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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 886/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente e Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1258/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500015505000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500015505000 TARI 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500015505000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500015505000 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500015505000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500015505000 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500015505000 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500015505000 TARI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500015505000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500015505000 BOLLO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500015505000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo indicata in epigrafe, deducendone l'illegittimità per asserita omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e per intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e il Comune di Palermo, i quali chiedevano il rigetto del ricorso, producendo documentazione.
All'udienza del 13.1.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione risulta che tutte le cartelle di pagamento poste a fondamento dell'atto impugnato sono state notificate al ricorrente.
Le relate di notifica prodotte, aventi natura di atti pubblici, fanno piena prova fino a querela di falso delle attività compiute dal pubblico ufficiale, querela che nel caso di specie non risulta proposta.
Deve inoltre osservarsi che il ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha dedotto l'omessa notifica delle cartelle.
In questi casi quando il contribuente intende far valere vizi specifici della notifica sulla base di documentazione conosciuta successivamente è necessario proporre motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24, comma 2, D.lgs.
546/1992 (v. Cass. 16797/2025)
Nel caso di specie non risultano proposti motivi aggiunti. Ne consegue che – alla luce della produzione documentale effettuata ad opera di parte resistente e dell'assenza di motivi aggiunti ad opera di parte ricorrente su eventuali difetti di notifica - l'eccezione sulla notifica degli atti presupposti deve essere respinta.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione, risultando dagli atti che sono stati regolarmente notificati atti interruttivi.
Dopo la notifica delle cartelle il ricorrente non ha mai proposto alcuna contestazione, con la conseguenza che i relativi crediti sono divenuti definitivi, certi, liquidi ed esigibili.
La mancata impugnazione dell'atto presupposto nei termini di legge preclude al contribuente la possibilità di sollevare successivamente eccezioni relative all'atto successivo, comprese quelle concernenti la prescrizione del credito. Pertanto, non è consentito rimettere in discussione, tramite l'impugnazione di un atto successivo (come il preavviso di fermo), questioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro le cartelle originarie.
Nel caso di specie risulta dimostrata la regolare notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi, sicché
l'eccezione di prescrizione è infondata e inammissibile.
Inoltre, deve considerarsi la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale
COVID-19: per i carichi affidati entro il 7 marzo 2020 i termini sono rimasti sospesi per 478 (o 492) giorni ai sensi dell'art. 68 D.L. 18/2020 e dell'art. 12 D.Lgs. 159/2015. Anche sotto tale profilo, nessuna prescrizione può ritenersi maturata.
In conclusione, alla luce della regolare notifica degli atti, dell'efficacia interruttiva degli stessi, della sospensione legale dei termini e della mancata impugnazione delle cartelle, l'eccezione di prescrizione è priva di fondamento e l'atto impugnato deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a ciascuna delle parti resistenti euro 923,00, oltre eventuali accessori.
Palermo, 13.1.2026
Il Presidente est.
LE OL
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente e Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1258/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500015505000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500015505000 TARI 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500015505000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500015505000 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500015505000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500015505000 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500015505000 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500015505000 TARI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500015505000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500015505000 BOLLO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500015505000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo indicata in epigrafe, deducendone l'illegittimità per asserita omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e per intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e il Comune di Palermo, i quali chiedevano il rigetto del ricorso, producendo documentazione.
All'udienza del 13.1.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione risulta che tutte le cartelle di pagamento poste a fondamento dell'atto impugnato sono state notificate al ricorrente.
Le relate di notifica prodotte, aventi natura di atti pubblici, fanno piena prova fino a querela di falso delle attività compiute dal pubblico ufficiale, querela che nel caso di specie non risulta proposta.
Deve inoltre osservarsi che il ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha dedotto l'omessa notifica delle cartelle.
In questi casi quando il contribuente intende far valere vizi specifici della notifica sulla base di documentazione conosciuta successivamente è necessario proporre motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24, comma 2, D.lgs.
546/1992 (v. Cass. 16797/2025)
Nel caso di specie non risultano proposti motivi aggiunti. Ne consegue che – alla luce della produzione documentale effettuata ad opera di parte resistente e dell'assenza di motivi aggiunti ad opera di parte ricorrente su eventuali difetti di notifica - l'eccezione sulla notifica degli atti presupposti deve essere respinta.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione, risultando dagli atti che sono stati regolarmente notificati atti interruttivi.
Dopo la notifica delle cartelle il ricorrente non ha mai proposto alcuna contestazione, con la conseguenza che i relativi crediti sono divenuti definitivi, certi, liquidi ed esigibili.
La mancata impugnazione dell'atto presupposto nei termini di legge preclude al contribuente la possibilità di sollevare successivamente eccezioni relative all'atto successivo, comprese quelle concernenti la prescrizione del credito. Pertanto, non è consentito rimettere in discussione, tramite l'impugnazione di un atto successivo (come il preavviso di fermo), questioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro le cartelle originarie.
Nel caso di specie risulta dimostrata la regolare notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi, sicché
l'eccezione di prescrizione è infondata e inammissibile.
Inoltre, deve considerarsi la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale
COVID-19: per i carichi affidati entro il 7 marzo 2020 i termini sono rimasti sospesi per 478 (o 492) giorni ai sensi dell'art. 68 D.L. 18/2020 e dell'art. 12 D.Lgs. 159/2015. Anche sotto tale profilo, nessuna prescrizione può ritenersi maturata.
In conclusione, alla luce della regolare notifica degli atti, dell'efficacia interruttiva degli stessi, della sospensione legale dei termini e della mancata impugnazione delle cartelle, l'eccezione di prescrizione è priva di fondamento e l'atto impugnato deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a ciascuna delle parti resistenti euro 923,00, oltre eventuali accessori.
Palermo, 13.1.2026
Il Presidente est.
LE OL