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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4790 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 293/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. CASARANO LUIGI, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Sogliano Cavour (LE), Corso Umberto I n. 100
- OPPONENTE contro
ON con l'Avv. PEDRIZZI GIUSEPPE, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Latina, piazza Dante n. 5
Controparte_2
- OPPOSTE
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Le parti costituite concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: A) IN VIA PRELIMINARE sospendere cautelativamente l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata a norma dell'articolo 624 c.p.c., perché concorrono gravi motivi più in dettaglio:
a) il “fumus boni iuris” (esistenza dei fondati motivi) si confida emerga con sufficiente chiarezza dalla lettura del ricorso stesso che l'atto impugnato è stato adottato in violazione di leggi b) il “periculum in mora” deriva da un danno economico imminente ed irreparabile in capo all'attore, questo è provato in re ipsa atteso che, se non si desse luogo all'accoglimento della disapplicazione richiesta e/o sospensiva della cartella di pagamento impugnata,
l'opponente si vedrebbe;
B) IN VIA PREGIUDIZIALE dichiarare l'insussistenza del diritto ad agire in executivis nei confronti di per intervenuta decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e comunque Parte_1 dichiararne l'inesistenza, nullità o revocare la cartella qui opposta;
C) NEL MERITO comunque dichiararsi la inesistenza del credito vantato per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.; D) NEL MERITO in subordine annullare la lettera di patronage per violazione del principio di trasparenza e compromissione dell'elemento volitivo dell'attore; E) Con vittoria di spese competenze oltre IVA e CNA” (citazione, dep. tel.
19.12.2023).
Per l'opposta: “1) In via preliminare rigettarsi l'istanza di sospensione della esecutività della cartella impugnata per carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
2) ancora in via preliminare, previa fissazione di nuova udienza per consentire la citazione del terzo a norma dell'art. 269 c.p.c., autorizzarsi la chiamata in causa della C.F. , in persona del l.r.p.t., con Controparte_3 P.IVA_1 sede in Modena via San Carlo n. 8/20 (pec ; 3) nel merito, rigettare le domande tutte Email_1 dell'opponente poiché infondate in fatto ed in diritto;
4) in via strettamente subordinata, in ipotesi di accertamento della nullità della garanzia o dell'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., condannarsi la a CP_3 rifondere al qualsiasi somma che questa fosse eventualmente Parte_2 condannata a pagare a qualsiasi titolo, anche per spese legali, a parte opponente;
5) in ogni caso, con il favore delle spese e compensi del presente procedimento, da porsi a carico della parte soccombente” (comparsa, dep. tel. 1.2.2024).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 9.12.2023 e iscritto a ruolo il 19.12.2023,
[...] conveniva in giudizio Parte_1 ON
e , innanzi al
[...] Controparte_2
Tribunale di Milano, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 068 2023
0072141324 001 ricevuta in data 6.10.2023 e recante il complessivo importo di euro 48.422,68, di cui euro 48.106,36 per sorte capitale ed euro 316,32 per interessi.
Nel dettaglio, l'opponente deduceva che il titolo esecutivo di controparte consisteva nel ruolo iscritto in relazione alla garanzia ex l. 662/1996 escussa da con riferimento CP_3 ad un finanziamento di euro 100.000,00 concesso, in data 23.5.2017, in favore di CP_4
Al contempo, rappresentava di essere stato amministratore unico di Parte_1 quest'ultima società sino allo scioglimento della stessa, allorquando ne era divenuto liquidatore,
2 e precisava che si ON era surrogata nei diritti dapprima vantati da ed aveva richiesto all'Ente esattore CP_3 di procedere alla riscossione del credito sostenendo che l'intimato fosse garante di in CP_4 forza di una lettera di patronage datata 23.5.2017.
Tanto premesso, l'opponente, con un primo motivo di opposizione, riteneva che la garanzia dallo stesso concessa non fosse riconducibile ad una lettera di patronage, bensì ad un rapporto di fideiussione, in quanto gli impegni dell'amministratore unico di inerivano anche alla CP_4 personale assunzione dell'obbligo di rimborsare gli eventuali debiti societari, in particolare in caso di diminuzione o perdita della partecipazione sociale, con conseguente illegittimità della pretesa avversaria in ragione dell'intervenuta decadenza di nonché della CP_3 subentrata , ai sensi ON dell'art. 1957 c.c., atteso che l'istituto di credito non aveva tempestivamente avviato alcuna iniziativa giudiziaria nei confronti della società garantita.
Al contempo, con un secondo motivo di opposizione, articolato in via subordinata,
[...] sosteneva che la lettera di patronage datata 23.5.2017 dovesse comunque essere Parte_1 ritenuta nulla, in quanto tale documento era stato predisposto unilateralmente da CP_3
e presentava degli elementi tipici sia delle fideiussioni omnibus sia delle garanzie autonome,
[...] con conseguente violazione del principio di trasparenza delle condizioni e dei rischi.
In considerazione di tutto ciò, l'opponente domandava, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato da controparte, e, in via principale, di dichiarare l'inesistenza del diritto avversario di procedere in executivis nonché, in ogni caso, di dichiarare l'inesistenza, la nullità o la revoca della cartella di pagamento in contestazione, mentre, in via gradata, chiedeva di annullare la lettera di patronage.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio ON
, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
[...]
l'1.2.2024, contestando le tesi avversarie.
Nel dettaglio, l'opposta deduceva di essere subentrata ex lege, ai sensi degli artt. 1203 e 1204
c.c. e dell'art. 2, c. 4, D.M. 20.6.2005, in tutti i diritti dapprima facenti capo a nei CP_3 rapporti con anche in relazione alle garanzie reali e personali acquisite dall'istituto di CP_4 credito, proporzionalmente all'importo di euro 48.106,36 erogato nel corso del 2022.
Oltre a ciò, ON
3 affermava l'esistenza di una duplicità di lettere di patronage datate 23.5.2017, di cui una avente n.
02 23 0148 ed una avente n. 02 23 0151, e riteneva che l'opponente avesse contestato esclusivamente il primo di tali impegni, il quale non era in ogni caso riconducibile ad una fideiussione, bensì ad una garanzia autonoma, in quanto recava una clausola limitativa della proponibilità di eccezioni nonché una clausola di pagamento a prima richiesta.
Al contempo, l'opposta sosteneva che il secondo dei predetti impegni appartenesse al novero delle lettere di patronage forte, in quanto non aveva ivi garantito Parte_1
l'adempimento di un'obbligazione altrui, avendo piuttosto assunto una obbligazione personale laddove, da un lato, aveva promesso di mantenere la titolarità del 99% del capitale sociale di sino all'integrale restituzione della somma finanziata e laddove, dall'altro lato, aveva CP_4 promesso di rimborsare l'intero ammontare dell'esposizione debitoria della medesima società, sino alla concorrenza di euro 100.000,00, qualora la cessione della predetta partecipazione fosse avvenuta in assenza di una preventiva comunicazione nei confronti dell'istituto di credito.
Inoltre, ON rappresentava che quest'ultimo obbligo era rimasto disatteso e che prima CP_4 dell'estinzione del proprio debito nei rapporti con era stata posta in CP_3 liquidazione ed infine cancellata dal registro delle imprese.
Tanto premesso, l'opposta negava la fondatezza del primo motivo di opposizione, in quanto l'ipotesi decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. non risultava applicabile ai casi di garanzia autonoma ed in quanto in ogni caso, si era avvalsa della clausola di pagamento CP_3
a prima richiesta e si era dunque legittimamente limitata ad inviare una diffida stragiudiziale in data 7.5.2020, in termini peraltro tempestivi rispetto alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento, fissata per il 23.5.2022.
Sotto altro profilo, poi, ON
escludeva la fondatezza del secondo motivo di opposizione, in quanto
[...]
l'intimato aveva sottoscritto entrambe le lettere di patronage in data 23.5.2017 e non poteva invocare alcuna tutela consumeristica.
Infine, in via gradata, l'opposta affermava la debenza dell'intero residuo da parte dell'opponente, in quanto socio illimitatamente responsabile nel contesto di una società sostanzialmente unipersonale, nonché, in ogni caso, l'opportunità di estendere il contraddittorio nei confronti di al fine di essere tenuta indenne nelle eventuali ipotesi di CP_3 decadenza ex art. 1957 c.c. ovvero di nullità delle garanzie in esame.
4 In considerazione di tutto ciò, ON
domandava, in via preliminare, la reiezione dell'istanza di sospensione
[...] dell'efficacia esecutiva del titolo nonché, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., l'autorizzazione alla chiamata in causa di e, in via principale, il rigetto delle domande avversarie, CP_3 mentre, in via gradata, chiedeva la condanna del terzo alla rifusione di tutte le somme eventualmente dovute all'opponente, anche a titolo di spese legali.
Con vittoria delle spese di lite.
, pur ritualmente evocata in causa, non si Controparte_2 costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace.
La sola opponente depositava in seguito la propria memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c.
Il Tribunale, respinte l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di e CP_3
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, istruiva la vertenza in via documentale e tratteneva la causa in decisione a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza del
15.5.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad un giudizio ex art. 615, c. 1, c.p.c. – non possono essere accolte, per i motivi di seguito illustrati.
* * *
Il primo motivo di opposizione è infondato.
Occorre invero considerare che con atti datati 23.5.2017 e nella qualità Parte_1 di detentore del 99% del capitale sociale di risulta avere sottoscritto una duplice CP_4
“lettera di patronage” in relazione al finanziamento di euro 100.000,00 a quest'ultima concesso da dichiarando di “risponde[re] della gestione e degli impegni della Società” ed CP_3 impegnandosi, da un lato, “formalmente ed irrevocabilmente, ogni eccezione rimossa e a Vostra semplice richiesta formulata per iscritto, a rispondere direttamente nei [confronti di ] delle esposizioni della CP_3
Società derivanti dalla Linea di Credito di cui sopra, sino alla concorrenza massima di euro 100.000,00, cosicché siate interamente soddisfatti di quanto a Voi sarà spettante per capitale, interessi ed accessori dipendenti
5 dalla Linea di Credito stessa” nonché, dall'altro lato, “formalmente ed irrevocabilmente, ogni eccezione rimossa, a mantenere direttamente almeno il 99% del capitale sociale della Società, sino a quando non risulterà soddisfatta ogni ragione di credito della Banca derivante dalla Linea di Credito [e], qualora la predetta cessione totale o parziale della nostra partecipazione dovesse avvenire in assenza della preventiva comunicazione di cui al punto i),” – e, dunque, con una missiva “a mezzo raccomandata A R” – “ogni eccezione rimossa, a rimborsare l'intero ammontare dell'esposizione che esisterà presso la a nome della Società - per capitale, CP_3 interessi e spese - dipendente dalla Linea di Credito, previa semplice richiesta scritta della sino alla CP_3 concorrenza massima di euro 100.000,00” (doc. 5, fascicolo opponente).
Si tratta, in particolare, delle dichiarazioni scritte aventi rispettivamente n. 02 23 0148 e n. 02
23 0151 e che – diversamente da quanto prospettato da
[...]
– si devono ritenere parimenti contestate dall'intimato, ON il quale si è invero doluto sia della “lettera di patronage (già preparata su moduli prestampati e segnata su moduli con codice Mod 02 23 0148 (07/2015)” (citazione, p. 6), sia del fatto che “il primo impegno del era quello di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione possibile nella partecipazione della Parte_1 compagine societaria della mentre il secondo quello di far fronte, in caso di diminuzione o perdita di CP_4 detta partecipazione, al rimborso di eventuali esposizioni verso la banca” (citazione, p. 8).
Orbene, va innanzitutto escluso che tali dichiarazioni – indipendentemente dal nomen iuris risultante dall'atto (cfr. ex multis, Cass., sez. III, sent. 3.8.2012, n. 13945) – possano essere qualificate nei termini di una lettera di patronage, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di evidenziare che “il patronnant non assume mai … l'impegno di eseguire personalmente la prestazione in caso di inadempimento del patrocinato” e che “l'impegno al rimborso delle esposizioni della società verso la banca costituisce proprio l'assunzione del medesimo costituente oggetto dell'obbligazione principale” (Cass., sez. I, sent. 9.12.2019, n. 32026).
Al contempo, gli impegni assunti da neppure risultano riconducibili ad Parte_1 una ipotesi di fideiussione, in quanto la Suprema Corte ha altresì chiarito che la presenza di una
“clausola 'a prima richiesta e senza eccezioni' dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del Garantievertrag” quale “negozio atipico di garanzia” e quale rapporto “autonomo di garanzia” (Cass., sez. un., sent. 18.2.2010, n. 3947), segnatamente alla luce del fatto che “il contratto autonomo di garanzia si caratterizza …, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 [c.c.]” (Cass., sez. II, sent. 17.6.2022, n. 19693).
In tal senso, le dichiarazioni in esame risultano appartenere al novero dei rapporti di garanzia
6 autonoma, sicché, “in difetto di diversa previsione” da parte dei soggetti interessati (Cass., sez. III, sent. 28.3.2017, n. 7883), “non [può] applicarsi la norma dell'art. 1957 cod. civ. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio della obbligazione fideiussoria (così Cass. n. 3964/1999 cit., ancora in tema di polizza fideiussoria;
Cass. n. 11368/2002, in motivazione) instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma” (Cass., sez. un., sent. 18.2.2010, n. 3947, cit.).
Ne consegue che, nel caso di specie, non risulta ravvisabile alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., né risulta venire in rilievo l'ulteriore ipotesi, parimenti prospettata dall'opponente, secondo cui la “lettera di patronage, … qualificata come forte, implicherebbe un mero indennizzo nel caso di insolvibilità” (citazione, p. 8; cfr. altresì verbale ud. 12.6.2025).
La doglianza in esame deve essere dunque respinta.
*
Anche il secondo motivo di opposizione non può essere condiviso.
Si deve invero rilevare che la modulistica predisposta da e sottoscritta da CP_3 non risulta di contenuto equivoco o decettivo, risultando al contrario Parte_1 pianamente intellegibile laddove il garante si è assunto l'impegno di fare fronte all'eventuale esposizione debitoria di a prima richiesta e senza la possibilità di opporre eccezioni CP_4
(cfr. doc. 5, fascicolo opponente), in termini rispettosi del generale principio di trasparenza nei rapporti tra la clientela e gli istituti bancari.
Peraltro, la posizione dell'opponente non risulta riconducibile a quella di un “cliente generico medio” (citazione, p. 12), trattandosi di un soggetto che rivestiva la qualità di amministratore unico (cfr. citazione, p. 4) nonché di socio pressoché totalitario della società finanziata (cfr. doc.
5, fascicolo opponente) e non di un soggetto estraneo all'attività e agli interessi di quest'ultima.
Ne consegue che, nel caso di specie, non risulta ricorrere l'invalidità addotta dall'intimato, neppure sotto il profilo – dedotto in termini comunque generici e privi di riscontro probatorio – secondo cui l'informativa ricevuta non gli avrebbe “consent[ito] di esternare la propria volontà e decisione con piena cognizione di causa e in uno stato d'animo libero” (citazione, p. 12).
La censura in esame va dunque disattesa.
* * *
La regolazione delle spese di lite, nei rapporti tra le parti costituite, segue – ai sensi dell'art. 7 91 c.p.c. – il principio di soccombenza e le stesse – anche in ragione dello svolgimento di una fase sommaria e lato sensu cautelare – vengono liquidate come da dispositivo.
Ciò tenuto conto del valore della controversia, del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
Nulla deve essere invece disposto in ordine alle spese processuali nei rapporti tra l'opponente e , essendo quest'ultima rimasta Controparte_2 contumace.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 condanna alla rifusione delle spese di lite, nei confronti di Parte_1
, nella misura di ON euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa;
nulla dispone in ordine alle spese processuali nei rapporti tra e Parte_1
. Controparte_2
Milano, 12 giugno 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. CASARANO LUIGI, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Sogliano Cavour (LE), Corso Umberto I n. 100
- OPPONENTE contro
ON con l'Avv. PEDRIZZI GIUSEPPE, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Latina, piazza Dante n. 5
Controparte_2
- OPPOSTE
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Le parti costituite concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: A) IN VIA PRELIMINARE sospendere cautelativamente l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata a norma dell'articolo 624 c.p.c., perché concorrono gravi motivi più in dettaglio:
a) il “fumus boni iuris” (esistenza dei fondati motivi) si confida emerga con sufficiente chiarezza dalla lettura del ricorso stesso che l'atto impugnato è stato adottato in violazione di leggi b) il “periculum in mora” deriva da un danno economico imminente ed irreparabile in capo all'attore, questo è provato in re ipsa atteso che, se non si desse luogo all'accoglimento della disapplicazione richiesta e/o sospensiva della cartella di pagamento impugnata,
l'opponente si vedrebbe;
B) IN VIA PREGIUDIZIALE dichiarare l'insussistenza del diritto ad agire in executivis nei confronti di per intervenuta decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e comunque Parte_1 dichiararne l'inesistenza, nullità o revocare la cartella qui opposta;
C) NEL MERITO comunque dichiararsi la inesistenza del credito vantato per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.; D) NEL MERITO in subordine annullare la lettera di patronage per violazione del principio di trasparenza e compromissione dell'elemento volitivo dell'attore; E) Con vittoria di spese competenze oltre IVA e CNA” (citazione, dep. tel.
19.12.2023).
Per l'opposta: “1) In via preliminare rigettarsi l'istanza di sospensione della esecutività della cartella impugnata per carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
2) ancora in via preliminare, previa fissazione di nuova udienza per consentire la citazione del terzo a norma dell'art. 269 c.p.c., autorizzarsi la chiamata in causa della C.F. , in persona del l.r.p.t., con Controparte_3 P.IVA_1 sede in Modena via San Carlo n. 8/20 (pec ; 3) nel merito, rigettare le domande tutte Email_1 dell'opponente poiché infondate in fatto ed in diritto;
4) in via strettamente subordinata, in ipotesi di accertamento della nullità della garanzia o dell'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., condannarsi la a CP_3 rifondere al qualsiasi somma che questa fosse eventualmente Parte_2 condannata a pagare a qualsiasi titolo, anche per spese legali, a parte opponente;
5) in ogni caso, con il favore delle spese e compensi del presente procedimento, da porsi a carico della parte soccombente” (comparsa, dep. tel. 1.2.2024).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 9.12.2023 e iscritto a ruolo il 19.12.2023,
[...] conveniva in giudizio Parte_1 ON
e , innanzi al
[...] Controparte_2
Tribunale di Milano, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 068 2023
0072141324 001 ricevuta in data 6.10.2023 e recante il complessivo importo di euro 48.422,68, di cui euro 48.106,36 per sorte capitale ed euro 316,32 per interessi.
Nel dettaglio, l'opponente deduceva che il titolo esecutivo di controparte consisteva nel ruolo iscritto in relazione alla garanzia ex l. 662/1996 escussa da con riferimento CP_3 ad un finanziamento di euro 100.000,00 concesso, in data 23.5.2017, in favore di CP_4
Al contempo, rappresentava di essere stato amministratore unico di Parte_1 quest'ultima società sino allo scioglimento della stessa, allorquando ne era divenuto liquidatore,
2 e precisava che si ON era surrogata nei diritti dapprima vantati da ed aveva richiesto all'Ente esattore CP_3 di procedere alla riscossione del credito sostenendo che l'intimato fosse garante di in CP_4 forza di una lettera di patronage datata 23.5.2017.
