Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall' art. 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103 , nella misura di lire 8.900.000.000, e' elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1959-60, a lire 10.400.000.000. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 13 luglio 1967, n.576 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, determinato in lire 12 miliardi e 100 milioni per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632, 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103, 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 3 , e 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 , e' aumentato, a partire dall'anno finanziario 1967, di lire 1 miliardo."
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall' art. 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103 , nella misura di lire 8.900.000.000, e' elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1959-60, a lire 10.400.000.000. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 13 luglio 1967, n.576 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, determinato in lire 12 miliardi e 100 milioni per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632, 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103, 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 3 , e 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 , e' aumentato, a partire dall'anno finanziario 1967, di lire 1 miliardo."