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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 12961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12961 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. RGAC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo
Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 58599 Ruolo Generale dell'anno 2021 e trattenuta in decisione all'udienza del 5 marzo 2021, vertente
TRA
(c.f. ; residente a Roma, in largo Parte_1 C.F._1 dell'Olgiata n. 15),
(c.f. ; residente a Roma in via Guido Banti n. CP_1 C.F._2
46) e
(c.f. residente a [...] C.F._3
d'Aosta n. 106), elettivamente domiciliati a Roma, in corso Vittorio Emanuele II n. 326, presso lo studio dell'avv.to Bruno Tassone, che li rappresenta e difende in forza di procure speciali in calce all'atto di citazione,
ATTORI
E
(c.f. ; residente a [...]
Condotti n. 11), in liquidazione (c.f. e p.IVA con sede Controparte_4 P.IVA_1 legale a Roma, in via Tagliamento n. 24), in persona del liquidatore Controparte_5
e
(c.f. ; residente a [...]), Controparte_6 C.F._5
1 elettivamente domiciliati a Roma, in via Pinerolo n.22, presso lo studio dell'avv.to
Marco Rossi, che li rappresenta e difende in forza di procure speciale allegate alla comparsa di risposta,
E
(c.f. ; residente a [...] C.F._6
Bertoloni n. 1),
(c.f. ; residente a [...] C.F._7
Bertoloni n.1) e
(c.f. ; residente a [...]), elettivamente domiciliati a Roma, in via Francesco Borgatti n. 25, presso lo studio dell'avv.to Alessandro Agostinelli e dell'avv.to Antongiulio Agostinelli, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza di procure speciali allegate alla comparsa di risposta,
CONVENUTI
OGGETTO: domanda di simulazione.
CONCLUSIONI: per gli attori (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Cacciola conclude come da foglio di p.c. depositato in data 3/7/2024; insiste nell'ammissione delle prove e nell'istanza di ammissione di giuramento decisorio …”; per i convenuti + 2 (verbale dell'udienza di p.c.): “… AR
l'avv.to Todaro precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c., depositata il 30/9/2022 …”; per i convenuti + 2 (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to CP_7
Gallo conclude come da comparsa di risposta e successiva memoria ex art. 183/6 n. 1
c.p.c... …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato ai convenuti , AR
, , Controparte_9 Controparte_6 CP_7 [...]
e gli attori , e CP_5 Controparte_8 Parte_1 CP_1
premesso che alla morte di , avvenuta in data Controparte_2 Persona_1
3/10/1962, i germani e erano divenuti nudi P_ Parte_1 CP_1
2 proprietari pro indiviso, ciascuno a) per la quota di 1/6 dell'immobile di via Val d'Aosta
n. 106, int. 16 bis, con annessa cantina;
b) per la quota di 1/3 dell'immobile sito a
Roma, in viale Europa n. 15, int. 10 con annessa cantina e posto auto;
c) per la quota di
1/3 dell'immobile sito a Milano in via Giuseppe Compagnoni n. 5 e premesso che i tre germani erano soci della Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a., con P_ membro del CdA della stessa, e premesso altresì che i germani erano stati CP_5 travolti dalla crisi della predetta società, posta in LCA in data 31/5/1993, con tutta una serie di procedimenti giudiziari e/o stragiudiziali a loro carico, allegavano che, al fine di tutelare ciò che rimaneva del patrimonio familiare, essi attori e Parte_1 avevano deciso di affidare al fratello maggiore, le scelte inerenti CP_1 P_ alle strategie difensive e alla nomina dei legali, che li rappresentavano nelle varie sedi;
che in seguito, in forza della successione legittima della propria madre, Persona_2 deceduta in data 27/8/1997, i germani erano diventati comproprietari della CP_5 quota di un terzo ciascuno, pro indiviso, di tutti gli appartamenti precedentemente indicati;
che il germano grazie al riconosciuto ruolo rivestito all'interno della P_ famiglia, aveva deciso, al fine di salvaguardare il residuo patrimonio familiare, che si dovesse procedere alla cessione dei beni in via simulata e, di sua iniziativa, aveva individuato gli acquirenti di detti beni in soggetti tutti appartenenti al proprio nucleo familiare o, in ogni caso, molto vicini allo stesso, come appunto il genero
[...]
, la moglie e la con sede presso CP_3 Controparte_6 Controparte_4
l'abitazione del predetto e con capitale sociale riferibile al medesimo;
che P_ pertanto, una volta deciso, con l'assistenza dei propri legali, quali beni potessero essere sottratti alle azioni dei creditori per il tramite appunto di vendite simulate, con atto di compravendita per atto del notaio dott. del 13/2/2004 (rep. 20799; racc. Persona_3
6539) i tre germani avevano simulatamente venduto alla CP_5 Controparte_4
l'appartamento di viale Europa n. 15 al prezzo di € 390.000,00; che si trattava di un contratto simulato, come meglio argomentato in citazione;
che successivamente il germano sempre dietro consiglio dei legali e previo rilascio di apposita procura P_ speciale da parte di essi attori aveva deciso di procedere Parte_2 alla vendita simulata degli altri immobili;
che pertanto con atto di compravendita per atto del notaio dott. del 16/1/2006 (rep. 13039; racc. 3929) Persona_4 P_
in proprio e quale procuratore speciale dei fratelli, aveva venduto simulatamente
[...]
3 a marito della di lui figlia l'appartamento AR Controparte_5 sito a Roma in via Val d'Aosta n. 106 al prezzo di € 330.000,00; che anche detto contratto era simulato, come meglio argomentato in citazione;
che con atto del notaio dott. del 3/4/2006 (rep. 14692; racc. 4652) sempre il predetto Persona_5 P_
in proprio e quale procuratore speciale dei due fratelli, aveva simulatamente
[...] venduto alla di lui moglie, , l'immobile sito a Milano in via Giuseppe Controparte_6
Compagnoni n. 5 al prezzo di € 210.000,00; che anche detto contratto era simulato, come meglio argomentato in citazione;
che inoltre, al fine di giustificare la presenza nell'appartamento di via Val d'Aosta di essi attori e Parte_1 CP_2
(coniugi), ivi residenti di fatto (il primo) e anagraficamente (la seconda), era
[...] stato concluso un contratto di comodato, senza termine di durata, fra la stessa CP_2
e il convenuto;
che il patto tra i germani prevedeva AR CP_5 inoltre che gli immobili in questione, in quanto rimasti, di fatto, nella di loro proprietà, sarebbero stati reintestati agli stessi una volta prescritte, transatte o comunque cessate le azioni dei creditori, se del caso previo conguaglio interno circa i rapporti di dare-avere rispetto alle anticipazioni effettuate per i debiti dell'asse ereditario e la soddisfazione dei creditori;
che, a riprova del carattere simulato dei predetti contratti di compravendita e del contratto di comodato, andava evidenziato che essi attori ( e Parte_1
non avevano riscosso alcun corrispettivo per la vendita delle quote di CP_1 proprietà; che il carattere simulato delle tre compravendite e del comodato nonché del disegno retrostante all'operazione, oltre che degli atti successivi sui medesimi beni, risultava anche dal fatto che tutti i beni, allo morte di (7/1/2020), erano P_ ritornati nella disponibilità dei membri della famiglia del predetto che P_ infatti con atto del notaio del 12/4/2012 (rep. 15753; racc. 5278) la Persona_4 nuda proprietà dell'appartamento di via Val d'Aosta era stato donato alla di lui moglie da , che -come detto- lo aveva acquistato in Controparte_5 AR via simulata dal suocero che pure detta donazione era simulata, anche in P_ considerazione del fatto che la stessa non aveva accettato l'eredità Controparte_5
CP_1 del padre proprio per evitare l'aggressione dei creditori a seguito della ricordata procedura di LCA;
che con atto di compravendita a rogito notaio del Persona_6
26/9/2016 (rep. 928; racc. 670) il citato appartamento, sito a Roma in viale Europa n.
15, era stato ceduto da , storico amico del predetto e Controparte_11 P_
4 all'epoca legale rappresentante della a , figlio di Controparte_4 CP_7
e fratello di attuale liquidatrice della predetta società, al prezzo di € P_ CP_5
460.000,00; che da ultimo la convenuta aveva proceduto, in data Controparte_6
11/12/2019, alla divisione dell'immobile di Milano in un locale commerciale e, mentre detto locale era rimasto nella disponibilità della stessa, con atto del notaio Per_6
(rep. 2190) del 18/2/2019 aveva concesso, a titolo gratuito, l'appartamento del
[...] terzo piano in usufrutto alla di lei nipote figlia di Controparte_8 [...]
e di;
che tutti detti atti erano simulati, in quanto i CP_5 AR beni erano in concreto rimasti o rientrati nella disponibilità della famiglia di P_
che, all'esito della definizione delle controversie con i vari creditori, come
[...] riportato in citazione, e in particolar modo dal 2015 i rapporti fra i tre fratelli si CP_5 erano deteriorati e il di loro fratello aveva incominciato a considerare i predetti P_ immobili come appartenenti solo al proprio nucleo familiare, rifiutandosi di tener fede alle promesse assunte nei confronti dei fratelli, il tutto come meglio riportato in citazione;
che, alla luce delle superiori premesse in fatto, emergeva che i richiamati contratti del 13/2/2004, del 16/1/2006 e del 3/4/2006, relativi rispettivamente alla compravendita degli appartamenti di Roma in viale Europa n. 15 e in via Val d'Aosta n.
106 e dell'immobile di Milano in via G. Campagnoni n. 15, erano simulati in via assoluta, come pure il contratto di comodato del 7/7/2011 e i successivi atti dispositivi;
che invero i tre originari contratti erano stati finalizzati a creare una situazione di totale apparenza, al fine di sottrarre gli immobili in questione ai creditori;
che i successivi trasferimenti degli appartamenti di via Val d'Aosta e viale Europa a Controparte_5
e oltre a rivelare il carattere simulato degli atti precedenti, CP_7 costituivano accettazione tacita dell'eredità di ex art. 476 c.c.. Tanto P_ premesso, gli attori instavano per l'accoglimento delle seguenti conclusioni rassegnate in citazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, così provvedere: accertare e dichiarare la simulazione assoluta totale dei contratti di compravendita stipulati dai germani rispettivamente in data 13 febbraio 2004 CP_5 con atto di compravendita per OT DO. del 13 febbraio 2004 (rep. Persona_3
20799; atto 6539) avente ad oggetto l'appartamento sito in Roma al Viale Europa n. 15; in data 3 aprile 2006 con atto per OT DO. del 3 aprile 2006 (rep. n. Persona_5
14692/4652) avente ad oggetto l'immobile sito in Milano alla Via Giuseppe
5 Compagnoni n. 5; e in data 16 gennaio 2006 con atto di compravendita per OT DO.
(rep. n. 13039; raccolta n. 3929) avente ad oggetto l'immobile sito in Persona_4
Roma alla via Val d'Aosta n. 106; nonché la successiva donazione stipulata con atto per
OT del 12 aprile 2012 (rep. n. 15753; racc. n. 5278) avente ad Persona_4 oggetto il medesimo bene;
l'atto di compravendita per OT del 26 Persona_6 settembre 2016 (rep. n. 928; racc. n. 670) relativo al citato appartamento sito in Roma al
Viale Europa n. 15; l'atto di divisione dell'11 dicembre 2019 (n. 120641.1/2019) e l'atto di costituzione di usufrutto a titolo gratuito per OT (rep. n. Persona_6
2190) del 18 febbraio 2019 avente ad oggetto l'immobile sito in Milano alla Via
Giuseppe Compagnoni n. 5; ovvero, in subordine, la loro simulazione assoluta parziale con riferimento alla quota di comproprietà dei Sig.ri e Parte_1 [...]
ossia di un terzo ciascuno;
per l'effetto, dichiarare nulli e inefficaci gli stessi, CP_1 in via totale o parziale, anche in favore dei Sig.ri ed in CP_5 CP_7 quanto eredi del Sig. , con contestuale accertamento della accettazione P_ tacita della relativa eredità, in subordine dichiarando i medesimi negozi nulli e inefficaci nei confronti del nominando curatore speciale dell'eredità ancora giacente del Sig. P_
per la quale si fa istanza, nell'interesse di tutti gli altri chiamati secondo il
[...] rispettivo grado, nonché per il momento e per il caso in cui sarà stata esclusa ogni accettazione da parte di tutti i successibili del medesimo , nei confronti P_ dello Stato Italiano ex art. 586 c.c., previa integrazione del contraddittorio secondo quanto sarà ritenuto dall'Illustrissimo Tribunale adito;
in ogni caso, dichiarare e accertare il carattere simulato del contratto di comodato del 7 luglio 2011 di cui in narrativa e, per l'effetto, inammissibile, infondata e/o carente nella legittimazione attiva la pretesa restitutoria e/o di rilascio esercitata dal Notaio nei confronti della CP_3
Sig.ra e, contestualmente, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra CP_2 [...]
e del Sig. di possedere l'immobile, in quanto CP_1 Parte_1 comproprietari, nonché il diritto della medesima Sig.ra di detenerlo quale loro CP_2 comodataria;
in ogni caso disporre la trascrizione dell'emananda sentenza sugli immobili di cui si tratta”.
Con decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c., del 27/10/2021 era disposto il differimento di udienza dal 9/2/2022, indicata in citazione, al 15/2/2022.
6 In data 24/1/2022 si costituivano in giudizio con unica comparsa di risposta i convenuti , e AR Controparte_9 [...]
i quali instavano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in CP_6 comparsa di risposta: “in via preliminare dichiarare improcedibile la domanda attorea per i motivi esposti nel presente atto al paragrafo 3; rigettare le domande attoree per intervenuta prescrizione;
nel merito: rigettare tutte le domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto e del tutto prive di supporto probatorio;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare lo scioglimento del vincolo contrattuale relativo al contratto di comodato stipulato senza determinazione di durata stipulato fra AR
e in data 7.7.2011 in relazione all'immobile di Via Val d'Aosta 106 Controparte_2 in Roma e suoi accessori (appartamento al piano terzo distinto con l'interno 16 bis e cantina al piano seminterrato distinta con l'interno 16 bis), anche a seguito della richiesta di restituzione a far data dal(l')1.10.2021; accertare e dichiarare che
[...]
occupa sine titulo le unità immobiliari a far data dal giorno 1.10.2021 e per CP_2
l'effetto condannare la medesima al rilascio immediato delle predette unità immobiliari libere da persone e/o cose in favore di accertare e dichiarare il AR diritto di a percepire un'indennità di occupazione a far data dal AR giorno 1.10.2021 e fino all'effettivo rilascio e per l'effetto condannare
[...]
al pagamento dell'importo di euro 1.200,00 mensili, o della diversa somma CP_2 maggiore o minore ritenuta opportuna e di giustizia, dal giorno 1.10.2021 fino all'effettivo rilascio, con interessi e rivalutazione annuale;
in via riconvenzionale condizionata all'accoglimento delle domande di accertamento della simulazione: condannare gli attori, previo accertamento, in solido fra loro o nella diversa misura ritenuta opportuna e di giustizia, alla restituzione di tutte le somme ad ogni titolo pagate dai convenuti per i predetti acquisti (esemplificativamente: prezzo di acquisto, imposte e tasse per i trasferimenti, onorari del Notaio rogante, ecc.), nonché al rimborso di tutto quanto speso per imposte dirette e indirette (esemplificativamente IMU, TASI, TARI,
IRPEF), nonché di tutti gli oneri a qualsiasi titolo pagati in relazione agli immobili per i quali è causa (oneri condominiali ordinari e straordinari, spese a qualsiasi titolo), con riserva di precisazione e quantificazione. Con vittoria di spese e compensi, rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge”.
7 In data 25/1/2022 si costituivano in giudizio con unica comparsa di risposta i convenuti e -in CP_7 Controparte_5 Controparte_8 comparsa conclusionale si è dato atto che con decreto prefettizio reso a Milano in data
19/12/2023 la convenuta aveva modificato il proprio cognome in Controparte_8
i quali, contestata la domanda attrice e spiegata domanda Controparte_8 riconvenzionale condizionata, instavano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta violazione dell'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; per l'effetto, adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni;
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto preteso dagli attori;
per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda di accertamento della presunta simulazione degli atti compiuti con atti pubblici del 12 aprile 2012, del 26 settembre 2016 e del 18 febbraio 2019, per carenza di interesse ad agire;
nel merito: rigettare tutte le pretese avversarie, perché evidentemente infondate, in fatto e diritto, e comunque non provate;
in via riconvenzionale condizionata: differita, ove ritenuto necessario, la prima udienza di comparizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate dagli attori, condannare Co i convenuti in riconvenzionale, notaio dott. Controparte_12
[...]
e sig.ra previo accertamento e nella misura che sarà AR Controparte_6 ritenuta di giustizia, alla restituzione rispettivamente in favore del sig. , CP_7 della sig.ra e della sig.ra di tutte le somme da Controparte_5 Controparte_8 questi versate sia per l'acquisto degli immobili, sia anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi (versamento delle imposte e degli oneri condominiali ordinaria e straordinari, spese di ristrutturazione). Con riserva espressa di esatta quantificazione analitica delle rispettive partite creditorie. … Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oneri accessori come per legge”.
All'udienza di prima comparizione del 15/2/2022, comparsi i procuratori delle parti, che insistevano come in atti nelle rispettive difese ed eccezioni, era disposto rinvio all'udienza del 21/6/2022 per consentire l'esperimento della procedura di mediazione ex
8 D.Lgs 28/2010, atteso che “… per alcune delle domande sussiste la necessità della procedura di mediazione obbligatoria (cause ereditarie e di comodato) …”.
Alla successiva udienza del 21/6/2022, comparsi i procuratori delle parti, si prendeva atto dello svolgimento della mediazione senza esito positivo e, vista l'istanza di assegnazione dei termini ex art. 183/6 c.p.c. con decorrenza differita dall'1/9/2022, era disposto rinvio all'udienza 21/12/2022, da svolgere in modalità cartolare, con assegnazione dei richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c., con decorrenza -come richiesto- dall'1/9/2022, e del termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per depositare note di trattazione cartolare, come previsto dall'art. 221, comma 4, D.L. 34/2020, convertito con modificazione nella L. 77/2020 e successive modificazioni.
In data 30/9/2022 gli attori depositavano la memoria ex art. 183/6 n.1 c.p.c., poi richiamata nel foglio di p.c. del 3/7/2024, a sua volta richiamato all'udienza di precisazione delle conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, così provvedere: in via principale: accertare e dichiarare la simulazione assoluta totale dei contratti di compravendita stipulati dai germani CP_5 rispettivamente in data 13 febbraio 2004 con atto di compravendita per OT DO.
del 13 febbraio 2004 (rep. 20799; atto n. 6539) avente ad oggetto Persona_3
l'appartamento sito in Roma al Viale Europa n. 15; in data 3 aprile 2006 con atto per
OT DO. del 3 aprile 2006 (rep. n. 14692/4652) avente ad oggetto Persona_5
l'immobile sito in Milano alla Via Giuseppe Compagnoni n. 5; e in data 16 gennaio
2006 con atto di compravendita per OT DO. (rep. n. 13039; Persona_4 raccolta n. 3929) avente ad oggetto l'immobile sito in Roma alla via Val d'Aosta n. 106; nonché la successiva donazione stipulata con atto per OT del 12 Persona_4 aprile 2012 (rep. n. 15753; racc. n. 5278) avente ad oggetto il medesimo bene;
l'atto di compravendita per OT del 26 settembre 2016 (rep. n. 928; racc. n. Persona_6
670) relativo al citato appartamento sito in Roma al Viale Europa n. 15; l'atto di divisione dell'11 dicembre 2019 (n. 120641.1/2019) e l'atto di costituzione di usufrutto a titolo gratuito per OT (rep. n. 2190) del 18 febbraio 2019 avente Persona_6 ad oggetto l'immobile sito in Milano alla Via Giuseppe Compagnoni n. 5; ovvero, in subordine, la loro simulazione assoluta parziale con riferimento alla quota di comproprietà dei Sig.ri e ossia di un terzo Parte_1 CP_1 ciascuno;
per l'effetto, dichiarare nulli e inefficaci gli stessi, in via totale o parziale,
9 anche in favore dei Sig.ri , e in Controparte_5 CP_7 Controparte_6 quanto eredi del Sig. , con contestuale accertamento della accettazione P_ tacita della relativa eredità, in subordine dichiarando i medesimi negozi nulli e inefficaci, in via totale o parziale, nei confronti del solo Sig. , in Parte_1 forza della accettazione tacita della medesima eredità e in assenza di altri eredi chiamati ad accettare con grado prevalente, in ulteriore subordine -previa nomina di un curatore speciale dell'eredità ancora giacente del Sig. ovvero previo accertamento P_ del suo carattere c.d. vacante, nonché esclusa ogni accettazione tacita di essa da parte di tutti i successibili del medesimo accertarne e dichiararne la devoluzione P_ in favore dello Stato Italiano ex art. 586 c.p.c., previa integrazione del contraddittorio;
dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di rilascio dell'immobile di via
Val D'Aosta n. 106 in Roma, per quanto eccepito nel presente atto. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse che la presente azione sia volta all'accertamento e alla declaratoria del carattere relativo della simulazione, dichiarare nullo il supposto atto dissimulato sottostante, per carenza dei requisiti di forma e sostanza e, del pari, accertare e dichiarare la simulazione totale dei contratti di compravendita stipulati dai germani rispettivamente in data 13 febbraio 2004 CP_5 con atto di compravendita per OT DO. del 13 febbraio 2004 (rep. Persona_3
20799; atto n. 6539) avente ad oggetto l'appartamento sito in Roma al Viale Europa n.
15; in data 3 aprile 2006 con atto per OT DO. del 3 aprile 2006 (rep. n. Persona_5
14692/4652) avente ad oggetto l'immobile sito in Milano alla Via Giuseppe
Compagnoni n. 5; e in data 16 gennaio 2006 con atto di compravendita per OT DO.
