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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 22/10/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1573/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. AO SA Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 1573/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. PONZETTI ELISABETTA CP_1
[...
con il patrocinio dell' Avv. Massimo Zuppa CP_2
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale Conclusioni delle parti:
1. I ricorrenti vivranno separati, libero ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno e che, allo stato, rimane stabilita per la sig.ra in CP_2 Ferrara Via Ladino n. 195/B, mentre il sig. si trasferirà in un alloggio CP_1 di tipo transitorio in attesa di reperire una stabile dimora.
2. La casa familiare, sita in Ferrara Via Ladino n. 195/B, viene assegnata alla sig.ra in quanto convivente con il figlio maggiorenne non ancora CP_2 Per_1 autosufficiente economicamente, con tutto l'arredo, ad eccezione degli effetti personali del Sig. e di alcuni beni mobili che vengono quotidianamente CP_1 utilizzati dal marito e che si trovano all'interno del garage dove il sig. CP_1 dimora dal 2022 (Elenco beni: televisore LG 43 pollici, console playstation 5 e 4, volante da gioco, accessori e cavi vari, monitor A0C da 27 pollici;
tablet Samsung nuovo, 2 memorie UBS, attaccapanni muro, casco, giacca e abbigliamento vario per scooter, piumini, lenzuola, cuscini;
singolo, scaldino elettrico, lampadina nera led, valigia marrone, 1 borsa sportiva e 1 zaino nero;
estrattore frutta, accappatoi, asciugamani grandi e piccoli, qualche piatto, bicchieri e posate con tovaglia più vecchi;
da lasciare in deposito: 1 letto singolo con materasso, 1 sedia da gioco, 1 poltroncina bassa, tre tappeti, 8 bottigliette alluminio con disegni).
3. Le parti hanno raggiunto un accordo sulla costituzione del diritto di usufrutto a favore della moglie sulla quota indivisa, pari a ½, della casa coniugale appartenente al sig. . Pertanto, ai fini della risoluzione della crisi coniugale tra i CP_1
1 coniugi, il Sig. si impegna a costituire a titolo gratuito a favore della Sig.ra CP_1
che si impegna a ricevere, il diritto di usufrutto sulla sua quota di CP_2 comproprietà pari ad ½ di piena proprietà sull'abitazione con garage sita nel Comune di Ferrara, Via Ladino n. 195 Lettera B Interno 1 44100 Ferrara e censita nel Catasto Fabbricati di detto Comune (Codice D548) al Foglio 131, Mappale n. 575 sub. 3, Via Ladino n. 195/B, Piano 1, Zona Cens. 2, Cat. A/3, Cl. 3, Cons. vani 6,5, Sup. cat. mq. 112, R.C. Euro 805,67 e Mappale n. 575 sub. 1, Via Ladino n. 195/B, Piano T, Zona Cens. 2, Cat. C/6, Cl. 3, Cons. mq. 23, Sup. cat. mq. 31, R.C. Euro 122,35, immobile formalmente acquisito dai ricorrenti, in comproprietà, giusta metà ciascuno, a rogito notaio in data 26/02/2020, Rep. n. 358 Racc. n. 330, con esborso Persona_2 di denaro comune. Il rogito notarile si terrà nello studio della dott.ssa - Notaio in Persona_3 Rovigo entro e non oltre il 31/12/2025. Qualora il deposito della sentenza sia successivo al 31/12/2025, il rogito si terrà entro 45 giorni dalla data del deposito della sentenza. Tutte le spese, notarili e relative ad imposte e tasse, inerenti alla costituzione del diritto di usufrutto saranno interamente a carico della Sig.ra CP_2
[...]
4. I ricorrenti si danno reciprocamente atto della propria indipendenza economica per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento senza nulla pretendere l'uno/a dall'altra/o.
5. I coniugi danno atto che mancano i presupposti in fatto ed in diritto per porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio di anni 23 Per_1 (n. il 29/04/2002) che seppure in possesso di un diploma informatico conseguito nell'anno 2020, si rifiuta di acquisire autonomia economica tramite un impegno lavorativo e/o di proseguire gli studi universitari.
6. L'autovettura Opel Corsa tg. FW507FW, in precedenza intestata al marito, è stata trasferita in proprietà alla moglie di comune accordo tra i coniugi, la quale si accollerà i relativi oneri (bollo, assicurazione, revisione, …); l'autovettura Peugeot 2800 familiare tg. FL951ME e lo scooter elettrico marca Piaggio tg. FH20590, intestati al marito, rimarranno in proprietà e in uso esclusivo allo stesso che si accollerà i relativi oneri (bollo, assicurazione, revisione, …).
7. Il mutuo ipotecario “Spensierato” n. CF contratto da entrambi i coniugi P.IVA_1 per l'acquisto della casa coniugale ed erogato in data 01/04/2020 con scadenza il 31/03/2040, di residui euro 89.847,90 (al 31/05/2025) con rata mensile fissa di euro 547,60, rimane a carico di entrambi i coniugi giusta metà ciascuno, i quali si impegnano a versare nel conto corrente dedicato n. 8000 (IBAN [...]) aperto presso l'istituto di credito BNL di Ferrara la somma di euro 273,80, equivalente alla metà della rata mensile, entro il giorno 30 di ogni mese.
8. Il prestito personale “Serenity” (con assicurazione sulla vita) n. CP 1927892, contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa coniugale ed erogato in data 26/02/2020 con scadenza il 29/02/2040, di residui euro 9.700,83 (al 31/05/2025) con rata mensile fissa di euro 75,09, rimane a carico di entrambi i coniugi giusta metà ciascuno, i quali si impegnano a versare nel conto corrente dedicato aperto presso l'istituto di credito BNL di Ferrara la somma di euro 37,54 equivalente alla metà della rata mensile, entro il giorno 30 di ogni mese.
2 9. Il primo prestito personale contratto dal marito per spese di ristrutturazione dell'immobile, gravato da cessione dell'1/5 dello stipendio del marito, di euro 346,34 mensili con scadenza il 12/2030, rimarrà a carico esclusivo del marito, il quale si accollerà il pagamento di ogni rata mensile fino ad estinzione dell'intero prestito.
10. Il secondo prestito personale contratto dal marito per spese di ristrutturazione dell'immobile, gravato da cessione dell'1/5 dello stipendio del marito, di euro 165,12 mensili con scadenza il 05/2026, rimarrà a carico esclusivo del marito, il quale si accollerà il pagamento di ogni rata mensile fino ad estinzione dell'intero prestito.
11. Il conto corrente cointestato tra i coniugi n. 8000 (IBAN [...]) in essere presso l'istituto di credito BNL di Ferrara, dedicato al pagamento della rata del mutuo ipotecario “Spensierato” e del prestito personale “Serenity” di cui si è detto ai punti 7) e 8), verrà mantenuto aperto e dedicato esclusivamente alle operazioni di pagamento del mutuo ipotecario e del prestito personale, avendo entrambi i coniugi aperto di comune accordo un conto corrente mono intestato ciascuno. Pertanto i coniugi si impegnano a dare disposizione alla propria banca di addebitare permanentemente sul conto corrente n. 8000 (IBAN [...]) tra loro cointestato le n. 2 rate mensili del mutuo ipotecario “Spensierato” e del prestito personale “Serenity”. La somma in essere sul predetto conto corrente, pari a circa euro 23.000,00, è stata divisa tra i coniugi come segue: euro 5.679,00 a favore del marito, la differenza di euro 14.773,00 alla moglie e pertanto i coniugi dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo.
12. Il rimborso delle somme dovute per i lavori di ristrutturazione eseguiti sulla casa coniugale (a seguito della detrazione fiscale e della presentazione del Mod. 730 annuale da parte del marito) rimarranno al marito e la moglie rinuncia pertanto a chiederne il rimborso.
13. I ricorrenti danno atto di avere già provveduto alla definizione e divisione tra loro di tutti i rapporti in essere di conto corrente, cointestati o singolarmente intestati e conseguente ripartizione dei medesimi, dichiarando di non avere più nulla a pretendere reciprocamente con riferimento ai suddetti depositi e dando atto di avere definito ogni ulteriore questione patrimoniale tra gli stessi pendenti antecedentemente la presentazione del presente ricorso.
14. Le spese, anche eventualmente borsuali, inerenti e conseguenti alla presente procedura giudiziaria vengono integralmente compensate tra le parti, pattuendosi pertanto che i ricorrenti provvederanno al pagamento del solo compenso dovuto al proprio legale. Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/07/2025 i sigg. e esponevano che CP_1 in data 03/12/1994 avevano contratto matrimonio in Rovigo;
che dall'unione era nato il figlio , Per_1 maggiorenne.
3 Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. Le domande sono fondate atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza. Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate. Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e alle condizioni CP_1 concordate (matrimonio contratto in Rovigo in data 03/12/1994 e trascritto al n. 42 p. p. II s. C). Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rovigo provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 21.10.2025
Il Presidente est.
