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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 5567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5567 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario,
dott.ssa AR CH, nella causa iscritta al n. 8460/2025 R.G.L., promossa
D A
C.F. , nato in [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Via Marinuzzi 183, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara D'Angelo per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma nella via Ciro il CP_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti
Resistente
All'esito dell'udienza del 31.10.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- Dichiara il diritto di a percepire il reddito di cittadinanza a far data dall'1/09/2020 e Parte_1
condanna l' a corrispondere la prestazione con detta decorrenza nella misura e per tutto il CP_1
periodo spettante per legge oltre accessori, detratto quanto già corrisposto dall' per il CP_2
medesimo titolo;
CP
- Dichiara che nulla è dovuto da a titolo di indebita percezione del reddito di cittadinanza di CP_1
cui al provvedimento dell'1.8.2024 e condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente CP_1
trattenute a tale titolo;
- Pone a carico dell'RA le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio,
come liquidate con separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.5.2025, l'odierno istante conveniva in giudizio l' chiedendo CP_1
che venisse dichiarato il proprio diritto a percepire il reddito di cittadinanza, prima concesso e poi revocato dall' e che nessuna somma era dalla stessa dovuta a tale titolo. Chiedeva altresì la CP_2
condanna dell' a corrispondere la prestazione a far data dal 01/09/2020 detratto quanto già CP_2
corrisposto per il medesimo titolo.
Premetteva di avere ottenuto il riconoscimento del reddito di cittadinanza, ma con provvedimento dell'1.8.2024 apprendeva che l'Istituto aveva revocato il beneficio per “Mancanza del requisito di
residenza e di cittadinanza (art. 2, co.1, a), 1), 2) L. 26/2019) non rispetta i requisiti di cittadinanza
e non ha risieduto in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo"; contestandogli l'erogazione di somme non dovute, per il periodo dal 1.9.2020 al 31.9.2020, pari ad €.2000,00 di cui chiedeva la restituzione.
A sostegno del ricorso deduceva la sussistenza dei requisiti di legge per godere della prestazione,
l'irrepetibilità delle somme richieste per assenza di dolo e la sussistenza di un legittimo affidamento,
nonché l'intervenuta decadenza ex art. 13 L. n. 412/1991 per tardività dell'azione di recupero intrapresa dall' . CP_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l' , contestando la domanda CP_1
invocandone il rigetto. Precisava che il provvedimento di indebito in oggetto scaturiva dall'intervenuta istruttoria amministrativa, compiuta dal Comune di Palermo, secondo cui sarebbe mancato nel caso di specie, il requisito della residenza ai sensi dell'articolo 2 L 26/2019.
Eccepiva la propria estraneità ai motivi del ricorso chiedendo l'integrazione del contraddittorio con il unico legittimato, a suo dire, perché responsabile dei controlli e delle verifiche Controparte_4 anagrafiche chiedendo di essere manlevato dalle conseguenze della lite, eventualmente sfavorevoli,
in punto di spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 31.10.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e la richiesta di integrazione del contraddittorio, avanzata dall' , atteso che la prestazione Controparte_5
“reddito di cittadinanza “è erogata dall' su cui grava l'onere di verificare in concreto il venir CP_1
meno dei presupposti di legge.
L'art.5, commi 3 e 4, D.L. n. 4/2019 dispone, infatti, che l'amministrazione comunale è sì deputata alle verifiche della sussistenza dei requisiti di residenza e di soggiorno richiesti per l'erogazione del reddito di cittadinanza e sulla loro permanenza, anche con verifiche a campione, ma per conto dell' , che è il soggetto competente ad adottare i provvedimenti di concessione e di sospensione CP_1
del beneficio in questione, tanto che a quest'ultimo compete la verifica preventiva e tempestiva dei
“dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda”, con facoltà di comunicare tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici. Pertanto, legittimato passivo alla domanda volta al riconoscimento del diritto al reddito di cittadinanza è esclusivamente l' . CP_1
Ciò detto, nel merito il ricorso è fondato.
In punto di diritto occorre ricordare che il Reddito di cittadinanza (Rdc) – abrogato a decorrere dal
1° gennaio 2024- è stato istituito dal D.L. n. 4/2019 (recante “Disposizioni urgenti in materia di
reddito di cittadinanza e di pensioni”), convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019 e s.m.i. che all'art. 2, nella versione applicabile ratione temporis al caso di specie, stabilisce “ il Rdc è
riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della
domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento
ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere
cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due,
considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del
beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo
familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore
a 9.360 euro.... “
Con la sentenza n. 31 del 20.3.2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia per almeno 10 anni, anziché prevedere per almeno 5 anni.
