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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/06/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 430/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado n.r.g. 430/2023 promossa da
(c.f. ) con l'avv. Maria Chirico Parte_1 P.IVA_1
attrice opponente contro c.f. e p. i.v.a. ) con l'avv. Manuel Soldi Controparte_1 P.IVA_2
convenuta opposta
Conclusioni delle parti
Per parte opponente: - in via principale nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo Ing.
n. 1492/2022 del 23.12.2022 emesso dal Tribunale di Mantova il 23.12.2022 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente alla Parte_1
società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, Controparte_1
respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- in via riconvenzionale, accogliere la presente opposizione ed accertare e dichiarare la nullità del contratto di fornitura per cui è causa e, per l'effetto, condannare la società Controparte_1
a restituire alla società la somma pari ad Parte_1
€.31.200,00 oltre interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento al saldo;
- in via riconvenzionale e subordinata, accogliere la presente opposizione ed accertare e dichiarare
l'avvenuta risoluzione del contratto di fornitura per grave inadempimento della società CP_1
alle obbligazioni contrattualmente assunte e, per l'effetto, dichiarare che l'opponente nulla deve
[...] all'opposta e condannare la società a restituire alla società Controparte_1 [...]
la somma pari ad €.31.200,00 oltre interessi legali dal giorno Parte_1 dell'avvenuto pagamento al saldo;
- in via riconvenzionale ed ulteriormente subordinata, accogliere la presente opposizione ed accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di fornitura Part per eccessiva onerosità della prestazione di pagamento del saldo prezzo a carico del e, per
l'effetto, dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposta e condannare la società Controparte_1
Part a restituire alla società la somma pari ad Parte_1
€.31.200,00 oltre interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento al saldo;
- in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. e nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 3 c.p.c., a prova diretta ed a controprova;
rigettare le istanze istruttorie formulate da controparte per i motivi tutti già dedotti nella memoria ex art. 183, 6° comma
n. 3 c.p.c. del 11.12.2023; - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Per parte convenuta opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via principale: rigettare le domande avversarie per decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia e poiché inammissibili o infondate in fatto ed in diritto;
confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1492/22 del 23.12.22 (n. 3309/22
R.G.) del Tribunale di Mantova o, in subordine, condannare parte attrice al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di Euro 31.200,00, oltre interessi di mora dalla scadenza della fattura in atti al saldo, o della diversa somma accertata in corso di causa. Con condanna dell'opponente ex art. 96 cpc e alla rifusione di spese e compensi di lite con distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario, come da nota spese che dimette (all.1). In caso di rimessione della causa alla fase istruttoria si chiede l'ammissione delle prove proposte nella memoria ex art. 183 vi cpc n.2 e ci si oppone alle prove proposte dall'opponente per le ragioni partitamente indicate nella terza memoria ex art. 183 vi cpc, chiedendo, in estremo subordine, l'abilitazione alla prova del contrario con i testi indicati
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 6.2.2023,
[...]
esponeva: che, in data 27.12.2022, la società opponente Parte_1
aveva ricevuto la notifica di decreto ingiuntivo n. 1492/2022 emesso dal Tribunale di Mantova in data 23.12.2022 in favore della società con cui le veniva ingiunto Controparte_1
il pagamento della somma di € 31.200,00, oltre interessi moratori e spese di procedura;
che, a sostegno della pretesa creditoria la società aveva addotto di aver stipulato, “in data CP_1
14.10.2019”, con la opponente un contratto di fornitura di piante alkekengi e di ritiro del prodotto e che la società acquirente non avrebbe corrisposto parte del prezzo di acquisto;
che, in data
Parte 13.01.2018, la società allora amministrata dal Sig. aveva sottoscritto con Parte_2 la società due contratti: uno di “fornitura di piante alkekengi” e uno di “fornitura CP_1 esclusiva di vendita dell'alkekengi”; che, con il contratto di fornitura di piante alkekeng, la convenuta opposta si era obbligata a fornire all'opponente n. 15.000 piante da frutto Alkekengi entro la data del
15.05.2018 al prezzo di €.4,00 cadauna, oltre Iva, somma comprensiva di spese di trasporto e quindi, complessivamente, la somma di € 62.400,00 (Iva compresa); che, nel contratto in questione, era previsto che il pagamento del prezzo della fornitura doveva avvenire con le seguenti modalità: “il
30% pari ad €.18.620,00 entro il 31.01.2018, il 20% pari ad €.12.480,00 + Iva alla fornitura del prodotto, il 50% a scalare con la fornitura del frutto raccolto dall'acquirente” e che il fornitore
( ) si era impegnato, “prima dell'inizio del trapianto”, a verificare che i terreni destinati CP_1
alla coltivazione di tale frutto rispondessero alle esigenze colturali richieste, oltre che a fornire le direttive necessarie affinché la coltivazione venisse fatta nel modo corretto;
che, dopo una prima prova di coltivazione di tali piante effettuata qualche mese prima della stipula del contratto conclusasi con esito positivo, a seguito della piantumazione di n. 15.000 piantine, si erano verificate le prime criticità, poiché le piante apparivano ammalate, come risultava da riproduzioni fotografiche versate in atti;
che quando le piantine erano state consegnate, il personale della società opponente aveva provveduto alla allocazione nel terreno, secondo le istruzioni impartite dalla fornitrice, ma, da lì a poco tempo, le stesse non erano sopravvissute e, nel giro di pochi mesi, tutta la piantagione era venuta meno;
che, dopo i primi tempi dalla piantumazione, l'opponente aveva interpellato la CP_1
sul cattivo stato di salute delle piante chiedendo come mai stesse accadendo quanto descritto, ma la convenuta opposta non era intervenuta, né aveva dato alcuna giustificazione in merito;
che nonostante il Sig. allora rappresentante della opponente, avesse più volte interpellato il legale Parte_2
rappresentante della chiedendo aiuto e supporto nella gestione dei vizi delle piante che CP_1
divenivano sempre più gravi, questi non si era mai recato sul posto per esaminare lo stato delle piante e la causa della loro malattia, né aveva prospettato possibili rimedi al fine di curare le piante e preservare la loro integrità, nonché il successivo raccolto;
che tale comportamento della convenuta opposta costituiva un grave inadempimento ad una delle obbligazioni contrattualmente assunte dal fornitore;
che, nonostante ciò, la società opponente aveva pagato i due acconti sul prezzo di acquisto delle piantine di alkekengi e, precisamente, la somma complessiva pari ad € 31.200,00; che la opponente, pertanto, a fronte della fornitura di 15.000 piante di alkekengi, non in buono stato di salute, nonché dell'inerzia del fornitore nell'adoperarsi per far comprendere il problema e trovare delle soluzioni, aveva sospeso il pagamento della fattura n. 4 del 12.02.2018 emessa dalla
; che, nel contratto di fornitura, le parti avevano convenuto che il saldo del 50% CP_1 dell'importo di cui alla fattura (e pari quindi alla cifra azionata monitoriamente da controparte), sarebbe stato detratto dalla fornitura del frutto, ma le piante erano morte molto prima del momento in cui avrebbero potuto generare dei frutti;
che, sempre in tale contratto, le parti avevano pattuito che
“nel caso in cui la coltivazione subisca danni non imputabili all'acquirente tali da compromettere la produzione finale del frutto alkekengi, il rimanente saldo del 50% (…) sarà corrisposto al raccolto successivo e/o secondo modalità da concordare tra le parti”; che, considerati i gravi danni subiti nella coltivazione e per i quali il fornitore non si era preoccupato di verificare la bontà delle piante fornite, le piante erano morte prima di generare frutti e quindi non era stato possibile realizzare nessun raccolto;
che, pertanto, il saldo del prezzo di acquisto, legittimamente, non era stato corrisposto dall'opponente, stante il grave inadempimento contrattuale del fornitore, né altro o diverso patto era intervenuto tra i contraenti per la corresponsione di tale somma;
che, con il distinto contratto di fornitura esclusiva di vendita dell'alkekengi, le parti avevano stabilito che le piante acquistate con il contratto precedente e di pari data, sarebbero state coltivate a cura e spese della società opponente e quest'ultima avrebbe venduto alla convenuta opposta il frutto commestibile
Parte alkekengi che sarebbe stato raccolto e stoccato dalla in casse da 5 kg al prezzo di vendita concordato in €.4,50 “al BIO”; che tale contratto avrebbe avuto durata dal 13.01.2018 al 30.12.2023, ma non aveva mai avuto esecuzione, in quanto le piante non avevano mai prodotto frutti e erano morte poco dopo la coltivazione. Parte opponente rilevava: che il credito vantato dalla ingiungente presentava diversi profili di indeterminatezza: quanto all'oggetto del contratto, perché era indicata la quantità di piante vendute, ma non l'ubicazione del fondo di proprietà della opponente dove le stesse dovevano essere piantate;
quanto al prezzo convenuto, perché la cifra indicata quale secondo acconto, in realtà, era necessariamente comprensiva di Iva e non, invece, come indicato alla clausola c) punto
2 del contratto “oltre Iva”, che, anche con riferimento al secondo contratto in cui l'opponente compariva come fornitrice, era indicato un prezzo unitario di “€.4,50 al BIO” ed era espressamente cancellata la restante parte della clausola c) punto 3) del contratto, lasciando in sostanza indeterminato il prezzo perché indeterminato ed incomprensibile era il criterio indicato per la sua determinazione;
che erano invertite le sottoscrizioni delle parti del secondo contratto;
che, dunque, i contratti presentavano profili di nullità; che, in ogni caso, considerati i dedotti e plurimi inadempimenti della convenuta opposta, vi erano i presupposti per dichiarare la risoluzione per inadempimento, o, in ulteriore subordine, per eccessiva onerosità sopravvenuta, con la conseguenza che la opponente nulla doveva alla convenuta opposta e quest'ultima doveva essere condannata alla restituzione di quanto percepito. Parte opponente concludeva nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo giudice adito, contrariis reiectis, - in via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo Ing. n.
1492/2022 del 23.12.2022 emesso dal Tribunale di Mantova il 23.12.2022, qui opposto per i motivi tutti indicati in narrativa;
- in via principale nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo
Ing. n. 1492/2022 del 23.12.2022 emesso dal Tribunale di Mantova il 23.12.2022 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente Parte_1
alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo
[...] Controparte_1 e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- in via riconvenzionale, accogliere la presente opposizione ed accertare e dichiarare la nullità del contratto di fornitura per cui è causa e, per l'effetto, condannare la società
[...]
a restituire alla società Controparte_1 Parte_1 la somma pari ad €.31.200,00 oltre interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento al saldo;
- in via riconvenzionale e subordinata, accogliere la presente opposizione ed accertare e dichiarare
l'avvenuta risoluzione del contratto di fornitura per grave inadempimento della società CP_1 alle obbligazioni contrattualmente assunte e, per l'effetto, dichiarare che l'opponente nulla deve
[...] all'opposta e condannare la società a restituire alla società Controparte_1 [...]
la somma pari ad €.31.200,00 oltre interessi legali dal giorno Parte_1 dell'avvenuto pagamento al saldo;
- in via riconvenzionale ed ulteriormente subordinata, accogliere la presente opposizione ed accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di fornitura Part per eccessiva onerosità della prestazione di pagamento del saldo prezzo a carico del e, per
l'effetto, dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposta e condannare la società Controparte_1
Part a restituire alla società la somma pari ad Parte_1
€.31.200,00 oltre interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 esponendo: che, con contratto denominato “Contratto di Fornitura di Piante Alkekengi”, sottoscritto in data 13.01.2018, si era impegnata a fornire e aveva fornito, entro la data del CP_1
15.05.2018, n. 15.000 piante da frutto Alkekengi al prezzo di Euro 4,00 cadauna oltre iva, comprensivo di trasporto, quindi, per complessivi Euro 62.400,00 (IVA inclusa); che la coltivazione del frutto, secondo gli accordi presi dalle parti, doveva avvenire su un fondo di proprietà dell'opponente, per un estensione di 3 Ha, secondo tecniche di coltura standard, previa verifica di compatibilità dei terreni destinati alla predetta coltivazione e con indicazione delle direttive tecniche necessarie;
che, in ordine al pagamento del prezzo, le parti avevano concordato che la fornitura sarebbe stata saldata con le seguenti modalità: il 30%, ossia Euro 18.620,00, alla firma del contratto
– anticipo che serviva per la semina e la produzione delle piantine da mettere a dimora, laddove il pagamento era stato effettuato - il 20%, ossia Euro 12.480,00, alla consegna delle piantine da parte di , consegna e pagamento che erano stati effettuati;
il restante 50% anche mediante CP_1
ritiro del frutto da parte di : il tutto, come indicato nella fattura n. 4/2018 del 12/02/2018 CP_1
prodotta con il ricorso per decreto ingiuntivo;
che, contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto di fornitura, quindi sempre in data 13.01.2108, le parti avevano stipulato un contratto denominato di “Fornitura Esclusiva di Vendita dell'Alkekengi ” in virtù del quale l'attrice opponente si era impegnata a coltivare a propria cura e spese le piante di alkekengi acquistate dalla convenuta opposta e a cederle il frutto, sino al saldo del prezzo pattuito per la vendita delle piante – ossia il 50% residuo - e, dunque, per complessivi Euro 31.200,00; che aveva provveduto alla Controparte_1
consegna nel termine stabilito di tutte le piante oggetto del contratto (15.000,00 piantine), previa
Parte verifica di rispondenza del terreno indicato da alle esigenze colturali;
che nessuna contestazione era mai stata inviata dalla società attrice a in relazione alla quantità e qualità delle piante CP_1
fornite, se non, per la prima volta, in data 7.4.2022 e in termini massimamente generici, dal legale dell'opponente: tanto, in replica alla diffida inviata a mezzo legale del 8.3.2022 per il pagamento del saldo del credito di Euro 31.200,00; che le piante consegnate all'acquirente da nel CP_1
mese di maggio 2018 erano state lavorate solo per breve periodo dalla società opponente, che era stata posta in liquidazione, aveva cessato di seguirle e le aveva lasciate a perire nei campi in stato di abbandono, assediate da erbacce e sterpaglie;
che, nel 2017, la aveva già fornito a CP_1
Parte
allora attiva, piante di alkekengi che avevano fruttificato ed il frutto era stato regolarmente ritirato, come risulta da i contratti e dalla fattura di ritiro del prodotto allegate;
che l'opponente aveva omesso di riferire che la coltivazione dell'alkekengi era già in corso nel 2018 e ché le condizioni di abbandono delle piantine erano esclusivamente il riflesso del totale dissesto economico - finanziario
Parte e operativo di posta in liquidazione. La convenuta opposta rilevava: che non risultava la tempestiva contestazione dell'inadempimento da parte della venditrice delle obbligazioni assunte
(fornitura di piantine e verifica del terreno), sì che nessun inadempimento, sotto alcun profilo e per qualsivoglia effetto, poteva esserle imputato;
che era incontestato che aveva fornito, CP_1 come d'accordi, nei tempi pattuiti, n. 15.000,00 piante da frutto alkekengi, piante che l'attrice- opponente avrebbe dovuto coltivare, per poi cedere in compensazione i frutti a sino alla CP_1
concorrenza di Euro 31.200,00, somma corrispondente alla terza ed ultima tranche di pagamento delle piante, pari alla metà del valore dell'intera fornitura;
che era altresì incontroverso ed incontestato che aveva verificato, prima dell'inizio della messa a dimora e con esito CP_1
positivo, che i terreni individuati rispondevano alle esigenze colturali dell'alchechengi e che aveva fornito le direttive necessarie alla coltivazione, tenuto conto della documentata fornitura dell'anno precedente con acquisto del frutto;
che la coltivazione dell'Alkekengi richiedeva cure standard
(concimazione, innaffiamento) e attenzioni altrettanto generiche: estirpazione delle erbacce spontanee che oscurano le piante a dimora e sottraggono nutrimento dal terreno, trattandosi di una
Parte coltivazione al suolo che non richiede quotidiane assistenze;
che i coltivatori incaricati da non si erano attenuti a tali minime indicazioni, lasciando progressivamente ammalorare le piantine, soffocate da erbe e sterpaglie che crescevano intorno, sino a perire o a non fruttificare adeguatamente;
che non corrispondeva al vero ed era sfornito di prova che le piantine fossero malate e/o viziate, le stesse foto prodotte ex adverso ritraendo piante già allocate, quindi non nello stato in cui erano al momento della consegna, ma in quello in cui si erano venute a trovare a causa e per colpa della negligente coltivazione da parte dell'opponente; che, inoltre, le fotografie erano incomprensibili e del tutto inadeguate a dimostrare una malattia delle piante fornite nel 2018; che il “fallimento” Parte finanziario e gestionale del progetto era attestato da mail del mese di settembre 2018, di poco successive alla messa a dimora delle piante (maggio 2018) e dovuto a ragioni puramente aziendali;
che il lamentato inadempimento contrattuale di era privo di riscontri oggettivi, di CP_1
tempestive denunce dei vizi e tendente a procrastinare il pagamento di somme, in un contesto economico aziendale di totale dissesto, se non d'insolvenza dell'opponente; che la fornitura delle piante (maggio 2018) non era mai stata contestata prima del 7.4.2022, né l'acquirente aveva mai affermato di aver denunciato vizi / malattie delle piantine (neppure genericamente) nei termini ex art. 1495 cc.; che, pertanto, l'opponente era decaduta dalla garanzia contrattuale e l'azione era prescritta;
che le censire di nullità del contratto da parte dell'opponente erano infondate, dal momento che le parti, una volta circoscritta l'ubicazione del terreno al comune di Scansano e precisatane l'estensione,
Parte avevano individuato il terreno di proprietà / in affitto alla su cui aveva Controparte_1
provveduto ad effettuare le analisi preliminari di rispondenza dello stesso alla specifica coltivazione
- analisi che avevano dato esito positivo, come confermato dalla stessa acquirente -, aveva fornito
Parte le piantine di alkekengi e le relative indicazioni di coltivazione;
