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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/03/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8165/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8165 dell'R.G.A.C. anno 2022, ritenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter cpc del 19/12/2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente t r a
Ing. , nato il [...] a [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall' Avvocato Maurizio Turco del Foro di Lagonegro, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell' Avv. Rocco Pecoraro in Salerno al Corso Vittorio Emanuele 126;
- Appellante -
e
, nato a [...] il [...], , domiciliato presso l'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Marilena Martuscelli, con studio a Salerno in piazza Casalbore 32 che lo rappresenta come da procura in atti;
- Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 1273/2022 emessa dal giudice di pace di Salerno, in data 5 marzo 2022, pubblicata in data 7 marzo 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In estrema sintesi l'ing. conveniva in giudizio innanzi al GdP di Salerno Pt_1 CP_1 per vederlo condannare al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla lesione del suo onore e reputazione professionale, determinata dall'invio da parte dello di un esposto presso il consiglio CP_1 dell'ordine degli ingegneri in cui deduceva che l'ing. “nell'espletamento del proprio mandato inerente… ha CP_1 commesso macroscopici errori, per quanto ammonito da altri tecnici, fortemente lesivi per il sottoscritto ( rectius : scermino
pagina 1 di 6 RU ) dimostrando in alcuni casi assoluta ignoranza sulla disciplina per cui e' stato chiamato come esperto”. L'ing Pt_1 subiva il conseguente procedimento disciplinare che veniva definito con archiviazione.
Indi citava lo , autore dell'esposto, innanzi al GdP di Salerno per il risarcimento danni. Il CP_1
GdP rigettava la domanda con sentenza n° 1273/2022 avverso la quale il proponeva appello Pt_1 incardinando l'odierno giudizio. Si costituiva lo chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Con ordinanza del 19.12.24, la causa veniva trattenuta in decisione coi termini ex art 190 c.p.c.
Richiamati espressamente per relationem gli atti del fascicolo di primo grado, i fatti storici, i motivi di gravame e le difese dell'appellato, l'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che seguono.
Si premette che l'ordinanza della S.C. di Cassazione del 07/10/2024 allegata da parte appellata alla comparsa conclusionale (produzione ammissibile perché il documento è di formazione sopravvenuta) non incide sui fatti di causa e sulla domanda risarcitoria promossa dal , perché con tale pronuncia la S.C. Pt_1 ha dichiarato la nullità dell'ordinanza di vendita resa dal G.E. Salerno con rimessione ad altro Giudice per un vizio di procedura, non di certo perché fosse errato l'accertamento tecnico compiuto in quel procedimento dall'ing. . Pt_1
Infatti gli precisano che “Il merito, quindi, resta impregiudicato, essendo qui cassata la statuizione di Parte_2 tardività resa dalla qui impugnata sentenza, fermo restando che deve intendersi inammissibile per carenza di interesse (e, quindi, preclusa e tale da rendere improponibile l'opposizione) ogni questione sulla non titolarità, anche solo parziale, del bene staggito: questione preliminare che, beninteso, non può essere esaminata in questa sede – per il carattere assorbente dell'infondatezza del rilievo di tardività e la necessità di specifici accertamenti sugli atti di causa – e che è rimessa alla valutazione del giudice del rinvio”.
L'ulteriore precisazione nell'Ordinanza in commento secondo cui il G.E. da designarsi dovrà “… esaminare ogni altra questione in rito ed il merito e valutare, impregiudicato l'esito della disamina e prima di regolare le spese pure del presente giudizio di legittimità, tra l'altro, se le particelle 116, 118 e 119 - su cui insistono il cancello ed il viale di accesso al fabbricato, l'area utilizzata per il parcheggio delle autovetture ed il “manufatto in blocchetti di cemento e copertura in lamiera - fossero, al momento del pignoramento, di titolarità esclusiva dell'esecutata opponente e se costituissero o meno una unità negoziale autonoma rispetto al fabbricato (ed alle altre unità immobiliari, già oggetto del giudizio di divisione ereditaria)
e potessero, allora, reputarsi o meno oggetto del pignoramento, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, nonché, di conseguenza, del successivo decreto di trasferimento 18 giugno 2014, secondo la descrizione ivi contenuta” è diretta conseguenza della pronuncia di invalidità del procedimento esecutivo e dell'ordinanza che lo ha concluso, e non una valutazione negativa sull'operato del perito.
