Ordinanza cautelare 14 gennaio 2019
Sentenza 9 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 09/10/2023, n. 14908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14908 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/10/2023
N. 14908/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13615/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13615 del 2018, proposto da
Modalocat S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove, 21, come da procura in atti;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale nr. prot. CA/3516/2018, notificata il 20 novembre 2018 (ordine di cessazione dell’attività di vendita nei confronti della ricorrente in via Giolitti 63);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 ottobre 2023 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato e depositato il 26 novembre 2018, Modalocat ha impugnato la determinazione dirigenziale numero protocollo CA/3516/2018 notificata il 20.11.2018, recante la cessazione attività di vendita esercitata dalla ricorrente nei locali di Via Giolitti 63, di proprietà comunale, senza un titolo di detenzione dei medesimi.
2. – La ricorrente, con unico motivo, invoca i vizi di “Violazione de gli articoli 2, 3, 97 e 118 Cost.., Erronea applicazione ed interpretazione del Regolamento della Gestione del Patrimonio Immobiliare Incompetenza. Violazione della deliberazione del Consiglio Comunale di Roma Capitale n. 10/1999 in tema di decentramento amministrativo”, sostenendo che la motivazione dell’atto gravato si incentrerebbe nella mancata risposta della ricorrente alla comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, e che tale assunto non risponderebbe al vero.
3. – Roma Capitale si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso con atto di stile.
4. – L’istanza cautelare proposta in uno al ricorso è stata respinta.
5. – Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 6 ottobre 2023, in vista della quale le parti non hanno depositato memorie.
6. – Il ricorso va respinto, siccome infondato.
La ricorrente non smentisce, infatti, l’assunto di fondo per cui essa difetterebbe di un titolo per la legittima detenzione dei locali; ma si limita ad asserire dell’esistenza di un giudizio civile volto ad accertare tale titolo.
Tuttavia, la pendenza di tale giudizio è stata meramente allegata e non provata; mentre il Comune ha provato documentalmente di avere vittoriosamente instaurato un giudizio civile per il riconoscimento dell’occupazione sine titulo da parte di terzi danti causa della ricorrente (tra cui la signora AT TA, che nell’atto impugnato è qualificata come “dipendente” della società) dei locali di sua proprietà siti in via Giolitti n. 63, per i quali ha ottenuto la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione (sentenza del Tribunale di Roma n. 6146\2005, confermata –con aggravamento della condanna dei convenuti in accoglimento dell’appello incidentale del Comune- da C. Appello di Roma n. 4315\2010 e dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 17191\2013).
Peraltro, il motivo non trova riscontro in punto di fatto, atteso che la motivazione del provvedimento impugnato non si incentra affatto sulla mancata partecipazione della società al procedimento di adozione dell’atto impugnato; bensì proprio sull’assenza di un titolo di legittima detenzione dei locali in cui si svolgeva l’attività commerciale.
7. – Tanto basta al rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Roma Capitale, che forfetariamente liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento\00) oltre oneri riflessi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Achille Sinatra | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO