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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12047/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella
Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta del ruolo generale n. 12047 per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Pellegrini (c.f.
presso il cui studio in Roma Via C.F._2 Tarquinio Prisco n. 86/88 è domiciliato, come da proura in calce al ricorso in appello
- APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Pasquali, C.F. in C.F._3
virtù di procura generale alle liti per atto del Dott.
[...]
Notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Per_1
Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, rep. n. Per_2
619, race. n. 432 del 15.04.2019 e presso lo stesso domiciliato negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in
Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21
- APPELLATA
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 16326/2018
(R.G. 44347/2017), depositata il 20.8.2018, non notificata.
Conclusioni per parte appellante:
“accogliere la domanda svolta nel giudizio di primo grado ed accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità del verbale di accertamento di violazione n. 14160098605 elevato in data
20.5.2018 contestato immediatamente, e, per l'effetto, disporne la nullità e/o l'annullamento con ogni presupposta e/o conseguente statuizione.
In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, disporre il pagamento delle somme
a titolo di sanzione pecuniaria nel minimo edittale.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 22 L.689/81, il sig. faceva Parte_1
opposizione al verbale di accertamento n. 14160098605 del
20.5.2017, notificato il 20.5.2017, con il quale gli era stata elevata la violazione dell'art.94 comma 4 del C.d.S. alle ore 17,00 in Roma ala Piazza dei Cinquecento, mentre si trovava allo Stallo Taxi -
Frontale Termini “perché conducente del taxi vettura Fiat 500L tg.
FB916NK, avente licenza 3348 del comune di Roma, circolava senza aver provveduto ai richiesti mutamenti di proprietà del mezzo ed al conseguente aggiornamento della carta di circolazione entro 60 giorni dall'avvenuto conferimento alla cooperativa di produzione e lavoro residente in [...]N Persona_3
della sopra indicata licenza così come si evince da atto n. 9457 avente pro. BNT2010017115 dell'Agenzia Roma avvenuto in data 21.12.2011. In merito vedasi anche sentenze TAR Lazio 6606/2013
e 407/2017. La CDC è ritirata per l'inoltro alla UMC competente. Si autorizza il conducente a condurre il mezzo sino alla propria residenza. Ivi giunto il veicolo non potrà più essere utilizzato sino ad avvenuto adempimento della trascrizione omessa” e con il medesimo verbale gli veniva irrogata la sanzione di euro 359,78.
Deduceva il ricorrente che la norma di cui all'art.94 C.d.S., sanzionava chiunque circolasse con un veicolo per il quale vi era stato trasferimento di proprietà e non avesse presentato richiesta di trascrizione del trasferimento di proprietà della vettura entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto, nonché, entro lo stesso termine, non avesse provveduto all'aggiornamento o al rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà.
Ebbene, riteneva l'insussistenza della violazione contestata, in quanto egli era solo sostituto alla guida della licenza taxi n. 3348 abbinata alla vettura sopra indicata, sicchè nel caso di specie, non vi era stato alcun trasferimento di proprietà, bensì egli aveva semplicemente conferito la licenza taxi alla Cooperativa di produzione e lavoro San Giovanni, senza alcun passaggio di proprietà della vettura. Pertanto, ne caso di specie, non essendovi stato alcun passaggio di proprietà della vettura alla Cooperativa, mancava il presupposto essenziale della violazione contestata. Precisava inoltre che il conferimento di licenze taxi alle
Cooperative, non determinava affatto il trasferimento di proprietà delle vetture adibite al servizio taxi alla Cooperativa stessa, con i conseguenti obblighi di cui all'art.94. Sul punto richiamava la
Delibera n. 68/11 dell'Assemblea Capitolina, la quale disponeva che il titolare della licenza taxi e del veicolo alla stessa abbinato rimane il singolo autista, sia nelle cooperative di servizio che in quelle di produzione e lavoro.
Si costituiva , la quale chiedeva il rigetto del ricorso, CP_1
sul presupposto che anche il TAR Lazio con sentenza n. 407/17, aveva affermato che in capo alle cooperative doveva coesistere proprietà delle vetture adibite a servizio taxi e licenza ad esse abbinate.
