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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/04/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Vito Colucci Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 508/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4947/2023 depositata il 7/11/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Fiorillo e Parte_1
dall'avv. Frasso Romolo - Appellante
E
– Appellata Controparte_1
in qualità di procuratrice Controparte_2 [...]
cessionaria del credito di Controparte_3 Controparte_1
rappresentata e difesa all'avv. Girolamo Barbato - Interventrice
[...]
volontaria ex art. 111 c.p.c.
1 Ragioni in fatto e diritto della decisione
1.Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 4947/2023 depositata il 7/11/2023
– resa nell'ambito del giudizio promosso da nei confronti Parte_1
della - ha rigettato l'opposizione Controparte_1
all'esecuzione articolata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. da ed Parte_1
ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
1.1. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con Parte_1
atto di citazione notificato in data 3/5/2024 ; ha criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi ai difensori antistatari.
1.2. La non si è costituita in giudizio. Controparte_1
1.3. - intervenuta volontariamente in Controparte_2
giudizio in qualità di procuratrice di cessionaria del Controparte_3
credito di – ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello perché proposto tardivamente, oltre il termine cd breve di impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c.; nel merito ha contestato la fondatezza dell'interposto gravame;
ha concluso, pertanto, in via principale per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione e in via gradata per il rigetto della stessa con vittoria delle spese processuali.
2. Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 3/4/2025, emessa all'esito della celebrazione dell'udienza del 27/3/2025 in forma scritta ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., ha riservato la causa in decisione al Collegio.
2 3. La Corte ritiene che il procedimento va dichiarato estinto, previa cancellazione della causa dal ruolo, in applicazione della disciplina dettata dall' art. 127 ter comma IV c.p.c. il quale così dispone: “Se nessuna delle
parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo
termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se
nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza
il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione
del processo”.
In particolare, dalla disamina del fascicolo di ufficio emerge quanto segue: a)
le udienze sono state celebrate in forma scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.;
b) le parti non hanno depositato note scritte né con riferimento all'udienza del
5/12/2024 né rispetto alla successiva udienza del 27/3/2025.
Ne consegue che – come già anticipato – va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e nel contempo va dichiarata l'estinzione del presente giudizio di appello.
Infine la declaratoria di estinzione del processo dispensa l'adita Corte da qualsiasi regolamentazione delle spese di lite che, per la loro irripetibilità,
restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Salerno n. 4947/2023 depositata il 7/11/2023, e con l'intervento volontario di nella qualità in atti, così provvede: Controparte_2
3 1. dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
2. dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali del presente grado di giudizio.
Salerno, 9/4/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Vito Colucci
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