.000,00 e del finanziamento chirografario n. 63538317 erogato dalla Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a. in data 11/06/2012 per l'importo originario di €.100.000,00; che la domanda era stata proposta anche nei confronti di e in forza Pt_2 Parte_3 delle garanzie prestate da parte loro.
Nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo, gli opponenti eccepivano la nullità della procura rilasciata dall'opposta in favore del difensore;
disconoscevano la conformità delle copie dei contratti prodotte in atti agli originali di essi;
contestavano l'incompletezza della produzione documentale operata dalla ricorrente per ingiunzione ai fini della prova del proprio credito;
si dolevano dell'usurarietà delle condizioni convenute nel contratto di apertura di credito;
affermavano la ricorrenza dei presupposti per dichiarare la liberazione dei fideiussori dalla garanzia prestata ed eccepivano la decadenza della Banca dal diritto di agire nei loro confronti;
ancora eccepivano la nullità delle garanzie in quanto recanti clausole conformi a quelle contenute nel modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 e la nullità delle fideiussioni specifiche da loro rilasciate in relazione al rapporto di apertura di credito.
Si costituiva , ribadendo la fondatezza della sua pretesa e contestando Controparte_3 ciascuno dei motivi di opposizione.
2 Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “
1. In via preliminare: non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, dichiarare con ordinanza l'esecuzione provvisoria del decreto opposto;
2. Nel merito: accertare e dichiarare la legittimità dei contratti di fideiussione
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3. In ogni caso nel merito: accertare e dichiarare la legittimità dei contratti di finanziamento e di apertura di credito in conto corrente oggetto del ricorso monitorio e per gli effetti confermare il decreto ingiuntivo opposto;
.. 5. In ogni caso, con vittoria di spese…”.
Con ordinanza depositata in data 27 gennaio 2022 era accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto in quanto formulata nei confronti della società opponente, mentre era respinta in quanto proposta nei confronti dei garanti.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2024; all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
L'opposizione è fondata e merita accoglimento in quanto proposta da e Parte_2
mentre è infondata e va respinta in quanto proposta dalla Parte_3 Pt_1
[...] ha agito nei confronti degli opponenti in relazione ai saldi debitori dei Controparte_1 seguenti rapporti intrattenuti con la a) c/c n. 00004/1000/00000204, acceso presso la Parte_1
Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a. in data 17/02/2012 con successiva apertura di credito in conto corrente del 13.06.2012, fino all'importo di € 20.000,00 a valere sul conto corrente (in seguito variato in 06828/1000/00015876); b) finanziamento chirografario n. 63538317 erogato dalla Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a. in data 11/06/2012 per l'importo originario di € 100.000,00. Ha poi allegato che e avessero sottoscritto, in data 11.06.2012, in Pt_2 Parte_3 favore della Banca fideiussioni omnibus sino alla concorrenza di € 26.000,00 e poi rilasciato garanzia specifica in relazione al contratto di finanziamento.
Ai fini della prova dei propri assunti, ha prodotto in atti i contratti costitutivi dei rapporti di conto corrente e apertura di credito e le fideiussioni omnibus e specifiche sottoscritte dai garanti.
In relazione ai motivi di opposizione, si ritiene infondata l'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata dalla ricorrente per ingiunzione nei confronti del difensore, in quanto fondata sull'erroneo presupposto che il mandato difensivo fosse stato conferito irritualmente, allorché la procura reca
3 sottoscrizione apposta da soggetto legittimato al conferimento di essa, autenticata dal procuratore, in quanto rilasciata su foglio separato che può ritenersi congiunto materialmente al ricorso, in quanto depositato in atti nelle forme previste dall'art. 83 c.p.c..
Quanto alla prova del credito, la Banca ha depositato i contratti costitutivi dei rapporti per cui è causa e gli estratti dai quali desumere lo svolgimento del rapporto di conto corrente con apertura di credito;
mentre le doglianze degli opponenti in ordine all'applicazione di condizioni usurarie sono state fondate sull'erroneo presupposto che dovesse essere oggetto di confronto con il tasso soglia il
TAEG, allorché oggetto di confronto con esso è il TEG, da computarsi secondo i criteri individuati nelle Istruzioni della Banca d'Italia. In ogni caso, la Banca ha sottolineato la circostanza che nel contratto fosse stata convenuta la c.d. clausola di salvaguardia in forza della quale il tasso dovesse comunque essere ricondotto nei limiti del tasso soglia ove eccedente.
Del pari insussistente il dedotto profilo di invalidità del contratto di finanziamento fondato sul presupposto della mancata produzione in allegato ad esso del piano di ammortamento, ben potendo essere desunte le condizioni del rapporto dal contenuto del contratto nel quale esse risultano pattuite.
Ne discende che le ragioni di opposizione addotte dalla debitrice principale si ritengano infondate.
Con specifico riferimento alla posizione dei garanti, si osserva che questi ultimi hanno eccepito la nullità delle fideiussioni omnibus prestate sul presupposto che esse fossero riproduttive dello schema contrattuale predisposto dall' , nei confronti del quale la Controparte_4
Banca d'Italia aveva avviato un'istruttoria conclusasi con l'emissione del provvedimento n. 55 del
2005: con esso la Banca d'Italia, nella sua qualità, all'epoca, di Autorità Garante della concorrenza tra gli Istituti di credito, si era pronunciata nel senso che le clausole contenute agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contenessero disposizioni che, nella misura in cui fossero state applicate in modo uniforme, fossero in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90. Si ha riguardo, quindi, nel dettaglio, alle clausole di cui: all'art. 2, nella quale si legge “Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; all'art. 6, che recita “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa si tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si intende derogato”; all'art. 8, che prevede “Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
4 L'Autorità di vigilanza, in particolare, premettendo che l'art. 2 comma 1 della L. 287/90 considerasse intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie e regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, si è espressa nel senso che le condizioni generali di contratto comunicatele dall'Abi il 7 marzo 2003 relativamente alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 1 della L. 287/90. Ha poi argomentato, richiamando il disposto dell'art. 2 secondo comma della L. 287/90 - che vieta le intese tra imprese che abbiamo per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante – e affermando che le determinazioni di un'associazione tra imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, potessero contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Ha rilevato che, nel caso di specie, la restrizione della concorrenza derivante dall'intesa risultasse significativa, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI. Ha precisato che la standardizzazione contrattuale non determinasse necessariamente effetti anti-concorrenziali e che risultasse al contrario compatibile con le regole di concorrenza, a condizione che gli schemi uniformi non ostacolassero la diffusione di prodotti diversificati e, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto, non impedissero un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti. In tale prospettiva, mentre ha ritenuto non ingiustificata la presenza nello schema ABI della clausola avente ad oggetto la previsione del pagamento da parte del garante “a prima richiesta”, in quanto strettamente funzionale a garantire l'accesso al credito bancario, si è invece espressa nel senso che, in relazione alle tre clausole sopra menzionate, non fosse stata dimostrata l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto e che esse, invece, avessero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
A seguito dell'emissione del provvedimento da parte della Banca d'Italia si è posta, in giurisprudenza, la questione degli effetti che dovessero conseguire all'eventuale accertamento della presenza nei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema Abi sottoposto al vaglio dell'Autorità di vigilanza, e, a fronte della formazione di orientamenti interpretativi non univoci, su di essa si è pronunciata di recente la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, del 30 dicembre 2021, n. 41994.
La Corte di legittimità, ripercorse in motivazione le valutazioni compiute dalla Banca d'Italia in ordine all'illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole nei
5 contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, dovessero dichiararsi parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducessero quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Sul punto, la Corte ha ampiamente motivato, affermando, in sintesi, che la previsione normativa della nullità delle intese anticoncorrenziali “ad ogni effetto” implicasse l'accertamento dell'invalidità anche dei contratti che realizzassero l'intesa vietata;
che la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust dovesse riscontrarsi in ogni caso in cui tra intesa “a monte” e contratto “a valle” fosse rilevabile un nesso che facesse apparire la connessione tra i due atti
“funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale;
che la funzionalità in parola si riscontrasse con evidenza quando il contratto “a valle” (nella specie la fideiussione) fosse interamente o parzialmente riproduttivo dell' “intesa” a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale fosse di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproducesse - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa.
