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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/05/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 451/2022 R.G. promossa
DA
, ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Andronico;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., che agisce anche P.IVA_1
quale mandatario di
[...]
rappresentato e difeso dagli Controparte_2
avv.ti Valentina Schilirò, Floro Flori, Maria Rosa Battiato, Gaetana Angela
Marchese e Livia Gaezza;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Catania, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.59320170001301368000, con il quale l' a seguito di verbale ispettivo, CP_1
intimava il pagamento della somma di € 13.505,94 a titolo di contributi ed accessori dovuti alla gestione delle aziende con lavoratori dipendenti per il periodo dal 9/2011 all'11/2013.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente eccepiva l'intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 D.L.gs. 46/1999, l'infondatezza della pretesa contributiva, la prescrizione dei contributi richiesti nonché l'erroneità della quantificazione degli interessi applicati.
Con sentenza n. 4848/2021 del 22.11.2021, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione e condannava il ricorrente alla refusione delle spese processuali.
Avverso la sentenza proponeva appello la parte soccombente con atto depositato il 20.5.2022; resisteva al gravame l' CP_1
Con note del 21.12.2023 e del 11.1.24 l'appellante documentava di avere, in relazione all'avviso di addebito oggetto di causa, presentato dichiarazione di adesione agevolata (“rottamazione quater”) ai sensi dell'art. 1, commi 231 e ss., L. n.197/2022; il collegio, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento, con ordinanza del 19.1.2024, sospendeva il giudizio.
Con atto depositato il 6.2.2025 la difesa dell'appellante, dato atto del pagamento delle somme dovute a seguito dell'adesione alla rottamazione, chiedeva fissarsi udienza al fine di dichiarare estinto il giudizio.
Ripristinato il contraddittorio, la causa è stata posta in decisione in data 10 aprile 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. L'appellante ha censurato la sentenza sulla base di due motivi: con un primo motivo, ha lamentato che i contributi richiesti dall' non erano CP_1
dovuti in quanto erroneamente il tribunale aveva qualificato come subordinato il rapporto di lavoro intercorso tra la dipendente
[...] e la di;
con un secondo CP_3 CP_4 Parte_1
motivo, ha contestato il criterio di calcolo delle sanzioni richieste dall' a titolo di evasione contributiva. CP_1
1.2. In corso di causa ha documentato di avere presentato all'agente Pt_1
di riscossione in data 19.1.2023 domanda di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 231 e ss. della legge n.197/2022, in cui si è impegnato a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto il carico di cui all'avviso di addebito opposto e ad adempiere al pagamento dell'importo indicato nell'istanza, in conformità all'art.1, comma 236, della citata legge 197 del 2022, secondo cui: “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essi ricompresi e assume l'impegno di rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
L'appellante ha documentato di avere pagato l'intero importo di euro
9.385,92 ripartito in n. 6 rate, di cui l'ultima è scaduta il 30.11.2024 (cfr., piano di rottamazione e ricevute dei pagamenti in allegato alle note di udienza).
Essendosi estinto il credito di cui all'avviso di addebito, è cessata la materia del contendere e va disposta la estinzione del giudizio
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 10.4.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 451/2022 R.G. promossa
DA
, ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Andronico;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., che agisce anche P.IVA_1
quale mandatario di
[...]
rappresentato e difeso dagli Controparte_2
avv.ti Valentina Schilirò, Floro Flori, Maria Rosa Battiato, Gaetana Angela
Marchese e Livia Gaezza;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Catania, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.59320170001301368000, con il quale l' a seguito di verbale ispettivo, CP_1
intimava il pagamento della somma di € 13.505,94 a titolo di contributi ed accessori dovuti alla gestione delle aziende con lavoratori dipendenti per il periodo dal 9/2011 all'11/2013.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente eccepiva l'intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 D.L.gs. 46/1999, l'infondatezza della pretesa contributiva, la prescrizione dei contributi richiesti nonché l'erroneità della quantificazione degli interessi applicati.
Con sentenza n. 4848/2021 del 22.11.2021, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione e condannava il ricorrente alla refusione delle spese processuali.
Avverso la sentenza proponeva appello la parte soccombente con atto depositato il 20.5.2022; resisteva al gravame l' CP_1
Con note del 21.12.2023 e del 11.1.24 l'appellante documentava di avere, in relazione all'avviso di addebito oggetto di causa, presentato dichiarazione di adesione agevolata (“rottamazione quater”) ai sensi dell'art. 1, commi 231 e ss., L. n.197/2022; il collegio, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento, con ordinanza del 19.1.2024, sospendeva il giudizio.
Con atto depositato il 6.2.2025 la difesa dell'appellante, dato atto del pagamento delle somme dovute a seguito dell'adesione alla rottamazione, chiedeva fissarsi udienza al fine di dichiarare estinto il giudizio.
Ripristinato il contraddittorio, la causa è stata posta in decisione in data 10 aprile 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. L'appellante ha censurato la sentenza sulla base di due motivi: con un primo motivo, ha lamentato che i contributi richiesti dall' non erano CP_1
dovuti in quanto erroneamente il tribunale aveva qualificato come subordinato il rapporto di lavoro intercorso tra la dipendente
[...] e la di;
con un secondo CP_3 CP_4 Parte_1
motivo, ha contestato il criterio di calcolo delle sanzioni richieste dall' a titolo di evasione contributiva. CP_1
1.2. In corso di causa ha documentato di avere presentato all'agente Pt_1
di riscossione in data 19.1.2023 domanda di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 231 e ss. della legge n.197/2022, in cui si è impegnato a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto il carico di cui all'avviso di addebito opposto e ad adempiere al pagamento dell'importo indicato nell'istanza, in conformità all'art.1, comma 236, della citata legge 197 del 2022, secondo cui: “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essi ricompresi e assume l'impegno di rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
L'appellante ha documentato di avere pagato l'intero importo di euro
9.385,92 ripartito in n. 6 rate, di cui l'ultima è scaduta il 30.11.2024 (cfr., piano di rottamazione e ricevute dei pagamenti in allegato alle note di udienza).
Essendosi estinto il credito di cui all'avviso di addebito, è cessata la materia del contendere e va disposta la estinzione del giudizio
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 10.4.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi