Improcedibile
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01597/2026REG.PROV.COLL.
N. 09641/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9641 del 2024, proposto da Soc. Agr. En.Fo. 30 a r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria, n. 88;
contro
Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei primi due in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 6;
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero delle imprese e del made in Italy , in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
della Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, 21 ottobre 2024, n. 18205, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a. e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in Italy ;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il consigliere SA CO BA, udito per l’appellante l’avvocato Giuseppe Carlomagno, per delega dell’avvocato Andrea Sticchi Damiani, nonché viste le conclusioni scritte del GSE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, titolare dell’impianto fotovoltaico ENFO 30, ha impugnato la sentenza che ha respinto il ricorso proposto contro il provvedimento del Gestore dei servizi energetici-GSE s.p.a. di adeguamento dell’algoritmo di applicazione della tariffa fissa omnicomprensiva rimodulata ai sensi dell’art. 26 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116, e di rideterminazione del conguaglio 2021 e delle successive erogazioni, nonché la comunicazione del 20 ottobre 2022 di sospensione dei corrispettivi.
2. Si sono costituite le amministrazioni intimate, come indicate in epigrafe, e il GSE, chiedendo il rigetto del gravame.
3. Con dichiarazione depositata il 3 dicembre 2025 la società, premesso che appelli analoghi sono stati respinti dal Consiglio di Stato e che si è così consolidato un orientamento sfavorevole, ha affermato di non avere più interesse alla decisione, per ragioni di economia processuale, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
4. La carenza dell’interesse all’annullamento degli atti originariamente impugnati, sopravvenuta nelle more del giudizio di secondo grado e derivante da eventi relativi a tale grado, comporta la dichiarazione di improcedibilità dell’appello.
5. Le spese di lite del grado possono essere compensate, come da richiesta dell’appellante, alla quale le altre parti non si sono opposte.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile; compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
BE LE, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
SA CO BA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA CO BA | BE LE |
IL SEGRETARIO