Ha quindi precisato che non fosse certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 cod. civ., a poter determinare problemi di sorta in termini di effetto anticoncorrenziale e che, invece, fosse il predetto “nesso funzionale” tra l'intesa “a monte” ed il contratto “a valle”, emergente dal contenuto di tale ultimo atto, che - in violazione dell'art. 1322 cod. civ. - riproducesse quello del primo dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento; che, in siffatta ipotesi, quindi, la nullità dell'atto “a monte” fosse veicolata nell'atto “a valle” per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto.
Una volta esclusa l'idoneità della sola tutela risarcitoria disgiunta dalla tutela reale a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la Corte ha poi affermato che dovesse ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consentisse di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda - segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite - fosse la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole. La Corte ha, del resto, sottolineato che la
6 pronuncia della nullità parziale fosse idonea a salvaguardare il principio generale di
“conservazione” del negozio, sancito dall'art. 1419 c.c., secondo il quale la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità
(Cass. sent. 5/02/2016, n. 2314). Ha poi osservato, in via generale, come tale ultima evenienza fosse di ben difficile riscontro nel caso in esame, avuto riguardo alla posizione del garante, avendo la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché la loro eliminazione non potesse che alleggerirne la posizione.
Ritiene il Collegio di conformarsi all'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione da ultimo citato e, per l'effetto, accertata la conformità delle clausole individuate agli artt. 2, 6 e 8 dei contratti sottoscritti dagli opponenti con quelle contenute nello schema predisposto dall'Abi oggetto del provvedimento della Banca d'Italia, di dover dichiarare la nullità delle medesime.
Gli opponenti, premettendo la nullità, tra le altre, della clausola derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c. hanno poi eccepito la decadenza della Banca dal diritto di agire nei loro confronti, essendo decorso il termine di sei mesi previsto dalla disposizione invocata entro il quale la banca avrebbe dovuto proporre le sue istanze nei confronti del debitore.
Ritiene il Collegio che l'eccezione sia fondata: secondo orientamento costante della Corte di legittimità, “L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine
"istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione
o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato. (Nella specie, la
S.C. ha ritenuto non costituire "istanza" ai fini dell'art. 1957 c.c. la denuncia di inadempimento effettuata più volte alla società italiana cauzioni)” (cfr, tra le altre, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016). Nel caso di specie, la parte opposta non ha neppure allegato di avere agito nei confronti del debitore nel termine previsto dall'art. 1957 c.c., cosicché in forza della disposizione
7 richiamata deve dichiararsi decaduta dal diritto di agire nei confronti dei garanti in forza delle fideiussioni omnibus.
In relazione al debito restitutorio residuo del finanziamento concesso in favore della società opponente per l'importo di euro 100.000, la Banca ha poi assunto che e Parte_2 avessero sottoscritto garanzie specifiche in relazione a tale rapporto: Parte_3 sennonché, dall'esame dei contratti sottoscritti, si rileva che le garanzie fossero riferibili ad un non meglio precisato rapporto di apertura di credito semplice non già ad un rapporto di finanziamento.
Ne discende l'infondatezza della pretesa avanzata nei confronti dei garanti anche sotto tale profilo.
Per tali motivi, si respinge l'opposizione proposta da parte della avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto e per l'effetto si conferma il medesimo nei suoi confronti;
si accoglie, invece,
l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo da parte dei garanti e Pt_2 [...]
e, per l'effetto, si revoca il decreto emesso nei loro confronti. Parte_3
In ragione della soccombenza, la parte opponente è condannata al pagamento delle Parte_1 spese del procedimento in favore della parte opposta che si liquidano complessivamente in euro
11.268, per compensi professionali (euro 2.552, per la fase di studio, euro 1.628, per la fase introduttiva, euro 2.835, per la fase istruttoria, euro 4.253, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
si dispone, invece, condanna della parte opposta al pagamento delle spese nei confronti degli opponenti e Parte_2
che si liquidano nella misura di euro 406,50, per spese vive ed euro Parte_3
11.268, per compensi professionali (euro 2.552, per la fase di studio, euro 1.628, per la fase introduttiva, euro 2.835, per la fase istruttoria, euro 4.253, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo distrazione di esse in favore del procuratore degli opponenti dichiaratosi antistatario di esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo e per Parte_1
l'effetto conferma lo stesso nei suoi confronti;
- accoglie l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nei loro confronti;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese del procedimento in Parte_1 favore della parte opposta, liquidando le stesse in euro 11.268, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
condanna la parte
8 opposta al pagamento delle spese nei confronti degli opponenti e Parte_2
liquidando le stesse nella misura di euro 406,50, per spese Parte_3 vive ed euro 11.268, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, disponendo distrazione di esse in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.
Il Giudice
Laura Centofanti Il Presidente
AU PE
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 41273 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 13 novembre 2024
TRA
(cod. fisc./P. IVA ) con sede in Via Germanico n. 172/1-B, Roma, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
(cod. fisc. Parte_2
) e (cod. fisc. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Italia Trifilio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del citato legale in Roma, Via Conca d'Oro n. 287;
- opponenti
E
con sede in Torino, Piazza AN Carlo n 156 e per essa con Controparte_1 Controparte_2 sede legale in Milano, Bastioni Porta Nuova n. 19; rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Galati,
TE EN e MA ON ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via IV
Novembre n. 149, Roma;
- opposta
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società e Parte_1 Pt_2 Parte_3
convenendo in giudizio IN AN PA s.p.a. dinanzi al Tribunale di Roma,
[...] proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 7183/2021 emesso in data 12 aprile 2021, per sentir “in via preliminare, negare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo … in considerazione delle specifiche e documentate argomentazioni sopra esposte, per quindi, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo …, con condanna dell'opposta al rimborso delle spese …da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art.93 c.p.c.”.
Premettevano gli opponenti di aver ricevuto la notificazione del decreto opposto con il quale era stato ingiunto loro il pagamento della somma di euro 173.995,34 oltre interessi e spese, nei confronti di Banca IN AN PA, a titolo di saldo debitorio dei rapporti di c/c n.
00004/1000/00000204 acceso dalla società opponente presso la Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a.
(oggi in data 17/02/2012, con successiva apertura di credito del 13.06.2012 Controparte_1 fino all'importo di € 20.000,00 e del finanziamento chirografario n. 63538317 erogato dalla Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a. in data 11/06/2012 per l'importo originario di €.100.000,00; che la domanda era stata proposta anche nei confronti di e in forza Pt_2 Parte_3 delle garanzie prestate da parte loro.
Nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo, gli opponenti eccepivano la nullità della procura rilasciata dall'opposta in favore del difensore;
disconoscevano la conformità delle copie dei contratti prodotte in atti agli originali di essi;
contestavano l'incompletezza della produzione documentale operata dalla ricorrente per ingiunzione ai fini della prova del proprio credito;
si dolevano dell'usurarietà delle condizioni convenute nel contratto di apertura di credito;
affermavano la ricorrenza dei presupposti per dichiarare la liberazione dei fideiussori dalla garanzia prestata ed eccepivano la decadenza della Banca dal diritto di agire nei loro confronti;
ancora eccepivano la nullità delle garanzie in quanto recanti clausole conformi a quelle contenute nel modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 e la nullità delle fideiussioni specifiche da loro rilasciate in relazione al rapporto di apertura di credito.
Si costituiva , ribadendo la fondatezza della sua pretesa e contestando Controparte_3 ciascuno dei motivi di opposizione.
