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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4222 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA composto dai sigg.ri Magistrati dr.sa DA LA Presidente dr. Andrea Compagno Giudice dr.sa LA OS MA Piazza Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6200 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Linda Mangano e Giuseppe Emanuele Parte_1
Greco, con elezione di domicilio a Palermo, piazza San Francesco di Paola n. 47. attore
CONTRO
, in proprio e nella qualità di Presidente dell'Associazione Controparte_1
Riconosciuta “Inventare Insieme (Onlus)”, rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Monastero, con elezione di domicilio a Palermo, via Sammartino n. 2.
convenuto e
, in proprio e nella qualità di presidente dell' CP_2 Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Todaro, con elezione di
[...] domicilio a Palermo, via Salvatore Meccio n. 22. convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza del 02.10.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio in proprio e n.q. di Parte_1 Controparte_1 presidente dell'Associazione “Inventare Insieme Onlus” e in proprio e n.q. di CP_2 presidente dell'associazione “ ” chiedendo, previa inibitoria cautelare, Controparte_3 l'accertamento dell'illegittimo uso del laboratorio di scrittura creativa denominato “New Book
Club” (NBC), nonché la pronuncia, nei confronti dei predetti enti, del divieto di proseguire nell'utilizzazione del progetto e la condanna dei medesimi convenuti al risarcimento del danno, derivato dall'illegittimo utilizzo della suddetta opera dell'ingegno da liquidarsi anche in via equitativa.
A sostegno della propria pretesa l'attore ha allegato di avere elaborato una nuova metodologia educativa e narrativa, costituita da fondamenti psicopedagogici di comunità, narratologici e di medicina narrativa, realizzata attraverso gli strumenti della narrazione (scrittura, lettura e ascolto) e finalizzata a creare e sviluppare un senso di comunità nei partecipanti di diversa età, estrazione sociale e background culturale;
di avere utilizzato tale invenzione all'interno delle associazioni “Inventare Insieme” e “I ragazzi del ” fino al 2018; di avere avuto CP_3 notizia che le dette associazioni hanno continuato ad utilizzare la sua opera senza essere a ciò autorizzati e grazie alla quale hanno altresì ottenuto un finanziamento dell'importo complessivo di euro 450.000,00.
Le associazioni convenute, seppure con distinte difese, hanno contestato la ricostruzione dei fatti esposta dall'attore e, pur riconoscendo che il avesse utilizzato – come Parte_1
“facilitatore attuatore” - il laboratorio di scrittura creativa denominata “New Book Club” all'interno delle associazioni, hanno entrambe negato che tale opera fosse il frutto dell'attività creativa esclusiva del . Hanno invece affermato che il New Book Club era stato Parte_1 ideato e sviluppato dal “Centro Tau” sin dai primi anni Novanta ed era stato poi utilizzato dalle due associazioni quale metodo aggregante e di sviluppo per i giovani del quartiere “Zisa” di
Palermo. Hanno quindi concluso per il rigetto della domanda, opponendosi in ogni caso ad una liquidazione equitativa del danno per mancanza dei presupposti.
Rigettata l'istanza cautelare e assunte le prove richieste dalle parti, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc.
Così ricostruita la vicenda ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e vada respinta per le seguenti ragioni.
Gli artt. 2575 e ss. del codice civile e la l. 633/41 (e successive modifiche) in materia di diritto d'autore tutelano le opere dell'ingegno, attribuendo all'autore la titolarità esclusiva dei diritti morali connessi alla paternità dell'opera, nonché di quello di utilizzazione economica della stessa. La tutela in questione postula dunque innanzi tutto la prova che l'opera sia il frutto dell'attività creativa di colui che la invoca.
Orbene, nel caso di specie, l'istruttoria condotta non ha fornito la prova che il sia Parte_1 stato l'inventore / autore esclusivo del laboratorio denominata “NewBookClub” (NBC).
Tutti i testimoni sentiti sul punto hanno infatti affermato che il laboratorio di scrittura e lettura creativa era già esistente nel 2004 ed era nato dall'idea creativa delle associazioni “I ragazzi del
Centro Tau onlus” e “Inventare Insieme”; in seguito, tale laboratorio è stato inserito in un progetto più ampio denominato “Acchiappasogni” fino ad assumere, su concorde volontà dei coordinatori delle predette associazioni e di - che nel frattempo aveva Parte_1 iniziato a collaborare con le predette associazioni -, la nuova denominazione: “NewBookClub”
(v. testimonianza della teste all'udienza del 21.03.2024). Testimone_1
La circostanza poi che gli incontri del laboratorio “NBK”, a far data dal 2012, siano stati condotti dal non può ritenersi di per sé sufficiente a dimostrare che questi sia stato Parte_1
l'ideatore esclusivo del progetto ovvero che abbia modificato in modo significativo l'originaria idea, così da renderla sua opera creativa esclusiva.
Come detto, infatti, aveva un rapporto di collaborazione con le predette Parte_1 associazioni a titolo pressoché gratuito: svolgeva, infatti, la sua attività come volontario (v. teste udienza 27.03.2024: “il svolgeva la sua attività come volontario senza Testimone_1 Parte_1 ricompensa. La borsa di studio che avevamo pensato dipendeva dai fondi che l'associazione riceveva, in mancanza non veniva dato alcun compenso al ) ed aveva il compito di coinvolgere e animare Parte_1
i laboratori, tra i quali anche il “NBK”, sempre tuttavia sotto la supervisione della presidente Contr dell'associazione “I ragazzi del centro ” (v. testimonianze assunte il 28.03.24 e il
176.10.2024).
Difettando, dunque, la prova della titolarità esclusiva dell'opera, del tutto irrilevante è qualsiasi ulteriore indagine in ordine alla presunta usurpazione dell'opera creativa da parte delle associazioni convenute.
Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna a titolo di responsabilità aggravata ai senti dell'art. 96 c.p.c, in quanto non è stata fornita prova sufficiente della mala fede o della colpa grave.
Infine, le spese seguono la soccombenza e si liquidano (applicando, per lo scaglione di valore indeterminabile complessità media, i medi per la fase di studio, introduttiva e istruttoria, i minimi per la fase decisionale) in complessivi euro 9071,00 oltre accessori come per legge in favore di ciascuna delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti: rigetta tutte le domande proposte da con atto del 13.04.2023. Parte_1
Condanna l'attore al pagamento, in favore di ciascuna delle parti convenute, delle spese di lite che si liquidano in euro 9071,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di
Imprese del Tribunale in data 23.10.2025.
La Giudice La Presidente
LA OS MA Piazza DA LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA composto dai sigg.ri Magistrati dr.sa DA LA Presidente dr. Andrea Compagno Giudice dr.sa LA OS MA Piazza Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6200 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Linda Mangano e Giuseppe Emanuele Parte_1
Greco, con elezione di domicilio a Palermo, piazza San Francesco di Paola n. 47. attore
CONTRO
, in proprio e nella qualità di Presidente dell'Associazione Controparte_1
Riconosciuta “Inventare Insieme (Onlus)”, rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Monastero, con elezione di domicilio a Palermo, via Sammartino n. 2.
convenuto e
, in proprio e nella qualità di presidente dell' CP_2 Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Todaro, con elezione di
[...] domicilio a Palermo, via Salvatore Meccio n. 22. convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza del 02.10.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio in proprio e n.q. di Parte_1 Controparte_1 presidente dell'Associazione “Inventare Insieme Onlus” e in proprio e n.q. di CP_2 presidente dell'associazione “ ” chiedendo, previa inibitoria cautelare, Controparte_3 l'accertamento dell'illegittimo uso del laboratorio di scrittura creativa denominato “New Book
Club” (NBC), nonché la pronuncia, nei confronti dei predetti enti, del divieto di proseguire nell'utilizzazione del progetto e la condanna dei medesimi convenuti al risarcimento del danno, derivato dall'illegittimo utilizzo della suddetta opera dell'ingegno da liquidarsi anche in via equitativa.
A sostegno della propria pretesa l'attore ha allegato di avere elaborato una nuova metodologia educativa e narrativa, costituita da fondamenti psicopedagogici di comunità, narratologici e di medicina narrativa, realizzata attraverso gli strumenti della narrazione (scrittura, lettura e ascolto) e finalizzata a creare e sviluppare un senso di comunità nei partecipanti di diversa età, estrazione sociale e background culturale;
di avere utilizzato tale invenzione all'interno delle associazioni “Inventare Insieme” e “I ragazzi del ” fino al 2018; di avere avuto CP_3 notizia che le dette associazioni hanno continuato ad utilizzare la sua opera senza essere a ciò autorizzati e grazie alla quale hanno altresì ottenuto un finanziamento dell'importo complessivo di euro 450.000,00.
Le associazioni convenute, seppure con distinte difese, hanno contestato la ricostruzione dei fatti esposta dall'attore e, pur riconoscendo che il avesse utilizzato – come Parte_1
“facilitatore attuatore” - il laboratorio di scrittura creativa denominata “New Book Club” all'interno delle associazioni, hanno entrambe negato che tale opera fosse il frutto dell'attività creativa esclusiva del . Hanno invece affermato che il New Book Club era stato Parte_1 ideato e sviluppato dal “Centro Tau” sin dai primi anni Novanta ed era stato poi utilizzato dalle due associazioni quale metodo aggregante e di sviluppo per i giovani del quartiere “Zisa” di
Palermo. Hanno quindi concluso per il rigetto della domanda, opponendosi in ogni caso ad una liquidazione equitativa del danno per mancanza dei presupposti.
Rigettata l'istanza cautelare e assunte le prove richieste dalle parti, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc.
Così ricostruita la vicenda ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e vada respinta per le seguenti ragioni.
Gli artt. 2575 e ss. del codice civile e la l. 633/41 (e successive modifiche) in materia di diritto d'autore tutelano le opere dell'ingegno, attribuendo all'autore la titolarità esclusiva dei diritti morali connessi alla paternità dell'opera, nonché di quello di utilizzazione economica della stessa. La tutela in questione postula dunque innanzi tutto la prova che l'opera sia il frutto dell'attività creativa di colui che la invoca.
Orbene, nel caso di specie, l'istruttoria condotta non ha fornito la prova che il sia Parte_1 stato l'inventore / autore esclusivo del laboratorio denominata “NewBookClub” (NBC).
Tutti i testimoni sentiti sul punto hanno infatti affermato che il laboratorio di scrittura e lettura creativa era già esistente nel 2004 ed era nato dall'idea creativa delle associazioni “I ragazzi del
Centro Tau onlus” e “Inventare Insieme”; in seguito, tale laboratorio è stato inserito in un progetto più ampio denominato “Acchiappasogni” fino ad assumere, su concorde volontà dei coordinatori delle predette associazioni e di - che nel frattempo aveva Parte_1 iniziato a collaborare con le predette associazioni -, la nuova denominazione: “NewBookClub”
(v. testimonianza della teste all'udienza del 21.03.2024). Testimone_1
La circostanza poi che gli incontri del laboratorio “NBK”, a far data dal 2012, siano stati condotti dal non può ritenersi di per sé sufficiente a dimostrare che questi sia stato Parte_1
l'ideatore esclusivo del progetto ovvero che abbia modificato in modo significativo l'originaria idea, così da renderla sua opera creativa esclusiva.
Come detto, infatti, aveva un rapporto di collaborazione con le predette Parte_1 associazioni a titolo pressoché gratuito: svolgeva, infatti, la sua attività come volontario (v. teste udienza 27.03.2024: “il svolgeva la sua attività come volontario senza Testimone_1 Parte_1 ricompensa. La borsa di studio che avevamo pensato dipendeva dai fondi che l'associazione riceveva, in mancanza non veniva dato alcun compenso al ) ed aveva il compito di coinvolgere e animare Parte_1
i laboratori, tra i quali anche il “NBK”, sempre tuttavia sotto la supervisione della presidente Contr dell'associazione “I ragazzi del centro ” (v. testimonianze assunte il 28.03.24 e il
176.10.2024).
Difettando, dunque, la prova della titolarità esclusiva dell'opera, del tutto irrilevante è qualsiasi ulteriore indagine in ordine alla presunta usurpazione dell'opera creativa da parte delle associazioni convenute.
Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna a titolo di responsabilità aggravata ai senti dell'art. 96 c.p.c, in quanto non è stata fornita prova sufficiente della mala fede o della colpa grave.
Infine, le spese seguono la soccombenza e si liquidano (applicando, per lo scaglione di valore indeterminabile complessità media, i medi per la fase di studio, introduttiva e istruttoria, i minimi per la fase decisionale) in complessivi euro 9071,00 oltre accessori come per legge in favore di ciascuna delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti: rigetta tutte le domande proposte da con atto del 13.04.2023. Parte_1
Condanna l'attore al pagamento, in favore di ciascuna delle parti convenute, delle spese di lite che si liquidano in euro 9071,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di
Imprese del Tribunale in data 23.10.2025.
La Giudice La Presidente
LA OS MA Piazza DA LA