Fatta questa precisazione, la sentenza di rigetto della domanda va confermata perché il GdP ha fatto corretta applicazione dei principi giuridici che governano la materia del risarcimento del danno da lesione dell'onore e della reputazione professionale.
pagina 2 di 6 In aggiunta alle considerazioni rese del Giudice di Prime cure, si può richiamare copiosa giurisprudenza di legittimità che ha trattato la fattispecie de qua agitur. Si citano le seguenti pronunce: Cass. 7 giugno 2022, n. 22119 “è bene, anche, ricordare che accusare un professionista, presso l'Organo delegato al controllo del rispetto dei canoni della deontologia professionale, di comportamenti che integrino violazioni di tali regole è un fatto astrattamente privo di antigiuridicità, venendo in rilievo l'esercizio di un diritto e, finanche, rendendosi un servigio alla categoria professionale alla quale il "denunciato" appartiene, perchè la pone in grado di mettere in atto meccanismi di autotutela … il C.O.A., infatti, è il soggetto istituzionalmente preposto a raccogliere le eventuali lamentele sull'operato di uno avvocato professionista, a cui, quindi, legittimamente inoltrare una missiva, un esposto, una segnalazione. Nel rivolgersi il ricorrente a tale organismo per segnalare quello che, a suo modo di vedere, era stato un comportamento non condiviso dell'avvocato difensore, chiedendo risposte jure suo utitur, egli ha posto in essere una condotta scriminabile ex art. 51 c.p..
Naturalmente, tale discorso è valido sempre che i fatti portati a conoscenza dell'organo professionale siano veri (o, nei limiti ex art. 59 c.p., siano ritenuti tali dall'agente)”. Tali principi erano stati in precedenza espressi dagli NI in sentenza n. 3565 del 07/11/2007 “l'offesa va tenuta distinta dall'accusa, venendo la prima scriminata solo nei casi di cui all'art. 598 c.p., mentre l'agire dell'accusatore, che non può che assumere la responsabilità di quel che dice - specie se fa valere un proprio diritto - può essere lecito a condizione che l'accusa abbia fondamento o, almeno, che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (anche se erroneamente) convinto di ciò. Ed è essenzialmente per tale motivo che si ritiene non integrare il delitto di diffamazione la segnalazione al competente Consiglio dell'Ordine di comportamenti, deontologicamente scorretti, tenuti da un libero professionista iscritto, sempre che gli episodi segnalati siano rispondenti al vero;
questo perchè
l'esponente, per mezzo della segnalazione, esercita una legittima tutela dei suoi interessi (di cliente o di collega). La esercita, evidentemente, attraverso il diritto di critica (sub specie di denunzia, esposto ecc.) e dunque con i limiti (sopra ricordati) che segnano il perimetro entro il quale si può censurare l'altrui condotta”.
Applicando tale principio al caso di specie (essendo valevole tale enunciato ermeneutico anche all'esposto inviato al consiglio dell'ordine degli ingegneri per identità di ratio), si rileva che lo ha CP_1 presentato l'esposto perché era realmente convinto che l'ing. avesse commesso un errore Pt_1 nell'accertamento peritale, spinto evidentemente dalle conclusioni di segno contrario propugnate dal suo consulente di parte Arch. . Persona_1
Inoltre, nell'esposto il non ha offeso gratuitamente la persona dell'ing. (in tal caso CP_1 Pt_1 non vi sarebbero stati dubbi sulla sanzionabilità della sua condotta), ma ha ricollegato la sua denuncia all'interesse che aveva nella causa in cui il ha redatto la perizia sfavorevole;
si è limitato ad Pt_1 evidenziare che questi avesse compiuto errori macroscopici che denotano ignoranza in materia, perché il suo elaborato gli aveva procurato un danno patrimoniale, ossia perdita di un ulteriore immobile che non era incluso nel pignoramento immobiliare.
