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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/08/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28/2022 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Edoardo Volino (C.F. ; pec: C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Email_1
Avellino alla Via Casale n. 5
- OPPONENTE -
CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Rosalia Controparte_2 C.F._2
Iandiorio (C.F. ; pec: ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Avellino al Corso Vittorio Emanuele n. 15
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, ha proposto opposizione avverso il d.i. n. Controparte_1
1442/2021 - emesso dal Tribunale di Avellino il 03.12.2021 - con il quale le è stato ingiunto di consegnare al la documentazione relativa alla propria posizione, consistente in: i) copia dei CP_2 contratti costitutivi di conto corrente ed aperture di credito, ii) copia degli estratti conto trimestrali dalla data d'inizio alla fine dei rapporti, iii) copia dei riassunti scalari trimestrali con evidenza del dettaglio delle competenze trimestrali.
Con la proposta opposizione, la banca opponente ha dedotto l'insussistenza dell'obbligo di conservazione decennale della documentazione, la prescrizione decennale del suddetto obbligo e pagina 1 di 5 l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda con riferimento a documenti non determinati, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto anche per intervenuta prescrizione;
2) in ogni caso rigettare tutte le pretese formulate dal ricorrente poiché infondate, inammissibili, improponibili;
3) in ogni caso rigettare tutte le pretese formulate poiché inammissibili ed infondate anche per intervenuta prescrizione;
4) emettere ogni altro provvedimento di giustizia di rigetto delle avverse domande. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Si è costituito il chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo CP_2 impugnato oltre che il rigetto dell'opposizione avversaria, con conseguente conferma dell'ingiunzione e condanna dell'opponente alla consegna di tutta la documentazione richiesta con esclusione di quella già consegnata nelle more del presente giudizio.
Con ordinanza del 13.12.2022 - rilevando che l'istituto di credito avesse già provveduto ad inoltrare a parte opposta gli estratti conto dal maggio 2011 al giugno 2021 - questo Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione parziale del provvedimento monitorio nei limiti della consegna della copia del contratto di conto corrente e dei riassunti scalari trimestrali relativi all'ultimo decennio (già consegnati) ed ha altresì assegnato i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In assenza di ulteriore istruttoria, il giudizio è stato rinviato al 07.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note fino a trenta giorni prima. All'udienza fissata, precisate le conclusioni, la scrivente ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti il termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
***
§ Nel merito
Si premette che l'opposto ha inoltrato richiesta specifica alla banca di consegnare la documentazione inerente al rapporto di c/c contraddistinto dal n. 00001092 con pec datata 11 giugno 2021 e versata in atti. Disattesa l'istanza trasmessa in via stragiudiziale, il ha agito in via monitoria nei CP_2 confronti dell'istituto di credito ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo qui opposto. Pacifica è la legittimità dell'azione monitoria spiegata dal correntista, essendo ormai fermo in giurisprudenza il
“principio per cui il diritto alla consegna di copia della documentazione regolato dall'art. 119 TUB, in quanto diritto sostanziale tutelabile in via pienamente autonoma in sede giurisdizionale, può essere esercitato anche mediante lo strumento processuale del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo lo stesso ad oggetto la consegna di copia della documentazione, indipendentemente dalle modalità che si rendano necessarie per la realizzazione di tale copia” (ex multis Cass., ord. 8173/2025).
pagina 2 di 5 Nelle more del presente giudizio di opposizione, tuttavia, la banca opponente ha consegnato al correntista gli estratti conto da maggio 2011 a giugno 2021 e i riassunti scalari trimestrali, oltre a copia del contratto di conto corrente in ottemperanza a quanto disposto dalla scrivente con il provvedimento del 13.12.2022. Stante la richiesta di entrambe le parti, pertanto, in relazione all'obbligo di consegna della documentazione summenzionata deve dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso.
(cfr. Cass. n. 26299/2018; Cass. n. 19845/2019).
