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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/05/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2328/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2328/2019
All'udienza del 27 maggio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per e l'avv. Controparte_1 CP_2
Bellardi Pierluigi e l'avv. Di Palma Luigi hanno depositato le note sostitutive di udienza in data 26.5.2025;
- Per l'avv. Bonfatti Sido ha depositato le note sostitutive di udienza in Controparte_3
data 26.5.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2328/2019 promossa da:
Parte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa dall'avv. Bellardi Pierluigi e dall'avv. Di Palma Luigi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sezze Scalo, Via Sicilia n. 8, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Bonfatti Sido e dall'avv. Spagnuolo Domenico ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Nomentana n. 78, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, la società Parte_1
conveniva in giudizio la deducendo di aver intrattenuto con
[...] Controparte_3
l'istituto di credito convenuto i seguenti rapporti: 1) conto corrente affidato n. 7408; 2) conto anticipi sbf n. 2500418; 3) prestito chirografario di € 30.000,00 n. 055/03759724 del 22 settembre 2014. Precisava che, nell'intento di analizzare i predetti rapporti bancari, nel mese di pagina 2 di 17 maggio 2016 formalizzava rituale istanza, ex art. 119 TUB con la quale veniva richiesta la copia del contratto, inerente il rapporto di conto corrente n. 000000007408, unitamente ad ogni sua variazione eventualmente intercorsa nel tempo, e copia dell'estratto conto con relativo rapporto scalare, inerente il primo trimestre dell'anno 2008; acquisita la documentazione de qua, parte attrice incaricava il Dott. Commercialista , affinché redigesse apposita perizia Persona_1
tecnico-contabile all'esito della quale era emerso che, nei rapporti intrattenuti, erano stati addebitati interessi, spese e commissioni non dovute.
Più nel dettaglio esponeva che: 1) con contratto stipulato il 20.6.1996 parte attrice apriva il conto corrente n. 7048 presso la Banca Popolare di Aprilia, agenzia di BO DG, diventato sin da subito (luglio 1996) affidato per l'importo di lire 40.000.000. A riguardo, rilevava la società attrice che la c.d. capitalizzazione non era pattuita con la medesima reciprocità, in violazione dei principi normativi e giurisprudenziali in materia di c.d. anatocismo. Tra le parti, infatti, non era stato concluso alcun contratto che autorizzasse la banca alla capitalizzazione degli interessi ciò, almeno, fino al 23.9.2014, data in cui era stato sottoscritto, da parte della società attrice, il documento di sintesi relativo alla pratica di affidamento n. 16369769 tra le cui condizioni
(accettate dalla correntista) era prevista anche la capitalizzazione trimestrale degli interessi. Sino alla data del 23.09.2014, quindi, la capitalizzazione trimestrale operata dalla convenuta risultava assolutamente illegittima. Precisava altresì che, a partire dal secondo semestre 1997, era stato verificato se le condizioni economiche applicate sul conto corrente fossero tali da ritenere gli stessi costi usurari. Sul punto, richiamava le operazioni di ricalcolo effettuate dal consulente tecnico di parte, giungendo ad affermare che la banca aveva addebitato sul conto corrente n.7408 interessi anatocistici per euro 103,06 (lire 199.556) e maggiori commissioni massimo scoperto per euro 23,86 (lire 46.206) per il periodo fino al primo trimestre 1997, mentre, dal I trimestre
1997 (periodo da cui si dispone del TEGM) al IV trim 2018 (ultimo di analisi), i costi usurari ammontavano ad euro 129.146,19, per un totale di euro 129.273,11. Evidenziava altresì che, per effetto delle rettifiche apportate ai saldi debitori medi trimestrali, gli stessi erano divenuti negativi
(quindi saldi creditori), e sugli stessi la banca avrebbe dovuto corrispondere interessi positivi, quantificati in euro 3.594,79, da cui la maggiore somma a credito del correntista, unitamente a quella precedentemente quantificata di euro 129.273,11, pari ad euro 132.867,79. Qualora, invece, la ricostruzione operata dovesse limitarsi alla sola quantificazione degli interessi anatocistici e delle maggiori commissioni addebitate (per il maggiore scoperto determinato dalla pagina 3 di 17 capitalizzazione trimestrale illegittima degli interessi debitori), i primi sarebbero pari ad euro
57.472,26 mentre le seconde ad euro 35.949,97. Tali somme, unitamente agli interessi attivi di euro 3.594,79 non riconosciuti sul diverso saldo debitore calcolato (divenuto creditore per le rettifiche operate), determinava la somma di complessivi euro 87.017,02 a credito della correntista;
2) in data 20.6.1996, parte attrice sottoscriveva il contratto di conto corrente n. 7408 con l'allora Banca Popolare di Aprila;
seguiva raccomandata della stessa banca (verosimilmente del 27.1996) con cui veniva comunicata la concessione delle seguenti linee di credito alle sotto indicate particolari concessioni: lire 100.000.000 utilizzabili nelle sotto elencate forme tecniche:
1) £ 40.000.000 apertura di credito in c/c, revisione, rinnovo e riduzione, a revoca;
2) £
40.000.000 sovvenzione attiva non regolata in conto corrente, credito a rientro in ventiquattro mesi a decorrere dal 02.8.96 con rate costanti;
3) £ 20.000.000 portafoglio sconto commerciale, revisione e riduzione a revoca. Il portafoglio sconto commerciale era stato inizialmente canalizzato sul conto di transito sbf n. 600091 di cui, però, non si disponeva di nessun documento;
lo stesso, pur essendo stato in essere fino al I trim. 2002, era rimasto operativo fino alla fine del 2000 in quanto, a partire dal II trimestre del 2000 (esattamente dal 26.5.2000), era stato utilizzato il conto di transito contraddistinto con il numero 2500418. L'attrice deduceva che, di tale ultimo rapporto, disponeva della documentazione indicata nell'elaborato peritale e consistente in tutti gli estratti di conto corrente dal primo trimestre dell'anno 2000 sino al quarto trimestre dell'anno 2018, mentre non disponeva del relativo contratto di apertura che, formalmente richiesto con apposita istanza ex art. 119 TUB non era stato consegnato perché
“oggetto di denuncia di smarrimento da parte del nostro istituto di credito presso l'Autorità competente”. Tale circostanza, assolutamente inverosimile, lasciava intendere al contrario che trattavasi sempre dell'affidamento concesso nel 1996 n. 691, e che il cambio di numero del conto di transito, dal n.691 al 418, era da ricondurre a “motivi tecnici” connessi al trasferimento del c/c ordinario presso la filiale di BO FA (dove attualmente risultava intrattenuto) dalla filiale di
BO DG (dove era stato invece aperto) piuttosto che a nuove pattuizioni. Ciò premesso, parte attrice richiamava le risultanze della perizia di parte, asserendo che tutti i costi sostenuti dalla per l'utilizzo della linea di credito anticipi sbf a far data dal Controparte_1
22.1.2003 e fino a diversa pattuizione dovevano ritenersi usurari e quindi non dovuti. Per i periodi precedenti (dal II trimestre 2000 al IV trimestre 2002), non essendo invece applicabili alle condizioni stabilite all'atto della concessione dell'affidamento del luglio del 1996
pagina 4 di 17 le norme di cui alla L. 108/96, il Consulente aveva proceduto al calcolo del TEG del singoli trimestri oggetto di analisi per poi confrontarlo con il tasso soglia via via vigente, con l'effetto di considerare gratuito lo sconto anticipi sbf per quei periodi in cui i TEG calcolato fosse superiore al tasso soglia, come da tabella 2 allegato 3, evidenziando così costi usurari per un importo pari ad € 618,19. Per quanto riguarda i periodi successivi (dal I trim 2003), invece, dovevano ritenersi valide le condizioni contrattuali previste con la concessione di fido - domanda n. 5003040 del
22.1.2003, che prevedevano condizioni usurarie ab origine. Concludeva affermando che, per il c/anticipi sbf n. 2500418, erano stati applicali costi usurari per complessivi euro 9.603,89, a loro volta addebitati sul c/c ordinario n. 7408; 3) in data 22.9.2014, a seguito di specifica richiesta dell parte convenuta comunicava di aver accordato il Parte_2
prestito aziendale n. 055/03759724. Nello stesso contratto, inoltre, si dava atto che la somma finanziata, al netto delle spese di istruttoria e di assicurazione di euro 29.797,50, era stata accreditata sul c/c 7408, intestato alla Controparte_1
presso la dipendenza di BO FA, e che la era autorizzata ad addebitare
[...] CP_3
automaticamente ed in via continuativa sullo stesso conto corrente le rate di rimborso del prestito alle singole scadenze. Anche in merito a tale rapporto, parte attrice denunciava l'applicazione di interessi usurari;
4) in conclusione, parte attrice quantificava in euro 146.690,83 le maggiori somme addebitate sul conto corrente ordinario affidato n.7408 dalla in relazione al CP_3
contratto di anticipo sbf n.2500418, al contratto di finanziamento n.3759274 (le cui competenze e le rate di ammortamento venivano addebitate sul c/c 7408) nonché in relazione allo stesso rapporto di conto corrente affidato;
5) diversamente, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale non riscontrasse l'usura patologica, il conto corrente ordinario n.7408 risentiva comunque dell'addebito di illegittimi interessi anatocistici e delle maggiori commissioni addebitate.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “In via principale, accertare e dichiarare, in ragione dell'elaborato peritale, delle argomentazioni sviluppate in narrativa e della documentazione prodotta, che la banca, nella perduranza del rapporti per cui è causa, ha applicato tassi usurari violando il disposto di cui all'art. 644 c.p. e, previa applicazione dell'art.
1815 secondo comma c.c., dichiarare che sono stati addebitati interessi spese e commissioni non dovuti per un importo complessivo, come meglio indicato in narrativa, per complessivi €
pagina 5 di 17 146.690,83, o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, e per l'effetto ordinare alla convenuta di rettificare ed annotare detta somma, sul saldo del conto corrente ordinario n. 000000007408. 2. In via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui non venisse riscontrata l'applicazione di interessi usurari sui rapporti per cui è causa, dichiarare ed accertare che la convenuta banca ha illegittimamente applicalo anatocismo sui conti correnti de quo per complessivi € 97.017,02, o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e per l'effetto ordinare alla convenuta di rettificare ed annotare detto importo sul saldo del conto corrente ordinario п. 000000007408. Con vittoria di spese e compensi”.
Si costituiva in giudizio la eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_3
della domanda di condanna svolta da parte attrice, anche se di rettifica del saldo di conto corrente
7408, per essere il rapporto oggetto di causa ancora in essere alla data di notifica della citazione, nonché l'intervenuta prescrizione di tutti i pagamenti solutori effettuati nel periodo antecedente al
23.04.09, ossia il decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione. Contestava, altresì,
l'assoluta infondatezza delle doglianze attoree sia con riguardo all'anatocismo che alla presunta pattuizione di interessi usurari con riferimento ai rapporti contrattuali oggetto di causa.
Deduceva l'assoluta inammissibilità delle avverse domande anche sotto il profilo dell'intervenuta decadenza dell'attrice dall'esercizio del diritto di impugnazione degli estratti conto relativi ai suddetti rapporti di conto corrente, ex art. 1832 c.c., non avendo la controparte mai provveduto a contestare nei termini l'estratto conto periodicamente ricevuto, con conseguente implicita approvazione delle operazioni in esso annotate.
Infine, assumeva l'irripetibilità delle somme corrisposte alla banca, anche in virtù del principio della irripetibilità dei pagamenti delle obbligazioni naturali, rilevando che il debitore che abbia pagato spontaneamente interessi superiori al tasso legale non pattuiti per atto scritto, a norma dell'art. 1284 c.c., non può ripeterne l'importo, dovendo tale pagamento essere qualificato come adempimento di un'obbligazione naturale.
Contestava le risultanze della consulenza tecnica di parte, e concludeva chiedendo: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Rigettarsi in ogni caso le domande tutte avanzate da parte attrice in quanto inammissibili, infondate, non provate o come meglio per le ragioni esposte in parte motiva, anche per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc, per irripetibilità dei pagamenti eseguiti in adempimento di obbligazioni naturali e per prescrizione ex art. 2946 c.c. di tutti i crediti dell'attrice relativi ad operazioni
pagina 6 di 17 aventi natura “solutoria” compiuti nel periodo antecedente al 23.04.2009, per i motivi esposti in parte motiva. Con condanna dell'attore al pagamento delle spese, competenze ed onorari connessi al presente giudizio”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, dopodiché veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 27.5.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, le domande attoree sono fondate nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Invero, la società attrice ha spiegato domanda di rideterminazione del saldo in relazione alle somme che assume aver illegittimamente versato in favore dell'istituto di credito nell'esplicazione dei rapporti contrattuali intrattenuti con Controparte_3
In primo luogo, va respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata da parte convenuta. È infatti pacifico, come da costante orientamento giurisprudenziale, che in tema di conto corrente bancario sussiste l'interesse del correntista all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime “atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”
(Cass. Civ., Sez. VI, 5.9.2018, n. 21646).
Va detto, altresì, che per costante orientamento giurisprudenziale la tacita approvazione degli estratti di conto corrente, pur se ripetuta, non porta alla sanatoria degli eventuali vizi del contratto e quindi, nel caso di interessi passivi eventualmente addebitati sulla scorta di una clausola contrattuale nulla per mancanza della forma scritta e/o per illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi e/o di interessi usurari, gli addebiti non possono trasformarsi in crediti incontestabili ex art. 1832 c.c. perché non è stata impugnata la loro annotazione in e/c. Ed infatti, posto che per principio generale nei contratti bancari le clausole determinative degli interessi ultralegali, dell'anatocismo e delle c.m.s. devono avere la forma scritta ab substantiam, a nulla rileva a tal fine la mancata contestazione degli estratti conto inviati dalla banca alla correntista, posto che la mancata contestazione entro il termine di cui all'art.
pagina 7 di 17 1832 c.c. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo contabile, ma non preclude la contestazione della validità del contratto da cui derivano.
Ciò posto, si rende necessario chiarire quali siano gli oneri assertivi e probatori gravanti rispettivamente sulle parti. Nei giudizi promossi dal “cliente” – correntista o mutuatario – per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa. Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, CP_3
ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda di accertamento proposta da parte attrice debba essere accolta nei termini di seguito esposti, avendo la stessa correttamente adempiuto agli oneri probatori sulla stessa gravanti in applicazione degli ordinari principi vigenti in materia e desumibili dall'art. 2697 c.c.