Il Giudice di Pace di Roma con la sentenza n. 16326/18 qui impugnata, rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali sostenute dalla resistente, ritenendo il verbale di accertamento impugnato legittimo, in quanto conforme al disposto di cui all'art. 7 L.21/92 e alla legge 142/01.
Il sig. proponeva appello avverso la suddetta sentenza per Pt_1
i seguenti motivi:
1) Erronea applicazione dell'art.94 C.d.S. Censurava la sentenza impugnata, in quanto il G.d.P. non aveva considerato che la norma contestata, sanzionava colui che non provvedeva nel termine di 60 giorni agli adempimenti previsi dalla norma stessa, qualora vi fosse stato il trasferimento di proprietà del veicolo, che invece nel caso di specie non vi era stato. Non sussisteva dunque alcun obbligo di trascrizione, perché nessun trasferimento di proprietà del veicolo era avvenuto tra la cooperativa ed il titolare della licenza taxi.
2) Erronea interpretazione dell'art.7 della L. 21/1992 e della
Delibera n. 68/11.
Censurava altresì la decisone del giudice di I grado, perché proprio la Legge 21/92 citata dal giudice, stabiliva che nel caso di conferimento della licenza taxi ad una cooperativa di produzione e lavoro, il titolare della licenza taxi e del veicolo alla stessa abbinata, rimaneva il singolo autista, sia nelle cooperative di servizio, sia nelle cooperative di produzione e lavoro.
3) Omessa considerazione della sospensiva de TAR Lazio.
L'appellante lamentava inoltre, che il G.d.P. non aveva considerato che solo dopo la sentenza citata da , il CP_1 Pt_2
aveva invitato le Cooperative a regolarizzare l'intestazione delle vetture adibite a taxi entro il termine del 27.1.2017, che tuttavia non era perentorio, anche perché era intervenuta la sospensiva del TAR Lazio, che aveva sospeso l'efficacia delle note con le quali venivano concessi i termini alle cooperative per adeguare la proprietà dei veicoli sulla carta di circolazione, delle vetture associate alle licenze taxi conferite dal titolare alla Cooperativa ed immesse in servizio in data antecedente alla pubblicazione della sentenza.
Solo successivamente e cioè in data 6.6.2017, L
[...]
, aveva concesso un termine perentorio alle Controparte_2
cooperative per adeguarsi, prevedendo quale sanzione però solo l'inibizione delle pratiche relative alle licenze e l'estromissione delle targhe dei taxi dalle liste bianche, giammai paventando la violazione dell'art.94 C.d.S.
Nel caso di specie dunque, l'appellante sosteneva che poiché la sua licenza era stata conferita alla Cooperativa nel 2011 e l'accertamento era avvenuto il 20.5.2017 ovvero prima della nota del 6.6.2017, non esisteva all'epoca dell'accertamento, nemmeno l'obbligo di trasferimento di proprietà, trasferimento che comunque non vi era mai stato.
Si costituiva nel presente giudizio di appello , la CP_1
quale chiedeva al Tribunale adito di respingere l'impugnazione proposta, eccependone in via preliminare l'inammissibilità ex artt.
339, comma 3, e 113, comma 2, c.p.c. e, nel merito, affermando la legittimità del verbale di accertamento, assumendo l'esistenza dell'obbligo, in capo al tassista conferente, di intestare il veicolo alla cooperativa di produzione e lavoro: infatti alla data del
20.5.2017 ( data dell'accertamento) la cooperativa era già informata della corretta intestazione delle carte di circolazione dei veicoli costituenti la flotta dei propri taxi.
La causa veniva istruita documentalmente con acquisizione del fascicolo di primo grado e veniva assegnata al Giudice sottoscrivente in data 20.07.2022; con ordinanza del 28.7.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Innanzitutto, va respinta l'eccezione di inammissibilità, in quanto in materia di violazione delle norme del C.d.S., il giudice di pace non decide mai secondo equità.
Venendo al merito della causa, va rilevato che nel verbale di accertamento è stata contestata la violazione dell'art.94 C.d.S., sul presupposto dell'avvenuto trasferimento di proprietà del veicolo adibito a taxi, alla Cooperativa.
Viceversa, nel caso di specie non vi era stato ALCUN
TRASFERIMENTO DI PROPRIETA', perché il Regolamento Capolino consentiva al titolare della licenza taxi di conferire la licenza alla
Cooperativa ex art.7 L.21/92, ferma restando la titolarità della licenza e della vettura ad essa abbinata in capo al conferente.
In realtà il ricorrente aveva solo conferito la sua licenza alla
Cooperativa Produzione e Lavoro San Giovanni, stipulando con la medesima un contratto di comodato gratuito della propria autovettura, di cui è rimasto proprietario.
Il fatto poi che solo successivamente, con nota del 6.6.2017, si sia imposto alle Cooperative di adeguarsi alla sentenza n. 407/17, sta a significare che sino ad allora esisteva incertezza giuridica sul punto, dovuta non solo al fatto che la sentenza era stata impugnata nel frattempo innanzi al Consiglio di Stato, ma anche per l'intervenuta sospensiva emessa dal TAR Lazio con ordinanza n. 3712/16 del 6.7.2016, delle note di e del Controparte_2
Ministero dei Trasporti, con le quali si concedevano termini alle cooperative per adeguarsi all'aggiornamento della intestazione del veicolo sulle carte di circolazione.
Sicchè, da un lato il verbale è illegittimo per mancanza del presupposto richiesto dalla norma contestata, ovvero l'avvenuto trasferimento di proprietà del veicolo alla Cooperativa, dall'altro è illegittimo anche perché non esisteva all'epoca dell'accertamento, alcun obbligo giuridico di trasferire la proprietà e dunque di trascrivere il passaggio di proprietà e di aggiornare la carta di circolazione ed il certificato di proprietà della vettura adibita a taxi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/22, scaglione
0-1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, nella persona de giudice monocratico dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del G.d.P. di Roma n. 16326/18, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il verbale di accertamento n.
14160098605 elevato all'appellante il 20.5.2017;
2) Condanna alla refusione delle spese di lite CP_1
sostenute da nel primo grado di giudizio, Parte_1
che si liquidano in euro 90,00 per esborsi ed euro 346,00 per competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché alla refusione delle spese sostenute dall'appellante nel presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 70,00 per esborsi ed euro
662,00 per competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. Così deciso in Roma l'11.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella
Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta del ruolo generale n. 12047 per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Pellegrini (c.f.
presso il cui studio in Roma Via C.F._2 Tarquinio Prisco n. 86/88 è domiciliato, come da proura in calce al ricorso in appello
- APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Pasquali, C.F. in C.F._3
virtù di procura generale alle liti per atto del Dott.
[...]
Notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Per_1
Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, rep. n. Per_2
619, race. n. 432 del 15.04.2019 e presso lo stesso domiciliato negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in
Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21
- APPELLATA
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 16326/2018
(R.G. 44347/2017), depositata il 20.8.2018, non notificata.
Conclusioni per parte appellante:
“accogliere la domanda svolta nel giudizio di primo grado ed accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità del verbale di accertamento di violazione n. 14160098605 elevato in data
20.5.2018 contestato immediatamente, e, per l'effetto, disporne la nullità e/o l'annullamento con ogni presupposta e/o conseguente statuizione.
In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, disporre il pagamento delle somme
a titolo di sanzione pecuniaria nel minimo edittale.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 22 L.689/81, il sig. faceva Parte_1
opposizione al verbale di accertamento n. 14160098605 del
20.5.2017, notificato il 20.5.2017, con il quale gli era stata elevata la violazione dell'art.94 comma 4 del C.d.S. alle ore 17,00 in Roma ala Piazza dei Cinquecento, mentre si trovava allo Stallo Taxi -
Frontale Termini “perché conducente del taxi vettura Fiat 500L tg.
FB916NK, avente licenza 3348 del comune di Roma, circolava senza aver provveduto ai richiesti mutamenti di proprietà del mezzo ed al conseguente aggiornamento della carta di circolazione entro 60 giorni dall'avvenuto conferimento alla cooperativa di produzione e lavoro residente in [...]N Persona_3
della sopra indicata licenza così come si evince da atto n. 9457 avente pro. BNT2010017115 dell'Agenzia Roma avvenuto in data 21.12.2011. In merito vedasi anche sentenze TAR Lazio 6606/2013
e 407/2017. La CDC è ritirata per l'inoltro alla UMC competente. Si autorizza il conducente a condurre il mezzo sino alla propria residenza. Ivi giunto il veicolo non potrà più essere utilizzato sino ad avvenuto adempimento della trascrizione omessa” e con il medesimo verbale gli veniva irrogata la sanzione di euro 359,78.
