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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16/09/2025,
nella causa civile di secondo grado n. 1641/2023 RG
tra
Parte_1 (Avv. Roberto Narcisi)
Parte appellante e appellata incidentale
Contro
- in forma Controparte_1 abbreviata , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
Parte appellata e appellata incidentale (contumace)
Nonché
“ Controparte_3 impianti e dei settori affini, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, (Avv. Flavio De Benedictis)
Parte appellata e appellante incidentale
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 223/2023, pubblicata il 13.1.2023, non notificata, resa a definizione del giudizio di primo grado recante R.G. N° 35385/2021 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Roma contro la e il , CP_2 CP_3
ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'obbligo della propria datrice di lavoro Parte_1 CP_2 di versare al i contributi di previdenza complementare a sé
[...] Controparte_3 spettanti in relazione al periodo 01/07/2010 - 31/07/2020, non ancora versati, benché dovuti, dalla parte datoriale, condannando, per l'effetto, quest'ultima al versamento del relativo importo pari alla somma di € 13.749,40, oltre interessi di mora in misura pari al tasso legale, dalla maturazione di ciascun rateo di contribuzione omesso al saldo, pronunciando, al contempo, condanna generica di al versamento nei confronti del , sempre in favore del ricorrente, CP_2 CP_3 anche dell'eventuale incremento percentuale del valore della relativa posizione individuale attiva presso il DO, in relazione a ciascun rateo di contribuzione omesso, sino alla data dell'effettivo versamento, da liquidarsi in separato giudizio.
A sostegno della pretesa azionata, l'originario ricorrente ha dedotto:
(i) di aver lavorato a partire dal 11.7.1988, a tempo pieno e indeterminato, in qualità di operaio inquadrato nel livello 5° del CCNL dell'industria metalmeccanica, alle dipendenze della che in data 31.5.2016 aveva mutato la propria denominazione in Controparte_4
“NUOVE OM S.p.A.”, fino al 10.6.2016, allorché, per effetto della scissione parziale di detta Società, il ramo aziendale al quale era addetto veniva trasferito alla beneficiaria della scissione, ; Controparte_5 (ii) che, in conseguenza del trasferimento del detto ramo d'azienda, il proprio rapporto di lavoro con l'originario datore di lavoro NUOVE OM (già ) era CP_4 proseguito senza soluzione di continuità alle dipendenze di ai sensi dell'art. 2112 cod. CP_2 civ.; (iii) che dal 26.10.2007, per effetto del conferimento tacito ex art. 8, co. 7, lett. c) n. 2), D.lgs. n. 252/2005 del proprio T.F.R. maturando, risultava iscritto, con codice aderente 639082, a CP_3
- DO nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, dell'installazione di impianti e dei settori affini;
(iv) che, a partire dal mese di luglio 2010 (inizio 3° trim. 2010) e fino a quando aveva CP_2 mutato, con effetto dal mese di agosto 2020, il CCNL applicato in azienda, passando alla contrattazione del settore Telecomunicazioni, sia l'originaria datrice di lavoro Controparte_4
sia quella succedutagli, non avevano versato regolarmente al DO
[...] CP_2 CP_3 le quote di T.F.R. maturate mensilmente, documentate nei relativi prospetti paga depositati in atti (doc. 6 fasc. 1° grado), e più specificamente, la Società aveva integralmente CP_4 omesso di versare le quote dovute nel periodo di competenza, mentre aveva eseguito CP_2 versamenti parziali, per i soli trimestri di seguito indicati: 4° 2016; 1°, 2°, 3° e 4° 2017; 1°, 2° e 3° 2018; (v) che tali omissioni contributive risultavano documentate dall'estratto previdenziale del CP_3
, relativo alla posizione personale del ricorrente, depositato in copia unitamente agli atti
[...] di causa (doc. 5 fasc. 1° grado); CP_ (vi) che i contributi omessi non venivano recuperati nemmeno presso il Fallimento NUOVE OM S.p.A., dichiarato dal tribunale di Roma nel 2016; (vii) che, nell'ambito del rapporto trilatero sorto tra lavoratore, datore di lavoro e CP_3 per effetto della tacita adesione a quest'ultimo da parte del lavoratore, poiché CP_2 subentrata ex art. 2112 c.c. a NUOVE OM S.p.A. (già Controparte_6
, nella parte datoriale del rapporto di lavoro oggetto di causa, era tenuta a versare al
[...] CP_3
e in favore del ricorrente l'intero ammontare dei contributi omessi in relazione al dedotto
[...] periodo 01/07/2010 - 31/07/2020, pari alla somma di € 13.749,40, come risultante dal conteggio sindacale depositato in atti (doc. 7 fasc. 1° grado); (viii) che ai sensi dell'art. 8, comma 9, dello Statuto del «ai fini della CP_3 regolarizzazione dell'obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, l'impresa è tenuta a versare al con modalità definite dalle norme operative interne, un importo pari alla CP_3 contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del DO registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, nonché un ulteriore importo pari agli interessi di mora nella misura del tasso legale di interesse».
