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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/11/2025, n. 3160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3160 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1827/2025 R.G. promossa
[...]
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Chieti,
[...] rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Andrea Di Lizio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Alberto Pagnoscin in Venezia – Mestre, via Pepe n. 2, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO
1 Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 385/2025, pubblicata in data 7 marzo 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello tempestivamente e regolarmente notificato,
ha impugnato la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe, convenendo in giudizio a tal fine Controparte_1 che non risulta essere costituita nel presente grado.
[...]
In data 10 novembre 2025, l'appellante, a mezzo del proprio difensore, a ciò abilitato in forza di procura in atti, ha depositato rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 cpc.
Considerato che, in assenza di costituzione della parte appellata, non è necessaria accettazione di detta rinuncia, deve reputarsi integrata la fattispecie di cui alla norma richiamata.
Conseguentemente deve essere dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre sulle spese di lite in assenza di costituzione della parte appellata. Infine, va osservato che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della
L.n. 228/2012, considerata la natura della presente pronuncia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia così provvede:
1. dichiara l'estinzione del processo;
2 2. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 11 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
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