AO SA
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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. AO SA Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 1573/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. PONZETTI ELISABETTA CP_1
[...
con il patrocinio dell' Avv. Massimo Zuppa CP_2
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale Conclusioni delle parti:
1. I ricorrenti vivranno separati, libero ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno e che, allo stato, rimane stabilita per la sig.ra in CP_2 Ferrara Via Ladino n. 195/B, mentre il sig. si trasferirà in un alloggio CP_1 di tipo transitorio in attesa di reperire una stabile dimora.
2. La casa familiare, sita in Ferrara Via Ladino n. 195/B, viene assegnata alla sig.ra in quanto convivente con il figlio maggiorenne non ancora CP_2 Per_1 autosufficiente economicamente, con tutto l'arredo, ad eccezione degli effetti personali del Sig. e di alcuni beni mobili che vengono quotidianamente CP_1 utilizzati dal marito e che si trovano all'interno del garage dove il sig. CP_1 dimora dal 2022 (Elenco beni: televisore LG 43 pollici, console playstation 5 e 4, volante da gioco, accessori e cavi vari, monitor A0C da 27 pollici;
tablet Samsung nuovo, 2 memorie UBS, attaccapanni muro, casco, giacca e abbigliamento vario per scooter, piumini, lenzuola, cuscini;
singolo, scaldino elettrico, lampadina nera led, valigia marrone, 1 borsa sportiva e 1 zaino nero;
estrattore frutta, accappatoi, asciugamani grandi e piccoli, qualche piatto, bicchieri e posate con tovaglia più vecchi;
da lasciare in deposito: 1 letto singolo con materasso, 1 sedia da gioco, 1 poltroncina bassa, tre tappeti, 8 bottigliette alluminio con disegni).
3. Le parti hanno raggiunto un accordo sulla costituzione del diritto di usufrutto a favore della moglie sulla quota indivisa, pari a ½, della casa coniugale appartenente al sig. . Pertanto, ai fini della risoluzione della crisi coniugale tra i CP_1
1 coniugi, il Sig. si impegna a costituire a titolo gratuito a favore della Sig.ra CP_1
che si impegna a ricevere, il diritto di usufrutto sulla sua quota di CP_2 comproprietà pari ad ½ di piena proprietà sull'abitazione con garage sita nel Comune di Ferrara, Via Ladino n. 195 Lettera B Interno 1 44100 Ferrara e censita nel Catasto Fabbricati di detto Comune (Codice D548) al Foglio 131, Mappale n. 575 sub. 3, Via Ladino n. 195/B, Piano 1, Zona Cens. 2, Cat. A/3, Cl. 3, Cons. vani 6,5, Sup. cat. mq. 112, R.C. Euro 805,67 e Mappale n. 575 sub. 1, Via Ladino n. 195/B, Piano T, Zona Cens. 2, Cat. C/6, Cl. 3, Cons. mq. 23, Sup. cat. mq. 31, R.C. Euro 122,35, immobile formalmente acquisito dai ricorrenti, in comproprietà, giusta metà ciascuno, a rogito notaio in data 26/02/2020, Rep. n. 358 Racc. n. 330, con esborso Persona_2 di denaro comune. Il rogito notarile si terrà nello studio della dott.ssa - Notaio in Persona_3 Rovigo entro e non oltre il 31/12/2025. Qualora il deposito della sentenza sia successivo al 31/12/2025, il rogito si terrà entro 45 giorni dalla data del deposito della sentenza. Tutte le spese, notarili e relative ad imposte e tasse, inerenti alla costituzione del diritto di usufrutto saranno interamente a carico della Sig.ra CP_2
[...]
4. I ricorrenti si danno reciprocamente atto della propria indipendenza economica per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento senza nulla pretendere l'uno/a dall'altra/o.
5. I coniugi danno atto che mancano i presupposti in fatto ed in diritto per porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio di anni 23 Per_1 (n. il 29/04/2002) che seppure in possesso di un diploma informatico conseguito nell'anno 2020, si rifiuta di acquisire autonomia economica tramite un impegno lavorativo e/o di proseguire gli studi universitari.
6. L'autovettura Opel Corsa tg. FW507FW, in precedenza intestata al marito, è stata trasferita in proprietà alla moglie di comune accordo tra i coniugi, la quale si accollerà i relativi oneri (bollo, assicurazione, revisione, …); l'autovettura Peugeot 2800 familiare tg. FL951ME e lo scooter elettrico marca Piaggio tg. FH20590, intestati al marito, rimarranno in proprietà e in uso esclusivo allo stesso che si accollerà i relativi oneri (bollo, assicurazione, revisione, …).
