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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 23/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
Prima sezione persone e famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
Loredana Giglio Pres.rel.
Gaia Muscato Giudice
EL Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2256/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. MARCELLO PECORARI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Città di LO (PG), Via Carlo Liviero n.2,
RICORRENTE Nei confronti
[...]
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELA BOTTEGHI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Città di LO, alla Pizza Matteotti, n. 2,
RESISTENTE NONCHE' il P.M. presso il Tribunale di Perugia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale del 17.12.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto “ per relationem”
Sintetica esposizione ragioni in fatto e diritto della decisione
pagina 1 di 4 1. e hanno contratto matrimonio, in data 08.12.2010 in Città di Parte_1 Controparte_1
LO (PG) ( trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Città di LO (PG) al numero 75, Parte 2, Serie A dell'anno 2010). Dal matrimonio sono nati i figli ( il Per_1
29.6.2015) ed EL ( 6.7.2016). La coppia si è separata consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Perugia del 6.10.2020. In sede di separazione i coniugi hanno concordato :
l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre, alla quale è stata assegnata l'abitazione già adibita a residenza familiare;
la possibilità, per il padre, di vedere e tenere con sé i minori un fine settimana ogni due dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, oltre ai giorni del martedì e giovedì e la settimana successiva ( secondo un criterio di alternanza) nei pomeriggi del lunedì, mercoledì e venerdì; almeno 15 giorni durante le vacanze estive e con regolamentazione anche dei tempi di visita e frequentazione nei periodi festivi;
contributo di euro 600,00 mensili a carico del padre per il mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso al Tribunale di Perugia il sig. ha chiesto pronuncia di divorzio. Ha esposto Pt_1 che dalla separazione i coniugi non si sono riconciliati. Ha chiesto, quanto alle condizioni accessorie, una rimodulazione dei tempi di visita e frequentazione con i figli minori e, specificamente, ha chiesto di poter vedere e tenere con sè i figli, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, tutte le settimane, dal lunedì alle ore 18,00 sino all'ingresso a scuola del martedì mattina e dal martedì pomeriggio alle 18,00 sino al mercoledì mattina all'ingresso a scuola. Inoltre, il padre, qualora il lunedì o il martedì ricada in un giorno festivo, potrà tenere con sé i figli minori per l'intera giornata. Il padre potrà tenere i bambini, un fine settimana ogni due, dal sabato mattina alle 10,00 sino al lunedì mattina all'ingresso a scuola, per poi riprenderli dal lunedì alle ore 18,00 sino all'ingresso a scuola del martedì mattina e dal martedì pomeriggio alle 18,00 sino al mercoledì mattina all'ingresso a scuola, oltre ad indicare i periodi delle vacanze estive e dei giorni festivi. Ha chiesto, in ragione del “ nuovo” collocamento quasi paritario proposto che il suo contributo di mantenimento sia determinato nella minor somma di euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio la signora non contestando Controparte_1 la domanda di divorzio ma opponendosi alle richieste accessorie relative alla regolamentazione del diritto di visita e frequentazione con i figli e alla richiesta riduzione del contributo di mantenimento.
Ha lamentato che il padre dei minori spesso non ha osservato i tempi di visita e frequentazione stabiliti in sede di separazione e non ha collaborato ( e non collabora) nella gestione degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori creando così problemi di organizzazione non facili da risolvere;
ha sostenuto che spesso i bambini non vogliono dormire dal padre per tutti i giorni previsti in sede di separazione. Ha poi lamentato che il padre dei minori terrebbe un atteggiamento denigratorio nei suoi confronti, rifiutandosi di parlarle personalmente a telefono ( e limitandosi a scrivere dei messaggi ). Con riguardo alla regolamentazione del rapporto di visita e frequentazione tra padre e figli ha chiesto, in particolare, che il padre possa tenere con sé i figli tutte le settimane dal martedì all'uscita da scuola al mercoledì alle ore 21.00 e a settimane alternate dal sabato mattina alle 10,00 sino alla domenica sera alle ore 21.00. Ha chiesto poi che sia disposto che laddove il padre, per esigenze di lavoro, non possa tenere i figli nei giorni stabiliti provveda a comunicarlo alla madre almeno 5 giorni prima e, ancora, che nei giorni in cui i bambini si trovano con il padre lo stesso collabori con la madre nell'organizzazione delle attività extrascolastiche e scolastiche dei figli secondo il piano genitoriale allegato alla comparsa di costituzione. Ha poi formulato una serie pagina 2 di 4 di richieste tra cui la necessità che il sig. risponda al telefono quanto la madre dei minori Pt_1 lo chiama per esigenze dei figli, che si preveda l'obbligo dei genitori in caso di malessere dei figli di chiamare subito il pediatra e prescrizioni relative a rapporti tra le parti estranee, però, al contenuto tipico del giudizio di divorzio contenzioso. Ha chiesto la conferma delle statuizioni economiche disposte in sede di separazione e la percezione, per intero, dell'assegno unico PS ( come di fatto è stato sino al mese di giugno del 2023). Fissata la comparizione delle parti il tentativo di conciliazione non è andato a buon fine. Il ricorrente ha confermato le richieste articolate nel ricorso e la resistente, a sua volta, pur non opponendosi al pernottamento dei bambini presso il padre ha, tuttavia, sostenuto che i nuovi tempi di visita e frequentazione richiesti dal padre sarebbero non adeguati alle esigenze dei minori.