(rep. n. 13039; raccolta n. 3929) avente ad oggetto l'immobile sito in Persona_4
Roma alla via Val d'Aosta n. 106; nonché la successiva donazione stipulata con atto per
OT del 12 aprile 2012 (rep. n. 15753; racc. n. 5278) avente ad Persona_4 oggetto il medesimo bene;
l'atto di compravendita per OT del 26 Persona_6 settembre 2016 (rep. n. 928; racc. n. 670) relativo al citato appartamento sito in Roma al
Viale Europa n. 15; l'atto di divisione dell'11 dicembre 2019 (n. 120641.1/2019) e l'atto di costituzione di usufrutto a titolo gratuito per OT (rep. n. Persona_6
2190) del 18 febbraio 2019 avente ad oggetto l'immobile sito in Milano alla Via
Giuseppe Compagnoni n. 5; ovvero, in subordine, la loro simulazione parziale con riferimento alla quota di comproprietà dei Sig.ri e Parte_1 CP_1
10 ossia di un terzo ciascuno;
per l'effetto, dichiarare nulli e inefficaci gli stessi, in via totale o parziale, anche in favore dei Sig.ri ed in quanto CP_5 CP_7 eredi del Sig. , con contestuale accertamento della accettazione tacita della P_ relativa eredità, in subordine dichiarando i medesimi negozi nulli e inefficaci, in via totale o parziale, nei confronti del solo Sig. , in forza della Parte_1 accettazione tacita della medesima eredità e in assenza di altri eredi chiamati ad accettare con grado prevalente, in ulteriore subordine -previa nomina di un curatore speciale dell'eredità ancora giacente del Sig. ovvero previo accertamento P_ del suo carattere c.d. vacante, nonché esclusa ogni accettazione tacita di essa da parte di tutti i successibili del medesimo accertarne e dichiararne la devoluzione P_ in favore dello Stato Italiano ex art. 586 c.p.c., previa integrazione del contraddittorio.
In ogni caso: dichiarare e accertare il carattere simulato del contratto di comodato del 7 luglio 2011 di cui in narrativa e, per l'effetto, inammissibile, infondata e/o carente nella legittimazione attiva la pretesa restitutoria e/o di rilascio esercitata dal Notaio CP_3 nei confronti della Sig.ra e, contestualmente, accertare e dichiarare il diritto CP_2 della Sig.ra e del Sig. di possedere l'immobile, in CP_1 Parte_1 quanto comproprietari, nonché il diritto della medesima Sig.ra di detenerlo CP_2 quale loro comodataria;
in ogni caso disporre la trascrizione dell'emananda sentenza sugli immobili di cui si tratta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge”.
In data 30/9/2022 i convenuti , AR Controparte_12
e depositavano la memoria ex art. 183/6 n.1 c.p.c., richiamata
[...] Controparte_6 all'udienza di precisazione delle conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare: rigettare le domande attoree per intervenuta prescrizione;
nel merito: rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e del tutto prive di supporto probatorio;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare lo scioglimento del vincolo contrattuale relativo al contratto di comodato stipulato senza determinazione di durata stipulato fra e in data 7.7.2011 in AR Controparte_2 relazione all'immobile di Via Val d'Aosta 106 in Roma e suoi accessori (appartamento al piano terzo distinto con l'interno 16bis e cantina al piano seminterrato distinta con l'interno 16bis), anche a seguito della richiesta di restituzione a far data dal(l)'
1.10.2021; accertare e dichiarare che occupa sine titulo le unità Controparte_2
11 immobiliari a far data dal giorno 1.10.2021 e per l'effetto condannare la medesima al rilascio immediato delle predette unità immobiliari libere da persone e/o cose in favore di accertare e dichiarare il diritto di a AR AR percepire un'indennità di occupazione a far data dal giorno 1.10.2021 e fino all'effettivo rilascio, e per l'effetto condannare al pagamento dell'importo di euro Controparte_2
1.200,00 mensili, o della diversa somma maggiore o minore ritenuta opportuna e di giustizia, dal giorno 1.10.2021 fino all'effettivo rilascio, con interessi e rivalutazione annuale;
in via riconvenzionale condizionata all'accoglimento delle domande di accertamento della simulazione: condannare gli attori, previo accertamento, in solido fra loro o nella diversa misura ritenuta opportuna e di giustizia, alla restituzione di tutte le somme ad ogni titolo pagate dai convenuti per gli acquisti e per la gestione degli immobili e segnatamente: a favore di l'importo complessivo di CP_3 AR euro 382.624,58 (di cui euro 330.000,00 per prezzo di acquisto, euro 15.637,00 per imposte e spese notarili, euro 34.994,88 per IMU/TASI ed euro 1.992,70 per spese di condominio); vista l'ordinanza riservata 24/12/2018, con cui, rigettate le istanze istruttorie, la causa era stata rimessa all'udienza del 3/7/2024 per la precisazione delle conclusioni;
a favore di l'importo complessivo di Controparte_4 Controparte_9 euro 457.473,76 (di cui euro 390.000,00 per prezzo di acquisto, euro 39.000,00 per imposte e spese notarili, euro 28.473,76 per IMU/TASI); a favore di Controparte_6
l'importo complessivo di euro 218.912,90 (di cui euro 210.000,00 per prezzo di acquisto, euro 8.912,90 per IMU/TASI ) ovvero delle diverse somme maggiori o minori risultanti all'esito dell'istruttoria, il tutto con interessi (al tasso legale dalle rispettive date di pagamento delle singole voci ed ex art. 1284 c.c., 4° comma c.c. dalla data della domanda) e rivalutazione monetaria, dalle rispettive date di pagamento delle singole voci, fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi, rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge”.
In data 30/9/2022 i convenuti e Controparte_5 CP_7 CP_8 depositavano la memoria ex art. 183/6 n.1 c.p.c., richiamata all'udienza di
[...] precisazione delle conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare, nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto preteso dagli attori;
per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda di accertamento della presunta simulazione degli atti compiuti con atti
12 pubblici del 12 aprile 2012, del 26 settembre 2016 e del 18 febbraio 2019, per carenza di interesse ad agire;
in via principale, nel merito: rigettare tutte le pretese avanzate dagli attori, perché evidentemente infondate, in fatto e diritto, e comunque non provate;
in via riconvenzionale condizionata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate dagli attori, condannare:
[...]
Co alla restituzione in favore del signor delle spese Controparte_12 CP_7 di acquisto dell'immobile sito in Roma, viale Europa n. 15, oltre a quelle affrontate e da affrontare per la ordinaria e straordinaria manutenzione, quantificate oggi in complessivi € 503.994,07 … s.e.o., ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che verrà dimostrata nel corso del giudizio o comunque ritenute di giustizia;
la signora alla restituzione in favore della signora delle Controparte_6 Controparte_8 spese di manutenzione ordinaria e straordinaria affrontate e da affrontare per l'immobile sito in Milano, via Giuseppe Compagnoni n. 5, quantificate oggi in complessivi €
100.901,95 … s.e.o., di cui € 96.000,00 a titolo di migliorie, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che verrà dimostrata nel corso del giudizio o comunque ritenute di giustizia;
il signor alla restituzione in favore della signora AR
delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria affrontate e da Controparte_5 affrontare per l'immobile sito in Roma, via Val D'Aosta n. 106, così come verrà dimostrato nel corso del giudizio o comunque ritenute di giustizia”.
Le parti depositavano altresì note di trattazione scritta.
All'udienza del 21/12/2022, svolta appunto in modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, nel dare atto che le parti avevano depositato note di trattazione cartolare, in cui avevano insistito nelle rispettive istanze e difese, la causa era assunta a riserva.
Con ordinanza riservata del 28/1/2023 la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 3/7/2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 3/7/2024, comparsi i procuratori delle parti, si dava atto a verbale, per quanto qui di interesse, che il procuratore di parte attrice “… fa presente che in data di ieri è stata presentata istanza per l'ammissione del giuramento decisorio, istanza sulla quale insiste. Fa altresì presente che sempre in data di ieri è sato depositato foglio di p.c., cui si riporta …”; che “… I procuratori delle parti convenute, avendo appreso solo in data odierna della presentazione della predetta istanza, chiedono termine per poterla
13 valutare …” e che “… Il procuratore di parte attrice non si oppone, ma chiede termine per replica…”. All'esito, sospesa ogni ulteriore decisione, era disposto rinvio all'udienza del 10/9/2024 per decidere sull'istanza di giuramento decisorio, con assegnazione alle parti convenute di termine fino al 17/7/2024 per deposito di memoria sull'istanza e a parte attrice di termine fino al 31/7/2024 per replica.
Con decreto presidenziale del 7/7/2024, dato atto dei noti lavori all'edificio del tribunale e della necessità di differimento dell'udienza per la riorganizzazione dell'uso delle aule di udienza, era disposto differimento dell'udienza dal 10/9/2024 al 16/9/2024.
All'udienza del 16/9/2024, presenti i procuratori delle parti che avevano insistito nelle rispettive istanze e difese, la causa era assunta a riserva sulla richiesta di ammissione di giuramento decisorio.
Con ordinanza riservata del 10-13/10/2024 l'istanza era rigettata, era posta d'ufficio la questione della prospettabilità, in base alle allegazioni e deduzioni di parte attrice, di fattispecie diversa rispetto alla prospettata simulazione assoluta ed era disposto rinvio all'udienza del 5/3/2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5/3/2025, la causa era trattenuta in decisione sulle richiamate conclusioni delle parti, con assegnazione, come richiesto da parte attrice, dei termini ordinari ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c., termini scaduti il 26/5/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, per quanto riguarda la questione dell'istanza di ammissione di giuramento decisorio, reiterata a verbale dell'udienza di p.c., valgono le seguenti osservazioni.
2. Si rammenta che in data 2/7/2024 è stata depositata dalla parte attrice istanza, contenente il deferimento di giuramento decisorio, con il seguente contenuto: “… In vista dell'udienza del 3 luglio 2024, il sottoscritto Procuratore, munito di procura speciale da parte dei NOi e intende deferire al Parte_1 CP_1
Notaio alla Sig.ra e alla Sig.ra AR Controparte_6 CP_5
quale liquidatrice pro tempore della , il
[...] Controparte_9 giuramento decisorio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, sulle seguenti circostanze:
Sig. Lei giura, e giurando afferma o nega, che ha concluso Email_1
l'atto di compravendita del 18 gennaio 2006 con il NO , in proprio e P_ quale procuratore dei fratelli e avente ad oggetto Parte_1 CP_1
14 l'immobile di via Val d'Aosta 106 in Roma, corrispondendo il prezzo ivi indicato pari ad € 330.000,00, ovverosia € 110.000 in favore di , € 110.000 in favore di P_
, e €110.000 in favore di Lei giura, e giurando Parte_1 CP_1 afferma o nega, che era, al momento del perfezionamento dell'atto di compravendita, all'oscuro della circostanza che i venditori erano destinatari di azioni esecutive, conservative e giudiziarie da parte di creditori tra i quali il e di BA CP_14
NA e ER RI per somme ingentissime e, per quanto concerne e P_
, convenuti in azioni di responsabilità e/o restitutorie da parte della Parte_1 liquidazione coatta amministrativa del sempre per somme ingentissime? CP_14
Lei giura, e giurando afferma o nega, che il contratto di compravendita del 18 gennaio
2006, avente ad oggetto l'immobile in Roma via di Val D'Aosta 106, non celasse un accordo simulato tra Lei e i NOi (Suo suocero), e P_ Parte_1 [...] volto a trasferirLe solo formalmente la proprietà dell'immobile con l'intesa che CP_1 la stessa sarebbe stata successivamente e solo formalmente ritrasferita ai venditori originari e/o dietro loro indicazione ai di loro successori dopo la definizione dei contenziosi in essere con il;
Sig.ra Lei giura, e CP_14 Controparte_6 giurando afferma o nega, che ha concluso l'atto di compravendita del 3 aprile 2006 con
Suo marito, NO , in proprio e quale procuratore dei fratelli P_ Pt_1
e avente ad oggetto l'immobile di via Compagnoni 5 in Milano,
[...] CP_1 corrispondendo il prezzo ivi indicato pari ad € 210.000? Lei giura, e giurando afferma o nega, che era, al momento del perfezionamento dell'atto di compravendita, all'oscuro della circostanza che i venditori erano coinvolti in azioni esecutive, conservative e giudiziarie da parte dei creditori tra i quali il di BA NA e di CP_14
ER RI per somme ingentissime e, per quanto concerne e P_ [...]
, convenuti in azioni di responsabilità e/o restitutorie da parte della Parte_1 liquidazione coatta amministrativa del sempre per somme CP_14 ingentissime? Lei giura, e giurando afferma o nega, che il contratto di compravendita del 3 aprile 2006, avente ad oggetto l'immobile in Milano via Compagnoni 5, non celasse un accordo simulato tra Lei e i NOi (Suo marito), P_ Parte_1
e volto a trasferirLe solo formalmente la proprietà dell'immobile con CP_1
l'intesa che la stessa sarebbe stata successivamente e formalmente ritrasferita ai venditori originari e/o dietro loro indicazione ai di loro successori dopo la definizione
15 Co dei contenziosi in essere con il in CP_14 Controparte_12 persona della liquidatrice p.t. Sig.ra Lei giura, e giurando Controparte_5 afferma o nega, che il Sig. nella sua qualità, illo tempore, di l.r.p.t. Controparte_11 della Atlas&Service s.r.l., ha concluso il contratto di compravendita del 13 febbraio
2004 con i NOi e avente oggetto l'immobile di P_ Parte_1 CP_1 viale Europa 15 in Roma corrispondendo il prezzo ivi indicato pari ad € 390.000? Lei giura, e giurando afferma o nega, che la Lei stessa, quale rappresentante della società, ed il Sig. quale precedente rappresentante della Società, eravate, al Controparte_11 momento del perfezionamento dell'atto di compravendita, all'oscuro della circostanza che i venditori erano coinvolti in azioni esecutive, conservative e giudiziarie da parte di creditori tra i quali il di BA NA e ER RI per somme CP_14 ingentissime e, per quanto concerne e , convenuti in P_ Parte_1 azioni di responsabilità e/o restitutorie da parte della liquidazione coatta amministrativa del sempre per somme ingentissime? Lei giura, e giurando afferma o CP_14 nega, che il contratto di compravendita del 13 febbraio 2006, avente ad oggetto l'immobile in Roma viale Europa 15, non celasse un accordo simulato tra la
[...]
e i NOi e volto a trasferire solo CP_4 P_ Parte_1 CP_1 formalmente alla società la proprietà dell'immobile con l'intesa che la stessa sarebbe stata successivamente e formalmente ritrasferita ai venditori originari e/o dietro loro indicazione ai di loro successori dopo la definizione dei contenziosi in essere con il e che della medesima circostanza non fosse consapevole il Sig. CP_14
illo tempore l.r.p.t. della società?”. Controparte_11
2.1 Instaurato il contraddittorio sull'istanza, il giuramento decisorio, chiesto dagli attori e non è stato ammesso come da Parte_1 CP_1 ordinanza riservata del 10-13/10/2024, avente il seguente contenuto: “…
Essendo sorta controversia fra le parti in ordine all'ammissibilità del deferimento del giuramento decisorio, la competenza (art. 237 c.p.c.) è del GU, non vertendosi invero in controversia di competenza del tribunale in composizione collegiale.
Preliminarmente si prende atto che l'istanza è stata proposta solo dagli attori
e e non anche dall'attrice , che Parte_1 CP_1 Controparte_2 non era stata parte dei contratti oggetto di causa.
16 In punto di rito, va ricordato che il giuramento deve essere deferito in modo chiaro e specifico e deve riprodurre la tesi difensiva sostenuta dalla parte chiamata a rendere il giuramento, congegnando la formula in modo tale che il delato possa, a sua scelta, giurare e vincere la causa o non giurare e perdere la causa (cfr. Cass.
29614/2023) e in modo tale che, a seguito della prestazione del giuramento, si debba solo verificare, con valutazione rimessa all'apprezzamento del giudice (cfr. Cass.
10574/2012), l'an iuratum sit, così accogliendo o respingendo la domanda sul punto che ne ha formato oggetto (cfr. Cass. 39/2011); quindi l'ammissibilità va valutata in relazione alla decisorietà o meno del giuramento in ordine al thema decidendum, oggetto della controversia (cfr. Cass. 9831/2014).
Va poi ricordata, in quanto astrattamente rilevante anche nel caso che qui ci occupa, la distinzione fra giuramento de veritate (art. 2739, comma 2, c.c.: “Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce …”) e giuramento de scientia (art. 2739, comma 2, c.c.: “… o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui …”).
Tanto premesso come discorso di carattere generale, osserva il Giudice che, a monte della decisione sull'ammissibilità o meno del giuramento decisorio, vi è la questione della natura stessa (assoluta o relativa) della prospettata simulazione, attese le diverse conseguenze processuali, cui hanno fatto riferimento le parti nelle memorie autorizzate, anche in termini appunto di ammissibilità in sé del giuramento decisorio.
In tale contesto assume rilievo anche l'eccezione di prescrizione, sollevata dai due 'gruppi' di convenuti, in quanto si tratta di questione preliminare che, già oggetto di contestazione della parte attrice nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c., di per sé incide sull'ammissibilità stessa dell'odierno incombente, in quanto l'eccezione si ricollega strettamente alla natura della prospettata simulazione.
Dunque, prima di decidere sull'ammissione del giuramento decisorio, è opportuno decidere sulla sollevata eccezione preliminare, con la conseguenza che -allo stato- l'istanza non è ammissibile.
Inoltre, appare analogamente opportuno sottoporre all'attenzione delle parti
(art. 101, comma 2, c.p.c.) la questione della rilevanza o meno, nell'astratta ottica della fattispecie dell'interposizione reale di persona -fattispecie nettamente diversa da quella della simulazione indicata da parte attrice-, delle deduzioni degli stessi attori in ordine
17 al fatto che “… il patto tra i germani prevedeva inoltre che gli immobili de CP_5 quibus, in quanto rimasti, di fatto, nella loro proprietà- sarebbero stati reintestati agli stessi una volta prescritte, transatte o comunque cessate le azioni dei creditori, se del caso previo conguaglio interno …” (cfr. atto di citazione, a pag. 6); che “ … la scelta degli acquirenti fra i soggetti vicini alla famiglia del primogenito dei germani CP_5
CP_1 (indicati dal fratello si era resa necessaria da una parte al fine di poter documentare, se del caso, … un qualche eventuale passaggio di denaro …; dall'altra parte a evitare che i beni uscissero realmente dalla sfera di interesse e di controllo del sig. , che operava anche per conto degli altri due fratelli…” (cfr. citazione P_
a pag. 7); che “… dall'altra parte, visti i rapporti familiari esistenti con i simulati acquirenti (il genero, la moglie e una società, il cui capitale sociale era riferito al sig.
e all'epoca gestita da uno storico 'amico di famiglia', il sig. P_ CP_11
, non può lasciare stupiti che i sigg.ri e non avessero
[...] CP_1 Parte_3 motivo per dubitare che il sig. stesse compiendo le scelte migliori allo P_ scopo di 'mettere in sicurezza' la parte residua del patrimonio comune … e che gli accordi intercorsi sarebbero stati rispettati dal fratello maggiore e dai suoi discendenti
…” (cfr. citazione, a pag. 7); che “… Dopo quasi trenta anni dalla crisi della , i CP_14 germani e loro coniugi e discendenti hanno dunque ritenuto che la 'virulenza' CP_5 delle azioni dei confronti della famiglia fosse finalmente scemata …” (cfr. CP_5 citazione, a pag. 9); che “… i rapporti fra i tre fratelli si deterioravano e il Sig. P_
iniziava a considerare gli immobili de quibus appartenenti solo al proprio
[...] nucleo familiare, rifiutandosi di tenere fede alle promesse assunte verso i fratelli …”
(cfr. citazione, a pag. 10); che “ … il deterioramento dei rapporti e l'intento di non tenere fede agli accordi intercorsi emerge in modo indiretto …” (cfr. citazione, sempre CP_1 a pag. 10) e, con riferimento alla famiglia del fratello che “… Se i componenti di essa, come anticipato, non tenevano fede agli impegni assunti nei confronti dei sigg.ri
e , i simulati acquirenti, d'intesa con il solo Sig. CP_1 Parte_1 P_
e i suoi discendenti, adempivano invece all'originario accordo simulatorio,
[...] trasferendo nuovamente a questi ultimi la proprietà o la nuda proprietà/diponibilità degli immobili di cui si discute …” (cfr. citazione, a pag. 14).
Dunque, al fine di suscitare il contraddittorio, si sottopone all'attenzione delle parti la questione della prospettabilità, in base alle richiamate allegazioni e deduzioni
18 di parte attrice, di un'effettiva e reale intestazione dei beni a determinati soggetti, che avevano assunto l'impegno a ritrasferirli, secondo le indicazioni ricevute, una volta che la situazione debitoria della 'famiglia' fosse migliorata, e che poi non avrebbero adempiuto all'originaria intesa, quanto meno con riferimento agli odierni attori, nonché la questione della coerenza o meno con detta peculiare fattispecie, sicuramente diversa dalla prospettata simulazione, delle conclusioni definitivamente rassegnate dagli attori. …” (cfr. citata ordinanza riservata del 10-13/10/2024).
3. La predetta ordinanza, per quanto si dirà, va pienamente confermata, atteso che il giuramento era da ricollegare alla domanda di simulazione assoluta dei tre originari contratti di compravendita immobiliare, domanda che invece non può trovare accoglimento alla luce delle stesse allegazioni e deduzioni di parte attrice.
4. Tanto premesso, si tratta di verificare se effettivamente è prospettabile la fattispecie della simulazione -assoluta, come dedotto dagli attori, o relativa, come dedotto dai convenuti- ovvero la distinta fattispecie del negozio fiduciario, oggetto del ricordato rilievo d'ufficio.
5. Preliminare si rammenta che la simulazione assoluta ricorre nel caso in cui le parti non hanno in realtà voluto alcun effetto di quanto apparentemente negoziato: si tratta di fattispecie disciplinata dall'art. 1414, comma 1, c.c., in base al quale è previsto che “Il contratto simulato non produce effetto fra le parti”.
5.1 Dunque con la simulazione assoluta i contraenti consapevolmente e concordemente creano, con il proprio contratto, una situazione meramente apparente, non volendo in realtà alcun effetto di detto contratto.
6. Viceversa nell'ipotesi della simulazione relativa le parti vogliono un contratto diverso da quello che formalmente emerge -p.es. una donazione a fronte di un'apparente compravendita immobiliare- e in questi casi, in base all'art. 1414, comma 2, c.c., è previsto che “Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto fra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma”.
7. Ancora diversa è la fattispecie del c.d. negozio fiduciario, cui si ricollega la fattispecie dell'interposizione reale di persona, che costituisce una categoria non espressamente disciplinata dalla legge, ma da tempo ammessa in dottrina e giurisprudenza come tutelata dall'ordinamento (art. 1322 c.c.), e che si realizza
19 mediante il collegamento fra due negozi, parimenti voluti, uno di carattere esterno - realmente voluto (a differenza del contratto assolutamente o relativamente simulato) e spiegante i suoi effetti nei confronti dei terzi- comportante il trasferimento di un diritto in capo ad un soggetto (fiduciario) e l'altro, di carattere interno e obbligatorio, diretto a modificare il risultato del negozio esterno, comportante l'obbligo per il fiduciario di ritrasferire il diritto, attribuitogli con il negozio esterno, all'altra parte del negozio interno (fiduciante) ovvero ad un terzo da quest'ultimo designato (cfr. Cass.
17785/2015; Cass. 14695/2015).
7.1 Dunque in questo caso si ha la configurabilità, all'esterno, di un vero e proprio trasferimento del bene (p.es. immobile, partecipazione societaria, ecc.) e di un vero e proprio nonché effettivamente voluto trasferimento della proprietà dell'immobile
(o di una vera e propria nonché effettivamente voluta intestazione al cessionario della partecipazione societaria, nell'esempio fatto), quand'anche in ipotesi il cessionario fosse poi tenuto, in relazione al contratto obbligatorio interno, ad adempiere a determinati obblighi nei confronti del fiduciante, fra cui quello di provvedere alla reintestazione del bene trasferito o in favore del fiduciante ovvero di un terzo, indicato dal fiduciante stesso.
7.2 Ciò che caratterizza tale fattispecie è appunto l'intesa (pactum fiduciae), in forza della quale all'effettivo trasferimento della proprietà di un bene da un soggetto
(fiduciante) all'altro (fiduciario) segue, a domanda o con riferimento ad un dato momento, il ritrasferimento della proprietà al fiduciante o ad un terzo, da costui indicato.
8. La situazione di fatto, corrispondente alla fattispecie della simulazione assoluta o relativa, differisce pertanto assai profondamente da quella concernente l'ipotesi del negozio fiduciario, essendo la prima fondata sulla mera apparenza del contratto -le parti in realtà non vogliono alcun effetto ovvero vogliono un contratto diverso-, mentre la seconda presuppone la voluta ed effettiva esistenza del contratto, sia pure con a latere il ricordato negozio obbligatorio interno.
9. Fatta la superiore distinzione fra le tre fattispecie, va ricordato che già da risalente giurisprudenza è stato precisato che spetta al Giudice del merito accertare, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità a meno che non sia viziata da errori nell'applicazione di norme giuridiche sull'interpretazione dei contratti o da
20 incongruenze logiche, “… se nel caso concreto le parti abbiano dato vita ad una mera apparenza (negozio assolutamente simulato) o abbiano voluto un negozio diverso
(dissimulato) da quello apparentemente posto in essere (ipotesi di simulazione relativa) oppure abbiano voluto un negozio fiduciario …” (cfr. fin da Cass. 2035/1962).
10. Richiamato quanto esposto, si osserva, alla luce delle stesse allegazioni e deduzioni di parte attrice, che, a fronte della domandata simulazione assoluta -avversata dai convenuti con la prospettata simulazione relativa, cui è stata ricollegata la sollevata eccezione di prescrizione-, risulta invece sussistente la differente fattispecie del richiamato negozio fiduciario.
11. E' di tutta evidenza che con riferimento ai tre originari atti di compravendita immobiliare (immobili di viale Europa a Roma;
di via Val d'Aosta a Roma e di via
Compagnoni a Milano) la controversia riguarda unicamente i tre fratelli e i CP_5 singoli acquirenti, rispettivamente i convenuti ora in liquidazione, CP_4 CP_4
e . AR Controparte_6
12. Nell'atto di citazione è stato più volte allegato, con riferimento ai predetti tre originari atti dispostivi, che la complessa operazione era stata predisposta da P_
con il benestare dei fratelli e (attuali attori) e con l'ausilio dei
[...] Parte_1 CP_1 legali di fiducia dello stesso per sottrarre i beni di proprietà dei germani P_ CP_5 alle iniziative dei creditori personali 'diretti' (per debiti propri) o 'indiretti' (per fideiussioni prestate) a margine delle vicende della Compagnia Tirrena di Assicurazioni
S.p.a., posta in LCA, per poi procedere alla retrocessione dei beni immobili (rectius, delle rispettive quote di proprietà), se del caso previo conguaglio in relazione alle rispettive ragioni di dare/avere a margine della divisione ereditaria e/o dei pagamenti ai creditori, qualora la situazione con i creditori stessi si fosse normalizzata.
13. Al riguardo è stato allegato in citazione, per quanto qui di specifico interesse, che, sussistendo appunto dette esposizioni debitorie nei confronti dei creditori della
Compagnia Tirrena, era sorta la necessità, evidenziata agli attori dal fratello CP_5
di “… assicurare la permanenza degli immobili … nel patrimonio della famiglia P_
sottraendo gli stessi a possibili azioni esecutive da parte dei creditori della CP_5
…”; che “… il sig. … decideva che si dovesse procedere alla CP_14 P_ cessione dei beni in via simulata e individuava, di sua sponte, gli acquirenti di tali beni in soggetti tutti appartenenti al proprio nucleo familiare o, in ogni caso, ad esso molto
21 vicini o correlati … nel genero, nella moglie, AR CP_6
nella società …”; che “… una volta deciso -con
[...] Controparte_4
l'assistenza dei predetti legali- quali beni potessero essere sottratti alle azioni dei creditori stessi per il tramite di vendite simulate, con atto di compravendita per notar dott. del 13 febbraio 2004 (rep. 20799; atto n. 6539) i signori Persona_3 [...]
e cedevano simulatamente alla società P_ Parte_1 CP_1 [...]
l'appartamento di viale Europa al prezzo di € 390.000 …”; che “… poi il CP_4 sig. , sempre con l'assistenza dei legali da lui di fatto imposti, si P_ determinava a procedere di simulare la vendita degli altri immobili, facendosi, non a caso, rilasciare dai fratelli sig.ri e apposita procura speciale a Parte_1 CP_1 rappresentarli durante i relativi rogiti …”; che “… così con atto di compravendita per notar dott. (rep. 13039, raccolta n. 3929) trascritto … in data 18 Persona_4 gennaio 2006 … il sig. , in proprio e quale procuratore speciale dei fratelli P_
e , cedeva simulatamente l'appartamento di Val d'Aosta al notaio CP_1 Parte_1
marito della figlia di (sig.ra AR P_ CP_5
, al prezzo simulato di € 330.000 …”; che “… infine, con atto per notar dott.
[...]
del 3 aprile 2006 (rep. 14692/4652) … il sig. , in proprio e Persona_5 P_ quale procuratore dei fratelli, alienava simulatamente l'appartamento di Milano alla di lui moglie, sig.ra al prezzo apparente di euro 210.000 …” e che “… il Controparte_6 patto tra i germani prevedeva inoltre che gli immobili de quibus -in quanto CP_5 rimasti, di fatto, nella loro proprietà- sarebbero stati reintestati agli stessi una volta prescritte, transatte o comunque cessate le azioni dei creditori, se del caso previo conguaglio interno circa i rapporti di dare-avere rispetto alle anticipazioni effettuate per i debiti dell'asse ereditario di cui sopra e la soddisfazione dei creditori …”.
14. Analogamente è stato allegato che, al momento di procedere alla retrocessione dei beni (rectius, delle quote di comproprietà dei beni) intorno al 2015, non vi era stato l'adempimento delle predette obbligazioni restitutorie né da parte di poi deceduto in data 7/1/2020, né da parte dei di lui eredi. P_
14.1 In particolare è stato allegato in citazione, per quanto qui di specifico interesse, che “… Dopo quasi trenta anni dalla crisi della , i germani e CP_14 CP_5 loro coniugi e discendenti hanno dunque ritenuto che la 'virulenza' delle azioni nei confronti della famiglia fosse finalmente scemata …”; che “ … tuttavia, proprio CP_5
22 a partire dal 2015 … i rapporti fra i tre fratelli si deterioravano e il sig. P_ iniziava a considerare gli immobili de quibus appartenenti solo al proprio nucleo familiare, rifiutandosi di tenere fede alle promesse assunte verso i fratelli, con atteggiamento, poi, fatto proprio dal di lui coniuge e dai di lui discendenti …”; che “…
Tutti i negozi in parola sono stati invero conclusi con la precisa e retrostante intesa per cui essi non dovessero corrispondere alla realtà giuridica dei rapporti fra i contraenti, essendo dunque destinati a non produrre effetti inter partes …” e che “… Invero, le circostanze sopra esposte e la sostanziale 'retrocessione' dei beni formano un quadro di presunzioni gravi, precise e concordanti circa l'accordo simulatorio intercorso e l'intento pratico alla base dei negozi medesimi, consistente nella creazione di trasferimenti apparenti, ab origine invalidi e inefficaci, aventi l'unica finalità di sottrarre gli immobili de quibus alla garanzia patrimoniale dei creditori della famiglia CP_5
(per azioni dirette o quali fideiussori degli impegni della e delle società del CP_14 gruppo) …”.
15. Alla luce delle stesse allegazioni di parte attrice e delle superiori osservazioni in fatto e in diritto è allora evidente che l'unico strumento attraverso il quale far emergere la realtà dei rapporti fra i germani e gli acquirenti, con CP_5 riferimento ai tre originari atti dispositivi, non era quello dell'azione di simulazione, ma era quello dell'accertamento di un negozio fiduciario, con eventuale domanda di adempimento e di ritrasferimento dei beni (rectius, delle quote di comproprietà) come da originari accordi degli attori con il fratello indicato come il deus ex machina P_ dell'intera operazione e tale da influenzare e determinare anche la volontà degli altri soggetti coinvolti, e con i singoli acquirenti: il convenuto AR
(genero di , la convenuta (moglie di e P_ Controparte_6 P_
(indicato come 'storico amico di famiglia' di , all'epoca Controparte_11 P_ amministratore della Controparte_4
16. Detto accordo, che era posto -per stessa allegazione degli attori- a latere delle tre vendite e che evidentemente ha visto il coinvolgimento dei singoli acquirenti dei beni, indicati -come allegato dagli attori- dal fratello e di fiducia di costui, P_ prevedeva il ritrasferimento delle quote di comproprietà nel momento in cui, definite le pendenze con i creditori propri ovvero della per effetto delle fideiussioni CP_14
23 prestate, si poteva ritenere scongiurata l'aggressione dei beni stessi da parte dei predetti creditori.
17. Di detto accordo hanno dato conto gli stessi attori i quali hanno CP_5 allegato che vi era un patto fra i fratelli che prevedeva che gli immobili, “… in CP_5 quanto rimasti, di fatto, nella loro proprietà, sarebbero stati reintestati agli stessi una volta prescritte, transatte o comunque cessate le azioni dei creditori, se del caso previo conguaglio interno circa i rapporti di dare-avere rispetto alle anticipazioni effettuate per i debiti dell'asse ereditario di cui sopra e la soddisfazione dei creditori …”.
18. Dunque, ribadito che nel negozio fiduciario il bene formalmente e sostanzialmente si trasferisce all'acquirente (fiduciario), è evidentemente che, per effetto del mandato a latere per il ritrasferimento a domanda, il venditore non immotivatamente possa continuare a considerarsi come il reale proprietario, ma questo non revoca in dubbio la constatazione che, al fine di evitare l'aggressione da parte di creditori, il proprietario (fiduciante) volutamente ceda i beni all'acquirente (fiduciario) in vista del successivo ritrasferimento a domanda in forza del mandato a latere della vendita.
19. Nel caso di specie gli odierni attori come riportato in citazione, CP_5 potevano anche ritenere, in virtù del richiamato accordo di ritrasferimento, di essere rimasti proprietari delle quote dei beni immobili venduti, ma questa personale convinzione non fa venir meno che si è in presenza, in base a quanto allegato in citazione, di vendite effettivamente volute fra le parti con accordo a latere per la successiva reintestazione delle quote di proprietà al momento opportuno.
20. Paradossalmente il richiamo al conguaglio in sede di ritrasferimento conferma la conclusione, cui si è giunti, sul fatto che effettivamente la vendita era voluta e finalizzata a creare uno schermo di fronte alle azioni esecutive dei creditori, in vista della successiva concordata reintestazione dei beni al momento opportuno.
20.1 Del resto, anche se poi -come si vedrà- la domanda riconvenzionale condizionata non verrà esaminata nel merito, si osserva che la produzione documentale effettuata dai convenuti ( e con la memoria ex Controparte_4 CP_3 CP_6 art. 183/6 n. 2 c.p.c. in tema p.es. di pagamento delle spese condominiali (cfr. doc. 19) e di IMU-TASI (cfr. docc. 20-22), da costoro asseritamente sostenuto con denaro proprio e appunto oggetto di domanda riconvenzionale condizionata di rimborso (cfr.
24 conclusioni nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c.), corrobora le conclusioni cui si è giunti sul carattere effettivo del trasferimento della proprietà dei tre immobili.
21. Poiché il ritrasferimento della proprietà vedeva necessariamente coinvolti gli acquirenti dei singoli beni ( e , è evidente che il Controparte_4 CP_3 CP_6 richiamato patto fra i germani, cui hanno fatto espressamente riferimento gli stessi attori in citazione, riguardava anche detti acquirenti, indicati come scelti da e P_
“… tutti appartenenti al proprio nucleo familiare o, in ogni caso, ad esso molto vicini o correlati …” (cfr. atto di citazione).
21.1 Diversamente opinando, nel caso in cui gli acquirenti fossero stati del tutto insensibili ad eventuali richieste di reintestazione dei beni e del tutto estranei a detto patto di ritrasferimento, non avrebbe avuto senso parlare appunto di “… patto fra i germani …” e di concordata successiva reintestazione dei beni agli stessi tre CP_5 fratelli, odierni due attori compresi, una volta risolte le questioni con i creditori.
22. Dunque si deve ritenere che i terzi acquirenti, asseritamente indicati da erano parte di detto patto fra i fratelli, che prevedeva appunto la P_ reintestazione dei beni al momento opportuno e quindi una nuova manifestazione di volontà negoziale da parte di detti acquirenti, in veste, questa volta, di venditori per attuare il ritrasferimento della proprietà.
23. Del resto i citati convenuti , Controparte_9 [...]
e ), costituiti in giudizio con una medesima comparsa di CP_3 Controparte_6 risposta, non hanno contestato l'esistenza di detto patto fra i fratelli che, CP_5 prevedendo -lo si ripete- la reintestazione delle proprietà a tempo opportuno, necessariamente vedeva consapevolmente coinvolti anche gli acquirenti, tenuti appunto, in base a detto patto fra i fratelli a procedere al momento opportuno alla CP_5 reintestazione dei beni ai venditori con un nuovo contratto.
23.1 Nella predetta comparsa di risposta non è stato contestato il ricordato patto fra i fratelli che faceva riferimento alla richiamata concordata reintestazione CP_5 dei beni a tempo opportuno e quindi alla necessità di un nuovo atto notarile di trasferimento, che imponeva la necessaria partecipazione di essi originari acquirenti.
23.2 Anzi il citato patto fra i germani è stato richiamato e confermato a CP_5 sostegno della tesi della configurata simulazione relativa e dell'eccepita prescrizione.
25 23.2.1 Al riguardo in comparsa di risposta, a pagg. 5 e 6, è dato leggere che “…
Nell'odierna fattispecie, secondo la stessa letterale ricostruzione dei fatti fornita dagli attori, le parti volevano in effetti concludere una vendita con patto di riscatto: 'il patto tra i germani prevedeva inoltre che gli immobili de quibus … sarebbero stati CP_5 reintestati agli stessi una volta prescritte, transatte o comunque cessate le azioni dei creditori' (atto di citazione, pag. 6 righe 20 e ss.); 'il Sig. iniziava a P_ considerare gli immobili de quibus appartenenti solo al proprio nucleo familiare, rifiutandosi di tenere fede alle promesse assunte verso i fratelli' (pag. 10 righe 15 e ss);
'solo il Sig. e i suoi discendenti adempivano invece all'originario accordo P_ simulatorio, trasferendo nuovamente a questi ultimi la proprietà' (pag. 14 righe 7-8)'
…”; che “… La prospettazione avversaria ricostruisce un caso tipico di simulazione relativa, poiché intende far accertare l'esistenza di un contratto dissimulato …” e che
“… Secondo gli attori i beni dovevano effettivamente uscire dalla loro proprietà, per poi rientrarvi ovviamente con un altro atto notarile …”.
24. Dunque i convenuti ( , Controparte_9 AR
e ), in ordine cronologico parti acquirenti dei primi tre contratti
[...] Controparte_6 di compravendita immobiliare, non hanno contestato (art. 115 c.p.c.) l'esistenza di detto patto fra i fratelli e quindi l'esistenza di detto accordo per la reintestazione dei CP_5 beni, da attuarsi con nuovo contratto notarile, di cui dovevano necessariamente essere parti essi acquirenti.
24.1 In altri termini, a margine di detto accordo fra i germani CP_5 necessariamente vi erano intese per il ritrasferimento della proprietà con i singoli acquirenti, indicati da che, in base alla prospettazione stessa di parte P_ attrice, si erano obbligati al ritrasferimento con successivi nuovi atti notarili.
24.2 E' evidente invero che, senza la certezza sia dell'adesione degli originari acquirenti al patto fra i fratelli sia del successivo intervento di costoro davanti al CP_5 notaio per il ritrasferimento, non avrebbe avuto senso parlare espressamente in citazione di patto tra i germani per la reintestazione delle quote di proprietà, una volta CP_5 stabilizzata la situazione con i creditori.
24.3 Se in citazione si è fatto espressamente riferimento al patto fra i fratelli per la successiva reintestazione delle quote di proprietà, è conseguenziale che si CP_5 aveva, come si desume dalla stessa prospettazione attorea, la contezza e la certezza
26 dell'adesione dei singoli acquirenti al patto per la reintestazione dei beni agli odierni due attori.
24.4 Non rileva che, da un punto di vista giuridico, i predetti convenuti abbiano prospettato, nell'ottica della richiamata simulazione relativa, la conclusione di una vendita con patto di riscatto (cfr. citata comparsa di risposta: “… le parti volevano in effetti concludere una vendita con patto di riscatto …”).
24.5 Ciò che rileva è la mancata contestazione (art. 115 c.p.c.) dell'esistenza del richiamato patto fra i fratelli cui corrispondeva la necessaria consapevole CP_5 partecipazione a detto accordo da parte dei predetti tre originari acquirenti.
25. In conclusione, in base alle stesse allegazioni di parte attrice e in mancanza di contestazione in comparsa di risposta del patto fra i fratelli risulta CP_5 processualmente emersa l'esistenza di detto accordo fra i fratelli di cui erano CP_5 necessariamente e consapevolmente parte anche i predetti tre originari acquirenti, per la reintestazione dei beni oggetto delle tre vendite, realmente volute, ma appunto con a latere l'obbligazione, assunta appunto da detti tre originari acquirenti nei confronti anche degli odierni attori, di ritrasferimento dei beni (rectius delle rispettive quote di proprietà) ai fratelli ivi compresi i due odierni attori, nel momento in cui la CP_5 situazione con i creditori si fosse normalizzata.
25.1 E' processualmente emerso, anche alla luce delle allegazioni di parte attrice e visto il riferimento ai successivi atti dispositivi, che non vi è stato il concordato ritrasferimento delle quote di proprietà come da intese con e con i singoli P_ originari acquirenti ( attualmente in liquidazione, Controparte_4 [...]
e ). CP_3 Controparte_6
26. A seguito dell'indicazione fatta alle parti ex art. 101, comma 2, c.p.c. (cfr. citata ordinanza riservata del 10-13/10/2024), la parte attrice, pur avendo premesso che
“… Alla luce di quanto sopra ritiene questa difesa che i fatti dalla stessa prospettati fin dall'atto introduttivo siano univocamente volti alla rappresentazione di una causa petendi in fatto compatibile con la sola simulazione assoluta …”, ha dedotto che “… questa difesa non si oppone ad una riqualificazione della domanda per come volta all'accertamento dell'esistenza di un patto fiduciario di ritrasferimento sottostante ai cennati negozi, solo ove ciò avvenga (a) in via di rigoroso subordine e in caso di rigetto
27 della domanda di simulazione e (b) ai fini dell'accoglimento della domanda stessa secondo il suo petitum sostanziale …” (cfr. comparsa conclusionale).
27. Al riguardo, stante la ricordata incompatibilità fra simulazione e negozio fiduciario, è evidente che la ricostruzione della vicenda, come possibile alla luce delle stesse allegazioni e deduzioni di parte attrice e della ricordata mancata contestazione da parte dei convenuti, porta a concludere per l'esistenza -come detto- di un'intestazione fiduciaria e quindi di un pactum fiduciae, asseritamente violato, con conseguente rigetto della domanda attrice in termini appunto di simulazione assoluta delle tre vendite originarie.
