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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/11/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3323/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3323/2022
tra
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CINZIA Parte_1 C.F._1
CALONACI, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Poggibonsi (SI)-Loc.
Drove 21, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE
e
Dott. (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
IL LU, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in
Viareggio (LU)-Via Pietro Maroncelli 44, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
ER IN, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca-Piazza
Della Magione 6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
1 Dott. (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VITO Controparte_3 C.F._3
IA IA, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Alberobello
(BA)-Via Tenente Cucci 9, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
e
(P.I. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_2 dell'Avv. ANDREA CONSORTI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in
Lucca-Via Giuseppe Mazzini 44, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RZ AT
Oggetto: risarcimento danno
CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'Ecc.mo TRIBUNALE DI LUCCA, reiectis contrariis, accertare e dichiarare Parte_1 CP_1 responsabile dei danni descritti in narrativa dell'atto introduttivo subiti da e di conseguenza
[...] Parte_1 condannarlo al risarcimento in favore dell' attore di tutti i danni fisici, morali e materiali, così come descritti ed ammontanti ad euro 216.698,00 o della somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso del presente giudizio oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio” Per Dott. “- nel merito, in tesi, respingere integralmente la domanda di parte attrice perché destituita di CP_1 ogni fondamento, sia in fatto che in diritto;
in ipotesi dannatissima e non creduta di accoglimento della domanda attrice, previo totale rigetto della richiesta di inoperatività della polizza professionale eccepita da
[...]
voglia dichiarare la stessa compagnia in persona di chi Controparte_2 Controparte_2 legalmente la rappresenta, tenuta a manlevare e rilevare integralmente indenne il Dott. da ogni e CP_1 qualsiasi eventuale condanna, anche a titolo concorrenziale, al pagamento di qualsiasi somma nei confronti dell'attore, comprese le spese legali;
in ipotesi subordinata, previo totale rigetto della richiesta di inoperatività della polizza professionale eccepita da voglia accertare e dichiarare il diritto di regresso Controparte_2 Dott. nei confronti della per quanto lo stesso fosse tenuto a risarcire e CP_1 Controparte_2 pagare a qualsiasi titolo in favore dell'attore, comprese spese legali;
in ulteriore ipotesi, ammettere la prova per testi sui testimoni non escussi;
il tutto con vittoria di spese e compensi legali di causa tutti”. Per “in tesi, per il rigetto della domanda attrice, in subordine, anche in caso di accoglimento Controparte_2 parziale, si conclude per il rigetto della domanda di manleva per inoperatività della polizza nei limiti già detti e/o per inadempimento per le ragioni già dette, in ulteriore ipotesi subordinata si conclude per l'accoglimento nei limiti della polizza stessa” Per Dott. : “a) preliminarmente, dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato dal Controparte_3 Pt_1 al terzo chiamato dott. ex art. 164, IV comma c.p.c., per le ragioni innanzi esposte, con ogni
[...] Controparte_3 conseguenziale provvedimento;
b) sempre preliminarmente dichiarare la irritualità ed inammissibilità della chiamata in causa del terzo dott. da parte dell'attore e, per l'effetto revocare il
Controparte_3 Parte_1 provvedimento autorizzativo alla chiamata emesso in data 14/04/2023 e disporre l'estromissione del terzo dalla causa, con condanna di parte attrice alla refusione di spese e compensi di causa;
c) sempre in via preliminare e subordinata dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dott. , per le motivazioni innanzi
Controparte_3 esposte, e per l'effetto disporre l'estromissione dello stesso dalla causa, con condanna di parte attrice alla refusione di spese e compensi di causa;
d) in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga dichiarata la legittimazione passiva del dott. , e legittima la sua chiamata in causa nel presente
Controparte_3 giudizio, chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia disporre lo spostamento della udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 269, II comma c.p.c., al fine di consentire la chiamata da parte del dott. nel
Controparte_3
2 presente procedimento della Controparte_5
– c.f. . iva -, in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3 P.IVA_4 tempore, con sede in Milano alla via Marco Ulpio Traiano n. 18, nel rispetto dei termini di cui all'art.163-bis. c.p.c.; e) sempre in via subordinata e nel merito, rigettare la domanda attorea siccome inammissibile, improcedibile, nonchè infondata in fatto ed in diritto e non provata, con condanna di parte attrice al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
f) in via ulteriormente subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, dichiarare la terza chiamata
[...]
– c.f. Controparte_5
. iva -, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano alla P.IVA_3 P.IVA_4 via Marco Ulpio Traiano n. 18, tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne il dott. per Controparte_3 l'eventuale accoglimento della domanda attorea e, quindi, per tutte le somme che in corso di causa venissero conseguentemente riconosciute come dovute in favore di parte attrice, entro i limiti di polizza, nonché per tutte le spese (anche per assistenza legale). Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge”. Per “previa rimessione della causa sul ruolo per ammissione mezzi istruttori Controparte_5 non ammessi, rinnovo CTU medica e acquisizione della documentazione prodotta, voglia Preliminarmente: dichiarare la nullità/ annullabiltà della CTU preventiva;
In tesi: respingere la domanda attorea ritenendola infondata tanto in fatto quanto in diritto;
In denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea: limitare la stessa al concorso di colpa dell'attore; Sempre in denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea: dichiarare responsabile esclusivo il Dr. In denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento CP_1 della domanda attorea: limitare il risarcimento al giusto ed al provato, con esclusione della solidarietà e quindi nei limiti della garanzia operante per la quota di responsabilità dell'assicurato e nel limite degli scoperti, franchigie di polizza oltre che di rischi esclusi e senza riconoscimento della manleva in punto di spese legali dell'assicurato per violazione del patto di gestione della lite;
Sempre con ogni consequenziale pronuncia di ragione e legge e con vittoria di spese e di onorari di causa”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti il
12.12.2016, allorquando l'attore aveva preso parte, così come il convenuto, al Corso teorico- pratico di Terapia Cellulare Attiva, organizzato dalla società INDIBA Italia s.r.l., che prevedeva esercitazioni per far apprendere ai partecipanti, fisioterapisti, il funzionamento e l'utilizzo del macchinario TECAR INDIBA 150W ACTIV 7.01. Ha dedotto che: in occasione dello svolgimento di una delle lezioni pratiche, era stato gravemente ustionato sul dorso del piede destro a seguito di un errato trattamento eseguito dal convenuto, in quanto i livelli di potenza cui era stato sottoposto non erano congrui o comunque il macchinario era stato utilizzato per un tempo superiore rispetto a quello consentito, tant'è che aveva riportato un'ustione della medesima forma del manipolo del macchinario;
all'esito del procedimento ex art. 696bis c.p.c. era stato accertato il nesso causale tra le lesioni riportate ed il trattamento fisioterapico somministrato e
3 quantificato il relativo danno;
a causa del sinistro, era risultata compromessa anche l'attività di fisioterapista svolta dallo stesso, con conseguente danno economico.
Si è costituito il Dott. il quale ha confermato di aver preso parte al corso in questione CP_1 ed ha precisato che il corso prevedeva una parte teorica svolta dal Dott. , tutor di Controparte_3
Indiba, cui faceva seguito una dimostrazione pratica svolta dal medesimo insegnante e a seguire esercitazioni tra i vari corsisti a gruppi di 2-4 persone, svolte sotto la direzione e supervisione del tutor, il quale si era anche premurato di richiedere se vi fossero dei partecipanti portatori di patologie che potessero alterare la sensibilità o rientranti nelle controindicazioni alla Tecar
Terapia, tra cui il diabete;
ha aggiunto che l'attore aveva omesso di riferire, tanto all'insegnante quanto ai compagni di corso, di aver subito un pregresso intervento di angioplastica ed apposizione di stent alle femorali dell'arto inferiore destro, con neuropatia diabetica ed iposensibilità periferica dell'arto e che, in occasione dell'esercitazione in cui l'attore si era offerto di ricoprire il ruolo di paziente, il macchinario era stato impostato in funzione sportiva (“activ sport course”), secondo tempi ed intensità indicate dallo stesso tutor;
peraltro, durante tutto il trattamento, l'attore aveva riferito che la sensazione di calore provata era giusta. Ha pertanto dedotto che alcuna responsabilità poteva essergli ascritta per il fatto occorso, dovendosi ritenere responsabile esclusivo lo stesso attore, per non aver segnalato la propria condizione di diabetico con ridotta sensibilità agli arti inferiori o, ex art. 2048 c.c., il Dott. , il quale Controparte_3 avrebbe dovuto sincerarsi dello stato di salute dell'attore e non consentirgli di fare da cavia e comunque alla luce del fatto che il manuale di Istruzioni ed Uso del macchinario era carente di informazioni specifiche.
Per la denegata e non creduta ipotesi di accertata responsabilità a suo carico, ha contestato la domanda anche in punto di quantum debeatur ed ha domandato di essere manlevato e tenuto indenne dalla propria compagnia assicuratrice Controparte_2
Si è costituita facendo proprie integralmente le difese Controparte_2 dell'assicurato e ribadendo la totale esclusione di ogni responsabilità in capo a costui;
in punto di operatività della polizza, ha sottolineato l'esclusione della solidale responsabilità della compagnia, chiamata a rispondere della sola quota di danno imputabile all'assicurato, la mancata copertura di perdite patrimoniali, la mancata copertura delle spese legali e tecniche sostenute
4 dall'assicurato, la necessità di prova di tempestività della denuncia del sinistro, l'operatività della franchigia/scoperto di polizza previsti dal contratto.
Alla prima udienza del 14.4.2023, l'attore, viste le difese spiegate dal convenuto, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa del Dott. e la chiamata in causa è stata Controparte_3 ritenuta ammissibile, con conseguente spostamento della prima udienza all'uopo.
Si è dunque costituito il Dott. , preliminarmente eccependo in rito: la nullità della Controparte_3 citazione, per assoluta indeterminatezza dei fatti e degli elementi di diritto posti a sostegno della domanda;
l'irritualità ed inammissibilità della chiamata di terzo, perché l'attore avrebbe potuto e dovuto chiamarlo in giudizio sin dall'inizio, non essendo invece insorta dalla difese del convenuto la necessità di chiamarlo in causa;
la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto egli non aveva eseguito alcun intervento sull'attore, che era stato trattato unicamente dal
Dott. Nel merito, ha dedotto l'esclusiva responsabilità dell'attore, posto che: i CP_1 partecipanti al corso erano tutti fisioterapisti, ben a conoscenza della tecnica della Tecarterapia che ordinariamente praticavano nella propria attività professionale e che lo scopo del corso era solo quello di illustrare e mostrare le funzionalità del macchinario specifico impiegato;
nella giornata dedicata alla parte teorica, erano state illustrate le caratteristiche del trattamento, le controindicazioni ed era stata fornita una dispensa riassuntiva;
l'attore durante le tre giornate del corso non aveva mai fatto cenno alle patologie di cui era affetto, per cui era stato ritenuto non interessato dalle controindicazioni specifiche esposte nel materiale didattico. Ha altresì ricondotto in alternativa la responsabilità del sinistro al Dott. evidenziando che: in occasione CP_1 dell'esercitazione pratica, vi erano complessivamente cinque postazioni ed il tutor si spostava dall'una all'altra per supervisionare l'andamento, per cui l'eventuale utilizzo errato del macchinario da parte dell'operatore che aveva provocato l'ustione non poteva in alcun caso ascriversi al tutor.
Per la denegata e non creduta ipotesi di accertata responsabilità a suo carico, ha contestato la domanda anche in punto di quantum debeatur ed ha domandato di essere manlevato e tenuto indenne dalla propria compagnia assicuratrice Controparte_5
5 Con ordinanza del 28.9.2023, le eccezioni preliminari formulate dal terzo chiamato Dott.
non sono state ritenute prima facie idonee a definire il giudizio nei suoi Controparte_3 confronti, “atteso che:
- la citazione per chiamata del terzo è sufficientemente chiara in punto di petitum e causa petendi;
l'attore ha spiegato la propria domanda nei confronti del soggetto che ha materialmente praticato il trattamento, con il macchinario TECAR, per poi estendere la lite al tutor, in quanto indicato dall'originario convenuto e dalla terza chiamata come responsabile esclusivo o corresponsabile, atteso che il convenuto sarebbe stato un mero esecutore materiale delle istruzioni dallo stesso impartite;
dal complesso degli atti notificati è dunque agevolmente desumibile la domanda spiegata nei confronti del tutor;
- la chiamata in causa non è né inammissibile né irrituale;
l'attore all'esito dell'ATP ha ritenuto di spiegare la propria domanda nei riguardi del soggetto che ha materialmente praticato il trattamento, per poi domandare l'estensione a colui che è indicato come responsabile esclusivo o corresponsabile dal convenuto e dalla terza chiamata, in ragione delle difese da costoro spiegate;
non si tratta di una surrettizia modifica della domanda proposta, ma di un'estensione ammissibile del contraddittorio ad un soggetto cui è parimenti attribuita dal convenuto e dalla terza chiamata la responsabilità per i fatti occorsi all'attore;
- l'eccezione di difetto di legittimazione passiva va riqualificata quale eccezione, attinente al profilo di merito, di difetto di titolarità passiva del rapporto controverso”
È stata dunque autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice del Dott. . CP_3
Si è costituita associandosi nel merito alle difese del Controparte_5 proprio assicurato e ritenendo responsabile dei fatti occorsigli lo stesso attore, sottolineando che nel corso dello svolgimento del trattamento egli non aveva lamentato alcuna sensazione di bruciore. Ha contestato la domanda anche in punto di quantum ed altresì ha eccepito, circa l'operatività della polizza, la violazione del patto di gestione della lite in quanto la Compagnia si era resa disponibile alla difesa diretta dell'assicurato ed altresì ha sottolineato l'esclusione della
6 solidale responsabilità della compagnia, chiamata a rispondere della sola quota di danno imputabile all'assicurato e l'operatività della franchigia/scoperto di polizza previsti dal contratto.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'attore ha ribadito l'addebito di responsabilità a carico del convenuto Dott. sottolineando che, se il danno fosse stato riconducibile alla CP_1 propria condizione di salute, la bruciatura si sarebbe manifestata su tutto il piede e circa il Dott.
ha sottolineato che costui avrebbe dovuto sincerarsi del rilascio di consensi Controparte_3 informati al trattamento e supervisionare puntualmente l'esercitazione.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. il convenuto Dott. ha rappresentato di aver CP_1 tempestivamente denunziato il sinistro alla propria compagnia, già il 28.1.2017, allorquando aveva ricevuto la prima richiesta di risarcimento.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. il terzo chiamato Dott. ha contestato CP_3
l'eccezione di inoperatività della polizza, lamentando la genericità del riferimento alla violazione del c.d. “patto di gestione della lite”.
La causa è stata istruita in via documentale, acquisendo dell'esito del procedimento ex art. 696bis
c.p.c. ed altresì esperendo prova orale e per interrogatorio formale.
All'udienza del 25.6.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Circa le eccezioni preliminari sollevate dal terzo chiamato Dott. , si ribadiscono Controparte_3 le considerazioni espresse nell'ordinanza del 28.9.2023, richiamate sopra e da intendersi qui trascritte.
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere respinta, non essendo emersa alcuna responsabilità né in capo al convenuto Dott. né al tutor del corso Dott. CP_1 CP_3
e dovendosi ascrivere le conseguenze dannose riportate dall'attore alla mancata
[...] comunicazione delle patologie specifiche di cui era affetto e non già alla condotta inadeguata del convenuto o del tutor.
Invero, l'istruttoria orale svolta in questo giudizio ha condotto a ricostruire i fatti come segue.
7 Tanto l'attore quanto il convenuto, fisioterapisti con pregressa esperienza, hanno partecipato al
Corso teorico pratico di Terapia Cellulare Attiva, organizzato dalla società INDIBA Italia s.r.l.; il tutor del corso era il Dott. . Controparte_3
Finalità del corso era fornire evidenze degli usi del macchinario TECAR INDIBA 150W ACTIV
7.01 a professionisti del settore, quindi tutte persone con competenza specifica nella pratica della cd. TECARTERAPIA, in quanto fisioterapisti esperti e con attività avviata.
Il corso, denominato “Indiba Activ Sport” si è effettivamente svolto, secondo quanto riferito dal convenuto e confermato dal terzo chiamato in tre giornate (nelle date del 3.10.2016, 7.11.2016 e
12.8.2016), dedicate agli aspetti teorici, agli aspetti pratici e all'esercitazione ed era parte di un più ampio pacchetto di formazione (tant'è che erano stati svolti altri due corsi di formazione
“Indiba Activ System” e “Indiba Activ Therapy”).
Ha confermato le circostanze anche lo stesso attore, sentito ad interrogatorio formale all'udienza del 2.4.2025, precisando “Mi era già nota la pratica della TECARTERAPIA, sebbene il macchinario utilizzato fosse un macchinario nuovo;
Il corso in questione era il primo a cui ho partecipato, ma confermo che era articolato su tre giornate ed ho partecipato a tutte le giornate”.
È emerso inoltre che ai partecipanti al corso è stato fornito materiale informativo sul macchinario in questione da parte del tutor, con specifica indicazione delle controindicazioni specifiche.
I testimoni escussi hanno confermato che in effetti il Dott. , anche prima delle esercitazioni CP_3 pratiche, aveva richiesto se tra i partecipanti al corso vi fossero soggetti portatori di patologie in grado di alterare la sensibilità o comunque rientranti nelle controindicazioni assolute alla tecarterapia.
In tal senso si è espresso il Dott. , sentito all'udienza del 2.4.2025, il Controparte_6 quale ha dichiarato “I rischi della TECAR sono stati segnalati dal Dott. e poi in occasione CP_3 dell'esercitazione io ho anche esplicitato i miei problemi personali”, aggiungendo che “la spiegazione del Dott. sull'utilizzo del macchinario fu esaustiva. Spiegò anche l'uso dei CP_3 manipoli”; egli ha confermato che, come gli altri partecipanti, era già a conoscenza sia della tecnica che anche delle modalità operative dei macchinari con i quali si somministra il trattamento di Tecarterapia.
8 Anche il Dott. sentito all'udienza del 21.5.2025, ha dichiarato: “confermo che Testimone_1 erano state impartite indicazioni dal Tutore, era stata richiesta ai partecipanti l'eventuale esistenza di patologie incompatibili con il macchinario e di controindicazioni al macchinario.
Non fu consegnato il manuale d'uso della macchina ma vi fu una parte teorica sull'uso del macchinario medesimo”
Il Dott. , sentito ad interrogatorio formale all'udienza del 2.4.2025, ha riferito che “tra le CP_3 controindicazioni all'uso del macchinario vi è anche l'alterazione della sensibilità termica e dolorifica congenita o acquisita. Nelle patologie acquisite è annoverato anche il diabete, per cui nelle mie lezioni do conto verbalmente che tra le patologie acquisite rientra il diabete”.
Non è invece vero, come ha riferito all'udienza del 2.4.2025, che “ci sono delle controindicazioni all'uso della TECARTERAPIA ad es. impianto di pacemaker e simili ma non vi sono controindicazioni rispetto alla mia patologia”.
Infatti, al capitolo 3.4 del fascicolo INDIBA consegnato a ciascun corsista, sotto la voce
“controindicazioni e avvertenze” vengono indicate “Persone che soffrono di mancanza di sensibilità (insensibilità congenita al dolore, lesioni nervose, paraplegia o trattamenti farmacologici che riducono la sesnsibilità al dolore)”.
Non risulta che l'attore abbia comunicato di essere affetto da diabete e da ridotta sensibilità agli arti inferiori, né al tutor né agli altri partecipanti. A riprova delle patologie da cui egli era affetto all'epoca dei fatti, risulta dal verbale di accesso al Pronto soccorso il riscontro anamnestico di
“Paziente diabetico. Pregresso intervento di angioplastica e apposizione di stent alle femorali dell'arto inferiore destro [ndr. ossia il piede su cui è stata effettuata l'esercitazione]. Neuropatia diabetica con ipo/insensibilità periferica dell'arto”.
Peraltro, posto che i partecipanti ed anche l'attore erano tutti fisioterapisti con esperienza e già avvezzi all'uso della tecnica di trattamento in questione, non si pone un problema, come invece potrebbe verificarsi in caso di paziente senza alcuna competenza specifica, di consenso al trattamento sanitario in questione.
In disparte il fatto che la circostanza non è mai stata allegata dall'attore nell'atto introduttivo, che non spiega alcuna difesa specifica in punto di violazione dei principi che governano il consenso ai trattamenti con riferimento alla L. 219/2017, ma è stata introdotta solo -tardivamente- nei
9 successivi scritti difensivi e come tale è inammissibile, si osserva in ogni caso che nella fattispecie non si era in presenza di “pazienti” in senso tecnico, cioè di soggetti che si sono rivolti ai professionisti sanitari per una prestazione in loro favore, bensì dei professionisti medesimi che, in occasione di un corso di formazione, si sono offerti volontari per le esercitazioni proposte.
Tant'è che moglie dell'attore ma non fisioterapista, ha riferito che, pur avendo Testimone_2 assistito al corso, non poteva svolgere la parte pratica proprio perché non aveva la relativa qualifica professionale e le correlate competenze per praticare la Tecarterapia.
Poiché tutti erano avvezzi alla Tecarterapia, dovevano ritenersi avvezzi anche alle controindicazioni specifiche di essa, che non sono correlate al macchinario specifico utilizzato durante il corso, ma proprio alla tecnica di trattamento in sé considerata.
