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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/11/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. NI FA, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 4 novembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 179/2024 R.G. e vertente
fra
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Parte_1 CodiceFiscale_1
Nella ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Filiano via Isca Lunga 32, giusta mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
e
(c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avv. Vito Dinoia giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in Per_1
atti;
- - RESISTENTE -
Oggetto: handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge 104/92.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso, depositato in data 20.1.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992.
Con memoria, depositata in data 24.7.2024, l' si è costituito eccependo la insussistenza del CP_1 requisito sanitario ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante convocazione a chiarimenti del C.T.U..
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione, pronunciandosi la presente sentenza, con lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta la convocazione per chiarimenti del ctu dott. Per_2
Il CTU valutato il caso anche alla luce della ulteriore documentazione sanitaria prodotta, ha confermato le precedenti conclusioni cui era giunto nella precedente fase, escludendo che le infermità di cui il ricorrente è affetto siano tali da legittimare il riconoscimento del beneficio richiesto. Nella specie, attesta il CTU “E' trascorso poco più di un anno da quando ho visitato la in presenza Pt_1
della Dr.ssa dell' della sua legale, Avvocata Dr. ssa Mariangela NELLA e Persona_3 CP_1
del CTP, Dr. . Prendo atto delle recenti indagini clinico-radiologiche e Persona_4
confermo l'importanza delle patologie della . Ma non ho modo di rilevare variazioni che Pt_1
possano consentire la configurazione dell'HANDICAP GRAVE. Non ritengo infatti che siano subentrati disordini che possano consentire, per la , attualmente, la sostenibilità di un intervento assistenziale permanente, Pt_1
continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione (art.3, comma 3, L. 104/92)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite vanno poste a carico dell'Erario attesa la valida dichiarazione reddituale in atti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , ogni Parte_2
altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) Spese irripetibili come per legge;
Potenza, 4 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
NI FA