Ne consegue che la domanda originaria deve essere limitata alla consegna della documentazione contabile ultradecennale nonché dei contratti di apertura di credito. Così delimitata la domanda, deve osservarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, non sussistendo un obbligo ultradecennale di conservazione dei documenti contabili in capo all'istituto di credito. Invero, il comma 4 dell'art. 119 del D. Lgs. 385/1993 (c.d. TUB) dispone che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.”.
La surrichiamata disposizione sancisce letteralmente il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate nell'ultimo decennio. Detta interpretazione si pone in linea di continuità con l'orientamento ormai unanime della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, la quale ha altresì precisato che il disposto di cui all'art. 119, comma 4, TUB si applica anche ai rapporti instaurati prima dell'entrata in vigore del testo unico, come è nel caso di specie. In particolare – afferma la Suprema Corte - “il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, t.u.b. che ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis, è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del nominato testo unico e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri
pagina 3 di 5 diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti” (cfr. Cass. 29 novembre 2022, n. 35039;
Cass. Civile Ord. Sez. 1 n. 18227/2024).
Discorso diverso vale per i documenti contrattuali, il cui obbligo di consegna al cliente trova la propria fonte normativa negli artt. 119 e 117 TUB. Con riferimento ai contratti sottoscritti oltre il decennio a far data dalla richiesta, questo Giudice ritiene di dover aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito di cui al pronunciamento della Corte d'Appello di Milano la quale, con la sentenza n.
1796/2012, ha stabilito che “il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti”. In tali termini anche il Tribunale di Palermo che, con la sentenza n. 2869/2022, ha statuito:
“con riferimento al contratto di conto corrente bancario, l'art 117 TUB prevede che: a) il contratto debba essere redatto in forma scritta a pena di nullità; b) una copia debba essere consegnata al correntista all'atto della sottoscrizione;
c) il correntista potrà richiedere la consegna di una copia anche successivamente, senza nessun limite temporale, anche se il contratto è stato stipulato ben oltre dieci anni prima. Di conseguenza la banca ha l'obbligo di conservare il contratto fino a quando sia decorso il termine di prescrizione decennale di eventuali diritti di credito, calcolando anche gli eventuali atti interruttivi”.
Orbene, come rilevato anche dall'opposto, dall'analisi degli estratti conto e dei riassunti scalari trimestrali depositati in giudizio dell'istituto di credito si evince che la banca avesse “accordato” un fido al correntista. Emerge in via documentale che il fido di cui si discorre fosse di importo di i) €
20.000,00 per l'anno 2011 e sino al primo trimestre del 2012, ii) € 25.000,00 dal secondo trimestre del
2012 e sino al primo trimestre del 2013 ed infine di iii) € 5.000,00 dal secondo trimestre 2013 al terzo trimestre 2021. Se ne deduce che vi fosse un'apertura (o più aperture) di credito collegate al conto corrente in esame. D'altro canto, la banca non ha contestato specificamente l'inesistenza del contratto e/o dei contratti di apertura di credito, limitandosi a dedurre la indeterminatezza dei documenti di cui l'opposto ha invocato la consegna, salvo poi ottemperare alla richiesta del contratto.
In virtù dei principi di diritto sopra richiamati e stante la prova dell'esistenza di fidi accordati dalla banca, l'opposizione va sotto questo profilo rigettata.
In definitiva, l'opposizione va accolta per quanto di ragione, con revoca del d.i., in ragione della inesigibilità della consegna dei documenti ultradecennali, e con contestuale condanna alla consegna dei contratti dei rapporti bancari dedotti in ricorso.
§ Sulle spese di lite
All'esito della parziale declaratoria di cessata materia del contendere, se pure la richiesta di consegna pagina 4 di 5 fosse in parte anche virtualmente fondata, le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti per il solo giudizio di opposizione, in ragione della soccombenza reciproca, stante l'infondatezza parziale della domanda con riguardo alla consegna della documentazione contabile ultradecennale, permanendo a carico dell'opponente le spese della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 1442/2021;
- condanna la banca opponente a consegnare al correntista opposto copia dei contratti di apertura di credito relativi ai contratti dedotti in lite;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite della presente opposizione, escludendo la ripetizione delle spese liquidate in sede monitoria.
Avellino, 22 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28/2022 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Edoardo Volino (C.F. ; pec: C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Email_1
Avellino alla Via Casale n. 5
- OPPONENTE -
CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Rosalia Controparte_2 C.F._2
Iandiorio (C.F. ; pec: ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Avellino al Corso Vittorio Emanuele n. 15
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, ha proposto opposizione avverso il d.i. n. Controparte_1
1442/2021 - emesso dal Tribunale di Avellino il 03.12.2021 - con il quale le è stato ingiunto di consegnare al la documentazione relativa alla propria posizione, consistente in: i) copia dei CP_2 contratti costitutivi di conto corrente ed aperture di credito, ii) copia degli estratti conto trimestrali dalla data d'inizio alla fine dei rapporti, iii) copia dei riassunti scalari trimestrali con evidenza del dettaglio delle competenze trimestrali.
Con la proposta opposizione, la banca opponente ha dedotto l'insussistenza dell'obbligo di conservazione decennale della documentazione, la prescrizione decennale del suddetto obbligo e pagina 1 di 5 l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda con riferimento a documenti non determinati, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto anche per intervenuta prescrizione;
2) in ogni caso rigettare tutte le pretese formulate dal ricorrente poiché infondate, inammissibili, improponibili;
3) in ogni caso rigettare tutte le pretese formulate poiché inammissibili ed infondate anche per intervenuta prescrizione;
4) emettere ogni altro provvedimento di giustizia di rigetto delle avverse domande. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Si è costituito il chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo CP_2 impugnato oltre che il rigetto dell'opposizione avversaria, con conseguente conferma dell'ingiunzione e condanna dell'opponente alla consegna di tutta la documentazione richiesta con esclusione di quella già consegnata nelle more del presente giudizio.
Con ordinanza del 13.12.2022 - rilevando che l'istituto di credito avesse già provveduto ad inoltrare a parte opposta gli estratti conto dal maggio 2011 al giugno 2021 - questo Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione parziale del provvedimento monitorio nei limiti della consegna della copia del contratto di conto corrente e dei riassunti scalari trimestrali relativi all'ultimo decennio (già consegnati) ed ha altresì assegnato i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In assenza di ulteriore istruttoria, il giudizio è stato rinviato al 07.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note fino a trenta giorni prima. All'udienza fissata, precisate le conclusioni, la scrivente ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti il termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
***
§ Nel merito
Si premette che l'opposto ha inoltrato richiesta specifica alla banca di consegnare la documentazione inerente al rapporto di c/c contraddistinto dal n. 00001092 con pec datata 11 giugno 2021 e versata in atti. Disattesa l'istanza trasmessa in via stragiudiziale, il ha agito in via monitoria nei CP_2 confronti dell'istituto di credito ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo qui opposto. Pacifica è la legittimità dell'azione monitoria spiegata dal correntista, essendo ormai fermo in giurisprudenza il
“principio per cui il diritto alla consegna di copia della documentazione regolato dall'art. 119 TUB, in quanto diritto sostanziale tutelabile in via pienamente autonoma in sede giurisdizionale, può essere esercitato anche mediante lo strumento processuale del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo lo stesso ad oggetto la consegna di copia della documentazione, indipendentemente dalle modalità che si rendano necessarie per la realizzazione di tale copia” (ex multis Cass., ord. 8173/2025).
pagina 2 di 5 Nelle more del presente giudizio di opposizione, tuttavia, la banca opponente ha consegnato al correntista gli estratti conto da maggio 2011 a giugno 2021 e i riassunti scalari trimestrali, oltre a copia del contratto di conto corrente in ottemperanza a quanto disposto dalla scrivente con il provvedimento del 13.12.2022. Stante la richiesta di entrambe le parti, pertanto, in relazione all'obbligo di consegna della documentazione summenzionata deve dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso.
(cfr. Cass. n. 26299/2018; Cass. n. 19845/2019).