Certamente ha utilizzato toni duri ed accesi, ma che rientrano sempre nell'esercizio del diritto di critica dell'incarico professionale, svolto dall'ingegnere, a tutela del suo interesse nel procedimento. La pagina 3 di 6 critica si è incentrata su errori professionali, non vi è stata invece un'offesa personale nei confronti del
. Pt_1
Il fatto che il G.E. avesse già accertato che le particelle n° 116, 118 e 119 fossero pertinenze dell'immobile di cui alla particella n° 117 (in linea con quanto poi accertato e concluso dall'ing. ) e Pt_1 che avesse conseguentemente rigettato le richieste di chiarimenti avanzato dalle parti rinviando la causa per la discussione, non sono elementi valevoli a suffragare la condotta diffamatoria dello , dal CP_1 momento che ha continuato a ritenere ingiusto il provvedimento del G.E. tanto da presentare ricorso in
Cassazione avverso di esso.
Accanto a tali considerazioni, occorre aggiungerne altre relativamente all'onere della prova che l'appellante non ha assolto (come già correttamente rilevato dal Giudice di Prime cure).
Si riportano sul punto le seguenti pronunce della S.C. di Cassazione:
Ordinanza n. 4005 del 18/02/2020 Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.
Ordinanza n. 31537 del 06/12/2018 In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato”.
Sentenza n. 21740 del 22/10/2010 “In tema di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione che la persona goda tra i consociati. Ne consegue, sul piano dell'onere probatorio, che l'attore non può limitarsi a dimostrare la verificazione dell'anzidetta condotta, ma deve fornire la prova anche dell'evento lesivo.
In tale sentenze è enunciato il principio secondo cui il risarcimento danni da lesione dell'onore e dell'immagine richiede il concreto pregiudizio patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima;
e che la condotta asseritamente diffamatoria della pagina 4 di 6 persona non va valutata "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione che la persona goda tra i consociati
Ebbene, l'appellante non ha dedotto elementi diversi dal fatto illecito in sé (ossia il contenuto dell'esposto) per comprovare il presunto danno, né ha offerto prova concreta e specifica della lesione del suo onore e della sua reputazione tra i consociati. In particolare, la parte non ha provato che lo CP_1 abbia compiuto atti denigratori eclatanti (come ad es. inviare esposti alla stampa, o diffondere volantini di discredito dell'ing nella città in cui vive); si è limitato ad inviare un esposto ad un organismo Pt_1 dedicato alla revisione dell'operato degli appartenenti alla categoria, ossia il Consiglio dell'Ordine di
Disciplina, i cui atti – se non viene provato il contrario – sono riservati e non sono estensibili alla collettività indifferenziata.
Peraltro, l'immagine professionale dell'ing è uscita del tutto illesa dal conseguente Pt_1 procedimento disciplinare, definito con archiviazione;
anzi ne è uscita addirittura rafforzata, poiché egli ha dimostrato dinanzi a soggetti terzi, dotati di particolare competenza tecnica, di aver svolto il suo incarico nel procedimento esecutivo de quo in modo corretto ed ineccepibile.
Da ultimo si evidenzia che il risarcimento del danno nel nostro ordinamento non assolve ad una funzione punitiva del fatto illecito altrui (se non in eccezionali e tassativi casi), ma solo riparativa e reintegratoria. In tal senso si richiama Cass., Sentenza n. 15814 del 12/06/2008 “Nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non é riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso né il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro;
ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno "in re ipsa", in cui la presunzione si riferisce solo all'"an debeatur" (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'"id quod plerumque accidit") e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale, permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario”; pregiudizio che l'attore non ha provato in alcun modo, avendo soffermato l'attenzione sia in primo grado che in questo giudizio di appello principalmente sulla ritenuta ingiustizia del fatto altrui, ma non sul pregiudizio effettivo sofferto.
L'appello va quindi rigettato con condanna dell'appellante alle spese di lite.