che non aveva mai lamentato l'ubicazione del terreno quale causa atta ad inficiare le pattuizioni intercorse, né risultavano documenti atti a provare la circostanza: anzi, l'opponente aveva provveduto a pagare le prime due rate dell'importo pattuito e, per intero, il contratto di fornitura dell'anno precedente (2017); che il tentativo di parte attrice di opporsi al pagamento di quanto ancora dovuto era compiuto in mala fede, se si tiene conto dell'ammissione del dissesto aziendale e del totale stato di abbandono delle lavorazioni necessarie (estirpazione delle erbacce, concimazione e innaffiamento); che, quanto all'asserita indeterminatezza del prezzo indicato nel contratto denominato di “Fornitura Esclusiva di
Vendita dell'Alkekengi ”, in esso era chiaramente previsto che “il prezzo di vendita …. viene determinato di comune accordo tra le parti in Euro 4,50 al bio” , risultando irrilevante la restante parte della clausola eliminata di comune accordo dalle parti;
che, in ordine agli accordi circa la terza tranche di pagamento, pari al 50% dell'intero valore dell'affare concordato, ossia, appunto Euro Parte 31.200,00, le parti avevano concordato che sarebbe stata pagata dal con la fornitura, sino alla
Parte concorrenza dell'importo pattuito, del frutto raccolto dallo stesso che la mancata produzione Parte del frutto era causa imputabile in via esclusiva e incontestabile al che non aveva coltivato le piantine, limitandosi ad attendere la fruttificazione, senza prestare le necessarie assistenze, peraltro generiche e simili ad ogni altra attività agricola;
che non vi era prova alcuna, che il carente raccolto era dipeso da vizi delle piantine, tra l'altro denunziata 4 anni dopo la messa a dimora delle stesse. La convenuta opposta concludeva nei termini che di seguito si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: In via preliminare: concedersi ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione non fondata su prova scritta e di pronta soluzione. Nel merito e in via principale: rigettare le domande avversarie per decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia e poiché inammissibili o infondate in fatto ed in diritto;
confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1492/22 del 23.12.22 (n. 3309/22 R.G.) del Tribunale di Mantova;
in subordine condannare parte attrice al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di Euro
31.200,00, oltre interessi di mora dalla scadenza della fattura in atti al saldo, o della diversa somma accertata in corso di causa. Con condanna dell'opponente ex art. 96 cpc e alla rifusione di spese e compensi di lite con distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Accolta con ordinanza in data 18.9.2023 l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo proposta dalla convenuta ex art. 648 c.p.c.., erano contestualmente assegnati termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.. Con ordinanza in data 20/5/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al
28.1.2025, udienza di cui si disponeva, con distinto decreto, la trattazione secondo le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.. Precisate le conclusioni dalle parti con le note scritte depositate, la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, regolato dagli artt. 645 e ss. c.p.c., è un ordinario giudizio di cognizione e, in quanto tale, è soggetto alle regole generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio (artt. 2697 e ss. c.c.). Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore-opposto che agisca per l'adempimento dell'obbligazione – dopo aver provato la fonte, legale o negoziale, della sua pretesa
– può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del debitore opponente, gravando su quest'ultimo l'onere di provare di aver estinto il rapporto obbligatorio ovvero la ricorrenza di altri fatti modificativi o impeditivi della pretesa creditoria (in tal senso, Cass. Civ.
Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006,
n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Tali principi vanno coordinati con il disposto dell'art. 115 c.p.c. che, enunciando il principio dispositivo e di non contestazione, impone al giudice di ritenere provati i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, astenendosi «da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale […] in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti» (Cass. n. 5356/2009). Ciò premesso, nel presente giudizio la ha chiesto l'emissione del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto, al fine di ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo pattuito per una fornitura di piante eseguita in favore della . Parte_1
Per contro, l'opponente , con riguardo alle Parte_1 prestazioni, ha sollevato contestazioni per il “cattivo stato delle piante” e per il mancato intervento sul posto “per esaminare lo stato delle piante, la causa della loro malattia” e per individuare possibili rimedi “al fine di curare le piante e preservare la loro integrità”.
Giova ricordare che – ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c.- il venditore è gravato da un obbligo di diligenza relativo allo stato ed alle caratteristiche della merce oggetto del trasferimento, dovendo consegnare all'acquirente beni che siano immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati o che ne riducano in maniera apprezzabile il valore.
Ove, dunque, il bene oggetto di vendita presenti vizi e difetti di qualità del tipo di quelli contemplati dall'art. 1490 c.c. (cd. vizi redibitori), l'acquirente ha a propria disposizione non solo le azioni di garanzia di cui all'art. 1492 c.c. (riduzione del prezzo o risoluzione del contratto), ma anche il rimedio contemplato dall'art. 1494 c.c. volto ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale. In particolare, mentre i rimedi di cui all'art. 1492 c.c. sono tra loro alternativi, il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale può essere richiesto in ogni caso, essendo cumulabile sia con la domanda di risoluzione che con la richiesta di riduzione del prezzo (nel quale ultimo caso, naturalmente, il ristoro può essere accordato nei limiti del pregiudizio non coperto dalla riduzione del prezzo) e potendo essere azionato anche indipendentemente dai rimedi di cui all'art. 1492 c.c., rispetto ai quali si pone in posizione di autonomia in ragione della diversità di presupposti e finalità.
Resta fermo che - ai fini dell'utile esercizio sia delle azioni di cui all'art. 1492 c.c. che della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ex art. 1494 c.c.- l'acquirente è tenuto ad allegare in maniera specifica nonché a dimostrare che il bene venduto, già al momento del contratto, era affetto da “imperfezioni”, inerenti al relativo processo di produzione, fabbricazione o conservazione, ed atte a diminuirne il valore ovvero a renderlo inidoneo ad assolvere alla funzione sua propria.
Quanto all'onere della prova gravante sul compratore, va rammentato che, in caso di esercizio dell'azione di riduzione del prezzo (actio quanti minoris), l'acquirente è tenuto non solo a dimostrare che il bene oggetto di vendita, al momento del contratto, era affetto da vizi tali da diminuirne il valore in maniera apprezzabile, ma, anche, ad offrire parametri e criteri sulla scorta dei quali procedere alla riduzione del prezzo. E la necessità che al Giudice investito dell'actio quanti minoris siano offerti elementi sulla scorta dei quali ritenere che i vizi denunciati abbiano effettivamente inciso sul valore del bene venduto e procedere alla quantificazione di tale minor valore si comprende appieno ove si consideri che l'azione estimatoria tende a stabilire il rapporto di corrispettività economica tra prestazione e controprestazione, in funzione dei vizi della cosa venduta e del prezzo pattuito, facendo conseguire all'acquirente una somma corrispondente alla differenza di valore della cosa rispetto al prezzo pattuito, in dipendenza dei vizi, sì da porlo nella situazione economica in cui si sarebbe trovato qualora, al momento della contrattazione, fosse stato a conoscenza dei vizi del bene acquistato. Ove, poi, unitamente ad uno dei rimedi di cui all'art. 1492 c.c., venga esperita anche l'azione contrattuale di risarcimento del danno, l'acquirente ha l'onere di allegare e provare, nell'an e nel quantum, il pregiudizio sofferto (e non coperto, naturalmente, dall'operata riduzione del prezzo), nonché il nesso di causalità tra lo stesso ed i vizi del bene venduto.