Nella contumacia del e di il Tribunale adito, pur accertando e CP_3 CP_3 CP_2 dichiarando che avevano omesso di versare al DO i Controparte_4 CP_2 dovuti accantonamenti delle quote di TFR per complessivi euro 13.749,40, ha tuttavia respinto la domanda di condanna della resistente al versamento di tale importo stante il difetto di legittimazione attiva del lavoratore, conseguentemente rigettando altresì la domanda di condanna generica, anche in ragione dell'assenza di allegazioni e prove in ordine al pregiudizio subito da quest'ultimo per il mancato/tardivo versamento.
Al riguardo, il Tribunale ha ritenuto che “Il lavoratore non può pertanto sostituirsi al DO di previdenza perché non può far valere nomine proprio un diritto di credito che resta altrui attesa la natura previdenziale dei versamenti al ”. CP_3 CP_3
Avverso tale sentenza propone ora appello in primis per violazione del principio Parte_1 della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., avendo il giudice addebitato le omissioni contributive anche alla anziché accertare Controparte_4 l'obbligo di effettuare i versamenti omessi al DO in capo alla in CP_3 CP_2 ragione del subentro di quest'ultima all'originaria parte datoriale ai sensi dell'art. 2112 c.c. (trasferimento del relativo ramo di azienda, derivato dalla suddetta scissione parziale della OM S.p.A.).
Con un secondo motivo di appello il censura il rigetto della domanda di condanna di Pt_1 CP_2 al versamento al DO dei contributi omessi per difetto di legittimazione attiva del
[...] ricorrente anziché riconoscergli la perdurante titolarità del diritto all'integrità del proprio trattamento previdenziale complementare, sotteso alla pretesa azionata e legittimante la domanda spiegata.
Con un terzo motivo l'appellante censura il rigetto della domanda di condanna generica della CP_2 al versamento al dell'eventuale incremento percentuale del valore della
[...] CP_3 CP_3 propria posizione individuale attiva presso non solo sostenendo la propria legittimazione CP_3 attiva, ma anche ritenendo, in base a quanto previsto dal Regolamento del DO, che alla tardiva regolarizzazione dei versamenti dovuti sulla posizione contributiva del lavoratore aderente sia sempre connesso un potenziale pregiudizio e che non osti alla condanna generica al relativo ristoro l'assenza di prove ritenuta dal primo giudice, in quanto soltanto la liquidazione economica di tale pregiudizio sarebbe subordinata a uno specifico onere di allegazione e prova.
Infine, l'appellante contesta la parziale compensazione delle spese chiedendo la totale condanna dei convenuti al pagamento delle stesse.
Nel giudizio di appello così incardinato si è costituito il aderendo alla domanda di CP_3 condanna della ai versamenti omessi, già formulata in via principale dal lavoratore a CP_2 ciò legittimato, e spiegando, al contempo, appello incidentale avverso il capo della sentenza impugnata relativo alla liquidazione delle spese di lite, chiedendo di essere esonerato dal pagamento delle stesse in relazione al doppio grado di giudizio in virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
All'esito dell'udienza di discussione del 16.09.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ritenuto superfluo l'espletamento delle prove richieste dall'appellante, la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione. °°°°°°° Quanto al primo motivo di appello sulla titolarità passiva dell'obbligo di effettuare i versamenti contributivi pacificamente omessi (nell'ammontare già accertato nel giudizio di primo grado) si osserva quanto segue.
Sebbene la Cassazione abbia in passato ritenuto che “In caso di trasferimento di azienda, i debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l'omesso versamento dei contributi obbligatori, esistenti al momento del trasferimento, costituiscono debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e restano soggetti alla disciplina dettata dall'art. 2560 c.c.; per i predetti debiti, infatti, non può operare l'automatica estensione di responsabilità all'acquirente prevista dall'art. 2112, secondo comma, prima parte, c.c., sia perché la solidarietà è limitata ai soli crediti di lavoro del dipendente e non è estesa ai crediti di terzi, quali devono ritenersi gli enti previdenziali, sia perché il lavoratore non ha diritti di credito verso il datore di lavoro per l'omesso versamento dei contributi obbligatori (oltre al diritto al risarcimento dei danni nell'ipotesi prevista dall'art. 2116 secondo comma c.c.), restando estraneo al cosiddetto rapporto contributivo, che intercorre tra l'ente previdenziale e il datore di lavoro” (cfr. Cass. 8179/2001), con la recente pronuncia n. 16116/2023, la stessa ha avuto modo di chiarire, anche con riferimento ai Fondi Pensione: “nella pronuncia del 2021 si è osservato, in continuità con il precedente del 2018, che, «anche dopo la modifica della disciplina del trattamento di fine rapporto, nel nuovo e più composito panorama normativo (che prevede, per le aziende con almeno 50 dipendenti, il versamento degli accantonamenti presso il DO di Tesoreria e anche la possibilità per il CP_7 lavoratore di optare per un sistema di previdenza complementare) resta fermo il fatto che il TFR costituisce a tutti gli effetti un credito del lavoratore, la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto»; di conseguenza «le quote accantonate del TFR, tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al DO di Tesoreria dello Stato presso l' ovvero CP_7 conferite in un DO di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina l'esigibilità» (…) Nei menzionati precedenti è stato altresì evidenziato come «le disposizioni in esame delineano un sistema in cui l'intervento del DO, nei casi in cui è previsto, dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il DO ed il prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il TFR, al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali;
b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 cod. civ., nei limiti della quota maturata a decorrere dall'1 gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro;
c) la materiale erogazione del TFR è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del DO, salvo conguaglio sui contributi dovuti al DO stesso ed agli altri enti previdenziali”.
Da ultimo, infatti, con la pronuncia n. 4265 del febbraio 2025, la Suprema Corte, con riferimento alle quote di TFR da versare ai fondi di previdenza complementare, ha ulteriormente precisato: “per quanto concerne il credito per TFR, come noto, esso matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale e diviene esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro (v. Cass. n. 5376/2020); (…) 6.- il credito del lavoratore, relativo al TFR accantonato presso il datore di lavoro, in origine di natura “retributiva”, assume natura
“previdenziale” “nel momento di attuazione del vincolo di destinazione, vale a dire con il versamento, al DO di previdenza complementare, delle risorse finanziarie del lavoratore – sub specie di contribuzione o di conferimento di quote di TFR – accantonate dal datore di lavoro, su mandato del lavoratore medesimo” (Cass. n.11198/2024; e n. 18477/2023);7.- qualora il datore di lavoro non versi le quote del TFR al DO di previdenza scelto dal lavoratore, “il vincolo di destinazione non si attua, si scioglie il contratto di mandato e perciò si ripristina, per il lavoratore, la disponibilità piena di tali risorse”, con la conseguenza che il lavoratore, nei confronti del suo datore di lavoro, vanta il credito per il corrispondente importo di natura retributiva. In caso di cessione d'azienda, subentra il datore di lavoro cessionario (art. 2112 c.c.) tenuto ad adempiere negli stessi termini.”.