A cagione del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti normativi affinchè l'appellante sia obbligato a versare il doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Salerno, quale giudice dell'appello, in persona del giudice dr Gustavo Danise, sull'appello proposto da nei confronti di , definitivamente pronunciando, così Parte_3 CP_1 dispone:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese in misura del 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
3) Dà atto che sussistono le condizioni normative affinchè la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art 13 co 1 quater TU 115/02;
Così deciso in Salerno,
11.03.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8165 dell'R.G.A.C. anno 2022, ritenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter cpc del 19/12/2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente t r a
Ing. , nato il [...] a [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall' Avvocato Maurizio Turco del Foro di Lagonegro, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell' Avv. Rocco Pecoraro in Salerno al Corso Vittorio Emanuele 126;
- Appellante -
e
, nato a [...] il [...], , domiciliato presso l'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Marilena Martuscelli, con studio a Salerno in piazza Casalbore 32 che lo rappresenta come da procura in atti;
- Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 1273/2022 emessa dal giudice di pace di Salerno, in data 5 marzo 2022, pubblicata in data 7 marzo 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In estrema sintesi l'ing. conveniva in giudizio innanzi al GdP di Salerno Pt_1 CP_1 per vederlo condannare al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla lesione del suo onore e reputazione professionale, determinata dall'invio da parte dello di un esposto presso il consiglio CP_1 dell'ordine degli ingegneri in cui deduceva che l'ing. “nell'espletamento del proprio mandato inerente… ha CP_1 commesso macroscopici errori, per quanto ammonito da altri tecnici, fortemente lesivi per il sottoscritto ( rectius : scermino
pagina 1 di 6 RU ) dimostrando in alcuni casi assoluta ignoranza sulla disciplina per cui e' stato chiamato come esperto”. L'ing Pt_1 subiva il conseguente procedimento disciplinare che veniva definito con archiviazione.
Indi citava lo , autore dell'esposto, innanzi al GdP di Salerno per il risarcimento danni. Il CP_1
GdP rigettava la domanda con sentenza n° 1273/2022 avverso la quale il proponeva appello Pt_1 incardinando l'odierno giudizio. Si costituiva lo chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Con ordinanza del 19.12.24, la causa veniva trattenuta in decisione coi termini ex art 190 c.p.c.
Richiamati espressamente per relationem gli atti del fascicolo di primo grado, i fatti storici, i motivi di gravame e le difese dell'appellato, l'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che seguono.
Si premette che l'ordinanza della S.C. di Cassazione del 07/10/2024 allegata da parte appellata alla comparsa conclusionale (produzione ammissibile perché il documento è di formazione sopravvenuta) non incide sui fatti di causa e sulla domanda risarcitoria promossa dal , perché con tale pronuncia la S.C. Pt_1 ha dichiarato la nullità dell'ordinanza di vendita resa dal G.E. Salerno con rimessione ad altro Giudice per un vizio di procedura, non di certo perché fosse errato l'accertamento tecnico compiuto in quel procedimento dall'ing. . Pt_1
Infatti gli precisano che “Il merito, quindi, resta impregiudicato, essendo qui cassata la statuizione di Parte_2 tardività resa dalla qui impugnata sentenza, fermo restando che deve intendersi inammissibile per carenza di interesse (e, quindi, preclusa e tale da rendere improponibile l'opposizione) ogni questione sulla non titolarità, anche solo parziale, del bene staggito: questione preliminare che, beninteso, non può essere esaminata in questa sede – per il carattere assorbente dell'infondatezza del rilievo di tardività e la necessità di specifici accertamenti sugli atti di causa – e che è rimessa alla valutazione del giudice del rinvio”.
L'ulteriore precisazione nell'Ordinanza in commento secondo cui il G.E. da designarsi dovrà “… esaminare ogni altra questione in rito ed il merito e valutare, impregiudicato l'esito della disamina e prima di regolare le spese pure del presente giudizio di legittimità, tra l'altro, se le particelle 116, 118 e 119 - su cui insistono il cancello ed il viale di accesso al fabbricato, l'area utilizzata per il parcheggio delle autovetture ed il “manufatto in blocchetti di cemento e copertura in lamiera - fossero, al momento del pignoramento, di titolarità esclusiva dell'esecutata opponente e se costituissero o meno una unità negoziale autonoma rispetto al fabbricato (ed alle altre unità immobiliari, già oggetto del giudizio di divisione ereditaria)
e potessero, allora, reputarsi o meno oggetto del pignoramento, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, nonché, di conseguenza, del successivo decreto di trasferimento 18 giugno 2014, secondo la descrizione ivi contenuta” è diretta conseguenza della pronuncia di invalidità del procedimento esecutivo e dell'ordinanza che lo ha concluso, e non una valutazione negativa sull'operato del perito.
