TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1879 dell'anno 2024 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 27.03.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 02/06/1965), e Parte_2
(cod. fisc.: , nato a [...] il CodiceFiscale_2
01/06/1962), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Scaramozzino Giovanna
Maria, giuste procure in atti, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, Via
Salita Zerbi 25, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso congiunto depositato in data 08/07/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 14.06.1987;
-considerato che con decreto del 06.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 01.07.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 26.06.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis
48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 è stata disposta l'anticipazione dell'udienza al 18.02.2025 con termine per note di trattazione scritta entro cinque giorni prima dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 14.06.1987; b) dal matrimonio sono nati due figli: AN (25.05.1989) e (13.04.1994), entrambi maggiorenni ed Per_1
economicamente autosufficienti;
b) con sentenza n. 1598/2023 pubbl. il
29.11.2023, il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale consensuale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale nonché dalla data di deposito delle note scritte (sostitutive della comparizione in udienza), a seguito delle quali la causa è stata trattenuta in decisione e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett.
b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74, così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-rilevato che le parti, con le note scritte depositate, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'Ufficio del P.M. in data 06.09.2024 e nuovamente in data 28.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
08/07/2024 da e così Parte_1 Parte_2
provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 14/06/1987 tra e Parte_1 Parte_2
il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Reggio Calabria, atto n. 293, p. 2, s. A, u. 1, anno 1987, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza: la SI.ra Pt_1
presso la casa coniugale di sua proprietà sita in Reggio Calabria alla via dei
Tulipani n. 30 San Sperato, il SI. in altra sede, nel mutuo e civile Parte_2
reciproco rispetto;
2) Il SI. conserverà l'utilizzo del magazzino per scopi puramente e Parte_2
unicamente professionali, gratuitamente e senza limiti temporali e per come regolato da contratto di comodato d'uso già redatto tra le parti, fino a quando lo riterrà necessario e/o opportuno, impegnandosi a pagare le spese e tasse relative allo stesso immobile per come ha proceduto fino ad oggi e fino a quando ne disporrà;
3) I1 SI. si impegna a provvedere al pagamento delle utenze di luce Parte_2
e gas (nel rispetto dei consumi mediamente abituali), nonché Tari ed internet relative alla casa coniugale, eletta residenza esclusiva della SI.ra , Pt_1
direttamente dal proprio conto corrente bancario ove si trovano già domiciliate.
Inoltre verserà alla SI.ra una somma mensile pari ad euro 100,00 Pt_1
(cento/00) quale rimborso per il pagamento dell'utenza idrica a lei intestata, versando detto importo sul conto corrente intestato alla stessa, ogni giorno 1 del mese”;
-dispone l'immediata trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge, stante la rinuncia all'impugnazione manifestata congiuntamente dalle parti;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 20.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssaElena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1879 dell'anno 2024 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 27.03.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 02/06/1965), e Parte_2
(cod. fisc.: , nato a [...] il CodiceFiscale_2
01/06/1962), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Scaramozzino Giovanna
Maria, giuste procure in atti, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, Via
Salita Zerbi 25, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso congiunto depositato in data 08/07/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 14.06.1987;
-considerato che con decreto del 06.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 01.07.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 26.06.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis
48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 è stata disposta l'anticipazione dell'udienza al 18.02.2025 con termine per note di trattazione scritta entro cinque giorni prima dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 14.06.1987; b) dal matrimonio sono nati due figli: AN (25.05.1989) e (13.04.1994), entrambi maggiorenni ed Per_1
economicamente autosufficienti;
b) con sentenza n. 1598/2023 pubbl. il
29.11.2023, il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale consensuale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale nonché dalla data di deposito delle note scritte (sostitutive della comparizione in udienza), a seguito delle quali la causa è stata trattenuta in decisione e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett.
b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74, così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-rilevato che le parti, con le note scritte depositate, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'Ufficio del P.M. in data 06.09.2024 e nuovamente in data 28.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
08/07/2024 da e così Parte_1 Parte_2
provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 14/06/1987 tra e Parte_1 Parte_2
il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Reggio Calabria, atto n. 293, p. 2, s. A, u. 1, anno 1987, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza: la SI.ra Pt_1
presso la casa coniugale di sua proprietà sita in Reggio Calabria alla via dei
Tulipani n. 30 San Sperato, il SI. in altra sede, nel mutuo e civile Parte_2
reciproco rispetto;
2) Il SI. conserverà l'utilizzo del magazzino per scopi puramente e Parte_2
unicamente professionali, gratuitamente e senza limiti temporali e per come regolato da contratto di comodato d'uso già redatto tra le parti, fino a quando lo riterrà necessario e/o opportuno, impegnandosi a pagare le spese e tasse relative allo stesso immobile per come ha proceduto fino ad oggi e fino a quando ne disporrà;
3) I1 SI. si impegna a provvedere al pagamento delle utenze di luce Parte_2
e gas (nel rispetto dei consumi mediamente abituali), nonché Tari ed internet relative alla casa coniugale, eletta residenza esclusiva della SI.ra , Pt_1
direttamente dal proprio conto corrente bancario ove si trovano già domiciliate.
Inoltre verserà alla SI.ra una somma mensile pari ad euro 100,00 Pt_1
(cento/00) quale rimborso per il pagamento dell'utenza idrica a lei intestata, versando detto importo sul conto corrente intestato alla stessa, ogni giorno 1 del mese”;
-dispone l'immediata trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge, stante la rinuncia all'impugnazione manifestata congiuntamente dalle parti;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 20.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssaElena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna