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Ordinanza 8 febbraio 2025
Ordinanza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, ordinanza 08/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1388-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
DECRETO MOTIVATO
ex art. 35 bis comma quarto d.lgs 25/2008.
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott.ssa Caterina Condo' Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Umberto Castagnini Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 5.2.2025; nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SADOUK Parte_1 C.F._1
AWATIF
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
,
[...]
CONVENUTO letta l'istanza di sospensione della esecutività avverso la decisione della
[...]
, di rigetto della domanda di protezione internazionale per Controparte_1
manifesta infondatezza;
visto l'art. 35 comma 4 D.L.vo 25\2008 (come modificato dal D.L. 145\2024 convertito Dalla L. 187\2024 9 entrato in vigore l'11.1.2025 ) il quale prevede che :
Pagina 1 “4. Nei casi previsti dal comma 3, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni.
L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6. Il
[...]
può depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il CP_2 Controparte_2
deposita note difensive la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni.
Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni. Se il Controparte_2
non si avvale della facoltà di depositare note difensive, prevista dal quarto periodo, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine ivi stabilito per il loro deposito. “; rilevato che la cancelleria nell'iscrivere la causa a ruolo ha notificato il ricorso in pari data alla Controparte_1
e lo ha trasmesso al P.M., il quale ha apposto il Visto;
rilevato che il non ha fatto pervenire note difensive nei 3 gg dalla notificazione CP_2
e che pertanto si può procedere all'esame della domanda di sospensiva;
ha emesso il seguente
DECRETO MOTIVATO rilevato che occorre in primo luogo evidenziare come i casi in cui il ricorso giudiziale avverso le decisioni delle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale non produce un effetto sospensivo automatico dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo sono eccezionali e sono elencati al comma
3 dell'art. 35bis del D.lgs. 25 del 2008. Più in particolare, il ricorso non produce effetto sospensivo automatico allorché venga proposto: “a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis); d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere c) ed e); d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b)”;
Pagina 2 preso atto che il ricorrente non risulta destinatario di un provvedimento di trattenimento, né tantomeno la sua domanda è stata dichiarata inammissibile dalla
Commissione, né è stata sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 28bis comma 1 lettera b), resta da chiedersi se l'effetto sospensivo automatico derivante dalla proposizione del ricorso giudiziale possa essere escluso in base al disposto delle lettere c) e d) dell'art. 35bis sopra riportato;
che apparentemente trovi applicazione nella presente fattispecie il disposto di cui alla lettera c) del suddetto articolo 35bis, che esclude l'effetto sospensivo automatico della proposizione del ricorso giudiziale nel caso in cui la decisione di rigetto della
Commissione sia stata emessa per manifesta infondatezza, e risulta che il procedimento sia stato iniziato nelle forme della procedura accelerata in presenza della fattispecie di cui all'art. 28bis comma 2 lett b e si è concluso con la pronuncia di manifesta infondatezza;
ritenuto che
, nel caso in esame, non può non tenersi conto dell'attivazione della procedura accelerata, e della circostanza che, in ogni caso, i termini prevista da tale procedura non sono stati rispettati;
che, nel caso in esame non è stata rispettata la procedura accelerata, visto che dal provvedimento impugnato risulta che egli ha presentato domanda di protezione internazionale in data 18.12.2023, è stato convocato dalla per il Controparte_1
2.9.2024 ma non è comparso, e la ha adottato la decisione nella data del CP_1
25.9.2024: dovendosi ritenere che la trasmissione senza ritardo degli atti dalla Questura debba avvenire entro il giorno seguente la ricezione della domanda di protezione internazionale, risulta che l'audizione e la decisione sono intervenute oltre i termini complessivi previsti dalla norma;
che, qualora la non abbia inteso effettivamente seguire la procedura c.d. CP_1
accelerata, per i casi in cui essa è prevista per le ipotesi di manifesta infondatezza di cui alla lettera c) e d) all'art. 28 bis del D. Lgs. 25/2008, risulta operante l'effetto sospensivo automatico. Milita a favore di tale soluzione – per vero già seguita da questo Tribunale con decreto del 18 maggio 2022 – un argomento di carattere sistematico. Occorre, infatti, considerare che una simile lettura restrittiva dell'eccezione contenuta nelle lettere c) e d) dell'art. 35bis, comma 3, con riferimento esclusivamente alle ipotesi che hanno
Pagina 3 visto l'attivazione e il rispetto dei termini della procedura accelerata, garantisce al richiedente un migliore esercizio del suo diritto di difesa e rende maggiormente effettivo il contradditorio giudiziale per i richiedenti asilo (v. artt. 24 COST., 19 TUE, 263 TFUE
e 6 CEDU); inoltre tale lettura è coerente con la natura eccezionale dell'art. 35bis , il quale enuclea solo alcune tassative deroghe alla regola generale dell'effetto sospensivo automatico della proposizione del ricorso giurisdizionale, le quali sono insuscettibili di applicazione “oltre i casi e i tempi in esse considerati” (cfr. art. 14 preleggi); ritenuto che alla luce degli artt. 27, 28 e 28 bis del d.lgs. citato un provvedimento di manifesta infondatezza possa essere emesso soltanto a seguito dell'attivazione della procedura accelerata (Cass. 7520/2020 in materia di termini di impugnazione) mentre, nel caso di specie, la valutazione di manifesta infondatezza parrebbe essere stata effettuata dalla sola all'esito di una procedura non accelerata ma Controparte_1
ordinaria; che “La decisione di manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una
"procedura accelerata" ex art. 28 bis d. l.gs. n. 25/2008 (nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche in l. n. 173/2020), solamente quando il presidente della C.T, a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l'iter processuale abbia rispettato i termini di cui all'art. 28 bis, comma 1, previsti per
l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale, non potendo la qualificazione peculiare della procedura come "accelerata" discendere dalla mera formula di manifesta infondatezza contenuta nel provvedimento di rigetto della C.T. […]“ ( Cass. sent. 36677 del 2022); che la proposizione del ricorso giurisdizionale da parte del ricorrente ha avuto quindi l'effetto di sospendere automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto emesso nei suoi confronti dalla Controparte_1
;
[...]
tale conclusione è stata confermata anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 29/04/2024, (ud. 30/01/2024, dep. 29/04/2024), n.11399, per cui "in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla
[...]
nei confronti di soggetto proveniente da Controparte_1
Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato
Pagina 4 solo nel caso in cui la abbia applicato una corretta procedura accelerata, Controparte_1
utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della ; Controparte_1
preso atto di quanto sopra, alla sospensione del provvedimento impugnato discende il diritto a richiedere un permesso per richiesta asilo, che non risulta nel caso in esame sia stato ancora richiesto e negato dalla Questura, per cui si ha non luogo a provvedere sulla richiesta ex art. 700 cpc;
P.Q.M.
in accoglimento dell'istanza di sospensione di parte ricorrente, riconosce l'effetto sospensivo automatico.
Si comunichi.
Il Presidente dott. ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
DECRETO MOTIVATO
ex art. 35 bis comma quarto d.lgs 25/2008.
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott.ssa Caterina Condo' Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Umberto Castagnini Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 5.2.2025; nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SADOUK Parte_1 C.F._1
AWATIF
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
,
[...]
CONVENUTO letta l'istanza di sospensione della esecutività avverso la decisione della
[...]
, di rigetto della domanda di protezione internazionale per Controparte_1
manifesta infondatezza;
visto l'art. 35 comma 4 D.L.vo 25\2008 (come modificato dal D.L. 145\2024 convertito Dalla L. 187\2024 9 entrato in vigore l'11.1.2025 ) il quale prevede che :
Pagina 1 “4. Nei casi previsti dal comma 3, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni.
L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6. Il
[...]
può depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il CP_2 Controparte_2
deposita note difensive la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni.
Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni. Se il Controparte_2
non si avvale della facoltà di depositare note difensive, prevista dal quarto periodo, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine ivi stabilito per il loro deposito. “; rilevato che la cancelleria nell'iscrivere la causa a ruolo ha notificato il ricorso in pari data alla Controparte_1
e lo ha trasmesso al P.M., il quale ha apposto il Visto;
rilevato che il non ha fatto pervenire note difensive nei 3 gg dalla notificazione CP_2
e che pertanto si può procedere all'esame della domanda di sospensiva;
ha emesso il seguente
DECRETO MOTIVATO rilevato che occorre in primo luogo evidenziare come i casi in cui il ricorso giudiziale avverso le decisioni delle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale non produce un effetto sospensivo automatico dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo sono eccezionali e sono elencati al comma
3 dell'art. 35bis del D.lgs. 25 del 2008. Più in particolare, il ricorso non produce effetto sospensivo automatico allorché venga proposto: “a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis); d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere c) ed e); d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b)”;
Pagina 2 preso atto che il ricorrente non risulta destinatario di un provvedimento di trattenimento, né tantomeno la sua domanda è stata dichiarata inammissibile dalla