Inoltre, resta comunque non provato il fatto storico come descritto dall'attore, ossia un errato e non corretto uso del macchinario da parte del Dott. CP_1
I testi escussi nulla hanno saputo riferire circa il momento in cui il trattamento è stato praticato sull'attore e circa lo svolgimento concreto della prova pratica (all'udienza del 2.4.2025 il Dott.
ha dichiarato “Io stavo svolgendo la mia esercitazione per cui non ho prestato Testimone_3 attenzione allo svolgimento dell'esercitazione degli altri due operatori, e quindi non ricordo di aver sentito il lamentare dolore, ma ricordo di aver poi visto il dorso del piede arrossato e Pt_1 spellato in un'area piuttosto vasta”; il Dott. all'udienza del Controparte_6
21.5.2025, ha dichiarato “Per quanto riguarda l'oggetto della domanda, rappresento che quando facciamo i corsi si lavora in coppia ed ognuno pensa alla propria simulazione. Quindi non ricordo di aver esattamente visto chi stesse effettuando la prova pratica sul ho visto quel Pt_1 che è successo dopo. Infatti, quando è stato chiaro a tutti i presenti che si era verificata una lesione nel corso dello svolgimento della prova pratica, ci siamo tutti interrotti ed abbiamo cessato di svolgere l'esercitazione”).
Scarsamente attendibile sul punto risulta la dichiarazione resa dalla ex moglie dell'attore, la quale prima ha riferito di aver partecipato al corso solo come uditore e di essere rimasta esclusa dalle esercitazioni, poi ha affermato di aver assistito alla prova pratica ed infine ha descritto, secondo propria personale valutazione, le modalità secondo le quali -a suo avviso- deve essere effettuata
10 la tecarterapia, pur non avendo alcuna specifica competenza in proposito, poiché, nell'attività dell'ex marito, ella svolgeva mansioni di carattere amministrativo.
Inoltre, ella ha affermato che l'ex marito giaceva prono, quando tutti gli altri testi hanno riferito che era in posizione supina ed ha riferito che la lesione riportata avrebbe avuto la forma del manipolo impiegato, cosa non riscontrabile ictu oculi dal materiale fotografico allegato, posto che la lesione appare estesa su tutto il dorso piede destro, mentre il manipolo ha un diametro di soli 2-
3 cm.
In ogni caso, nessuno dei partecipanti ha riferito di aver sentito l'attore lamentare dolore durante lo svolgimento del trattamento, il che evidentemente conferma la ridotta sensibilità correlata alla patologia specifica e la negligenza nel non aver segnalato tale condizioni.
Peraltro, ha indicato il teste Dott. che i partecipanti avevano ridotto margine Testimone_1 decisionale su come impostare il macchinario in quanto: “C'erano dei protocolli preimpostati con indicazione di tempi ed intensità in base alla patologia da trattare. Se non ricordo male veniva proiettata una slide con indicazione di tempi ed intensità e ciascuno tarava il macchinario in base a tale indicazione”.
In conclusione, data l'esperienza specifica correlata all'attività professionale svolta, la conoscenza della tecnica impiegata per i trattamenti e di macchinari simili a quello oggetto del corso ed il pregresso quadro patologico, l'attore avrebbe dovuto evitare di sottoporsi al trattamento o comunque avrebbe dovuto prontamente avvisare i partecipanti ed il tutor della propria situazione di salute, onde consentire l'eventuale impostazione del macchinario in modalità compatibile con la sua condizione, ove in effetti disponibile ed una particolare accortezza nel trattamento.
Le conclusioni del c.t.u. nominato in a.t.p. non spostano l'esito del giudizio.
Il c.t.u. si è spinto troppo oltre rispetto al quesito formulato, avventurandosi in considerazioni estremamente valutative su quello che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere il contenuto del materiale informativo ed anche il contenuto delle spiegazioni iniziali del tutor, oltre a sottolineare la necessità di una sottoscrizione di un questionario informativo (nessuna norma di legge prescrive un incombente di tal genere) o un consenso informato al trattamento, senza valorizzare
11 minimamente il dato della pacifica esperienza specifica dei partecipanti, rispetto al trattamento da loro stessi somministrato a terzi nella loro ordinaria attività.
Va peraltro rimarcato che la questione dell'incompletezza del materiale informativo ed il riferimento al manuale d'uso è un'allegazione del convenuto;
l'attore non allega mai la circostanza né tantomeno su di essa fonda la domanda spiegata, circoscrivendo il campo di indagine alla sola condotta del convenuto, su cui si è detto, e ad un'eventuale scarsa informativa preliminare da parte del tutor.
Non è in altre parole oggetto di questo procedimento l'eventuale responsabilità della casa madre, peraltro non parte del giudizio, per carenza od incompletezza del manuale di istruzioni del macchinario e per non conformità ad esso rispetto a quanto prescritto dalla normativa europea, questione su cui, pur in difetto di allegazione, il c.t.u. nominato ex art. 696bis c.p.c. si sofferma alla p. 63.
L'attore nulla sul punto deduce ed allega, non pone il fatto a fondamento del petitum, non spiega difese in diritto nell'atto introduttivo, di talché trattasi di profilo su cui non ci si deve in questa sede soffermare.
L'attore è soccombente e pertanto a suo carico restano le spese di lite non solo del convenuto, ma anche del terzo chiamato Dott. , giacché egli ha esteso la domanda nei suoi confronti, CP_3 nonché le spese per le compagnie terze chiamate, poiché l'esigenza di convenire in giudizio le medesime è insorta, per il convenuto ed il terzo chiamato, dalle domande spiegate dall'attore.
Le spese si liquidano come in dispositivo tenuto conto dello scaglione per valore della causa
(indeterminabile complessità bassa, data l'assente istruttoria in giudizio sul quantum) secondo i parametri medi.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese relative alla fase di accertamento preventivo, tra le parti che vi hanno partecipato, in ragione degli esiti non univoci della consulenza, in larga parte disattesa in questa fase e del conseguente avvio del presente giudizio proprio secondo le conclusioni in tal sede rassegnate. Parimenti a carico di tutte le parti che hanno preso parte a tale fase processuale restano le spese per il c.t.u. nominato, mentre in difetto di domanda specifica non si fa luogo a statuizione alcuna per le rispettive spese di cc.tt.pp.
12 Ai sensi dell'art 96 c.p.c., il giudice condanna la parte al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche d'ufficio, su istanza dell'altra parte, se risulta che la parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 1) ed, in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata (comma 3).
La sanzione de quo si pone quale presidio dell'abuso dei diritti processuali;
la norma persegue indirettamente interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in generale, la ragionevole durata del processo, con lo scoraggiare le cause pretestuose (così ex multis Cass. n. 17902/2010; Cass. n. 21570/2012; Cass. n. 3003/2014; Cass. n. 22465/2014; Cass.
n. 24410/2017).
Secondo un orientamento più restrittivo, condiviso da questo giudice, anche nel caso di condanna ai sensi dell'art 96, comma 3, c.p.c., in virtù della collocazione sistematica nell'ambito dell'art. 96 - norma dedicata alla responsabilità aggravata - debbono ricorrere i presupposti della mala fede, intesa come coscienza dell'infondatezza della domanda, o la colpa grave, da intendersi come imprudenza o trascuratezza elevata per il mancato impiego di un minimo di diligenza, sufficiente a far avvertire l'ingiustizia della pretesa, situazione che non si ritiene ricorra nella fattispecie, in cui l'attore non ha spiegato in modo abusivo o dilatorio le proprie difese processuali, anche tenuto conto dell'esito della c.t.u. svolta in fase di accertamento preventivo, ed attesa l'articolata istruttoria orale che si è resa necessaria per addivenire alla decisione finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna a rifondere al Dott. ad al Dott. Parte_1 CP_1 Controparte_2
, a le spese di lite che liquida, per ciascuna Controparte_3 Controparte_5 parte, in €7.616, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
13 Lucca, 7 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3323/2022
tra
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CINZIA Parte_1 C.F._1
CALONACI, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Poggibonsi (SI)-Loc.