Tanto premesso, l'opponente, con un primo motivo di opposizione, riteneva che la garanzia dallo stesso concessa non fosse riconducibile ad una lettera di patronage, bensì ad un rapporto di fideiussione, in quanto gli impegni dell'amministratore unico di inerivano anche alla CP_4 personale assunzione dell'obbligo di rimborsare gli eventuali debiti societari, in particolare in caso di diminuzione o perdita della partecipazione sociale, con conseguente illegittimità della pretesa avversaria in ragione dell'intervenuta decadenza di nonché della CP_3 subentrata , ai sensi ON dell'art. 1957 c.c., atteso che l'istituto di credito non aveva tempestivamente avviato alcuna iniziativa giudiziaria nei confronti della società garantita.
Al contempo, con un secondo motivo di opposizione, articolato in via subordinata,
[...] sosteneva che la lettera di patronage datata 23.5.2017 dovesse comunque essere Parte_1 ritenuta nulla, in quanto tale documento era stato predisposto unilateralmente da CP_3
e presentava degli elementi tipici sia delle fideiussioni omnibus sia delle garanzie autonome,
[...] con conseguente violazione del principio di trasparenza delle condizioni e dei rischi.
In considerazione di tutto ciò, l'opponente domandava, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato da controparte, e, in via principale, di dichiarare l'inesistenza del diritto avversario di procedere in executivis nonché, in ogni caso, di dichiarare l'inesistenza, la nullità o la revoca della cartella di pagamento in contestazione, mentre, in via gradata, chiedeva di annullare la lettera di patronage.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio ON
, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
[...]
l'1.2.2024, contestando le tesi avversarie.
Nel dettaglio, l'opposta deduceva di essere subentrata ex lege, ai sensi degli artt. 1203 e 1204
c.c. e dell'art. 2, c. 4, D.M. 20.6.2005, in tutti i diritti dapprima facenti capo a nei CP_3 rapporti con anche in relazione alle garanzie reali e personali acquisite dall'istituto di CP_4 credito, proporzionalmente all'importo di euro 48.106,36 erogato nel corso del 2022.
Oltre a ciò, ON
3 affermava l'esistenza di una duplicità di lettere di patronage datate 23.5.2017, di cui una avente n.
02 23 0148 ed una avente n. 02 23 0151, e riteneva che l'opponente avesse contestato esclusivamente il primo di tali impegni, il quale non era in ogni caso riconducibile ad una fideiussione, bensì ad una garanzia autonoma, in quanto recava una clausola limitativa della proponibilità di eccezioni nonché una clausola di pagamento a prima richiesta.
Al contempo, l'opposta sosteneva che il secondo dei predetti impegni appartenesse al novero delle lettere di patronage forte, in quanto non aveva ivi garantito Parte_1
l'adempimento di un'obbligazione altrui, avendo piuttosto assunto una obbligazione personale laddove, da un lato, aveva promesso di mantenere la titolarità del 99% del capitale sociale di sino all'integrale restituzione della somma finanziata e laddove, dall'altro lato, aveva CP_4 promesso di rimborsare l'intero ammontare dell'esposizione debitoria della medesima società, sino alla concorrenza di euro 100.000,00, qualora la cessione della predetta partecipazione fosse avvenuta in assenza di una preventiva comunicazione nei confronti dell'istituto di credito.
Inoltre, ON rappresentava che quest'ultimo obbligo era rimasto disatteso e che prima CP_4 dell'estinzione del proprio debito nei rapporti con era stata posta in CP_3 liquidazione ed infine cancellata dal registro delle imprese.
Tanto premesso, l'opposta negava la fondatezza del primo motivo di opposizione, in quanto l'ipotesi decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. non risultava applicabile ai casi di garanzia autonoma ed in quanto in ogni caso, si era avvalsa della clausola di pagamento CP_3
a prima richiesta e si era dunque legittimamente limitata ad inviare una diffida stragiudiziale in data 7.5.2020, in termini peraltro tempestivi rispetto alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento, fissata per il 23.5.2022.
Sotto altro profilo, poi, ON
escludeva la fondatezza del secondo motivo di opposizione, in quanto
[...]
l'intimato aveva sottoscritto entrambe le lettere di patronage in data 23.5.2017 e non poteva invocare alcuna tutela consumeristica.
Infine, in via gradata, l'opposta affermava la debenza dell'intero residuo da parte dell'opponente, in quanto socio illimitatamente responsabile nel contesto di una società sostanzialmente unipersonale, nonché, in ogni caso, l'opportunità di estendere il contraddittorio nei confronti di al fine di essere tenuta indenne nelle eventuali ipotesi di CP_3 decadenza ex art. 1957 c.c. ovvero di nullità delle garanzie in esame.
4 In considerazione di tutto ciò, ON
domandava, in via preliminare, la reiezione dell'istanza di sospensione
[...] dell'efficacia esecutiva del titolo nonché, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., l'autorizzazione alla chiamata in causa di e, in via principale, il rigetto delle domande avversarie, CP_3 mentre, in via gradata, chiedeva la condanna del terzo alla rifusione di tutte le somme eventualmente dovute all'opponente, anche a titolo di spese legali.
Con vittoria delle spese di lite.
, pur ritualmente evocata in causa, non si Controparte_2 costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace.
La sola opponente depositava in seguito la propria memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c.
Il Tribunale, respinte l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di e CP_3
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, istruiva la vertenza in via documentale e tratteneva la causa in decisione a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza del
15.5.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad un giudizio ex art. 615, c. 1, c.p.c. – non possono essere accolte, per i motivi di seguito illustrati.
* * *
Il primo motivo di opposizione è infondato.
Occorre invero considerare che con atti datati 23.5.2017 e nella qualità Parte_1 di detentore del 99% del capitale sociale di risulta avere sottoscritto una duplice CP_4
“lettera di patronage” in relazione al finanziamento di euro 100.000,00 a quest'ultima concesso da dichiarando di “risponde[re] della gestione e degli impegni della Società” ed CP_3 impegnandosi, da un lato, “formalmente ed irrevocabilmente, ogni eccezione rimossa e a Vostra semplice richiesta formulata per iscritto, a rispondere direttamente nei [confronti di ] delle esposizioni della CP_3
Società derivanti dalla Linea di Credito di cui sopra, sino alla concorrenza massima di euro 100.000,00, cosicché siate interamente soddisfatti di quanto a Voi sarà spettante per capitale, interessi ed accessori dipendenti
5 dalla Linea di Credito stessa” nonché, dall'altro lato, “formalmente ed irrevocabilmente, ogni eccezione rimossa, a mantenere direttamente almeno il 99% del capitale sociale della Società, sino a quando non risulterà soddisfatta ogni ragione di credito della Banca derivante dalla Linea di Credito [e], qualora la predetta cessione totale o parziale della nostra partecipazione dovesse avvenire in assenza della preventiva comunicazione di cui al punto i),” – e, dunque, con una missiva “a mezzo raccomandata A R” – “ogni eccezione rimossa, a rimborsare l'intero ammontare dell'esposizione che esisterà presso la a nome della Società - per capitale, CP_3 interessi e spese - dipendente dalla Linea di Credito, previa semplice richiesta scritta della sino alla CP_3 concorrenza massima di euro 100.000,00” (doc. 5, fascicolo opponente).
Si tratta, in particolare, delle dichiarazioni scritte aventi rispettivamente n. 02 23 0148 e n. 02
23 0151 e che – diversamente da quanto prospettato da
[...]
– si devono ritenere parimenti contestate dall'intimato, ON il quale si è invero doluto sia della “lettera di patronage (già preparata su moduli prestampati e segnata su moduli con codice Mod 02 23 0148 (07/2015)” (citazione, p. 6), sia del fatto che “il primo impegno del era quello di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione possibile nella partecipazione della Parte_1 compagine societaria della mentre il secondo quello di far fronte, in caso di diminuzione o perdita di CP_4 detta partecipazione, al rimborso di eventuali esposizioni verso la banca” (citazione, p. 8).
Orbene, va innanzitutto escluso che tali dichiarazioni – indipendentemente dal nomen iuris risultante dall'atto (cfr. ex multis, Cass., sez. III, sent. 3.8.2012, n. 13945) – possano essere qualificate nei termini di una lettera di patronage, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di evidenziare che “il patronnant non assume mai … l'impegno di eseguire personalmente la prestazione in caso di inadempimento del patrocinato” e che “l'impegno al rimborso delle esposizioni della società verso la banca costituisce proprio l'assunzione del medesimo costituente oggetto dell'obbligazione principale” (Cass., sez. I, sent. 9.12.2019, n. 32026).
Al contempo, gli impegni assunti da neppure risultano riconducibili ad Parte_1 una ipotesi di fideiussione, in quanto la Suprema Corte ha altresì chiarito che la presenza di una
“clausola 'a prima richiesta e senza eccezioni' dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del Garantievertrag” quale “negozio atipico di garanzia” e quale rapporto “autonomo di garanzia” (Cass., sez. un., sent. 18.2.2010, n. 3947), segnatamente alla luce del fatto che “il contratto autonomo di garanzia si caratterizza …, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 [c.c.]” (Cass., sez. II, sent. 17.6.2022, n. 19693).
In tal senso, le dichiarazioni in esame risultano appartenere al novero dei rapporti di garanzia
6 autonoma, sicché, “in difetto di diversa previsione” da parte dei soggetti interessati (Cass., sez. III, sent. 28.3.2017, n. 7883), “non [può] applicarsi la norma dell'art. 1957 cod. civ. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio della obbligazione fideiussoria (così Cass. n. 3964/1999 cit., ancora in tema di polizza fideiussoria;
Cass. n. 11368/2002, in motivazione) instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma” (Cass., sez. un., sent. 18.2.2010, n. 3947, cit.).
Ne consegue che, nel caso di specie, non risulta ravvisabile alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., né risulta venire in rilievo l'ulteriore ipotesi, parimenti prospettata dall'opponente, secondo cui la “lettera di patronage, … qualificata come forte, implicherebbe un mero indennizzo nel caso di insolvibilità” (citazione, p. 8; cfr. altresì verbale ud. 12.6.2025).
La doglianza in esame deve essere dunque respinta.
*
Anche il secondo motivo di opposizione non può essere condiviso.
Si deve invero rilevare che la modulistica predisposta da e sottoscritta da CP_3 non risulta di contenuto equivoco o decettivo, risultando al contrario Parte_1 pianamente intellegibile laddove il garante si è assunto l'impegno di fare fronte all'eventuale esposizione debitoria di a prima richiesta e senza la possibilità di opporre eccezioni CP_4
(cfr. doc. 5, fascicolo opponente), in termini rispettosi del generale principio di trasparenza nei rapporti tra la clientela e gli istituti bancari.
Peraltro, la posizione dell'opponente non risulta riconducibile a quella di un “cliente generico medio” (citazione, p. 12), trattandosi di un soggetto che rivestiva la qualità di amministratore unico (cfr. citazione, p. 4) nonché di socio pressoché totalitario della società finanziata (cfr. doc.
5, fascicolo opponente) e non di un soggetto estraneo all'attività e agli interessi di quest'ultima.
Ne consegue che, nel caso di specie, non risulta ricorrere l'invalidità addotta dall'intimato, neppure sotto il profilo – dedotto in termini comunque generici e privi di riscontro probatorio – secondo cui l'informativa ricevuta non gli avrebbe “consent[ito] di esternare la propria volontà e decisione con piena cognizione di causa e in uno stato d'animo libero” (citazione, p. 12).
La censura in esame va dunque disattesa.
* * *
La regolazione delle spese di lite, nei rapporti tra le parti costituite, segue – ai sensi dell'art. 7 91 c.p.c. – il principio di soccombenza e le stesse – anche in ragione dello svolgimento di una fase sommaria e lato sensu cautelare – vengono liquidate come da dispositivo.
Ciò tenuto conto del valore della controversia, del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
Nulla deve essere invece disposto in ordine alle spese processuali nei rapporti tra l'opponente e , essendo quest'ultima rimasta Controparte_2 contumace.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 condanna alla rifusione delle spese di lite, nei confronti di Parte_1
, nella misura di ON euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa;
nulla dispone in ordine alle spese processuali nei rapporti tra e Parte_1
. Controparte_2
Milano, 12 giugno 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
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