In particolare, i fatti costituenti la ragione della domanda proposta dall' Controparte_1
risultano comprovati dalla seguente documentazione, ritualmente depositata in giudizio
[...]
dall'odierna attrice:
- contratto di conto corrente n. 7408 stipulato tra e Banca Controparte_1
Popolare di Aprilia in data 20/06/1996;
- estratto conto del suindicato Conto corrente dalla data di apertura al 31/12/2018;
- estratto conto del conto di transito S.B.F.;
pagina 8 di 17 - prestito aziendale nr 055/03759724 del 22/09/2014;
- contratto di affidamento del 31/10/2002 a valere sul conto corrente n. 7408
- contratto di affidamento del 23/01/2003 a valere sul conto corrente n. 7408;
- contratto di affidamento del 13/02/2009 a valere sul conto corrente n. 7408 ;
- contratto di affidamento del 23/09/2014 a valere sul conto corrente n. 7408.
Risulta, quindi, innanzitutto comprovata la stipulazione formale delle condizioni di regolazione del rapporto, come attestato dai contratti di conto corrente depositati in atti dall'istituto di credito.
Va, poi, detto che parte attrice ha contestato, in via principale, l'applicazione da parte della CP_3
di interessi usurari, ed in via subordinata l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi effettuata dall'istituto di credito in violazione del divieto di anatocismo.
Quindi, considerato che nel corso del giudizio sono stati depositati gli estratti conto e la documentazione contrattuale, oltre alla richiesta ex art. 119 TUB inoltrata alla in fase CP_3
preprocessuale, è stata disposta una ctu contabile.
In particolare, visto lo specifico tenore delle domande proposte, è stato demandato al CTU, in primo luogo, di verificare la pattuizione di interessi usurari, ed in via subordinata, nell'ipotesi cioè di risposta negativa al suddetto quesito, di estendere l'indagine all'eventuale applicazione di interessi anatocistici.
Dunque, traendo le mosse dalla contestata usurarietà dei tassi di interessi, va innanzitutto precisato che il contratto di conto corrente oggetto di causa è stato stipulato il 20/06/1996, in data antecedente all'entrata in vigore della legge 108/1996, per cui i conteggi sono stati effettuati dal perito a decorrere dal 02/04/1997, e come prima cadenza trimestrale si riferiscono al 30/06/1997.
Giova altresì rammentare che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 24675/17, l'usurarietà delle pattuizioni che stabiliscono il tasso di interesse complessivamente applicato va verificata rispetto alle soglie esistenti al momento della sottoscrizione del contratto, o al momento delle modifiche delle condizioni contrattuali ritualmente comunicate al cliente, con conseguente irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta;
ciò in quanto è solo con riferimento al momento della formazione della volontà delle parti che può essere verificata l'esistenza di una condotta contraria alla legge oppure una violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Ciò posto, nel caso di specie il CTU, con la prima relazione peritale depositata il 17.12.2023, riscontrava in relazione al rapporto contrattuale oggetto di causa esclusivamente l'ipotesi di usura pagina 9 di 17 c.d. sopravvenuta, manifestatasi a partire dal III trimestre del 2004 (“'l'usura riscontrata nel rapporto di conto corrente è un'usura sopravvenuta e non pattizia;
infatti, il TEG effettivo risulta superiore al Tasso Soglia in Tema d'Usura dal III trimestre 2004”; pag. 31 della prima relazione peritale).
Ritiene tuttavia il Tribunale che, conformemente al prevalente indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, non possa ascriversi alcuna rilevanza al suddetto fenomeno. In tal senso, è stato chiarito che “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24675; Cass. Civ., Sez. 3, 17.8.2023, n.
24743; Cass. Civ., Sez. sez. I, 11.4.2024, n.9792). Pertanto, “qualora il tasso degli interessi
(siano essi corrispettivi o moratori), lecito al momento della pattuizione, diventa successivamente usurario, per effetto della variazione del tasso stesso (in quanto pattuito in misura variabile), ovvero per effetto della variazione del tasso-soglia, ciò non incide sulla pattuizione degli interessi e non trova, comunque, applicazione la legge n. 108 del 1996” (Cass.
Civ., Sez. III, 10.11.2021, n. 33004).
Ed ancora, i giudici di legittimità hanno recentemente ribadito che la presenza del tasso usurario va individuata con riferimento al tasso soglia esistente al momento della conclusione del rapporto, sicché il superamento del tasso soglia individuato successivamente integra una ipotesi di usura sopravvenuta da considerarsi irrilevante (Cass. 18013/2024). In definitiva, quindi, in ipotesi di usura sopravvenuta, quale quella nella specie verificatasi, non è possibile applicare il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 1815 c.c., operante solo laddove il tasso di interesse sia usurario sin dal momento della stipulazione del contratto.
Pertanto, stante l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta, con ordinanza del 9.1.2024 veniva disposta un'integrazione della CTU, demandando al perito di rispondere al quesito sull'anatocismo,
pagina 10 di 17 formulato in via subordinata, tenendo conto altresì degli effetti della prescrizione ritualmente eccepita dalla Banca convenuta.
Dunque, con riferimento all'applicazione di interessi anatocistici, giova rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici. Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale. È quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere CP_4
stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia – fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 – delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza. Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo. Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece verificare se la medesima periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi. In tale contesto si inserisce l'art. 6 della Delibera
C.I.C.R. del 09.02.2000 che prevede “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per pagina 11 di 17 iscritto”. Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.1.2014, data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al
CICR la normativa di dettaglio. La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.8.2016. Nel frattempo, è intervenuto il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”. Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente.
In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n.
147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in
L. 49/2016.
Orbene, nel caso di specie il rapporto contrattuale oggetto di causa è sorto in data antecedente al
2000, per cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi deve reputarsi illegittima, salvo adeguamento, secondo le modalità sopra precisate, per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera del CICR.
In risposta ai quesiti formulati dal Giudice, il CTU ha quindi proceduto all'eliminazione della capitalizzazione degli interessi dall'origine del rapporto fino alla data del 30.06.2000, proseguendo dal 01.07.2000 sino al 31.12.2013 per assenza di sottoscrizione della clausola di reciprocità ed escludendo la capitalizzazione dal 1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016, ovvero sino al 23.09.2014 in quanto a tale data risale il primo documento utile da cui emerge espressamente l'accettazione da parte del correntista della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
pagina 12 di 17 Si precisa, al riguardo, che il perito correttamente non ha operato alcun ricalcolo del conto anticipi n. 2500418. Invero, come dal CTU puntualmente esplicitato in risposta alle osservazioni di parte attrice, il conto anticipi n. 2500418 è un conto avente per sua caratteristica una natura squisitamente tecnica (strumentale) tale per cui sullo stesso non confluiscono somme che generano interessi creditori per il correntista, con conseguente inconfigurabilità tecnico-giuridica dell'anatocismo. Infatti, in considerazione dell'operatività tecnica sul conto anticipi, esso prevede l'addebito dell'importo derivante dai documenti giustificativi del credito (fattura, ricevuta bancaria, ecc.) presentati dal cliente, al netto dello scarto convenuto, con contestuale accredito sul conto corrente ordinario ad esso correlato. La circostanza, dunque, che le competenze risultino girocontate sul conto ordinario fa sì che è sul saldo del suddetto conto che si determina l'effetto anatocistico dovuto alla capitalizzazione periodica delle competenze, risultando invece il saldo del conto anticipi non influenzato dalla capitalizzazione delle competenze.
Ciò posto, appurata l'illegittima capitalizzazione degli interessi operata dalla Banca, non può certamente ritenersi, come argomentato da parte convenuta, che il pagamento di interessi ultralegali e anatocistici effettuato dalla società correntista costituisca adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., non ravvisandosi il presupposto della spontaneità del pagamento. Ed invero, la corresponsione di interessi frutto di capitalizzazione illegittima non è avvenuta in esecuzione di un dovere morale o sociale, ma in forza di clausole contrattuali la cui invalidità è stata dedotta e accertata nel presente giudizio. Sono quindi senz'altro ripetibili gli interessi ultralegali addebitati da una banca sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza alcuna autorizzazione da parte del cliente medesimo (Cass. 30114/17).
In accoglimento delle doglianze attoree, occorre pertanto rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente al fine di epurarlo degli effetti derivanti dall'applicazione di interessi anatocistici.
A tal fine, tuttavia, si rende necessario tener conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca.
Al riguardo, giova precisare che l'eccezione di prescrizione può legittimamente essere opposta dalla Banca anche a fronte di una domanda di mero accertamento, volta alla rideterminazione del saldo, pure in assenza di azione di ripetizione dell'indebito; va infatti ricordato che, mentre l'azione promossa dal cliente verso la banca per far valere la nullità della clausola che prevede l'anatocismo è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c., quella proposta dallo stesso cliente nei confronti della banca ai fini di accertare somme che assume di avere indebitamente versato a pagina 13 di 17 qualsivoglia titolo, è soggetta ai medesimi principi che regolano la domanda di ripetizione di indebito;
ad essa, pertanto, trova applicazione la disciplina della prescrizione ordinaria decennale a norma dell'art. 2946 c.c.
Ed invero, come precisato dalla S.C., nel rapporto di conto corrente, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione (Cass. civ. n. 16113/24).
Ciò chiarito, la prescrizione decennale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista concessa, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, e, nell'ipotesi in cui gli stessi abbiano avuto una funzione solutoria, per assenza della concessione di un affidamento ovvero per superamento del relativo limite, dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 14.4.2023, n.9970).
In presenza di rimesse ripristinatorie, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita a una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens. In punto di onere probatorio, è ormai pacifico che “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre
l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito,
è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie” (Cass.
Civ., Sez. Un., 13.6.2019, n. 15895). Ne consegue che “Grava, dunque, sul correntista dimostrare non solo l'esistenza dell'affidamento, ma anche individuare e dare prova delle singole rimesse, onde consentire al giudice di apprezzare la natura ripristinatoria o solutoria delle stesse, in relazione al rispetto del limite dell'affidamento concesso, e, per quelle ritenute solutorie, la data delle stesse” (Cass. Civ. n. 9970/2023, cit.). In altri termini, la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, ragion per cui essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti pagina 14 di 17 siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. Civ., sez. I, 29/11/2022 , n. 35101).
Nel caso di specie, il conto corrente oggetto di causa risulta affidato, sicché le rimesse intervenute sul conto possono assumere una natura solutoria o ripristinatoria della provvista. Il CTU, quindi, ha proceduto ad eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo abbia o meno ecceduto i limiti del concesso affidamento. Fatta tale preliminare operazione, il tecnico incaricato ha individuato le rimesse solutorie, considerando irripetibili i pagamenti delle competenze illegittimamente addebitate effettuati mediante rimesse solutorie intervenute in presenza di un saldo passivo scoperto o extrafido nel periodo antecedente i dieci anni a ritroso dalla data di interruzione della prescrizione (notifica dell'atto di citazione) e quindi sino al 15.4.2009. Così, il valore totale dell'indebito irripetibile rilevato è pari a € 1.238,05, calcolato rispetto ad un indebito totale pari a € 64.424,58 e un valore totale delle rimesse solutorie pari a € 110.202,37.
All'esito dell'analisi effettuata e dei ricalcoli compiuti in risposta ai quesiti, il consulente è pervenuto alla conclusione per cui “Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, riepilogate e dettagliate nella tabella allegata alla presente consulenza quale allegato a), esaminate le rimesse solutorie entro i termini prescrizionali, eliminati gli effetti della capitalizzazione come da quesito posto dal G.I., si determina che il saldo dare/avere del rapporto di conto corrente n. 740-8 acceso dalla presso la risulta pari ad Euro 123.965,30 in favore della Controparte_1 CP_3 correntista, calcolati alla data dell'ultimo estratto di conto corrente disponibile”.
Ebbene, ritiene il giudicante, di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche dell'accuratezza e dell'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati, del condivisibile metodo di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni.
pagina 15 di 17 Quanto alle osservazioni sollevate dai ctp nel corso delle operazioni peritali va rilevato che le stesse sono state efficacemente confutate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione definitiva.
Appare comunque opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III,
9.1.2024, n. 800).
In particolare, quanto alle contestazioni svolte da parte convenuta, si osserva innanzitutto che la metodologia adoperata dal CTU nel verificare gli effetti della prescrizione è del tutto corretta nella misura in cui il perito ha fatto applicazione del saldo rettificato anziché del c.d. “saldo- banca”. Difatti, “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass. Civ., Sez. I, 24 giugno 2024, n. 17287).
Quanto al metodo di calcolo del TEG, il CTU ha specificatamente individuato il metodo di calcolo adottato, il quale risulta conforme alle istruzioni della Banca d'Italia, in adesione a quanto richiesto dai quesiti del Giudice.
Infine, si ribadisce che nell'effettuare il ricalcolo il perito non ha operato alcun azzeramento delle competenze, limitandosi a ricondurre i tassi entro la soglia in caso di usura “sopravvenuta”, applicando come formula per il calcolo del TEG di cui alle istruzioni della Banca d'Italia quella pro-tempore vigenti.
In definitiva, quindi, deve essere respinta la domanda avanzata dall'attrice in via principale, tesa ad accertare l'avvenuta pattuizione di interessi usurari, mentre, in accoglimento della domanda formulata in via subordinata, verificata l'illegittima capitalizzazione degli interessi, il saldo del pagina 16 di 17 rapporto di conto corrente n. 7408 deve essere rideterminato, alla data dell'ultimo estratto conto depositato (31/12/2018) nell'importo di € 123.965,30 a credito della società correntista, a fronte di un saldo banca pari ad € -9.723,53, con una differenza a favore della Controparte_1 pari a € 133.688,83.
[...]
Il rigetto della domanda formulata in via principale, dovuta all'infondatezza delle censure attoree concernenti la dedotta usurarietà degli interessi, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3. I restanti 2/3 delle spese di lite seguono la soccombenza della banca convenuta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda formulata dalla Parte_3
in via principale;
[...]
- in accoglimento della domanda proposta in via subordinata, accerta e dichiara per il conto corrente n. 7408, accesso dalla Parte_3 presso la un saldo ricalcolato di € 123.965,30 a credito della
[...] Controparte_3
società correntista;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_3
in favore della dei 2/3 Controparte_1 Parte_3 delle spese di lite, che liquida per l'intero in € 786,00 per esborsi e in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 27 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 17 di 17
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2328/2019
All'udienza del 27 maggio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per e l'avv. Controparte_1 CP_2
Bellardi Pierluigi e l'avv. Di Palma Luigi hanno depositato le note sostitutive di udienza in data 26.5.2025;
- Per l'avv. Bonfatti Sido ha depositato le note sostitutive di udienza in Controparte_3
data 26.5.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2328/2019 promossa da:
Parte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa dall'avv. Bellardi Pierluigi e dall'avv. Di Palma Luigi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sezze Scalo, Via Sicilia n. 8, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Bonfatti Sido e dall'avv. Spagnuolo Domenico ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Nomentana n. 78, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, la società Parte_1
conveniva in giudizio la deducendo di aver intrattenuto con
[...] Controparte_3
l'istituto di credito convenuto i seguenti rapporti: 1) conto corrente affidato n. 7408; 2) conto anticipi sbf n. 2500418; 3) prestito chirografario di € 30.000,00 n. 055/03759724 del 22 settembre 2014. Precisava che, nell'intento di analizzare i predetti rapporti bancari, nel mese di pagina 2 di 17 maggio 2016 formalizzava rituale istanza, ex art. 119 TUB con la quale veniva richiesta la copia del contratto, inerente il rapporto di conto corrente n. 000000007408, unitamente ad ogni sua variazione eventualmente intercorsa nel tempo, e copia dell'estratto conto con relativo rapporto scalare, inerente il primo trimestre dell'anno 2008; acquisita la documentazione de qua, parte attrice incaricava il Dott. Commercialista , affinché redigesse apposita perizia Persona_1
tecnico-contabile all'esito della quale era emerso che, nei rapporti intrattenuti, erano stati addebitati interessi, spese e commissioni non dovute.
Più nel dettaglio esponeva che: 1) con contratto stipulato il 20.6.1996 parte attrice apriva il conto corrente n. 7048 presso la Banca Popolare di Aprilia, agenzia di BO DG, diventato sin da subito (luglio 1996) affidato per l'importo di lire 40.000.000. A riguardo, rilevava la società attrice che la c.d. capitalizzazione non era pattuita con la medesima reciprocità, in violazione dei principi normativi e giurisprudenziali in materia di c.d. anatocismo. Tra le parti, infatti, non era stato concluso alcun contratto che autorizzasse la banca alla capitalizzazione degli interessi ciò, almeno, fino al 23.9.2014, data in cui era stato sottoscritto, da parte della società attrice, il documento di sintesi relativo alla pratica di affidamento n. 16369769 tra le cui condizioni
(accettate dalla correntista) era prevista anche la capitalizzazione trimestrale degli interessi. Sino alla data del 23.09.2014, quindi, la capitalizzazione trimestrale operata dalla convenuta risultava assolutamente illegittima. Precisava altresì che, a partire dal secondo semestre 1997, era stato verificato se le condizioni economiche applicate sul conto corrente fossero tali da ritenere gli stessi costi usurari. Sul punto, richiamava le operazioni di ricalcolo effettuate dal consulente tecnico di parte, giungendo ad affermare che la banca aveva addebitato sul conto corrente n.7408 interessi anatocistici per euro 103,06 (lire 199.556) e maggiori commissioni massimo scoperto per euro 23,86 (lire 46.206) per il periodo fino al primo trimestre 1997, mentre, dal I trimestre
1997 (periodo da cui si dispone del TEGM) al IV trim 2018 (ultimo di analisi), i costi usurari ammontavano ad euro 129.146,19, per un totale di euro 129.273,11. Evidenziava altresì che, per effetto delle rettifiche apportate ai saldi debitori medi trimestrali, gli stessi erano divenuti negativi
(quindi saldi creditori), e sugli stessi la banca avrebbe dovuto corrispondere interessi positivi, quantificati in euro 3.594,79, da cui la maggiore somma a credito del correntista, unitamente a quella precedentemente quantificata di euro 129.273,11, pari ad euro 132.867,79. Qualora, invece, la ricostruzione operata dovesse limitarsi alla sola quantificazione degli interessi anatocistici e delle maggiori commissioni addebitate (per il maggiore scoperto determinato dalla pagina 3 di 17 capitalizzazione trimestrale illegittima degli interessi debitori), i primi sarebbero pari ad euro
57.472,26 mentre le seconde ad euro 35.949,97. Tali somme, unitamente agli interessi attivi di euro 3.594,79 non riconosciuti sul diverso saldo debitore calcolato (divenuto creditore per le rettifiche operate), determinava la somma di complessivi euro 87.017,02 a credito della correntista;
2) in data 20.6.1996, parte attrice sottoscriveva il contratto di conto corrente n. 7408 con l'allora Banca Popolare di Aprila;
seguiva raccomandata della stessa banca (verosimilmente del 27.1996) con cui veniva comunicata la concessione delle seguenti linee di credito alle sotto indicate particolari concessioni: lire 100.000.000 utilizzabili nelle sotto elencate forme tecniche:
1) £ 40.000.000 apertura di credito in c/c, revisione, rinnovo e riduzione, a revoca;
2) £
40.000.000 sovvenzione attiva non regolata in conto corrente, credito a rientro in ventiquattro mesi a decorrere dal 02.8.96 con rate costanti;
3) £ 20.000.000 portafoglio sconto commerciale, revisione e riduzione a revoca. Il portafoglio sconto commerciale era stato inizialmente canalizzato sul conto di transito sbf n. 600091 di cui, però, non si disponeva di nessun documento;
lo stesso, pur essendo stato in essere fino al I trim. 2002, era rimasto operativo fino alla fine del 2000 in quanto, a partire dal II trimestre del 2000 (esattamente dal 26.5.2000), era stato utilizzato il conto di transito contraddistinto con il numero 2500418. L'attrice deduceva che, di tale ultimo rapporto, disponeva della documentazione indicata nell'elaborato peritale e consistente in tutti gli estratti di conto corrente dal primo trimestre dell'anno 2000 sino al quarto trimestre dell'anno 2018, mentre non disponeva del relativo contratto di apertura che, formalmente richiesto con apposita istanza ex art. 119 TUB non era stato consegnato perché
“oggetto di denuncia di smarrimento da parte del nostro istituto di credito presso l'Autorità competente”. Tale circostanza, assolutamente inverosimile, lasciava intendere al contrario che trattavasi sempre dell'affidamento concesso nel 1996 n. 691, e che il cambio di numero del conto di transito, dal n.691 al 418, era da ricondurre a “motivi tecnici” connessi al trasferimento del c/c ordinario presso la filiale di BO FA (dove attualmente risultava intrattenuto) dalla filiale di
BO DG (dove era stato invece aperto) piuttosto che a nuove pattuizioni. Ciò premesso, parte attrice richiamava le risultanze della perizia di parte, asserendo che tutti i costi sostenuti dalla per l'utilizzo della linea di credito anticipi sbf a far data dal Controparte_1
22.1.2003 e fino a diversa pattuizione dovevano ritenersi usurari e quindi non dovuti. Per i periodi precedenti (dal II trimestre 2000 al IV trimestre 2002), non essendo invece applicabili alle condizioni stabilite all'atto della concessione dell'affidamento del luglio del 1996
pagina 4 di 17 le norme di cui alla L. 108/96, il Consulente aveva proceduto al calcolo del TEG del singoli trimestri oggetto di analisi per poi confrontarlo con il tasso soglia via via vigente, con l'effetto di considerare gratuito lo sconto anticipi sbf per quei periodi in cui i TEG calcolato fosse superiore al tasso soglia, come da tabella 2 allegato 3, evidenziando così costi usurari per un importo pari ad € 618,19. Per quanto riguarda i periodi successivi (dal I trim 2003), invece, dovevano ritenersi valide le condizioni contrattuali previste con la concessione di fido - domanda n. 5003040 del
22.1.2003, che prevedevano condizioni usurarie ab origine. Concludeva affermando che, per il c/anticipi sbf n. 2500418, erano stati applicali costi usurari per complessivi euro 9.603,89, a loro volta addebitati sul c/c ordinario n. 7408; 3) in data 22.9.2014, a seguito di specifica richiesta dell parte convenuta comunicava di aver accordato il Parte_2
prestito aziendale n. 055/03759724. Nello stesso contratto, inoltre, si dava atto che la somma finanziata, al netto delle spese di istruttoria e di assicurazione di euro 29.797,50, era stata accreditata sul c/c 7408, intestato alla Controparte_1
presso la dipendenza di BO FA, e che la era autorizzata ad addebitare
[...] CP_3
automaticamente ed in via continuativa sullo stesso conto corrente le rate di rimborso del prestito alle singole scadenze. Anche in merito a tale rapporto, parte attrice denunciava l'applicazione di interessi usurari;
4) in conclusione, parte attrice quantificava in euro 146.690,83 le maggiori somme addebitate sul conto corrente ordinario affidato n.7408 dalla in relazione al CP_3
contratto di anticipo sbf n.2500418, al contratto di finanziamento n.3759274 (le cui competenze e le rate di ammortamento venivano addebitate sul c/c 7408) nonché in relazione allo stesso rapporto di conto corrente affidato;
5) diversamente, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale non riscontrasse l'usura patologica, il conto corrente ordinario n.7408 risentiva comunque dell'addebito di illegittimi interessi anatocistici e delle maggiori commissioni addebitate.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “In via principale, accertare e dichiarare, in ragione dell'elaborato peritale, delle argomentazioni sviluppate in narrativa e della documentazione prodotta, che la banca, nella perduranza del rapporti per cui è causa, ha applicato tassi usurari violando il disposto di cui all'art. 644 c.p. e, previa applicazione dell'art.
1815 secondo comma c.c., dichiarare che sono stati addebitati interessi spese e commissioni non dovuti per un importo complessivo, come meglio indicato in narrativa, per complessivi €
pagina 5 di 17 146.690,83, o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, e per l'effetto ordinare alla convenuta di rettificare ed annotare detta somma, sul saldo del conto corrente ordinario n. 000000007408. 2. In via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui non venisse riscontrata l'applicazione di interessi usurari sui rapporti per cui è causa, dichiarare ed accertare che la convenuta banca ha illegittimamente applicalo anatocismo sui conti correnti de quo per complessivi € 97.017,02, o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e per l'effetto ordinare alla convenuta di rettificare ed annotare detto importo sul saldo del conto corrente ordinario п. 000000007408. Con vittoria di spese e compensi”.
Si costituiva in giudizio la eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_3
della domanda di condanna svolta da parte attrice, anche se di rettifica del saldo di conto corrente
7408, per essere il rapporto oggetto di causa ancora in essere alla data di notifica della citazione, nonché l'intervenuta prescrizione di tutti i pagamenti solutori effettuati nel periodo antecedente al
23.04.09, ossia il decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione. Contestava, altresì,
l'assoluta infondatezza delle doglianze attoree sia con riguardo all'anatocismo che alla presunta pattuizione di interessi usurari con riferimento ai rapporti contrattuali oggetto di causa.
Deduceva l'assoluta inammissibilità delle avverse domande anche sotto il profilo dell'intervenuta decadenza dell'attrice dall'esercizio del diritto di impugnazione degli estratti conto relativi ai suddetti rapporti di conto corrente, ex art. 1832 c.c., non avendo la controparte mai provveduto a contestare nei termini l'estratto conto periodicamente ricevuto, con conseguente implicita approvazione delle operazioni in esso annotate.
Infine, assumeva l'irripetibilità delle somme corrisposte alla banca, anche in virtù del principio della irripetibilità dei pagamenti delle obbligazioni naturali, rilevando che il debitore che abbia pagato spontaneamente interessi superiori al tasso legale non pattuiti per atto scritto, a norma dell'art. 1284 c.c., non può ripeterne l'importo, dovendo tale pagamento essere qualificato come adempimento di un'obbligazione naturale.
Contestava le risultanze della consulenza tecnica di parte, e concludeva chiedendo: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Rigettarsi in ogni caso le domande tutte avanzate da parte attrice in quanto inammissibili, infondate, non provate o come meglio per le ragioni esposte in parte motiva, anche per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc, per irripetibilità dei pagamenti eseguiti in adempimento di obbligazioni naturali e per prescrizione ex art. 2946 c.c. di tutti i crediti dell'attrice relativi ad operazioni
pagina 6 di 17 aventi natura “solutoria” compiuti nel periodo antecedente al 23.04.2009, per i motivi esposti in parte motiva. Con condanna dell'attore al pagamento delle spese, competenze ed onorari connessi al presente giudizio”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, dopodiché veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 27.5.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, le domande attoree sono fondate nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Invero, la società attrice ha spiegato domanda di rideterminazione del saldo in relazione alle somme che assume aver illegittimamente versato in favore dell'istituto di credito nell'esplicazione dei rapporti contrattuali intrattenuti con Controparte_3
In primo luogo, va respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata da parte convenuta. È infatti pacifico, come da costante orientamento giurisprudenziale, che in tema di conto corrente bancario sussiste l'interesse del correntista all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime “atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”
(Cass. Civ., Sez. VI, 5.9.2018, n. 21646).
Va detto, altresì, che per costante orientamento giurisprudenziale la tacita approvazione degli estratti di conto corrente, pur se ripetuta, non porta alla sanatoria degli eventuali vizi del contratto e quindi, nel caso di interessi passivi eventualmente addebitati sulla scorta di una clausola contrattuale nulla per mancanza della forma scritta e/o per illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi e/o di interessi usurari, gli addebiti non possono trasformarsi in crediti incontestabili ex art. 1832 c.c. perché non è stata impugnata la loro annotazione in e/c. Ed infatti, posto che per principio generale nei contratti bancari le clausole determinative degli interessi ultralegali, dell'anatocismo e delle c.m.s. devono avere la forma scritta ab substantiam, a nulla rileva a tal fine la mancata contestazione degli estratti conto inviati dalla banca alla correntista, posto che la mancata contestazione entro il termine di cui all'art.
pagina 7 di 17 1832 c.c. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo contabile, ma non preclude la contestazione della validità del contratto da cui derivano.
Ciò posto, si rende necessario chiarire quali siano gli oneri assertivi e probatori gravanti rispettivamente sulle parti. Nei giudizi promossi dal “cliente” – correntista o mutuatario – per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa. Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, CP_3
ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda di accertamento proposta da parte attrice debba essere accolta nei termini di seguito esposti, avendo la stessa correttamente adempiuto agli oneri probatori sulla stessa gravanti in applicazione degli ordinari principi vigenti in materia e desumibili dall'art. 2697 c.c.
In particolare, i fatti costituenti la ragione della domanda proposta dall' Controparte_1
risultano comprovati dalla seguente documentazione, ritualmente depositata in giudizio
[...]
dall'odierna attrice:
- contratto di conto corrente n. 7408 stipulato tra e Banca Controparte_1
Popolare di Aprilia in data 20/06/1996;
- estratto conto del suindicato Conto corrente dalla data di apertura al 31/12/2018;
- estratto conto del conto di transito S.B.F.;
pagina 8 di 17 - prestito aziendale nr 055/03759724 del 22/09/2014;
- contratto di affidamento del 31/10/2002 a valere sul conto corrente n. 7408
- contratto di affidamento del 23/01/2003 a valere sul conto corrente n. 7408;
- contratto di affidamento del 13/02/2009 a valere sul conto corrente n. 7408 ;
- contratto di affidamento del 23/09/2014 a valere sul conto corrente n. 7408.
Risulta, quindi, innanzitutto comprovata la stipulazione formale delle condizioni di regolazione del rapporto, come attestato dai contratti di conto corrente depositati in atti dall'istituto di credito.
Va, poi, detto che parte attrice ha contestato, in via principale, l'applicazione da parte della CP_3
di interessi usurari, ed in via subordinata l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi effettuata dall'istituto di credito in violazione del divieto di anatocismo.
Quindi, considerato che nel corso del giudizio sono stati depositati gli estratti conto e la documentazione contrattuale, oltre alla richiesta ex art. 119 TUB inoltrata alla in fase CP_3
preprocessuale, è stata disposta una ctu contabile.
In particolare, visto lo specifico tenore delle domande proposte, è stato demandato al CTU, in primo luogo, di verificare la pattuizione di interessi usurari, ed in via subordinata, nell'ipotesi cioè di risposta negativa al suddetto quesito, di estendere l'indagine all'eventuale applicazione di interessi anatocistici.
Dunque, traendo le mosse dalla contestata usurarietà dei tassi di interessi, va innanzitutto precisato che il contratto di conto corrente oggetto di causa è stato stipulato il 20/06/1996, in data antecedente all'entrata in vigore della legge 108/1996, per cui i conteggi sono stati effettuati dal perito a decorrere dal 02/04/1997, e come prima cadenza trimestrale si riferiscono al 30/06/1997.
Giova altresì rammentare che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 24675/17, l'usurarietà delle pattuizioni che stabiliscono il tasso di interesse complessivamente applicato va verificata rispetto alle soglie esistenti al momento della sottoscrizione del contratto, o al momento delle modifiche delle condizioni contrattuali ritualmente comunicate al cliente, con conseguente irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta;
ciò in quanto è solo con riferimento al momento della formazione della volontà delle parti che può essere verificata l'esistenza di una condotta contraria alla legge oppure una violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Ciò posto, nel caso di specie il CTU, con la prima relazione peritale depositata il 17.12.2023, riscontrava in relazione al rapporto contrattuale oggetto di causa esclusivamente l'ipotesi di usura pagina 9 di 17 c.d. sopravvenuta, manifestatasi a partire dal III trimestre del 2004 (“'l'usura riscontrata nel rapporto di conto corrente è un'usura sopravvenuta e non pattizia;
infatti, il TEG effettivo risulta superiore al Tasso Soglia in Tema d'Usura dal III trimestre 2004”; pag. 31 della prima relazione peritale).
Ritiene tuttavia il Tribunale che, conformemente al prevalente indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, non possa ascriversi alcuna rilevanza al suddetto fenomeno. In tal senso, è stato chiarito che “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24675; Cass. Civ., Sez. 3, 17.8.2023, n.
24743; Cass. Civ., Sez. sez. I, 11.4.2024, n.9792). Pertanto, “qualora il tasso degli interessi
(siano essi corrispettivi o moratori), lecito al momento della pattuizione, diventa successivamente usurario, per effetto della variazione del tasso stesso (in quanto pattuito in misura variabile), ovvero per effetto della variazione del tasso-soglia, ciò non incide sulla pattuizione degli interessi e non trova, comunque, applicazione la legge n. 108 del 1996” (Cass.
Civ., Sez. III, 10.11.2021, n. 33004).
Ed ancora, i giudici di legittimità hanno recentemente ribadito che la presenza del tasso usurario va individuata con riferimento al tasso soglia esistente al momento della conclusione del rapporto, sicché il superamento del tasso soglia individuato successivamente integra una ipotesi di usura sopravvenuta da considerarsi irrilevante (Cass. 18013/2024). In definitiva, quindi, in ipotesi di usura sopravvenuta, quale quella nella specie verificatasi, non è possibile applicare il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 1815 c.c., operante solo laddove il tasso di interesse sia usurario sin dal momento della stipulazione del contratto.
Pertanto, stante l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta, con ordinanza del 9.1.2024 veniva disposta un'integrazione della CTU, demandando al perito di rispondere al quesito sull'anatocismo,
pagina 10 di 17 formulato in via subordinata, tenendo conto altresì degli effetti della prescrizione ritualmente eccepita dalla Banca convenuta.
Dunque, con riferimento all'applicazione di interessi anatocistici, giova rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici. Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale. È quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere CP_4
stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia – fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 – delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza. Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo. Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece verificare se la medesima periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi. In tale contesto si inserisce l'art. 6 della Delibera
C.I.C.R. del 09.02.2000 che prevede “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per pagina 11 di 17 iscritto”. Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.1.2014, data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al
CICR la normativa di dettaglio. La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.8.2016. Nel frattempo, è intervenuto il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”. Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente.
In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n.
147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in
L. 49/2016.
Orbene, nel caso di specie il rapporto contrattuale oggetto di causa è sorto in data antecedente al
2000, per cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi deve reputarsi illegittima, salvo adeguamento, secondo le modalità sopra precisate, per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera del CICR.
In risposta ai quesiti formulati dal Giudice, il CTU ha quindi proceduto all'eliminazione della capitalizzazione degli interessi dall'origine del rapporto fino alla data del 30.06.2000, proseguendo dal 01.07.2000 sino al 31.12.2013 per assenza di sottoscrizione della clausola di reciprocità ed escludendo la capitalizzazione dal 1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016, ovvero sino al 23.09.2014 in quanto a tale data risale il primo documento utile da cui emerge espressamente l'accettazione da parte del correntista della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
pagina 12 di 17 Si precisa, al riguardo, che il perito correttamente non ha operato alcun ricalcolo del conto anticipi n. 2500418. Invero, come dal CTU puntualmente esplicitato in risposta alle osservazioni di parte attrice, il conto anticipi n. 2500418 è un conto avente per sua caratteristica una natura squisitamente tecnica (strumentale) tale per cui sullo stesso non confluiscono somme che generano interessi creditori per il correntista, con conseguente inconfigurabilità tecnico-giuridica dell'anatocismo. Infatti, in considerazione dell'operatività tecnica sul conto anticipi, esso prevede l'addebito dell'importo derivante dai documenti giustificativi del credito (fattura, ricevuta bancaria, ecc.) presentati dal cliente, al netto dello scarto convenuto, con contestuale accredito sul conto corrente ordinario ad esso correlato. La circostanza, dunque, che le competenze risultino girocontate sul conto ordinario fa sì che è sul saldo del suddetto conto che si determina l'effetto anatocistico dovuto alla capitalizzazione periodica delle competenze, risultando invece il saldo del conto anticipi non influenzato dalla capitalizzazione delle competenze.
Ciò posto, appurata l'illegittima capitalizzazione degli interessi operata dalla Banca, non può certamente ritenersi, come argomentato da parte convenuta, che il pagamento di interessi ultralegali e anatocistici effettuato dalla società correntista costituisca adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., non ravvisandosi il presupposto della spontaneità del pagamento. Ed invero, la corresponsione di interessi frutto di capitalizzazione illegittima non è avvenuta in esecuzione di un dovere morale o sociale, ma in forza di clausole contrattuali la cui invalidità è stata dedotta e accertata nel presente giudizio. Sono quindi senz'altro ripetibili gli interessi ultralegali addebitati da una banca sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza alcuna autorizzazione da parte del cliente medesimo (Cass. 30114/17).
In accoglimento delle doglianze attoree, occorre pertanto rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente al fine di epurarlo degli effetti derivanti dall'applicazione di interessi anatocistici.
A tal fine, tuttavia, si rende necessario tener conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca.
Al riguardo, giova precisare che l'eccezione di prescrizione può legittimamente essere opposta dalla Banca anche a fronte di una domanda di mero accertamento, volta alla rideterminazione del saldo, pure in assenza di azione di ripetizione dell'indebito; va infatti ricordato che, mentre l'azione promossa dal cliente verso la banca per far valere la nullità della clausola che prevede l'anatocismo è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c., quella proposta dallo stesso cliente nei confronti della banca ai fini di accertare somme che assume di avere indebitamente versato a pagina 13 di 17 qualsivoglia titolo, è soggetta ai medesimi principi che regolano la domanda di ripetizione di indebito;
ad essa, pertanto, trova applicazione la disciplina della prescrizione ordinaria decennale a norma dell'art. 2946 c.c.
Ed invero, come precisato dalla S.C., nel rapporto di conto corrente, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione (Cass. civ. n. 16113/24).
Ciò chiarito, la prescrizione decennale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista concessa, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, e, nell'ipotesi in cui gli stessi abbiano avuto una funzione solutoria, per assenza della concessione di un affidamento ovvero per superamento del relativo limite, dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 14.4.2023, n.9970).
In presenza di rimesse ripristinatorie, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita a una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens. In punto di onere probatorio, è ormai pacifico che “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre
l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito,
è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie” (Cass.
Civ., Sez. Un., 13.6.2019, n. 15895). Ne consegue che “Grava, dunque, sul correntista dimostrare non solo l'esistenza dell'affidamento, ma anche individuare e dare prova delle singole rimesse, onde consentire al giudice di apprezzare la natura ripristinatoria o solutoria delle stesse, in relazione al rispetto del limite dell'affidamento concesso, e, per quelle ritenute solutorie, la data delle stesse” (Cass. Civ. n. 9970/2023, cit.). In altri termini, la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, ragion per cui essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti pagina 14 di 17 siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. Civ., sez. I, 29/11/2022 , n. 35101).
Nel caso di specie, il conto corrente oggetto di causa risulta affidato, sicché le rimesse intervenute sul conto possono assumere una natura solutoria o ripristinatoria della provvista. Il CTU, quindi, ha proceduto ad eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo abbia o meno ecceduto i limiti del concesso affidamento. Fatta tale preliminare operazione, il tecnico incaricato ha individuato le rimesse solutorie, considerando irripetibili i pagamenti delle competenze illegittimamente addebitate effettuati mediante rimesse solutorie intervenute in presenza di un saldo passivo scoperto o extrafido nel periodo antecedente i dieci anni a ritroso dalla data di interruzione della prescrizione (notifica dell'atto di citazione) e quindi sino al 15.4.2009. Così, il valore totale dell'indebito irripetibile rilevato è pari a € 1.238,05, calcolato rispetto ad un indebito totale pari a € 64.424,58 e un valore totale delle rimesse solutorie pari a € 110.202,37.
All'esito dell'analisi effettuata e dei ricalcoli compiuti in risposta ai quesiti, il consulente è pervenuto alla conclusione per cui “Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, riepilogate e dettagliate nella tabella allegata alla presente consulenza quale allegato a), esaminate le rimesse solutorie entro i termini prescrizionali, eliminati gli effetti della capitalizzazione come da quesito posto dal G.I., si determina che il saldo dare/avere del rapporto di conto corrente n. 740-8 acceso dalla presso la risulta pari ad Euro 123.965,30 in favore della Controparte_1 CP_3 correntista, calcolati alla data dell'ultimo estratto di conto corrente disponibile”.
Ebbene, ritiene il giudicante, di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche dell'accuratezza e dell'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati, del condivisibile metodo di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni.
pagina 15 di 17 Quanto alle osservazioni sollevate dai ctp nel corso delle operazioni peritali va rilevato che le stesse sono state efficacemente confutate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione definitiva.
Appare comunque opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III,
9.1.2024, n. 800).
In particolare, quanto alle contestazioni svolte da parte convenuta, si osserva innanzitutto che la metodologia adoperata dal CTU nel verificare gli effetti della prescrizione è del tutto corretta nella misura in cui il perito ha fatto applicazione del saldo rettificato anziché del c.d. “saldo- banca”. Difatti, “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass. Civ., Sez. I, 24 giugno 2024, n. 17287).
Quanto al metodo di calcolo del TEG, il CTU ha specificatamente individuato il metodo di calcolo adottato, il quale risulta conforme alle istruzioni della Banca d'Italia, in adesione a quanto richiesto dai quesiti del Giudice.
Infine, si ribadisce che nell'effettuare il ricalcolo il perito non ha operato alcun azzeramento delle competenze, limitandosi a ricondurre i tassi entro la soglia in caso di usura “sopravvenuta”, applicando come formula per il calcolo del TEG di cui alle istruzioni della Banca d'Italia quella pro-tempore vigenti.
In definitiva, quindi, deve essere respinta la domanda avanzata dall'attrice in via principale, tesa ad accertare l'avvenuta pattuizione di interessi usurari, mentre, in accoglimento della domanda formulata in via subordinata, verificata l'illegittima capitalizzazione degli interessi, il saldo del pagina 16 di 17 rapporto di conto corrente n. 7408 deve essere rideterminato, alla data dell'ultimo estratto conto depositato (31/12/2018) nell'importo di € 123.965,30 a credito della società correntista, a fronte di un saldo banca pari ad € -9.723,53, con una differenza a favore della Controparte_1 pari a € 133.688,83.
[...]
Il rigetto della domanda formulata in via principale, dovuta all'infondatezza delle censure attoree concernenti la dedotta usurarietà degli interessi, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3. I restanti 2/3 delle spese di lite seguono la soccombenza della banca convenuta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda formulata dalla Parte_3
in via principale;
[...]
- in accoglimento della domanda proposta in via subordinata, accerta e dichiara per il conto corrente n. 7408, accesso dalla Parte_3 presso la un saldo ricalcolato di € 123.965,30 a credito della
[...] Controparte_3
società correntista;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_3
in favore della dei 2/3 Controparte_1 Parte_3 delle spese di lite, che liquida per l'intero in € 786,00 per esborsi e in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 27 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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