Drove 21, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE
e
Dott. (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
IL LU, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in
Viareggio (LU)-Via Pietro Maroncelli 44, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
ER IN, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca-Piazza
Della Magione 6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
1 Dott. (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VITO Controparte_3 C.F._3
IA IA, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Alberobello
(BA)-Via Tenente Cucci 9, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
e
(P.I. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_2 dell'Avv. ANDREA CONSORTI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in
Lucca-Via Giuseppe Mazzini 44, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RZ AT
Oggetto: risarcimento danno
CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'Ecc.mo TRIBUNALE DI LUCCA, reiectis contrariis, accertare e dichiarare Parte_1 CP_1 responsabile dei danni descritti in narrativa dell'atto introduttivo subiti da e di conseguenza
[...] Parte_1 condannarlo al risarcimento in favore dell' attore di tutti i danni fisici, morali e materiali, così come descritti ed ammontanti ad euro 216.698,00 o della somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso del presente giudizio oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio” Per Dott. “- nel merito, in tesi, respingere integralmente la domanda di parte attrice perché destituita di CP_1 ogni fondamento, sia in fatto che in diritto;
in ipotesi dannatissima e non creduta di accoglimento della domanda attrice, previo totale rigetto della richiesta di inoperatività della polizza professionale eccepita da
[...]
voglia dichiarare la stessa compagnia in persona di chi Controparte_2 Controparte_2 legalmente la rappresenta, tenuta a manlevare e rilevare integralmente indenne il Dott. da ogni e CP_1 qualsiasi eventuale condanna, anche a titolo concorrenziale, al pagamento di qualsiasi somma nei confronti dell'attore, comprese le spese legali;
in ipotesi subordinata, previo totale rigetto della richiesta di inoperatività della polizza professionale eccepita da voglia accertare e dichiarare il diritto di regresso Controparte_2 Dott. nei confronti della per quanto lo stesso fosse tenuto a risarcire e CP_1 Controparte_2 pagare a qualsiasi titolo in favore dell'attore, comprese spese legali;
in ulteriore ipotesi, ammettere la prova per testi sui testimoni non escussi;
il tutto con vittoria di spese e compensi legali di causa tutti”. Per “in tesi, per il rigetto della domanda attrice, in subordine, anche in caso di accoglimento Controparte_2 parziale, si conclude per il rigetto della domanda di manleva per inoperatività della polizza nei limiti già detti e/o per inadempimento per le ragioni già dette, in ulteriore ipotesi subordinata si conclude per l'accoglimento nei limiti della polizza stessa” Per Dott. : “a) preliminarmente, dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato dal Controparte_3 Pt_1 al terzo chiamato dott. ex art. 164, IV comma c.p.c., per le ragioni innanzi esposte, con ogni
[...] Controparte_3 conseguenziale provvedimento;
b) sempre preliminarmente dichiarare la irritualità ed inammissibilità della chiamata in causa del terzo dott. da parte dell'attore e, per l'effetto revocare il
Controparte_3 Parte_1 provvedimento autorizzativo alla chiamata emesso in data 14/04/2023 e disporre l'estromissione del terzo dalla causa, con condanna di parte attrice alla refusione di spese e compensi di causa;
c) sempre in via preliminare e subordinata dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dott. , per le motivazioni innanzi
Controparte_3 esposte, e per l'effetto disporre l'estromissione dello stesso dalla causa, con condanna di parte attrice alla refusione di spese e compensi di causa;
d) in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga dichiarata la legittimazione passiva del dott. , e legittima la sua chiamata in causa nel presente
Controparte_3 giudizio, chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia disporre lo spostamento della udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 269, II comma c.p.c., al fine di consentire la chiamata da parte del dott. nel
Controparte_3
2 presente procedimento della Controparte_5
– c.f. . iva -, in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3 P.IVA_4 tempore, con sede in Milano alla via Marco Ulpio Traiano n. 18, nel rispetto dei termini di cui all'art.163-bis. c.p.c.; e) sempre in via subordinata e nel merito, rigettare la domanda attorea siccome inammissibile, improcedibile, nonchè infondata in fatto ed in diritto e non provata, con condanna di parte attrice al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
f) in via ulteriormente subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, dichiarare la terza chiamata
[...]
– c.f. Controparte_5
. iva -, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano alla P.IVA_3 P.IVA_4 via Marco Ulpio Traiano n. 18, tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne il dott. per Controparte_3 l'eventuale accoglimento della domanda attorea e, quindi, per tutte le somme che in corso di causa venissero conseguentemente riconosciute come dovute in favore di parte attrice, entro i limiti di polizza, nonché per tutte le spese (anche per assistenza legale). Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge”. Per “previa rimessione della causa sul ruolo per ammissione mezzi istruttori Controparte_5 non ammessi, rinnovo CTU medica e acquisizione della documentazione prodotta, voglia Preliminarmente: dichiarare la nullità/ annullabiltà della CTU preventiva;
In tesi: respingere la domanda attorea ritenendola infondata tanto in fatto quanto in diritto;
In denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea: limitare la stessa al concorso di colpa dell'attore; Sempre in denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea: dichiarare responsabile esclusivo il Dr. In denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento CP_1 della domanda attorea: limitare il risarcimento al giusto ed al provato, con esclusione della solidarietà e quindi nei limiti della garanzia operante per la quota di responsabilità dell'assicurato e nel limite degli scoperti, franchigie di polizza oltre che di rischi esclusi e senza riconoscimento della manleva in punto di spese legali dell'assicurato per violazione del patto di gestione della lite;
Sempre con ogni consequenziale pronuncia di ragione e legge e con vittoria di spese e di onorari di causa”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti il
12.12.2016, allorquando l'attore aveva preso parte, così come il convenuto, al Corso teorico- pratico di Terapia Cellulare Attiva, organizzato dalla società INDIBA Italia s.r.l., che prevedeva esercitazioni per far apprendere ai partecipanti, fisioterapisti, il funzionamento e l'utilizzo del macchinario TECAR INDIBA 150W ACTIV 7.01. Ha dedotto che: in occasione dello svolgimento di una delle lezioni pratiche, era stato gravemente ustionato sul dorso del piede destro a seguito di un errato trattamento eseguito dal convenuto, in quanto i livelli di potenza cui era stato sottoposto non erano congrui o comunque il macchinario era stato utilizzato per un tempo superiore rispetto a quello consentito, tant'è che aveva riportato un'ustione della medesima forma del manipolo del macchinario;
all'esito del procedimento ex art. 696bis c.p.c. era stato accertato il nesso causale tra le lesioni riportate ed il trattamento fisioterapico somministrato e
3 quantificato il relativo danno;
a causa del sinistro, era risultata compromessa anche l'attività di fisioterapista svolta dallo stesso, con conseguente danno economico.