Ne consegue che la domanda originaria deve essere limitata alla consegna della documentazione contabile ultradecennale nonché dei contratti di apertura di credito. Così delimitata la domanda, deve osservarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, non sussistendo un obbligo ultradecennale di conservazione dei documenti contabili in capo all'istituto di credito. Invero, il comma 4 dell'art. 119 del D. Lgs. 385/1993 (c.d. TUB) dispone che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.”.
La surrichiamata disposizione sancisce letteralmente il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate nell'ultimo decennio. Detta interpretazione si pone in linea di continuità con l'orientamento ormai unanime della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, la quale ha altresì precisato che il disposto di cui all'art. 119, comma 4, TUB si applica anche ai rapporti instaurati prima dell'entrata in vigore del testo unico, come è nel caso di specie. In particolare – afferma la Suprema Corte - “il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, t.u.b. che ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis, è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del nominato testo unico e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri
pagina 3 di 5 diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti” (cfr. Cass. 29 novembre 2022, n. 35039;
Cass. Civile Ord. Sez. 1 n. 18227/2024).
Discorso diverso vale per i documenti contrattuali, il cui obbligo di consegna al cliente trova la propria fonte normativa negli artt. 119 e 117 TUB. Con riferimento ai contratti sottoscritti oltre il decennio a far data dalla richiesta, questo Giudice ritiene di dover aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito di cui al pronunciamento della Corte d'Appello di Milano la quale, con la sentenza n.
1796/2012, ha stabilito che “il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti”. In tali termini anche il Tribunale di Palermo che, con la sentenza n. 2869/2022, ha statuito:
“con riferimento al contratto di conto corrente bancario, l'art 117 TUB prevede che: a) il contratto debba essere redatto in forma scritta a pena di nullità; b) una copia debba essere consegnata al correntista all'atto della sottoscrizione;
c) il correntista potrà richiedere la consegna di una copia anche successivamente, senza nessun limite temporale, anche se il contratto è stato stipulato ben oltre dieci anni prima. Di conseguenza la banca ha l'obbligo di conservare il contratto fino a quando sia decorso il termine di prescrizione decennale di eventuali diritti di credito, calcolando anche gli eventuali atti interruttivi”.
Orbene, come rilevato anche dall'opposto, dall'analisi degli estratti conto e dei riassunti scalari trimestrali depositati in giudizio dell'istituto di credito si evince che la banca avesse “accordato” un fido al correntista. Emerge in via documentale che il fido di cui si discorre fosse di importo di i) €
20.000,00 per l'anno 2011 e sino al primo trimestre del 2012, ii) € 25.000,00 dal secondo trimestre del
2012 e sino al primo trimestre del 2013 ed infine di iii) € 5.000,00 dal secondo trimestre 2013 al terzo trimestre 2021. Se ne deduce che vi fosse un'apertura (o più aperture) di credito collegate al conto corrente in esame. D'altro canto, la banca non ha contestato specificamente l'inesistenza del contratto e/o dei contratti di apertura di credito, limitandosi a dedurre la indeterminatezza dei documenti di cui l'opposto ha invocato la consegna, salvo poi ottemperare alla richiesta del contratto.
In virtù dei principi di diritto sopra richiamati e stante la prova dell'esistenza di fidi accordati dalla banca, l'opposizione va sotto questo profilo rigettata.
In definitiva, l'opposizione va accolta per quanto di ragione, con revoca del d.i., in ragione della inesigibilità della consegna dei documenti ultradecennali, e con contestuale condanna alla consegna dei contratti dei rapporti bancari dedotti in ricorso.
§ Sulle spese di lite
All'esito della parziale declaratoria di cessata materia del contendere, se pure la richiesta di consegna pagina 4 di 5 fosse in parte anche virtualmente fondata, le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti per il solo giudizio di opposizione, in ragione della soccombenza reciproca, stante l'infondatezza parziale della domanda con riguardo alla consegna della documentazione contabile ultradecennale, permanendo a carico dell'opponente le spese della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 1442/2021;
- condanna la banca opponente a consegnare al correntista opposto copia dei contratti di apertura di credito relativi ai contratti dedotti in lite;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite della presente opposizione, escludendo la ripetizione delle spese liquidate in sede monitoria.
Avellino, 22 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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