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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/07/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6995/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Berni e Stefano Ruggieri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Reggio Emilia, Via
P.C. Cadoppi, 6
ATTRICE contro
(P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti:
Le parti all'udienza del 13.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni di parte attrice;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Motivi della decisione
citava in giudizio per ivi sentire Parte_1 Controparte_1 dichiararla inadempiente con riferimento agli obblighi derivanti dal contratto di vendita dell'autovettura usata “FIAT 500L”, Tg. FR 022
RY, del 30.01.2021, dalla transazione sottoscritta tra le parti in data
02.02.2022, nonché dai contratti d'opera sottesi alla presa in consegna della predetta autovettura e, per l'effetto, condannarla al versamento della somma di € 8.224,00=, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre ad accertare e dichiarare che il contegno mantenuto dalla convenuta nella vicenda integrasse una condotta commerciale scorretta, con conseguente condanna della medesima al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, dell'importo di € 2.000,00=, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa ed oltre alla condanna al pagamento delle spese per la fase stragiudiziale.
Nessuno si costituiva per che rimaneva, così, Controparte_1 contumace.
Nelle more del giudizio veniva espletata CTU, la quale risulta adeguatamente dettagliata e motivata, cosicchè i relativi esiti possono essere condivisi e utilizzati ai fini della decisione.
E' documentale che l'attrice acquistava da il 30 gennaio CP_1
2021 un'autovettura usata Fiat 500L tg FR022RY al prezzo pattuito di
14.200,00=, consegnata in data 9 febbraio 2021 (doc. n. 1 atto di citazione).
L'attrice lamenta che già nell'autunno 2021 riscontrava un problema all'impianto di condizionamento per cui si rivolgeva alla venditrice per la rimozione del guasto, avvalendosi dell'apposita garanzia.
Seguiva, così, un atto di transazione per scrittura privata sottoscritto dalle parti (doc. n. 10 atto di citazione ), con cui si CP_1 impegnava a ripristinare l'impianto di riscaldamento (punto 4 della transazione) e ad eseguire “ogni ulteriore prestazione che si dovesse rendere necessaria per la rimozione della problematica, con la sola eccezione della sostituzione dello scambiatore, in ordine al quale la sig.ra solleva da ogni Parte_1 Controparte_1 responsabilità, con riferimento al vizio lamentato”.
Tale intervento risultava, però, insufficiente alla risoluzione dei problemi
Le risultanze istruttorie, in particolare la CTU espletata, hanno accertato l'inadempimento di parte convenuta per avere fornito un
Pag. 2 di 5 mezzo viziato e non avere adempiuto alle obbligazioni di garanzia, avendo eseguito degli interventi, rivelatisi del tutto inefficienti.
Al riguardo, il CTU, così, conclude: “la documentazione versata in atti ha evidenziato un problema di surriscaldamento al motopropulsore dell'autovettura Fiat 500L tg FR022RY. Molto probabilmente, se la venditrice fosse intervenuta con solerzia e Controparte_1 competenza, il necessario intervento avrebbe (molto probabilmente) potuto limitarsi alla “riparazione della testata. Purtroppo…hanno restituito il gruppo motore atomisticamente disassemblato…e quindi la titolare per il tramite del suo tecnico di fiducia, ha Parte_1 ritenuto di procedere con la sostituzione del medesimo…l'operazione è ritenuta condivisibile e i contenuti costi sono apparsi perfettamente congrui. Per contro, le attività prestate dall'Officina e suoi CP_1 aventi causa non solo non hanno maturato alcuna efficacia, ma hanno comportato costi oltretutto “estremamente generosi”.
Ne consegue che parte attrice ha diritto a vedersi corrispondere, a titolo di risarcimento dei danni, il prezzo sostenuto per le riparazioni, pari ad
€ 5.334,00= oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, di cui € 2.173,00=, con riferimento alla fattura n. 465/2022 del
29.03.2022 di (doc. n. 20) ed € 3.161,00=, con Controparte_1 riferimento alla fattura n. 10/2022 del 27.04.2022 di Persona_1
(doc. n. 23), rappresentante il costo della rimozione del vizio e dei danni cagionati dal precedente intervento posto in essere dalla convenuta.
Non trova accoglimento la richiesta danni per mancato godimento del mezzo, non avendo l'attrice fornito la prova specifica della sussistenza di essi, al fine di procedere ad una corretta quantificazione (Cass. Civ.
n. 5447/2020); non vi è prova, infatti, di spese sostenute per procacciarsi un mezzo sostitutivo o che la mancanza di impiego del mezzo abbia determinato una concreta perdita economica.
Pag. 3 di 5 Come non trova accoglimento la richiesta danni per pratica commerciale scorretta, in mancanza dei requisiti che la caratterizzano, non avendo, tra l'altro, l'attrice dato prova del danno subito e del nesso di causalità con la condotta illecita della convenuta, la quale si era resa disponibile a risarcire il danno, seppure con interventi inefficienti, e senza mai avere eccepito l'inoperatività della relativa garanzia.
Per quanto concerne le spese stragiudiziali giova richiamare l'orientamento giurisprudenziale per il quale “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (Cass. Civ., sez. un. N. 16990/2017).
Nel caso de quo parte attrice non ha dato prova di ulteriori esborsi di somme in favore dei procuratori per la fase stragiudiziale, la cui richiesta non viene accolta, se non con riferimento ai soli compensi per le fasi della negoziazione assistita avviata.
Le spese di giudizio, ivi comprese le spese di negoziazione assistita, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ponendo le spese di CTU a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6995/2022 R.G., disattesa ogni altra eccezione e domanda:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna Controparte_1
a corrispondere a la complessiva somma di € Parte_1
5.334,00=, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, si sensi di cui in motivazione;
2) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma Parte_1
Pag. 4 di 5 di € 3.662,00=, oltre accessori, di cui € 662,00= per compensi relativi alla negoziazione assistita;
3) pone le spese di CTU a carico di Controparte_1
Modena, 1° luglio 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6995/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Berni e Stefano Ruggieri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Reggio Emilia, Via
P.C. Cadoppi, 6
ATTRICE contro
(P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti:
Le parti all'udienza del 13.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni di parte attrice;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Motivi della decisione
citava in giudizio per ivi sentire Parte_1 Controparte_1 dichiararla inadempiente con riferimento agli obblighi derivanti dal contratto di vendita dell'autovettura usata “FIAT 500L”, Tg. FR 022
RY, del 30.01.2021, dalla transazione sottoscritta tra le parti in data
02.02.2022, nonché dai contratti d'opera sottesi alla presa in consegna della predetta autovettura e, per l'effetto, condannarla al versamento della somma di € 8.224,00=, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre ad accertare e dichiarare che il contegno mantenuto dalla convenuta nella vicenda integrasse una condotta commerciale scorretta, con conseguente condanna della medesima al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, dell'importo di € 2.000,00=, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa ed oltre alla condanna al pagamento delle spese per la fase stragiudiziale.
Nessuno si costituiva per che rimaneva, così, Controparte_1 contumace.
Nelle more del giudizio veniva espletata CTU, la quale risulta adeguatamente dettagliata e motivata, cosicchè i relativi esiti possono essere condivisi e utilizzati ai fini della decisione.
E' documentale che l'attrice acquistava da il 30 gennaio CP_1
2021 un'autovettura usata Fiat 500L tg FR022RY al prezzo pattuito di
14.200,00=, consegnata in data 9 febbraio 2021 (doc. n. 1 atto di citazione).
L'attrice lamenta che già nell'autunno 2021 riscontrava un problema all'impianto di condizionamento per cui si rivolgeva alla venditrice per la rimozione del guasto, avvalendosi dell'apposita garanzia.
Seguiva, così, un atto di transazione per scrittura privata sottoscritto dalle parti (doc. n. 10 atto di citazione ), con cui si CP_1 impegnava a ripristinare l'impianto di riscaldamento (punto 4 della transazione) e ad eseguire “ogni ulteriore prestazione che si dovesse rendere necessaria per la rimozione della problematica, con la sola eccezione della sostituzione dello scambiatore, in ordine al quale la sig.ra solleva da ogni Parte_1 Controparte_1 responsabilità, con riferimento al vizio lamentato”.
Tale intervento risultava, però, insufficiente alla risoluzione dei problemi
Le risultanze istruttorie, in particolare la CTU espletata, hanno accertato l'inadempimento di parte convenuta per avere fornito un
Pag. 2 di 5 mezzo viziato e non avere adempiuto alle obbligazioni di garanzia, avendo eseguito degli interventi, rivelatisi del tutto inefficienti.
Al riguardo, il CTU, così, conclude: “la documentazione versata in atti ha evidenziato un problema di surriscaldamento al motopropulsore dell'autovettura Fiat 500L tg FR022RY. Molto probabilmente, se la venditrice fosse intervenuta con solerzia e Controparte_1 competenza, il necessario intervento avrebbe (molto probabilmente) potuto limitarsi alla “riparazione della testata. Purtroppo…hanno restituito il gruppo motore atomisticamente disassemblato…e quindi la titolare per il tramite del suo tecnico di fiducia, ha Parte_1 ritenuto di procedere con la sostituzione del medesimo…l'operazione è ritenuta condivisibile e i contenuti costi sono apparsi perfettamente congrui. Per contro, le attività prestate dall'Officina e suoi CP_1 aventi causa non solo non hanno maturato alcuna efficacia, ma hanno comportato costi oltretutto “estremamente generosi”.
Ne consegue che parte attrice ha diritto a vedersi corrispondere, a titolo di risarcimento dei danni, il prezzo sostenuto per le riparazioni, pari ad
€ 5.334,00= oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, di cui € 2.173,00=, con riferimento alla fattura n. 465/2022 del
29.03.2022 di (doc. n. 20) ed € 3.161,00=, con Controparte_1 riferimento alla fattura n. 10/2022 del 27.04.2022 di Persona_1
(doc. n. 23), rappresentante il costo della rimozione del vizio e dei danni cagionati dal precedente intervento posto in essere dalla convenuta.
Non trova accoglimento la richiesta danni per mancato godimento del mezzo, non avendo l'attrice fornito la prova specifica della sussistenza di essi, al fine di procedere ad una corretta quantificazione (Cass. Civ.
n. 5447/2020); non vi è prova, infatti, di spese sostenute per procacciarsi un mezzo sostitutivo o che la mancanza di impiego del mezzo abbia determinato una concreta perdita economica.
Pag. 3 di 5 Come non trova accoglimento la richiesta danni per pratica commerciale scorretta, in mancanza dei requisiti che la caratterizzano, non avendo, tra l'altro, l'attrice dato prova del danno subito e del nesso di causalità con la condotta illecita della convenuta, la quale si era resa disponibile a risarcire il danno, seppure con interventi inefficienti, e senza mai avere eccepito l'inoperatività della relativa garanzia.
Per quanto concerne le spese stragiudiziali giova richiamare l'orientamento giurisprudenziale per il quale “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (Cass. Civ., sez. un. N. 16990/2017).
Nel caso de quo parte attrice non ha dato prova di ulteriori esborsi di somme in favore dei procuratori per la fase stragiudiziale, la cui richiesta non viene accolta, se non con riferimento ai soli compensi per le fasi della negoziazione assistita avviata.
Le spese di giudizio, ivi comprese le spese di negoziazione assistita, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ponendo le spese di CTU a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6995/2022 R.G., disattesa ogni altra eccezione e domanda:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna Controparte_1
a corrispondere a la complessiva somma di € Parte_1
5.334,00=, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, si sensi di cui in motivazione;
2) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma Parte_1
Pag. 4 di 5 di € 3.662,00=, oltre accessori, di cui € 662,00= per compensi relativi alla negoziazione assistita;
3) pone le spese di CTU a carico di Controparte_1
Modena, 1° luglio 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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