Fatta questa precisazione, la sentenza di rigetto della domanda va confermata perché il GdP ha fatto corretta applicazione dei principi giuridici che governano la materia del risarcimento del danno da lesione dell'onore e della reputazione professionale.
pagina 2 di 6 In aggiunta alle considerazioni rese del Giudice di Prime cure, si può richiamare copiosa giurisprudenza di legittimità che ha trattato la fattispecie de qua agitur. Si citano le seguenti pronunce: Cass. 7 giugno 2022, n. 22119 “è bene, anche, ricordare che accusare un professionista, presso l'Organo delegato al controllo del rispetto dei canoni della deontologia professionale, di comportamenti che integrino violazioni di tali regole è un fatto astrattamente privo di antigiuridicità, venendo in rilievo l'esercizio di un diritto e, finanche, rendendosi un servigio alla categoria professionale alla quale il "denunciato" appartiene, perchè la pone in grado di mettere in atto meccanismi di autotutela … il C.O.A., infatti, è il soggetto istituzionalmente preposto a raccogliere le eventuali lamentele sull'operato di uno avvocato professionista, a cui, quindi, legittimamente inoltrare una missiva, un esposto, una segnalazione. Nel rivolgersi il ricorrente a tale organismo per segnalare quello che, a suo modo di vedere, era stato un comportamento non condiviso dell'avvocato difensore, chiedendo risposte jure suo utitur, egli ha posto in essere una condotta scriminabile ex art. 51 c.p..
Naturalmente, tale discorso è valido sempre che i fatti portati a conoscenza dell'organo professionale siano veri (o, nei limiti ex art. 59 c.p., siano ritenuti tali dall'agente)”. Tali principi erano stati in precedenza espressi dagli NI in sentenza n. 3565 del 07/11/2007 “l'offesa va tenuta distinta dall'accusa, venendo la prima scriminata solo nei casi di cui all'art. 598 c.p., mentre l'agire dell'accusatore, che non può che assumere la responsabilità di quel che dice - specie se fa valere un proprio diritto - può essere lecito a condizione che l'accusa abbia fondamento o, almeno, che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (anche se erroneamente) convinto di ciò. Ed è essenzialmente per tale motivo che si ritiene non integrare il delitto di diffamazione la segnalazione al competente Consiglio dell'Ordine di comportamenti, deontologicamente scorretti, tenuti da un libero professionista iscritto, sempre che gli episodi segnalati siano rispondenti al vero;
questo perchè
l'esponente, per mezzo della segnalazione, esercita una legittima tutela dei suoi interessi (di cliente o di collega). La esercita, evidentemente, attraverso il diritto di critica (sub specie di denunzia, esposto ecc.) e dunque con i limiti (sopra ricordati) che segnano il perimetro entro il quale si può censurare l'altrui condotta”.
Applicando tale principio al caso di specie (essendo valevole tale enunciato ermeneutico anche all'esposto inviato al consiglio dell'ordine degli ingegneri per identità di ratio), si rileva che lo ha CP_1 presentato l'esposto perché era realmente convinto che l'ing. avesse commesso un errore Pt_1 nell'accertamento peritale, spinto evidentemente dalle conclusioni di segno contrario propugnate dal suo consulente di parte Arch. . Persona_1
Inoltre, nell'esposto il non ha offeso gratuitamente la persona dell'ing. (in tal caso CP_1 Pt_1 non vi sarebbero stati dubbi sulla sanzionabilità della sua condotta), ma ha ricollegato la sua denuncia all'interesse che aveva nella causa in cui il ha redatto la perizia sfavorevole;
si è limitato ad Pt_1 evidenziare che questi avesse compiuto errori macroscopici che denotano ignoranza in materia, perché il suo elaborato gli aveva procurato un danno patrimoniale, ossia perdita di un ulteriore immobile che non era incluso nel pignoramento immobiliare.
Certamente ha utilizzato toni duri ed accesi, ma che rientrano sempre nell'esercizio del diritto di critica dell'incarico professionale, svolto dall'ingegnere, a tutela del suo interesse nel procedimento. La pagina 3 di 6 critica si è incentrata su errori professionali, non vi è stata invece un'offesa personale nei confronti del
. Pt_1
Il fatto che il G.E. avesse già accertato che le particelle n° 116, 118 e 119 fossero pertinenze dell'immobile di cui alla particella n° 117 (in linea con quanto poi accertato e concluso dall'ing. ) e Pt_1 che avesse conseguentemente rigettato le richieste di chiarimenti avanzato dalle parti rinviando la causa per la discussione, non sono elementi valevoli a suffragare la condotta diffamatoria dello , dal CP_1 momento che ha continuato a ritenere ingiusto il provvedimento del G.E. tanto da presentare ricorso in
Cassazione avverso di esso.
Accanto a tali considerazioni, occorre aggiungerne altre relativamente all'onere della prova che l'appellante non ha assolto (come già correttamente rilevato dal Giudice di Prime cure).
Si riportano sul punto le seguenti pronunce della S.C. di Cassazione:
Ordinanza n. 4005 del 18/02/2020 Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.
Ordinanza n. 31537 del 06/12/2018 In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato”.
Sentenza n. 21740 del 22/10/2010 “In tema di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione che la persona goda tra i consociati. Ne consegue, sul piano dell'onere probatorio, che l'attore non può limitarsi a dimostrare la verificazione dell'anzidetta condotta, ma deve fornire la prova anche dell'evento lesivo.
In tale sentenze è enunciato il principio secondo cui il risarcimento danni da lesione dell'onore e dell'immagine richiede il concreto pregiudizio patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima;
e che la condotta asseritamente diffamatoria della pagina 4 di 6 persona non va valutata "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione che la persona goda tra i consociati
Ebbene, l'appellante non ha dedotto elementi diversi dal fatto illecito in sé (ossia il contenuto dell'esposto) per comprovare il presunto danno, né ha offerto prova concreta e specifica della lesione del suo onore e della sua reputazione tra i consociati. In particolare, la parte non ha provato che lo CP_1 abbia compiuto atti denigratori eclatanti (come ad es. inviare esposti alla stampa, o diffondere volantini di discredito dell'ing nella città in cui vive); si è limitato ad inviare un esposto ad un organismo Pt_1 dedicato alla revisione dell'operato degli appartenenti alla categoria, ossia il Consiglio dell'Ordine di
Disciplina, i cui atti – se non viene provato il contrario – sono riservati e non sono estensibili alla collettività indifferenziata.
Peraltro, l'immagine professionale dell'ing è uscita del tutto illesa dal conseguente Pt_1 procedimento disciplinare, definito con archiviazione;
anzi ne è uscita addirittura rafforzata, poiché egli ha dimostrato dinanzi a soggetti terzi, dotati di particolare competenza tecnica, di aver svolto il suo incarico nel procedimento esecutivo de quo in modo corretto ed ineccepibile.
Da ultimo si evidenzia che il risarcimento del danno nel nostro ordinamento non assolve ad una funzione punitiva del fatto illecito altrui (se non in eccezionali e tassativi casi), ma solo riparativa e reintegratoria. In tal senso si richiama Cass., Sentenza n. 15814 del 12/06/2008 “Nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non é riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso né il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro;
ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno "in re ipsa", in cui la presunzione si riferisce solo all'"an debeatur" (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'"id quod plerumque accidit") e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale, permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario”; pregiudizio che l'attore non ha provato in alcun modo, avendo soffermato l'attenzione sia in primo grado che in questo giudizio di appello principalmente sulla ritenuta ingiustizia del fatto altrui, ma non sul pregiudizio effettivo sofferto.
L'appello va quindi rigettato con condanna dell'appellante alle spese di lite.
A cagione del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti normativi affinchè l'appellante sia obbligato a versare il doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Salerno, quale giudice dell'appello, in persona del giudice dr Gustavo Danise, sull'appello proposto da nei confronti di , definitivamente pronunciando, così Parte_3 CP_1 dispone:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese in misura del 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
3) Dà atto che sussistono le condizioni normative affinchè la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art 13 co 1 quater TU 115/02;
Così deciso in Salerno,
11.03.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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