Dunque, con riferimento alla cessione del ramo d'azienda nel quale era addetto , Parte_1 intervenuta nel 2016 nell'ambito della scissione parziale della Controparte_8 (già , in favore della beneficiaria deve ritenersi, in base
[...] Controparte_4 CP_2 a quanto chiarito dalla Suprema Corte nella citata pronuncia del 2025, che indipendentemente dall'annotazione dei debiti della cedente (riferiti alle omissioni contributive relative ai rapporti di lavoro ceduti nella scissione esistenti al momento del trasferimento) sui libri contabili obbligatori ai sensi dell'art. 2560 c.c., questi ultimi siano comunque passati in capo alla cessionaria ai sensi dell'art. 2112 c.c. all'atto della scissione, avendo l'importo delle quote di TFR accantonate in azienda natura retributiva sino all'attuazione del vincolo di destinazione delle corrispondenti somme trattenute dalle buste paga dei lavoratori, “vale a dire con il versamento, al DO di previdenza complementare, delle risorse finanziarie del lavoratore” (cit).
Ne discende che la cessionaria debba rispondere nei confronti di CP_2 Parte_1 dell'omesso versamento delle quote di TFR di spettanza di quest'ultimo destinate al
[...]
, in relazione non soltanto alle proprie omissioni contributive, ma anche a Controparte_3 quelle imputabili alla cedente OM S.p.A. (già in Controparte_4 solido con essa, posto che, come peraltro dimostrato dalla ammissione del creditore al passivo del Fallimento di quest'ultima, non è mai intervenuta alcuna liberazione dell'alienante dai debiti contratti nell'esercizio del ramo di azienda ceduto nella scissione de qua.
Orbene, il giudice di prime cure ha sì accertato e dichiarato che e Controparte_4 CP_2 hanno omesso di versare al gli accantonamenti delle quote di TFR spettanti
[...] CP_3 al ricorrente per il periodo 1 luglio 2010 - 31 luglio 2020, ma non ha espressamente accertato e dichiarato l'obbligo di di provvedere al versamento dell'ammontare complessivo di CP_2 tali accantonamenti.
Pertanto, il primo motivo di appello risulta fondato e, in quanto tale, merita accoglimento.
Anche il secondo motivo di appello, relativo alla legittimazione del lavoratore ad agire nei confronti del proprio datore di lavoro per ottenere il versamento delle quote del proprio TFR maturando al DO Pensione prescelto (con adesione tacita o espressa), risulta fondato, per i seguenti motivi.
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, anche nella già citata pronuncia n. 16116/2023, in caso di mancato versamento del TFR al competente la legittimazione ad agire CP_3 spetta di regola al lavoratore, anche in caso di fallimento del datore di lavoro, salvo che il lavoratore abbia ceduto il proprio credito al DO, nel qual caso la legittimazione spetta a quest'ultimo.