Deduceva il ricorrente che la norma di cui all'art.94 C.d.S., sanzionava chiunque circolasse con un veicolo per il quale vi era stato trasferimento di proprietà e non avesse presentato richiesta di trascrizione del trasferimento di proprietà della vettura entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto, nonché, entro lo stesso termine, non avesse provveduto all'aggiornamento o al rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà.
Ebbene, riteneva l'insussistenza della violazione contestata, in quanto egli era solo sostituto alla guida della licenza taxi n. 3348 abbinata alla vettura sopra indicata, sicchè nel caso di specie, non vi era stato alcun trasferimento di proprietà, bensì egli aveva semplicemente conferito la licenza taxi alla Cooperativa di produzione e lavoro San Giovanni, senza alcun passaggio di proprietà della vettura. Pertanto, ne caso di specie, non essendovi stato alcun passaggio di proprietà della vettura alla Cooperativa, mancava il presupposto essenziale della violazione contestata. Precisava inoltre che il conferimento di licenze taxi alle
Cooperative, non determinava affatto il trasferimento di proprietà delle vetture adibite al servizio taxi alla Cooperativa stessa, con i conseguenti obblighi di cui all'art.94. Sul punto richiamava la
Delibera n. 68/11 dell'Assemblea Capitolina, la quale disponeva che il titolare della licenza taxi e del veicolo alla stessa abbinato rimane il singolo autista, sia nelle cooperative di servizio che in quelle di produzione e lavoro.
Si costituiva , la quale chiedeva il rigetto del ricorso, CP_1
sul presupposto che anche il TAR Lazio con sentenza n. 407/17, aveva affermato che in capo alle cooperative doveva coesistere proprietà delle vetture adibite a servizio taxi e licenza ad esse abbinate.
Il Giudice di Pace di Roma con la sentenza n. 16326/18 qui impugnata, rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali sostenute dalla resistente, ritenendo il verbale di accertamento impugnato legittimo, in quanto conforme al disposto di cui all'art. 7 L.21/92 e alla legge 142/01.
Il sig. proponeva appello avverso la suddetta sentenza per Pt_1
i seguenti motivi:
1) Erronea applicazione dell'art.94 C.d.S. Censurava la sentenza impugnata, in quanto il G.d.P. non aveva considerato che la norma contestata, sanzionava colui che non provvedeva nel termine di 60 giorni agli adempimenti previsi dalla norma stessa, qualora vi fosse stato il trasferimento di proprietà del veicolo, che invece nel caso di specie non vi era stato. Non sussisteva dunque alcun obbligo di trascrizione, perché nessun trasferimento di proprietà del veicolo era avvenuto tra la cooperativa ed il titolare della licenza taxi.
2) Erronea interpretazione dell'art.7 della L. 21/1992 e della
Delibera n. 68/11.
Censurava altresì la decisone del giudice di I grado, perché proprio la Legge 21/92 citata dal giudice, stabiliva che nel caso di conferimento della licenza taxi ad una cooperativa di produzione e lavoro, il titolare della licenza taxi e del veicolo alla stessa abbinata, rimaneva il singolo autista, sia nelle cooperative di servizio, sia nelle cooperative di produzione e lavoro.
3) Omessa considerazione della sospensiva de TAR Lazio.
L'appellante lamentava inoltre, che il G.d.P. non aveva considerato che solo dopo la sentenza citata da , il CP_1 Pt_2
aveva invitato le Cooperative a regolarizzare l'intestazione delle vetture adibite a taxi entro il termine del 27.1.2017, che tuttavia non era perentorio, anche perché era intervenuta la sospensiva del TAR Lazio, che aveva sospeso l'efficacia delle note con le quali venivano concessi i termini alle cooperative per adeguare la proprietà dei veicoli sulla carta di circolazione, delle vetture associate alle licenze taxi conferite dal titolare alla Cooperativa ed immesse in servizio in data antecedente alla pubblicazione della sentenza.
Solo successivamente e cioè in data 6.6.2017, L
[...]
, aveva concesso un termine perentorio alle Controparte_2
cooperative per adeguarsi, prevedendo quale sanzione però solo l'inibizione delle pratiche relative alle licenze e l'estromissione delle targhe dei taxi dalle liste bianche, giammai paventando la violazione dell'art.94 C.d.S.
Nel caso di specie dunque, l'appellante sosteneva che poiché la sua licenza era stata conferita alla Cooperativa nel 2011 e l'accertamento era avvenuto il 20.5.2017 ovvero prima della nota del 6.6.2017, non esisteva all'epoca dell'accertamento, nemmeno l'obbligo di trasferimento di proprietà, trasferimento che comunque non vi era mai stato.
Si costituiva nel presente giudizio di appello , la CP_1
quale chiedeva al Tribunale adito di respingere l'impugnazione proposta, eccependone in via preliminare l'inammissibilità ex artt.
339, comma 3, e 113, comma 2, c.p.c. e, nel merito, affermando la legittimità del verbale di accertamento, assumendo l'esistenza dell'obbligo, in capo al tassista conferente, di intestare il veicolo alla cooperativa di produzione e lavoro: infatti alla data del
20.5.2017 ( data dell'accertamento) la cooperativa era già informata della corretta intestazione delle carte di circolazione dei veicoli costituenti la flotta dei propri taxi.
La causa veniva istruita documentalmente con acquisizione del fascicolo di primo grado e veniva assegnata al Giudice sottoscrivente in data 20.07.2022; con ordinanza del 28.7.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Innanzitutto, va respinta l'eccezione di inammissibilità, in quanto in materia di violazione delle norme del C.d.S., il giudice di pace non decide mai secondo equità.
Venendo al merito della causa, va rilevato che nel verbale di accertamento è stata contestata la violazione dell'art.94 C.d.S., sul presupposto dell'avvenuto trasferimento di proprietà del veicolo adibito a taxi, alla Cooperativa.
Viceversa, nel caso di specie non vi era stato ALCUN
TRASFERIMENTO DI PROPRIETA', perché il Regolamento Capolino consentiva al titolare della licenza taxi di conferire la licenza alla
Cooperativa ex art.7 L.21/92, ferma restando la titolarità della licenza e della vettura ad essa abbinata in capo al conferente.
In realtà il ricorrente aveva solo conferito la sua licenza alla
Cooperativa Produzione e Lavoro San Giovanni, stipulando con la medesima un contratto di comodato gratuito della propria autovettura, di cui è rimasto proprietario.
Il fatto poi che solo successivamente, con nota del 6.6.2017, si sia imposto alle Cooperative di adeguarsi alla sentenza n. 407/17, sta a significare che sino ad allora esisteva incertezza giuridica sul punto, dovuta non solo al fatto che la sentenza era stata impugnata nel frattempo innanzi al Consiglio di Stato, ma anche per l'intervenuta sospensiva emessa dal TAR Lazio con ordinanza n. 3712/16 del 6.7.2016, delle note di e del Controparte_2
Ministero dei Trasporti, con le quali si concedevano termini alle cooperative per adeguarsi all'aggiornamento della intestazione del veicolo sulle carte di circolazione.
Sicchè, da un lato il verbale è illegittimo per mancanza del presupposto richiesto dalla norma contestata, ovvero l'avvenuto trasferimento di proprietà del veicolo alla Cooperativa, dall'altro è illegittimo anche perché non esisteva all'epoca dell'accertamento, alcun obbligo giuridico di trasferire la proprietà e dunque di trascrivere il passaggio di proprietà e di aggiornare la carta di circolazione ed il certificato di proprietà della vettura adibita a taxi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/22, scaglione
0-1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, nella persona de giudice monocratico dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del G.d.P. di Roma n. 16326/18, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il verbale di accertamento n.
14160098605 elevato all'appellante il 20.5.2017;
2) Condanna alla refusione delle spese di lite CP_1
sostenute da nel primo grado di giudizio, Parte_1
che si liquidano in euro 90,00 per esborsi ed euro 346,00 per competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché alla refusione delle spese sostenute dall'appellante nel presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 70,00 per esborsi ed euro
662,00 per competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. Così deciso in Roma l'11.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco