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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/03/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 395/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 395/2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Rieti, Via Parte_1 C.F._1 delle Orchidee 2b presso lo studio dell'Avv. Gabriele Bonanni che lo rappresenta e difende come da procura separata congiunta al ricorso e da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Rieti, via delle Parte_2 C.F._2
Orchidee 2 B, presso lo studio dell'Avv. Alberto Branzanti che la rappresenta e difende come da procura separata congiunta al ricorso ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta in data 29.3.2024, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in data 2.9.2017 a Rieti, trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune (atto n. 40, parte I, anno 2017).
All'esito dell'udienza del 17.4.2024, con sentenza parziale n. 37/2024, è stata pronunciata la separazione tra le parti con rimessione della causa sul ruolo per la successiva pronuncia di divorzio.
1 All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. i coniugi rinunciano al reciproco mantenimento avendo ciascuno redditi propri;
3. la casa coniugale sita in Roccasinibalda, loc. Caprococe, Via Turanense n. 4 è assegnata alla moglie, essendosi il marito, d'intesa con quest'ultima, già allontanato da casa ed avendo asportato indumenti ed effetti personali;
4. la minore resterà affidata congiuntamente al padre ed alla Persona_1
madre e sarà collocata presso la madre;
5. il padre potrà prendere e tenere con sé la figlia, durante la settimana il lunedì e mercoledì dalle ore 16,00, se a scuola, o dalle 15,00, se a casa, fino alle ore 20,00 per i primi sei mesi decorrenti dall'omologazione della separazione (al fine di far abituare progressivamente la minore alla nuova condizione di collocamento) e, successivamente al decorso dei predetti sei mesi e salva la facoltà dei genitori di concordare diversamente, sino all'indomani mattina presso la scuola;
il venerdì dalle ore 16,00 , se a scuola o dalle ore 15,00 se a casa , sino alle 20,00 prelevandola e riaccompagnandola , quando non è a scuola, presso la casa familiare;
il sabato
e domenica alterni dalle 13,00 alle 19,00 . Per motivi di lavoro infatti il IG. Parte_3
non può tenere la minore nel pernotto di fine settimana;
6. le festività rituali religiose e civili, la minore trascorrerà giorni con il padre e con la madre.
Nel periodo estivo la bambina trascorrerà dieci giorni consecutivi con un solo genitore e da individuare nei mesi di giugno, luglio o agosto, previa comunicazione entro il 15 giugno di ogni anno;
7. il marito, che già corrisponde l'assegno di mantenimento per la minore nelle mani della moglie , corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento della minore l'assegno mensile di € 250,00 mediante versamento su conto corrente intestato alla IG.ra entro i CP_1
primi cinque giorni lavorativi di ogni mese e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, o, alternativamente, verserà il suddetto importo direttamente in denaro contante nelle mani della stessa che provvederà a rilasciargli regolare ricevuta;
8. Le spese straordinarie a favore della minore, previamente comunicate o assentite, sono ripartite nella misura del 50% per ciascun coniuge e individuate come da disciplinare del
Tribunale di Rieti;
2
9. L'autovettura Fiat 500L, targata FR870CJ già intestata alla IG.ra , verrà Parte_2
trasferita al IG. entro il 31.12.2023; il si accolla le spese del Parte_1 Pt_1
passaggio di proprietà e gli eventuali importi della tassa automobilistica relativa a precedenti annualità rimaste impagate;
10. Ciascun coniuge si rende disponibile a collaborare per il conseguimento dell'assegno unico familiare dell'altro, fornendo tempestivamente ogni documentazione o informazione necessaria al suo conseguimento. Ciascun coniuge imputerà a se stesso la propria quota parte di assegno;
11. Il trattorino tagliaerba acquistato dal , collocato presso la residenza familiare, viene Pt_1
assegnato alla IG.ra ; Parte_2
12. I coniugi propongono congiuntamente, all'esito dell'omologa della presente domanda, anche quella per la cessazione degli effetti civili del matrimonio come previsto dall'art. 473bis-49 C.p.c.
e con le modalità indicate da Cass. civ. 16 ottobre 2023, n. 28727.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n.
37/2024, all'esito della udienza tenuta innanzi al Presidente in data 17.4.2024 e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale. L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si
è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 2.9.2017, alle condizioni congiunte indicate in ricorso e riportate in Parte_2
epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Rieti
(atto n. 40, parte I, anno 2017);
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 21 marzo 2025
Il Giudice del.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino de Robbio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 395/2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Rieti, Via Parte_1 C.F._1 delle Orchidee 2b presso lo studio dell'Avv. Gabriele Bonanni che lo rappresenta e difende come da procura separata congiunta al ricorso e da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Rieti, via delle Parte_2 C.F._2
Orchidee 2 B, presso lo studio dell'Avv. Alberto Branzanti che la rappresenta e difende come da procura separata congiunta al ricorso ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta in data 29.3.2024, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in data 2.9.2017 a Rieti, trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune (atto n. 40, parte I, anno 2017).
All'esito dell'udienza del 17.4.2024, con sentenza parziale n. 37/2024, è stata pronunciata la separazione tra le parti con rimessione della causa sul ruolo per la successiva pronuncia di divorzio.
1 All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. i coniugi rinunciano al reciproco mantenimento avendo ciascuno redditi propri;
3. la casa coniugale sita in Roccasinibalda, loc. Caprococe, Via Turanense n. 4 è assegnata alla moglie, essendosi il marito, d'intesa con quest'ultima, già allontanato da casa ed avendo asportato indumenti ed effetti personali;
4. la minore resterà affidata congiuntamente al padre ed alla Persona_1
madre e sarà collocata presso la madre;
5. il padre potrà prendere e tenere con sé la figlia, durante la settimana il lunedì e mercoledì dalle ore 16,00, se a scuola, o dalle 15,00, se a casa, fino alle ore 20,00 per i primi sei mesi decorrenti dall'omologazione della separazione (al fine di far abituare progressivamente la minore alla nuova condizione di collocamento) e, successivamente al decorso dei predetti sei mesi e salva la facoltà dei genitori di concordare diversamente, sino all'indomani mattina presso la scuola;
il venerdì dalle ore 16,00 , se a scuola o dalle ore 15,00 se a casa , sino alle 20,00 prelevandola e riaccompagnandola , quando non è a scuola, presso la casa familiare;
il sabato
e domenica alterni dalle 13,00 alle 19,00 . Per motivi di lavoro infatti il IG. Parte_3
non può tenere la minore nel pernotto di fine settimana;
6. le festività rituali religiose e civili, la minore trascorrerà giorni con il padre e con la madre.
Nel periodo estivo la bambina trascorrerà dieci giorni consecutivi con un solo genitore e da individuare nei mesi di giugno, luglio o agosto, previa comunicazione entro il 15 giugno di ogni anno;
7. il marito, che già corrisponde l'assegno di mantenimento per la minore nelle mani della moglie , corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento della minore l'assegno mensile di € 250,00 mediante versamento su conto corrente intestato alla IG.ra entro i CP_1
primi cinque giorni lavorativi di ogni mese e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, o, alternativamente, verserà il suddetto importo direttamente in denaro contante nelle mani della stessa che provvederà a rilasciargli regolare ricevuta;
8. Le spese straordinarie a favore della minore, previamente comunicate o assentite, sono ripartite nella misura del 50% per ciascun coniuge e individuate come da disciplinare del
Tribunale di Rieti;
2
9. L'autovettura Fiat 500L, targata FR870CJ già intestata alla IG.ra , verrà Parte_2
trasferita al IG. entro il 31.12.2023; il si accolla le spese del Parte_1 Pt_1
passaggio di proprietà e gli eventuali importi della tassa automobilistica relativa a precedenti annualità rimaste impagate;
10. Ciascun coniuge si rende disponibile a collaborare per il conseguimento dell'assegno unico familiare dell'altro, fornendo tempestivamente ogni documentazione o informazione necessaria al suo conseguimento. Ciascun coniuge imputerà a se stesso la propria quota parte di assegno;
11. Il trattorino tagliaerba acquistato dal , collocato presso la residenza familiare, viene Pt_1
assegnato alla IG.ra ; Parte_2
12. I coniugi propongono congiuntamente, all'esito dell'omologa della presente domanda, anche quella per la cessazione degli effetti civili del matrimonio come previsto dall'art. 473bis-49 C.p.c.
e con le modalità indicate da Cass. civ. 16 ottobre 2023, n. 28727.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n.
37/2024, all'esito della udienza tenuta innanzi al Presidente in data 17.4.2024 e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale. L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si
è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 2.9.2017, alle condizioni congiunte indicate in ricorso e riportate in Parte_2
epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Rieti
(atto n. 40, parte I, anno 2017);
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 21 marzo 2025
Il Giudice del.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino de Robbio
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