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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di II grado iscritto al n. 13590/2020 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a sanzione amministrativa ex art. 7 D. lgs. n. 150/2011”, promossa da:
e , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 Parte_2
Danilo Ponzetta,
Appellanti contro in persona del Prefetto pro tempore, contumace, Controparte_1
Appellata
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 19.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 30.10.2020 e Parte_1 Parte_2
hanno interposto appello avverso la sentenza n. 444/2020 del Giudice di Pace di CP_1
depositata il 18.2.2020 a definizione del giudizio n. 4160/2019 R.G., con cui è stato rigettato il ricorso proposto dagli odierni appellanti avverso il verbale di accertamento di violazione n. 904124022 Serie 2016 n. 0739615, elevato il giorno 5.4.2019 dalla Legione
Carabinieri Puglia – Stazione di Casamassima (BA), con cui veniva contestata la violazione dell'art. 193 comma 2 C.d.S. poiché circolava alla guida del Parte_2
veicolo Opel Astra tg. DC 438 LD “senza la prescritta copertura assicurativa risultata
pagina 1 di 5 scaduta il 06.09.2018”, accertando, altresì, “che il trasgressore presentava targa prova nr.
X109449 intestata a , nato a [...] in data [...], residente Controparte_2
a RN (MT) via Cosimo San Pietro n. 12, la quale non era esposta posteriormente sul veicolo ma bensì tenuta all'interno dell'abitacolo non a vista. Inoltre a bordo non vi era il titolare della targa prova nonché il trasgressore era privo di titolo, precisando inoltre che lo stesso non ha un rapporto funzionale di collaborazione con il titolare della targa prova.
Il documento di circolazione è ritirato ed il veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo come da apposito verbale e sarà rimesso disponibilità dell'avente diritto previa riattivazione del premio assicurativo x 6 mesi e pagamento della presente sanzione”.
In particolare, gli appellanti, con un unico motivo di impugnazione, hanno censurato la sentenza di I grado, deducendo l'errata valutazione degli elementi di causa in relazione ai presupposti di legge, avendo il primo Giudice ritenuto fondato il verbale di accertamento impugnato, sul presupposto che in caso di veicolo provvisto di targa prova, questa debba essere esposta all'esterno dello stesso e l'autorizzazione debba trovarsi all'interno del mezzo, senza considerare la documentazione prodotta dai ricorrenti, dalla quale emergeva che:
- l'autovettura de qua, di proprietà di circolava con targa prova Parte_1
(tg. X109449) presente all'interno del veicolo, intestata a e Controparte_3
regolarmente coperta da polizza assicurativa con decorrenza 22.11.2018 – 22.11.2019;
- la delega a circolare, rilasciata da in favore di Controparte_3 Parte_2 affinché quest'ultimo gli consegnasse l'autovettura in questione, appena acquistata, non era presente a bordo del veicolo per mero errore;
- gli agenti accertatori avrebbero dovuto sanzionare la violazione di cui all'art. 98 c. 3
C.d.S. (veicolo in circolazione di prova sul quale non sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega) e l'omessa applicazione della targa prova durante la circolazione.
Donde, gli appellanti hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata: “1) preliminarmente sospendere, anche in questa fase, l'efficacia del provvedimento impugnato, di tutti gli atti conseguenziali nonché delle sanzioni accessorie, sussistendo
l'oggettiva difficoltà di ripetere le somme eventualmente versate all'Amministrazione, oltrechè per i gravi motivi addotti nella narrativa che precede;
pagina 2 di 5 2) sempre in via preliminare, nel merito, dichiarare illegittimo, nullo e/o annullabile il verbale di accertamento n. 904124022 Serie 2016 n. 0739615, con tutti gli atti conseguenziali ivi compresa la sanzione accessoria della decurtazione di n. 5 punti dalla patente di guida;
3) conseguentemente, disporre il dissequestro del veicolo Opel Astra tg. DC 438 LD, in quanto altrettanto illegittimo per le ragioni sopra esposte;
4) nelle denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle ragioni dell'autorità accertatrice, rideterminare nei limiti del giusto e del provato le sanzioni eventualmente previste dalla normativa vigente in materia, contenendole, in ogni caso, nei limiti del minimo edittale;
5) nel caso di rigetto del presente ricorso, contenere le sanzioni previste nel minimo edittale”, con vittoria di spese e competenze di lite.
La non si è costituita in giudizio e, pertanto, con ordinanza Controparte_1
del 29.11.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 429 c.p.c. per l'udienza del 19.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., giusta decreto depositato il 21.2.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Quanto al merito del gravame, il motivo di appello è infondato e non merita accoglimento per le seguenti ragioni.