In particolare, nella suddetta pronuncia la Cassazione ha precisato: “Tale questione è stata puntualmente affrontata dalla sezione lavoro di questa Corte, con il precedente invocato dal ricorrente (Cass., sez. lav. n. 4626 del 2019), nel quale era in discussione (…) l'individuazione del soggetto che avesse il diritto di insinuare allo stato passivo la pretesa creditoria. 4.2 -Nella citata pronuncia è stata sottolineata l'atecnicità dell'espressione “conferimento”, contenuta nell'art. 8, comma 1, d.lgs. 252/05 – ritenuta «un sintomo ulteriore, sotto il profilo della libertà di selezione dello strumento negoziale, del favor per l'autonomia privata in tale ambito previdenziale rispetto a quello obbligatorio» – e la conseguente necessità di accertare la natura e la funzione del mezzo di volta in volta utilizzato dal lavoratore ai fini dell'adesione al DO di previdenza complementare (liberamente negoziabile tra le parti) e, segnatamente, se si tratti di «una delegazione di pagamento, con incarico conferito dal lavoratore al datore di versare le quote di TFR al DO, ovvero di loro cessione, quale credito futuro, direttamente dal lavoratore al DO, o strumenti ad essi assimilabili», trattandosi di opzioni che comportano «evidenti effetti diversi, in ordine alla titolarità del credito nei confronti del datore fallito (da insinuare allo stato passivo della procedura concorsuale)». 5. – Anche la Sezione prima civile di questa Corte si è pronunciata sulla questione in esame, affermando la legittimazione attiva del lavoratore ad insinuarsi al passivo fallimentare per le quote di TFR maturate e non versate al DO complementare dal datore di lavoro, poi fallito (Cass. 24510/2021, 12009/2018). (…) 5.2. – E' stato così ribadito il principio in base al quale «il lavoratore è legittimato a domandare l'ammissione per le quote di TFR maturate e non versate dal datore di lavoro fallito al DO Tesoreria dello Stato gestito dall (o al DO CP_7 complementare) poiché il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa e non perde la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il TFR stesso» (Cass. 24510/2021; conf. Cass. 12009/2018). (…) «il lavoratore ben può agire per ottenere coattivamente il versamento delle somme da parte del datore di lavoro che le abbia trattenute. Quello che invece non può fare, perché le finalità della disciplina legislativa sono quelle di assicurare una speciale tutela ai fondi complementari per garantirne il funzionamento, è proprio chiedere la restituzione degli importi trattenuti. La correttezza di tale ricostruzione trova conferma proprio nella circostanza che è accordata all'assicurato la facoltà di chiedere l'intervento del DO di garanzia in caso di insolvenza»; (…) il Tribunale sostiene che «attraverso il “conferimento” volontario, esplicito o tacito, da parte del lavoratore (…) del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare, si attua una vera e propria cessione del relativo diritto al fondo di previdenza di volta in volta individuato». 8.1. – Al contrario, l'utilizzo, nell'art. 8, d.lgs. n. 252 del 2005, di un'espressione atecnica e omnicomprensiva, quale "conferimento", può essere letto come elemento sintomatico della volontà del legislatore di favorire l'autonomia privata nell'ambito della previdenza complementare (rispetto a quella obbligatoria), consentendo la libera selezione dello specifico strumento negoziale tramite cui effettuare il finanziamento del DO previdenziale, il quale può quindi estrinsecarsi non solo in una delegazione di pagamento (con mandato del lavoratore al proprio datore di lavoro di versare le quote di TFR al DO), ma anche in una cessione al DO del credito futuro per quote di TFR. Di qui la necessità di ricostruire la volontà delle parti, accertando, in particolare, se il conferimento del TFR sottenda una delegazione di pagamento (art. 1268 cod. civ.) ovvero la cessione di un credito futuro (art. 1260 cod. civ.), poiché si tratta di una qualificazione che incide sulla titolarità del diritto e sulla conseguente legittimazione a dedurlo in causa, come di recente osservato anche dal Giudice delle Leggi, tenuto conto della mancata attuazione delle previsioni della legge-delega «in ordine alla contitolarità, in capo ai fondi pensione e agli iscritti, del diritto alla contribuzione e del diritto al TFR (art. 1, comma 2, lettera e), numero 8, della legge n. 243 del 2004)» (Corte cost. 15 luglio 2021, n. 154). (…) 8.2 - Ai fini che ne occupano non va trascurato che il contesto normativo di riferimento, e in particolare l'art. 5, d.lgs. 80/1992 (della cui esegesi si è dato conto sopra, anche alla luce della citata circolare n. 23/2008), lascia presumere che il "conferimento" in parola mantenga ferma la CP_7 legittimazione attiva del lavoratore, dovendosi perciò in linea di principio interpretare (anche in ragione del favor lavoratoris) come mera delegazione di pagamento – destinata a sciogliersi con il fallimento, a norma dell'art. 78, comma 2, legge fall. – salvo che dai documenti prodotti dalle parti a supporto, rispettivamente, della domanda e della eventuale eccezione di difetto di legittimazione attiva, o comunque dall'istruttoria svolta, emerga che si sia trattato di una vera e propria cessione di credito, con conseguente trasferimento del relativo diritto al DO complementare, da cui consegue la legittimazione attiva di quest'ultimo.”.
A ciò si aggiunga che, come già sopra evidenziato, nella più recente pronuncia n. 4265 del febbraio 2025 gli stessi giudici di legittimità hanno chiarito ulteriormente che “qualora il datore di lavoro non versi le quote del TFR al DO di previdenza scelto dal lavoratore, “il vincolo di destinazione non si attua, si scioglie il contratto di mandato e perciò si ripristina, per il lavoratore, la disponibilità piena di tali risorse”, con la conseguenza che il lavoratore, nei confronti del suo datore di lavoro, vanta il credito per il corrispondente importo”.
Dunque, nel caso in esame, al fine di riconoscere o meno la legittimazione attiva, occorreva verificare se il conferimento del maturando di al DO integrasse una Pt_2 Parte_1 cessione credito futuro (ex art. 1260 del codice civile) o una delegazione di pagamento (ex art. 1268 cod. civ.).
Del resto, anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di confermare che la mancata attuazione delle previsioni della legge delega in ordine alla contitolarità (in capo ai fondi pensione e agli iscritti) del diritto alla contribuzione e del diritto al TFR (art. 1, comma 2, lettera e, numero 8, della legge n. 243 del 2004) impone di ricostruire in modo puntuale la volontà delle parti (Cass. sez. L 15 febbraio 2019, n. 4626) e di accertare di volta in volta se il conferimento del TFR sottenda la cessione di un credito futuro (art. 1260 c.c.) o una delegazione di pagamento (art. 1268 c.c.). (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 154 anno 2021).
Ebbene il primo giudice, senza operare tale accertamento, ha negato la legittimazione attiva del lavoratore dando per scontato che tra quest'ultimo e il fosse intervenuta la cessione CP_3 del credito futuro corrispondente al T.F.R. maturando, accantonato dalla Società datrice di lavoro, nonostante dai documenti prodotti, in particolare dallo Statuto del DO, e dall'istruttoria svolta, non sia mai emerso alcun elemento tale dal far presumere la conclusione di una cessione di credito futuro, e come se il lavoratore avesse chiesto il pagamento nei propri confronti delle somme da versare al DO.
È evidente, dunque, l'errore interpretativo in cui è incorso il Tribunale.
Infatti, a titolo esemplificativo, all'art. 9 dello Statuto si legge: “la posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni”.
Del pari, all'art. 13 si legge: “l'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata” e all'art. 33: “La domanda di adesione … contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore”.
Trattasi, di disposizioni, che, come si vede, confermano la disponibilità della quota individuale da parte del lavoratore, escludendo, pertanto, l'ipotesi di intervenuta cessione di un credito futuro in favore del DO.
Inoltre, come evidenziato dal DO Cometa nella memoria di costituzione nel presente giudizio, “il MODULO DI ADESIONE al DO…incontestabilmente riporta quanto segue: “DELEGO il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione e dalla quota annuale del mio TFR i contributi indicati sulla presente domanda di adesione e a provvedere al relativo versamento secondo i termini che saranno stabiliti dagli organi di COMETA (…)”.
Peraltro, lo stesso conferma che “il non può avere alcuna CP_3 Controparte_3 responsabilità sulla correttezza ed esaustività degli stessi dati e, a fortiori, sull'inadempimento di versamento da parte dell'azienda. L'unico soggetto che è in grado di provare la sussistenza di omissioni contributive (e la correttezza di dati eventualmente comunicati al Controparte_3 dall'azienda attraverso le liste di contribuzione) è il lavoratore, unico soggetto
[...] legittimato a promuovere la relativa azione giudiziaria. È incontestata, difatti, la legittimazione attiva in capo al lavoratore, il quale, non solo è il soggetto interessato al corretto versamento dei contributi alla forma pensionistica complementare di appartenenza, ma è anche colui che ha contezza dell'effettiva omissione, avendo a disposizione le buste paga ed i modelli CU emessi dal datore di lavoro e riportanti le trattenute effettivamente applicate a titolo di contribuzione complementare o le quote di TFR destinate a previdenza complementare.”.
Quindi, non può che affermarsi la piena legittimazione del ad agire nei confronti della Pt_1 CP_2 per ottenerne la condanna ad effettuare i versamenti omessi sulla propria posizione
[...] individuale attiva presso il DO, a tutela della relativa integrità, avendo il ricorrente preteso la corresponsione del corrispondente importo non già nei propri confronti, bensì direttamente del quale unico soggetto legittimato a riceverne l'incasso, anche alla luce dell'orientamento CP_3 giurisprudenziale citato dal primo giudice.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata anche sotto tale profilo.
Quanto alla domanda di condanna generica della Società datrice di lavoro a versare al DO
, sempre a valere sulla posizione individuale del lavoratore istante, altresì l'eventuale CP_3 incremento percentuale del valore della rispettiva quota gestita dal DO, registrato, in relazione a ciascun rateo di contribuzione omesso, nel periodo di mancato o tardivo versamento, da liquidarsi in separato giudizio, anche la stessa meritava accoglimento, con conseguente fondatezza del corrispondente motivo di gravame.
Si legge, infatti, all'art. 8, comma 9 dello Statuto del «ai fini della regolarizzazione
CP_3 dell'obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, l'impresa è tenuta a versare al con modalità definite dalle norme operative interne, un importo pari alla contribuzione
CP_3 oggetto di regolarizzazione maggiorato dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, nonché un ulteriore
CP_3 importo pari agli interessi di mora nella misura del tasso legale di interesse», ne discende che, qualora dovesse essere accertata l'effettività del suddetto incremento percentuale nel periodo di mancato o tardivo versamento, il datore di lavoro sarebbe certamente tenuto a corrisponderne il valore al DO, in quanto a ciò obbligato dallo Statuto medesimo, senza necessità di alcuna prova, in tale sede - né a monte nel giudizio di primo grado -, in ordine all'esistenza e all'esatto ammontare del presunto pregiudizio subito dal lavoratore, per effetto del mancato o tardivo versamento dovuto dalla parte datoriale, posto che la spiegata domanda di condanna generica rinviene il proprio fondamento nello Statuto del regolarmente prodotto in atti e si riferisce alla mera eventualità
CP_3 in cui il pregiudizio de quo dovesse essere accertato in separata sede.
Invero, soltanto l'esatta quantificazione economica di tale pregiudizio sarebbe subordinata a uno specifico onere di allegazione e prova, dipendendo dall'accertamento dell'effettivo decremento del valore percentuale della quota individuale, a causa della relativa sottrazione all'investimento gestito dal a seconda dei valori registrati nel periodo del ritardo nella regolarizzazione;
tuttavia, il CP_3 lavoratore, nel giudizio di primo grado, non ha preteso la liquidazione del pregiudizio de quo con la conseguente condanna specifica della parte datoriale al risarcimento dello stesso, bensì l'accertamento del proprio diritto a riceverne il ristoro in caso di prova del danno subito per effetto dei versamenti omessi, riservandosene l'accertamento in separato giudizio.
La domanda andava dunque accolta.
