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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3274/2024 promossa da:
C.F. ), nato a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. Stefano GENICK e dell'Avv. Gianmarco ROMANINI
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'Avv. Gabriele DA PONTE A QUARTO
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente (come da verbale di udienza del 5.2.2025): “ affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
il padre terrà con sé la figlia secondo il seguente calendario: prima settimana: dal venerdì dall'uscita da scuola o dopo la palestra (comunque entro le ore 18.00), sino alla domenica alle 19.00; seconda settimana: il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola (o comunque entro le 18.00), sino al mattino seguente, riportandola a scuola;
terza settimana: il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola (o comunque entro le 18.00), sino al mattino seguente, riportandola a scuola;
dal venerdì all'uscita da scuola o dopo la palestra
(comunque entro le ore 18.00), sino alla domenica alle 19.00; quarta settimana dal venerdì dall'uscita da scuola o dopo la palestra (comunque entro le ore 18.00), sino alla domenica alle 19.00; per le festività si seguirà il criterio dell'alternanza per i giorni di Natale e Santo Stefano;
Capodanno ed Epifania;
Pasqua e Pasquetta;
per le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé la minore una o due settimane, non consecutive, da concordare entro il 30 giugno di ogni anno;
la madre avendo le ferie a marzo, terrà la figlia con sé 4 giorni consecutivi, da comunicare al padre un mese prima;
sono fatti salvi diversi accordi tra le parti.
Il padre verserà alla madre, entro il giorno 17 di ogni mese, un contributo al mantenimento della figlia determinato nella misura di 290 euro, con rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo vigente presso quest'Ufficio.
L'assegno unico verrà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%.
Spese di lite compensate”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 e regolarmente notificato, premesso Parte_1
di avere intrattenuto una relazione more uxorio con dall'unione con la quale è nata, CP_1
Per_ il 19.2.2020, la figlia ha adito l'intestato Tribunale domandando la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alle seguenti condizioni: - affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre;
- frequentazione padre-figlia secondo il calendario indicato in ricorso;
- determinazione di un contributo al mantenimento della minore nella misura di euro 100,00.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 2.1.2025, si è costituita la resistente la quale ha domandato disporsi l'affidamento condiviso della minore con collocamento e residenza anagrafica presso la madre, regolamentazione del diritto di visita genitori-figlia secondo il calendario riportato in comparsa e determinazione di un contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di euro 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 5.2.2025, davanti al Giudice relatore, sono comparse le parti sentite congiuntamente.
Esperito il tentativo di conciliazione, è stato raggiunto un accordo nei termini di cui in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che debbano essere recepiti gli accordi raggiunti tra le parti, in tema di affido, collocamento, frequentazione e mantenimento della figlia, siccome rispondenti all'interesse della prole di età minore.
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- recepisce l'accordo delle parti da intendersi qui trascritto e dispone pertanto in conformità al medesimo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 10.3.2025
Il Giudice rel. estensore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3274/2024 promossa da:
C.F. ), nato a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. Stefano GENICK e dell'Avv. Gianmarco ROMANINI
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'Avv. Gabriele DA PONTE A QUARTO
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente (come da verbale di udienza del 5.2.2025): “ affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
il padre terrà con sé la figlia secondo il seguente calendario: prima settimana: dal venerdì dall'uscita da scuola o dopo la palestra (comunque entro le ore 18.00), sino alla domenica alle 19.00; seconda settimana: il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola (o comunque entro le 18.00), sino al mattino seguente, riportandola a scuola;
terza settimana: il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola (o comunque entro le 18.00), sino al mattino seguente, riportandola a scuola;
dal venerdì all'uscita da scuola o dopo la palestra
(comunque entro le ore 18.00), sino alla domenica alle 19.00; quarta settimana dal venerdì dall'uscita da scuola o dopo la palestra (comunque entro le ore 18.00), sino alla domenica alle 19.00; per le festività si seguirà il criterio dell'alternanza per i giorni di Natale e Santo Stefano;
Capodanno ed Epifania;
Pasqua e Pasquetta;
per le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé la minore una o due settimane, non consecutive, da concordare entro il 30 giugno di ogni anno;
la madre avendo le ferie a marzo, terrà la figlia con sé 4 giorni consecutivi, da comunicare al padre un mese prima;
sono fatti salvi diversi accordi tra le parti.
Il padre verserà alla madre, entro il giorno 17 di ogni mese, un contributo al mantenimento della figlia determinato nella misura di 290 euro, con rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo vigente presso quest'Ufficio.
L'assegno unico verrà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%.
Spese di lite compensate”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 e regolarmente notificato, premesso Parte_1
di avere intrattenuto una relazione more uxorio con dall'unione con la quale è nata, CP_1
Per_ il 19.2.2020, la figlia ha adito l'intestato Tribunale domandando la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alle seguenti condizioni: - affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre;
- frequentazione padre-figlia secondo il calendario indicato in ricorso;
- determinazione di un contributo al mantenimento della minore nella misura di euro 100,00.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 2.1.2025, si è costituita la resistente la quale ha domandato disporsi l'affidamento condiviso della minore con collocamento e residenza anagrafica presso la madre, regolamentazione del diritto di visita genitori-figlia secondo il calendario riportato in comparsa e determinazione di un contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di euro 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 5.2.2025, davanti al Giudice relatore, sono comparse le parti sentite congiuntamente.
Esperito il tentativo di conciliazione, è stato raggiunto un accordo nei termini di cui in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che debbano essere recepiti gli accordi raggiunti tra le parti, in tema di affido, collocamento, frequentazione e mantenimento della figlia, siccome rispondenti all'interesse della prole di età minore.
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- recepisce l'accordo delle parti da intendersi qui trascritto e dispone pertanto in conformità al medesimo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 10.3.2025
Il Giudice rel. estensore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari