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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/07/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1976/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott. Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata e con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 16/06/2025 da
, con l'Avv. RUTIGLIANO LUCIA Parte_1
e
, con l'Avv. BITETTI FREDERICO;
Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Foggia il 15.11.1984; (anno 1984, atto n. 831, parte II, serie A);
□ separati consensualmente giusto decreto di omologa del Tribunale di Foggia del 15/02/2021
con i seguenti figli: (nata il [...]); (nato il Persona_1 CP_2
23.12.1988); (nata il [...]); (nato il [...]); CP_3 Controparte_4
(nato il [...]); tutti maggiorenni economicamente autosufficienti. Controparte_5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha reso parere favorevole il 27.06.2025. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'ordine pubblico e all'interesse della prole, stimando sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Si ritiene, in particolare, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970. Nulla si dispone in ordine alle spese, stante la provenienza congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Foggia il 15.11.1984 tra e e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1 del predetto Comune (anno 1984, serie A, parte II, n. 831);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Foggia il 07/07/2025 .
IL GIUDICE RELATORE DOTT.SSA MARIA ELENA DE TURA IL PRESIDENTE DOTT. ANTONIO BUCCARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott. Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata e con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 16/06/2025 da
, con l'Avv. RUTIGLIANO LUCIA Parte_1
e
, con l'Avv. BITETTI FREDERICO;
Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Foggia il 15.11.1984; (anno 1984, atto n. 831, parte II, serie A);
□ separati consensualmente giusto decreto di omologa del Tribunale di Foggia del 15/02/2021
con i seguenti figli: (nata il [...]); (nato il Persona_1 CP_2
23.12.1988); (nata il [...]); (nato il [...]); CP_3 Controparte_4
(nato il [...]); tutti maggiorenni economicamente autosufficienti. Controparte_5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha reso parere favorevole il 27.06.2025. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'ordine pubblico e all'interesse della prole, stimando sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Si ritiene, in particolare, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970. Nulla si dispone in ordine alle spese, stante la provenienza congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Foggia il 15.11.1984 tra e e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1 del predetto Comune (anno 1984, serie A, parte II, n. 831);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Foggia il 07/07/2025 .
IL GIUDICE RELATORE DOTT.SSA MARIA ELENA DE TURA IL PRESIDENTE DOTT. ANTONIO BUCCARO