7. Il mutuo ipotecario “Spensierato” n. CF contratto da entrambi i coniugi P.IVA_1 per l'acquisto della casa coniugale ed erogato in data 01/04/2020 con scadenza il 31/03/2040, di residui euro 89.847,90 (al 31/05/2025) con rata mensile fissa di euro 547,60, rimane a carico di entrambi i coniugi giusta metà ciascuno, i quali si impegnano a versare nel conto corrente dedicato n. 8000 (IBAN [...]) aperto presso l'istituto di credito BNL di Ferrara la somma di euro 273,80, equivalente alla metà della rata mensile, entro il giorno 30 di ogni mese.
8. Il prestito personale “Serenity” (con assicurazione sulla vita) n. CP 1927892, contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa coniugale ed erogato in data 26/02/2020 con scadenza il 29/02/2040, di residui euro 9.700,83 (al 31/05/2025) con rata mensile fissa di euro 75,09, rimane a carico di entrambi i coniugi giusta metà ciascuno, i quali si impegnano a versare nel conto corrente dedicato aperto presso l'istituto di credito BNL di Ferrara la somma di euro 37,54 equivalente alla metà della rata mensile, entro il giorno 30 di ogni mese.
2 9. Il primo prestito personale contratto dal marito per spese di ristrutturazione dell'immobile, gravato da cessione dell'1/5 dello stipendio del marito, di euro 346,34 mensili con scadenza il 12/2030, rimarrà a carico esclusivo del marito, il quale si accollerà il pagamento di ogni rata mensile fino ad estinzione dell'intero prestito.
10. Il secondo prestito personale contratto dal marito per spese di ristrutturazione dell'immobile, gravato da cessione dell'1/5 dello stipendio del marito, di euro 165,12 mensili con scadenza il 05/2026, rimarrà a carico esclusivo del marito, il quale si accollerà il pagamento di ogni rata mensile fino ad estinzione dell'intero prestito.
11. Il conto corrente cointestato tra i coniugi n. 8000 (IBAN [...]) in essere presso l'istituto di credito BNL di Ferrara, dedicato al pagamento della rata del mutuo ipotecario “Spensierato” e del prestito personale “Serenity” di cui si è detto ai punti 7) e 8), verrà mantenuto aperto e dedicato esclusivamente alle operazioni di pagamento del mutuo ipotecario e del prestito personale, avendo entrambi i coniugi aperto di comune accordo un conto corrente mono intestato ciascuno. Pertanto i coniugi si impegnano a dare disposizione alla propria banca di addebitare permanentemente sul conto corrente n. 8000 (IBAN [...]) tra loro cointestato le n. 2 rate mensili del mutuo ipotecario “Spensierato” e del prestito personale “Serenity”. La somma in essere sul predetto conto corrente, pari a circa euro 23.000,00, è stata divisa tra i coniugi come segue: euro 5.679,00 a favore del marito, la differenza di euro 14.773,00 alla moglie e pertanto i coniugi dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo.
12. Il rimborso delle somme dovute per i lavori di ristrutturazione eseguiti sulla casa coniugale (a seguito della detrazione fiscale e della presentazione del Mod. 730 annuale da parte del marito) rimarranno al marito e la moglie rinuncia pertanto a chiederne il rimborso.
13. I ricorrenti danno atto di avere già provveduto alla definizione e divisione tra loro di tutti i rapporti in essere di conto corrente, cointestati o singolarmente intestati e conseguente ripartizione dei medesimi, dichiarando di non avere più nulla a pretendere reciprocamente con riferimento ai suddetti depositi e dando atto di avere definito ogni ulteriore questione patrimoniale tra gli stessi pendenti antecedentemente la presentazione del presente ricorso.
14. Le spese, anche eventualmente borsuali, inerenti e conseguenti alla presente procedura giudiziaria vengono integralmente compensate tra le parti, pattuendosi pertanto che i ricorrenti provvederanno al pagamento del solo compenso dovuto al proprio legale. Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/07/2025 i sigg. e esponevano che CP_1 in data 03/12/1994 avevano contratto matrimonio in Rovigo;
che dall'unione era nato il figlio , Per_1 maggiorenne.
3 Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. Le domande sono fondate atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza. Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate. Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e alle condizioni CP_1 concordate (matrimonio contratto in Rovigo in data 03/12/1994 e trascritto al n. 42 p. p. II s. C). Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rovigo provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 21.10.2025
Il Presidente est.
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