Si è costituito il Dott. il quale ha confermato di aver preso parte al corso in questione CP_1 ed ha precisato che il corso prevedeva una parte teorica svolta dal Dott. , tutor di Controparte_3
Indiba, cui faceva seguito una dimostrazione pratica svolta dal medesimo insegnante e a seguire esercitazioni tra i vari corsisti a gruppi di 2-4 persone, svolte sotto la direzione e supervisione del tutor, il quale si era anche premurato di richiedere se vi fossero dei partecipanti portatori di patologie che potessero alterare la sensibilità o rientranti nelle controindicazioni alla Tecar
Terapia, tra cui il diabete;
ha aggiunto che l'attore aveva omesso di riferire, tanto all'insegnante quanto ai compagni di corso, di aver subito un pregresso intervento di angioplastica ed apposizione di stent alle femorali dell'arto inferiore destro, con neuropatia diabetica ed iposensibilità periferica dell'arto e che, in occasione dell'esercitazione in cui l'attore si era offerto di ricoprire il ruolo di paziente, il macchinario era stato impostato in funzione sportiva (“activ sport course”), secondo tempi ed intensità indicate dallo stesso tutor;
peraltro, durante tutto il trattamento, l'attore aveva riferito che la sensazione di calore provata era giusta. Ha pertanto dedotto che alcuna responsabilità poteva essergli ascritta per il fatto occorso, dovendosi ritenere responsabile esclusivo lo stesso attore, per non aver segnalato la propria condizione di diabetico con ridotta sensibilità agli arti inferiori o, ex art. 2048 c.c., il Dott. , il quale Controparte_3 avrebbe dovuto sincerarsi dello stato di salute dell'attore e non consentirgli di fare da cavia e comunque alla luce del fatto che il manuale di Istruzioni ed Uso del macchinario era carente di informazioni specifiche.
Per la denegata e non creduta ipotesi di accertata responsabilità a suo carico, ha contestato la domanda anche in punto di quantum debeatur ed ha domandato di essere manlevato e tenuto indenne dalla propria compagnia assicuratrice Controparte_2
Si è costituita facendo proprie integralmente le difese Controparte_2 dell'assicurato e ribadendo la totale esclusione di ogni responsabilità in capo a costui;
in punto di operatività della polizza, ha sottolineato l'esclusione della solidale responsabilità della compagnia, chiamata a rispondere della sola quota di danno imputabile all'assicurato, la mancata copertura di perdite patrimoniali, la mancata copertura delle spese legali e tecniche sostenute
4 dall'assicurato, la necessità di prova di tempestività della denuncia del sinistro, l'operatività della franchigia/scoperto di polizza previsti dal contratto.
Alla prima udienza del 14.4.2023, l'attore, viste le difese spiegate dal convenuto, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa del Dott. e la chiamata in causa è stata Controparte_3 ritenuta ammissibile, con conseguente spostamento della prima udienza all'uopo.
Si è dunque costituito il Dott. , preliminarmente eccependo in rito: la nullità della Controparte_3 citazione, per assoluta indeterminatezza dei fatti e degli elementi di diritto posti a sostegno della domanda;
l'irritualità ed inammissibilità della chiamata di terzo, perché l'attore avrebbe potuto e dovuto chiamarlo in giudizio sin dall'inizio, non essendo invece insorta dalla difese del convenuto la necessità di chiamarlo in causa;
la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto egli non aveva eseguito alcun intervento sull'attore, che era stato trattato unicamente dal
Dott. Nel merito, ha dedotto l'esclusiva responsabilità dell'attore, posto che: i CP_1 partecipanti al corso erano tutti fisioterapisti, ben a conoscenza della tecnica della Tecarterapia che ordinariamente praticavano nella propria attività professionale e che lo scopo del corso era solo quello di illustrare e mostrare le funzionalità del macchinario specifico impiegato;
nella giornata dedicata alla parte teorica, erano state illustrate le caratteristiche del trattamento, le controindicazioni ed era stata fornita una dispensa riassuntiva;
l'attore durante le tre giornate del corso non aveva mai fatto cenno alle patologie di cui era affetto, per cui era stato ritenuto non interessato dalle controindicazioni specifiche esposte nel materiale didattico. Ha altresì ricondotto in alternativa la responsabilità del sinistro al Dott. evidenziando che: in occasione CP_1 dell'esercitazione pratica, vi erano complessivamente cinque postazioni ed il tutor si spostava dall'una all'altra per supervisionare l'andamento, per cui l'eventuale utilizzo errato del macchinario da parte dell'operatore che aveva provocato l'ustione non poteva in alcun caso ascriversi al tutor.
Per la denegata e non creduta ipotesi di accertata responsabilità a suo carico, ha contestato la domanda anche in punto di quantum debeatur ed ha domandato di essere manlevato e tenuto indenne dalla propria compagnia assicuratrice Controparte_5
5 Con ordinanza del 28.9.2023, le eccezioni preliminari formulate dal terzo chiamato Dott.
non sono state ritenute prima facie idonee a definire il giudizio nei suoi Controparte_3 confronti, “atteso che:
- la citazione per chiamata del terzo è sufficientemente chiara in punto di petitum e causa petendi;
l'attore ha spiegato la propria domanda nei confronti del soggetto che ha materialmente praticato il trattamento, con il macchinario TECAR, per poi estendere la lite al tutor, in quanto indicato dall'originario convenuto e dalla terza chiamata come responsabile esclusivo o corresponsabile, atteso che il convenuto sarebbe stato un mero esecutore materiale delle istruzioni dallo stesso impartite;
dal complesso degli atti notificati è dunque agevolmente desumibile la domanda spiegata nei confronti del tutor;
- la chiamata in causa non è né inammissibile né irrituale;
l'attore all'esito dell'ATP ha ritenuto di spiegare la propria domanda nei riguardi del soggetto che ha materialmente praticato il trattamento, per poi domandare l'estensione a colui che è indicato come responsabile esclusivo o corresponsabile dal convenuto e dalla terza chiamata, in ragione delle difese da costoro spiegate;
non si tratta di una surrettizia modifica della domanda proposta, ma di un'estensione ammissibile del contraddittorio ad un soggetto cui è parimenti attribuita dal convenuto e dalla terza chiamata la responsabilità per i fatti occorsi all'attore;
- l'eccezione di difetto di legittimazione passiva va riqualificata quale eccezione, attinente al profilo di merito, di difetto di titolarità passiva del rapporto controverso”
È stata dunque autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice del Dott. . CP_3
Si è costituita associandosi nel merito alle difese del Controparte_5 proprio assicurato e ritenendo responsabile dei fatti occorsigli lo stesso attore, sottolineando che nel corso dello svolgimento del trattamento egli non aveva lamentato alcuna sensazione di bruciore. Ha contestato la domanda anche in punto di quantum ed altresì ha eccepito, circa l'operatività della polizza, la violazione del patto di gestione della lite in quanto la Compagnia si era resa disponibile alla difesa diretta dell'assicurato ed altresì ha sottolineato l'esclusione della
6 solidale responsabilità della compagnia, chiamata a rispondere della sola quota di danno imputabile all'assicurato e l'operatività della franchigia/scoperto di polizza previsti dal contratto.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'attore ha ribadito l'addebito di responsabilità a carico del convenuto Dott. sottolineando che, se il danno fosse stato riconducibile alla CP_1 propria condizione di salute, la bruciatura si sarebbe manifestata su tutto il piede e circa il Dott.
ha sottolineato che costui avrebbe dovuto sincerarsi del rilascio di consensi Controparte_3 informati al trattamento e supervisionare puntualmente l'esercitazione.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. il convenuto Dott. ha rappresentato di aver CP_1 tempestivamente denunziato il sinistro alla propria compagnia, già il 28.1.2017, allorquando aveva ricevuto la prima richiesta di risarcimento.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. il terzo chiamato Dott. ha contestato CP_3
l'eccezione di inoperatività della polizza, lamentando la genericità del riferimento alla violazione del c.d. “patto di gestione della lite”.