“Il Reddito di cittadinanza (Rdc) – abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024 – non ha natura
assistenziale, non essendo diretto «a soddisfare un bisogno primario dell'individuo»: si tratta, infatti,
di una misura di politica attiva per l'occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi
obblighi e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto
alla prestazione”.…“In quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare
ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di
eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione (con
assorbimento di tutte le altre questioni). La ragionevole correlazione con la misura del Rdc si
realizza, invece, sostituendo il termine decennale con quello di cinque anni, che si presenta, per
diverse ragioni, «come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente
nell'ordinamento». Ora nel caso di specie, l' costituendosi in giudizio ha contestato il diritto al beneficio per difetto CP_1
del requisito di residenza di cui all'art.2, L. 26/2019.
Invero dal certificato storico di residenza, allegato agli atti, emerge che il ricorrente è presente sul territorio italiano sin da1l'1.6.1993 appare, di conseguenza, provato il possesso del requisito della residenza sia quinquennale che biennale negato dall'Istituto, che non ha contestato gli altri requisiti,
limitandosi anzi a eccepire di avere unicamente preso atto dei dati inseriti dal comune di Palermo nel sistema informatico.
Il certificato storico di residenza citato, rilasciato dal Comune di Palermo, pone infatti una presunzione che l' non ha in alcun modo contestato, producendo documento di senso contrario CP_1
volto a contrastare detta presunzione di legge o chiesto di vincere con ulteriori accertamenti in punto di fatto.
Per le superiori considerazioni, in accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente al reddito di cittadinanza sin dall'1.9.2020, va altresì dichiarato insussistente l'indebito di €. 2000,00,
contestato dall' che per l'effetto va condannato all'erogazione della suddetta prestazione a CP_2
decorrere dalla data dell'1.9.2020 nella misura e per il tutto il periodo spettante per legge, detratto quanto già corrisposto dall' per il medesimo titolo nonché alla restituzione delle somme CP_2
eventualmente trattenute a tale titolo.
Vanno poste a carico dell'RA le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio,
liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 19.12.2025
Il Giudice Onorario
AR CH
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario,
dott.ssa AR CH, nella causa iscritta al n. 8460/2025 R.G.L., promossa
D A
C.F. , nato in [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Via Marinuzzi 183, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara D'Angelo per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma nella via Ciro il CP_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti
Resistente
All'esito dell'udienza del 31.10.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- Dichiara il diritto di a percepire il reddito di cittadinanza a far data dall'1/09/2020 e Parte_1
condanna l' a corrispondere la prestazione con detta decorrenza nella misura e per tutto il CP_1
periodo spettante per legge oltre accessori, detratto quanto già corrisposto dall' per il CP_2
medesimo titolo;
CP
- Dichiara che nulla è dovuto da a titolo di indebita percezione del reddito di cittadinanza di CP_1
cui al provvedimento dell'1.8.2024 e condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente CP_1
trattenute a tale titolo;
- Pone a carico dell'RA le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio,
come liquidate con separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.5.2025, l'odierno istante conveniva in giudizio l' chiedendo CP_1
che venisse dichiarato il proprio diritto a percepire il reddito di cittadinanza, prima concesso e poi revocato dall' e che nessuna somma era dalla stessa dovuta a tale titolo. Chiedeva altresì la CP_2
condanna dell' a corrispondere la prestazione a far data dal 01/09/2020 detratto quanto già CP_2
corrisposto per il medesimo titolo.
Premetteva di avere ottenuto il riconoscimento del reddito di cittadinanza, ma con provvedimento dell'1.8.2024 apprendeva che l'Istituto aveva revocato il beneficio per “Mancanza del requisito di
residenza e di cittadinanza (art. 2, co.1, a), 1), 2) L. 26/2019) non rispetta i requisiti di cittadinanza
e non ha risieduto in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo"; contestandogli l'erogazione di somme non dovute, per il periodo dal 1.9.2020 al 31.9.2020, pari ad €.2000,00 di cui chiedeva la restituzione.
A sostegno del ricorso deduceva la sussistenza dei requisiti di legge per godere della prestazione,
l'irrepetibilità delle somme richieste per assenza di dolo e la sussistenza di un legittimo affidamento,
nonché l'intervenuta decadenza ex art. 13 L. n. 412/1991 per tardività dell'azione di recupero intrapresa dall' . CP_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l' , contestando la domanda CP_1
invocandone il rigetto. Precisava che il provvedimento di indebito in oggetto scaturiva dall'intervenuta istruttoria amministrativa, compiuta dal Comune di Palermo, secondo cui sarebbe mancato nel caso di specie, il requisito della residenza ai sensi dell'articolo 2 L 26/2019.
Eccepiva la propria estraneità ai motivi del ricorso chiedendo l'integrazione del contraddittorio con il unico legittimato, a suo dire, perché responsabile dei controlli e delle verifiche Controparte_4 anagrafiche chiedendo di essere manlevato dalle conseguenze della lite, eventualmente sfavorevoli,
in punto di spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 31.10.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e la richiesta di integrazione del contraddittorio, avanzata dall' , atteso che la prestazione Controparte_5
“reddito di cittadinanza “è erogata dall' su cui grava l'onere di verificare in concreto il venir CP_1
meno dei presupposti di legge.
L'art.5, commi 3 e 4, D.L. n. 4/2019 dispone, infatti, che l'amministrazione comunale è sì deputata alle verifiche della sussistenza dei requisiti di residenza e di soggiorno richiesti per l'erogazione del reddito di cittadinanza e sulla loro permanenza, anche con verifiche a campione, ma per conto dell' , che è il soggetto competente ad adottare i provvedimenti di concessione e di sospensione CP_1
del beneficio in questione, tanto che a quest'ultimo compete la verifica preventiva e tempestiva dei
“dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda”, con facoltà di comunicare tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici. Pertanto, legittimato passivo alla domanda volta al riconoscimento del diritto al reddito di cittadinanza è esclusivamente l' . CP_1
Ciò detto, nel merito il ricorso è fondato.
In punto di diritto occorre ricordare che il Reddito di cittadinanza (Rdc) – abrogato a decorrere dal
1° gennaio 2024- è stato istituito dal D.L. n. 4/2019 (recante “Disposizioni urgenti in materia di
reddito di cittadinanza e di pensioni”), convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019 e s.m.i. che all'art. 2, nella versione applicabile ratione temporis al caso di specie, stabilisce “ il Rdc è
riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della
domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento
ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere
cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due,
considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del
beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo
familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore
a 9.360 euro.... “
Con la sentenza n. 31 del 20.3.2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia per almeno 10 anni, anziché prevedere per almeno 5 anni.
“Il Reddito di cittadinanza (Rdc) – abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024 – non ha natura
assistenziale, non essendo diretto «a soddisfare un bisogno primario dell'individuo»: si tratta, infatti,
di una misura di politica attiva per l'occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi
obblighi e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto
alla prestazione”.…“In quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare
ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di
eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione (con
assorbimento di tutte le altre questioni). La ragionevole correlazione con la misura del Rdc si
realizza, invece, sostituendo il termine decennale con quello di cinque anni, che si presenta, per
diverse ragioni, «come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente
nell'ordinamento». Ora nel caso di specie, l' costituendosi in giudizio ha contestato il diritto al beneficio per difetto CP_1
del requisito di residenza di cui all'art.2, L. 26/2019.
Invero dal certificato storico di residenza, allegato agli atti, emerge che il ricorrente è presente sul territorio italiano sin da1l'1.6.1993 appare, di conseguenza, provato il possesso del requisito della residenza sia quinquennale che biennale negato dall'Istituto, che non ha contestato gli altri requisiti,
limitandosi anzi a eccepire di avere unicamente preso atto dei dati inseriti dal comune di Palermo nel sistema informatico.
Il certificato storico di residenza citato, rilasciato dal Comune di Palermo, pone infatti una presunzione che l' non ha in alcun modo contestato, producendo documento di senso contrario CP_1
volto a contrastare detta presunzione di legge o chiesto di vincere con ulteriori accertamenti in punto di fatto.
Per le superiori considerazioni, in accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente al reddito di cittadinanza sin dall'1.9.2020, va altresì dichiarato insussistente l'indebito di €. 2000,00,
contestato dall' che per l'effetto va condannato all'erogazione della suddetta prestazione a CP_2
decorrere dalla data dell'1.9.2020 nella misura e per il tutto il periodo spettante per legge, detratto quanto già corrisposto dall' per il medesimo titolo nonché alla restituzione delle somme CP_2
eventualmente trattenute a tale titolo.
Vanno poste a carico dell'RA le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio,
liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 19.12.2025
Il Giudice Onorario
AR CH