Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 12/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG. 2213/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio
Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di in grado di appello iscritta al n. r.g.
2213/2023 promossa da:
Controparte 1 (C.F. P.IVA 1 ), con il patrocinio dell'avv. PESCI GIORGIO e dell'avv., elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PESCI GIORGIO;
APPELLANTE
contro
CP 2 (C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv.
PRONI GIOVANNI e dell'avv., elettivamente domiciliato in V. LIR. N.
49 48124 RAVENNA presso il difensore avv. PRONI GIOVANNI;
APPELLATO
nonché contro CP 3 (C.F. P.IVA_2 ), con il patrocinio dell'avv. CASADEI
ROBERTO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA A. DE GASPERI
N. 35 48100 RAVENNA presso il difensore avv. CASADEI ROBERTO;
APPELLATA
nonché contro
CP 4 (C. F. C.F. 2
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 8.1.2025
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Giudice di Pace di Lugo, con la impugnata sentenza n. 14/2023
pubblicata in data 6.2.2023, ha accolto la domanda formulata da di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali CP 2
patiti in conseguenza di sinistro stradale nei confronti di
[...]
quale impresa assicuratrice, CP 4 Controparte_1 quale conducente. proprietario del veicolo, e CP_5
In particolare, per quanto di interesse ai fini della decisione del la condanna nei confronti dipresente gravame,
[...]
Controparte 1 è avvenuta sul presupposto che la sospensione della polizza, effettuata il giorno stesso del sinistro dal precedente proprietario dell'auto, abbia acquistato efficacia solo dalla
mezzanotte del giorno in cui è stata effettuata la richiesta di sospensione e non invece in un orario intermedio, come è stato sostenuto dalla impresa assicuratrice CP 1
ha 2. Avverso la decisione proposto impugnazione [...] affidandosi ad un unico motivo con il quale censura Controparte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui ha erroneamente la ritenuto che la sospensione della polizza assicurativa avrebbe
efficacia dalla mezzanotte e non invece dal momento stesso in cui viene effettivamente sospesa.
In particolare, ha sostenuto che:
- il sinistro per cui è causa si è verificato in data 29.7.2021 alle ore 17,20; l'auto coinvolta nel sinistro è stata venduta dalla sig.ra
Parte 1 al sig. CP 4 verso la fine del mese di luglio assicurata con Controparte 1 e la sig.ra
- l'auto era il giorno seguente al passaggio, ossia il 29.7.2021, Parte 1
ha sospeso e quindi annullato la polizza assicurativa;
annullamento che veniva registrato alle ore 15,58 del 29.7.2021.
Ne ha quindi dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto al momento del sinistro la polizza era stata annullata e la copertura assicurativa non più efficace. Afferma che l'interruzione-disdetta della polizza, a differenza
della sospensione della polizza che determina una pausa temporanea della copertura, comporta l'annullamento del contratto che decorre dal momento stesso in cui viene effettuata. 3. Si è ritualmente costituita Controparte_6 quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada che ha chiesto la conferma della decisione impugnata ed il rigetto dell'appello. In particolare, ha eccepito: l'inammissibilità dell'appello in
quanto introduce il nuovo tema della interruzione e disdetta della
polizza quando in primo grado si è discusso di sospensione;
l'infondatezza nel merito poiché la stessa compagnia assicuratrice nelle sue difese ha sempre sostenuto la sospensione della polizza così riconoscendo che non vi è stato annullamento ma sospensione.
Si è altresì costituito che ha chiesto la conferma CP 2
della sentenza impugnata e il rigetto della impugnazione. In
subordine, per l'ipotesi in cui dovesse essere accolto l'appello di ha domandato la condanna di CP_6Controparte_1 al pagamento in suo favore della somma di euro 6.609,53 pari a quanto disposto nella sentenza impugnata a titolo di complessivo risarcimento dei danni e rifusione delle spese.
4. Ritualmente citati CP 4 e CP_5 non si sono
costituiti e sono stati dichiarati contumaci all'udienza del
14.2.2024.
5. L'appello è fondato va accolto. In via preliminare, va rigettata la domanda di
inammissibilità/nullità dell'appello formulata da CP 6 L'atto di appello non introduce alcun tema nuovo rispetto a quanto già
dedotto in primo grado dall'appellante. Dalla lettura della sentenza di primo grado si evince chiaramente che il tema del difetto della legittimazione passiva dell'appellante, sul presupposto della sospensione e annullamento della polizza, poi riproposto con l'atto di appello, ha rappresentato il punto decisivo del contendere in primo grado. Inoltre, l'appellante già in primo grado aveva sostenuto che la
polizza fosse stata annullata: le deduzioni circa la sospensione o la interruzione della polizza, formulate dall'appellante risultano mere precisazioni finalizzate a chiarire l'esatto momento in cui
opera l'invocato effetto sospensivo della copertura assicurativa a seguito del suo annullamento.
6. Nel merito, si osserva quanto segue.
È pacifico e non contestato che il sinistro per cui è causa è avvenuto alle ore 17,20.