Riguardo alle spese il Tribunale, in ragione del parziale accoglimento delle domande, ha compensato le stesse per la metà, ponendo il residuo a carico delle parti resistenti ( e CP_2 CP_3 .
[...]
L'appellante lamenta siffatta regolamentazione rivendicando la totalità delle spese a suo favore.
Il motivo di appello è fondato solo nei riguardi della (totalmente soccombente), non anche CP_2 del , unico soggetto soccombente risultando la CP_3 CP_2
Per le stesse ragioni di soccombenza merita accoglimento l'appello incidentale spiegato dal CP_3
posto che quest'ultimo, considerato l'esito del giudizio di primo grado, già in quella sede
[...] non poteva dirsi soccombente e, dunque, andava esentato dal pagamento delle spese di lite, erroneamente, anche se in parte, compensate nei suoi confronti.
In conclusione, la Controparte_5 è obbligata a versare al , al quale il ricorrente aderisce, i
[...] CP_3 contributi di previdenza complementare ancora dovuti e non versati dalla parte datoriale (i.e. quote di TFR accantonate in azienda) in relazione al periodo 01/07/2010 - 31/07/2020, con conseguente condanna della Società appellata al versamento al predetto DO del relativo importo, pari alla somma di Euro 13.749,40, oltre interessi di mora, in misura pari al tasso legale d'interesse, dalla maturazione di ciascun rateo di contribuzione omesso fino all'effettivo versamento, unitamente all'eventuale incremento percentuale del valore della quota presso il DO registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, in relazione a ciascun rateo di contribuzione omesso, che dovesse essere accertato e liquidato in separato giudizio, oltre interessi di mora.
La sopporterà le spese del primo grado in favore del a differenza del CP_2 Pt_1 CP_3
non soccombente.
[...]
Le spese del presente grado, sia in favore di che di gravano sulla Pt_1 CP_3 CP_2 liquidate come da dispositivo in calce, sulla base delle vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
La Corte,
in riforma della sentenza impugnata,
a)- accerta e dichiara l'obbligo di Controparte_5 di versare al DO Nazionale Pensione Complementare per
[...] i lavoratori dell'Industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini -
, al quale il ricorrente aderisce, i contributi di previdenza complementare ancora dovuti e CP_3 non versati dalla parte datoriale in relazione al periodo 01/07/2010 - 31/07/2020, oltre interessi di mora, in misura pari al tasso legale d'interesse, dalla maturazione di ciascun rateo di contribuzione omesso fino all'effettivo versamento, unitamente all'eventuale incremento percentuale del valore della posizione individuale aperta presso il DO, registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, in relazione a ciascun rateo di contribuzione omesso, che dovesse essere accertato e liquidato in separato giudizio, oltre interessi di mora;
per l'effetto,
b)- condanna Controparte_5 a versare al Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori
[...] CP_3 dell'Industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini - CP_3 l'importo di € 13.749,40, oltre interessi di mora, in misura pari al tasso legale d'interesse, dalla maturazione di ciascun rateo di contribuzione omesso fino all'effettivo versamento, unitamente all'eventuale incremento percentuale del valore della posizione individuale aperta presso il CP_3 registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, in relazione a ciascun rateo di contribuzione omesso, che dovesse essere accertato e liquidato in separato giudizio, oltre interessi di mora;
c)- condanna la Controparte_5 al pagamento in favore di delle spese del primo grado, che liquida
[...] Parte_1 in euro 3.506,10, oltre rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
d)- in accoglimento dell'appello incidentale spiegato dal , CP_3 dichiara che lo stesso non è tenuto al pagamento di alcun importo a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado;
c)- condanna la al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore di CP_2
e , liquidate per ciascuno di essi in euro € 1.865,00, oltre al 15% Parte_1 CP_3 per rimborso forfettario delle spese, Iva e Cpa di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. per quelle anticipate dal procuratore di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
Roma, 16/09/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste