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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/09/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1835/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Miele C.F._1
Marilina, dalla quale è rappresentato e difeso e da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Miele C.F._2
Marilina, dalla quale è rappresentata e difesa
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 09/07/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 27.08.2005, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Cicciano (NA) (al N. 45 , Parte II , Serie A , anno 2005).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, il 18.07.2006 maggiorenne ma Per_1 non autonoma economicamente e il 22.12.2009 minorenne, le parti hanno Per_2 indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
2 “ 1- I coniugi vivranno separatamente, e nello specifico la SI.ra Parte_2 continuerà a vivere, unitamente ai figli e presso l'abitazione in Persona_3 Persona_4
Camposano (NA) alla via G.Galilei n. 1, con obbligo del mutuo e reciproco rispetto di comunicarsi eventuali futuri cambiamenti di residenza e/o domicilio;
2- L'Abitazione nella casa coniugale sita in Camposano (NA alla via G. Galilei n. 1 spetta alla SI.ra , unitamente ai figli e i Parte_2 Persona_3 Persona_4 mobili della casa coniugale e tutto ciò che ivi si trova, in quanto beni dotali, vengono attribuiti alla SI.ra , mentre il SI. si trasferirà in Parte_2 Parte_1 altra abitazione e potrà ritirare e portare con sé tutti i beni di sua esclusiva proprietà, gli strumenti di lavoro e gli effetti personali.
3- I figli e rimarranno affidati ad entrambi i coniugi con collocazione presso Per_1 Per_2 la madre e con facoltà del padre considerati i Parte_2 Parte_1 buoni rapporti, di poterli vedere liberamente, tutte le volte che vorranno e potranno, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi dei genitori e scolastici ed extrascolastici dei figli;
per quanto riguarda il figlio ancora minore si precisa Persona_4 tuttavia che il diritto di visita del padre dovrà effettuarsi almeno tre volte a settimana , per due ore consecutive, ed il fine settimana, in alternanza con la madre, con possibilità di pernottamento, nel rispetto degli orari scolastici e dandone preavviso almeno 24 ore prima;
trascorrerà la metà delle vacanze di Natale e quelle di Pasqua alternativamente con la madre e il padre, e con il padre le vacanze estive, per un periodo di quindici giorni consecutivi, tra luglio ed agosto, da comunicarsi alla madre entro la fine del mese di aprile di ogni anno. Il tutto salvo eventuali diversi accordi raggiunti direttamente con la madre. I figli, in particolare con riferimento al minore trascorreranno con il padre Per_2
o con la madre il giorno del compleanno, dell'onomastico o della festa della mamma o del compleanno, dell'onomastico o della festa del papà, così come trascorreranno con i nonni paterni o materni il giorno del compleanno di questi ultimi;
il giorno del compleanno dei figli, lo trascorreranno ad anni alterni il pranzo con il padre e la cena con la madre, salvo diversi accordi.
Fermo restando, ovviamente, che tutte le sopraesposte modalità potranno dalle parti essere modificate in conseguenza dei loro rispettivi impegni lavorativi.
3 4- Il SI. verserà alla SI.ra entro il giorno 5 di Parte_1 Parte_2 ogni mese, e quale contributo per il mantenimento dei figli e , la somma Per_1 Per_2 complessiva di € 600,00 mensili, dunque 300,00 euro mensili per ciascun figlio, da consegnarsi a mano alla SI.ra o tramite altro diverso mezzo Parte_2
(bonifico o vaglia, secondo richiesta della stessa che provvederà a fornire le dovute coordinate) e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo la sottoscrizione del presente accordo;
lo stesso parteciperà in ragione del
50% alle spese straordinarie, da intendersi spese mediche, specialistiche, odontoiatriche, occhiali e presidi medici, non erogati dal SSN;
libri, retta scolastica e/o universitaria, dotazione di cancelleria, uscite scolastiche e formative;
altresì attività e corsi sportivi e culturali, quest'ultimi previamente concordate, tenendo conto delle naturali propensioni dei figli. Si fa in ogni caso, per maggiore completezza, richiamo al protocollo d'Intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Nola, del maggio 2021, per quanto concerne la regolamentazione ed il contributo per le spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie. Gli assegni familiari vengono riconosciuti espressamente e verranno percepiti interamente dalla SI.ra . Parte_2
I coniugi concordano e stabiliscono altresì che la SI.ra richiederà e percepirà, Parte_2 per i figli aventi diritto, qualsiasi contributo e/o assegno e/o altra misura equivalente di sostegno per i figli, prevista dall'Autorità Statale;
5- Il SI. TO CO , verserà alla moglie Parte_1 Parte_2 un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento
[...] della moglie. La predetta somma totale di € 200,00 mensili (duecento/00) , senza bisogno di richiesta ed a far tempo dalla data di sottoscrizione dell'atto, verrà aggiornata annualmente secondo gli indici di svalutazione forniti dall'Istat per le famiglie di impiegati ed operai. L'importo totale di € 200,00 mensili (duecento/00) verrà versato entro il giorno 05 di ogni mese dal SI. alla SI.ra Parte_1 Parte_2
a mani della stessa o altro diverso mezzo (bonifico o vaglia, secondo richiesta della stessa che provvederà a fornire le dovute coordinate);
6- In relazione al sopra indicato bene immobile sito in Camposano (NA) alla via Galileo
Galilei n. 1, che costituiva l'abitazione familiare, con accessori e pertinenze, nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, al fine di dirimere ogni controversia relativa ai
4 rapporti di natura patrimoniale ed economica venutisi a determinare nel corso della convivenza matrimoniale, quale condizione funzionale e necessaria per la composizione dell'assetto familiare e per la risoluzione della crisi coniugale, i coniugi assumono la seguente determinazione patrimoniale:
-Il SI. quale condizione ed accordo di separazione, con la Parte_1 sottoscrizione della presente, si impegna e si obbliga a trasferire, senza corrispettivo, mediante atto notarile, la esclusiva proprietà (1000/1000) della suindicata casa coniugale sita in Camposano alla via Galileo Galilei n. 1 , piano terra -1-2- , distinta in NCEU del
Comune di Camposano al foglio di mappa 4 particella n. 1641 sub 2 , Cat.catast. A/3, nonché la proprietà pari ad ½ del locale cantinato sottostante alla predetta proprietà di via Galileo Galilei n. 1 in Camposano (NA), distinto in NCEU del Comune di
Camposano al foglio di mappa 4 particella n. 1641 sub 4, Cat.catast. C/2, con le accessioni, pertinenze, cose comuni e diritti che le competono, alla SI.ra Parte_2
, come in atti generalizzata .
[...]
- Il SI. si obbliga, altresì, a stipulare l'atto di cessione in favore della Parte_1 SI.ra del bene immobile sito in Camposano alla via Galileo Parte_2
Galilei n. 1 , piano terra -1-2- , distinta in NCEU del Comune di Camposano al foglio di mappa 4 particella n. 1641 sub 2 , Cat.catast. A/3, nonché la proprietà pari ad ½ del locale cantinato sottostante alla predetta proprietà di via Galileo Galilei n. 1 in
Camposano (NA), distinto in NCEU del Comune di Camposano al foglio di mappa 4 particella n. 1641 sub 4, Cat.catast. C/2, con le accessioni, pertinenze, cose comuni e diritti che le competono, entro e non oltre un anno dalla emissione del provvedimento di omologa del presente accordo di separazione, presso Notaio scelto di comune accordo e con le relative spese a carico dello stesso Parte_1
- Il SI. dichiara che gli immobili descritti nel presente atto e che saranno Parte_1 oggetto di trasferimento a favore della , sono di sua esclusiva Parte_2 proprietà trattandosi di beni personale a lui pervenuti a mezzo di donazione da parte del di lui genitore a mezzo atto per notaio di Cicciano del Persona_4 Per_5
10.06.2014;
5 - I coniugi chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n.
154/1999 (come confermato dalla Agenzia delle Entrate con Circolare n. 2/2014);
7- Il trasferimento delle quote sulle unità immobiliare succitate viene effettuato ed accettato senza un corrispettivo in danaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della presente separazione, precisando, inoltre, le parti che il detto trasferimento viene dalle stesse ritenuto come concreto contributo del SI. a favore della moglie per la Parte_1 composizione dell'assetto familiare e per la risoluzione della crisi coniugale, e di ogni controversia di natura patrimoniale ed economica pregressa venutisi a determinare nel corso della convivenza matrimoniale;
8- I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla regolamentazione di ogni altro aspetto economico e rapporto patrimoniale, ed alla divisione di ogni altro bene mobile e/o in comunione, e pertanto non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
9- le spese del presente atto e consequenziali saranno ripartite in parti uguali tra ciascuno dei ricorrenti;
10- I coniugi con il presente atto espressamente dichiarano di prestare acquiescenza totale al decreto di omologa della loro separazione consensuale emessa da codesto
Tribunale.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
6
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
30/07/1972, e , nata a [...] il Parte_2
14/07/1975, che hanno contratto matrimonio a Cicciano il 27.08.2005 (Atto n.
45, Parte II, Serie A, Anno 2005);
- assegna la casa coniugale sita in Camposano alla via G. Galilei n.1 alla SI.ra che ivi abiterà unitamente ai figli e Parte_2 Persona_3 Persona_4
- dispone affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la Per_2
residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi;
- determina in € 600,00 mensili il contributo al mantenimento dei figli (€ 300,00 per ciascun figlio) a carico del SI. da corrispondersi alla SI.ra mediante Pt_1 Parte_2 contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%;
- determina in € 200,00 il contributo al mantenimento della SI.ra da porsi Parte_2
a carico del SI. e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Pt_1 annuale ISTAT, mediante contanti, vaglia postale o bonifico bancario;
- prende atto dell'impegno a trasferire assunto dal SI. in favore della SI.ra Pt_1
, come precisato in accordi;
Parte_2
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 16/09/2025
Il Presidente estensore
7 Dott.ssa Vincenza Barbalucca
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1835/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Miele C.F._1
Marilina, dalla quale è rappresentato e difeso e da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Miele C.F._2
Marilina, dalla quale è rappresentata e difesa
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 09/07/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 27.08.2005, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Cicciano (NA) (al N. 45 , Parte II , Serie A , anno 2005).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, il 18.07.2006 maggiorenne ma Per_1 non autonoma economicamente e il 22.12.2009 minorenne, le parti hanno Per_2 indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
2 “ 1- I coniugi vivranno separatamente, e nello specifico la SI.ra Parte_2 continuerà a vivere, unitamente ai figli e presso l'abitazione in Persona_3 Persona_4
Camposano (NA) alla via G.Galilei n. 1, con obbligo del mutuo e reciproco rispetto di comunicarsi eventuali futuri cambiamenti di residenza e/o domicilio;
2- L'Abitazione nella casa coniugale sita in Camposano (NA alla via G. Galilei n. 1 spetta alla SI.ra , unitamente ai figli e i Parte_2 Persona_3 Persona_4 mobili della casa coniugale e tutto ciò che ivi si trova, in quanto beni dotali, vengono attribuiti alla SI.ra , mentre il SI. si trasferirà in Parte_2 Parte_1 altra abitazione e potrà ritirare e portare con sé tutti i beni di sua esclusiva proprietà, gli strumenti di lavoro e gli effetti personali.
3- I figli e rimarranno affidati ad entrambi i coniugi con collocazione presso Per_1 Per_2 la madre e con facoltà del padre considerati i Parte_2 Parte_1 buoni rapporti, di poterli vedere liberamente, tutte le volte che vorranno e potranno, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi dei genitori e scolastici ed extrascolastici dei figli;
per quanto riguarda il figlio ancora minore si precisa Persona_4 tuttavia che il diritto di visita del padre dovrà effettuarsi almeno tre volte a settimana , per due ore consecutive, ed il fine settimana, in alternanza con la madre, con possibilità di pernottamento, nel rispetto degli orari scolastici e dandone preavviso almeno 24 ore prima;
trascorrerà la metà delle vacanze di Natale e quelle di Pasqua alternativamente con la madre e il padre, e con il padre le vacanze estive, per un periodo di quindici giorni consecutivi, tra luglio ed agosto, da comunicarsi alla madre entro la fine del mese di aprile di ogni anno. Il tutto salvo eventuali diversi accordi raggiunti direttamente con la madre. I figli, in particolare con riferimento al minore trascorreranno con il padre Per_2
o con la madre il giorno del compleanno, dell'onomastico o della festa della mamma o del compleanno, dell'onomastico o della festa del papà, così come trascorreranno con i nonni paterni o materni il giorno del compleanno di questi ultimi;
il giorno del compleanno dei figli, lo trascorreranno ad anni alterni il pranzo con il padre e la cena con la madre, salvo diversi accordi.
Fermo restando, ovviamente, che tutte le sopraesposte modalità potranno dalle parti essere modificate in conseguenza dei loro rispettivi impegni lavorativi.
3 4- Il SI. verserà alla SI.ra entro il giorno 5 di Parte_1 Parte_2 ogni mese, e quale contributo per il mantenimento dei figli e , la somma Per_1 Per_2 complessiva di € 600,00 mensili, dunque 300,00 euro mensili per ciascun figlio, da consegnarsi a mano alla SI.ra o tramite altro diverso mezzo Parte_2
(bonifico o vaglia, secondo richiesta della stessa che provvederà a fornire le dovute coordinate) e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo la sottoscrizione del presente accordo;
lo stesso parteciperà in ragione del
50% alle spese straordinarie, da intendersi spese mediche, specialistiche, odontoiatriche, occhiali e presidi medici, non erogati dal SSN;
libri, retta scolastica e/o universitaria, dotazione di cancelleria, uscite scolastiche e formative;
altresì attività e corsi sportivi e culturali, quest'ultimi previamente concordate, tenendo conto delle naturali propensioni dei figli. Si fa in ogni caso, per maggiore completezza, richiamo al protocollo d'Intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Nola, del maggio 2021, per quanto concerne la regolamentazione ed il contributo per le spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie. Gli assegni familiari vengono riconosciuti espressamente e verranno percepiti interamente dalla SI.ra . Parte_2
I coniugi concordano e stabiliscono altresì che la SI.ra richiederà e percepirà, Parte_2 per i figli aventi diritto, qualsiasi contributo e/o assegno e/o altra misura equivalente di sostegno per i figli, prevista dall'Autorità Statale;
5- Il SI. TO CO , verserà alla moglie Parte_1 Parte_2 un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento
[...] della moglie. La predetta somma totale di € 200,00 mensili (duecento/00) , senza bisogno di richiesta ed a far tempo dalla data di sottoscrizione dell'atto, verrà aggiornata annualmente secondo gli indici di svalutazione forniti dall'Istat per le famiglie di impiegati ed operai. L'importo totale di € 200,00 mensili (duecento/00) verrà versato entro il giorno 05 di ogni mese dal SI. alla SI.ra Parte_1 Parte_2
a mani della stessa o altro diverso mezzo (bonifico o vaglia, secondo richiesta della stessa che provvederà a fornire le dovute coordinate);
6- In relazione al sopra indicato bene immobile sito in Camposano (NA) alla via Galileo
Galilei n. 1, che costituiva l'abitazione familiare, con accessori e pertinenze, nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, al fine di dirimere ogni controversia relativa ai
4 rapporti di natura patrimoniale ed economica venutisi a determinare nel corso della convivenza matrimoniale, quale condizione funzionale e necessaria per la composizione dell'assetto familiare e per la risoluzione della crisi coniugale, i coniugi assumono la seguente determinazione patrimoniale:
-Il SI. quale condizione ed accordo di separazione, con la Parte_1 sottoscrizione della presente, si impegna e si obbliga a trasferire, senza corrispettivo, mediante atto notarile, la esclusiva proprietà (1000/1000) della suindicata casa coniugale sita in Camposano alla via Galileo Galilei n. 1 , piano terra -1-2- , distinta in NCEU del
Comune di Camposano al foglio di mappa 4 particella n. 1641 sub 2 , Cat.catast. A/3, nonché la proprietà pari ad ½ del locale cantinato sottostante alla predetta proprietà di via Galileo Galilei n. 1 in Camposano (NA), distinto in NCEU del Comune di
Camposano al foglio di mappa 4 particella n. 1641 sub 4, Cat.catast. C/2, con le accessioni, pertinenze, cose comuni e diritti che le competono, alla SI.ra Parte_2
, come in atti generalizzata .
[...]
- Il SI. si obbliga, altresì, a stipulare l'atto di cessione in favore della Parte_1 SI.ra del bene immobile sito in Camposano alla via Galileo Parte_2
Galilei n. 1 , piano terra -1-2- , distinta in NCEU del Comune di Camposano al foglio di mappa 4 particella n. 1641 sub 2 , Cat.catast. A/3, nonché la proprietà pari ad ½ del locale cantinato sottostante alla predetta proprietà di via Galileo Galilei n. 1 in
Camposano (NA), distinto in NCEU del Comune di Camposano al foglio di mappa 4 particella n. 1641 sub 4, Cat.catast. C/2, con le accessioni, pertinenze, cose comuni e diritti che le competono, entro e non oltre un anno dalla emissione del provvedimento di omologa del presente accordo di separazione, presso Notaio scelto di comune accordo e con le relative spese a carico dello stesso Parte_1
- Il SI. dichiara che gli immobili descritti nel presente atto e che saranno Parte_1 oggetto di trasferimento a favore della , sono di sua esclusiva Parte_2 proprietà trattandosi di beni personale a lui pervenuti a mezzo di donazione da parte del di lui genitore a mezzo atto per notaio di Cicciano del Persona_4 Per_5
10.06.2014;
5 - I coniugi chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n.
154/1999 (come confermato dalla Agenzia delle Entrate con Circolare n. 2/2014);
7- Il trasferimento delle quote sulle unità immobiliare succitate viene effettuato ed accettato senza un corrispettivo in danaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della presente separazione, precisando, inoltre, le parti che il detto trasferimento viene dalle stesse ritenuto come concreto contributo del SI. a favore della moglie per la Parte_1 composizione dell'assetto familiare e per la risoluzione della crisi coniugale, e di ogni controversia di natura patrimoniale ed economica pregressa venutisi a determinare nel corso della convivenza matrimoniale;
8- I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla regolamentazione di ogni altro aspetto economico e rapporto patrimoniale, ed alla divisione di ogni altro bene mobile e/o in comunione, e pertanto non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
9- le spese del presente atto e consequenziali saranno ripartite in parti uguali tra ciascuno dei ricorrenti;
10- I coniugi con il presente atto espressamente dichiarano di prestare acquiescenza totale al decreto di omologa della loro separazione consensuale emessa da codesto
Tribunale.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
30/07/1972, e , nata a [...] il Parte_2
14/07/1975, che hanno contratto matrimonio a Cicciano il 27.08.2005 (Atto n.
45, Parte II, Serie A, Anno 2005);
- assegna la casa coniugale sita in Camposano alla via G. Galilei n.1 alla SI.ra che ivi abiterà unitamente ai figli e Parte_2 Persona_3 Persona_4
- dispone affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la Per_2
residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi;
- determina in € 600,00 mensili il contributo al mantenimento dei figli (€ 300,00 per ciascun figlio) a carico del SI. da corrispondersi alla SI.ra mediante Pt_1 Parte_2 contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%;
- determina in € 200,00 il contributo al mantenimento della SI.ra da porsi Parte_2
a carico del SI. e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Pt_1 annuale ISTAT, mediante contanti, vaglia postale o bonifico bancario;
- prende atto dell'impegno a trasferire assunto dal SI. in favore della SI.ra Pt_1
, come precisato in accordi;
Parte_2
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 16/09/2025
Il Presidente estensore
7 Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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