Deve, a questo punto, rammentarsi che, tanto con riferimento ai rimedi contemplati dall'art. 1492
c.c., quanto relativamente all'azione contrattuale di ristoro dei danni per vizi della cosa venduta, opera il disposto di cui all'art. 1495 c.c., che - come noto - assegna al compratore termini brevi di decadenza
(giorni otto dalla scoperta dei vizi) e di prescrizione (un anno dalla consegna della merce), rispettivamente, per la denuncia dei vizi e per l'esercizio delle azioni di garanzia, con l'evidente duplice fine di assicurare, da un lato, la sollecita certezza dei rapporti negoziali e consentire al venditore, dall'altro, un più agevole accertamento della natura, della causa e dell'entità dei vizi della cosa venduta. In particolare, la denuncia dei vizi della cosa venduta, prevista dall'art. 1495 c.c., oltre allo scopo di far conoscere detti vizi al venditore che li abbia eventualmente ignorati, ha anche la funzione di consentire, sollecitamente, l'accertamento dell'entità e della causa degli stessi, onde l'onere del compratore di denunciare i vizi implica anche quello di non utilizzare la merce e di tenerla a disposizione del venditore per il tempo minimo necessario a realizzare lo scopo della denuncia.
Sempre con riferimento alla denuncia di cui all'art. 1495 c.c., giova rammentare che è ben vero che per la stessa non sono richieste particolari formalità e neppure è prescritto che essa si sostanzi in una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la res venduta. Tuttavia, affinché la denuncia possa assolvere alla funzione sua propria, è pur sempre necessario che le indicazioni in essa contenute valgano a rendere il venditore edotto del fatto che il compratore ha riscontrato, seppur in maniera non ancora chiara e completa, che la cosa venduta è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
Posto, poi, che l'intempestività della denuncia dei vizi della cosa venduta, in quanto integra una causa di decadenza del compratore dal diritto alle garanzie contemplate per la vendita, va eccepita dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio, va osservato che, a fronte della rituale e tempestiva eccezione di decadenza sollevata dal venditore, è sull'acquirente che grava l'onere di provare di aver, invece, effettuato una tempestiva ed adeguata denuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 c.c. E ciò in considerazione del fatto che la denuncia dei vizi della cosa venduta e la tempestività della stessa costituiscono condizioni necessarie delle azioni di garanzia accordate al compratore (cfr. Cass. 6 febbraio 1987, n. 1182; Cass. 12 marzo 1994, n. 2394; Cass. 28 gennaio
1997, n. 844; Cass. 10 settembre 1998, n. 8963). In particolare, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dal venditore, l'acquirente – anche ove faccia valere il diritto alla garanzia in via di mera eccezione, ed al solo fine di contrastare la pretesa di pagamento del corrispettivo, azionata dalla parte avversa – è tenuto ad allegare e provare tanto la data di scoperta dei vizi lamentati (ove la doglianza concerna vizi occulti, conosciuti dal compratore in epoca successiva alla consegna della merce) quanto la circostanza dell'avvenuta denuncia degli stessi nel termine di otto giorni dalla relativa scoperta.
Nella fattispecie, deve innanzitutto osservarsi che la fornitrice - fin dalla fase monitoria - ha dato adeguata prova del titolo a fondamento della pretesa di pagamento azionata che si fonda sui due contratti (“Contratto di Fornitura di Piante Alkekengi” e contratto denominato di “Fornitura
Esclusiva di Vendita dell'Alkekengi ” che portano entrambi la data del 13.1.2018). Non è contestata la consegna di tutte le piante oggetto del contratto (15.000 piantine) ed è ammessa la circostanza che sia stato il personale del Gat a provvedere “alla loro allocazione nel terreno, secondo le istruzioni impartite da ”; risulta esservi stata “prova di coltivazione delle piante” prima della CP_1
conclusione dei contratti, come dedotto dall'opponente, nonché del fatto che, antecedentemente, ossia nel 2017, la convenuta opposta aveva già fornito all'opponente piante di Alkekengi, che avevano fruttificato e che il frutto era stato regolarmente ritirato. Neppure vi sono rilievi in ordine alla circostanza, dedotta da parte convenuta opposta, che la coltivazione dell'Alkekengi richiede cure ordinarie, quali concimazione, innaffiamento ed estirpazione delle erbacce spontanee che tolgono luce e sottraggono nutrimento dal terreno.
Per contro, parte opponente, a sostegno della domanda, allega esclusivamente documentazione fotografica la cui riferibilità allo stato delle piante al momento della consegna eseguita nel 2018 rimane del tutto indimostrata. Prima ancora, non emerge dagli atti depositati tempestiva denuncia in merito ai dedotti vizi dei beni oggetto di vendita e consegna nel maggio del 2018, come tale non potendosi considerare la corrispondenza dell'anno 2019 in cui alcuna specifica contestazione alla venditrice di vizi e di difformità riferibili direttamente alle piante oggetto della fornitura del 2018 è dato rinvenire.
E dunque, la parte opponente – gravata, come detto, dall'onere di provare atti e/o fatti estintivi o modificativi del credito di parte avversa – al fine di contrastare la pretesa azionata, si è limitata a rilevare, in modo del tutto approssimativo, vizi dei beni compravenduti della convenuta opposta senza che adeguata documentazione sia stata prodotta a dimostrazione della sussistenza delle difformità come genericamente indicate nei termini sopra descritti. Né alcuna prova è stata offerta e fornita, oltre che dei lamentati vizi, della tempestività nella relativa denuncia che parte convenuta opposta eccepisce essere stata comunicata tardivamente. Si rileva, altresì, che è la stessa opponente che ammette che una prima “prova di coltivazione di tali piante” era stata effettuata qualche mese prima della stipula del contratto del gennaio 2018 e aveva avuto esito positivo, sicché appare infondata l'eccezione di inadempimento sollevata a riguardo.
A quanto esposto deve aggiungersi che parte opponente ha dedotto di aver sospeso il pagamento della fattura n. 4 del 12.02.2018 emessa dalla . “a fronte della fornitura di 15.000 piante di CP_1
alkekengi non in buono stato di salute, nonché dell'inerzia del fornitore nell'adoperarsi per aiutare
Part il a comprendere il problema e trovare delle soluzioni”. Si osserva sul punto che, ai sensi dell'art. 1513 c.c., “in caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'articolo 696 del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza della parte interessata, può ordinare il deposito o il sequestro della cosa stessa, nonché la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni. La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato”. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “Il mancato ricorso alla procedura di cui agli artt.
1513 cod. civ. e 696 e ss cod. civ. (accertamento dei difetti della cosa venduta) non comporta alcuna preclusione o limitazione circa i mezzi di prova utilizzabili per dimostrare i difetti della cosa oggetto di vendita, ma solo la conseguenza che, in caso di contestazione, la prova deve essere particolarmente rigorosa, cioè tale da generare nel giudice un convincimento pieno e preciso, senza alcun riguardo alla difficoltà in cui la parte interessata possa trovarsi per non essersi avvalsa della facoltà di provocare un accertamento giudiziale preventivo” (Cass. Civ, Sentenza n. 6767 del
20/07/1994).
Nel presente giudizio, a fronte della generica denuncia dei vizi, la fornitrice, lungi dal riconoscerli, li ha espressamente contestati: d'altro lato, l'acquirente, pur sostenendo di aver sospeso i pagamenti stante “il non buono stato di salute” delle piante, non ha domandato alcun accertamento tecnico preventivo del bene deperibile, con la conseguenza che la prova delle difformità e dei vizi dedotti in giudizio doveva essere particolarmente rigorosa e tale da escludere dubbi ed incertezze in ordine alla esistenza ed entità degli stessi.
In definitiva, considerati gli oneri probatori di cui era gravata l'acquirente, rilevato che in alcun modo
è stata dimostrata l'esistenza dei vizi e delle difformità e, ancor prima, della tempestiva denuncia degli stessi nei termini di decadenza previsti, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Non può essere accolta la domanda di condanna dell'opponente “ex art. 96 c.p.c.” in quanto genericamente formulata nei detti termini, senza ulteriori specificazioni. In ogni caso, non si ritiene sussistere l'elemento soggettivo della malafede o colpa grave il cui accertamento è richiesto sia con riferimento alla responsabilità ex art. 96 comma 1 c.p.c. che avuto riguardo alla richiesta di condanna al pagamento di somma equitativamente determinata, secondo quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione (Tribunale Milano, 9.1.2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, preso atto della nota spese depositata, tenuto conto del valore effettivo della controversia e considerata la contenuta attività istruttoria svolta e la non particolare complessità delle questioni oggetto di esame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1492/2022 del 23.12.2022 emesso dal Tribunale di Mantova il 23.12.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
rigetta ogni altra domanda delle parti;
condanna la , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, alla rifusione, in favore della delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 4.277,00 per onorario, oltre a spese generali al 15%, C.A. e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore della convenuta opposta, dichiaratosi antistatario.
