Articolo 28 della Legge 3 aprile 1979, n. 101
Articolo 27Articolo 29
Versione
22 aprile 1979
Art. 28. Norme compatibili

Al personale contemplato dalla presente legge continuano ad applicarsi le norme di stato giuridico e quelle del cessato ordinamento delle carriere che non siano incompatibili con le disposizioni della medesima presente legge. In quanto occorrano, le norme di raccordo fra il cessato ordinamento ed il nuovo sono stabilite con le modalita' di cui al penultimo comma del precedente articolo 1.
Entrata in vigore il 22 aprile 1979