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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Settore lavoro / previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di GI AB dott. Arturo D'Ingianna nel proc.n. 6149 / 2023 rg sul ricorso depositato il 26/12/2023 proposto da ( difesa da avv. ti Micali Giuseppe, Miceli Walter , Parte_1
Ganci Fabio;
, , RD Antonio Parte_2 Parte_3
nei confronti di . ( difesa da Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato GI AB ) all'esito dell'udienza e della camera di consiglio ,
così definitivamente provvede :
“ Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
ad attribuire alla parte ricorrente il beneficio della cosiddetta Carta docente di cui all'art. 1,
[...] comma 121, L. n. 107/2015 per gli anni di servizio a termine 2021/2022 e 2022/2023, nella misura dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Spese compensate per intero tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23
1 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al Cont personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 3.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannarsi il l risarcimento del CP_2 danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di
€ 3.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Parte ricorrente deduceva che:
aveva prestato servizio d'insegnamento con i seguenti contratti a tempo determinato alle dipendenze del come da stato matricolare e contratti allegati (doc. Controparte_3
1) attestazione stato di servizio
- a.s. 2017/2018, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal
17.10.2017 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, per n. 18 ore di servizio settimanali sino al 23.11.2017 presso l'Istituto
Comprensivo I.C. “Carducci-Via Da Feltre” di GI di AB (RC)
RCIC867007, sino al 21.12.2017 presso l'Istituto Comprensivo I.C. “Telesio” di
GI di AB (RC) RCIC84200V, sino al 07.02.2018 presso l'Istituto
Comprensivo I.C. “Alvaro-Gebbione” di GI di AB (RC) RCIC870003, sino al 12.03.2018 presso l'Istituto I.S. “A. Volta” di GI di AB (RC)
RCPS030006, sino al 27.06.2018 presso l'Istituto Comprensivo I.C. “Nosside-
Pythagoras” di GI di AB (RC) RCIC86900V ;
- a.s. 2018/2019, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal
11.10.2018 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
2 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali sino al 31.01.2019 presso l'Istituto
Comprensivo I.C. Carducci” di GI di AB (RC) RCIC867007, sino al
15.03.2019 presso l'Istituto Comprensivo I.C. “Vitrioli-Principe di Piemonte” di
GI di AB (RC) RCIC87300E;
- a.s. 2019/2020, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal
02.09.2019 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, per n. 18 ore di servizio settimanali sino al 15.06.2020 presso l'Istituto
Comprensivo I.C. “Catanoso-De Gasperi” di GI di AB (RC);
- a.s. 2020/2021, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal
01.10.2020 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo I.C. “De
Amicis-Bolani” di GI di AB (RC) RCIC809007;
- a.s. 2021/2022, contratto annuale (ossia dal 13.09.2021 fino al 31 agosto) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro” di Melito di Porto
Salvo (RC) RCIC841003;
- a.s. 2022/2023, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal
05.09.2022 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Corrado
Alvaro” di Melito di Porto Salvo (RC) RCIC841003;
In tali anni scolastici, l'istante non ha fruito della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione … dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, pur riconoscendo che la carta docente è finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, ha riservato tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato.
Il si costituiva tempestivamente ed eccepiva la parziale prescrizione delle somme e, CP_1 comunque, l'infondatezza della domanda .
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è parzialmente accolto .
1. CARTA ELETTRONICA DOCENTE 3 La domanda riguarda la pretesa al beneficio della c.d. Carta docente, per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per il valore di 500,00 euro annui.
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine (supplenze) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla RE Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363- bis c.p.c., non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorché i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi
4 nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale.
Orbene, nel caso di specie, dai contratti di lavoro allegati da parte ricorrente emergono supplenze annuale ( anno 2021/2022 ) e con inizio anteriore al 31 dicembre e svolte fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per anno scolastico e 2022/2023.
Al contrario, quanto al servizio prestato nell'anno scolastico 2017/2018, 2018/19 , 2019/2020 e 2020/2021 trattandosi di supplenze temporanee brevi, a parere del giudicante, difetta il nesso - evidenziato dalla RE Corte- tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa.
Orbene a tale fine appare significativo e decisivo, nel pensiero espresso dalla Corte, il dato strutturale temporale della “didattica annua” che è stato l'elemento ispiratore e caratterizzante la scelta discrezionale del legislatore.