Mantova, 4.6.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado n.r.g. 430/2023 promossa da
(c.f. ) con l'avv. Maria Chirico Parte_1 P.IVA_1
attrice opponente contro c.f. e p. i.v.a. ) con l'avv. Manuel Soldi Controparte_1 P.IVA_2
convenuta opposta
Conclusioni delle parti
Per parte opponente: - in via principale nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo Ing.
n. 1492/2022 del 23.12.2022 emesso dal Tribunale di Mantova il 23.12.2022 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente alla Parte_1
società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, Controparte_1
respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- in via riconvenzionale, accogliere la presente opposizione ed accertare e dichiarare la nullità del contratto di fornitura per cui è causa e, per l'effetto, condannare la società Controparte_1
a restituire alla società la somma pari ad Parte_1
€.31.200,00 oltre interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento al saldo;
- in via riconvenzionale e subordinata, accogliere la presente opposizione ed accertare e dichiarare
l'avvenuta risoluzione del contratto di fornitura per grave inadempimento della società CP_1
alle obbligazioni contrattualmente assunte e, per l'effetto, dichiarare che l'opponente nulla deve
[...] all'opposta e condannare la società a restituire alla società Controparte_1 [...]
la somma pari ad €.31.200,00 oltre interessi legali dal giorno Parte_1 dell'avvenuto pagamento al saldo;
- in via riconvenzionale ed ulteriormente subordinata, accogliere la presente opposizione ed accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di fornitura Part per eccessiva onerosità della prestazione di pagamento del saldo prezzo a carico del e, per
l'effetto, dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposta e condannare la società Controparte_1
Part a restituire alla società la somma pari ad Parte_1
€.31.200,00 oltre interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento al saldo;
- in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. e nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 3 c.p.c., a prova diretta ed a controprova;
rigettare le istanze istruttorie formulate da controparte per i motivi tutti già dedotti nella memoria ex art. 183, 6° comma
n. 3 c.p.c. del 11.12.2023; - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Per parte convenuta opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via principale: rigettare le domande avversarie per decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia e poiché inammissibili o infondate in fatto ed in diritto;
confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1492/22 del 23.12.22 (n. 3309/22
R.G.) del Tribunale di Mantova o, in subordine, condannare parte attrice al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di Euro 31.200,00, oltre interessi di mora dalla scadenza della fattura in atti al saldo, o della diversa somma accertata in corso di causa. Con condanna dell'opponente ex art. 96 cpc e alla rifusione di spese e compensi di lite con distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario, come da nota spese che dimette (all.1). In caso di rimessione della causa alla fase istruttoria si chiede l'ammissione delle prove proposte nella memoria ex art. 183 vi cpc n.2 e ci si oppone alle prove proposte dall'opponente per le ragioni partitamente indicate nella terza memoria ex art. 183 vi cpc, chiedendo, in estremo subordine, l'abilitazione alla prova del contrario con i testi indicati
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 6.2.2023,
[...]
esponeva: che, in data 27.12.2022, la società opponente Parte_1
aveva ricevuto la notifica di decreto ingiuntivo n. 1492/2022 emesso dal Tribunale di Mantova in data 23.12.2022 in favore della società con cui le veniva ingiunto Controparte_1
il pagamento della somma di € 31.200,00, oltre interessi moratori e spese di procedura;
che, a sostegno della pretesa creditoria la società aveva addotto di aver stipulato, “in data CP_1
14.10.2019”, con la opponente un contratto di fornitura di piante alkekengi e di ritiro del prodotto e che la società acquirente non avrebbe corrisposto parte del prezzo di acquisto;
che, in data
Parte 13.01.2018, la società allora amministrata dal Sig. aveva sottoscritto con Parte_2 la società due contratti: uno di “fornitura di piante alkekengi” e uno di “fornitura CP_1 esclusiva di vendita dell'alkekengi”; che, con il contratto di fornitura di piante alkekeng, la convenuta opposta si era obbligata a fornire all'opponente n. 15.000 piante da frutto Alkekengi entro la data del
15.05.2018 al prezzo di €.4,00 cadauna, oltre Iva, somma comprensiva di spese di trasporto e quindi, complessivamente, la somma di € 62.400,00 (Iva compresa); che, nel contratto in questione, era previsto che il pagamento del prezzo della fornitura doveva avvenire con le seguenti modalità: “il
30% pari ad €.18.620,00 entro il 31.01.2018, il 20% pari ad €.12.480,00 + Iva alla fornitura del prodotto, il 50% a scalare con la fornitura del frutto raccolto dall'acquirente” e che il fornitore
( ) si era impegnato, “prima dell'inizio del trapianto”, a verificare che i terreni destinati CP_1
alla coltivazione di tale frutto rispondessero alle esigenze colturali richieste, oltre che a fornire le direttive necessarie affinché la coltivazione venisse fatta nel modo corretto;
che, dopo una prima prova di coltivazione di tali piante effettuata qualche mese prima della stipula del contratto conclusasi con esito positivo, a seguito della piantumazione di n. 15.000 piantine, si erano verificate le prime criticità, poiché le piante apparivano ammalate, come risultava da riproduzioni fotografiche versate in atti;
che quando le piantine erano state consegnate, il personale della società opponente aveva provveduto alla allocazione nel terreno, secondo le istruzioni impartite dalla fornitrice, ma, da lì a poco tempo, le stesse non erano sopravvissute e, nel giro di pochi mesi, tutta la piantagione era venuta meno;
che, dopo i primi tempi dalla piantumazione, l'opponente aveva interpellato la CP_1
sul cattivo stato di salute delle piante chiedendo come mai stesse accadendo quanto descritto, ma la convenuta opposta non era intervenuta, né aveva dato alcuna giustificazione in merito;
che nonostante il Sig. allora rappresentante della opponente, avesse più volte interpellato il legale Parte_2
rappresentante della chiedendo aiuto e supporto nella gestione dei vizi delle piante che CP_1
divenivano sempre più gravi, questi non si era mai recato sul posto per esaminare lo stato delle piante e la causa della loro malattia, né aveva prospettato possibili rimedi al fine di curare le piante e preservare la loro integrità, nonché il successivo raccolto;
che tale comportamento della convenuta opposta costituiva un grave inadempimento ad una delle obbligazioni contrattualmente assunte dal fornitore;
che, nonostante ciò, la società opponente aveva pagato i due acconti sul prezzo di acquisto delle piantine di alkekengi e, precisamente, la somma complessiva pari ad € 31.200,00; che la opponente, pertanto, a fronte della fornitura di 15.000 piante di alkekengi, non in buono stato di salute, nonché dell'inerzia del fornitore nell'adoperarsi per far comprendere il problema e trovare delle soluzioni, aveva sospeso il pagamento della fattura n. 4 del 12.02.2018 emessa dalla
; che, nel contratto di fornitura, le parti avevano convenuto che il saldo del 50% CP_1 dell'importo di cui alla fattura (e pari quindi alla cifra azionata monitoriamente da controparte), sarebbe stato detratto dalla fornitura del frutto, ma le piante erano morte molto prima del momento in cui avrebbero potuto generare dei frutti;
che, sempre in tale contratto, le parti avevano pattuito che
“nel caso in cui la coltivazione subisca danni non imputabili all'acquirente tali da compromettere la produzione finale del frutto alkekengi, il rimanente saldo del 50% (…) sarà corrisposto al raccolto successivo e/o secondo modalità da concordare tra le parti”; che, considerati i gravi danni subiti nella coltivazione e per i quali il fornitore non si era preoccupato di verificare la bontà delle piante fornite, le piante erano morte prima di generare frutti e quindi non era stato possibile realizzare nessun raccolto;
che, pertanto, il saldo del prezzo di acquisto, legittimamente, non era stato corrisposto dall'opponente, stante il grave inadempimento contrattuale del fornitore, né altro o diverso patto era intervenuto tra i contraenti per la corresponsione di tale somma;
che, con il distinto contratto di fornitura esclusiva di vendita dell'alkekengi, le parti avevano stabilito che le piante acquistate con il contratto precedente e di pari data, sarebbero state coltivate a cura e spese della società opponente e quest'ultima avrebbe venduto alla convenuta opposta il frutto commestibile
Parte alkekengi che sarebbe stato raccolto e stoccato dalla in casse da 5 kg al prezzo di vendita concordato in €.4,50 “al BIO”; che tale contratto avrebbe avuto durata dal 13.01.2018 al 30.12.2023, ma non aveva mai avuto esecuzione, in quanto le piante non avevano mai prodotto frutti e erano morte poco dopo la coltivazione. Parte opponente rilevava: che il credito vantato dalla ingiungente presentava diversi profili di indeterminatezza: quanto all'oggetto del contratto, perché era indicata la quantità di piante vendute, ma non l'ubicazione del fondo di proprietà della opponente dove le stesse dovevano essere piantate;
quanto al prezzo convenuto, perché la cifra indicata quale secondo acconto, in realtà, era necessariamente comprensiva di Iva e non, invece, come indicato alla clausola c) punto
2 del contratto “oltre Iva”, che, anche con riferimento al secondo contratto in cui l'opponente compariva come fornitrice, era indicato un prezzo unitario di “€.4,50 al BIO” ed era espressamente cancellata la restante parte della clausola c) punto 3) del contratto, lasciando in sostanza indeterminato il prezzo perché indeterminato ed incomprensibile era il criterio indicato per la sua determinazione;
che erano invertite le sottoscrizioni delle parti del secondo contratto;
che, dunque, i contratti presentavano profili di nullità; che, in ogni caso, considerati i dedotti e plurimi inadempimenti della convenuta opposta, vi erano i presupposti per dichiarare la risoluzione per inadempimento, o, in ulteriore subordine, per eccessiva onerosità sopravvenuta, con la conseguenza che la opponente nulla doveva alla convenuta opposta e quest'ultima doveva essere condannata alla restituzione di quanto percepito. Parte opponente concludeva nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo giudice adito, contrariis reiectis, - in via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo Ing. n.
1492/2022 del 23.12.2022 emesso dal Tribunale di Mantova il 23.12.2022, qui opposto per i motivi tutti indicati in narrativa;
- in via principale nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo
Ing. n. 1492/2022 del 23.12.2022 emesso dal Tribunale di Mantova il 23.12.2022 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente Parte_1
alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo
[...] Controparte_1 e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- in via riconvenzionale, accogliere la presente opposizione ed accertare e dichiarare la nullità del contratto di fornitura per cui è causa e, per l'effetto, condannare la società
[...]
a restituire alla società Controparte_1 Parte_1 la somma pari ad €.31.200,00 oltre interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento al saldo;
- in via riconvenzionale e subordinata, accogliere la presente opposizione ed accertare e dichiarare
l'avvenuta risoluzione del contratto di fornitura per grave inadempimento della società CP_1 alle obbligazioni contrattualmente assunte e, per l'effetto, dichiarare che l'opponente nulla deve
[...] all'opposta e condannare la società a restituire alla società Controparte_1 [...]
la somma pari ad €.31.200,00 oltre interessi legali dal giorno Parte_1 dell'avvenuto pagamento al saldo;
- in via riconvenzionale ed ulteriormente subordinata, accogliere la presente opposizione ed accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di fornitura Part per eccessiva onerosità della prestazione di pagamento del saldo prezzo a carico del e, per
l'effetto, dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposta e condannare la società Controparte_1
Part a restituire alla società la somma pari ad Parte_1
€.31.200,00 oltre interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 esponendo: che, con contratto denominato “Contratto di Fornitura di Piante Alkekengi”, sottoscritto in data 13.01.2018, si era impegnata a fornire e aveva fornito, entro la data del CP_1
15.05.2018, n. 15.000 piante da frutto Alkekengi al prezzo di Euro 4,00 cadauna oltre iva, comprensivo di trasporto, quindi, per complessivi Euro 62.400,00 (IVA inclusa); che la coltivazione del frutto, secondo gli accordi presi dalle parti, doveva avvenire su un fondo di proprietà dell'opponente, per un estensione di 3 Ha, secondo tecniche di coltura standard, previa verifica di compatibilità dei terreni destinati alla predetta coltivazione e con indicazione delle direttive tecniche necessarie;
che, in ordine al pagamento del prezzo, le parti avevano concordato che la fornitura sarebbe stata saldata con le seguenti modalità: il 30%, ossia Euro 18.620,00, alla firma del contratto
– anticipo che serviva per la semina e la produzione delle piantine da mettere a dimora, laddove il pagamento era stato effettuato - il 20%, ossia Euro 12.480,00, alla consegna delle piantine da parte di , consegna e pagamento che erano stati effettuati;
il restante 50% anche mediante CP_1
ritiro del frutto da parte di : il tutto, come indicato nella fattura n. 4/2018 del 12/02/2018 CP_1
prodotta con il ricorso per decreto ingiuntivo;
che, contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto di fornitura, quindi sempre in data 13.01.2108, le parti avevano stipulato un contratto denominato di “Fornitura Esclusiva di Vendita dell'Alkekengi ” in virtù del quale l'attrice opponente si era impegnata a coltivare a propria cura e spese le piante di alkekengi acquistate dalla convenuta opposta e a cederle il frutto, sino al saldo del prezzo pattuito per la vendita delle piante – ossia il 50% residuo - e, dunque, per complessivi Euro 31.200,00; che aveva provveduto alla Controparte_1
consegna nel termine stabilito di tutte le piante oggetto del contratto (15.000,00 piantine), previa
Parte verifica di rispondenza del terreno indicato da alle esigenze colturali;
che nessuna contestazione era mai stata inviata dalla società attrice a in relazione alla quantità e qualità delle piante CP_1
fornite, se non, per la prima volta, in data 7.4.2022 e in termini massimamente generici, dal legale dell'opponente: tanto, in replica alla diffida inviata a mezzo legale del 8.3.2022 per il pagamento del saldo del credito di Euro 31.200,00; che le piante consegnate all'acquirente da nel CP_1
mese di maggio 2018 erano state lavorate solo per breve periodo dalla società opponente, che era stata posta in liquidazione, aveva cessato di seguirle e le aveva lasciate a perire nei campi in stato di abbandono, assediate da erbacce e sterpaglie;
che, nel 2017, la aveva già fornito a CP_1
Parte
allora attiva, piante di alkekengi che avevano fruttificato ed il frutto era stato regolarmente ritirato, come risulta da i contratti e dalla fattura di ritiro del prodotto allegate;
che l'opponente aveva omesso di riferire che la coltivazione dell'alkekengi era già in corso nel 2018 e ché le condizioni di abbandono delle piantine erano esclusivamente il riflesso del totale dissesto economico - finanziario
Parte e operativo di posta in liquidazione. La convenuta opposta rilevava: che non risultava la tempestiva contestazione dell'inadempimento da parte della venditrice delle obbligazioni assunte
(fornitura di piantine e verifica del terreno), sì che nessun inadempimento, sotto alcun profilo e per qualsivoglia effetto, poteva esserle imputato;
che era incontestato che aveva fornito, CP_1 come d'accordi, nei tempi pattuiti, n. 15.000,00 piante da frutto alkekengi, piante che l'attrice- opponente avrebbe dovuto coltivare, per poi cedere in compensazione i frutti a sino alla CP_1
concorrenza di Euro 31.200,00, somma corrispondente alla terza ed ultima tranche di pagamento delle piante, pari alla metà del valore dell'intera fornitura;
che era altresì incontroverso ed incontestato che aveva verificato, prima dell'inizio della messa a dimora e con esito CP_1
positivo, che i terreni individuati rispondevano alle esigenze colturali dell'alchechengi e che aveva fornito le direttive necessarie alla coltivazione, tenuto conto della documentata fornitura dell'anno precedente con acquisto del frutto;
che la coltivazione dell'Alkekengi richiedeva cure standard
(concimazione, innaffiamento) e attenzioni altrettanto generiche: estirpazione delle erbacce spontanee che oscurano le piante a dimora e sottraggono nutrimento dal terreno, trattandosi di una
Parte coltivazione al suolo che non richiede quotidiane assistenze;
che i coltivatori incaricati da non si erano attenuti a tali minime indicazioni, lasciando progressivamente ammalorare le piantine, soffocate da erbe e sterpaglie che crescevano intorno, sino a perire o a non fruttificare adeguatamente;
che non corrispondeva al vero ed era sfornito di prova che le piantine fossero malate e/o viziate, le stesse foto prodotte ex adverso ritraendo piante già allocate, quindi non nello stato in cui erano al momento della consegna, ma in quello in cui si erano venute a trovare a causa e per colpa della negligente coltivazione da parte dell'opponente; che, inoltre, le fotografie erano incomprensibili e del tutto inadeguate a dimostrare una malattia delle piante fornite nel 2018; che il “fallimento” Parte finanziario e gestionale del progetto era attestato da mail del mese di settembre 2018, di poco successive alla messa a dimora delle piante (maggio 2018) e dovuto a ragioni puramente aziendali;
che il lamentato inadempimento contrattuale di era privo di riscontri oggettivi, di CP_1
tempestive denunce dei vizi e tendente a procrastinare il pagamento di somme, in un contesto economico aziendale di totale dissesto, se non d'insolvenza dell'opponente; che la fornitura delle piante (maggio 2018) non era mai stata contestata prima del 7.4.2022, né l'acquirente aveva mai affermato di aver denunciato vizi / malattie delle piantine (neppure genericamente) nei termini ex art. 1495 cc.; che, pertanto, l'opponente era decaduta dalla garanzia contrattuale e l'azione era prescritta;
che le censire di nullità del contratto da parte dell'opponente erano infondate, dal momento che le parti, una volta circoscritta l'ubicazione del terreno al comune di Scansano e precisatane l'estensione,
Parte avevano individuato il terreno di proprietà / in affitto alla su cui aveva Controparte_1
provveduto ad effettuare le analisi preliminari di rispondenza dello stesso alla specifica coltivazione
- analisi che avevano dato esito positivo, come confermato dalla stessa acquirente -, aveva fornito
Parte le piantine di alkekengi e le relative indicazioni di coltivazione;
