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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/12/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE RG. n. 4034/2021 Verbale di udienza del giorno 03 dicembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa AI Casale all'esito dell'udienza cartolare del 19 dicembre 2025 vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte attrice opponente
[...]
con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “ chiede Controparte_1 volersi accogliere le conclusioni rassegnate in atti e qui da ritenersi per integralmente trascritte e ripetute”; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta opposta
[...] con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “Nel merito, in via CP_2 principale: Respingere l'opposizione con integrale conferma del decreto opposto;
In stretto subordine: Condannare il al pagamento, in favore della Controparte_1
, per i titoli di cui al decreto opposto, della somma di € 54.060,36, o di CP_2 quella, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito di istruttoria, oltre interessi come in decreto o come meglio visto dal dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compenso professionale” DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario Dott.ssa AI Casale REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
– SECONDA SEZIONE CIVILE – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AI Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 19 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4034 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” vertente
TRA
.C.F. , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, dall'Avv. Anna Coluccini (C.F: ) CodiceFiscale_1
giusta mandato su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione, rilasciato Part in virtù di delibera di incarico di . N. 44 del 23.09.2021 e conseguente determina
Responsabile area tecnica n. 133 del 01.10.2021, elettivamente domiciliati come in atti
ATTORE OPPONENTE E
,C.F. in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_2
tempore, Amministratore Delegato, dott. , rappresentata e difesa Controparte_3
dall'avv. Antonio Salzarulo (C.F. ) unitamente e CodiceFiscale_2
disgiuntamente con l'avv. Leopoldo Conti (C.F. in virtù di CodiceFiscale_3
mandato in calce al decreto ingiuntivo opposto, elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTO OPPOSTO
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente previo scardinamento dal ruolo della dott. ssa nella fase di precisazione Controparte_4 delle conclusioni.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli art. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli art. 45 e 53 della L. 69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha proposto Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 956/2021 (RG.N.2734/2021) emesso dal
Tribunale di Avellino in data 30/07/2021, con il quale gli è stato ingiunto di pagare alla società la somma di € 54.060,36, oltre interessi dalla costituzione in Controparte_2
mora e spese del monitorio, richiesta dall'intimante a titolo di pagamento fatture fornitura energia elettrica.
L'opponente in via preliminare eccepiva il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria in tema di contratti bancari e finanziari di cui al D.lgs.
n.28/2010
Sempre in via preliminare eccepiva la nullità/inesistenza del decreto ingiuntivo notificato atteso che lo stesso, nella parte relativa alla emissione della ingiunzione da parte del Giudice era privo di firma digitale, ovvero non conforme a quello depositato agli atti del processo telematico, oltre che priva anche della indicazione sia del ruolo generale che del numero del decreto ingiuntivo emesso.
Ancora in via preliminare l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva e il difetto di titolarità del credito rilevando che sebbene tra la e la Controparte_2
fosse intercorso un contratto di factoring con operatività ATD Controparte_5
(acquisto pro-soluto), dal contratto di cessione depositato non emergeva alcun riferimento esplicito al tra i debitori ceduti così come dalla Controparte_1
successiva scrittura privata autenticata, nella quale non vi era richiamo del contratto di factoring stipulato tra e e nemmeno compariva Controparte_2 Controparte_5 specifica menzione dell'Ente opponente tra i debitori ceduti, rientrando il
[...]
unicamente in un allegato a) della predetta scrittura e in un estratto conto CP_1
interno della Controparte_5
Ancora in via preliminare rilevava il difetto di legittimazione attiva della CP_2
nel procedimento monitorio, con conseguente inefficacia/nullità dell'opposto
[...]
decreto ingiuntivo stante la mancata accettazione da parte dell'Ente della cessione intercorsa tra l'opposta e la CP_5
L'opponente eccepiva infine l'inopponibilità della cessione relativamente ai crediti futuri per essere il contratto in corso al momento della cessione e la nullità del decretop ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di cui agli art 633 e ss.cpc.
In via subordinata evidenziava la non debenza delle somme dovute a titolo di interessi moratori non inserita nel contratto di fornitura né nel relativo atto di cessione.
Aggiungeva inoltre che all'Ente era pervenuta diffida della cedente per il pagamento delle medesime forniture e così concludeva:
“in via preliminare dichiarare la improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria in tema di contratti bancari e finanziari di cui al D.lgs. n.28/2010 e per l'effetto sospendere il giudizio di opposizione per consentire l'espletamento della procedura di mediazione;
in via preliminare dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 956/2021 emesso dal
Tribunale di Avellino nel procedimento R.G. n. 2734/2021; ancora in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva della opposta annullare, revocare, dichiarare inefficace, per le ragioni suindicate, Controparte_2
il decreto ingiuntivo n. 956/2021 emesso dal Tribunale di Avellino nel procedimento
R.G. n. 2734/2021; sempre in via preliminare dichiarare del tutto carente la documentazione depositata a conforto della chiesta ingiunzione e, per l'effetto, annullare, revocare, dichiarare inefficace, il decreto ingiuntivo n. 956/2021 emesso dal Tribunale di Avellino nel procedimento R.G. n. 2734/2021; nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle assorbenti eccezioni preliminari, in accoglimento della presente opposizione, voglia in ogni caso accertare e dichiarare che il nulla deve a e per l'effetto Controparte_1 Controparte_2
annullare, revocare, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 956/2021 emesso dal Tribunale di Avellino nel procedimento R.G. n. 2734/2021 e dichiarare che le somme così come richieste dalla parte opposta non sono dovute.
In via subordinata, accertare e dichiarare, in ogni caso non dovuti gli interessi di mora, ai sensi e per gli effetti del DL. 231/2002.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione al procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva che impugnava tutte le Controparte_2
avverse eccezioni.
Quanto al mancato esperimento della mediazione, quale causa di improcedibilità del giudizio rilevava che la controversia in esame aveva ad oggetto il mancato pagamento di forniture di energia elettrica e non un contratto bancario.
Quanto alla nullità/inesistenza del decreto ingiuntivo perché “privo di firma digitale, ovvero non conforme a quello depositato agli atti del processo telematico” evidenziava che con la notifica dell'atto di opposizione ogni eventuale nullità era considerarsi sanata in applicazione del principio di cui all'art. 156 c.p.c.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente specificava che nel contratto di factoring all'allegato “A”, risultava come debitore ceduto il
[...]
, e quali crediti oggetto di cessione, quelli “presenti e futuri vantati nei CP_1
confronti del debitore ceduto meglio descritto nell'allegato “A” al presente o che saranno stipulati dalla cedente entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione della presente
a partire dalle fatture indicate nel ciato allegato “A”.
Quanto alla inopponibilità della cessione per difetto di accettazione evidenziava che all'iniziale necessità di adesione della Pubblica Amministrazione, il legislatore ha sostituito il meccanismo del silenzio-assenso, attraverso il quale, quest'ultima può validamente opporsi alla cessione del credito, di guisa che la mera inerzia, protratta per
45 giorni successivi alla notifica degli atti di cessione del credito, equivale ad accettazione.
L'opposta infine rivendicava la legittimità del decreto ingiuntivo opposto e la debenza degli interessi moratori come richiesti e così concludeva:
“Preliminarmente:
Atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, accordare la provvisoria esecutorietà del decreto opposto;
Nel merito, in via principale:
Respingere l'opposizione con integrale conferma del decreto opposto;
In stretto subordine:
Condannare il al pagamento, in favore della Banca IFIS, per i Controparte_1
titoli di cui al decreto opposto, della somma di € 54.060,36, o di quella, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito di istruttoria, oltre interessi come in decreto o come meglio visto dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compenso professionale.
Alla prima udienza di comparizione veniva onerata parte opposta all'introduzione della procedura di mediazione che aveva esito negativo. Assegnati i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., all'esito del deposito delle memorie , in assenza di richieste di mezzi istruttori, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
29/09/2025, differita dalla scrivente, nelle more divenuta assegnataria del fascicolo, all'odierna udienza anche per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente occorre precisare che nella presente controversia si ritiene di dover far applicazione del criterio della “ragione più liquida”, il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile - per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia - rispetto a quello della coerenza logico- sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost, e che ha come sfondo una visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un. 12.12.2014, n.
26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di altre questioni.
La cessione del credito rappresenta l'operazione negoziale, riconducibile agli atti di alienazione, attraverso cui il creditore (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) la titolarità di un diritto di credito.
La cessione costituisce un contratto bilaterale, avente ad oggetto il trasferimento di un diritto di credito, ed è disciplinata dal codice civile agli artt. 1260 c.c. e ss.
Tale disposizione statuisce che il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il proprio credito, anche senza il consenso del debitore, salvo che il credito abbia carattere strettamente personale o che sussista un divieto legale o negoziale di cessione.
Nella regolamentazione codicistica la cessione si perfeziona con la conclusione dell'accordo tra cedente e cessionario - secondo il principio del consenso traslativo di cui all'art. 1376 c.c. - e acquista efficacia nei confronti del debitore ceduto, divenendo al medesimo opponibile, per effetto della notificazione dell'avvenuto trasferimento del diritto di credito o con la sua accettazione.
Sempre in punto di diritto, è opportuno altresì rammentare che, per giurisprudenza costante, il contratto di "factoring", ricorrente nel caso di specie, quale titolo che ha legittimato la ad agire in via monitoria e nel giudizio ordinario di CP_2
cognizione, “anche dopo l'entrata in vigore della disciplina contenuta nella legge 21 febbraio 1991, n. 52, è una convenzione atipica - la cui disciplina, integrativa dell'autonomia negoziale, è contenuta negli artt. 1260 e seguenti del codice civile - attuata mediante la cessione, "pro solvendo" o "pro soluto", della titolarità dei crediti di un imprenditore, derivanti dall'esercizio della sua impresa, ad un altro imprenditore
("factor"), con effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi se la cessione è globale e i crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengano ad esistenza se i crediti sono futuri o se, per adempiere all'obbligo assunto con la convenzione, è necessario trasmettere i crediti stessi con distinti negozi di cessione, ma in ogni caso derivante dal perfezionamento della cessione stessa tra cedente (fornitore) e cessionario ("factor"), indipendentemente dalla volontà e dalla conoscenza del debitore ceduto” (cfr. Cass. . 24657/2016; Cass. 1510/2001;
2746/2007; 15797/2009).
L'istituto della cessione del credito si connota di alcune peculiarità quando il debitore ceduto è la P.A.
Nella fattispecie concreta, l'ente opponente ha convenuto in giudizio la banca cessionaria rappresentando al Tribunale di non aver accettato l'intervenuta cessione tra l'opposta e la , notificata all'Ente in data 20/05/2019 . CP_5
La società opposta, invece, ha precisato di aver notificato l'atto di cessione all'ente comunale e che quest'ultimo non ha offerto prova di aver rifiutato la cessione nel termine di 45 giorni.
Preliminarmente, occorre rilevare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale ciascuna delle parti assume la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi, dando atto che nella fattispecie per cui è causa parte op-posta ha provato il credito producendo l'atto di cessione con cui si è resa cessionaria dei crediti indicati nell'allegato allo stesso atto.
Nella disamina della questione occorre prendere le mosse dagli artt. 69 e 70 del R.D.
18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministra-zione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827
(Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato) artt. 69, 506 e 508, non abrogati dalle leggi speciali sul factoring, specificandosi, in particolare, che l'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, nel delineare i principi generali degli istituti in esame, stabilisce la forma che la cessione deve assumere e la sua modalità di comunicazione, prevedendo al terzo comma che: “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazioni di vincolo devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio”, mentre, poi, l'art. 70, co. 3, del sopra citato R.D., intro-duce, dal canto suo, una deroga al principio privatistico della libera cedibilità del credito, sancito dall'art. 1260 del codice civile, stabilendo che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della
L. 20 marzo 1865, n. 2248”, il quale, a sua volta, prevede che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”.
Viene in particolare rilevato come lo scopo della disciplina normativa illustrata, che contrariamente alla regola generale contenuta nel codice civile prevede il consenso del debitore ceduto/pubblica amministrazione per l'efficacia della cessione di credito, dalla giurisprudenza sia individuato nella finalità di garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in essa considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore o il contraente possa privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture, ritenendo, dunque, necessario il consenso del debitore ceduto affinché la P.A., committente ed interessata a che l'appaltatore conservi i mezzi per l'adempimento di appalti pubblici o forniture pubbliche che lei stessa gli ha in parte fornito, possa controllare a chi venga ceduto il credito. Tuttavia, deve porsi in evidenza che la disposizione richiamata (art. 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, ossia il divieto di cessione del credito senza l'adesione della P.A.) si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore,
l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (così, Cass. civ., n. 18339/2014).
La disciplina descritta appare applicabile alla fattispecie per cui è causa, sia sotto il profilo soggettivo, essendo applicabile a tutte le articolazioni della P.A., ivi compresi gli enti locali, sia sotto il profilo oggettivo fondandosi il credito ceduto alla banca opposta su un contratto di fornitura e somministrazioni di energia elettrica;
e allora, sebbene la cessione di credito in favore della banca cessionaria abbia rispettato il requisito di forma di cui all'art. 69, co. 3 R.D. n. 2440 del 1923 in quanto la cessione è stata effettuata con scrittura privata autenticata dal notaio, non si ritiene soddisfatto il requisito del necessario assenso formale del Comune ceduto, pure destinatario della notifica della cessione, ai sensi degli articoli 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923.
Difatti, non si considera fondata la tesi richiamata dal creditore-opposto secondo cui in relazione alla cessione per cui è causa si deve ritenere applicabile la disciplina di cui al
(pre)vigente d.lgs n. 163/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che all'art. 117, sotto la rubrica “Cessione dei crediti derivanti dal contratto”, dispone(va), al comma 1, che “Le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione…” e al comma 3 prevede(va) che “Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione”.
Per costante giurisprudenza di merito, è acclarato che la predetta disciplina – poi trasfusa nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 – dell'efficacia e opponibilità salvo rifiuto da notificarsi al cedente e al cessionario entro
45 giorni dalla notifica della cessione (cd. meccanismo del silenzio assenso) sia limitata, per come emerge dal tenore testuale del citato comma 3, al corrispettivo di
“appalto, concessione o concorso di progettazione”, rilevandosi come peraltro il codice dei contratti non trovi applicazione per gli “appalti per la fornitura di energia…” o di combustibili destinati alla produzione di energia (art. 25 del d.lgs. n.
163/2006). In questi settori c.d. esclusi deve ritenersi ancora applicabile la normativa di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923. In considerazione della ricostruzione normativa operata nei descritti termini, e dei dati fattuali emergenti, non può ritenersi che la cessione in favore della banca opposta abbia acquisito efficacia nei confronti dell'Amministrazione comunale, in quanto, per l'appunto, non espressamente accettata da parte della P.A. interessata.
Sul punto, in totale conferma delle tesi dell'opponente e in totale ed assoluto contrasto con le avverse deduzioni, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione n. 34173 del
23.12.2024 la quale su una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella di cui al presente giudizio ha rilevato: “In tema di cessione di crediti verso la pubblica amministrazione, il divieto di cessione senza l'adesione del debitore ceduto, sancito dall'art. 70 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, trova applicazione nei confronti della pubblica amministrazione nel suo complesso, nelle sue varie articolazioni, compresi gli enti comunali. Tale disciplina ha natura speciale e non è stata abrogata dalla legge
n. 52 del 1991 sulla cessione dei crediti d'impresa, la quale è stata estesa ai crediti verso le pubbliche amministrazioni solo limitatamente ai contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e di progettazione, ai sensi dell'art. 26, comma 5, della legge n. 109 del 1994, con esclusione dei crediti derivanti da contratti di fornitura. Ne consegue che la cessione di crediti derivanti da contratti di fornitura verso enti comunali richiede l'accettazione espressa dell'ente debitore e tale tutela sussiste quando il contratto è ancora in essere al momento della cessione, al fine di mettere l'amministrazione in condizioni di esercitare un controllo sulle ragioni della cessione, che potrebbero essere indicative dello stato di salute economica del cedente tenuto a continuare ad erogare la prestazione.”
Detti rilievi appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione dedotta in giudizio.
SUL REGIME DELLE SPESE
La particolarità della vicenda e le diverse interpretazioni giurisprudenziali in materia depongono per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico,
Dr.ssa AI Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 4034/2021 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo n. n. 956/2021 (RG.N.2734/2021) emesso dal Tribunale di Avellino in data
30/07/2021;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Avellino il 19 dicembre 2025
Il GOP
Dott.ssa AI Casale