Commissione, né è stata sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 28bis comma 1 lettera b), resta da chiedersi se l'effetto sospensivo automatico derivante dalla proposizione del ricorso giudiziale possa essere escluso in base al disposto delle lettere c) e d) dell'art. 35bis sopra riportato;
che apparentemente trovi applicazione nella presente fattispecie il disposto di cui alla lettera c) del suddetto articolo 35bis, che esclude l'effetto sospensivo automatico della proposizione del ricorso giudiziale nel caso in cui la decisione di rigetto della
Commissione sia stata emessa per manifesta infondatezza, e risulta che il procedimento sia stato iniziato nelle forme della procedura accelerata in presenza della fattispecie di cui all'art. 28bis comma 2 lett b e si è concluso con la pronuncia di manifesta infondatezza;
ritenuto che
, nel caso in esame, non può non tenersi conto dell'attivazione della procedura accelerata, e della circostanza che, in ogni caso, i termini prevista da tale procedura non sono stati rispettati;
che, nel caso in esame non è stata rispettata la procedura accelerata, visto che dal provvedimento impugnato risulta che egli ha presentato domanda di protezione internazionale in data 18.12.2023, è stato convocato dalla per il Controparte_1
2.9.2024 ma non è comparso, e la ha adottato la decisione nella data del CP_1
25.9.2024: dovendosi ritenere che la trasmissione senza ritardo degli atti dalla Questura debba avvenire entro il giorno seguente la ricezione della domanda di protezione internazionale, risulta che l'audizione e la decisione sono intervenute oltre i termini complessivi previsti dalla norma;
che, qualora la non abbia inteso effettivamente seguire la procedura c.d. CP_1
accelerata, per i casi in cui essa è prevista per le ipotesi di manifesta infondatezza di cui alla lettera c) e d) all'art. 28 bis del D. Lgs. 25/2008, risulta operante l'effetto sospensivo automatico. Milita a favore di tale soluzione – per vero già seguita da questo Tribunale con decreto del 18 maggio 2022 – un argomento di carattere sistematico. Occorre, infatti, considerare che una simile lettura restrittiva dell'eccezione contenuta nelle lettere c) e d) dell'art. 35bis, comma 3, con riferimento esclusivamente alle ipotesi che hanno
Pagina 3 visto l'attivazione e il rispetto dei termini della procedura accelerata, garantisce al richiedente un migliore esercizio del suo diritto di difesa e rende maggiormente effettivo il contradditorio giudiziale per i richiedenti asilo (v. artt. 24 COST., 19 TUE, 263 TFUE
e 6 CEDU); inoltre tale lettura è coerente con la natura eccezionale dell'art. 35bis , il quale enuclea solo alcune tassative deroghe alla regola generale dell'effetto sospensivo automatico della proposizione del ricorso giurisdizionale, le quali sono insuscettibili di applicazione “oltre i casi e i tempi in esse considerati” (cfr. art. 14 preleggi); ritenuto che alla luce degli artt. 27, 28 e 28 bis del d.lgs. citato un provvedimento di manifesta infondatezza possa essere emesso soltanto a seguito dell'attivazione della procedura accelerata (Cass. 7520/2020 in materia di termini di impugnazione) mentre, nel caso di specie, la valutazione di manifesta infondatezza parrebbe essere stata effettuata dalla sola all'esito di una procedura non accelerata ma Controparte_1
ordinaria; che “La decisione di manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una
"procedura accelerata" ex art. 28 bis d. l.gs. n. 25/2008 (nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche in l. n. 173/2020), solamente quando il presidente della C.T, a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l'iter processuale abbia rispettato i termini di cui all'art. 28 bis, comma 1, previsti per
l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale, non potendo la qualificazione peculiare della procedura come "accelerata" discendere dalla mera formula di manifesta infondatezza contenuta nel provvedimento di rigetto della C.T. […]“ ( Cass. sent. 36677 del 2022); che la proposizione del ricorso giurisdizionale da parte del ricorrente ha avuto quindi l'effetto di sospendere automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto emesso nei suoi confronti dalla Controparte_1
;
[...]
tale conclusione è stata confermata anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 29/04/2024, (ud. 30/01/2024, dep. 29/04/2024), n.11399, per cui "in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla
[...]
nei confronti di soggetto proveniente da Controparte_1
Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato
Pagina 4 solo nel caso in cui la abbia applicato una corretta procedura accelerata, Controparte_1
utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della ; Controparte_1
preso atto di quanto sopra, alla sospensione del provvedimento impugnato discende il diritto a richiedere un permesso per richiesta asilo, che non risulta nel caso in esame sia stato ancora richiesto e negato dalla Questura, per cui si ha non luogo a provvedere sulla richiesta ex art. 700 cpc;
P.Q.M.
in accoglimento dell'istanza di sospensione di parte ricorrente, riconosce l'effetto sospensivo automatico.
Si comunichi.
Il Presidente dott. ssa Giuseppina Guttadauro
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