che non aveva mai lamentato l'ubicazione del terreno quale causa atta ad inficiare le pattuizioni intercorse, né risultavano documenti atti a provare la circostanza: anzi, l'opponente aveva provveduto a pagare le prime due rate dell'importo pattuito e, per intero, il contratto di fornitura dell'anno precedente (2017); che il tentativo di parte attrice di opporsi al pagamento di quanto ancora dovuto era compiuto in mala fede, se si tiene conto dell'ammissione del dissesto aziendale e del totale stato di abbandono delle lavorazioni necessarie (estirpazione delle erbacce, concimazione e innaffiamento); che, quanto all'asserita indeterminatezza del prezzo indicato nel contratto denominato di “Fornitura Esclusiva di
Vendita dell'Alkekengi ”, in esso era chiaramente previsto che “il prezzo di vendita …. viene determinato di comune accordo tra le parti in Euro 4,50 al bio” , risultando irrilevante la restante parte della clausola eliminata di comune accordo dalle parti;
che, in ordine agli accordi circa la terza tranche di pagamento, pari al 50% dell'intero valore dell'affare concordato, ossia, appunto Euro Parte 31.200,00, le parti avevano concordato che sarebbe stata pagata dal con la fornitura, sino alla
Parte concorrenza dell'importo pattuito, del frutto raccolto dallo stesso che la mancata produzione Parte del frutto era causa imputabile in via esclusiva e incontestabile al che non aveva coltivato le piantine, limitandosi ad attendere la fruttificazione, senza prestare le necessarie assistenze, peraltro generiche e simili ad ogni altra attività agricola;
che non vi era prova alcuna, che il carente raccolto era dipeso da vizi delle piantine, tra l'altro denunziata 4 anni dopo la messa a dimora delle stesse. La convenuta opposta concludeva nei termini che di seguito si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: In via preliminare: concedersi ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione non fondata su prova scritta e di pronta soluzione. Nel merito e in via principale: rigettare le domande avversarie per decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia e poiché inammissibili o infondate in fatto ed in diritto;
confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1492/22 del 23.12.22 (n. 3309/22 R.G.) del Tribunale di Mantova;
in subordine condannare parte attrice al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di Euro
31.200,00, oltre interessi di mora dalla scadenza della fattura in atti al saldo, o della diversa somma accertata in corso di causa. Con condanna dell'opponente ex art. 96 cpc e alla rifusione di spese e compensi di lite con distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Accolta con ordinanza in data 18.9.2023 l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo proposta dalla convenuta ex art. 648 c.p.c.., erano contestualmente assegnati termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.. Con ordinanza in data 20/5/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al
28.1.2025, udienza di cui si disponeva, con distinto decreto, la trattazione secondo le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.. Precisate le conclusioni dalle parti con le note scritte depositate, la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, regolato dagli artt. 645 e ss. c.p.c., è un ordinario giudizio di cognizione e, in quanto tale, è soggetto alle regole generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio (artt. 2697 e ss. c.c.). Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore-opposto che agisca per l'adempimento dell'obbligazione – dopo aver provato la fonte, legale o negoziale, della sua pretesa
– può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del debitore opponente, gravando su quest'ultimo l'onere di provare di aver estinto il rapporto obbligatorio ovvero la ricorrenza di altri fatti modificativi o impeditivi della pretesa creditoria (in tal senso, Cass. Civ.
Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006,
n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Tali principi vanno coordinati con il disposto dell'art. 115 c.p.c. che, enunciando il principio dispositivo e di non contestazione, impone al giudice di ritenere provati i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, astenendosi «da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale […] in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti» (Cass. n. 5356/2009). Ciò premesso, nel presente giudizio la ha chiesto l'emissione del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto, al fine di ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo pattuito per una fornitura di piante eseguita in favore della . Parte_1
Per contro, l'opponente , con riguardo alle Parte_1 prestazioni, ha sollevato contestazioni per il “cattivo stato delle piante” e per il mancato intervento sul posto “per esaminare lo stato delle piante, la causa della loro malattia” e per individuare possibili rimedi “al fine di curare le piante e preservare la loro integrità”.
Giova ricordare che – ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c.- il venditore è gravato da un obbligo di diligenza relativo allo stato ed alle caratteristiche della merce oggetto del trasferimento, dovendo consegnare all'acquirente beni che siano immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati o che ne riducano in maniera apprezzabile il valore.
Ove, dunque, il bene oggetto di vendita presenti vizi e difetti di qualità del tipo di quelli contemplati dall'art. 1490 c.c. (cd. vizi redibitori), l'acquirente ha a propria disposizione non solo le azioni di garanzia di cui all'art. 1492 c.c. (riduzione del prezzo o risoluzione del contratto), ma anche il rimedio contemplato dall'art. 1494 c.c. volto ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale. In particolare, mentre i rimedi di cui all'art. 1492 c.c. sono tra loro alternativi, il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale può essere richiesto in ogni caso, essendo cumulabile sia con la domanda di risoluzione che con la richiesta di riduzione del prezzo (nel quale ultimo caso, naturalmente, il ristoro può essere accordato nei limiti del pregiudizio non coperto dalla riduzione del prezzo) e potendo essere azionato anche indipendentemente dai rimedi di cui all'art. 1492 c.c., rispetto ai quali si pone in posizione di autonomia in ragione della diversità di presupposti e finalità.
Resta fermo che - ai fini dell'utile esercizio sia delle azioni di cui all'art. 1492 c.c. che della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ex art. 1494 c.c.- l'acquirente è tenuto ad allegare in maniera specifica nonché a dimostrare che il bene venduto, già al momento del contratto, era affetto da “imperfezioni”, inerenti al relativo processo di produzione, fabbricazione o conservazione, ed atte a diminuirne il valore ovvero a renderlo inidoneo ad assolvere alla funzione sua propria.
Quanto all'onere della prova gravante sul compratore, va rammentato che, in caso di esercizio dell'azione di riduzione del prezzo (actio quanti minoris), l'acquirente è tenuto non solo a dimostrare che il bene oggetto di vendita, al momento del contratto, era affetto da vizi tali da diminuirne il valore in maniera apprezzabile, ma, anche, ad offrire parametri e criteri sulla scorta dei quali procedere alla riduzione del prezzo. E la necessità che al Giudice investito dell'actio quanti minoris siano offerti elementi sulla scorta dei quali ritenere che i vizi denunciati abbiano effettivamente inciso sul valore del bene venduto e procedere alla quantificazione di tale minor valore si comprende appieno ove si consideri che l'azione estimatoria tende a stabilire il rapporto di corrispettività economica tra prestazione e controprestazione, in funzione dei vizi della cosa venduta e del prezzo pattuito, facendo conseguire all'acquirente una somma corrispondente alla differenza di valore della cosa rispetto al prezzo pattuito, in dipendenza dei vizi, sì da porlo nella situazione economica in cui si sarebbe trovato qualora, al momento della contrattazione, fosse stato a conoscenza dei vizi del bene acquistato. Ove, poi, unitamente ad uno dei rimedi di cui all'art. 1492 c.c., venga esperita anche l'azione contrattuale di risarcimento del danno, l'acquirente ha l'onere di allegare e provare, nell'an e nel quantum, il pregiudizio sofferto (e non coperto, naturalmente, dall'operata riduzione del prezzo), nonché il nesso di causalità tra lo stesso ed i vizi del bene venduto.