28. Per quanto poi riguarda la questione della non necessità della forma scritta per provare l'esistenza del patto fiduciario (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice a pag. 9), è agevole rilevare, come eccepito dai convenuti nella memoria di replica (punto
2.5.1 a pag. 5), che le conclusioni rassegnate dagli attori non sono coerenti con la fattispecie del negozio fiduciario, che -come detto- doveva consentire, a richiesta dei disponenti e al momento in cui la situazione debitoria si fosse rasserenata, di ottenere la restituzione dei beni immobili in parola.
29. Pertanto, anche se è vero che, come ribadito pure da recente giurisprudenza
(cfr. Cass. 6811/2025), il patto fiduciario, anche se riferito a bene immobile, può risultare pure da accordo verbale, era pur sempre necessario, a tacer d'altro, proporre la corretta domanda e concludere conferentemente.
29.1 Nella citata comparsa conclusionale gli attori hanno fatto riferimento, a tal riguardo, alla domanda di esecuzione in forma specifica, ma è di tutta evidenza, a prescindere da ogni altra considerazione, che si tratta di domanda non oggetto di causa e non compatibile con la proposta domanda di simulazione.
30. In conclusione la domanda attorea, finalizzata all'accertamento della simulazione assoluta dei tre originari contratti di compravendita, va rigettata, in quanto, alla luce delle allegazioni della stessa parte attrice, è invece prospettabile la differente fattispecie del negozio fiduciario, che presupponeva una diversa domanda e differenti conclusioni, e conseguentemente la domanda di simulazione assoluta non può essere accolta.
30.1 Rimane pertanto assorbita ogni altra questione sia in ordine alla distinzione, operata dalle parti in causa, fra simulazione assoluta e simulazione relativa sia in ordine
28 alla sollevata eccezione di prescrizione sia ancora in ordine a quanto gli odierni attori e possano aver dichiarato nei richiamati giudizi ex Parte_1 CP_1 art. 2901 c.c., in cui erano stati convenuti in revocatoria a margine della ricordata compravendita dell'appartamento di viale Europa n. 15 (cfr. memoria ex art. 183/6 n. 2
c.p.c. dei convenuti + 2: docc. 15 e 16). AR
31. Il rigetto della domanda di simulazione assoluta delle tre originarie compravendite comporta, in base alla ragione più liquida, il rigetto della domanda di simulazione dei successivi atti di disposizione, richiamati nelle conclusioni attoree.
32. Analogamente e per lo stesso motivo va rigettata la domanda relativa all'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità paterna da parte della convenuta
Controparte_5
33. Al rigetto della domanda attorea di simulazione consegue la dichiarazione di non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale condizionata, spiegata tanto dai convenuti , e quanto CP_7 Controparte_5 Controparte_8 dai convenuti , e Controparte_15 Controparte_6 Controparte_9
.
[...]
34. Per quanto invece riguarda il contratto di comodato, oggetto tanto della domanda attorea di simulazione quanto della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto , valgono le seguenti osservazioni. AR
35. In punto di fatto è documentalmente emerso che in data 7/7/2011 il convenuto , che ne poteva disporre in quanto proprietario, AR aveva concesso in comodato all'attrice il predetto appartamento di Controparte_2 via Val D'Aosta n. 106, con annessa cantina (cfr. doc. 9 di parte attrice e doc. 2 di parte convenuta).
36. In ordine al predetto contratto è dato leggere in citazione che “… per giustificare la presenza nell'appartamento di via Val d'Aosta del sig. Parte_1 che vi risiedeva di fatto, nonché della di lui moglie sig.ra che
[...] Controparte_2 vi risiedeva anche in via anagrafica, il 7 luglio 2011 veniva concluso un contratto di comodato, senza termine di durata, fra la stessa e il notaio ” Persona_7
(cfr. atto di citazione a pag. 6).
37. Si tratta di contratto di comodato precario, in quanto le parti non avevano concordato alcuna data di scadenza del contratto stesso, risultando invero che “Il sig.
29 concede in comodato a tempo indeterminato alla signora AR
, che accetta, le seguenti porzioni del fabbricato sito in Comune di Controparte_2
Roma (RM), via Val d'Aosta n. 106 …” (art. 1).
38. E' poi processualmente emerso che in data 26/3/2021 il comodante CP_3 aveva richiesto alla comodataria la restituzione dei beni (appartamento e CP_2 cantina) ai sensi dell'art. 1810 c.c., concedendo alla stessa termine fino al 30/9/2021 per il rilascio (cfr. doc. 3 di parte convenuta : raccomandata del AR
26/3/2021, pervenuta il successivo 13/4/2021).
39. Premesso che la controversia in parte qua riguarda solo l'attrice CP_2
(comodataria) e il convenuto (comodante), in quanto
[...] AR appunto uniche parti del predetto contratto di comodato, va ricordato che, da ultimo in comparsa conclusionale, l'attrice ha reiterato le sollevate eccezioni in punto di rito, deducendo che “… Sull'avversa domanda riconvenzionale condizionata, pure se ne è diffusamente dedotta l'inammissibilità/improcedibilità, dacché essa è attratta alla competenza funzionale esclusiva del Tribunale con il rito di cui all'art. 447-bis c.p.c.
…” e che “… Peraltro, ed a prescindere dal carattere assorbente di quanto eccepito, la domanda di rilascio presupporrebbe, comunque, il passaggio in giudicato della sentenza sulla simulazione, sicché essa è intempestiva, potendo essere eventualmente proposta
(in altro giudizio) solo dopo tale momento …”.
40. Per quanto riguarda la prima questione, nel ricordare che era stato a suo tempo assegnato termine per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria
(cfr. verbale dell'udienza del 15/2/2022), non va dimenticato che il rapporto fra cause da trattare e decidere con il rito ordinario e cause da trattare e decidere con il rito speciale è disciplinato dall'art. 40, comma 3, c.p.c., con la precisazione che la prevalenza del rito speciale è prevista solo nel caso, odiernamente non ricorrente, di giudizi in materia di lavoro e previdenza.
41. Non è pertanto necessario soffermarsi oltre sul punto.
42. Per quanto riguarda la questione dell'asserita intempestività della domanda restitutoria e della necessità sostanzialmente della definizione della questione della proprietà in capo al è sufficiente osservare, richiamata l'ammissibilità della CP_3 spiegata domanda riconvenzionale (art. 36 c.p.c.), che -a tutto concedere- la problematica indicata potrebbe riguardare la fase di esecuzione della sentenza, ma non
30 la presente fase di accertamento del diritto, ben potendo le cause essere esaminate nello stesso giudizio, come è avvenuto nel caso di specie per effetto appunto della spiegata domanda riconvenzionale (cfr. Cass. 20149/2014, in tema di cause riunite, ma il principio è ugualmente valido e di generale applicazione).
43. Non è pertanto necessario soffermarsi oltre sul punto neanche in questo caso.
44. Richiamato quanto già esposto, si rammenta che l'attrice ha ricollegato il carattere simulato di detto contratto di comodato alla simulazione dell'intera operazione a monte, relativa, per quanto qui di interesse, alla vendita asseritamente simulata dell'appartamento di via Val d'Aosta.
44.1 In particolare in citazione è stato allegato che il contratto di comodato era stato “… stipulato dal notaio con la sig.ra , moglie di CP_3 CP_2 Parte_1
e non con quest'ultimo …”; che “... Siffatta circostanza non può affatto stupire,
[...] ma anzi lascia ancora una volta emergere come, nei rapporti tra i germani il CP_5 sig. fosse rimasto proprietario, fra gli altri, dell'Appartamento di Parte_1 via Val d'Aosta …”; che “… Ne deriva il carattere simulato non solo del contratto di compravendita apparentemente concluso con il notaio ma anche, di per sé, di CP_3 quello successivo e collegato di comodato …” e che “… Pertanto, la pretesa restitutoria e/o di rilascio, esercitata dal notaio nei confronti della sig.ra CP_3 [...]
con diffida del 26/3/2021 è del tutto illegittima, dal momento che il negozio CP_2 presupposto si basa su un trasferimento dell'appartamento di via Val d'Aosta nullo -e quindi tamquam non esset- sicché i sigg.ri e non hanno, di CP_1 Parte_1 fatto, mai perso il diritto di possedere l'immobile de quo (in quanto comproprietari), così come la medesima sig.ra non ha mai perso il diritto di detenere lo stesso CP_2
…”.
45. Da parte sua in comparsa di risposta il convenuto ha AR dedotto che “… Come già ricordato, in data 7.7.2011 AR concedeva in comodato l'immobile di Via Val d'Aosta 106 a , senza Controparte_2 determinazione della durata e con contratto regolarmente registrato …”; che “…
Dall'esistenza di tale contratto parte attrice … ne farebbe derivare la prova che il Sig.
sarebbe rimasto proprietario dell'immobile, e che il reale Parte_1 contratto dissimulato, voluto dalle parti sarebbe un comodato fra e Parte_1 [...]
(comodanti) e (comodataria) …”; che “… l'asserzione circa CP_1 Controparte_2
31 l'esistenza di un contratto dissimulato dimostra senza tema di smentite che nella stessa prospettazione avversaria si tratterebbe di una simulazione relativa (le parti volevano stipulare un contratto di comodato con soggetti diversi e intendono farne oggi valere gli effetti), come tale quindi prescritta il 7.7.2021 (10 anni dopo la stipula del contratto), essendo decorso il termine senza interruzioni …”; che “… qualora invece si trattasse di simulazione assoluta, la domanda è priva di interesse ad agire, perché se venissero meno del tutto gli effetti giuridici del contratto di comodato, la signora deterrebbe CP_2
l'immobile sine titulo, con la conseguenza di doverlo comunque rilasciare …” e che “…
In ogni caso non è stata fornita alcuna prova della simulazione (al di là delle asserzioni degli attori, non vi è alcun elemento probatorio, né ovviamente alcuna controdichiarazione), ad ulteriore dimostrazione che la domanda relativa al contratto di comodato è stata inserita al solo scopo di paralizzare la domanda restitutoria dell'immobile concesso in comodato …”.
46. Tanto premesso sulla schematicamente ricostruita posizione processuale delle parti, è di tutta evidenza -alla luce delle superiori conclusioni- che il rigetto della domanda attrice di accertamento della simulazione assoluta della vendita, per quanto qui di interesse, dell'appartamento di via Val d'Aosta, quale preteso contratto presupposto asseritamente nullo, non consente di aderire alla tesi di parte attrice di invalidità e inefficacia derivata del contratto di comodato a valle.
46.1 In altri termini, avendo l'attrice ricollegato la simulazione del contratto di comodato alla simulazione del contratto presupposto di vendita dell'appartamento al convenuto e avendo allegato che la nullità del contratto a AR monte incideva sulla validità ed efficacia del contratto di comodato a valle, è conseguenziale che il rigetto della domanda attrice sulla simulazione assoluta del contratto (a monte) di venduta dell'appartamento di via Val d'Aosta comporta il rigetto in parte qua della domanda dell'attrice . CP_2
46.2 Va conseguentemente rigettata la domanda di parte attrice di “… accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra e del Sig. di CP_1 Parte_1 possedere l'immobile, in quanto comproprietari, nonché il diritto della medesima Sig.ra di detenerlo quale loro comodataria …” (cfr. memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. CP_2 di parte attrice).
32 47. Sotto altro angolo visuale osserva il Giudice, anche a voler prescindere da detto riferimento al contratto 'presupposto', che in relazione alla pretesa simulazione del contratto di comodato difetta la prova della simulazione stessa, non risultando prodotta alcuna controdichiarazione.
48. In tema di simulazione va ricordato che nei rapporti fra le parti l'accordo simulatorio, anteriore o coevo all'atto simulato, deve risultare dalla controdichiarazione, ossia dal documento che prova appunto l'accordo (cfr. Cass. 2203/2013; Cass.
6357/2019).
48.1 Dunque la c.d. controdichiarazione, mero atto ricognitivo della volontà già manifestata in precedenza dalle parti, è ontologicamente distinta dall'accordo simulatorio, che è destinata a provare, per cui, mentre l'accordo simulatorio, ossia l'accordo fra le parti per creare un'apparenza in tutto o in parte dissimile dalla realtà, deve essere contestuale o coevo all'atto simulato -se l'accordo fosse successivo si tratterebbe, invero, di un'ipotesi di consensuale modifica del precedente accordo-, la controdichiarazione (cioè la prova dell'accordo) può anche essere successiva al contratto simulato.
49. Tornando al caso di specie, si osserva che difetta una tale controdichiarazione, invero non prodotta dall'attrice , che nulla ha peraltro CP_2 neanche allegato in ordine alla redazione della stessa.
50. Inoltre, non essendo stata prospettata alcuna ipotesi riconducibile alla previsione di cui all'art. 1417 c.c. -ossia la prova destinata a far valere l'illiceità del contratto dissimulato-, non è possibile sopperire in altro modo alla mancanza della predetta controdichiarazione.
51. In conclusione il contratto di comodato del 7/7/2011 è stato validamente concluso fra il convenuto/attore in riconvenzionale AR
(comodante) e l'attrice/convenuta in riconvenzionale (comodataria). Controparte_2
52. E' documentalmente emerso che -come detto- le parti non avevano determinato la durata del contratto stesso (c.d. comodato precario), essendo invero stato lo stesso previsto a tempo indeterminato, e che con la ricordata lettera raccomandata del
26/3/2021, ricevuta il successivo 13/4/2021, il comodante aveva richiesto, ex art. 1810
c.c., il rilascio dell'immobile, concedendo alla comodataria termine fino al 30/9/2021 per provvedervi (cfr. citato doc. 3 del convenuto . CP_3
33 53. Dunque il comodante ha manifestato inequivocabilmente sia con la citata diffida del 26/3/2021 sia con la presente domanda riconvenzionale la volontà di porre termine al contratto di comodato precario, con richiesta di rilascio dell'appartamento e dell'annessa cantina.
54. Si osserva al riguardo che, anche nel caso appunto di comodato precario, è pur sempre possibile che venga fissato dal giudice un termine per la restituzione, tenuto conto sia della natura del bene oggetto del contratto sia in particolare, nel caso di comodato di immobile ad uso di abitazione, della necessità per il comodante di trovare una diversa sistemazione abitativa, e che ciò è possibile nonostante la previsione dell'art. 1810 c.c., che prevede appunto l'obbligo di restituzione non appena ne vanga fatta richiesta dal comodante (cfr. Cass. 14084/2023).
55. Tanto precisato, osserva il Giudice che, a fronte dell'allegazione dell'attrice
(comodataria) sull'utilizzo dell'appartamento come propria abitazione, non vi è stata contestazione sul punto da parte del convenuto (comodante), attore in via riconvenzionale.
56. Pertanto, richiamate e condivise le stesse considerazioni fatte a suo tempo dal comodante e risultanti nella citata raccomandata del 26/3/2021, va fissato un congruo termine per consentire appunto alla comodataria “… di trovare un altro alloggio e di organizzare le operazioni di trasloco …” (cfr. citata diffida).
57. Alla luce delle risultanze di causa la domanda riconvenzionale del convenuto va accolta e va ordinato il rilascio del bene (appartamento di via Val d'Aosta CP_3
n. 106, a Roma, con annessa cantina) da parte dell'attrice . CP_2
57.1 Come risulta dal contratto di comodato del 7/7/2011 (cfr. doc. 9 di parte attrice e doc. 2 del convenuto contratto di comodato: art. 1), l'appartamento CP_3 in questione è sito a Roma, in via Val d'Aosta n. 106 al piano terzo (quarto fuori terra), con numero interno 16 bis, e così l'annessa cantina, posta al piano scantinato, è contraddistinta dal numero interno 16 bis.
57.2 Preso atto della natura del bene, pacificamente destinato a civile abitazione e viste le superiori considerazioni in fatto e in diritto, appare opportuno fissare in sei mesi dalla presente sentenza il termine per il rilascio, liberi da persone e cose, dell'appartamento e dell'annessa cantina da parte della comodataria.
34 58. Passando alla domanda di risarcimento danni, sempre spiegata in via riconvenzionale dal convenuto , valgono le seguenti AR osservazioni.
58.1 Al riguardo va ribadito che anche nel caso del risarcimento danni da inadempimento contrattuale il richiamo al noto principio giurisprudenziale sugli oneri allegatori e probatori a carico delle parti (fin da Cass. SU 13533/2001 e giurisprudenza consolidata Cass. 9439/2008; Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010; Cass. 15659/2011;
Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019) non esaurisce il discorso sul risarcimento del danno, in quanto oltre all'inadempimento è necessaria, da parte del preteso creditore danneggiato, la prova, in base a conferente allegazione, anche del danno in concreto sofferto e del nesso causale fra inadempimento e danno (cfr. Cass.
5960/2005; Cass. 21140/2007).
58.2 Ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c., il creditore deve invero allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento, ma deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita
(patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore inadempiente: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto.
58.3 In adesione al consolidato principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, si ribadisce che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione (cfr. Cass. SU
26972/2008 e giurisprudenza consolidata).
58.3.1 Sul punto, a conforto di quanto detto a proposito della necessità dell'allegazione e della prova anche presuntiva del danno sofferto, va ricordato che la giurisprudenza è ormai del tutto consolidata nell'escludere l'ipotizzabilità del c.d. danno in re ipsa (cfr. Cass. 5447/2020 in tema di danno da c.d. 'fermo tecnico'; Cass.
12879/2025 in tema di risarcimento danni da violazione delle distanze legali tra
35 costruzioni;
Cass. 4886/2020 in tema da danno da ritardato pensionamento;
Cass.
4005/2020 in tema di diffamazione;
Cass. 29206/2019 in tema di danno morale;
Cass.
207/2019, Cass. 20885/2019 e Cass. 25037/2019 in tema di illecita segnalazione alla
Centrale Rischi;
Cass. 2203/2024 in tema di risarcimento danni da lesione del diritto alla "serenità personale e familiare" conseguente a immissioni illecite;
ecc.).
58.4 Va inoltre ribadito, dando anche in tal caso continuità alla giurisprudenza dell'Ufficio, che l'eventuale lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non potrebbe essere colmata neanche ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi l'allega
(cfr. Cass. 4534/2017; Cass. 4310/2018; Cass. 16344/2020; Cass. 8941/2022).
58.5 Con specifico riferimento al risarcimento da occupazione sine titulo, va ricordato che sulla materia è intervenuta recente giurisprudenza della Cassazione, che ha di fatto confermato il superiore assunto (cfr. Cass. SU 33645/2022).
58.5.1 Al riguardo le Sezioni Unite della Cassazione, componendo il contrasto interpretativo esistente in materia, hanno affermato il principio di diritto secondo cui
“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (cfr.
Cass. S.U. 33645/2022, in motivazione).
58.5.2 Al riguardo si è infatti osservato in motivazione che “Il danno risarcibile
è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”, con la conseguenza che “Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è
36 stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire” e che è proprio il riferimento alla “specifica circostanza di godimento perso” che “stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria”.
58.5.3 In definitiva, secondo l'orientamento appena richiamato, cui si intende dare conferma come già in precedenti dell'Ufficio, colui che voglia ottenere il risarcimento del danno emergente da occupazione senza titolo è onerato, innanzitutto, dell'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, che assume essere andata persa.
59. Tornando al caso di specie, si osserva che questa allegazione difetta del tutto, in quanto nulla è stato allegato nella comparsa di risposta, contenente la spiegata domanda riconvenzionale.
60. Sul punto va ribadito che il riferimento al canone locatizio può essere utilizzato come parametro per la liquidazione del danno, ma a monte è necessaria la prova dell'esistenza stessa del danno stesso, non potendosi lo stesso ritenere in re ipsa.
61. Se questo vale per il danno emergente, osserva il Giudice che altrettanto difetta la prova, in base a conferente allegazione, di un eventuale danno da lucro cessante, conseguente ad eventuali occasioni di sfruttamento economico del bene in questione andate perse.
62. Alla luce delle superiori osservazioni in fatto e in diritto la domanda di risarcimento danni, spiegata in via riconvenzionale dal convenuto AR
nei confronti della convenuta , va rigettata.
[...] Controparte_2
63. Le spese di lite vanno integralmente compensate fra tutte le parti.
63.1 Al riguardo va ricordato che la disciplina in tema di spese è regolata dal principio di causalità e dal principio della soccombenza e che la compensazione è prevista solo in caso di reciproca soccombenza (cfr. Cass. SU 32061/2022) o “… nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti …” (art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile ratione temporis in base alle modifiche ex art. 13, comma 1, D.L. 132/2014 convertito con modificazione nella L. 162/2014) ovvero ancora nel caso di “… altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni …” (cfr. Corte Cost. 77/2018), con la precisazione, con riferimento
37 a quest'ultima ipotesi, che la compensazione è subordinata alla presenza di dette gravi ed eccezionali ragioni, che non possono essere illogiche o erronee (cfr. Cass.
14036/2024) e che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, qualora appunto la disponga (cfr. Cass. 1950/2022).
63.2 Nel caso di specie l'esito del giudizio e l'assoluta peculiarità del caso concreto nonché il ricordato rilievo d'ufficio giustificano la disposta compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• rigetta ogni domanda degli attori , e Parte_1 CP_1 CP_2
[...]
• in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, spiegata dal convenuto nei confronti dell'attrice dichiara AR Controparte_2 cessato il contratto di comodato precario del 7/7/2011, avente ad oggetto l'appartamento (int. 16 bis), con annessa cantina (int. 16 bis), sito a Roma, in via
Val d'Aosta n. 106;
• ordina il rilascio, liberi da persone e cose, del predetto appartamento e della predetta cantina;
• fissa in sei mesi dalla presente sentenza il termine per il rilascio;
• rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni, spiegata dal convenuto nei confronti dell'attrice ; CP_3 CP_2
• dichiara il non luogo a provvedere sulle domande riconvenzionali condizionate, spiegate sia dai convenuti , e CP_7 Controparte_5 Controparte_8 sia dai convenuti , e
[...] Controparte_15 Controparte_6 [...]
; Controparte_9
• dichiara integralmente compensate le spese di lite fra tutte le parti.
Così deciso a Roma, il 17/9/2025 il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
38
N. RGAC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo
Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 58599 Ruolo Generale dell'anno 2021 e trattenuta in decisione all'udienza del 5 marzo 2021, vertente
TRA
(c.f. ; residente a Roma, in largo Parte_1 C.F._1 dell'Olgiata n. 15),
(c.f. ; residente a Roma in via Guido Banti n. CP_1 C.F._2
46) e
(c.f. residente a [...] C.F._3
d'Aosta n. 106), elettivamente domiciliati a Roma, in corso Vittorio Emanuele II n. 326, presso lo studio dell'avv.to Bruno Tassone, che li rappresenta e difende in forza di procure speciali in calce all'atto di citazione,
ATTORI
E
(c.f. ; residente a [...]
Condotti n. 11), in liquidazione (c.f. e p.IVA con sede Controparte_4 P.IVA_1 legale a Roma, in via Tagliamento n. 24), in persona del liquidatore Controparte_5
e
(c.f. ; residente a [...]), Controparte_6 C.F._5
1 elettivamente domiciliati a Roma, in via Pinerolo n.22, presso lo studio dell'avv.to
Marco Rossi, che li rappresenta e difende in forza di procure speciale allegate alla comparsa di risposta,
E
(c.f. ; residente a [...] C.F._6
Bertoloni n. 1),
(c.f. ; residente a [...] C.F._7
Bertoloni n.1) e
(c.f. ; residente a [...]), elettivamente domiciliati a Roma, in via Francesco Borgatti n. 25, presso lo studio dell'avv.to Alessandro Agostinelli e dell'avv.to Antongiulio Agostinelli, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza di procure speciali allegate alla comparsa di risposta,
CONVENUTI
OGGETTO: domanda di simulazione.
CONCLUSIONI: per gli attori (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Cacciola conclude come da foglio di p.c. depositato in data 3/7/2024; insiste nell'ammissione delle prove e nell'istanza di ammissione di giuramento decisorio …”; per i convenuti + 2 (verbale dell'udienza di p.c.): “… AR
l'avv.to Todaro precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c., depositata il 30/9/2022 …”; per i convenuti + 2 (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to CP_7
Gallo conclude come da comparsa di risposta e successiva memoria ex art. 183/6 n. 1
c.p.c... …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato ai convenuti , AR
, , Controparte_9 Controparte_6 CP_7 [...]
e gli attori , e CP_5 Controparte_8 Parte_1 CP_1
premesso che alla morte di , avvenuta in data Controparte_2 Persona_1
3/10/1962, i germani e erano divenuti nudi P_ Parte_1 CP_1
2 proprietari pro indiviso, ciascuno a) per la quota di 1/6 dell'immobile di via Val d'Aosta
n. 106, int. 16 bis, con annessa cantina;
b) per la quota di 1/3 dell'immobile sito a
Roma, in viale Europa n. 15, int. 10 con annessa cantina e posto auto;
c) per la quota di
1/3 dell'immobile sito a Milano in via Giuseppe Compagnoni n. 5 e premesso che i tre germani erano soci della Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a., con P_ membro del CdA della stessa, e premesso altresì che i germani erano stati CP_5 travolti dalla crisi della predetta società, posta in LCA in data 31/5/1993, con tutta una serie di procedimenti giudiziari e/o stragiudiziali a loro carico, allegavano che, al fine di tutelare ciò che rimaneva del patrimonio familiare, essi attori e Parte_1 avevano deciso di affidare al fratello maggiore, le scelte inerenti CP_1 P_ alle strategie difensive e alla nomina dei legali, che li rappresentavano nelle varie sedi;
che in seguito, in forza della successione legittima della propria madre, Persona_2 deceduta in data 27/8/1997, i germani erano diventati comproprietari della CP_5 quota di un terzo ciascuno, pro indiviso, di tutti gli appartamenti precedentemente indicati;
che il germano grazie al riconosciuto ruolo rivestito all'interno della P_ famiglia, aveva deciso, al fine di salvaguardare il residuo patrimonio familiare, che si dovesse procedere alla cessione dei beni in via simulata e, di sua iniziativa, aveva individuato gli acquirenti di detti beni in soggetti tutti appartenenti al proprio nucleo familiare o, in ogni caso, molto vicini allo stesso, come appunto il genero
[...]
, la moglie e la con sede presso CP_3 Controparte_6 Controparte_4
l'abitazione del predetto e con capitale sociale riferibile al medesimo;
che P_ pertanto, una volta deciso, con l'assistenza dei propri legali, quali beni potessero essere sottratti alle azioni dei creditori per il tramite appunto di vendite simulate, con atto di compravendita per atto del notaio dott. del 13/2/2004 (rep. 20799; racc. Persona_3
6539) i tre germani avevano simulatamente venduto alla CP_5 Controparte_4
l'appartamento di viale Europa n. 15 al prezzo di € 390.000,00; che si trattava di un contratto simulato, come meglio argomentato in citazione;
che successivamente il germano sempre dietro consiglio dei legali e previo rilascio di apposita procura P_ speciale da parte di essi attori aveva deciso di procedere Parte_2 alla vendita simulata degli altri immobili;
che pertanto con atto di compravendita per atto del notaio dott. del 16/1/2006 (rep. 13039; racc. 3929) Persona_4 P_
in proprio e quale procuratore speciale dei fratelli, aveva venduto simulatamente
[...]
3 a marito della di lui figlia l'appartamento AR Controparte_5 sito a Roma in via Val d'Aosta n. 106 al prezzo di € 330.000,00; che anche detto contratto era simulato, come meglio argomentato in citazione;
che con atto del notaio dott. del 3/4/2006 (rep. 14692; racc. 4652) sempre il predetto Persona_5 P_
in proprio e quale procuratore speciale dei due fratelli, aveva simulatamente
[...] venduto alla di lui moglie, , l'immobile sito a Milano in via Giuseppe Controparte_6
Compagnoni n. 5 al prezzo di € 210.000,00; che anche detto contratto era simulato, come meglio argomentato in citazione;
che inoltre, al fine di giustificare la presenza nell'appartamento di via Val d'Aosta di essi attori e Parte_1 CP_2
(coniugi), ivi residenti di fatto (il primo) e anagraficamente (la seconda), era
[...] stato concluso un contratto di comodato, senza termine di durata, fra la stessa CP_2
e il convenuto;
che il patto tra i germani prevedeva AR CP_5 inoltre che gli immobili in questione, in quanto rimasti, di fatto, nella di loro proprietà, sarebbero stati reintestati agli stessi una volta prescritte, transatte o comunque cessate le azioni dei creditori, se del caso previo conguaglio interno circa i rapporti di dare-avere rispetto alle anticipazioni effettuate per i debiti dell'asse ereditario e la soddisfazione dei creditori;
che, a riprova del carattere simulato dei predetti contratti di compravendita e del contratto di comodato, andava evidenziato che essi attori ( e Parte_1
non avevano riscosso alcun corrispettivo per la vendita delle quote di CP_1 proprietà; che il carattere simulato delle tre compravendite e del comodato nonché del disegno retrostante all'operazione, oltre che degli atti successivi sui medesimi beni, risultava anche dal fatto che tutti i beni, allo morte di (7/1/2020), erano P_ ritornati nella disponibilità dei membri della famiglia del predetto che P_ infatti con atto del notaio del 12/4/2012 (rep. 15753; racc. 5278) la Persona_4 nuda proprietà dell'appartamento di via Val d'Aosta era stato donato alla di lui moglie da , che -come detto- lo aveva acquistato in Controparte_5 AR via simulata dal suocero che pure detta donazione era simulata, anche in P_ considerazione del fatto che la stessa non aveva accettato l'eredità Controparte_5
CP_1 del padre proprio per evitare l'aggressione dei creditori a seguito della ricordata procedura di LCA;
che con atto di compravendita a rogito notaio del Persona_6
26/9/2016 (rep. 928; racc. 670) il citato appartamento, sito a Roma in viale Europa n.
15, era stato ceduto da , storico amico del predetto e Controparte_11 P_
4 all'epoca legale rappresentante della a , figlio di Controparte_4 CP_7
e fratello di attuale liquidatrice della predetta società, al prezzo di € P_ CP_5
460.000,00; che da ultimo la convenuta aveva proceduto, in data Controparte_6
11/12/2019, alla divisione dell'immobile di Milano in un locale commerciale e, mentre detto locale era rimasto nella disponibilità della stessa, con atto del notaio Per_6
(rep. 2190) del 18/2/2019 aveva concesso, a titolo gratuito, l'appartamento del
[...] terzo piano in usufrutto alla di lei nipote figlia di Controparte_8 [...]
e di;
che tutti detti atti erano simulati, in quanto i CP_5 AR beni erano in concreto rimasti o rientrati nella disponibilità della famiglia di P_
che, all'esito della definizione delle controversie con i vari creditori, come
[...] riportato in citazione, e in particolar modo dal 2015 i rapporti fra i tre fratelli si CP_5 erano deteriorati e il di loro fratello aveva incominciato a considerare i predetti P_ immobili come appartenenti solo al proprio nucleo familiare, rifiutandosi di tener fede alle promesse assunte nei confronti dei fratelli, il tutto come meglio riportato in citazione;
che, alla luce delle superiori premesse in fatto, emergeva che i richiamati contratti del 13/2/2004, del 16/1/2006 e del 3/4/2006, relativi rispettivamente alla compravendita degli appartamenti di Roma in viale Europa n. 15 e in via Val d'Aosta n.
106 e dell'immobile di Milano in via G. Campagnoni n. 15, erano simulati in via assoluta, come pure il contratto di comodato del 7/7/2011 e i successivi atti dispositivi;
che invero i tre originari contratti erano stati finalizzati a creare una situazione di totale apparenza, al fine di sottrarre gli immobili in questione ai creditori;
che i successivi trasferimenti degli appartamenti di via Val d'Aosta e viale Europa a Controparte_5
e oltre a rivelare il carattere simulato degli atti precedenti, CP_7 costituivano accettazione tacita dell'eredità di ex art. 476 c.c.. Tanto P_ premesso, gli attori instavano per l'accoglimento delle seguenti conclusioni rassegnate in citazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, così provvedere: accertare e dichiarare la simulazione assoluta totale dei contratti di compravendita stipulati dai germani rispettivamente in data 13 febbraio 2004 CP_5 con atto di compravendita per OT DO. del 13 febbraio 2004 (rep. Persona_3
20799; atto 6539) avente ad oggetto l'appartamento sito in Roma al Viale Europa n. 15; in data 3 aprile 2006 con atto per OT DO. del 3 aprile 2006 (rep. n. Persona_5
14692/4652) avente ad oggetto l'immobile sito in Milano alla Via Giuseppe
5 Compagnoni n. 5; e in data 16 gennaio 2006 con atto di compravendita per OT DO.
(rep. n. 13039; raccolta n. 3929) avente ad oggetto l'immobile sito in Persona_4
Roma alla via Val d'Aosta n. 106; nonché la successiva donazione stipulata con atto per
OT del 12 aprile 2012 (rep. n. 15753; racc. n. 5278) avente ad Persona_4 oggetto il medesimo bene;
l'atto di compravendita per OT del 26 Persona_6 settembre 2016 (rep. n. 928; racc. n. 670) relativo al citato appartamento sito in Roma al
Viale Europa n. 15; l'atto di divisione dell'11 dicembre 2019 (n. 120641.1/2019) e l'atto di costituzione di usufrutto a titolo gratuito per OT (rep. n. Persona_6
2190) del 18 febbraio 2019 avente ad oggetto l'immobile sito in Milano alla Via
Giuseppe Compagnoni n. 5; ovvero, in subordine, la loro simulazione assoluta parziale con riferimento alla quota di comproprietà dei Sig.ri e Parte_1 [...]
ossia di un terzo ciascuno;
per l'effetto, dichiarare nulli e inefficaci gli stessi, CP_1 in via totale o parziale, anche in favore dei Sig.ri ed in CP_5 CP_7 quanto eredi del Sig. , con contestuale accertamento della accettazione P_ tacita della relativa eredità, in subordine dichiarando i medesimi negozi nulli e inefficaci nei confronti del nominando curatore speciale dell'eredità ancora giacente del Sig. P_
per la quale si fa istanza, nell'interesse di tutti gli altri chiamati secondo il
[...] rispettivo grado, nonché per il momento e per il caso in cui sarà stata esclusa ogni accettazione da parte di tutti i successibili del medesimo , nei confronti P_ dello Stato Italiano ex art. 586 c.c., previa integrazione del contraddittorio secondo quanto sarà ritenuto dall'Illustrissimo Tribunale adito;
in ogni caso, dichiarare e accertare il carattere simulato del contratto di comodato del 7 luglio 2011 di cui in narrativa e, per l'effetto, inammissibile, infondata e/o carente nella legittimazione attiva la pretesa restitutoria e/o di rilascio esercitata dal Notaio nei confronti della CP_3
Sig.ra e, contestualmente, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra CP_2 [...]
e del Sig. di possedere l'immobile, in quanto CP_1 Parte_1 comproprietari, nonché il diritto della medesima Sig.ra di detenerlo quale loro CP_2 comodataria;
in ogni caso disporre la trascrizione dell'emananda sentenza sugli immobili di cui si tratta”.
Con decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c., del 27/10/2021 era disposto il differimento di udienza dal 9/2/2022, indicata in citazione, al 15/2/2022.
6 In data 24/1/2022 si costituivano in giudizio con unica comparsa di risposta i convenuti , e AR Controparte_9 [...]
i quali instavano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in CP_6 comparsa di risposta: “in via preliminare dichiarare improcedibile la domanda attorea per i motivi esposti nel presente atto al paragrafo 3; rigettare le domande attoree per intervenuta prescrizione;
nel merito: rigettare tutte le domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto e del tutto prive di supporto probatorio;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare lo scioglimento del vincolo contrattuale relativo al contratto di comodato stipulato senza determinazione di durata stipulato fra AR
e in data 7.7.2011 in relazione all'immobile di Via Val d'Aosta 106 Controparte_2 in Roma e suoi accessori (appartamento al piano terzo distinto con l'interno 16 bis e cantina al piano seminterrato distinta con l'interno 16 bis), anche a seguito della richiesta di restituzione a far data dal(l')1.10.2021; accertare e dichiarare che
[...]
occupa sine titulo le unità immobiliari a far data dal giorno 1.10.2021 e per CP_2
l'effetto condannare la medesima al rilascio immediato delle predette unità immobiliari libere da persone e/o cose in favore di accertare e dichiarare il AR diritto di a percepire un'indennità di occupazione a far data dal AR giorno 1.10.2021 e fino all'effettivo rilascio e per l'effetto condannare
[...]
al pagamento dell'importo di euro 1.200,00 mensili, o della diversa somma CP_2 maggiore o minore ritenuta opportuna e di giustizia, dal giorno 1.10.2021 fino all'effettivo rilascio, con interessi e rivalutazione annuale;
in via riconvenzionale condizionata all'accoglimento delle domande di accertamento della simulazione: condannare gli attori, previo accertamento, in solido fra loro o nella diversa misura ritenuta opportuna e di giustizia, alla restituzione di tutte le somme ad ogni titolo pagate dai convenuti per i predetti acquisti (esemplificativamente: prezzo di acquisto, imposte e tasse per i trasferimenti, onorari del Notaio rogante, ecc.), nonché al rimborso di tutto quanto speso per imposte dirette e indirette (esemplificativamente IMU, TASI, TARI,
IRPEF), nonché di tutti gli oneri a qualsiasi titolo pagati in relazione agli immobili per i quali è causa (oneri condominiali ordinari e straordinari, spese a qualsiasi titolo), con riserva di precisazione e quantificazione. Con vittoria di spese e compensi, rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge”.
7 In data 25/1/2022 si costituivano in giudizio con unica comparsa di risposta i convenuti e -in CP_7 Controparte_5 Controparte_8 comparsa conclusionale si è dato atto che con decreto prefettizio reso a Milano in data
19/12/2023 la convenuta aveva modificato il proprio cognome in Controparte_8
i quali, contestata la domanda attrice e spiegata domanda Controparte_8 riconvenzionale condizionata, instavano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta violazione dell'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; per l'effetto, adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni;
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto preteso dagli attori;
per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda di accertamento della presunta simulazione degli atti compiuti con atti pubblici del 12 aprile 2012, del 26 settembre 2016 e del 18 febbraio 2019, per carenza di interesse ad agire;
nel merito: rigettare tutte le pretese avversarie, perché evidentemente infondate, in fatto e diritto, e comunque non provate;
in via riconvenzionale condizionata: differita, ove ritenuto necessario, la prima udienza di comparizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate dagli attori, condannare Co i convenuti in riconvenzionale, notaio dott. Controparte_12
[...]
e sig.ra previo accertamento e nella misura che sarà AR Controparte_6 ritenuta di giustizia, alla restituzione rispettivamente in favore del sig. , CP_7 della sig.ra e della sig.ra di tutte le somme da Controparte_5 Controparte_8 questi versate sia per l'acquisto degli immobili, sia anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi (versamento delle imposte e degli oneri condominiali ordinaria e straordinari, spese di ristrutturazione). Con riserva espressa di esatta quantificazione analitica delle rispettive partite creditorie. … Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oneri accessori come per legge”.
All'udienza di prima comparizione del 15/2/2022, comparsi i procuratori delle parti, che insistevano come in atti nelle rispettive difese ed eccezioni, era disposto rinvio all'udienza del 21/6/2022 per consentire l'esperimento della procedura di mediazione ex
8 D.Lgs 28/2010, atteso che “… per alcune delle domande sussiste la necessità della procedura di mediazione obbligatoria (cause ereditarie e di comodato) …”.
Alla successiva udienza del 21/6/2022, comparsi i procuratori delle parti, si prendeva atto dello svolgimento della mediazione senza esito positivo e, vista l'istanza di assegnazione dei termini ex art. 183/6 c.p.c. con decorrenza differita dall'1/9/2022, era disposto rinvio all'udienza 21/12/2022, da svolgere in modalità cartolare, con assegnazione dei richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c., con decorrenza -come richiesto- dall'1/9/2022, e del termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per depositare note di trattazione cartolare, come previsto dall'art. 221, comma 4, D.L. 34/2020, convertito con modificazione nella L. 77/2020 e successive modificazioni.
In data 30/9/2022 gli attori depositavano la memoria ex art. 183/6 n.1 c.p.c., poi richiamata nel foglio di p.c. del 3/7/2024, a sua volta richiamato all'udienza di precisazione delle conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, così provvedere: in via principale: accertare e dichiarare la simulazione assoluta totale dei contratti di compravendita stipulati dai germani CP_5 rispettivamente in data 13 febbraio 2004 con atto di compravendita per OT DO.
del 13 febbraio 2004 (rep. 20799; atto n. 6539) avente ad oggetto Persona_3
l'appartamento sito in Roma al Viale Europa n. 15; in data 3 aprile 2006 con atto per
OT DO. del 3 aprile 2006 (rep. n. 14692/4652) avente ad oggetto Persona_5
l'immobile sito in Milano alla Via Giuseppe Compagnoni n. 5; e in data 16 gennaio
2006 con atto di compravendita per OT DO. (rep. n. 13039; Persona_4 raccolta n. 3929) avente ad oggetto l'immobile sito in Roma alla via Val d'Aosta n. 106; nonché la successiva donazione stipulata con atto per OT del 12 Persona_4 aprile 2012 (rep. n. 15753; racc. n. 5278) avente ad oggetto il medesimo bene;
l'atto di compravendita per OT del 26 settembre 2016 (rep. n. 928; racc. n. Persona_6
670) relativo al citato appartamento sito in Roma al Viale Europa n. 15; l'atto di divisione dell'11 dicembre 2019 (n. 120641.1/2019) e l'atto di costituzione di usufrutto a titolo gratuito per OT (rep. n. 2190) del 18 febbraio 2019 avente Persona_6 ad oggetto l'immobile sito in Milano alla Via Giuseppe Compagnoni n. 5; ovvero, in subordine, la loro simulazione assoluta parziale con riferimento alla quota di comproprietà dei Sig.ri e ossia di un terzo Parte_1 CP_1 ciascuno;
per l'effetto, dichiarare nulli e inefficaci gli stessi, in via totale o parziale,
9 anche in favore dei Sig.ri , e in Controparte_5 CP_7 Controparte_6 quanto eredi del Sig. , con contestuale accertamento della accettazione P_ tacita della relativa eredità, in subordine dichiarando i medesimi negozi nulli e inefficaci, in via totale o parziale, nei confronti del solo Sig. , in Parte_1 forza della accettazione tacita della medesima eredità e in assenza di altri eredi chiamati ad accettare con grado prevalente, in ulteriore subordine -previa nomina di un curatore speciale dell'eredità ancora giacente del Sig. ovvero previo accertamento P_ del suo carattere c.d. vacante, nonché esclusa ogni accettazione tacita di essa da parte di tutti i successibili del medesimo accertarne e dichiararne la devoluzione P_ in favore dello Stato Italiano ex art. 586 c.p.c., previa integrazione del contraddittorio;
dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di rilascio dell'immobile di via
Val D'Aosta n. 106 in Roma, per quanto eccepito nel presente atto. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse che la presente azione sia volta all'accertamento e alla declaratoria del carattere relativo della simulazione, dichiarare nullo il supposto atto dissimulato sottostante, per carenza dei requisiti di forma e sostanza e, del pari, accertare e dichiarare la simulazione totale dei contratti di compravendita stipulati dai germani rispettivamente in data 13 febbraio 2004 CP_5 con atto di compravendita per OT DO. del 13 febbraio 2004 (rep. Persona_3
20799; atto n. 6539) avente ad oggetto l'appartamento sito in Roma al Viale Europa n.
15; in data 3 aprile 2006 con atto per OT DO. del 3 aprile 2006 (rep. n. Persona_5
14692/4652) avente ad oggetto l'immobile sito in Milano alla Via Giuseppe
Compagnoni n. 5; e in data 16 gennaio 2006 con atto di compravendita per OT DO.
(rep. n. 13039; raccolta n. 3929) avente ad oggetto l'immobile sito in Persona_4
Roma alla via Val d'Aosta n. 106; nonché la successiva donazione stipulata con atto per
OT del 12 aprile 2012 (rep. n. 15753; racc. n. 5278) avente ad Persona_4 oggetto il medesimo bene;
l'atto di compravendita per OT del 26 Persona_6 settembre 2016 (rep. n. 928; racc. n. 670) relativo al citato appartamento sito in Roma al
Viale Europa n. 15; l'atto di divisione dell'11 dicembre 2019 (n. 120641.1/2019) e l'atto di costituzione di usufrutto a titolo gratuito per OT (rep. n. Persona_6
2190) del 18 febbraio 2019 avente ad oggetto l'immobile sito in Milano alla Via
Giuseppe Compagnoni n. 5; ovvero, in subordine, la loro simulazione parziale con riferimento alla quota di comproprietà dei Sig.ri e Parte_1 CP_1
10 ossia di un terzo ciascuno;
per l'effetto, dichiarare nulli e inefficaci gli stessi, in via totale o parziale, anche in favore dei Sig.ri ed in quanto CP_5 CP_7 eredi del Sig. , con contestuale accertamento della accettazione tacita della P_ relativa eredità, in subordine dichiarando i medesimi negozi nulli e inefficaci, in via totale o parziale, nei confronti del solo Sig. , in forza della Parte_1 accettazione tacita della medesima eredità e in assenza di altri eredi chiamati ad accettare con grado prevalente, in ulteriore subordine -previa nomina di un curatore speciale dell'eredità ancora giacente del Sig. ovvero previo accertamento P_ del suo carattere c.d. vacante, nonché esclusa ogni accettazione tacita di essa da parte di tutti i successibili del medesimo accertarne e dichiararne la devoluzione P_ in favore dello Stato Italiano ex art. 586 c.p.c., previa integrazione del contraddittorio.
In ogni caso: dichiarare e accertare il carattere simulato del contratto di comodato del 7 luglio 2011 di cui in narrativa e, per l'effetto, inammissibile, infondata e/o carente nella legittimazione attiva la pretesa restitutoria e/o di rilascio esercitata dal Notaio CP_3 nei confronti della Sig.ra e, contestualmente, accertare e dichiarare il diritto CP_2 della Sig.ra e del Sig. di possedere l'immobile, in CP_1 Parte_1 quanto comproprietari, nonché il diritto della medesima Sig.ra di detenerlo CP_2 quale loro comodataria;
in ogni caso disporre la trascrizione dell'emananda sentenza sugli immobili di cui si tratta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge”.
In data 30/9/2022 i convenuti , AR Controparte_12
e depositavano la memoria ex art. 183/6 n.1 c.p.c., richiamata
[...] Controparte_6 all'udienza di precisazione delle conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare: rigettare le domande attoree per intervenuta prescrizione;
nel merito: rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e del tutto prive di supporto probatorio;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare lo scioglimento del vincolo contrattuale relativo al contratto di comodato stipulato senza determinazione di durata stipulato fra e in data 7.7.2011 in AR Controparte_2 relazione all'immobile di Via Val d'Aosta 106 in Roma e suoi accessori (appartamento al piano terzo distinto con l'interno 16bis e cantina al piano seminterrato distinta con l'interno 16bis), anche a seguito della richiesta di restituzione a far data dal(l)'
1.10.2021; accertare e dichiarare che occupa sine titulo le unità Controparte_2
11 immobiliari a far data dal giorno 1.10.2021 e per l'effetto condannare la medesima al rilascio immediato delle predette unità immobiliari libere da persone e/o cose in favore di accertare e dichiarare il diritto di a AR AR percepire un'indennità di occupazione a far data dal giorno 1.10.2021 e fino all'effettivo rilascio, e per l'effetto condannare al pagamento dell'importo di euro Controparte_2
1.200,00 mensili, o della diversa somma maggiore o minore ritenuta opportuna e di giustizia, dal giorno 1.10.2021 fino all'effettivo rilascio, con interessi e rivalutazione annuale;
in via riconvenzionale condizionata all'accoglimento delle domande di accertamento della simulazione: condannare gli attori, previo accertamento, in solido fra loro o nella diversa misura ritenuta opportuna e di giustizia, alla restituzione di tutte le somme ad ogni titolo pagate dai convenuti per gli acquisti e per la gestione degli immobili e segnatamente: a favore di l'importo complessivo di CP_3 AR euro 382.624,58 (di cui euro 330.000,00 per prezzo di acquisto, euro 15.637,00 per imposte e spese notarili, euro 34.994,88 per IMU/TASI ed euro 1.992,70 per spese di condominio); vista l'ordinanza riservata 24/12/2018, con cui, rigettate le istanze istruttorie, la causa era stata rimessa all'udienza del 3/7/2024 per la precisazione delle conclusioni;
a favore di l'importo complessivo di Controparte_4 Controparte_9 euro 457.473,76 (di cui euro 390.000,00 per prezzo di acquisto, euro 39.000,00 per imposte e spese notarili, euro 28.473,76 per IMU/TASI); a favore di Controparte_6
l'importo complessivo di euro 218.912,90 (di cui euro 210.000,00 per prezzo di acquisto, euro 8.912,90 per IMU/TASI ) ovvero delle diverse somme maggiori o minori risultanti all'esito dell'istruttoria, il tutto con interessi (al tasso legale dalle rispettive date di pagamento delle singole voci ed ex art. 1284 c.c., 4° comma c.c. dalla data della domanda) e rivalutazione monetaria, dalle rispettive date di pagamento delle singole voci, fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi, rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge”.
In data 30/9/2022 i convenuti e Controparte_5 CP_7 CP_8 depositavano la memoria ex art. 183/6 n.1 c.p.c., richiamata all'udienza di
[...] precisazione delle conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare, nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto preteso dagli attori;
per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda di accertamento della presunta simulazione degli atti compiuti con atti
12 pubblici del 12 aprile 2012, del 26 settembre 2016 e del 18 febbraio 2019, per carenza di interesse ad agire;
in via principale, nel merito: rigettare tutte le pretese avanzate dagli attori, perché evidentemente infondate, in fatto e diritto, e comunque non provate;
in via riconvenzionale condizionata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate dagli attori, condannare:
[...]
Co alla restituzione in favore del signor delle spese Controparte_12 CP_7 di acquisto dell'immobile sito in Roma, viale Europa n. 15, oltre a quelle affrontate e da affrontare per la ordinaria e straordinaria manutenzione, quantificate oggi in complessivi € 503.994,07 … s.e.o., ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che verrà dimostrata nel corso del giudizio o comunque ritenute di giustizia;
la signora alla restituzione in favore della signora delle Controparte_6 Controparte_8 spese di manutenzione ordinaria e straordinaria affrontate e da affrontare per l'immobile sito in Milano, via Giuseppe Compagnoni n. 5, quantificate oggi in complessivi €
100.901,95 … s.e.o., di cui € 96.000,00 a titolo di migliorie, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che verrà dimostrata nel corso del giudizio o comunque ritenute di giustizia;
il signor alla restituzione in favore della signora AR
delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria affrontate e da Controparte_5 affrontare per l'immobile sito in Roma, via Val D'Aosta n. 106, così come verrà dimostrato nel corso del giudizio o comunque ritenute di giustizia”.
Le parti depositavano altresì note di trattazione scritta.
All'udienza del 21/12/2022, svolta appunto in modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, nel dare atto che le parti avevano depositato note di trattazione cartolare, in cui avevano insistito nelle rispettive istanze e difese, la causa era assunta a riserva.
Con ordinanza riservata del 28/1/2023 la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 3/7/2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 3/7/2024, comparsi i procuratori delle parti, si dava atto a verbale, per quanto qui di interesse, che il procuratore di parte attrice “… fa presente che in data di ieri è stata presentata istanza per l'ammissione del giuramento decisorio, istanza sulla quale insiste. Fa altresì presente che sempre in data di ieri è sato depositato foglio di p.c., cui si riporta …”; che “… I procuratori delle parti convenute, avendo appreso solo in data odierna della presentazione della predetta istanza, chiedono termine per poterla
13 valutare …” e che “… Il procuratore di parte attrice non si oppone, ma chiede termine per replica…”. All'esito, sospesa ogni ulteriore decisione, era disposto rinvio all'udienza del 10/9/2024 per decidere sull'istanza di giuramento decisorio, con assegnazione alle parti convenute di termine fino al 17/7/2024 per deposito di memoria sull'istanza e a parte attrice di termine fino al 31/7/2024 per replica.
Con decreto presidenziale del 7/7/2024, dato atto dei noti lavori all'edificio del tribunale e della necessità di differimento dell'udienza per la riorganizzazione dell'uso delle aule di udienza, era disposto differimento dell'udienza dal 10/9/2024 al 16/9/2024.
All'udienza del 16/9/2024, presenti i procuratori delle parti che avevano insistito nelle rispettive istanze e difese, la causa era assunta a riserva sulla richiesta di ammissione di giuramento decisorio.
Con ordinanza riservata del 10-13/10/2024 l'istanza era rigettata, era posta d'ufficio la questione della prospettabilità, in base alle allegazioni e deduzioni di parte attrice, di fattispecie diversa rispetto alla prospettata simulazione assoluta ed era disposto rinvio all'udienza del 5/3/2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5/3/2025, la causa era trattenuta in decisione sulle richiamate conclusioni delle parti, con assegnazione, come richiesto da parte attrice, dei termini ordinari ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c., termini scaduti il 26/5/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, per quanto riguarda la questione dell'istanza di ammissione di giuramento decisorio, reiterata a verbale dell'udienza di p.c., valgono le seguenti osservazioni.
2. Si rammenta che in data 2/7/2024 è stata depositata dalla parte attrice istanza, contenente il deferimento di giuramento decisorio, con il seguente contenuto: “… In vista dell'udienza del 3 luglio 2024, il sottoscritto Procuratore, munito di procura speciale da parte dei NOi e intende deferire al Parte_1 CP_1
Notaio alla Sig.ra e alla Sig.ra AR Controparte_6 CP_5
quale liquidatrice pro tempore della , il
[...] Controparte_9 giuramento decisorio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, sulle seguenti circostanze:
Sig. Lei giura, e giurando afferma o nega, che ha concluso Email_1
l'atto di compravendita del 18 gennaio 2006 con il NO , in proprio e P_ quale procuratore dei fratelli e avente ad oggetto Parte_1 CP_1
14 l'immobile di via Val d'Aosta 106 in Roma, corrispondendo il prezzo ivi indicato pari ad € 330.000,00, ovverosia € 110.000 in favore di , € 110.000 in favore di P_
, e €110.000 in favore di Lei giura, e giurando Parte_1 CP_1 afferma o nega, che era, al momento del perfezionamento dell'atto di compravendita, all'oscuro della circostanza che i venditori erano destinatari di azioni esecutive, conservative e giudiziarie da parte di creditori tra i quali il e di BA CP_14
NA e ER RI per somme ingentissime e, per quanto concerne e P_
, convenuti in azioni di responsabilità e/o restitutorie da parte della Parte_1 liquidazione coatta amministrativa del sempre per somme ingentissime? CP_14
Lei giura, e giurando afferma o nega, che il contratto di compravendita del 18 gennaio
2006, avente ad oggetto l'immobile in Roma via di Val D'Aosta 106, non celasse un accordo simulato tra Lei e i NOi (Suo suocero), e P_ Parte_1 [...] volto a trasferirLe solo formalmente la proprietà dell'immobile con l'intesa che CP_1 la stessa sarebbe stata successivamente e solo formalmente ritrasferita ai venditori originari e/o dietro loro indicazione ai di loro successori dopo la definizione dei contenziosi in essere con il;
Sig.ra Lei giura, e CP_14 Controparte_6 giurando afferma o nega, che ha concluso l'atto di compravendita del 3 aprile 2006 con
Suo marito, NO , in proprio e quale procuratore dei fratelli P_ Pt_1
e avente ad oggetto l'immobile di via Compagnoni 5 in Milano,
[...] CP_1 corrispondendo il prezzo ivi indicato pari ad € 210.000? Lei giura, e giurando afferma o nega, che era, al momento del perfezionamento dell'atto di compravendita, all'oscuro della circostanza che i venditori erano coinvolti in azioni esecutive, conservative e giudiziarie da parte dei creditori tra i quali il di BA NA e di CP_14
ER RI per somme ingentissime e, per quanto concerne e P_ [...]
, convenuti in azioni di responsabilità e/o restitutorie da parte della Parte_1 liquidazione coatta amministrativa del sempre per somme CP_14 ingentissime? Lei giura, e giurando afferma o nega, che il contratto di compravendita del 3 aprile 2006, avente ad oggetto l'immobile in Milano via Compagnoni 5, non celasse un accordo simulato tra Lei e i NOi (Suo marito), P_ Parte_1
e volto a trasferirLe solo formalmente la proprietà dell'immobile con CP_1
l'intesa che la stessa sarebbe stata successivamente e formalmente ritrasferita ai venditori originari e/o dietro loro indicazione ai di loro successori dopo la definizione
15 Co dei contenziosi in essere con il in CP_14 Controparte_12 persona della liquidatrice p.t. Sig.ra Lei giura, e giurando Controparte_5 afferma o nega, che il Sig. nella sua qualità, illo tempore, di l.r.p.t. Controparte_11 della Atlas&Service s.r.l., ha concluso il contratto di compravendita del 13 febbraio
2004 con i NOi e avente oggetto l'immobile di P_ Parte_1 CP_1 viale Europa 15 in Roma corrispondendo il prezzo ivi indicato pari ad € 390.000? Lei giura, e giurando afferma o nega, che la Lei stessa, quale rappresentante della società, ed il Sig. quale precedente rappresentante della Società, eravate, al Controparte_11 momento del perfezionamento dell'atto di compravendita, all'oscuro della circostanza che i venditori erano coinvolti in azioni esecutive, conservative e giudiziarie da parte di creditori tra i quali il di BA NA e ER RI per somme CP_14 ingentissime e, per quanto concerne e , convenuti in P_ Parte_1 azioni di responsabilità e/o restitutorie da parte della liquidazione coatta amministrativa del sempre per somme ingentissime? Lei giura, e giurando afferma o CP_14 nega, che il contratto di compravendita del 13 febbraio 2006, avente ad oggetto l'immobile in Roma viale Europa 15, non celasse un accordo simulato tra la
[...]
e i NOi e volto a trasferire solo CP_4 P_ Parte_1 CP_1 formalmente alla società la proprietà dell'immobile con l'intesa che la stessa sarebbe stata successivamente e formalmente ritrasferita ai venditori originari e/o dietro loro indicazione ai di loro successori dopo la definizione dei contenziosi in essere con il e che della medesima circostanza non fosse consapevole il Sig. CP_14
illo tempore l.r.p.t. della società?”. Controparte_11
2.1 Instaurato il contraddittorio sull'istanza, il giuramento decisorio, chiesto dagli attori e non è stato ammesso come da Parte_1 CP_1 ordinanza riservata del 10-13/10/2024, avente il seguente contenuto: “…
Essendo sorta controversia fra le parti in ordine all'ammissibilità del deferimento del giuramento decisorio, la competenza (art. 237 c.p.c.) è del GU, non vertendosi invero in controversia di competenza del tribunale in composizione collegiale.
Preliminarmente si prende atto che l'istanza è stata proposta solo dagli attori
e e non anche dall'attrice , che Parte_1 CP_1 Controparte_2 non era stata parte dei contratti oggetto di causa.
16 In punto di rito, va ricordato che il giuramento deve essere deferito in modo chiaro e specifico e deve riprodurre la tesi difensiva sostenuta dalla parte chiamata a rendere il giuramento, congegnando la formula in modo tale che il delato possa, a sua scelta, giurare e vincere la causa o non giurare e perdere la causa (cfr. Cass.
29614/2023) e in modo tale che, a seguito della prestazione del giuramento, si debba solo verificare, con valutazione rimessa all'apprezzamento del giudice (cfr. Cass.
10574/2012), l'an iuratum sit, così accogliendo o respingendo la domanda sul punto che ne ha formato oggetto (cfr. Cass. 39/2011); quindi l'ammissibilità va valutata in relazione alla decisorietà o meno del giuramento in ordine al thema decidendum, oggetto della controversia (cfr. Cass. 9831/2014).
Va poi ricordata, in quanto astrattamente rilevante anche nel caso che qui ci occupa, la distinzione fra giuramento de veritate (art. 2739, comma 2, c.c.: “Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce …”) e giuramento de scientia (art. 2739, comma 2, c.c.: “… o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui …”).
Tanto premesso come discorso di carattere generale, osserva il Giudice che, a monte della decisione sull'ammissibilità o meno del giuramento decisorio, vi è la questione della natura stessa (assoluta o relativa) della prospettata simulazione, attese le diverse conseguenze processuali, cui hanno fatto riferimento le parti nelle memorie autorizzate, anche in termini appunto di ammissibilità in sé del giuramento decisorio.
In tale contesto assume rilievo anche l'eccezione di prescrizione, sollevata dai due 'gruppi' di convenuti, in quanto si tratta di questione preliminare che, già oggetto di contestazione della parte attrice nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c., di per sé incide sull'ammissibilità stessa dell'odierno incombente, in quanto l'eccezione si ricollega strettamente alla natura della prospettata simulazione.
Dunque, prima di decidere sull'ammissione del giuramento decisorio, è opportuno decidere sulla sollevata eccezione preliminare, con la conseguenza che -allo stato- l'istanza non è ammissibile.
Inoltre, appare analogamente opportuno sottoporre all'attenzione delle parti
(art. 101, comma 2, c.p.c.) la questione della rilevanza o meno, nell'astratta ottica della fattispecie dell'interposizione reale di persona -fattispecie nettamente diversa da quella della simulazione indicata da parte attrice-, delle deduzioni degli stessi attori in ordine
17 al fatto che “… il patto tra i germani prevedeva inoltre che gli immobili de CP_5 quibus, in quanto rimasti, di fatto, nella loro proprietà- sarebbero stati reintestati agli stessi una volta prescritte, transatte o comunque cessate le azioni dei creditori, se del caso previo conguaglio interno …” (cfr. atto di citazione, a pag. 6); che “ … la scelta degli acquirenti fra i soggetti vicini alla famiglia del primogenito dei germani CP_5
CP_1 (indicati dal fratello si era resa necessaria da una parte al fine di poter documentare, se del caso, … un qualche eventuale passaggio di denaro …; dall'altra parte a evitare che i beni uscissero realmente dalla sfera di interesse e di controllo del sig. , che operava anche per conto degli altri due fratelli…” (cfr. citazione P_
a pag. 7); che “… dall'altra parte, visti i rapporti familiari esistenti con i simulati acquirenti (il genero, la moglie e una società, il cui capitale sociale era riferito al sig.
e all'epoca gestita da uno storico 'amico di famiglia', il sig. P_ CP_11
, non può lasciare stupiti che i sigg.ri e non avessero
[...] CP_1 Parte_3 motivo per dubitare che il sig. stesse compiendo le scelte migliori allo P_ scopo di 'mettere in sicurezza' la parte residua del patrimonio comune … e che gli accordi intercorsi sarebbero stati rispettati dal fratello maggiore e dai suoi discendenti
…” (cfr. citazione, a pag. 7); che “… Dopo quasi trenta anni dalla crisi della , i CP_14 germani e loro coniugi e discendenti hanno dunque ritenuto che la 'virulenza' CP_5 delle azioni dei confronti della famiglia fosse finalmente scemata …” (cfr. CP_5 citazione, a pag. 9); che “… i rapporti fra i tre fratelli si deterioravano e il Sig. P_
iniziava a considerare gli immobili de quibus appartenenti solo al proprio
[...] nucleo familiare, rifiutandosi di tenere fede alle promesse assunte verso i fratelli …”
(cfr. citazione, a pag. 10); che “ … il deterioramento dei rapporti e l'intento di non tenere fede agli accordi intercorsi emerge in modo indiretto …” (cfr. citazione, sempre CP_1 a pag. 10) e, con riferimento alla famiglia del fratello che “… Se i componenti di essa, come anticipato, non tenevano fede agli impegni assunti nei confronti dei sigg.ri
e , i simulati acquirenti, d'intesa con il solo Sig. CP_1 Parte_1 P_
e i suoi discendenti, adempivano invece all'originario accordo simulatorio,
[...] trasferendo nuovamente a questi ultimi la proprietà o la nuda proprietà/diponibilità degli immobili di cui si discute …” (cfr. citazione, a pag. 14).
Dunque, al fine di suscitare il contraddittorio, si sottopone all'attenzione delle parti la questione della prospettabilità, in base alle richiamate allegazioni e deduzioni
18 di parte attrice, di un'effettiva e reale intestazione dei beni a determinati soggetti, che avevano assunto l'impegno a ritrasferirli, secondo le indicazioni ricevute, una volta che la situazione debitoria della 'famiglia' fosse migliorata, e che poi non avrebbero adempiuto all'originaria intesa, quanto meno con riferimento agli odierni attori, nonché la questione della coerenza o meno con detta peculiare fattispecie, sicuramente diversa dalla prospettata simulazione, delle conclusioni definitivamente rassegnate dagli attori. …” (cfr. citata ordinanza riservata del 10-13/10/2024).
3. La predetta ordinanza, per quanto si dirà, va pienamente confermata, atteso che il giuramento era da ricollegare alla domanda di simulazione assoluta dei tre originari contratti di compravendita immobiliare, domanda che invece non può trovare accoglimento alla luce delle stesse allegazioni e deduzioni di parte attrice.
4. Tanto premesso, si tratta di verificare se effettivamente è prospettabile la fattispecie della simulazione -assoluta, come dedotto dagli attori, o relativa, come dedotto dai convenuti- ovvero la distinta fattispecie del negozio fiduciario, oggetto del ricordato rilievo d'ufficio.
5. Preliminare si rammenta che la simulazione assoluta ricorre nel caso in cui le parti non hanno in realtà voluto alcun effetto di quanto apparentemente negoziato: si tratta di fattispecie disciplinata dall'art. 1414, comma 1, c.c., in base al quale è previsto che “Il contratto simulato non produce effetto fra le parti”.
5.1 Dunque con la simulazione assoluta i contraenti consapevolmente e concordemente creano, con il proprio contratto, una situazione meramente apparente, non volendo in realtà alcun effetto di detto contratto.
6. Viceversa nell'ipotesi della simulazione relativa le parti vogliono un contratto diverso da quello che formalmente emerge -p.es. una donazione a fronte di un'apparente compravendita immobiliare- e in questi casi, in base all'art. 1414, comma 2, c.c., è previsto che “Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto fra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma”.
7. Ancora diversa è la fattispecie del c.d. negozio fiduciario, cui si ricollega la fattispecie dell'interposizione reale di persona, che costituisce una categoria non espressamente disciplinata dalla legge, ma da tempo ammessa in dottrina e giurisprudenza come tutelata dall'ordinamento (art. 1322 c.c.), e che si realizza
19 mediante il collegamento fra due negozi, parimenti voluti, uno di carattere esterno - realmente voluto (a differenza del contratto assolutamente o relativamente simulato) e spiegante i suoi effetti nei confronti dei terzi- comportante il trasferimento di un diritto in capo ad un soggetto (fiduciario) e l'altro, di carattere interno e obbligatorio, diretto a modificare il risultato del negozio esterno, comportante l'obbligo per il fiduciario di ritrasferire il diritto, attribuitogli con il negozio esterno, all'altra parte del negozio interno (fiduciante) ovvero ad un terzo da quest'ultimo designato (cfr. Cass.
17785/2015; Cass. 14695/2015).
7.1 Dunque in questo caso si ha la configurabilità, all'esterno, di un vero e proprio trasferimento del bene (p.es. immobile, partecipazione societaria, ecc.) e di un vero e proprio nonché effettivamente voluto trasferimento della proprietà dell'immobile
(o di una vera e propria nonché effettivamente voluta intestazione al cessionario della partecipazione societaria, nell'esempio fatto), quand'anche in ipotesi il cessionario fosse poi tenuto, in relazione al contratto obbligatorio interno, ad adempiere a determinati obblighi nei confronti del fiduciante, fra cui quello di provvedere alla reintestazione del bene trasferito o in favore del fiduciante ovvero di un terzo, indicato dal fiduciante stesso.
7.2 Ciò che caratterizza tale fattispecie è appunto l'intesa (pactum fiduciae), in forza della quale all'effettivo trasferimento della proprietà di un bene da un soggetto
(fiduciante) all'altro (fiduciario) segue, a domanda o con riferimento ad un dato momento, il ritrasferimento della proprietà al fiduciante o ad un terzo, da costui indicato.
8. La situazione di fatto, corrispondente alla fattispecie della simulazione assoluta o relativa, differisce pertanto assai profondamente da quella concernente l'ipotesi del negozio fiduciario, essendo la prima fondata sulla mera apparenza del contratto -le parti in realtà non vogliono alcun effetto ovvero vogliono un contratto diverso-, mentre la seconda presuppone la voluta ed effettiva esistenza del contratto, sia pure con a latere il ricordato negozio obbligatorio interno.
9. Fatta la superiore distinzione fra le tre fattispecie, va ricordato che già da risalente giurisprudenza è stato precisato che spetta al Giudice del merito accertare, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità a meno che non sia viziata da errori nell'applicazione di norme giuridiche sull'interpretazione dei contratti o da
20 incongruenze logiche, “… se nel caso concreto le parti abbiano dato vita ad una mera apparenza (negozio assolutamente simulato) o abbiano voluto un negozio diverso
(dissimulato) da quello apparentemente posto in essere (ipotesi di simulazione relativa) oppure abbiano voluto un negozio fiduciario …” (cfr. fin da Cass. 2035/1962).
10. Richiamato quanto esposto, si osserva, alla luce delle stesse allegazioni e deduzioni di parte attrice, che, a fronte della domandata simulazione assoluta -avversata dai convenuti con la prospettata simulazione relativa, cui è stata ricollegata la sollevata eccezione di prescrizione-, risulta invece sussistente la differente fattispecie del richiamato negozio fiduciario.
11. E' di tutta evidenza che con riferimento ai tre originari atti di compravendita immobiliare (immobili di viale Europa a Roma;
di via Val d'Aosta a Roma e di via
Compagnoni a Milano) la controversia riguarda unicamente i tre fratelli e i CP_5 singoli acquirenti, rispettivamente i convenuti ora in liquidazione, CP_4 CP_4
e . AR Controparte_6
12. Nell'atto di citazione è stato più volte allegato, con riferimento ai predetti tre originari atti dispostivi, che la complessa operazione era stata predisposta da P_
con il benestare dei fratelli e (attuali attori) e con l'ausilio dei
[...] Parte_1 CP_1 legali di fiducia dello stesso per sottrarre i beni di proprietà dei germani P_ CP_5 alle iniziative dei creditori personali 'diretti' (per debiti propri) o 'indiretti' (per fideiussioni prestate) a margine delle vicende della Compagnia Tirrena di Assicurazioni
S.p.a., posta in LCA, per poi procedere alla retrocessione dei beni immobili (rectius, delle rispettive quote di proprietà), se del caso previo conguaglio in relazione alle rispettive ragioni di dare/avere a margine della divisione ereditaria e/o dei pagamenti ai creditori, qualora la situazione con i creditori stessi si fosse normalizzata.
13. Al riguardo è stato allegato in citazione, per quanto qui di specifico interesse, che, sussistendo appunto dette esposizioni debitorie nei confronti dei creditori della
Compagnia Tirrena, era sorta la necessità, evidenziata agli attori dal fratello CP_5
di “… assicurare la permanenza degli immobili … nel patrimonio della famiglia P_
sottraendo gli stessi a possibili azioni esecutive da parte dei creditori della CP_5
…”; che “… il sig. … decideva che si dovesse procedere alla CP_14 P_ cessione dei beni in via simulata e individuava, di sua sponte, gli acquirenti di tali beni in soggetti tutti appartenenti al proprio nucleo familiare o, in ogni caso, ad esso molto
21 vicini o correlati … nel genero, nella moglie, AR CP_6
nella società …”; che “… una volta deciso -con
[...] Controparte_4
l'assistenza dei predetti legali- quali beni potessero essere sottratti alle azioni dei creditori stessi per il tramite di vendite simulate, con atto di compravendita per notar dott. del 13 febbraio 2004 (rep. 20799; atto n. 6539) i signori Persona_3 [...]
e cedevano simulatamente alla società P_ Parte_1 CP_1 [...]
l'appartamento di viale Europa al prezzo di € 390.000 …”; che “… poi il CP_4 sig. , sempre con l'assistenza dei legali da lui di fatto imposti, si P_ determinava a procedere di simulare la vendita degli altri immobili, facendosi, non a caso, rilasciare dai fratelli sig.ri e apposita procura speciale a Parte_1 CP_1 rappresentarli durante i relativi rogiti …”; che “… così con atto di compravendita per notar dott. (rep. 13039, raccolta n. 3929) trascritto … in data 18 Persona_4 gennaio 2006 … il sig. , in proprio e quale procuratore speciale dei fratelli P_
e , cedeva simulatamente l'appartamento di Val d'Aosta al notaio CP_1 Parte_1
marito della figlia di (sig.ra AR P_ CP_5
, al prezzo simulato di € 330.000 …”; che “… infine, con atto per notar dott.
[...]
del 3 aprile 2006 (rep. 14692/4652) … il sig. , in proprio e Persona_5 P_ quale procuratore dei fratelli, alienava simulatamente l'appartamento di Milano alla di lui moglie, sig.ra al prezzo apparente di euro 210.000 …” e che “… il Controparte_6 patto tra i germani prevedeva inoltre che gli immobili de quibus -in quanto CP_5 rimasti, di fatto, nella loro proprietà- sarebbero stati reintestati agli stessi una volta prescritte, transatte o comunque cessate le azioni dei creditori, se del caso previo conguaglio interno circa i rapporti di dare-avere rispetto alle anticipazioni effettuate per i debiti dell'asse ereditario di cui sopra e la soddisfazione dei creditori …”.
14. Analogamente è stato allegato che, al momento di procedere alla retrocessione dei beni (rectius, delle quote di comproprietà dei beni) intorno al 2015, non vi era stato l'adempimento delle predette obbligazioni restitutorie né da parte di poi deceduto in data 7/1/2020, né da parte dei di lui eredi. P_
14.1 In particolare è stato allegato in citazione, per quanto qui di specifico interesse, che “… Dopo quasi trenta anni dalla crisi della , i germani e CP_14 CP_5 loro coniugi e discendenti hanno dunque ritenuto che la 'virulenza' delle azioni nei confronti della famiglia fosse finalmente scemata …”; che “ … tuttavia, proprio CP_5
22 a partire dal 2015 … i rapporti fra i tre fratelli si deterioravano e il sig. P_ iniziava a considerare gli immobili de quibus appartenenti solo al proprio nucleo familiare, rifiutandosi di tenere fede alle promesse assunte verso i fratelli, con atteggiamento, poi, fatto proprio dal di lui coniuge e dai di lui discendenti …”; che “…
Tutti i negozi in parola sono stati invero conclusi con la precisa e retrostante intesa per cui essi non dovessero corrispondere alla realtà giuridica dei rapporti fra i contraenti, essendo dunque destinati a non produrre effetti inter partes …” e che “… Invero, le circostanze sopra esposte e la sostanziale 'retrocessione' dei beni formano un quadro di presunzioni gravi, precise e concordanti circa l'accordo simulatorio intercorso e l'intento pratico alla base dei negozi medesimi, consistente nella creazione di trasferimenti apparenti, ab origine invalidi e inefficaci, aventi l'unica finalità di sottrarre gli immobili de quibus alla garanzia patrimoniale dei creditori della famiglia CP_5
(per azioni dirette o quali fideiussori degli impegni della e delle società del CP_14 gruppo) …”.
15. Alla luce delle stesse allegazioni di parte attrice e delle superiori osservazioni in fatto e in diritto è allora evidente che l'unico strumento attraverso il quale far emergere la realtà dei rapporti fra i germani e gli acquirenti, con CP_5 riferimento ai tre originari atti dispositivi, non era quello dell'azione di simulazione, ma era quello dell'accertamento di un negozio fiduciario, con eventuale domanda di adempimento e di ritrasferimento dei beni (rectius, delle quote di comproprietà) come da originari accordi degli attori con il fratello indicato come il deus ex machina P_ dell'intera operazione e tale da influenzare e determinare anche la volontà degli altri soggetti coinvolti, e con i singoli acquirenti: il convenuto AR
(genero di , la convenuta (moglie di e P_ Controparte_6 P_
(indicato come 'storico amico di famiglia' di , all'epoca Controparte_11 P_ amministratore della Controparte_4
16. Detto accordo, che era posto -per stessa allegazione degli attori- a latere delle tre vendite e che evidentemente ha visto il coinvolgimento dei singoli acquirenti dei beni, indicati -come allegato dagli attori- dal fratello e di fiducia di costui, P_ prevedeva il ritrasferimento delle quote di comproprietà nel momento in cui, definite le pendenze con i creditori propri ovvero della per effetto delle fideiussioni CP_14
23 prestate, si poteva ritenere scongiurata l'aggressione dei beni stessi da parte dei predetti creditori.
17. Di detto accordo hanno dato conto gli stessi attori i quali hanno CP_5 allegato che vi era un patto fra i fratelli che prevedeva che gli immobili, “… in CP_5 quanto rimasti, di fatto, nella loro proprietà, sarebbero stati reintestati agli stessi una volta prescritte, transatte o comunque cessate le azioni dei creditori, se del caso previo conguaglio interno circa i rapporti di dare-avere rispetto alle anticipazioni effettuate per i debiti dell'asse ereditario di cui sopra e la soddisfazione dei creditori …”.
18. Dunque, ribadito che nel negozio fiduciario il bene formalmente e sostanzialmente si trasferisce all'acquirente (fiduciario), è evidentemente che, per effetto del mandato a latere per il ritrasferimento a domanda, il venditore non immotivatamente possa continuare a considerarsi come il reale proprietario, ma questo non revoca in dubbio la constatazione che, al fine di evitare l'aggressione da parte di creditori, il proprietario (fiduciante) volutamente ceda i beni all'acquirente (fiduciario) in vista del successivo ritrasferimento a domanda in forza del mandato a latere della vendita.
19. Nel caso di specie gli odierni attori come riportato in citazione, CP_5 potevano anche ritenere, in virtù del richiamato accordo di ritrasferimento, di essere rimasti proprietari delle quote dei beni immobili venduti, ma questa personale convinzione non fa venir meno che si è in presenza, in base a quanto allegato in citazione, di vendite effettivamente volute fra le parti con accordo a latere per la successiva reintestazione delle quote di proprietà al momento opportuno.
20. Paradossalmente il richiamo al conguaglio in sede di ritrasferimento conferma la conclusione, cui si è giunti, sul fatto che effettivamente la vendita era voluta e finalizzata a creare uno schermo di fronte alle azioni esecutive dei creditori, in vista della successiva concordata reintestazione dei beni al momento opportuno.
20.1 Del resto, anche se poi -come si vedrà- la domanda riconvenzionale condizionata non verrà esaminata nel merito, si osserva che la produzione documentale effettuata dai convenuti ( e con la memoria ex Controparte_4 CP_3 CP_6 art. 183/6 n. 2 c.p.c. in tema p.es. di pagamento delle spese condominiali (cfr. doc. 19) e di IMU-TASI (cfr. docc. 20-22), da costoro asseritamente sostenuto con denaro proprio e appunto oggetto di domanda riconvenzionale condizionata di rimborso (cfr.
24 conclusioni nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c.), corrobora le conclusioni cui si è giunti sul carattere effettivo del trasferimento della proprietà dei tre immobili.
21. Poiché il ritrasferimento della proprietà vedeva necessariamente coinvolti gli acquirenti dei singoli beni ( e , è evidente che il Controparte_4 CP_3 CP_6 richiamato patto fra i germani, cui hanno fatto espressamente riferimento gli stessi attori in citazione, riguardava anche detti acquirenti, indicati come scelti da e P_
“… tutti appartenenti al proprio nucleo familiare o, in ogni caso, ad esso molto vicini o correlati …” (cfr. atto di citazione).
21.1 Diversamente opinando, nel caso in cui gli acquirenti fossero stati del tutto insensibili ad eventuali richieste di reintestazione dei beni e del tutto estranei a detto patto di ritrasferimento, non avrebbe avuto senso parlare appunto di “… patto fra i germani …” e di concordata successiva reintestazione dei beni agli stessi tre CP_5 fratelli, odierni due attori compresi, una volta risolte le questioni con i creditori.
22. Dunque si deve ritenere che i terzi acquirenti, asseritamente indicati da erano parte di detto patto fra i fratelli, che prevedeva appunto la P_ reintestazione dei beni al momento opportuno e quindi una nuova manifestazione di volontà negoziale da parte di detti acquirenti, in veste, questa volta, di venditori per attuare il ritrasferimento della proprietà.
23. Del resto i citati convenuti , Controparte_9 [...]
e ), costituiti in giudizio con una medesima comparsa di CP_3 Controparte_6 risposta, non hanno contestato l'esistenza di detto patto fra i fratelli che, CP_5 prevedendo -lo si ripete- la reintestazione delle proprietà a tempo opportuno, necessariamente vedeva consapevolmente coinvolti anche gli acquirenti, tenuti appunto, in base a detto patto fra i fratelli a procedere al momento opportuno alla CP_5 reintestazione dei beni ai venditori con un nuovo contratto.
23.1 Nella predetta comparsa di risposta non è stato contestato il ricordato patto fra i fratelli che faceva riferimento alla richiamata concordata reintestazione CP_5 dei beni a tempo opportuno e quindi alla necessità di un nuovo atto notarile di trasferimento, che imponeva la necessaria partecipazione di essi originari acquirenti.
23.2 Anzi il citato patto fra i germani è stato richiamato e confermato a CP_5 sostegno della tesi della configurata simulazione relativa e dell'eccepita prescrizione.
25 23.2.1 Al riguardo in comparsa di risposta, a pagg. 5 e 6, è dato leggere che “…
Nell'odierna fattispecie, secondo la stessa letterale ricostruzione dei fatti fornita dagli attori, le parti volevano in effetti concludere una vendita con patto di riscatto: 'il patto tra i germani prevedeva inoltre che gli immobili de quibus … sarebbero stati CP_5 reintestati agli stessi una volta prescritte, transatte o comunque cessate le azioni dei creditori' (atto di citazione, pag. 6 righe 20 e ss.); 'il Sig. iniziava a P_ considerare gli immobili de quibus appartenenti solo al proprio nucleo familiare, rifiutandosi di tenere fede alle promesse assunte verso i fratelli' (pag. 10 righe 15 e ss);
'solo il Sig. e i suoi discendenti adempivano invece all'originario accordo P_ simulatorio, trasferendo nuovamente a questi ultimi la proprietà' (pag. 14 righe 7-8)'
…”; che “… La prospettazione avversaria ricostruisce un caso tipico di simulazione relativa, poiché intende far accertare l'esistenza di un contratto dissimulato …” e che
“… Secondo gli attori i beni dovevano effettivamente uscire dalla loro proprietà, per poi rientrarvi ovviamente con un altro atto notarile …”.
24. Dunque i convenuti ( , Controparte_9 AR
e ), in ordine cronologico parti acquirenti dei primi tre contratti
[...] Controparte_6 di compravendita immobiliare, non hanno contestato (art. 115 c.p.c.) l'esistenza di detto patto fra i fratelli e quindi l'esistenza di detto accordo per la reintestazione dei CP_5 beni, da attuarsi con nuovo contratto notarile, di cui dovevano necessariamente essere parti essi acquirenti.
24.1 In altri termini, a margine di detto accordo fra i germani CP_5 necessariamente vi erano intese per il ritrasferimento della proprietà con i singoli acquirenti, indicati da che, in base alla prospettazione stessa di parte P_ attrice, si erano obbligati al ritrasferimento con successivi nuovi atti notarili.
24.2 E' evidente invero che, senza la certezza sia dell'adesione degli originari acquirenti al patto fra i fratelli sia del successivo intervento di costoro davanti al CP_5 notaio per il ritrasferimento, non avrebbe avuto senso parlare espressamente in citazione di patto tra i germani per la reintestazione delle quote di proprietà, una volta CP_5 stabilizzata la situazione con i creditori.
24.3 Se in citazione si è fatto espressamente riferimento al patto fra i fratelli per la successiva reintestazione delle quote di proprietà, è conseguenziale che si CP_5 aveva, come si desume dalla stessa prospettazione attorea, la contezza e la certezza
26 dell'adesione dei singoli acquirenti al patto per la reintestazione dei beni agli odierni due attori.
24.4 Non rileva che, da un punto di vista giuridico, i predetti convenuti abbiano prospettato, nell'ottica della richiamata simulazione relativa, la conclusione di una vendita con patto di riscatto (cfr. citata comparsa di risposta: “… le parti volevano in effetti concludere una vendita con patto di riscatto …”).
24.5 Ciò che rileva è la mancata contestazione (art. 115 c.p.c.) dell'esistenza del richiamato patto fra i fratelli cui corrispondeva la necessaria consapevole CP_5 partecipazione a detto accordo da parte dei predetti tre originari acquirenti.
25. In conclusione, in base alle stesse allegazioni di parte attrice e in mancanza di contestazione in comparsa di risposta del patto fra i fratelli risulta CP_5 processualmente emersa l'esistenza di detto accordo fra i fratelli di cui erano CP_5 necessariamente e consapevolmente parte anche i predetti tre originari acquirenti, per la reintestazione dei beni oggetto delle tre vendite, realmente volute, ma appunto con a latere l'obbligazione, assunta appunto da detti tre originari acquirenti nei confronti anche degli odierni attori, di ritrasferimento dei beni (rectius delle rispettive quote di proprietà) ai fratelli ivi compresi i due odierni attori, nel momento in cui la CP_5 situazione con i creditori si fosse normalizzata.
25.1 E' processualmente emerso, anche alla luce delle allegazioni di parte attrice e visto il riferimento ai successivi atti dispositivi, che non vi è stato il concordato ritrasferimento delle quote di proprietà come da intese con e con i singoli P_ originari acquirenti ( attualmente in liquidazione, Controparte_4 [...]
e ). CP_3 Controparte_6
26. A seguito dell'indicazione fatta alle parti ex art. 101, comma 2, c.p.c. (cfr. citata ordinanza riservata del 10-13/10/2024), la parte attrice, pur avendo premesso che
“… Alla luce di quanto sopra ritiene questa difesa che i fatti dalla stessa prospettati fin dall'atto introduttivo siano univocamente volti alla rappresentazione di una causa petendi in fatto compatibile con la sola simulazione assoluta …”, ha dedotto che “… questa difesa non si oppone ad una riqualificazione della domanda per come volta all'accertamento dell'esistenza di un patto fiduciario di ritrasferimento sottostante ai cennati negozi, solo ove ciò avvenga (a) in via di rigoroso subordine e in caso di rigetto
27 della domanda di simulazione e (b) ai fini dell'accoglimento della domanda stessa secondo il suo petitum sostanziale …” (cfr. comparsa conclusionale).
27. Al riguardo, stante la ricordata incompatibilità fra simulazione e negozio fiduciario, è evidente che la ricostruzione della vicenda, come possibile alla luce delle stesse allegazioni e deduzioni di parte attrice e della ricordata mancata contestazione da parte dei convenuti, porta a concludere per l'esistenza -come detto- di un'intestazione fiduciaria e quindi di un pactum fiduciae, asseritamente violato, con conseguente rigetto della domanda attrice in termini appunto di simulazione assoluta delle tre vendite originarie.
28. Per quanto poi riguarda la questione della non necessità della forma scritta per provare l'esistenza del patto fiduciario (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice a pag. 9), è agevole rilevare, come eccepito dai convenuti nella memoria di replica (punto
2.5.1 a pag. 5), che le conclusioni rassegnate dagli attori non sono coerenti con la fattispecie del negozio fiduciario, che -come detto- doveva consentire, a richiesta dei disponenti e al momento in cui la situazione debitoria si fosse rasserenata, di ottenere la restituzione dei beni immobili in parola.
29. Pertanto, anche se è vero che, come ribadito pure da recente giurisprudenza
(cfr. Cass. 6811/2025), il patto fiduciario, anche se riferito a bene immobile, può risultare pure da accordo verbale, era pur sempre necessario, a tacer d'altro, proporre la corretta domanda e concludere conferentemente.
29.1 Nella citata comparsa conclusionale gli attori hanno fatto riferimento, a tal riguardo, alla domanda di esecuzione in forma specifica, ma è di tutta evidenza, a prescindere da ogni altra considerazione, che si tratta di domanda non oggetto di causa e non compatibile con la proposta domanda di simulazione.
30. In conclusione la domanda attorea, finalizzata all'accertamento della simulazione assoluta dei tre originari contratti di compravendita, va rigettata, in quanto, alla luce delle allegazioni della stessa parte attrice, è invece prospettabile la differente fattispecie del negozio fiduciario, che presupponeva una diversa domanda e differenti conclusioni, e conseguentemente la domanda di simulazione assoluta non può essere accolta.
30.1 Rimane pertanto assorbita ogni altra questione sia in ordine alla distinzione, operata dalle parti in causa, fra simulazione assoluta e simulazione relativa sia in ordine
28 alla sollevata eccezione di prescrizione sia ancora in ordine a quanto gli odierni attori e possano aver dichiarato nei richiamati giudizi ex Parte_1 CP_1 art. 2901 c.c., in cui erano stati convenuti in revocatoria a margine della ricordata compravendita dell'appartamento di viale Europa n. 15 (cfr. memoria ex art. 183/6 n. 2
c.p.c. dei convenuti + 2: docc. 15 e 16). AR
31. Il rigetto della domanda di simulazione assoluta delle tre originarie compravendite comporta, in base alla ragione più liquida, il rigetto della domanda di simulazione dei successivi atti di disposizione, richiamati nelle conclusioni attoree.
32. Analogamente e per lo stesso motivo va rigettata la domanda relativa all'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità paterna da parte della convenuta
Controparte_5
33. Al rigetto della domanda attorea di simulazione consegue la dichiarazione di non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale condizionata, spiegata tanto dai convenuti , e quanto CP_7 Controparte_5 Controparte_8 dai convenuti , e Controparte_15 Controparte_6 Controparte_9
.
[...]
34. Per quanto invece riguarda il contratto di comodato, oggetto tanto della domanda attorea di simulazione quanto della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto , valgono le seguenti osservazioni. AR
35. In punto di fatto è documentalmente emerso che in data 7/7/2011 il convenuto , che ne poteva disporre in quanto proprietario, AR aveva concesso in comodato all'attrice il predetto appartamento di Controparte_2 via Val D'Aosta n. 106, con annessa cantina (cfr. doc. 9 di parte attrice e doc. 2 di parte convenuta).
36. In ordine al predetto contratto è dato leggere in citazione che “… per giustificare la presenza nell'appartamento di via Val d'Aosta del sig. Parte_1 che vi risiedeva di fatto, nonché della di lui moglie sig.ra che
[...] Controparte_2 vi risiedeva anche in via anagrafica, il 7 luglio 2011 veniva concluso un contratto di comodato, senza termine di durata, fra la stessa e il notaio ” Persona_7
(cfr. atto di citazione a pag. 6).
37. Si tratta di contratto di comodato precario, in quanto le parti non avevano concordato alcuna data di scadenza del contratto stesso, risultando invero che “Il sig.
29 concede in comodato a tempo indeterminato alla signora AR
, che accetta, le seguenti porzioni del fabbricato sito in Comune di Controparte_2
Roma (RM), via Val d'Aosta n. 106 …” (art. 1).
38. E' poi processualmente emerso che in data 26/3/2021 il comodante CP_3 aveva richiesto alla comodataria la restituzione dei beni (appartamento e CP_2 cantina) ai sensi dell'art. 1810 c.c., concedendo alla stessa termine fino al 30/9/2021 per il rilascio (cfr. doc. 3 di parte convenuta : raccomandata del AR
26/3/2021, pervenuta il successivo 13/4/2021).
39. Premesso che la controversia in parte qua riguarda solo l'attrice CP_2
(comodataria) e il convenuto (comodante), in quanto
[...] AR appunto uniche parti del predetto contratto di comodato, va ricordato che, da ultimo in comparsa conclusionale, l'attrice ha reiterato le sollevate eccezioni in punto di rito, deducendo che “… Sull'avversa domanda riconvenzionale condizionata, pure se ne è diffusamente dedotta l'inammissibilità/improcedibilità, dacché essa è attratta alla competenza funzionale esclusiva del Tribunale con il rito di cui all'art. 447-bis c.p.c.
…” e che “… Peraltro, ed a prescindere dal carattere assorbente di quanto eccepito, la domanda di rilascio presupporrebbe, comunque, il passaggio in giudicato della sentenza sulla simulazione, sicché essa è intempestiva, potendo essere eventualmente proposta
(in altro giudizio) solo dopo tale momento …”.
40. Per quanto riguarda la prima questione, nel ricordare che era stato a suo tempo assegnato termine per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria
(cfr. verbale dell'udienza del 15/2/2022), non va dimenticato che il rapporto fra cause da trattare e decidere con il rito ordinario e cause da trattare e decidere con il rito speciale è disciplinato dall'art. 40, comma 3, c.p.c., con la precisazione che la prevalenza del rito speciale è prevista solo nel caso, odiernamente non ricorrente, di giudizi in materia di lavoro e previdenza.
41. Non è pertanto necessario soffermarsi oltre sul punto.
42. Per quanto riguarda la questione dell'asserita intempestività della domanda restitutoria e della necessità sostanzialmente della definizione della questione della proprietà in capo al è sufficiente osservare, richiamata l'ammissibilità della CP_3 spiegata domanda riconvenzionale (art. 36 c.p.c.), che -a tutto concedere- la problematica indicata potrebbe riguardare la fase di esecuzione della sentenza, ma non
30 la presente fase di accertamento del diritto, ben potendo le cause essere esaminate nello stesso giudizio, come è avvenuto nel caso di specie per effetto appunto della spiegata domanda riconvenzionale (cfr. Cass. 20149/2014, in tema di cause riunite, ma il principio è ugualmente valido e di generale applicazione).
43. Non è pertanto necessario soffermarsi oltre sul punto neanche in questo caso.
44. Richiamato quanto già esposto, si rammenta che l'attrice ha ricollegato il carattere simulato di detto contratto di comodato alla simulazione dell'intera operazione a monte, relativa, per quanto qui di interesse, alla vendita asseritamente simulata dell'appartamento di via Val d'Aosta.
44.1 In particolare in citazione è stato allegato che il contratto di comodato era stato “… stipulato dal notaio con la sig.ra , moglie di CP_3 CP_2 Parte_1
e non con quest'ultimo …”; che “... Siffatta circostanza non può affatto stupire,
[...] ma anzi lascia ancora una volta emergere come, nei rapporti tra i germani il CP_5 sig. fosse rimasto proprietario, fra gli altri, dell'Appartamento di Parte_1 via Val d'Aosta …”; che “… Ne deriva il carattere simulato non solo del contratto di compravendita apparentemente concluso con il notaio ma anche, di per sé, di CP_3 quello successivo e collegato di comodato …” e che “… Pertanto, la pretesa restitutoria e/o di rilascio, esercitata dal notaio nei confronti della sig.ra CP_3 [...]
con diffida del 26/3/2021 è del tutto illegittima, dal momento che il negozio CP_2 presupposto si basa su un trasferimento dell'appartamento di via Val d'Aosta nullo -e quindi tamquam non esset- sicché i sigg.ri e non hanno, di CP_1 Parte_1 fatto, mai perso il diritto di possedere l'immobile de quo (in quanto comproprietari), così come la medesima sig.ra non ha mai perso il diritto di detenere lo stesso CP_2
…”.
45. Da parte sua in comparsa di risposta il convenuto ha AR dedotto che “… Come già ricordato, in data 7.7.2011 AR concedeva in comodato l'immobile di Via Val d'Aosta 106 a , senza Controparte_2 determinazione della durata e con contratto regolarmente registrato …”; che “…
Dall'esistenza di tale contratto parte attrice … ne farebbe derivare la prova che il Sig.
sarebbe rimasto proprietario dell'immobile, e che il reale Parte_1 contratto dissimulato, voluto dalle parti sarebbe un comodato fra e Parte_1 [...]
(comodanti) e (comodataria) …”; che “… l'asserzione circa CP_1 Controparte_2
31 l'esistenza di un contratto dissimulato dimostra senza tema di smentite che nella stessa prospettazione avversaria si tratterebbe di una simulazione relativa (le parti volevano stipulare un contratto di comodato con soggetti diversi e intendono farne oggi valere gli effetti), come tale quindi prescritta il 7.7.2021 (10 anni dopo la stipula del contratto), essendo decorso il termine senza interruzioni …”; che “… qualora invece si trattasse di simulazione assoluta, la domanda è priva di interesse ad agire, perché se venissero meno del tutto gli effetti giuridici del contratto di comodato, la signora deterrebbe CP_2
l'immobile sine titulo, con la conseguenza di doverlo comunque rilasciare …” e che “…
In ogni caso non è stata fornita alcuna prova della simulazione (al di là delle asserzioni degli attori, non vi è alcun elemento probatorio, né ovviamente alcuna controdichiarazione), ad ulteriore dimostrazione che la domanda relativa al contratto di comodato è stata inserita al solo scopo di paralizzare la domanda restitutoria dell'immobile concesso in comodato …”.
46. Tanto premesso sulla schematicamente ricostruita posizione processuale delle parti, è di tutta evidenza -alla luce delle superiori conclusioni- che il rigetto della domanda attrice di accertamento della simulazione assoluta della vendita, per quanto qui di interesse, dell'appartamento di via Val d'Aosta, quale preteso contratto presupposto asseritamente nullo, non consente di aderire alla tesi di parte attrice di invalidità e inefficacia derivata del contratto di comodato a valle.
46.1 In altri termini, avendo l'attrice ricollegato la simulazione del contratto di comodato alla simulazione del contratto presupposto di vendita dell'appartamento al convenuto e avendo allegato che la nullità del contratto a AR monte incideva sulla validità ed efficacia del contratto di comodato a valle, è conseguenziale che il rigetto della domanda attrice sulla simulazione assoluta del contratto (a monte) di venduta dell'appartamento di via Val d'Aosta comporta il rigetto in parte qua della domanda dell'attrice . CP_2
46.2 Va conseguentemente rigettata la domanda di parte attrice di “… accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra e del Sig. di CP_1 Parte_1 possedere l'immobile, in quanto comproprietari, nonché il diritto della medesima Sig.ra di detenerlo quale loro comodataria …” (cfr. memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. CP_2 di parte attrice).
32 47. Sotto altro angolo visuale osserva il Giudice, anche a voler prescindere da detto riferimento al contratto 'presupposto', che in relazione alla pretesa simulazione del contratto di comodato difetta la prova della simulazione stessa, non risultando prodotta alcuna controdichiarazione.
48. In tema di simulazione va ricordato che nei rapporti fra le parti l'accordo simulatorio, anteriore o coevo all'atto simulato, deve risultare dalla controdichiarazione, ossia dal documento che prova appunto l'accordo (cfr. Cass. 2203/2013; Cass.
6357/2019).
48.1 Dunque la c.d. controdichiarazione, mero atto ricognitivo della volontà già manifestata in precedenza dalle parti, è ontologicamente distinta dall'accordo simulatorio, che è destinata a provare, per cui, mentre l'accordo simulatorio, ossia l'accordo fra le parti per creare un'apparenza in tutto o in parte dissimile dalla realtà, deve essere contestuale o coevo all'atto simulato -se l'accordo fosse successivo si tratterebbe, invero, di un'ipotesi di consensuale modifica del precedente accordo-, la controdichiarazione (cioè la prova dell'accordo) può anche essere successiva al contratto simulato.
49. Tornando al caso di specie, si osserva che difetta una tale controdichiarazione, invero non prodotta dall'attrice , che nulla ha peraltro CP_2 neanche allegato in ordine alla redazione della stessa.
50. Inoltre, non essendo stata prospettata alcuna ipotesi riconducibile alla previsione di cui all'art. 1417 c.c. -ossia la prova destinata a far valere l'illiceità del contratto dissimulato-, non è possibile sopperire in altro modo alla mancanza della predetta controdichiarazione.
51. In conclusione il contratto di comodato del 7/7/2011 è stato validamente concluso fra il convenuto/attore in riconvenzionale AR
(comodante) e l'attrice/convenuta in riconvenzionale (comodataria). Controparte_2
52. E' documentalmente emerso che -come detto- le parti non avevano determinato la durata del contratto stesso (c.d. comodato precario), essendo invero stato lo stesso previsto a tempo indeterminato, e che con la ricordata lettera raccomandata del
26/3/2021, ricevuta il successivo 13/4/2021, il comodante aveva richiesto, ex art. 1810
c.c., il rilascio dell'immobile, concedendo alla comodataria termine fino al 30/9/2021 per provvedervi (cfr. citato doc. 3 del convenuto . CP_3
33 53. Dunque il comodante ha manifestato inequivocabilmente sia con la citata diffida del 26/3/2021 sia con la presente domanda riconvenzionale la volontà di porre termine al contratto di comodato precario, con richiesta di rilascio dell'appartamento e dell'annessa cantina.
54. Si osserva al riguardo che, anche nel caso appunto di comodato precario, è pur sempre possibile che venga fissato dal giudice un termine per la restituzione, tenuto conto sia della natura del bene oggetto del contratto sia in particolare, nel caso di comodato di immobile ad uso di abitazione, della necessità per il comodante di trovare una diversa sistemazione abitativa, e che ciò è possibile nonostante la previsione dell'art. 1810 c.c., che prevede appunto l'obbligo di restituzione non appena ne vanga fatta richiesta dal comodante (cfr. Cass. 14084/2023).
55. Tanto precisato, osserva il Giudice che, a fronte dell'allegazione dell'attrice
(comodataria) sull'utilizzo dell'appartamento come propria abitazione, non vi è stata contestazione sul punto da parte del convenuto (comodante), attore in via riconvenzionale.
56. Pertanto, richiamate e condivise le stesse considerazioni fatte a suo tempo dal comodante e risultanti nella citata raccomandata del 26/3/2021, va fissato un congruo termine per consentire appunto alla comodataria “… di trovare un altro alloggio e di organizzare le operazioni di trasloco …” (cfr. citata diffida).
57. Alla luce delle risultanze di causa la domanda riconvenzionale del convenuto va accolta e va ordinato il rilascio del bene (appartamento di via Val d'Aosta CP_3
n. 106, a Roma, con annessa cantina) da parte dell'attrice . CP_2
57.1 Come risulta dal contratto di comodato del 7/7/2011 (cfr. doc. 9 di parte attrice e doc. 2 del convenuto contratto di comodato: art. 1), l'appartamento CP_3 in questione è sito a Roma, in via Val d'Aosta n. 106 al piano terzo (quarto fuori terra), con numero interno 16 bis, e così l'annessa cantina, posta al piano scantinato, è contraddistinta dal numero interno 16 bis.
57.2 Preso atto della natura del bene, pacificamente destinato a civile abitazione e viste le superiori considerazioni in fatto e in diritto, appare opportuno fissare in sei mesi dalla presente sentenza il termine per il rilascio, liberi da persone e cose, dell'appartamento e dell'annessa cantina da parte della comodataria.
34 58. Passando alla domanda di risarcimento danni, sempre spiegata in via riconvenzionale dal convenuto , valgono le seguenti AR osservazioni.
58.1 Al riguardo va ribadito che anche nel caso del risarcimento danni da inadempimento contrattuale il richiamo al noto principio giurisprudenziale sugli oneri allegatori e probatori a carico delle parti (fin da Cass. SU 13533/2001 e giurisprudenza consolidata Cass. 9439/2008; Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010; Cass. 15659/2011;
Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019) non esaurisce il discorso sul risarcimento del danno, in quanto oltre all'inadempimento è necessaria, da parte del preteso creditore danneggiato, la prova, in base a conferente allegazione, anche del danno in concreto sofferto e del nesso causale fra inadempimento e danno (cfr. Cass.
5960/2005; Cass. 21140/2007).
58.2 Ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c., il creditore deve invero allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento, ma deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita
(patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore inadempiente: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto.
58.3 In adesione al consolidato principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, si ribadisce che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione (cfr. Cass. SU
26972/2008 e giurisprudenza consolidata).
58.3.1 Sul punto, a conforto di quanto detto a proposito della necessità dell'allegazione e della prova anche presuntiva del danno sofferto, va ricordato che la giurisprudenza è ormai del tutto consolidata nell'escludere l'ipotizzabilità del c.d. danno in re ipsa (cfr. Cass. 5447/2020 in tema di danno da c.d. 'fermo tecnico'; Cass.
12879/2025 in tema di risarcimento danni da violazione delle distanze legali tra
35 costruzioni;
Cass. 4886/2020 in tema da danno da ritardato pensionamento;
Cass.
4005/2020 in tema di diffamazione;
Cass. 29206/2019 in tema di danno morale;
Cass.
207/2019, Cass. 20885/2019 e Cass. 25037/2019 in tema di illecita segnalazione alla
Centrale Rischi;
Cass. 2203/2024 in tema di risarcimento danni da lesione del diritto alla "serenità personale e familiare" conseguente a immissioni illecite;
ecc.).
58.4 Va inoltre ribadito, dando anche in tal caso continuità alla giurisprudenza dell'Ufficio, che l'eventuale lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non potrebbe essere colmata neanche ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi l'allega
(cfr. Cass. 4534/2017; Cass. 4310/2018; Cass. 16344/2020; Cass. 8941/2022).
58.5 Con specifico riferimento al risarcimento da occupazione sine titulo, va ricordato che sulla materia è intervenuta recente giurisprudenza della Cassazione, che ha di fatto confermato il superiore assunto (cfr. Cass. SU 33645/2022).
58.5.1 Al riguardo le Sezioni Unite della Cassazione, componendo il contrasto interpretativo esistente in materia, hanno affermato il principio di diritto secondo cui
“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (cfr.
Cass. S.U. 33645/2022, in motivazione).
58.5.2 Al riguardo si è infatti osservato in motivazione che “Il danno risarcibile
è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”, con la conseguenza che “Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è
36 stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire” e che è proprio il riferimento alla “specifica circostanza di godimento perso” che “stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria”.
58.5.3 In definitiva, secondo l'orientamento appena richiamato, cui si intende dare conferma come già in precedenti dell'Ufficio, colui che voglia ottenere il risarcimento del danno emergente da occupazione senza titolo è onerato, innanzitutto, dell'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, che assume essere andata persa.
59. Tornando al caso di specie, si osserva che questa allegazione difetta del tutto, in quanto nulla è stato allegato nella comparsa di risposta, contenente la spiegata domanda riconvenzionale.
60. Sul punto va ribadito che il riferimento al canone locatizio può essere utilizzato come parametro per la liquidazione del danno, ma a monte è necessaria la prova dell'esistenza stessa del danno stesso, non potendosi lo stesso ritenere in re ipsa.
61. Se questo vale per il danno emergente, osserva il Giudice che altrettanto difetta la prova, in base a conferente allegazione, di un eventuale danno da lucro cessante, conseguente ad eventuali occasioni di sfruttamento economico del bene in questione andate perse.
62. Alla luce delle superiori osservazioni in fatto e in diritto la domanda di risarcimento danni, spiegata in via riconvenzionale dal convenuto AR
nei confronti della convenuta , va rigettata.
[...] Controparte_2
63. Le spese di lite vanno integralmente compensate fra tutte le parti.
63.1 Al riguardo va ricordato che la disciplina in tema di spese è regolata dal principio di causalità e dal principio della soccombenza e che la compensazione è prevista solo in caso di reciproca soccombenza (cfr. Cass. SU 32061/2022) o “… nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti …” (art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile ratione temporis in base alle modifiche ex art. 13, comma 1, D.L. 132/2014 convertito con modificazione nella L. 162/2014) ovvero ancora nel caso di “… altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni …” (cfr. Corte Cost. 77/2018), con la precisazione, con riferimento
37 a quest'ultima ipotesi, che la compensazione è subordinata alla presenza di dette gravi ed eccezionali ragioni, che non possono essere illogiche o erronee (cfr. Cass.
14036/2024) e che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, qualora appunto la disponga (cfr. Cass. 1950/2022).
63.2 Nel caso di specie l'esito del giudizio e l'assoluta peculiarità del caso concreto nonché il ricordato rilievo d'ufficio giustificano la disposta compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• rigetta ogni domanda degli attori , e Parte_1 CP_1 CP_2
[...]
• in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, spiegata dal convenuto nei confronti dell'attrice dichiara AR Controparte_2 cessato il contratto di comodato precario del 7/7/2011, avente ad oggetto l'appartamento (int. 16 bis), con annessa cantina (int. 16 bis), sito a Roma, in via
Val d'Aosta n. 106;
• ordina il rilascio, liberi da persone e cose, del predetto appartamento e della predetta cantina;
• fissa in sei mesi dalla presente sentenza il termine per il rilascio;
• rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni, spiegata dal convenuto nei confronti dell'attrice ; CP_3 CP_2
• dichiara il non luogo a provvedere sulle domande riconvenzionali condizionate, spiegate sia dai convenuti , e CP_7 Controparte_5 Controparte_8 sia dai convenuti , e
[...] Controparte_15 Controparte_6 [...]
; Controparte_9
• dichiara integralmente compensate le spese di lite fra tutte le parti.
Così deciso a Roma, il 17/9/2025 il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
38