Parte appellante ha prodotto un documento di natura contrattuale
(doc. 4 all. primo grado), denominato Controparte_1
"appendice di sospensione di rischio", sottoscritto dalla impresa assicuratrice e dall'assicurato-contraente (pur in assenza di chiara intellegibilità della firma, si capisce dal contesto essere
precedente proprietaria del veicolo coinvolto Controparte_7 sinistro) ove le parti sostanzialmente convengono che lanel
"sospensione" della copertura assicurativa ha effetto dalle ore
15:54.
In disparte ogni altra considerazione allora, il momento di efficacia della sospensione della copertura assicurativa va individuato alle ore 15:54 per espresso accordo intervenuto tra le parti del contratto di assicurazione.
Il documento contrattuale, che comunque non è stato sconfessato,
trova riscontro in quanto attestato dalla interrogazione presso AN
(documento n. 5 all. primo grado) ove inControparte_1 effetti è riportato il medesimo orario di sospensione del contratto di assicurazione in questione.
Il fatto che i verbalizzanti abbiano riscontrato l'esistenza della copertura assicurativa, peraltro con scadenza al 29.7.2021, e cioè
lo stesso giorno del sinistro, non costituisce affatto prova del fatto che la copertura assicurativa fosse in essere.
Gli operanti infatti hanno preso atto dell'esistenza di un contratto di assicurazione con scadenza al 29.7.2021, senza poter certo conoscere il momento esatto della interruzione della polizza, che rispetto al momento di scadenza si pone quale specificazione. Né
invero al sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibile pare potersi attribuire efficacia costitutiva di un effetto giuridico del contratto prevalente la sospensione pattuizione rispetto alla chiara intervenuta tra le parti contraenti.
L'appello di Controparte_1 va quindi accolto, con conseguente condanna di alla restituzione di quanto CP 2
percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre
interessi dalla data del pagamento (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza
12 aprile 2018, n. 9171). 7. L'accoglimento dell'appello impone di esaminare la domanda
formulata in via subordinata da CP_2 di condanna di
Controparte 8 quale impresa territorialmente designata a gestire il FVGS al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa.
Orbene, da quanto detto sopra, discende che, al momento del sinistro,
l'auto condotta dalla sig.ra CP 5 non fosse assicurata e la
dinamica del sinistro e la quantificazione dei danni riportati dal
CP 2 riconosciuti in primo grado non sono stati oggetto di gravame.
Ne segue che la domanda di deve essere accolta e CP 2
condannata a pagare la somma di euro 4.430,Controparte_6
oltre rivalutazione dalla data del sinistro al saldo, trattandosi di debito di valore%; sulla somma annualmente rivaluta vanno altresì computati gli interessi al tasso legale dalla data del sinistro al saldo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91,
primo comma, c.p.c. e vanno regolate come di seguito.
Per il grado di appello, Controparte_6 va condannata a
rifondere le spese di lite a Controparte_1 e [...]
e CP 2 le spese CP 2 mentre tra Controparte 1 indi lite vanno compensate, posto che quest'ultimo ha evocato
giudizio l'assicurazione CP 1 sul presupposto di quanto emergeva dagli accertamenti della Polizia Municipale.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 1.278, oltre accessori di legge e anticipazioni e considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 1.100 - 5200, ritenendo svolte tutte e quattro le fasi, e liquidando valori in aderenza ai minimi attesa la semplicità della questione trattata.
Le spese di giudizio di primo grado vanno regolate nel modo seguente:
le spese tra CP 2 Controparte_1 e vanno compensate, per le stesse ragioni già dette sopra;
le spese sostenute liquidate nella stessa misura riconosciuta inda CP_2
primo grado, vanno poste a carico di CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in accoglimento dell'appello proposto da Controparte_1 avversO la sentenza n. 14/2023 pubblicata in data 6.2.2023
Tribunale di Ravenna accerta il difetto emessa dal di legittimazione passiva di questa ultima e per l'effetto
alla restituzione di quanto percepito ON CP 2
in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi come in parte motiva;
CONDANNA Controparte_6 quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, a pagare a
CP 2 la somma di euro 4.430, oltre interessi come in parte motiva;
a rifondere in favore di CONDANNA Controparte_6
le spese del presente grado di giudizio Controparte 1
che si liquidano in euro 1.278 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA E CPA come per legge, oltre anticipazioni;
a rifondere in favore diON Controparte_6 [ …..]
le spese del presente grado di giudizio che si CP 2
liquidano in euro 1.278 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA E CPA come per legge, oltre anticipazioni e le spese del giudizio di primo grado che si liquidano in euro 913
per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA E CPA come per legge, ed euro 175,35;
COMPENSA le spese di lite del presente grado di giudizio e del primo grado tra Controparte_1 e CP 2
RIGETTA nel resto.
Ravenna, 12.3.2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Valloni
Il Giudice
dott. Fabrizio Valloni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 con passaggio effettuato in data 28.7.2021;