All'udienza di comparizione si è proceduto all'audizione personale delle parti e al tentativo di conciliazione ( non riuscito). All'esito il giudice delegato ha adottato il provvedimenti provvisori ex art. 473 bis nr. 22 c.p.c. disponendo l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la madre, disciplinando i tempi di visita e frequentazione tra il padre e i minori a settimane alterne secondo schema specificamente indicato, confermato il contributo di mantenimento per i figli come disposto in sede di separazione, la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, la suddivisione dell'assegno unico in misura pari al 50% per ciascun coniuge. Le richieste di prova orale sono state rigettate ed è stata fissata udienza per la prosecuzione del giudizio con invito a verificare possibile soluzione conciliativa. In corso di causa le parti hanno comunicato di aver raggiunto soluzione concordata in via bonaria ed hanno chiesto che il Tribunale, in via definitiva, accolga tali condizioni. Hanno, sostanzialmente, concordato condizioni modellate su quelle adottate in via provvisoria dal giudice delegato. Fissata la discussione sulle conclusioni congiunte delle parti la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2.Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio posto che risultano integrati i presupposti previsti dall'art. 3 co.2° lett.b) legge nr. 898/1970 ( e successive modificazioni).Dalle dichiarazioni rese dalle parti e dalla documentazione acquisita in giudizio
è emerso in modo inequivocabile l'irreversibile crisi matrimoniale e la mancata interruzione dello stato di separazione che si è protratto per il tempo previsto dalla legge.
3. Le parti, sulle questioni accessorie, hanno concordato condizioni condivise sostanzialmente modellate sui provvedimenti provvisori già adottati ai sensi dell'art. 473 bis nr. 22 c.p.c. Hanno, in sintesi, concordato l'affidamento condiviso dei minori, con collocamento residenziale presso la madre, disciplinato in modo analitico i tempi di visita e frequentazione tra il padre e i minori e tra i due genitori, previsto che il padre contribuisca al mantenimento dei minori versando la somma di euro 600,00 mensili alla madre, suddiviso al 50% le spese straordinarie e l'assegno c.d. unico. Tali condizioni possono essere trasfusi in sentenza apparendo funzionali agli interessi delle parti e della prole di minore e non in contrasto con la normativa primaria in materia di affidamento dei figli e di divorzio.
Le spese di lite, considerando l'esito della controversia, vanno dichiarate integralmente compensate.
PQM
pagina 3 di 4 Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe così provvede :
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Città di LO (PG) in data 8.12.2010 tra e ( atto di matrimonio n. 75, P. 2, Parte_1 Controparte_1
S. A, anno 2010, registro di stato civile del Comune di Città di LO)
2) Dispone l'affidamento condiviso dei minori ed EL CC ad entrambi i genitori Per_1 alle condizioni concordate tra le parti con atto sottoscritto in data 2.10.2024 depositato in giudizio da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto “ per relationem”
3) Manda alla Cancelleria per la trasmissione in copia autentica del dispositivo della sentenza limitatamente al punto 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Città di LO per le annotazioni e trascrizione di legge
Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti
Perugia, 22.1.2025 Il Presidente
Loredana Giglio
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