La causa è stata istruita in via documentale, acquisendo dell'esito del procedimento ex art. 696bis
c.p.c. ed altresì esperendo prova orale e per interrogatorio formale.
All'udienza del 25.6.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Circa le eccezioni preliminari sollevate dal terzo chiamato Dott. , si ribadiscono Controparte_3 le considerazioni espresse nell'ordinanza del 28.9.2023, richiamate sopra e da intendersi qui trascritte.
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere respinta, non essendo emersa alcuna responsabilità né in capo al convenuto Dott. né al tutor del corso Dott. CP_1 CP_3
e dovendosi ascrivere le conseguenze dannose riportate dall'attore alla mancata
[...] comunicazione delle patologie specifiche di cui era affetto e non già alla condotta inadeguata del convenuto o del tutor.
Invero, l'istruttoria orale svolta in questo giudizio ha condotto a ricostruire i fatti come segue.
7 Tanto l'attore quanto il convenuto, fisioterapisti con pregressa esperienza, hanno partecipato al
Corso teorico pratico di Terapia Cellulare Attiva, organizzato dalla società INDIBA Italia s.r.l.; il tutor del corso era il Dott. . Controparte_3
Finalità del corso era fornire evidenze degli usi del macchinario TECAR INDIBA 150W ACTIV
7.01 a professionisti del settore, quindi tutte persone con competenza specifica nella pratica della cd. TECARTERAPIA, in quanto fisioterapisti esperti e con attività avviata.
Il corso, denominato “Indiba Activ Sport” si è effettivamente svolto, secondo quanto riferito dal convenuto e confermato dal terzo chiamato in tre giornate (nelle date del 3.10.2016, 7.11.2016 e
12.8.2016), dedicate agli aspetti teorici, agli aspetti pratici e all'esercitazione ed era parte di un più ampio pacchetto di formazione (tant'è che erano stati svolti altri due corsi di formazione
“Indiba Activ System” e “Indiba Activ Therapy”).
Ha confermato le circostanze anche lo stesso attore, sentito ad interrogatorio formale all'udienza del 2.4.2025, precisando “Mi era già nota la pratica della TECARTERAPIA, sebbene il macchinario utilizzato fosse un macchinario nuovo;
Il corso in questione era il primo a cui ho partecipato, ma confermo che era articolato su tre giornate ed ho partecipato a tutte le giornate”.
È emerso inoltre che ai partecipanti al corso è stato fornito materiale informativo sul macchinario in questione da parte del tutor, con specifica indicazione delle controindicazioni specifiche.
I testimoni escussi hanno confermato che in effetti il Dott. , anche prima delle esercitazioni CP_3 pratiche, aveva richiesto se tra i partecipanti al corso vi fossero soggetti portatori di patologie in grado di alterare la sensibilità o comunque rientranti nelle controindicazioni assolute alla tecarterapia.
In tal senso si è espresso il Dott. , sentito all'udienza del 2.4.2025, il Controparte_6 quale ha dichiarato “I rischi della TECAR sono stati segnalati dal Dott. e poi in occasione CP_3 dell'esercitazione io ho anche esplicitato i miei problemi personali”, aggiungendo che “la spiegazione del Dott. sull'utilizzo del macchinario fu esaustiva. Spiegò anche l'uso dei CP_3 manipoli”; egli ha confermato che, come gli altri partecipanti, era già a conoscenza sia della tecnica che anche delle modalità operative dei macchinari con i quali si somministra il trattamento di Tecarterapia.
8 Anche il Dott. sentito all'udienza del 21.5.2025, ha dichiarato: “confermo che Testimone_1 erano state impartite indicazioni dal Tutore, era stata richiesta ai partecipanti l'eventuale esistenza di patologie incompatibili con il macchinario e di controindicazioni al macchinario.
Non fu consegnato il manuale d'uso della macchina ma vi fu una parte teorica sull'uso del macchinario medesimo”
Il Dott. , sentito ad interrogatorio formale all'udienza del 2.4.2025, ha riferito che “tra le CP_3 controindicazioni all'uso del macchinario vi è anche l'alterazione della sensibilità termica e dolorifica congenita o acquisita. Nelle patologie acquisite è annoverato anche il diabete, per cui nelle mie lezioni do conto verbalmente che tra le patologie acquisite rientra il diabete”.
Non è invece vero, come ha riferito all'udienza del 2.4.2025, che “ci sono delle controindicazioni all'uso della TECARTERAPIA ad es. impianto di pacemaker e simili ma non vi sono controindicazioni rispetto alla mia patologia”.
Infatti, al capitolo 3.4 del fascicolo INDIBA consegnato a ciascun corsista, sotto la voce
“controindicazioni e avvertenze” vengono indicate “Persone che soffrono di mancanza di sensibilità (insensibilità congenita al dolore, lesioni nervose, paraplegia o trattamenti farmacologici che riducono la sesnsibilità al dolore)”.
Non risulta che l'attore abbia comunicato di essere affetto da diabete e da ridotta sensibilità agli arti inferiori, né al tutor né agli altri partecipanti. A riprova delle patologie da cui egli era affetto all'epoca dei fatti, risulta dal verbale di accesso al Pronto soccorso il riscontro anamnestico di
“Paziente diabetico. Pregresso intervento di angioplastica e apposizione di stent alle femorali dell'arto inferiore destro [ndr. ossia il piede su cui è stata effettuata l'esercitazione]. Neuropatia diabetica con ipo/insensibilità periferica dell'arto”.
Peraltro, posto che i partecipanti ed anche l'attore erano tutti fisioterapisti con esperienza e già avvezzi all'uso della tecnica di trattamento in questione, non si pone un problema, come invece potrebbe verificarsi in caso di paziente senza alcuna competenza specifica, di consenso al trattamento sanitario in questione.
In disparte il fatto che la circostanza non è mai stata allegata dall'attore nell'atto introduttivo, che non spiega alcuna difesa specifica in punto di violazione dei principi che governano il consenso ai trattamenti con riferimento alla L. 219/2017, ma è stata introdotta solo -tardivamente- nei
9 successivi scritti difensivi e come tale è inammissibile, si osserva in ogni caso che nella fattispecie non si era in presenza di “pazienti” in senso tecnico, cioè di soggetti che si sono rivolti ai professionisti sanitari per una prestazione in loro favore, bensì dei professionisti medesimi che, in occasione di un corso di formazione, si sono offerti volontari per le esercitazioni proposte.
Tant'è che moglie dell'attore ma non fisioterapista, ha riferito che, pur avendo Testimone_2 assistito al corso, non poteva svolgere la parte pratica proprio perché non aveva la relativa qualifica professionale e le correlate competenze per praticare la Tecarterapia.
Poiché tutti erano avvezzi alla Tecarterapia, dovevano ritenersi avvezzi anche alle controindicazioni specifiche di essa, che non sono correlate al macchinario specifico utilizzato durante il corso, ma proprio alla tecnica di trattamento in sé considerata.
Inoltre, resta comunque non provato il fatto storico come descritto dall'attore, ossia un errato e non corretto uso del macchinario da parte del Dott. CP_1
I testi escussi nulla hanno saputo riferire circa il momento in cui il trattamento è stato praticato sull'attore e circa lo svolgimento concreto della prova pratica (all'udienza del 2.4.2025 il Dott.
ha dichiarato “Io stavo svolgendo la mia esercitazione per cui non ho prestato Testimone_3 attenzione allo svolgimento dell'esercitazione degli altri due operatori, e quindi non ricordo di aver sentito il lamentare dolore, ma ricordo di aver poi visto il dorso del piede arrossato e Pt_1 spellato in un'area piuttosto vasta”; il Dott. all'udienza del Controparte_6
21.5.2025, ha dichiarato “Per quanto riguarda l'oggetto della domanda, rappresento che quando facciamo i corsi si lavora in coppia ed ognuno pensa alla propria simulazione. Quindi non ricordo di aver esattamente visto chi stesse effettuando la prova pratica sul ho visto quel Pt_1 che è successo dopo. Infatti, quando è stato chiaro a tutti i presenti che si era verificata una lesione nel corso dello svolgimento della prova pratica, ci siamo tutti interrotti ed abbiamo cessato di svolgere l'esercitazione”).
Scarsamente attendibile sul punto risulta la dichiarazione resa dalla ex moglie dell'attore, la quale prima ha riferito di aver partecipato al corso solo come uditore e di essere rimasta esclusa dalle esercitazioni, poi ha affermato di aver assistito alla prova pratica ed infine ha descritto, secondo propria personale valutazione, le modalità secondo le quali -a suo avviso- deve essere effettuata
10 la tecarterapia, pur non avendo alcuna specifica competenza in proposito, poiché, nell'attività dell'ex marito, ella svolgeva mansioni di carattere amministrativo.
Inoltre, ella ha affermato che l'ex marito giaceva prono, quando tutti gli altri testi hanno riferito che era in posizione supina ed ha riferito che la lesione riportata avrebbe avuto la forma del manipolo impiegato, cosa non riscontrabile ictu oculi dal materiale fotografico allegato, posto che la lesione appare estesa su tutto il dorso piede destro, mentre il manipolo ha un diametro di soli 2-
3 cm.
In ogni caso, nessuno dei partecipanti ha riferito di aver sentito l'attore lamentare dolore durante lo svolgimento del trattamento, il che evidentemente conferma la ridotta sensibilità correlata alla patologia specifica e la negligenza nel non aver segnalato tale condizioni.
Peraltro, ha indicato il teste Dott. che i partecipanti avevano ridotto margine Testimone_1 decisionale su come impostare il macchinario in quanto: “C'erano dei protocolli preimpostati con indicazione di tempi ed intensità in base alla patologia da trattare. Se non ricordo male veniva proiettata una slide con indicazione di tempi ed intensità e ciascuno tarava il macchinario in base a tale indicazione”.
In conclusione, data l'esperienza specifica correlata all'attività professionale svolta, la conoscenza della tecnica impiegata per i trattamenti e di macchinari simili a quello oggetto del corso ed il pregresso quadro patologico, l'attore avrebbe dovuto evitare di sottoporsi al trattamento o comunque avrebbe dovuto prontamente avvisare i partecipanti ed il tutor della propria situazione di salute, onde consentire l'eventuale impostazione del macchinario in modalità compatibile con la sua condizione, ove in effetti disponibile ed una particolare accortezza nel trattamento.
Le conclusioni del c.t.u. nominato in a.t.p. non spostano l'esito del giudizio.
Il c.t.u. si è spinto troppo oltre rispetto al quesito formulato, avventurandosi in considerazioni estremamente valutative su quello che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere il contenuto del materiale informativo ed anche il contenuto delle spiegazioni iniziali del tutor, oltre a sottolineare la necessità di una sottoscrizione di un questionario informativo (nessuna norma di legge prescrive un incombente di tal genere) o un consenso informato al trattamento, senza valorizzare
11 minimamente il dato della pacifica esperienza specifica dei partecipanti, rispetto al trattamento da loro stessi somministrato a terzi nella loro ordinaria attività.
Va peraltro rimarcato che la questione dell'incompletezza del materiale informativo ed il riferimento al manuale d'uso è un'allegazione del convenuto;
l'attore non allega mai la circostanza né tantomeno su di essa fonda la domanda spiegata, circoscrivendo il campo di indagine alla sola condotta del convenuto, su cui si è detto, e ad un'eventuale scarsa informativa preliminare da parte del tutor.
Non è in altre parole oggetto di questo procedimento l'eventuale responsabilità della casa madre, peraltro non parte del giudizio, per carenza od incompletezza del manuale di istruzioni del macchinario e per non conformità ad esso rispetto a quanto prescritto dalla normativa europea, questione su cui, pur in difetto di allegazione, il c.t.u. nominato ex art. 696bis c.p.c. si sofferma alla p. 63.
L'attore nulla sul punto deduce ed allega, non pone il fatto a fondamento del petitum, non spiega difese in diritto nell'atto introduttivo, di talché trattasi di profilo su cui non ci si deve in questa sede soffermare.
L'attore è soccombente e pertanto a suo carico restano le spese di lite non solo del convenuto, ma anche del terzo chiamato Dott. , giacché egli ha esteso la domanda nei suoi confronti, CP_3 nonché le spese per le compagnie terze chiamate, poiché l'esigenza di convenire in giudizio le medesime è insorta, per il convenuto ed il terzo chiamato, dalle domande spiegate dall'attore.
Le spese si liquidano come in dispositivo tenuto conto dello scaglione per valore della causa
(indeterminabile complessità bassa, data l'assente istruttoria in giudizio sul quantum) secondo i parametri medi.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese relative alla fase di accertamento preventivo, tra le parti che vi hanno partecipato, in ragione degli esiti non univoci della consulenza, in larga parte disattesa in questa fase e del conseguente avvio del presente giudizio proprio secondo le conclusioni in tal sede rassegnate. Parimenti a carico di tutte le parti che hanno preso parte a tale fase processuale restano le spese per il c.t.u. nominato, mentre in difetto di domanda specifica non si fa luogo a statuizione alcuna per le rispettive spese di cc.tt.pp.
12 Ai sensi dell'art 96 c.p.c., il giudice condanna la parte al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche d'ufficio, su istanza dell'altra parte, se risulta che la parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 1) ed, in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata (comma 3).
La sanzione de quo si pone quale presidio dell'abuso dei diritti processuali;
la norma persegue indirettamente interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in generale, la ragionevole durata del processo, con lo scoraggiare le cause pretestuose (così ex multis Cass. n. 17902/2010; Cass. n. 21570/2012; Cass. n. 3003/2014; Cass. n. 22465/2014; Cass.
n. 24410/2017).
Secondo un orientamento più restrittivo, condiviso da questo giudice, anche nel caso di condanna ai sensi dell'art 96, comma 3, c.p.c., in virtù della collocazione sistematica nell'ambito dell'art. 96 - norma dedicata alla responsabilità aggravata - debbono ricorrere i presupposti della mala fede, intesa come coscienza dell'infondatezza della domanda, o la colpa grave, da intendersi come imprudenza o trascuratezza elevata per il mancato impiego di un minimo di diligenza, sufficiente a far avvertire l'ingiustizia della pretesa, situazione che non si ritiene ricorra nella fattispecie, in cui l'attore non ha spiegato in modo abusivo o dilatorio le proprie difese processuali, anche tenuto conto dell'esito della c.t.u. svolta in fase di accertamento preventivo, ed attesa l'articolata istruttoria orale che si è resa necessaria per addivenire alla decisione finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna a rifondere al Dott. ad al Dott. Parte_1 CP_1 Controparte_2
, a le spese di lite che liquida, per ciascuna Controparte_3 Controparte_5 parte, in €7.616, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
13 Lucca, 7 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
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