Deve, a questo punto, rammentarsi che, tanto con riferimento ai rimedi contemplati dall'art. 1492
c.c., quanto relativamente all'azione contrattuale di ristoro dei danni per vizi della cosa venduta, opera il disposto di cui all'art. 1495 c.c., che - come noto - assegna al compratore termini brevi di decadenza
(giorni otto dalla scoperta dei vizi) e di prescrizione (un anno dalla consegna della merce), rispettivamente, per la denuncia dei vizi e per l'esercizio delle azioni di garanzia, con l'evidente duplice fine di assicurare, da un lato, la sollecita certezza dei rapporti negoziali e consentire al venditore, dall'altro, un più agevole accertamento della natura, della causa e dell'entità dei vizi della cosa venduta. In particolare, la denuncia dei vizi della cosa venduta, prevista dall'art. 1495 c.c., oltre allo scopo di far conoscere detti vizi al venditore che li abbia eventualmente ignorati, ha anche la funzione di consentire, sollecitamente, l'accertamento dell'entità e della causa degli stessi, onde l'onere del compratore di denunciare i vizi implica anche quello di non utilizzare la merce e di tenerla a disposizione del venditore per il tempo minimo necessario a realizzare lo scopo della denuncia.
Sempre con riferimento alla denuncia di cui all'art. 1495 c.c., giova rammentare che è ben vero che per la stessa non sono richieste particolari formalità e neppure è prescritto che essa si sostanzi in una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la res venduta. Tuttavia, affinché la denuncia possa assolvere alla funzione sua propria, è pur sempre necessario che le indicazioni in essa contenute valgano a rendere il venditore edotto del fatto che il compratore ha riscontrato, seppur in maniera non ancora chiara e completa, che la cosa venduta è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
Posto, poi, che l'intempestività della denuncia dei vizi della cosa venduta, in quanto integra una causa di decadenza del compratore dal diritto alle garanzie contemplate per la vendita, va eccepita dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio, va osservato che, a fronte della rituale e tempestiva eccezione di decadenza sollevata dal venditore, è sull'acquirente che grava l'onere di provare di aver, invece, effettuato una tempestiva ed adeguata denuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 c.c. E ciò in considerazione del fatto che la denuncia dei vizi della cosa venduta e la tempestività della stessa costituiscono condizioni necessarie delle azioni di garanzia accordate al compratore (cfr. Cass. 6 febbraio 1987, n. 1182; Cass. 12 marzo 1994, n. 2394; Cass. 28 gennaio
1997, n. 844; Cass. 10 settembre 1998, n. 8963). In particolare, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dal venditore, l'acquirente – anche ove faccia valere il diritto alla garanzia in via di mera eccezione, ed al solo fine di contrastare la pretesa di pagamento del corrispettivo, azionata dalla parte avversa – è tenuto ad allegare e provare tanto la data di scoperta dei vizi lamentati (ove la doglianza concerna vizi occulti, conosciuti dal compratore in epoca successiva alla consegna della merce) quanto la circostanza dell'avvenuta denuncia degli stessi nel termine di otto giorni dalla relativa scoperta.
Nella fattispecie, deve innanzitutto osservarsi che la fornitrice - fin dalla fase monitoria - ha dato adeguata prova del titolo a fondamento della pretesa di pagamento azionata che si fonda sui due contratti (“Contratto di Fornitura di Piante Alkekengi” e contratto denominato di “Fornitura
Esclusiva di Vendita dell'Alkekengi ” che portano entrambi la data del 13.1.2018). Non è contestata la consegna di tutte le piante oggetto del contratto (15.000 piantine) ed è ammessa la circostanza che sia stato il personale del Gat a provvedere “alla loro allocazione nel terreno, secondo le istruzioni impartite da ”; risulta esservi stata “prova di coltivazione delle piante” prima della CP_1
conclusione dei contratti, come dedotto dall'opponente, nonché del fatto che, antecedentemente, ossia nel 2017, la convenuta opposta aveva già fornito all'opponente piante di Alkekengi, che avevano fruttificato e che il frutto era stato regolarmente ritirato. Neppure vi sono rilievi in ordine alla circostanza, dedotta da parte convenuta opposta, che la coltivazione dell'Alkekengi richiede cure ordinarie, quali concimazione, innaffiamento ed estirpazione delle erbacce spontanee che tolgono luce e sottraggono nutrimento dal terreno.
Per contro, parte opponente, a sostegno della domanda, allega esclusivamente documentazione fotografica la cui riferibilità allo stato delle piante al momento della consegna eseguita nel 2018 rimane del tutto indimostrata. Prima ancora, non emerge dagli atti depositati tempestiva denuncia in merito ai dedotti vizi dei beni oggetto di vendita e consegna nel maggio del 2018, come tale non potendosi considerare la corrispondenza dell'anno 2019 in cui alcuna specifica contestazione alla venditrice di vizi e di difformità riferibili direttamente alle piante oggetto della fornitura del 2018 è dato rinvenire.
E dunque, la parte opponente – gravata, come detto, dall'onere di provare atti e/o fatti estintivi o modificativi del credito di parte avversa – al fine di contrastare la pretesa azionata, si è limitata a rilevare, in modo del tutto approssimativo, vizi dei beni compravenduti della convenuta opposta senza che adeguata documentazione sia stata prodotta a dimostrazione della sussistenza delle difformità come genericamente indicate nei termini sopra descritti. Né alcuna prova è stata offerta e fornita, oltre che dei lamentati vizi, della tempestività nella relativa denuncia che parte convenuta opposta eccepisce essere stata comunicata tardivamente. Si rileva, altresì, che è la stessa opponente che ammette che una prima “prova di coltivazione di tali piante” era stata effettuata qualche mese prima della stipula del contratto del gennaio 2018 e aveva avuto esito positivo, sicché appare infondata l'eccezione di inadempimento sollevata a riguardo.
A quanto esposto deve aggiungersi che parte opponente ha dedotto di aver sospeso il pagamento della fattura n. 4 del 12.02.2018 emessa dalla . “a fronte della fornitura di 15.000 piante di CP_1
alkekengi non in buono stato di salute, nonché dell'inerzia del fornitore nell'adoperarsi per aiutare
Part il a comprendere il problema e trovare delle soluzioni”. Si osserva sul punto che, ai sensi dell'art. 1513 c.c., “in caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'articolo 696 del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza della parte interessata, può ordinare il deposito o il sequestro della cosa stessa, nonché la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni. La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato”. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “Il mancato ricorso alla procedura di cui agli artt.
1513 cod. civ. e 696 e ss cod. civ. (accertamento dei difetti della cosa venduta) non comporta alcuna preclusione o limitazione circa i mezzi di prova utilizzabili per dimostrare i difetti della cosa oggetto di vendita, ma solo la conseguenza che, in caso di contestazione, la prova deve essere particolarmente rigorosa, cioè tale da generare nel giudice un convincimento pieno e preciso, senza alcun riguardo alla difficoltà in cui la parte interessata possa trovarsi per non essersi avvalsa della facoltà di provocare un accertamento giudiziale preventivo” (Cass. Civ, Sentenza n. 6767 del
20/07/1994).
Nel presente giudizio, a fronte della generica denuncia dei vizi, la fornitrice, lungi dal riconoscerli, li ha espressamente contestati: d'altro lato, l'acquirente, pur sostenendo di aver sospeso i pagamenti stante “il non buono stato di salute” delle piante, non ha domandato alcun accertamento tecnico preventivo del bene deperibile, con la conseguenza che la prova delle difformità e dei vizi dedotti in giudizio doveva essere particolarmente rigorosa e tale da escludere dubbi ed incertezze in ordine alla esistenza ed entità degli stessi.
In definitiva, considerati gli oneri probatori di cui era gravata l'acquirente, rilevato che in alcun modo
è stata dimostrata l'esistenza dei vizi e delle difformità e, ancor prima, della tempestiva denuncia degli stessi nei termini di decadenza previsti, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Non può essere accolta la domanda di condanna dell'opponente “ex art. 96 c.p.c.” in quanto genericamente formulata nei detti termini, senza ulteriori specificazioni. In ogni caso, non si ritiene sussistere l'elemento soggettivo della malafede o colpa grave il cui accertamento è richiesto sia con riferimento alla responsabilità ex art. 96 comma 1 c.p.c. che avuto riguardo alla richiesta di condanna al pagamento di somma equitativamente determinata, secondo quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione (Tribunale Milano, 9.1.2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, preso atto della nota spese depositata, tenuto conto del valore effettivo della controversia e considerata la contenuta attività istruttoria svolta e la non particolare complessità delle questioni oggetto di esame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1492/2022 del 23.12.2022 emesso dal Tribunale di Mantova il 23.12.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
rigetta ogni altra domanda delle parti;
condanna la , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, alla rifusione, in favore della delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 4.277,00 per onorario, oltre a spese generali al 15%, C.A. e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore della convenuta opposta, dichiaratosi antistatario.
Mantova, 4.6.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni