Ordinanza cautelare 18 settembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00758/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02394/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2394 del 2025, proposto da
KE DO, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Panconesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto – Codice Pratica: P-PT/L/N/2025/100883 emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pistoia in data 04.07.2025 e notificato in pari data, via PEC con cui si revocava il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente in data 09.05.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. LO AV e udita la difesa di parte resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza presentata in data 6.05.2025, l’odierno ricorrente richiedeva allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pistoia la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, domanda poi accolta con il rilascio del relativo nulla osta in data 9.05.2025.
Successivamente, con comunicazione del 28.05.2025, l’Amministrazione avviava il procedimento finalizzato alla revoca del nulla osta ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, rilevando che, al momento della presentazione della domanda, l’interessato non risultava in possesso materiale del permesso di soggiorno stagionale e che vi era stato il superamento del contingente per il 2024, non avendo il richiedente ottenuto la quota.
In riscontro al preavviso, il ricorrente trasmetteva memoria difensiva in data 06.06.2025, sostenendo la piena legittimità della richiesta di conversione nonostante il mancato materiale possesso del titolo stagionale, essendo maturati – a suo dire – tutti i presupposti sostanziali, incluso un contratto di lavoro stabile.
All’esito dell’istruttoria, lo Sportello Unico adottava il provvedimento del 04.07.2025, con il quale disponeva la revoca del nulla osta. La decisione si fonda sulla conferma della motivazione già esplicitata in istruttoria, vale a dire che al momento dell’istanza l’interessato non possedeva fisicamente il permesso di soggiorno stagionale e che vi era stato il superamento del contingente per il 2024, non avendo il richiedente ottenuto la quota.
2. Avverso il provvedimento è insorto l’interessato con ricorso notificato il 31.07.2025 con il quale lamenta, in due motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
Per resistere al gravame si è costituito il Ministero dell’Interno (il 2.09.2025) che ha depositato relazione amministrativa e documentazione (il 4.09.2025).
Questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 530/2025.
Alla udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato.
4. Con il primo assorbente motivo di ricorso il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione e carenza istruttoria, in violazione degli artt. 3 e 10‑bis della L. n. 241/1990. L’Amministrazione, infatti, avrebbe affermato erroneamente che, nei dieci giorni successivi alla comunicazione di preavviso di rigetto, non sarebbero pervenute osservazioni da parte dell’interessato, omettendo di considerare la memoria difensiva trasmessa a mezzo PEC, con la quale il ricorrente aveva puntualmente contestato le ragioni ostative indicate nello schema di provvedimento.
Tale erronea rappresentazione dei fatti rivelerebbe un’istruttoria incompleta e non conforme ai canoni di imparzialità e buona amministrazione, risultando altresì contraddittoria la stessa scansione procedimentale, atteso che al ricorrente verrebbe formalmente attribuito un termine per presentare deduzioni quando la revoca del nulla osta risulta già disposta.
Il motivo merita accoglimento.
Una attenta disamina della struttura complessiva della motivazione del provvedimento impugnato evidenzia, infatti, significativi profili di incoerenza logica, contraddittorietà interna e difetto di istruttoria.
Il provvedimento si articola secondo una sequenza testuale che, già sul piano formale, presenta elementi di evidente ambiguità: dopo un iniziale invito a produrre “osservazioni e documenti” entro dieci giorni, accompagnato dall’avvertimento relativo al rigetto automatico dell’istanza, l’Amministrazione afferma - nella parte motivazionale - da un lato che “trascorsi 10 giorni […] non sono pervenuti dall’interessato osservazioni o ulteriore documentazione”, ma, al contempo, riconosce che “l’interessato ha prodotto osservazioni / ulteriore documentazione” (punti A e B).
Tale duplicità non viene risolta nel prosieguo dell’atto, poiché il successivo “RITENUTO” opera simultaneamente un rinvio all’ipotesi A (mancata produzione di osservazioni) e all’ipotesi B (osservazioni presentate ma ritenute non idonee), rendendo impossibile comprendere quale dei due presupposti sia stato effettivamente posto a fondamento della revoca. Ciò evidenzia una frattura insanabile dell’iter logico‑decisionale, tale da integrare un vizio di perplessità motivazionale, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Del resto, la perplessità e contraddittorietà motivazionale costituiscono una delle ipotesi tipiche di eccesso di potere: si è ripetutamente affermato che il provvedimento è illegittimo quando la motivazione non consenta di ricostruire il percorso logico‑giuridico seguito dall’Amministrazione o presenti affermazioni tra loro inconciliabili (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 29.07.2024, n. 2727; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 10.05.2023, n. 2868). Anche la giurisprudenza più recente ribadisce, inoltre, che il rispetto dell’art. 3 L. n. 241/1990 impone una motivazione chiara, coerente e verificabile, e che la contraddittorietà interna dell’atto è di per sé sintomatica del mancato rispetto dei canoni di razionalità, imparzialità e coerenza (cfr. T.A.R. Emilia‑Romagna, Bologna, sez. II, 03.01.2022, n. 4; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 21.01.2021, n. 33).
Né può sostenersi che tale confusione redazionale sia riconducibile a mera incertezza stilistica e che la pur apprezzabile intenzione dell’Amministrazione di riassumere in modo sintetico le fasi procedimentali possa giustificare tali incongruenze: un conto è la sinteticità espositiva, altro è l’irriducibile contrasto tra affermazioni che presuppongono scenari fattuali incompatibili (osservazioni pervenute / osservazioni non pervenute).
L’atto risulta dunque intrinsecamente incoerente, e tali contraddizioni non possono essere superate attraverso un’interpretazione sistematica, poiché esse riguardano proprio i presupposti fattuali della decisione, impedendo al giudice di verificare se l’Amministrazione abbia correttamente esercitato il proprio potere.
Peraltro, il ricorrente ha documentalmente dimostrato l’avvenuto invio, nei dieci giorni indicati, di una dettagliata memoria difensiva a mezzo PEC, recante osservazioni specifiche sulle ragioni ostative preannunciate.
La mancata considerazione di tali elementi integra altresì un difetto di istruttoria, giacché l’Amministrazione non può ritenere irrilevanti le osservazioni dell’interessato senza dar conto, in modo puntuale, delle ragioni per cui esse sarebbero prive di rilevanza critica. Sul punto, la giurisprudenza ribadisce che la motivazione deve contenere il raffronto tra gli elementi emersi nell’istruttoria e le deduzioni dell’istante, non potendosi ricorrere a formule stereotipate o apodittiche (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 03.11.2025, n. 1447; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 04.03.2026, n. 1069).
In definitiva, la struttura motivazionale del provvedimento, così come confezionata, non solo non consente di verificare l’effettiva valutazione delle osservazioni presentate dal ricorrente, ma si rivela affetta da contraddittorietà, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e violazione degli artt. 3 e 10‑bis L. n. 241/1990, con conseguente fondatezza del primo motivo di ricorso.
Il primo motivo di ricorso è pertanto fondato.
5. In considerazione della fondatezza del primo motivo di ricorso, che presenta carattere assorbente, risulta priva di concreto interesse la disamina del secondo motivo, da intendersi pertanto assorbito .
6. Il ricorso, nel suo complesso, è fondato e deve pertanto essere accolto.
7. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della peculiarità e novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA RI, Presidente
Andrea Vitucci, Consigliere
LO AV, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO AV | SA RI |
IL SEGRETARIO