Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01597/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03053/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3053 del 2025, proposto da
FR BA, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciana Terragno, Enrica De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 154/2024 del 12.03.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il dott. MA AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Collegio deve prescindere dallo scrutinio del merito del presente ricorso, essendo il medesimo inammissibile, per nullità della notifica, ciò che è stato dedotto d’ufficio dal Collegio nel corso della camera di consiglio in data odierna, unitamente all’annuncio di una possibile definizione della presente controversia in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a.
Il ricorso è stato infatti notificato presso le sedi dell’Amministrazione, e non invece, ex artt. 144 c. 1, c.p.c e 11 R.D. 30.10.1933, n. 1611, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Nel processo amministrativo, la notifica di un ricorso ad un’amministrazione statale è nulla se non è effettuata presso l’Avvocatura dello Stato (C.S. Sez. IV, 20.3.2017, n. 1234, 28.1.2016, n. 323).
In conclusione, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, per nullità della notifica.
Le spese restano a carico del ricorrente, non essendosi costituita l’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
MA AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AT | RI SO |
IL SEGRETARIO