Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr.sa Daniela Galazzi Presidente dr. Andrea Compagno Giudice dr.sa Emanuela Rosaria Maria Piazza Giudice EI quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5434 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Angelo con elezione di domicilio Parte_1
a Termini Imerese, via Stesicoro n.268
attore
CONTRO
in proprio e nella qualità di liquidatore della società della società Controparte_1 CP_2 con socio unico, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Vazzana con elezione di domicilio a
Termini Imerese, via L. Sturzo n. 8.
convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 16.01.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conviene in giudizio il padre, in proprio e nella qualità di Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante della chiedendo l'accertamento della titolarità 100% del capitale CP_2 sociale (in subordine almeno del 51%) e la condanna alla restituzione delle relative quote.
Assume, infatti, l'attore di avere fornito la provvista necessaria per la costituzione e la patrimonializzazione della società e che le quote costituenti il capitale sociale della CP_2 sarebbero state da lui fiduciariamente intestate al padre, disoccupato, nel tentativo di sfruttare l'avviamento del nome, con l'espressa pattuizione che sarebbe stato esclusivamente lui ad
115.000,00 (di cui euro 10.000 per la costituzione della società ed euro 105.000 per la permuta e la ristrutturazione dell'immobile di via Quarto Sant'Isidoro, formalmente intestato alla società).
Costituitosi in proprio e n.q. di liquidatore della contesta la Controparte_3 CP_2 ricostruzione EI fatti offerta dall'attore ed in particolare, nega che questi sia l'effettivo titolare delle quote sociali e EI beni meglio indicati in atti, rappresentando che l'attore avrebbe ricoperto soltanto il ruolo di dipendente della società; in via riconvenzionale chiede, pertanto, di essere dichiarato l'unico titolare delle quote e EI beni rivendicati dall'attore.
In corso di causa l'attore ha chiesto ed ottenuto il sequestro giudiziario delle quote della CP_2
[... e la nomina dal custode (giusto provvedimento emesso da questo Tribunale l'08.09.2020.
Indi, la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, all'esito dell'udienza cartolare indicata in epigrafe.
Così ricostruita brevemente la vicenda si osserva: l'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto unitario, avente una causa propria, che determina un'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista, diversamente che nel caso d'interposizione fittizia o simulata, la titolarità del bene, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente (in genere di natura obbligatoria), tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto con il fiduciante, e a ritrasferire il bene a quest'ultimo o a terzi, alla scadenza di un certo termine o al verificarsi di una situazione che determini il venire meno del rapporto fiduciario (cfr. Cass. Civile n. 5507/2016). In particolare, l'intestazione fiduciaria di quote o azioni societarie genera una separazione, in ordine al bene amministrato, tra la situazione di “proprietà sostanziale” (che resta in capo al fiduciante) e l'“intestazione” o
“proprietà formale” (che ricade in capo al fiduciario). In altre parole, nei rapporti esterni e rispetto alla società, socio reale deve considerarsi il soggetto fiduciario, che risulterà
l'intestatario effettivo della quota, mentre tra le parti in virtù del c.d. pactum fiduciae, l'effettivo titolare resta il fiduciante (Tribunale di Milano, Sez. spec. in materia di imprese, 21/07/2015).
Ebbene, tale contratto secondo la giurisprudenza prevalente si inquadra nell'art. 1376 c.c.
(contratto con effetti reali), in cui il trasferimento della proprietà è solo strumentale, essendo l'attività del fiduciario svolta nell'interesse del fiduciante;
sicché in assenza di forma convenzionale prevista dalle parti, come l'ordinaria cessione delle stesse partecipazioni, non richiede la forma scritta a pena di nuLItà, potendo conseguentemente essere provato anche per presunzioni (Cassazione 11226/21).
Dovendo, quindi, procedersi all'accertamento (o all'adempimento) di un negozio fiduciario, e non della ricorrenza di una fattispecie di simulazione relativa, in materia di prova, non si applicano le disposizioni degli artt. 2721 e 2722 cod. civ., giacché il "pactum fiduciae" non amplia, ne' modifica il contenuto di un altro negozio - operando esso solo sul piano della creazione di un obbligo da adempiere a cura del fiduciario - né si applicano le disposizioni dell'art. 2725 cod. civ., trattandosi di negozio per la cui validità non è richiesta la forma scritta”.
Ora, nella specie, all'esito dell'istruttoria espletata, l'assunto dell'attore di essere l'intestatario effettivo del 100% delle quote della solo formalmente intestate al convenuto, è CP_2 rimasto privo di riscontro probatorio. infatti, ha soltanto allegato, senza Controparte_3 provare, che la provvista per la costituzione della società sarebbe stata dallo stesso approntata.
Né a tal fine è conducente la nota datata 02.02.12 - non firmata - su carta intestata della Monte EI Paschi con oggetto: “Mandato uscita cassa con quietanza”, nella quale il convenuto dichiara di avere ricevuto dalla banca €10.000,00 per estinzione del cc Controparte_1
12516.14 (a lui intestato) e che la somma è stata versata sul cc ordinario n. 12535.75 acceso a nome della società, in mancanza della prova che la provvista provenisse dal conto personale dell'attore.
Né sarebbe stata ammissibile la prova testimoniale richiesta sul punto dall'attore (che è stata infatti rigettata), contravvenendo questa al limite stabilito dal combinato disposto degli artt.2721
e 2726 cc. (art. 2721 cc: “la prova per testimoni non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2.58”; art. 2726 cc: “le norme stabilite per la prova testimoniale EI contratti si applicano anche al pagamento”). A nulla sarebbe giovato inoltre dimostrare i presunti poteri di direzione e di supremazia del socio fiduciante (come preteso dall'attore), atteso che ciò non è indicativo della qualità di socio. Invero, per dimostrare l'esistenza di una intestazione fiduciaria sarebbe stato necessario provare, invece, che il convenuto avesse esercitato i diritti connessi alla qualità di socio, in esecuzione delle direttive impartite dall'attore, circostanza questa rimasta indimostrata. Come ha affermato la Suprema Corte, infatti, l'intestataria fiduciaria delle quote viene ad assumere una posizione di interlocutore esclusivo della società di riferimento, e come tale titolare EI diritti connessi a tale qualità, seppure esercitati in virtù del rapporto fiduciario col socio fiduciante (Cassazione 19161/07). Nessun'altra condotta inadempiente, peraltro, è stata contestata dall'attore (presunto fiduciante) al convenuto (presunto fiduciario), sicchè difetta in ogni caso il presupposto del presunto inadempimento del pactum fiduciae, la cui stessa esistenza, come sopra detto, è rimasta comunque indimostrata.
La domanda, quindi, proposta in via principale dall'attore è risultata del tutto infondata e va respinta.
Parimenti vanno rigettate le altre domande restitutorie aventi ad oggetto i beni mobili e immobili, intestati alla società, che l'attore assume avere acquistato con denaro proprio.
Nello specifico, quanto al fabbricato sito in Aspra via Quarto S. Isidoro i documenti offerti dall'attore non sono sufficienti a dimostrare che tale immobile sia stato acquistato con denaro dell'attore (v. ctu pag. 12). Né sono conducenti a tal fine i rimborsi di denaro effettuati dalla
(madre dell'attore), in favore di (seppure riscontrati), in CP_4 Parte_1 quanto privi di specifica causale.
Del tutto priva di supporto probatorio è rimasta poi l'affermazione che i proventi per l'acquisto dell'immobile in Bagheria via Filzi, acquistato all'asta dalla società convenuta, siano stati apportati dall'attore.
Nessun riscontro ha trovato poi quanto meramente asserito dall'attore in ordine alla presunta permuta del proprio furgone Nissan Navara DR128LW, per acquistare la Mercedes GLA220, a nome della società. Anzi risulta che e fossero comproprietari di un Controparte_3 Pt_1 altro furgone Nissan.
Né c'è evidenza EI presunti lavori di ristrutturazione che avrebbe effettuato Controparte_5
a proprie spese in favore di tale ed il cui ricavato sarebbe stato incassato Persona_1 personalmente dal padre, Il ctu, infatti, non ha rivenuto nel libro giornale Controparte_3 della società nessuna fattura emessa nei confronti di nel 2018, sebbene Persona_1 risulti un versamento di euro 32.000,00 (importo pari a quello indicato dall'attore) sul conto della società con contropartita “partite da definire”; somme che tuttavia non risultano prelevate a titolo personale dal convenuto, Controparte_3
Quanto, infine, alle attrezzature custodite nel magazzino in Bagheria e che l'attore assume appartenergli perché acquistate con denaro proprio, si osserva che dalla documentazione offerta dalle parti e da quella acquisita su ordine del Tribunale del 14.03.2023, emerge che all'interno del detto magazzino sono custoditi beni strumentali per un valore complessivo di euro
146.399,5, di contro la società risulta titolare di beni strumentali iscritti nei libri sociali per un valore di euro 105.608,84 (v. ctu pag.30). Consegue che parte EI beni custoditi nel detto magazzino non appaiono riconducibili alla società; l'attore, tuttavia, non ha dimostrato che tali beni siano effettivamente queLI di cui alle fatture dallo stesso prodotte, in quanto in esse solo genericamente indicati. Peraltro, tali fatture, in assenza di altri elementi, non sarebbero in ogni caso idonee a dimostrare che i beni in esse indicati siano stati acquistati con denaro apportato dall'attore, in quanto intestate a società terze, seppure partecipate dall'attore: FE di RR
GA e FE EI F.LI RR (v. ctu 23 e ss).
Alla luce delle risultane istruttorie sopra descritte, quindi, tutte le domande restitutorie proposte dall'attore sono risultante infondate e vanno pertanto rigettate. Conseguentemente, in mancanza della prova del danno, anche la domanda risarcitoria va respinta.
Va invece dichiarata inammissibile la domanda proposta dall'attore in via subordinata, avente ad oggetto la ripetizione della somma di euro 115.000,0 asseritamente versata alla società, in parte per la sua costituzione ed in parte per la permuta e la ristrutturazione dell'immobile di via
Quarto Sant'Isidoro.
Il rimedio di cui all'art. 2041 c.c., infatti, sebbene può essere proposto in via subordinata dal presunto danneggiato quando l'azione tipica, avanzata in via principale, abbia avuto esito negativo per carenza del titolo posto a suo fondamento (Cass. n. 4492 del 2010; n. 6295 del
2013), tuttavia, non può essere adoperato quando la domanda principale sia stata respinta per difetto di prova, come nella specie, dato che in tali ipotesi il titolo specifico, fonte del credito azionato, in tesi sussiste ma è infondato (Cassazione n.20871/15; Cass. n. 8020 del 2009; n.
6295 del 2013).
Di contro anche le domande riconvenzionali proposte dal convenuto devono essere dichiarate inammissibili, in quanto articolate nella comparsa depositata soltanto il 25.09.2018, rispetto alla data della prima udienza di comparizione del 26.09.2028, ossia oltre il termine di cui all'art. 166 cpc (vecchia formulazione).
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del convenuto in complessivi euro 6.500,00 oltre iva, cpa e spese generali. Le spese della ctu (già liquidate con decreto del 27.05.2024) vanno definitivamente poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti: rigetta le domande proposte da con atto del 26.03.2018. Controparte_5 Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte dal convenuto con atto del
25.09.2018.
Condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite che liquida in complessivi euro 6.500,00 oltre iva, cpa e spese generali.
Pone definitivamente a carico dell'attore le spese della ctu (già liquidate con decreto del
27.05.2024).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione V Civile del Tribunale, il
10.04.2025.
Il Giudice Il Presidente
Emanuela Rosaria Maria Piazza Daniela Galazzi