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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6761/2019 depositato il 05/11/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Resistente_1 - Via Turchia, 2/4 96100 Resistente_1 SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore Resistente_1 SR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1099/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 26/03/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY03T500187 IRES-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY03T500187 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY03T500187 IRAP 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 srl impugnava dinnanzi alla competente Commissione tributaria provinciale l'Avviso di accertamento (provvedimento meglio distinto in atti) con il quale l'Agenzia delle entrate aveva rideterminato (in applicazione del metodo analitico - induttivo: art. 39, c. 1, lett. d) del DPR n. 600/73) il reddito d'impresa ai fini IR ed VA (cfr. ricorso in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
La Commissione tributaria provinciale di Resistente_1, con sentenza n. 1099 del 2019, pronunciata dalla Sezione V, accoglieva il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma.
La Società contribuente non si è costituita.
L'Agenzia delle entrate ha versato documentazione a sostegno.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato e va accolto.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il Giudice di vertice ha ritenuto la legittimità dell' “accertamento induttivo” in presenza di condotte antieconomiche sostenendo che una anomala scelta antieconomica è fondatamente sintomatica di possibili violazioni di disposizioni tributarie pur in presenza di scritture contabili formalmente ineccepibili (Cassazione, sentenza n. 1915/2008).
2.- La Corte di legittimità ha ritenuto che la circostanza che un'impresa commerciale dichiari per diversi anni di seguito rilevanti perdite od utili irrisori, nonché un'eccessiva sproporzione tra costi e ricavi, rappresenta una condotta commerciale anomala, in contrasto con i principi di ragionevolezza, anche sotto il profilo dell'antieconomicità del comportamento, idonea a giustificare da parte dell'Amministrazione finanziaria una rettifica della dichiarazione, a meno che il contribuente non dimostri concretamente la effettiva sussistenza delle perdite dichiarate (Cassazione, sentenza n. 21536/2007).
3.- Dal riscontro documentale si evince che nelle dichiarazioni degli anni 2003, 2004, 2005, 2007 e 2008 la Società ha esposto “perdite” per € 230.606,00, € 200.790,00, € 63.782,00, € 597.075,00, € 542.192,00
(cfr. documentazione in atti). Di contro, nell'anno oggetto di accertamento (il 2006) ha prodotto un “utile” di € 1.253,00 ed ha sostenuto
“costi di diretta imputazione” per € 914.686: costo del personale € 845.136,00, produzione di servizi
€ 69.550,00, ed ha dichiarato ricavi per € 981.774,00 (cfr. documentazione in atti).
4.- La Società, a fronte delle puntuali contestazioni che precedono, non ha prodotto alcun elemento documentale idoneo a sostenere le “perdite d'esercizio”: limitandosi ad invocare – in maniera generica e labiale - la crisi settoriale e la marginalità economica dell'impresa.
Anche lo studio di settore (TG75U trasmesso con il Modello Unico/2007 nell'anno in questione) ha segnalato
“non congruo” il ricavo dichiarato (cfr. documentazione in atti).
5.- Ritiene questo Collegio che il primo Giudice abbia errato nel ritenere che i risultati di esercizio esposti dalla Società nei diversi anni rappresentino un “mero indizio” : la Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 1915/2008), ha affermato che l'Amministrazione finanziaria può ricorrere alla “determinazione induttiva” del reddito, anche fuori dai casi previsti dall'art. 39 dpr 600/73, laddove sia riscontrabile una grave e ingiustificabile incongruenza tra componenti positivi e negativi dichiarati in relazione all'attività svolta, anche alla luce di una sequenza di esercizi nei quali si registrano come risultati costanti delle perdite o redditi d'impresa assolutamente irrisori, anche in presenza di contabilità formalmente regolare (Cassazione,
Ordinanza n. 26036 del 30/12/2015).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Le spese del doppio grado anche in assenza di costituzione della parte appellata in primo grado (principio di “causalità” - Cassazione Ord. n. 5842 del 2021) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna la Società appellata alle spese del doppio grado che liquida in complessivi euro 6.000,00
(seimila/00) di cui euro 2.500,00 per il primo grado ed euro 3.500,00 per il presente grado.
Resistente_1, 24 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN AR
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6761/2019 depositato il 05/11/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Resistente_1 - Via Turchia, 2/4 96100 Resistente_1 SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore Resistente_1 SR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1099/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 26/03/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY03T500187 IRES-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY03T500187 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY03T500187 IRAP 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 srl impugnava dinnanzi alla competente Commissione tributaria provinciale l'Avviso di accertamento (provvedimento meglio distinto in atti) con il quale l'Agenzia delle entrate aveva rideterminato (in applicazione del metodo analitico - induttivo: art. 39, c. 1, lett. d) del DPR n. 600/73) il reddito d'impresa ai fini IR ed VA (cfr. ricorso in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
La Commissione tributaria provinciale di Resistente_1, con sentenza n. 1099 del 2019, pronunciata dalla Sezione V, accoglieva il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma.
La Società contribuente non si è costituita.
L'Agenzia delle entrate ha versato documentazione a sostegno.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato e va accolto.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il Giudice di vertice ha ritenuto la legittimità dell' “accertamento induttivo” in presenza di condotte antieconomiche sostenendo che una anomala scelta antieconomica è fondatamente sintomatica di possibili violazioni di disposizioni tributarie pur in presenza di scritture contabili formalmente ineccepibili (Cassazione, sentenza n. 1915/2008).
2.- La Corte di legittimità ha ritenuto che la circostanza che un'impresa commerciale dichiari per diversi anni di seguito rilevanti perdite od utili irrisori, nonché un'eccessiva sproporzione tra costi e ricavi, rappresenta una condotta commerciale anomala, in contrasto con i principi di ragionevolezza, anche sotto il profilo dell'antieconomicità del comportamento, idonea a giustificare da parte dell'Amministrazione finanziaria una rettifica della dichiarazione, a meno che il contribuente non dimostri concretamente la effettiva sussistenza delle perdite dichiarate (Cassazione, sentenza n. 21536/2007).
3.- Dal riscontro documentale si evince che nelle dichiarazioni degli anni 2003, 2004, 2005, 2007 e 2008 la Società ha esposto “perdite” per € 230.606,00, € 200.790,00, € 63.782,00, € 597.075,00, € 542.192,00
(cfr. documentazione in atti). Di contro, nell'anno oggetto di accertamento (il 2006) ha prodotto un “utile” di € 1.253,00 ed ha sostenuto
“costi di diretta imputazione” per € 914.686: costo del personale € 845.136,00, produzione di servizi
€ 69.550,00, ed ha dichiarato ricavi per € 981.774,00 (cfr. documentazione in atti).
4.- La Società, a fronte delle puntuali contestazioni che precedono, non ha prodotto alcun elemento documentale idoneo a sostenere le “perdite d'esercizio”: limitandosi ad invocare – in maniera generica e labiale - la crisi settoriale e la marginalità economica dell'impresa.
Anche lo studio di settore (TG75U trasmesso con il Modello Unico/2007 nell'anno in questione) ha segnalato
“non congruo” il ricavo dichiarato (cfr. documentazione in atti).
5.- Ritiene questo Collegio che il primo Giudice abbia errato nel ritenere che i risultati di esercizio esposti dalla Società nei diversi anni rappresentino un “mero indizio” : la Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 1915/2008), ha affermato che l'Amministrazione finanziaria può ricorrere alla “determinazione induttiva” del reddito, anche fuori dai casi previsti dall'art. 39 dpr 600/73, laddove sia riscontrabile una grave e ingiustificabile incongruenza tra componenti positivi e negativi dichiarati in relazione all'attività svolta, anche alla luce di una sequenza di esercizi nei quali si registrano come risultati costanti delle perdite o redditi d'impresa assolutamente irrisori, anche in presenza di contabilità formalmente regolare (Cassazione,
Ordinanza n. 26036 del 30/12/2015).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Le spese del doppio grado anche in assenza di costituzione della parte appellata in primo grado (principio di “causalità” - Cassazione Ord. n. 5842 del 2021) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna la Società appellata alle spese del doppio grado che liquida in complessivi euro 6.000,00
(seimila/00) di cui euro 2.500,00 per il primo grado ed euro 3.500,00 per il presente grado.
Resistente_1, 24 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN AR