Decreto cautelare 20 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 22 novembre 2023
Ordinanza cautelare 7 marzo 2024
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 15/04/2026, n. 6779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6779 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06779/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13781/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13781 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
“ Re Sapore ” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli n. 44;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Iezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale numero repertorio CD/2305/2023 - numero protocollo CD/134241/2023 del 03/10/2023, notificata in pari data, adottata dal Municipio Roma III – U.O. Amministrativa E.Q. Attività Produttive, Gestione Entrate di competenza del SUAP, con la quale è stata disposto “ il divieto di prosecuzione dell''attività di somministrazione di alimenti e bevande avviata con SCIA di subingresso prot. CD/2013/71622, nonché la rimozione degli eventuali effetti dannosi nei confronti della società Re Sapore S.r.l., C.F./P.IVA 11978221007, con sede legale in Via Ugo Ojetti n. 514 – 00137 Roma, iscritta alla CCIAA di Roma con numero REA 1341150 e p.e. legale rappresentante Buoninsegni Ciro e di chiunque altro eserciti l''attività di somministrazione nel locale di Via Ugo Ojetti n. 514, a partire dal terzo giorno dalla data di notifica del presente provvedimento ”;
- ove occorra, della nota prot. C/13949 del 31.01.2023 dell''Ufficio Disciplina Edilizia Privata di Roma Capitale;
- ove occorra, della nota prot. n. 12057 del III Gruppo della PLRC del 20 febbraio 2023;
- ove occorra, della nota prot. CD/19478 del 10/02/23 dell''UOT per la qualificazione e quantificazione delle opere accertate ed abusivamente realizzate nell''immobile;
- ove occorra, della nota prot. CD22742 del 17 febbraio 2023 dell''Ufficio SUAP del Municipio Roma III di comunicazione dell''avvio del procedimento;
- ove occorra, della nota prot. n. CD123316 del 12 settembre 2023 dell''Ufficio Disciplina Edilizia Privata ed Urbanistica di Roma Capitale;
- nonché di ogni altro atto precedente, coevo e/o successivo, comunque connesso o collegato al precedente, allo stato non conosciuto
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “ Re Sapore ” S.r.l. il 15/2/2024:
Per l'annullamento
Previa sospensione cautelare
- della determinazione dirigenziale Rep. CD/3071/2023 – Prot. CD/169062/2023 del 07/12/2023, notificata in data 13.12.2023, adottata dal Municipio Roma III – Direzione Tecnica, E.Q. Edilizia Privata: Ispettorato, Insegne, Idoneità, Alloggiative – Ufficio Disciplina Edilizia Privata e Urbanistica, con la quale è stata disposta “ la rimozione ai fini della rimessa in pristino, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento dell''opera abusivamente realizzata, come descritta in premessa e delle eventuali opere abusive nel frattempo eseguite sull''immobile sito a Roma in Via Ugo Ojetti n. 514 ”; nonché,
- ove occorra, della nota prot. CD/13949 del 31/01/2023 dell''Ufficio Disciplina Edilizia Privata di Roma Capitale;
- ove occorra, della nota prot. n. 17986 del 07/02/2023;
- ove occorra, della Delibera C.C. n. 18 del 12/02/2008;
- ove occorra, dell''accertamento tecnico (Mod. B) CD/95730 del 06/07/2023;
- ove occorra, della nota VD/89528 registrata al protocollo del Municipio con CD/31 del 02/01/2023;
- nonché, di ogni altro atto precedente, coevo e/o successivo, comunque connesso o collegato al precedente, allo stato non conosciuto
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. GI HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso introduttivo, la parte avversava la determinazione dirigenziale, meglio specificata in premessa, con la quale il Municipio III di Roma Capitale disponeva, sulla scorta della nota del 31 marzo 2023 dell’Ufficio disciplina edilizia municipale, il divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto dalla ricorrente sull’immobile sito in Roma alla via Ugo Ojetti n. 514, chiedendone la sospensione cautelare anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;
- con successivo atto di motivi aggiunti di ricorso veniva avversata anche la determinazione dirigenziale del 7 dicembre 2023 con la quale veniva ingiunta la rimozione, entro 60 giorni, dell’opera abusivamente realizzata sull’immobile in questione;
- si costituiva in entrambi i giudizi Roma Capitale, eccependo anche la sopravvenuta carenza di interesse ad entrambi i ricorsi, essendo l’attività commerciale esercitata dalla ricorrente cessata dal 9 febbraio 2024, data della presentazione di SCIA di subingresso per reintestazione dell’esercizio di somministrazione da parte di altro soggetto;
- la domanda cautelare monocratica veniva accolta con decreto del 20 ottobre 2023, confermato con ordinanza collegiale del 22 novembre 2023, mentre la richiesta di sospensione cautelare accessoria al ricorso per motivi aggiunti veniva respinta, attesa l’assenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dall’esecuzione dell’impugnato ordine di ripristino, considerata la cessazione, nelle more, dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ivi svolta;
- in prossimità dell’udienza di discussione nel merito dell’affare, Roma Capitale depositava una nota del Gruppo III di Polizia Locale del 24 maggio 2024 attestante la rimozione spontanea dell’opera in questione, mentre parte ricorrente dichiarava di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo una pronuncia in conformità;
- all’udienza pubblica del 14 aprile 2026, la causa passava in decisione.
Ritenuto che :
- sussistono tutti i presupposti per una declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ), c.p.a., stante l’assenza di interesse, manifestata dalla parte ricorrente, alla decisione nel merito del gravame;
- le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL LA, Presidente
GI HE, Primo Referendario, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI HE | EL LA |
IL SEGRETARIO