La sentenza e il verbale di accertamento devono essere confermati, considerato che:
- il veicolo è tenuto a circolare, previa autorizzazione, munito della targa prova a bordo
(art. 2 D.P.R. 474/2001 a mente del quale: “Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1 dell'articolo 1, munito dell'autorizzazione, espone posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell'autorizzazione medesima. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa è applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”);
- affinché il veicolo possa ritenersi munito della targa prova a bordo, è necessario che questa sia esposta posteriormente (art. 2 D.P.R. 474/2001), così da scongiurare l'eventualità che più di un veicolo circoli con la stessa targa;
- alla singola targa prova deve essere associata una specifica polizza assicurativa;
pagina 3 di 5 - la circolazione in difetto di esposizione della targa prova comporta la violazione dell'obbligo assicurativo, in quanto non permette di accertare che quello specifico veicolo, in quel preciso contesto temporale, circolasse munito di una specifica targa prova coperta da una specifica polizza assicurativa.
Questa architettura argomentativa è stata rispettata dal Giudice di Pace tramite il richiamo da questi operato alla costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale tanto l'autorizzazione quanto la targa ad essa relativa devono trovarsi a bordo del veicolo (e la seconda deve anche essere esposta) ed altrettanto chiara ne è la ratio che - con il prescrivere la limitazione della circolazione ad un solo veicolo, cui in corso di essa riferire l'autorizzazione, così impedendo che in base alla medesima autorizzazione circolino contemporaneamente più veicoli - intende non solo regolare il regime dell'autorizzazione ma, soprattutto, questo coordinare con quello dell'assicurazione obbligatoria;
poiché, infatti, tale assicurazione è stipulata in correlazione con la singola autorizzazione alla circolazione in prova e con la relativa targa-prova, solo la presenza dell'una e dell'altra a bordo garantiscono la copertura assicurativa del veicolo durante l'uso, in quanto tale presenza esclude che, in virtù della medesima autorizzazione e della medesima assicurazione, che coprono l'utilizzazione di un solo veicolo per volta, possa contemporaneamente circolare altro veicolo;
di converso, la mancanza del documento d'autorizzazione e della targa-prova a bordo del veicolo integra gli estremi degli illeciti di circolazione con veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione - non potendosi invocare l'autorizzazione in deroga per essere questa applicabile al solo veicolo a bordo del quale si trovi il relativo documento e posteriormente al quale sia applicata la targa-prova - e privo della copertura assicurativa (cfr. Cass. n. 19432/2010 e, più di recente, Cass. n. 32174/2022).
Alla luce di quanto esposto, non si tratta, come ritengono gli appellanti, dell'applicazione di una sanzione per un fatto diverso da quello accertato, ma dell'applicazione della sanzione per la mancanza della copertura assicurativa;
fattispecie posta in essere dal trasgressore, atteso che la circolazione del veicolo senza l'esposizione della targa comporta che il veicolo stia circolando senza copertura assicurativa, visto che la targa prova e la relativa copertura potrebbero essere utilizzate per un diverso veicolo.
Né rileva, come dedotto dagli appellanti, che l'autorizzazione si trovasse nella sede o nell'abitazione del soggetto autorizzato, dacché il dettato normativo contempla un illecito formale, di pura condotta, mirando non tanto a reprimere l'abuso effettivo pagina 4 di 5 dell'autorizzazione con il comminare la sanzione in relazione ad una fattispecie nella quale esso siasi in concreto verificato, quanto piuttosto a prevenirlo con il comminare la sanzione in relazione ad una fattispecie nella quale esso si presenti come possibile (cfr. Cass. n.
19432/2010, confermata da Cass. n. 32174/2022).
In definitiva, poiché in caso di omessa esposizione della targa prova, non vi è alcuna prova certa della copertura assicurativa nel momento in cui avviene la circolazione del mezzo su strada, tale condotta integra la fattispecie di cui all'art. 193 C.d.S. della circolazione del veicolo senza copertura assicurativa.
Per le ragioni esposte, l'appello va rigettato, con la conferma dell'impugnata sentenza.
Inoltre, va rigettata la richiesta di rideterminazione delle sanzioni, dato che – come emerge dalla sentenza impugnata – il Giudice di prime cure ha confermato il verbale di accertamento con riferimento al minimo edittale delle sanzioni.
In considerazione del rigetto del gravame e della contumacia dell'appellata, le spese processuali del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale gli appellanti sono tenuti, in solido fra loro, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il presente giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale gli appellanti sono tenuti, in solido fra loro, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il presente giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.3.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di II grado iscritto al n. 13590/2020 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a sanzione amministrativa ex art. 7 D. lgs. n. 150/2011”, promossa da:
e , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 Parte_2
Danilo Ponzetta,
Appellanti contro in persona del Prefetto pro tempore, contumace, Controparte_1
Appellata
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 19.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 30.10.2020 e Parte_1 Parte_2
hanno interposto appello avverso la sentenza n. 444/2020 del Giudice di Pace di CP_1
depositata il 18.2.2020 a definizione del giudizio n. 4160/2019 R.G., con cui è stato rigettato il ricorso proposto dagli odierni appellanti avverso il verbale di accertamento di violazione n. 904124022 Serie 2016 n. 0739615, elevato il giorno 5.4.2019 dalla Legione
Carabinieri Puglia – Stazione di Casamassima (BA), con cui veniva contestata la violazione dell'art. 193 comma 2 C.d.S. poiché circolava alla guida del Parte_2
veicolo Opel Astra tg. DC 438 LD “senza la prescritta copertura assicurativa risultata
pagina 1 di 5 scaduta il 06.09.2018”, accertando, altresì, “che il trasgressore presentava targa prova nr.
X109449 intestata a , nato a [...] in data [...], residente Controparte_2
a RN (MT) via Cosimo San Pietro n. 12, la quale non era esposta posteriormente sul veicolo ma bensì tenuta all'interno dell'abitacolo non a vista. Inoltre a bordo non vi era il titolare della targa prova nonché il trasgressore era privo di titolo, precisando inoltre che lo stesso non ha un rapporto funzionale di collaborazione con il titolare della targa prova.
Il documento di circolazione è ritirato ed il veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo come da apposito verbale e sarà rimesso disponibilità dell'avente diritto previa riattivazione del premio assicurativo x 6 mesi e pagamento della presente sanzione”.
In particolare, gli appellanti, con un unico motivo di impugnazione, hanno censurato la sentenza di I grado, deducendo l'errata valutazione degli elementi di causa in relazione ai presupposti di legge, avendo il primo Giudice ritenuto fondato il verbale di accertamento impugnato, sul presupposto che in caso di veicolo provvisto di targa prova, questa debba essere esposta all'esterno dello stesso e l'autorizzazione debba trovarsi all'interno del mezzo, senza considerare la documentazione prodotta dai ricorrenti, dalla quale emergeva che:
- l'autovettura de qua, di proprietà di circolava con targa prova Parte_1
(tg. X109449) presente all'interno del veicolo, intestata a e Controparte_3
regolarmente coperta da polizza assicurativa con decorrenza 22.11.2018 – 22.11.2019;
- la delega a circolare, rilasciata da in favore di Controparte_3 Parte_2 affinché quest'ultimo gli consegnasse l'autovettura in questione, appena acquistata, non era presente a bordo del veicolo per mero errore;
- gli agenti accertatori avrebbero dovuto sanzionare la violazione di cui all'art. 98 c. 3
C.d.S. (veicolo in circolazione di prova sul quale non sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega) e l'omessa applicazione della targa prova durante la circolazione.
Donde, gli appellanti hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata: “1) preliminarmente sospendere, anche in questa fase, l'efficacia del provvedimento impugnato, di tutti gli atti conseguenziali nonché delle sanzioni accessorie, sussistendo
l'oggettiva difficoltà di ripetere le somme eventualmente versate all'Amministrazione, oltrechè per i gravi motivi addotti nella narrativa che precede;
pagina 2 di 5 2) sempre in via preliminare, nel merito, dichiarare illegittimo, nullo e/o annullabile il verbale di accertamento n. 904124022 Serie 2016 n. 0739615, con tutti gli atti conseguenziali ivi compresa la sanzione accessoria della decurtazione di n. 5 punti dalla patente di guida;
3) conseguentemente, disporre il dissequestro del veicolo Opel Astra tg. DC 438 LD, in quanto altrettanto illegittimo per le ragioni sopra esposte;
4) nelle denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle ragioni dell'autorità accertatrice, rideterminare nei limiti del giusto e del provato le sanzioni eventualmente previste dalla normativa vigente in materia, contenendole, in ogni caso, nei limiti del minimo edittale;
5) nel caso di rigetto del presente ricorso, contenere le sanzioni previste nel minimo edittale”, con vittoria di spese e competenze di lite.
La non si è costituita in giudizio e, pertanto, con ordinanza Controparte_1
del 29.11.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 429 c.p.c. per l'udienza del 19.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., giusta decreto depositato il 21.2.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Quanto al merito del gravame, il motivo di appello è infondato e non merita accoglimento per le seguenti ragioni.
La sentenza e il verbale di accertamento devono essere confermati, considerato che:
- il veicolo è tenuto a circolare, previa autorizzazione, munito della targa prova a bordo
(art. 2 D.P.R. 474/2001 a mente del quale: “Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1 dell'articolo 1, munito dell'autorizzazione, espone posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell'autorizzazione medesima. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa è applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”);
- affinché il veicolo possa ritenersi munito della targa prova a bordo, è necessario che questa sia esposta posteriormente (art. 2 D.P.R. 474/2001), così da scongiurare l'eventualità che più di un veicolo circoli con la stessa targa;
- alla singola targa prova deve essere associata una specifica polizza assicurativa;
pagina 3 di 5 - la circolazione in difetto di esposizione della targa prova comporta la violazione dell'obbligo assicurativo, in quanto non permette di accertare che quello specifico veicolo, in quel preciso contesto temporale, circolasse munito di una specifica targa prova coperta da una specifica polizza assicurativa.
Questa architettura argomentativa è stata rispettata dal Giudice di Pace tramite il richiamo da questi operato alla costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale tanto l'autorizzazione quanto la targa ad essa relativa devono trovarsi a bordo del veicolo (e la seconda deve anche essere esposta) ed altrettanto chiara ne è la ratio che - con il prescrivere la limitazione della circolazione ad un solo veicolo, cui in corso di essa riferire l'autorizzazione, così impedendo che in base alla medesima autorizzazione circolino contemporaneamente più veicoli - intende non solo regolare il regime dell'autorizzazione ma, soprattutto, questo coordinare con quello dell'assicurazione obbligatoria;
poiché, infatti, tale assicurazione è stipulata in correlazione con la singola autorizzazione alla circolazione in prova e con la relativa targa-prova, solo la presenza dell'una e dell'altra a bordo garantiscono la copertura assicurativa del veicolo durante l'uso, in quanto tale presenza esclude che, in virtù della medesima autorizzazione e della medesima assicurazione, che coprono l'utilizzazione di un solo veicolo per volta, possa contemporaneamente circolare altro veicolo;
di converso, la mancanza del documento d'autorizzazione e della targa-prova a bordo del veicolo integra gli estremi degli illeciti di circolazione con veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione - non potendosi invocare l'autorizzazione in deroga per essere questa applicabile al solo veicolo a bordo del quale si trovi il relativo documento e posteriormente al quale sia applicata la targa-prova - e privo della copertura assicurativa (cfr. Cass. n. 19432/2010 e, più di recente, Cass. n. 32174/2022).
Alla luce di quanto esposto, non si tratta, come ritengono gli appellanti, dell'applicazione di una sanzione per un fatto diverso da quello accertato, ma dell'applicazione della sanzione per la mancanza della copertura assicurativa;
fattispecie posta in essere dal trasgressore, atteso che la circolazione del veicolo senza l'esposizione della targa comporta che il veicolo stia circolando senza copertura assicurativa, visto che la targa prova e la relativa copertura potrebbero essere utilizzate per un diverso veicolo.
Né rileva, come dedotto dagli appellanti, che l'autorizzazione si trovasse nella sede o nell'abitazione del soggetto autorizzato, dacché il dettato normativo contempla un illecito formale, di pura condotta, mirando non tanto a reprimere l'abuso effettivo pagina 4 di 5 dell'autorizzazione con il comminare la sanzione in relazione ad una fattispecie nella quale esso siasi in concreto verificato, quanto piuttosto a prevenirlo con il comminare la sanzione in relazione ad una fattispecie nella quale esso si presenti come possibile (cfr. Cass. n.
19432/2010, confermata da Cass. n. 32174/2022).
In definitiva, poiché in caso di omessa esposizione della targa prova, non vi è alcuna prova certa della copertura assicurativa nel momento in cui avviene la circolazione del mezzo su strada, tale condotta integra la fattispecie di cui all'art. 193 C.d.S. della circolazione del veicolo senza copertura assicurativa.
Per le ragioni esposte, l'appello va rigettato, con la conferma dell'impugnata sentenza.
Inoltre, va rigettata la richiesta di rideterminazione delle sanzioni, dato che – come emerge dalla sentenza impugnata – il Giudice di prime cure ha confermato il verbale di accertamento con riferimento al minimo edittale delle sanzioni.
In considerazione del rigetto del gravame e della contumacia dell'appellata, le spese processuali del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale gli appellanti sono tenuti, in solido fra loro, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il presente giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale gli appellanti sono tenuti, in solido fra loro, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il presente giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.3.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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