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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/08/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 9246/2024
R.G. instaurato da
( ) con l'avv. QUINZANI MARIA IDA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. QUINZANI MARIA IDA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1. Assegnazione della casa coniugale in godimento alla moglie.
2.Affido condiviso dei figli minori e ai genitori con collocazione prevalente e Per_1 Per_2
residenza anagrafica dei figli presso la madre e possibilità per il padre di vederli quando lo desideri e confermato il mantenimento delle attuali modalità di accudimento per le quali il padre al mattino accompagna a scuola e lo riprende all'uscita da scuola alle 13 per accompagnarlo alla Per_2
casa coniugale e al termine degli allenamenti di basket accompagna i figli a alla loro abitazione, disporsi la collocazione dei figli presso il padre a settimane alternate con le seguenti modalità:
1 prima settimana: i figli trascorreranno con il padre presso l'abitazione di questi in Brescia dalle ore
18,30 del lunedì e del mercoledì sino alla mattina successiva quando verranno accompagnati a scuola dal padre. Durante le vacanze scolastiche estive dalle ore 18,30 del lunedì, mercoledì e venerdì sino alla mattina successiva prima del pranzo quando verranno accompagnati presso la casa materna. La permanenza presso l'abitazione paterna potrà nel periodo estivo essere ampliata ad un pranzo e seguente pomeriggio, ma sempre tenuto conto prioritariamente degli impegni di studio dei figli. seconda settimana: i figli trascorreranno con il padre presso l'abitazione di questi dalle ore 18,30 del lunedì e del mercoledì sino alla mattina successiva quando verranno accompagnati a scuola dal padre, nonché dal venerdì ore 18,30 sino alla domenica ore 19 nel periodo scolastico o sino al lunedì mattina nel periodo delle vacanze scolastiche. Durante le vacanze scolastiche estive dalle ore 18,30 del martedì e giovedì sino alla mattina successiva prima del pranzo quando verranno accompagnati presso la casa materna.
Durante le vacanze scolastiche natalizie i figli trascorreranno con il padre il giorno e la notte della
Vigilia sino alla mattina di Natale quando verranno accompagnati presso la casa materna e trascorreranno con la madre i giorni sino al 31 dicembre. Dalla mattina del 1° gennaio i figli trascorreranno con il padre il periodo sino alla sera dell'Epifania quando verranno riaccompagnati presso la casa materna. Per le vacanze pasquali verrà mantenuta la frequentazione consueta settimanale con l'estensione al lunedì di Pasquetta per quel genitore che avrà avuto con sé i figli nel fine settimana precedente;
analogamente verrà disciplinata la frequentazione in occasione di
“ponti” o altre festività.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore tre settimane, due ad agosto e quindi da 1 al 15 con la madre e dal 16 al 31 con il padre.
I figli trascorreranno inoltre con ciascun genitore una settimana nel restante periodo delle vacanze estive;
i genitori concorderanno entro il 30 aprile la data di tale rispettiva settimana.
Nell'ipotesi di impegni di lavoro di un genitore che impediscano la frequentazione convenuta, i figli rimarranno con l'altro genitore o qualora anche quest'ultimo fosse impossibilitato verrà richiesta la disponibilità ai nonni. Durante le competizioni sportive dei figli la presenza di entrambi i genitori è auspicabile.
3. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con la somma mensile di € 400,00 per ciascun figlio e così complessivamente € 800,00 da corrispondere alla signora entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat
FOI. Il primo adeguamento verrà effettuato trascorso un anno dalla data del deposito del presente ricorso congiunto. Le spese straordinarie mediche come disciplinate dal protocollo in uso presso
2 codesto Tribunale e noto alle parti, saranno assunte in via esclusiva dal padre sinché lo stesso godrà di assicurazione sanitaria che rimborsi tali spese sostenute per i figli. In seguito e in ogni caso ogni altra spesa straordinaria sarà ripartita tra il padre e la madre per la metà ciascuno.
4. I coniugi si danno reciprocamente atto di godere di adeguati redditi propri e che nulla compete dall'uno all'altro a titolo di assegno divorzile e di aver regolato nell'ambito della loro separazione i rapporti riferiti alla casa coniugale.
5. I genitori prestano fin da ora reciproco assenso per le formalità riguardanti l'espatrio loro e dei figli minori.
6. Ordinarsi alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza limitatamente al capo riferito alla pronuncia di divorzio dei coniugi, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Brescia affinché provveda alle incombenze di legge.
Spese compensate.
Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza che recepirà le conclusioni come formulate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 16/07/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (BS) (atto n. 178, parte II, serie A, anno 2005), risultano separate dal
14/11/2024 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 9246/2024
R.G. instaurato da
( ) con l'avv. QUINZANI MARIA IDA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. QUINZANI MARIA IDA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1. Assegnazione della casa coniugale in godimento alla moglie.
2.Affido condiviso dei figli minori e ai genitori con collocazione prevalente e Per_1 Per_2
residenza anagrafica dei figli presso la madre e possibilità per il padre di vederli quando lo desideri e confermato il mantenimento delle attuali modalità di accudimento per le quali il padre al mattino accompagna a scuola e lo riprende all'uscita da scuola alle 13 per accompagnarlo alla Per_2
casa coniugale e al termine degli allenamenti di basket accompagna i figli a alla loro abitazione, disporsi la collocazione dei figli presso il padre a settimane alternate con le seguenti modalità:
1 prima settimana: i figli trascorreranno con il padre presso l'abitazione di questi in Brescia dalle ore
18,30 del lunedì e del mercoledì sino alla mattina successiva quando verranno accompagnati a scuola dal padre. Durante le vacanze scolastiche estive dalle ore 18,30 del lunedì, mercoledì e venerdì sino alla mattina successiva prima del pranzo quando verranno accompagnati presso la casa materna. La permanenza presso l'abitazione paterna potrà nel periodo estivo essere ampliata ad un pranzo e seguente pomeriggio, ma sempre tenuto conto prioritariamente degli impegni di studio dei figli. seconda settimana: i figli trascorreranno con il padre presso l'abitazione di questi dalle ore 18,30 del lunedì e del mercoledì sino alla mattina successiva quando verranno accompagnati a scuola dal padre, nonché dal venerdì ore 18,30 sino alla domenica ore 19 nel periodo scolastico o sino al lunedì mattina nel periodo delle vacanze scolastiche. Durante le vacanze scolastiche estive dalle ore 18,30 del martedì e giovedì sino alla mattina successiva prima del pranzo quando verranno accompagnati presso la casa materna.
Durante le vacanze scolastiche natalizie i figli trascorreranno con il padre il giorno e la notte della
Vigilia sino alla mattina di Natale quando verranno accompagnati presso la casa materna e trascorreranno con la madre i giorni sino al 31 dicembre. Dalla mattina del 1° gennaio i figli trascorreranno con il padre il periodo sino alla sera dell'Epifania quando verranno riaccompagnati presso la casa materna. Per le vacanze pasquali verrà mantenuta la frequentazione consueta settimanale con l'estensione al lunedì di Pasquetta per quel genitore che avrà avuto con sé i figli nel fine settimana precedente;
analogamente verrà disciplinata la frequentazione in occasione di
“ponti” o altre festività.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore tre settimane, due ad agosto e quindi da 1 al 15 con la madre e dal 16 al 31 con il padre.
I figli trascorreranno inoltre con ciascun genitore una settimana nel restante periodo delle vacanze estive;
i genitori concorderanno entro il 30 aprile la data di tale rispettiva settimana.
Nell'ipotesi di impegni di lavoro di un genitore che impediscano la frequentazione convenuta, i figli rimarranno con l'altro genitore o qualora anche quest'ultimo fosse impossibilitato verrà richiesta la disponibilità ai nonni. Durante le competizioni sportive dei figli la presenza di entrambi i genitori è auspicabile.
3. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con la somma mensile di € 400,00 per ciascun figlio e così complessivamente € 800,00 da corrispondere alla signora entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat
FOI. Il primo adeguamento verrà effettuato trascorso un anno dalla data del deposito del presente ricorso congiunto. Le spese straordinarie mediche come disciplinate dal protocollo in uso presso
2 codesto Tribunale e noto alle parti, saranno assunte in via esclusiva dal padre sinché lo stesso godrà di assicurazione sanitaria che rimborsi tali spese sostenute per i figli. In seguito e in ogni caso ogni altra spesa straordinaria sarà ripartita tra il padre e la madre per la metà ciascuno.
4. I coniugi si danno reciprocamente atto di godere di adeguati redditi propri e che nulla compete dall'uno all'altro a titolo di assegno divorzile e di aver regolato nell'ambito della loro separazione i rapporti riferiti alla casa coniugale.
5. I genitori prestano fin da ora reciproco assenso per le formalità riguardanti l'espatrio loro e dei figli minori.
6. Ordinarsi alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza limitatamente al capo riferito alla pronuncia di divorzio dei coniugi, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Brescia affinché provveda alle incombenze di legge.
Spese compensate.
Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza che recepirà le conclusioni come formulate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 16/07/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (BS) (atto n. 178, parte II, serie A, anno 2005), risultano separate dal
14/11/2024 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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