La Corte, nella citata sentenza, ha proceduto ad un'operazione di individuazione e verifica di comparabilità di altre situazioni derivanti da rapporti di lavoro a tempo determinato che potessero presentare appunto una simile estensione temporale tra i vari modelli di rapporti prefigurati dall'ordinamento in materia scolastica.
La sentenza premesso il “diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme e che riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata” a dire della Corte il beneficio della Carta docente “5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”.
Rileva che il beneficio rientra in una iniziativa coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF) e che la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Per cui prosegue la Corte “Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” e “L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, nonché “La Carta, infatti - rileva il Collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto
- eventuali carenze nelle iniziative del datore di lavoro su tale diverso piano”. CP_1
Ne discende a dire della Corte “È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari
5 il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” e, pertanto, “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
Alla luce di quanto sopra esposto - considerato che anche secondo lo scrutinio di ragionevolezza della scelta delimitativa del legislatore non emerge che il beneficio in questione costituisca l'unico ed esclusivo momento formativo a cui può accedere il personale precario - appare dunque al decidente come nel caso di supplenze brevi e temporanee non possa ravvisarsi l'elemento proprio della annualità e quella valutazione di spettanza ex ante che caratterizza il beneficio nella lettura offerta dalla Corte RE (secondo la Corte RE il beneficio matura al momento del conferimento dell'incarico) anche in vista della programmazione formativa, deve concludersi che le supplenze brevi, temporanee svolte nell'anno scolastico e quelle assegnate dopo il 31 dicembre escludono la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto.
In conclusione, non rinvenendosi per gli anni in esame alcuna supplenza annua riconducibile ad una delle ipotesi contemplate dall'art 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999, la domanda sul punto va rigettata.
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla RE (fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo neppure dedotto dal ), il beneficio richiesto solo per gli anni scolastici 2021/2022 e CP_1
2022/2023, con condanna del a procedere all'attribuzione della Carta Docente oltre CP_1 accessori di legge.
Va pure rilevato che l'eccezione di prescrizione è infondata in quanto la diffida del luglio 2022 interrompe anche l'eventuale incarico iniziato a ottobre 2017 ( il termine è quinquennale ) .
Parte ricorrente, inoltre, ha dimostrato l'attuale permanenza nel sistema scolastico depositando le graduatorie scolastiche
2. SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio compensate per intero in ragione della prevalente infondatezza della domanda
GI AB 21.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Settore lavoro / previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di GI AB dott. Arturo D'Ingianna nel proc.n. 6149 / 2023 rg sul ricorso depositato il 26/12/2023 proposto da ( difesa da avv. ti Micali Giuseppe, Miceli Walter , Parte_1
Ganci Fabio;
, , RD Antonio Parte_2 Parte_3
nei confronti di . ( difesa da Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato GI AB ) all'esito dell'udienza e della camera di consiglio ,
così definitivamente provvede :
“ Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
ad attribuire alla parte ricorrente il beneficio della cosiddetta Carta docente di cui all'art. 1,
[...] comma 121, L. n. 107/2015 per gli anni di servizio a termine 2021/2022 e 2022/2023, nella misura dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Spese compensate per intero tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23
1 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al Cont personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 3.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannarsi il l risarcimento del CP_2 danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di
€ 3.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Parte ricorrente deduceva che:
aveva prestato servizio d'insegnamento con i seguenti contratti a tempo determinato alle dipendenze del come da stato matricolare e contratti allegati (doc. Controparte_3
1) attestazione stato di servizio
- a.s. 2017/2018, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal
17.10.2017 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, per n. 18 ore di servizio settimanali sino al 23.11.2017 presso l'Istituto
Comprensivo I.C. “Carducci-Via Da Feltre” di GI di AB (RC)
RCIC867007, sino al 21.12.2017 presso l'Istituto Comprensivo I.C. “Telesio” di
GI di AB (RC) RCIC84200V, sino al 07.02.2018 presso l'Istituto
Comprensivo I.C. “Alvaro-Gebbione” di GI di AB (RC) RCIC870003, sino al 12.03.2018 presso l'Istituto I.S. “A. Volta” di GI di AB (RC)
RCPS030006, sino al 27.06.2018 presso l'Istituto Comprensivo I.C. “Nosside-
Pythagoras” di GI di AB (RC) RCIC86900V ;
- a.s. 2018/2019, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal
11.10.2018 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
2 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali sino al 31.01.2019 presso l'Istituto
Comprensivo I.C. Carducci” di GI di AB (RC) RCIC867007, sino al
15.03.2019 presso l'Istituto Comprensivo I.C. “Vitrioli-Principe di Piemonte” di
GI di AB (RC) RCIC87300E;
- a.s. 2019/2020, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal
02.09.2019 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, per n. 18 ore di servizio settimanali sino al 15.06.2020 presso l'Istituto
Comprensivo I.C. “Catanoso-De Gasperi” di GI di AB (RC);
- a.s. 2020/2021, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal
01.10.2020 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo I.C. “De
Amicis-Bolani” di GI di AB (RC) RCIC809007;
- a.s. 2021/2022, contratto annuale (ossia dal 13.09.2021 fino al 31 agosto) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro” di Melito di Porto
Salvo (RC) RCIC841003;
- a.s. 2022/2023, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal
05.09.2022 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Corrado
Alvaro” di Melito di Porto Salvo (RC) RCIC841003;
In tali anni scolastici, l'istante non ha fruito della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione … dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, pur riconoscendo che la carta docente è finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, ha riservato tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato.
Il si costituiva tempestivamente ed eccepiva la parziale prescrizione delle somme e, CP_1 comunque, l'infondatezza della domanda .
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è parzialmente accolto .
1. CARTA ELETTRONICA DOCENTE 3 La domanda riguarda la pretesa al beneficio della c.d. Carta docente, per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per il valore di 500,00 euro annui.
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine (supplenze) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla RE Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363- bis c.p.c., non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorché i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi
4 nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale.
Orbene, nel caso di specie, dai contratti di lavoro allegati da parte ricorrente emergono supplenze annuale ( anno 2021/2022 ) e con inizio anteriore al 31 dicembre e svolte fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per anno scolastico e 2022/2023.
Al contrario, quanto al servizio prestato nell'anno scolastico 2017/2018, 2018/19 , 2019/2020 e 2020/2021 trattandosi di supplenze temporanee brevi, a parere del giudicante, difetta il nesso - evidenziato dalla RE Corte- tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa.
Orbene a tale fine appare significativo e decisivo, nel pensiero espresso dalla Corte, il dato strutturale temporale della “didattica annua” che è stato l'elemento ispiratore e caratterizzante la scelta discrezionale del legislatore.
La Corte, nella citata sentenza, ha proceduto ad un'operazione di individuazione e verifica di comparabilità di altre situazioni derivanti da rapporti di lavoro a tempo determinato che potessero presentare appunto una simile estensione temporale tra i vari modelli di rapporti prefigurati dall'ordinamento in materia scolastica.
La sentenza premesso il “diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme e che riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata” a dire della Corte il beneficio della Carta docente “5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”.
Rileva che il beneficio rientra in una iniziativa coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF) e che la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Per cui prosegue la Corte “Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” e “L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, nonché “La Carta, infatti - rileva il Collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto
- eventuali carenze nelle iniziative del datore di lavoro su tale diverso piano”. CP_1
Ne discende a dire della Corte “È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari
5 il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” e, pertanto, “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
Alla luce di quanto sopra esposto - considerato che anche secondo lo scrutinio di ragionevolezza della scelta delimitativa del legislatore non emerge che il beneficio in questione costituisca l'unico ed esclusivo momento formativo a cui può accedere il personale precario - appare dunque al decidente come nel caso di supplenze brevi e temporanee non possa ravvisarsi l'elemento proprio della annualità e quella valutazione di spettanza ex ante che caratterizza il beneficio nella lettura offerta dalla Corte RE (secondo la Corte RE il beneficio matura al momento del conferimento dell'incarico) anche in vista della programmazione formativa, deve concludersi che le supplenze brevi, temporanee svolte nell'anno scolastico e quelle assegnate dopo il 31 dicembre escludono la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto.
In conclusione, non rinvenendosi per gli anni in esame alcuna supplenza annua riconducibile ad una delle ipotesi contemplate dall'art 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999, la domanda sul punto va rigettata.
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla RE (fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo neppure dedotto dal ), il beneficio richiesto solo per gli anni scolastici 2021/2022 e CP_1
2022/2023, con condanna del a procedere all'attribuzione della Carta Docente oltre CP_1 accessori di legge.
Va pure rilevato che l'eccezione di prescrizione è infondata in quanto la diffida del luglio 2022 interrompe anche l'eventuale incarico iniziato a ottobre 2017 ( il termine è quinquennale ) .
Parte ricorrente, inoltre, ha dimostrato l'attuale permanenza nel sistema scolastico depositando le graduatorie scolastiche
2. SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio compensate per intero in ragione della prevalente infondatezza della domanda
GI AB 21.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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