2 Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “
1. In via preliminare: non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, dichiarare con ordinanza l'esecuzione provvisoria del decreto opposto;
2. Nel merito: accertare e dichiarare la legittimità dei contratti di fideiussione
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3. In ogni caso nel merito: accertare e dichiarare la legittimità dei contratti di finanziamento e di apertura di credito in conto corrente oggetto del ricorso monitorio e per gli effetti confermare il decreto ingiuntivo opposto;
.. 5. In ogni caso, con vittoria di spese…”.
Con ordinanza depositata in data 27 gennaio 2022 era accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto in quanto formulata nei confronti della società opponente, mentre era respinta in quanto proposta nei confronti dei garanti.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2024; all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
L'opposizione è fondata e merita accoglimento in quanto proposta da e Parte_2
mentre è infondata e va respinta in quanto proposta dalla Parte_3 Pt_1
[...] ha agito nei confronti degli opponenti in relazione ai saldi debitori dei Controparte_1 seguenti rapporti intrattenuti con la a) c/c n. 00004/1000/00000204, acceso presso la Parte_1
Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a. in data 17/02/2012 con successiva apertura di credito in conto corrente del 13.06.2012, fino all'importo di € 20.000,00 a valere sul conto corrente (in seguito variato in 06828/1000/00015876); b) finanziamento chirografario n. 63538317 erogato dalla Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a. in data 11/06/2012 per l'importo originario di € 100.000,00. Ha poi allegato che e avessero sottoscritto, in data 11.06.2012, in Pt_2 Parte_3 favore della Banca fideiussioni omnibus sino alla concorrenza di € 26.000,00 e poi rilasciato garanzia specifica in relazione al contratto di finanziamento.
Ai fini della prova dei propri assunti, ha prodotto in atti i contratti costitutivi dei rapporti di conto corrente e apertura di credito e le fideiussioni omnibus e specifiche sottoscritte dai garanti.
In relazione ai motivi di opposizione, si ritiene infondata l'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata dalla ricorrente per ingiunzione nei confronti del difensore, in quanto fondata sull'erroneo presupposto che il mandato difensivo fosse stato conferito irritualmente, allorché la procura reca
3 sottoscrizione apposta da soggetto legittimato al conferimento di essa, autenticata dal procuratore, in quanto rilasciata su foglio separato che può ritenersi congiunto materialmente al ricorso, in quanto depositato in atti nelle forme previste dall'art. 83 c.p.c..
Quanto alla prova del credito, la Banca ha depositato i contratti costitutivi dei rapporti per cui è causa e gli estratti dai quali desumere lo svolgimento del rapporto di conto corrente con apertura di credito;
mentre le doglianze degli opponenti in ordine all'applicazione di condizioni usurarie sono state fondate sull'erroneo presupposto che dovesse essere oggetto di confronto con il tasso soglia il
TAEG, allorché oggetto di confronto con esso è il TEG, da computarsi secondo i criteri individuati nelle Istruzioni della Banca d'Italia. In ogni caso, la Banca ha sottolineato la circostanza che nel contratto fosse stata convenuta la c.d. clausola di salvaguardia in forza della quale il tasso dovesse comunque essere ricondotto nei limiti del tasso soglia ove eccedente.
Del pari insussistente il dedotto profilo di invalidità del contratto di finanziamento fondato sul presupposto della mancata produzione in allegato ad esso del piano di ammortamento, ben potendo essere desunte le condizioni del rapporto dal contenuto del contratto nel quale esse risultano pattuite.
Ne discende che le ragioni di opposizione addotte dalla debitrice principale si ritengano infondate.
Con specifico riferimento alla posizione dei garanti, si osserva che questi ultimi hanno eccepito la nullità delle fideiussioni omnibus prestate sul presupposto che esse fossero riproduttive dello schema contrattuale predisposto dall' , nei confronti del quale la Controparte_4
Banca d'Italia aveva avviato un'istruttoria conclusasi con l'emissione del provvedimento n. 55 del
2005: con esso la Banca d'Italia, nella sua qualità, all'epoca, di Autorità Garante della concorrenza tra gli Istituti di credito, si era pronunciata nel senso che le clausole contenute agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contenessero disposizioni che, nella misura in cui fossero state applicate in modo uniforme, fossero in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90. Si ha riguardo, quindi, nel dettaglio, alle clausole di cui: all'art. 2, nella quale si legge “Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; all'art. 6, che recita “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa si tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si intende derogato”; all'art. 8, che prevede “Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
4 L'Autorità di vigilanza, in particolare, premettendo che l'art. 2 comma 1 della L. 287/90 considerasse intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie e regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, si è espressa nel senso che le condizioni generali di contratto comunicatele dall'Abi il 7 marzo 2003 relativamente alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 1 della L. 287/90. Ha poi argomentato, richiamando il disposto dell'art. 2 secondo comma della L. 287/90 - che vieta le intese tra imprese che abbiamo per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante – e affermando che le determinazioni di un'associazione tra imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, potessero contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Ha rilevato che, nel caso di specie, la restrizione della concorrenza derivante dall'intesa risultasse significativa, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI. Ha precisato che la standardizzazione contrattuale non determinasse necessariamente effetti anti-concorrenziali e che risultasse al contrario compatibile con le regole di concorrenza, a condizione che gli schemi uniformi non ostacolassero la diffusione di prodotti diversificati e, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto, non impedissero un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti. In tale prospettiva, mentre ha ritenuto non ingiustificata la presenza nello schema ABI della clausola avente ad oggetto la previsione del pagamento da parte del garante “a prima richiesta”, in quanto strettamente funzionale a garantire l'accesso al credito bancario, si è invece espressa nel senso che, in relazione alle tre clausole sopra menzionate, non fosse stata dimostrata l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto e che esse, invece, avessero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
A seguito dell'emissione del provvedimento da parte della Banca d'Italia si è posta, in giurisprudenza, la questione degli effetti che dovessero conseguire all'eventuale accertamento della presenza nei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema Abi sottoposto al vaglio dell'Autorità di vigilanza, e, a fronte della formazione di orientamenti interpretativi non univoci, su di essa si è pronunciata di recente la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, del 30 dicembre 2021, n. 41994.
La Corte di legittimità, ripercorse in motivazione le valutazioni compiute dalla Banca d'Italia in ordine all'illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole nei
5 contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, dovessero dichiararsi parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducessero quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Sul punto, la Corte ha ampiamente motivato, affermando, in sintesi, che la previsione normativa della nullità delle intese anticoncorrenziali “ad ogni effetto” implicasse l'accertamento dell'invalidità anche dei contratti che realizzassero l'intesa vietata;
che la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust dovesse riscontrarsi in ogni caso in cui tra intesa “a monte” e contratto “a valle” fosse rilevabile un nesso che facesse apparire la connessione tra i due atti
“funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale;
che la funzionalità in parola si riscontrasse con evidenza quando il contratto “a valle” (nella specie la fideiussione) fosse interamente o parzialmente riproduttivo dell' “intesa” a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale fosse di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproducesse - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa.
Ha quindi precisato che non fosse certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 cod. civ., a poter determinare problemi di sorta in termini di effetto anticoncorrenziale e che, invece, fosse il predetto “nesso funzionale” tra l'intesa “a monte” ed il contratto “a valle”, emergente dal contenuto di tale ultimo atto, che - in violazione dell'art. 1322 cod. civ. - riproducesse quello del primo dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento; che, in siffatta ipotesi, quindi, la nullità dell'atto “a monte” fosse veicolata nell'atto “a valle” per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto.
Una volta esclusa l'idoneità della sola tutela risarcitoria disgiunta dalla tutela reale a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la Corte ha poi affermato che dovesse ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consentisse di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda - segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite - fosse la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole. La Corte ha, del resto, sottolineato che la
6 pronuncia della nullità parziale fosse idonea a salvaguardare il principio generale di
“conservazione” del negozio, sancito dall'art. 1419 c.c., secondo il quale la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità
(Cass. sent. 5/02/2016, n. 2314). Ha poi osservato, in via generale, come tale ultima evenienza fosse di ben difficile riscontro nel caso in esame, avuto riguardo alla posizione del garante, avendo la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché la loro eliminazione non potesse che alleggerirne la posizione.
Ritiene il Collegio di conformarsi all'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione da ultimo citato e, per l'effetto, accertata la conformità delle clausole individuate agli artt. 2, 6 e 8 dei contratti sottoscritti dagli opponenti con quelle contenute nello schema predisposto dall'Abi oggetto del provvedimento della Banca d'Italia, di dover dichiarare la nullità delle medesime.
Gli opponenti, premettendo la nullità, tra le altre, della clausola derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c. hanno poi eccepito la decadenza della Banca dal diritto di agire nei loro confronti, essendo decorso il termine di sei mesi previsto dalla disposizione invocata entro il quale la banca avrebbe dovuto proporre le sue istanze nei confronti del debitore.
Ritiene il Collegio che l'eccezione sia fondata: secondo orientamento costante della Corte di legittimità, “L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine
"istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione
o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato. (Nella specie, la
S.C. ha ritenuto non costituire "istanza" ai fini dell'art. 1957 c.c. la denuncia di inadempimento effettuata più volte alla società italiana cauzioni)” (cfr, tra le altre, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016). Nel caso di specie, la parte opposta non ha neppure allegato di avere agito nei confronti del debitore nel termine previsto dall'art. 1957 c.c., cosicché in forza della disposizione
7 richiamata deve dichiararsi decaduta dal diritto di agire nei confronti dei garanti in forza delle fideiussioni omnibus.
In relazione al debito restitutorio residuo del finanziamento concesso in favore della società opponente per l'importo di euro 100.000, la Banca ha poi assunto che e Parte_2 avessero sottoscritto garanzie specifiche in relazione a tale rapporto: Parte_3 sennonché, dall'esame dei contratti sottoscritti, si rileva che le garanzie fossero riferibili ad un non meglio precisato rapporto di apertura di credito semplice non già ad un rapporto di finanziamento.
Ne discende l'infondatezza della pretesa avanzata nei confronti dei garanti anche sotto tale profilo.
Per tali motivi, si respinge l'opposizione proposta da parte della avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto e per l'effetto si conferma il medesimo nei suoi confronti;
si accoglie, invece,
l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo da parte dei garanti e Pt_2 [...]
e, per l'effetto, si revoca il decreto emesso nei loro confronti. Parte_3
In ragione della soccombenza, la parte opponente è condannata al pagamento delle Parte_1 spese del procedimento in favore della parte opposta che si liquidano complessivamente in euro
11.268, per compensi professionali (euro 2.552, per la fase di studio, euro 1.628, per la fase introduttiva, euro 2.835, per la fase istruttoria, euro 4.253, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
si dispone, invece, condanna della parte opposta al pagamento delle spese nei confronti degli opponenti e Parte_2
che si liquidano nella misura di euro 406,50, per spese vive ed euro Parte_3
11.268, per compensi professionali (euro 2.552, per la fase di studio, euro 1.628, per la fase introduttiva, euro 2.835, per la fase istruttoria, euro 4.253, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo distrazione di esse in favore del procuratore degli opponenti dichiaratosi antistatario di esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo e per Parte_1
l'effetto conferma lo stesso nei suoi confronti;
- accoglie l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nei loro confronti;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese del procedimento in Parte_1 favore della parte opposta, liquidando le stesse in euro 11.268, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
condanna la parte
8 opposta al pagamento delle spese nei confronti degli opponenti e Parte_2
liquidando le stesse nella misura di euro 406,50, per spese Parte_3 vive ed euro 11.268, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, disponendo distrazione di esse in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.
Il Giudice
Laura Centofanti Il Presidente
AU PE
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